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LUNEDI

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Notiziario Marketpress di Lunedì 18 Settembre 2000
SENTENZE SUI DOMINI INTERNET  
 
Dal Tribunale di Modena, in attesa di procedere al giudizio di merito, con ordinanza depositata lŽ8 settembre u. S. È stato vietato alla Discovogue di utilizzare i termini "bancoposta", "vaglia" e "raccomandata" come domain name, disponendo contestualmente la chiusura dei siti corrispondenti. Nel caso di specie, che riguarda non lŽutilizzo del nome di unŽazienda, bensì di un suo servizio, la Corte ha affermato che, dovendosi applicare le normativa e quindi la tutela prevista per i marchi dŽimpresa, è vietato utilizzare marchi privi del requisito della novità, richiesto dallŽart. 17 di tale disciplina. Da Crema, con unŽaltra ordinanza relativa allŽutilizzo del nome di unŽazienda, è stato precisato che il nome del dominio è un carattere distintivo dellŽazienda, assimilabile allŽinsegna, a prescindere anche dallŽavvenuta registrazione di tale dominio. Il provvedimento del giudice ha chiuso un sito che reindirizzava automaticamente gli utenti al sito dellŽazienda concorrente. .  
   
   
BUSSINES TO BUSSINES E BUSSINES TO CONSUMER  
 
NellŽambito del commercio elettronico sempre più spesso si usano le seguenti due espressioni, che caratterizzano due tipi di rapporti ben distinti: - bussines to bussines, che viene indicato anche con le sigle Btob o B2b. Questo tipo di e-commerce è relativo alle transazioni fra azienda ed azienda. - bussines to consumer, che viene indicato anche con le sigle Btoc o B2c. Questo tipo di e-commerce, invece, è relativo alla vendita di beni o alla prestazioni di servizi on line al pubblico. .  
   
   
DIRITTO DŽAUTORE: APPROVATA LA LEGGE SULLŽANTIPIRATERIA  
 
Sulla Gazzetta ufficiale n. 206 del 4 settembre 2000 è stata pubblicata la Legge 18 agosto 2000, n. 248, avente ad oggetto nuove norme di tutela del diritto dŽautore, che riforma la precedente normativa contenuta nella Legge n. 633/41. EŽ possibile leggere il testo del provvedimento sul sito Internet www. Senato. It/parlam/leggi/00248l. Htm AllŽindirizzo www. Dirittodautore. It/doc/lda633-41. Pdf , invece, è possibile leggere il testo integrale della Legge n. 633/41 sul diritto dŽautore e successive modifiche, aggiornata con la Legge n. 248/00. Il provvedimento rafforza la tutela per le opere protette dal diritto dŽautore, aggravando le sanzioni previste per i casi di pirateria musicale, audiovisiva e multimediale e riconoscendo ad editori ed autori di opere protette un compenso per le fotocopie. LŽart. 2, riformando lŽart. 68 della Legge n. 633/41, consente la riproduzione per uso personale di opere dellŽingegno mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità. Se tali limiti vengono superati è previsto il pagamento di un compenso a favore degli autori ed editori delle opere riprodotte. I compensi vengono versati annualmente alla Siae e da essa ripartiti tra gli aventi diritto. Gli stessi limiti valgono per le opere esistenti nelle biblioteche, salvo che si tratti di opere rare, fuori dai cataloghi editoriali. In caso di violazione delle disposizioni che disciplinano le attività di fotocopia è prevista la sanzione della sospensione dellŽattività di riproduzione da sei mesi ad un anno e la sanzione amministrativa pecuniaria da due a dieci milioni di lire. LŽart. 181bis prevede lŽapposizione da parte della Siae di un contrassegno su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali o suoni, voci o immagini in movimento, destinato ad essere commercializzato o ceduto in uso a qualsiasi titolo a scopo di lucro. Il bollino è un segno distintivo di opera dellŽingegno ed ha lo scopo di attestare lŽoriginalità del supporto su cui è apposto, vale a dire la provenienza dal titolare dei diritti di autore sullŽopera incorporata nel supporto. Il bollino deve non essere trasferibile su altro supporto, contenere elementi per identificare il titolo dellŽopera, il nome dellŽautore, del produttore e del titolare del diritto dŽautore, deve riportare lŽindicazione di un numero progressivo per ogni singola opera riprodotta o registrata, della sua destinazione alla vendita, al noleggio e a qualsiasi altra forma di distribuzione. La nuova legge contiene una serie di norme volte a rafforzare contro la copiatura non autorizzata ed a potenziare i meccanismi sanzionatori a presidio di tale tutela. La legge regolamenta poi le possibilità di riproduzione delle opere protette da parte delle biblioteche, prevedendo, oltre a limiti quantitativi, un compenso a favore degli autori e degli editori le cui opere siano fotocopiate. LŽautorità per le garanzie nelle comunicazioni ha il compito di vigilare sulle attività e sui comportamenti illeciti. I funzionari dellŽAutorità possono, per lŽesercizio delle attività ispettive, agire in collaborazione con gli ispettori della Siae. Per quanto riguarda le sanzioni il provvedimento ha aggravato quelle già previste dalla normativa vigente e ne ha introdotte di nuove. Sono previste sanzioni amministrative (pecuniarie e non) e penali a carico dei produttori delle opere contraffatte e dei distributori e rivenditori ed acquirenti: sanzione pecuniaria pari al doppio del prezzo di mercato di ogni opera o supporto illecitamente riprodotto o commercializzato (non inferiore a L. 200. 000), sospensione da parte del questore dellŽesercizio o dellŽattività dellŽautore dellŽillecito per un periodo non inferiore a 15 giorni e non superiore a tre mesi. In caso di condanna, sanzione accessoria della cessazione temporanea dellŽesercizio o dellŽattività per un periodo da tre mesi ad un anno. In caso di recidiva specifica, revoca della licenza di esercizio o dellŽautorizzazione allo svolgimento dellŽattività. Per i reati di riproduzione e commercializzazione abusiva di opere protette, la reclusione è innalzata nel minimo da tre a sei mesi e la multa è elevata nel minimo da L: 500. 000 a L. 5. 000. 000 e nel massimo da L. 6. 000. 000 a L. 30. 000. 000. In caso di duplicazione abusiva dei programmi per elaboratore sono previste la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da L. 5. 000. 000 a L. 30. 000. 000. .  
   
   
RIFIUTI SANITARI: NUOVA DISCIPLINA  
 
Sulla Gazzetta ufficiale n. 181 del 4 agosto 2000 è stato pubblicato il Regolamento che disciplina la gestione dei rifiuti sanitari, emanato con il Decreto ministeriale n. 219 del 26 giugno 2000. Il Governo ha, così, dato attuazione allŽart. 45, 4° comma, del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, abrogando il Decreto ministeriale sullŽassimilazione dei rifiuti ospedalieri ai rifiuti urbani del 25 maggio 1989. Il Regolamento definisce: - i rifiuti sanitari, che comprendono i rifiuti che derivano da strutture pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca; - le norme tecniche di raccolta, disinfezione, sterilizzazione, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi, sia a rischio infettivo che senza rischio infettivo; - i rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani; - le norme tecniche per la gestione dei rifiuti cimiteriali. .  
   
   
EUROTASSA: LEGITTIMITAŽ  
 
La Corte costituzionale con ordinanza del 24 luglio 2000, n. 341, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità posta nei confronti dellŽeurotassa. La Corte delle Leggi, come era scontato, ha affermato che lŽart. 3, commi da 193 a 203 della Legge n. 662/96, che ha introdotto, a carico di determinate fasce di reddito, lŽaddizionale straordinaria Irpef tecnicamente denominata contributo straordinario per lŽEuropa non è in contrasto gli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione. Il tributo è stato considerato legittimo per i seguenti motivi: - è unŽimposizione straordinaria, seguita dallŽimpegno politico di parziale futuro rimborso - è coerente con la possibilità per il legislatore di introdurre disposizioni differenziate in merito alle imposte sul reddito e di escludere dallŽimposizione i contribuenti che percepiscono redditi al di sotto di una determinata soglia, anche se diversa da quella prevista per lŽimposizione generale. .  
   
   
STATUTO DEL CONTRIBUENTE  
 
Sulla Gazzetta ufficiale n. 177 del 31 luglio u. S. È stata pubblicata, dopo una lunghissima gestazione, la Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, emanata allo scopo di tentare di migliorare i rapporti fra il fisco e i contribuenti. Il testo è consultabile anche sul sito del Ministero delle Finanza www. Minfinanze. It Il provvedimento è caratterizzato dal fatto di essere la prima legge generale in materia tributaria, che contiene un insieme di disposizioni, che non riguardano in maniera specifica questa o quellŽimposta, ma costituiscono un corpo unico di principi generali che devono guidare lŽoperato del legislatore e dellŽamministrazione finanziaria. Al legislatore si impone che, in fase di introduzione di nuovi tributi o modifica di tributi esistenti, le formulazioni siano chiare, trasparenti e comprensibili e le disposizioni tributarie non abbiano efficacia retroattiva, ma si applichino solo dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono. AllŽamministrazione finanziaria si chiede di assumere tutte le iniziative necessarie per una completa ed agevole informazione e guida sulle norme e sugli adempimenti fiscali, nonché in merito alla corretta e logica motivazione degli atti impositivi, che debbono essere portati, effettivamente, a conoscenza del contribuente. Il provvedimento contiene in buona sostanza principi di buon senso e civiltà giuridica e tributaria che il nostro legislatore ha, addirittura, ritenuto doveroso scrivere in una legge. .  
   
   
TUTELA DELLA PRIVACY: ANCORA IN SOSPESO LE MISURE MINIME DI SICUREZZA  
 
Il disegno di legge, recante la proroga dei termini per lŽadozione delle misure di sicurezza disposte dal D. P. R. N. 318/99 è ancora in sospeso. La Camera, infatti, non ha approvato il progetto prima della pausa estiva dei lavori parlamentari. Pur se lŽeventuale proroga è prevista fino al 31 dicembre 2000, è opportuno, per evitare di trovarsi nuovamente inadempienti, che chi non ha ancora provveduto si attivi nellŽadottare le misure di sicurezza. Fino allŽeventuale definitiva approvazione della proroga rimangono confermati il termine originariamente fissato al 29 marzo 2000 e le previste sanzioni in caso di inadempimento. .  
   
   
NORMATIVA FISCALE DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE (NUOVI FONDI)  
 
Il 1°giugno u. S. È entrato in vigore il Decreto legislativo n. 47 del 18 febbraio 2000, relativo al riordino del sistema fiscale dei fondi pensione, pubblicato sul Supplemento ordinario n. 41 della Gazzetta ufficiale n. 57 del 9 marzo 2000. Il provvedimento ha modificato le disposizioni preesistenti ed ha inserite nuove disposizioni nel provvedimento istitutivo dei fondi pensione (Legge n. 124/93) e nel Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), per la parte relativa alla normativa tributaria dei fondi in esame. In particolare si segnala che a decorrere dal 1° gennaio 2001 i contributi versati alle forme pensionistiche complementari e i contributi e premi versati alle forme pensionistiche individuali, previste dal Decreto legislativo n. 124/93, sono da considerare oneri deducibili (art. 10, 1° comma, lett. E-bis del Tuir) per un importo complessivamente non superiore al 12% del reddito complessivo e comunque non superiore a L. 10 milioni. Quando alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi da lavoro dipendente, relativamente a tali redditi la deduzione compete per un importo complessivamente non superiore al doppio della quota di Tfr destinata alle forme pensionistiche collettive istituite ai sensi del Decreto legislativo n. 124/93 e, comunque, entro il limite del 12% del reddito complessivo e quello di L. 10 milioni. La disposizione in esame non si applica quando la fonte istitutiva è costituita da accordi tra aziende e lavoratori. La disposizione non si applica neppure agli iscritti entro il 28 aprile 1993 ai fondi costituiti entro e non oltre la data del 15 novembre 1992. Ai fini del computo del limite di L. 10 milioni si tiene conto: - delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui allŽart. 70, 1° comma, del Tuir; - dei contributi versati ex art. 2 della Legge n. 335/95 eccedenti il massimale contributivo stabilito dal Decreto legislativo n. 579/95. Per le persone fiscalmente a carico di altri soggetti non si tiene conto del limite percentuale, nonché, nei riguardi del soggetto cui sono a carico, della condizione di destinazione delle quote di Tfr alle forme pensionistiche complementari. Se gli oneri in esame sono sostenuti nellŽinteresse delle persone per le quali spettano le detrazioni per carichi di famiglia, la deduzione spetta per lŽammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando lŽimporto complessivamente stabilito. .