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Notiziario Marketpress di Lunedì 06 Aprile 2009
INTERNET: GARANTIRE LA LIBERTÀ DI ESPRESSIONE  
 
Lo scorso 26 marzo il Parlamento europeo ha approvato con 481 voti favorevoli, 25 contrari e 21 astensioni la relazione di Stavros Lambrinidis (Pse, El), rilevando che Internet dà pieno significato alla definizione di libertà di espressione sancita dalla Carta dei diritti fondamentali dell´Unione europea e può rappresentare una straordinaria opportunità per rafforzare la cittadinanza attiva. Il Parlamento osserva, però, che la libertà di espressione e la privacy su Internet possono essere esposte «a intrusioni e limitazioni da parte di soggetti privati e pubblici» e che il web può anche essere utilizzato per incitare al terrorismo e commettere cybercrimini. Pertanto il Parlamento europeo chiede di combattere questi fenomeni con efficacia e determinazione, di lottare con determinazione contro i crimini commessi su e tramite Internet, senza compromettere, però, la libertà di espressione e la privacy. Gli Stati dovrebbero intercettare e controllare i dati nel rigoroso rispetto della legge, limitare i casi in cui una società di Internet può divulgare dati alle autorità, tutelare i bambini e le proprietà intellettuali, ed elaborare una strategia globale contro i "furti d´identità".  
   
   
EUGENE KASPERSKY OSPITE AL FORUM SUL CYBERCRIME AD INFOSECURITY EUROPE 2009  
 
Eugene Kaspersky, co-fondatore e Ceo dell’azienda Kaspersky Lab, parteciperà al forum sul cybercrime nel corso di Infosecurity Europe 2009, che si terrà a Londra dal 28 al 30 aprile. Kaspersky Lab mostrerà la sua gamma di soluzioni per la protezione delle reti aziendali, tra cui Kaspersky Open Space Security, il nuovo Kaspersky Mobile Security Enterprise Edition e la sua gamma di servizi di sicurezza. Il nuovo Kaspersky Mobile Security Enterprise Edition protegge gli utenti dalla criminalità informatica, garantendo che le informazioni riservate, nonché i dati personali siano protetti da smarrimento o furto grazie ai dispositivi di sicurezza. I visitatori dello stand potranno avere informazioni su come gestire al meglio la sicurezza It e su come ridurre i costi operativi senza compromettere la sicurezza aziendale. La gamma di servizi di Kaspersky Hosted Security riesce a filtrare i programmi dannosi e altri contenuti indesiderati, in modo che non entrino in contatto con la rete aziendale, garantendo un flusso continuo di dati privi di virus. Gli appuntamenti Kaspersky Lab ad Infosecurity Europe sono tre: 28 aprile, ore 11. 20: Forum dal titolo “The Botnet Business”; 29 aprile, ore 14. 00: Forum sul cybercrime con la partecipazione di E. Kaspersky; tutti i giorni, dalle 16. 30: Happy hour Kaspersky Lab per giornalisti e partner. Per la pre-registrazione ai forum si prega di visitare: http://www. Kaspersky-labs. Co. Uk/cybercrime. Sempre martedì 28 aprile si svolgerà il prestigioso Sc Magazine Awards 2009: Kaspersky Open Space Security è stato infatti da poco nominato tra le migliori soluzioni anti-malware, tra le migliori soluzioni di sicurezza per le piccole e medie imprese e prodotto di sicurezza dell’anno. È possibile organizzare incontri one-to-one con i seguenti manager di Kaspersky Lab: Eugene Kaspersky - cofondatore e Ceo; Malcolm Tuck - Managing Director di Uk & Ireland Operations e David Emm - membro del Global Research e Analysis Team Per ulteriori informazioni sulla manifestazione consultare il sito: www. Infosec. Co. Uk. Per ulteriori informazioni su Kaspersky Lab, visitate il sito www. Kaspersky. It .  
   
   
KASPERSKY LAB PRESENTA LA TOP20 DEI MALWARE DI MARZO  
 
La classifica viene stilata in base ai dati raccolti dal Kaspersky Security Network (Ksn) durante il mese di marzo. La prima si riferisce ai dati raccolti dalla versione 2009 dell’anti-virus prodotto da Kaspersky Lab, e contiene programmi maligni, adware e quei programmi potenzialmente pericolosi rilevati più di frequente sui computer degli utenti.
Posizione Cambiamenti Nome
1 1 Net-worm. Win32. Kido. Ih
2 -1 Virus. Win32. Sality. Aa
3 2 Trojan. Win32. Autoit. Ci
4 4 Trojan-downloader. Win32. Vb. Eql
5 2 Packed. Win32. Krap. G
6 0 Worm. Win32. Autorun. Dui
7 -4 Packed. Win32. Krap. B
8 -4 Packed. Win32. Black. A
9 New Trojan-dropper. Win32. Flystud. Ko
10 5 Virus. Win32. Sality. Z
11 1 Worm. Win32. Mabezat. B
12 -2 Virus. Win32. Alman. B
13 1 Worm. Win32. Autoit. Ar
14 New Trojan. Js. Agent. Ty
15 2 Email-worm. Win32. Brontok. Q
16 3 Worm. Win32. Autoit. I
17 Return Virus. Win32. Vb. Bu
18 New Packed. Win32. Katusha. A
19 New Trojan. Win32. Ramag. A
20 New Trojan. Win32. Autoit. Xp
come si può notare, nel mese di marzo non si sono verificati cambiamenti significativi. Il worm di rete Net-worm. Win32. Kido. Ih, noto anche come Conficker e Downadup, è salito in cima alla lista. Comunque, non ci aspettiamo che tra i leader dei prossimi mesi appaia l’ultima versione di questo famigerato malware: Kaspersky Lab attualmente lo identifica come Trojan-downloader. Win32. Kido. A e, diversamente dalle precedenti, questa versione non è in grado di diffondersi autonomamente attraverso le reti. (http://www. Viruslist. Com/en/viruses/encyclopedia?virusid=21782844). La prima new entry è il Trojan-dropper. Win32. Flystud. Ko, giunto direttamente in nona posizione: si tratta di un tipico Trojan che ha lo scopo di installare di nascosto altri Trojan. Esso è scritto nel linguaggio script Flystudio che, insieme ad Autoit, è uno dei linguaggi più diffusi tra gli autori di malware. Sia Flystudio che i programmi scritti con questo linguaggio di programmazione, hanno provenienza cinese. Parlando di Autoit, la classifica di marzo vede Autoit. Ci Trojan raggiunto da un programma simile, denominato Autoit. Xp. Nella parte bassa della classifica troviamo altre due novità: Packed. Win32. Katusha. A e Trojan. Win32. Ramag. A. Il primo identifica un’utility di compressione utilizzata per comprimere sia alcune modifiche del programma fraudolento Fraudtool che il malware che esegue il download di tali modifiche. Ramag. A Trojan è un archivio Winrar modificato che non compie azioni particolarmente dannose, se non portare con sé altro malware. Nel mese appena trascorso vi sono stati meno programmi script downloader: solo Trojan. Js. Agent. Ty, con il suo consueto iframe, è presente nella prima classifica. Tutti i programmi malware, adware e potenzialmente pericolosi della prima classifica possono essere raggruppati in 3 principali classi di minacce. Non sono stati rilevati cambiamenti degni di nota nella relazione tra questi 3 gruppi negli ultimi 3 mesi. Anche il numero dei programmi auto-replicanti rimane piuttosto alto. In tutto, nel mese di marzo, sono stati individuati sui computer degli utenti 45. 857 programmi unici tra malware, adware e programmi potenzialmente pericolosi. Questa cifra è quasi la stessa del mese scorso. La seconda classifica presenta quei programmi maligni che più di altri hanno infettato gli oggetti dei computer degli utenti. I file virus rappresentano la maggioranza dei casi in questa classifica.
Posizione Cambiamenti Nome
1 0 Virus. Win32. Sality. Aa
2 0 Worm. Win32. Mabezat. B
3 1 Virus. Win32. Virut. Ce
4 -1 Net-worm. Win32. Nimda
5 0 Virus. Win32. Xorer. Du
6 0 Virus. Win32. Sality. Z
7 0 Virus. Win32. Alman. B
8 0 Virus. Win32. Parite. B
9 3 Virus. Win32. Virut. Q
10 0 Trojan-downloader. Html. Agent. Ml
11 8 Virus. Win32. Small. L
12 2 Email-worm. Win32. Runouce. B
13 New Net-worm. Win32. Kido. Ih
14 -3 Virus. Win32. Virut. N
15 -2 Virus. Win32. Parite. A
16 0 Virus. Win32. Hidrag. A
17 -8 Trojan-clicker. Html. Iframe. Acy
18 -3 P2p-worm. Win32. Bacteraloh. H
19 Return Worm. Win32. Otwycal. G
20 Return Worm. Win32. Fujack. K
net-worm. Win32. Kido. Ih lascia il segno anche nella nostra seconda classifica, confermandosi tra i più diffusi programmi auto-replicanti. Ciò è probabilmente dovuto al fatto che non tutti gli utenti hanno installato, nel mese scorso, gli aggiornamenti di sicurezza dei propri sistemi operativi. Ulteriori informazioni: www. Kaspersky. It Kaspersky Lab presenta la Top20 dei malware di marzo La classifica viene stilata in base ai dati raccolti dal Kaspersky Security Network (Ksn) durante il mese di marzo. La prima si riferisce ai dati raccolti dalla versione 2009 dell’anti-virus prodotto da Kaspersky Lab, e contiene programmi maligni, adware e quei programmi potenzialmente pericolosi rilevati più di frequente sui computer degli utenti.
Posizione Cambiamenti Nome
1 1 Net-worm. Win32. Kido. Ih
2 -1 Virus. Win32. Sality. Aa
3 2 Trojan. Win32. Autoit. Ci
4 4 Trojan-downloader. Win32. Vb. Eql
5 2 Packed. Win32. Krap. G
6 0 Worm. Win32. Autorun. Dui
7 -4 Packed. Win32. Krap. B
8 -4 Packed. Win32. Black. A
9 New Trojan-dropper. Win32. Flystud. Ko
10 5 Virus. Win32. Sality. Z
11 1 Worm. Win32. Mabezat. B
12 -2 Virus. Win32. Alman. B
13 1 Worm. Win32. Autoit. Ar
14 New Trojan. Js. Agent. Ty
15 2 Email-worm. Win32. Brontok. Q
16 3 Worm. Win32. Autoit. I
17 Return Virus. Win32. Vb. Bu
18 New Packed. Win32. Katusha. A
19 New Trojan. Win32. Ramag. A
20 New Trojan. Win32. Autoit. Xp
come si può notare, nel mese di marzo non si sono verificati cambiamenti significativi. Il worm di rete Net-worm. Win32. Kido. Ih, noto anche come Conficker e Downadup, è salito in cima alla lista. Comunque, non ci aspettiamo che tra i leader dei prossimi mesi appaia l’ultima versione di questo famigerato malware: Kaspersky Lab attualmente lo identifica come Trojan-downloader. Win32. Kido. A e, diversamente dalle precedenti, questa versione non è in grado di diffondersi autonomamente attraverso le reti. (http://www. Viruslist. Com/en/viruses/encyclopedia?virusid=21782844). La prima new entry è il Trojan-dropper. Win32. Flystud. Ko, giunto direttamente in nona posizione: si tratta di un tipico Trojan che ha lo scopo di installare di nascosto altri Trojan. Esso è scritto nel linguaggio script Flystudio che, insieme ad Autoit, è uno dei linguaggi più diffusi tra gli autori di malware. Sia Flystudio che i programmi scritti con questo linguaggio di programmazione, hanno provenienza cinese. Parlando di Autoit, la classifica di marzo vede Autoit. Ci Trojan raggiunto da un programma simile, denominato Autoit. Xp. Nella parte bassa della classifica troviamo altre due novità: Packed. Win32. Katusha. A e Trojan. Win32. Ramag. A. Il primo identifica un’utility di compressione utilizzata per comprimere sia alcune modifiche del programma fraudolento Fraudtool che il malware che esegue il download di tali modifiche. Ramag. A Trojan è un archivio Winrar modificato che non compie azioni particolarmente dannose, se non portare con sé altro malware. Nel mese appena trascorso vi sono stati meno programmi script downloader: solo Trojan. Js. Agent. Ty, con il suo consueto iframe, è presente nella prima classifica. Tutti i programmi malware, adware e potenzialmente pericolosi della prima classifica possono essere raggruppati in 3 principali classi di minacce. Non sono stati rilevati cambiamenti degni di nota nella relazione tra questi 3 gruppi negli ultimi 3 mesi. Anche il numero dei programmi auto-replicanti rimane piuttosto alto. In tutto, nel mese di marzo, sono stati individuati sui computer degli utenti 45. 857 programmi unici tra malware, adware e programmi potenzialmente pericolosi. Questa cifra è quasi la stessa del mese scorso. La seconda classifica presenta quei programmi maligni che più di altri hanno infettato gli oggetti dei computer degli utenti. I file virus rappresentano la maggioranza dei casi in questa classifica.
Posizione Cambiamenti Nome
1 0 Virus. Win32. Sality. Aa
2 0 Worm. Win32. Mabezat. B
3 1 Virus. Win32. Virut. Ce
4 -1 Net-worm. Win32. Nimda
5 0 Virus. Win32. Xorer. Du
6 0 Virus. Win32. Sality. Z
7 0 Virus. Win32. Alman. B
8 0 Virus. Win32. Parite. B
9 3 Virus. Win32. Virut. Q
10 0 Trojan-downloader. Html. Agent. Ml
11 8 Virus. Win32. Small. L
12 2 Email-worm. Win32. Runouce. B
13 New Net-worm. Win32. Kido. Ih
14 -3 Virus. Win32. Virut. N
15 -2 Virus. Win32. Parite. A
16 0 Virus. Win32. Hidrag. A
17 -8 Trojan-clicker. Html. Iframe. Acy
18 -3 P2p-worm. Win32. Bacteraloh. H
19 Return Worm. Win32. Otwycal. G
20 Return Worm. Win32. Fujack. K
net-worm. Win32. Kido. Ih lascia il segno anche nella nostra seconda classifica, confermandosi tra i più diffusi programmi auto-replicanti. Ciò è probabilmente dovuto al fatto che non tutti gli utenti hanno installato, nel mese scorso, gli aggiornamenti di sicurezza dei propri sistemi operativi. Ulteriori informazioni: www. Kaspersky. It . .
 
   
   
NUOVA CAMPAGNA SPAM SULL’ESPLOSIONE DI UNA BOMBA IN CITTÀ: ATTENZIONE  
 
Sophos, società leader a livello mondiale nel settore della sicurezza informatica e nella tecnologia di controllo dell’accesso alla rete (Nac), mette in guardia gli utenti in tutto il mondo da una campagna di spam su vasta scala che diffonde la notizia fasulla secondo cui una bomba sarebbe esplosa nella città del destinatario del messaggio di spam. Le mail individuate riportano la notizia della morte di 18 persone a seguito di un’esplosione e contengono il link a un filmato visualizzabile su quello che sembra essere il sito web dell’agenzia Reuters. Gli utenti che cliccano sul collegamento, in realtà, non troveranno maggiori informazioni sull’accaduto, ma saranno reindirizzati invece su un sito creato ad hoc per infettare i computer Windows con un codice maligno. Non è possibile accorgersi immediatamente del pericolo in agguato, perché il sito web tenta di identificare l’ubicazione geografica degli utenti e personalizza la notizia in modo tale che questi abbiano l’impressione che l’incidente si sia verificato nella propria città. “Siamo dinanzi a un abile stratagemma di ingegneria sociale che mostra fino a che punto siano disposti a spingersi i criminali informatici per ingannare il maggior numero possibile di potenziali vittime”, ha dichiarato Walter Narisoni, Sales Engineer Manager di Sophos Italia. “Se visitiamo il sito web da Southampton, Bristol o Londra, leggeremo probabilmente che lo scoppio è avvenuto lì. Un utente attento si renderà conto che si tratta di spam per la presenza dei soliti indizi, in primis gli errori di ortografia e grammatica, ma altri utenti meno guardinghi potrebbero non notare questi dettagli e lasciarsi prendere a tal punto dalla lettura della notizia da non accorgersi che nel frattempo il proprio Pc sta subendo un’infezione”. Nell’oggetto delle mail incriminate si legge, ad esempio, “Perché è accaduto nella vostra città?”, " Fate attenzione!” e "Voi e i vostri amici state bene?”. Una parte del testo del sito web recita invece così: “Almeno 12 morti e oltre 40 feriti a seguito dell’esplosione di una bomba nei pressi del mercato di Amsterdam. Secondo le autorità l’esplosione sarebbe stata causata da una bomba “sporca”. La polizia ritiene che la bomba sia stata fatta esplodere da breve distanza mediante cavi elettrici. “È stato spaventoso”, ha dichiarato un testimone oculare che ha udito lo scoppio dal suo negozio. “Il pavimento ha tremato e molte persone si sono messe a correre”. .  
   
   
KIDO (CONFICKER, DOWNADUP)  
 
Kido è un worm che si diffonde attraverso le reti locali e le periferiche di archiviazione di massa ed è stato rilevato per la prima volta a Novembre del 2008. L’ultima variante di Kido non è in grado di diffondersi autonomamente ma, come i suoi predecessori, è in grado di scaricare suoi aggiornamenti. Kido ha creato una potente botnet di macchine infette programmata per aggiornarsi il 1 di Aprile e, nella sua ultima versione, è in grado di generare 50. 000 nomi di domini seguendo un algoritmo casuale e scegliere poi 500 di questi domini per aggiornarsi. La tecnologia utilizzata nella creazione di Kido è piuttosto sofisticata. Scarica i suoi aggiornamenti da risorse web in continuo cambiamento; usa le reti P2p some risorsa aggiuntiva per i suoi download; usa un complesso algoritmo di crittografia per evitare interferenze con al suo centro di controllo ed impedisce alle soluzioni antivirus di aggiornarsi. Non è ancora chiaro il motivo per cui Kido ha creato la sua botnet e come questa potrebbe essere utilizzata in futuro. Perché Kido è un pericolo? L’enorme botnet di computer infettati da Kido potrebbe permettere ai cybercriminali attacchi Ddos a qualsiasi risorsa web, rubare informazioni riservate dai computer infetti ed utilizzarli per diffondere spam. La nostra stima è che abbia infettato quasi 6 milioni di computer in tutto il mondo. Inizialmente Kido si diffondeva attraverso le reti locali e i dispositivi di archiviazione di massa. In particolare, sfruttava la vulnerabilità critica Ms08-067, per la quale Microsoft ha rilasciato una patch ad Ottobre del 2008. Purtroppo molti computer non hanno scaricato la patch prima di Gennaio 2009, quando la diffusione di Kido ha raggiunto il suo picco. Maggiori informazioni su come Kido è in grado di penetrare all’interno di un computer possono essere trovate a questi link: http://www. Viruslist. Com/en/viruses/encyclopedia?virusid=21782725, http://www. Viruslist. Com/en/viruses/encyclopedia?virusid=21782733, http://www. Viruslist. Com/en/viruses/encyclopedia?virusid=21782749, http://www. Viruslist. Com/en/viruses/encyclopedia?virusid=21782790 Come è possibile prevenire l’infezione di Kido? Le soluzioni Kaspersky Lab sono in grado di proteggere gli utenti da qualunque versione di Kido. E’ importante assicurarsi di aver attivato gli aggiornamenti automatici (abilitati di default) ed aver effettuato almeno una scansione completa del computer. Nonostante Kaspersky Internet Security possa proteggere anche i computer che non hanno scaricato alcuna patch, è consigliabile controllare di aver installato gli ultimi aggiornamenti forniti da Microsoft (in particolare l’aggiornamento Ms08-067). Come posso sapere se il mio Pc è infetto? Se qualcuno dei computer presenti sulla rete locale è infetto, si noterà un aumento del volume di traffico dati dovuto agli attacchi di Kido agli altri computer. Gli antivirus con firewall attivo, segnaleranno un attacco Intrusion. Win. Netapi. Buffer-overflow. Exploit. Nel caso si sospettasse un’infezione del proprio computer, basta aprire il browser e provare a navigare. Se è tutto normale, provare ad aprire la pagina www. Kaspersky. Com o www. Microsoft. Com – se una di queste pagine non viene aperta, è probabile che Kido ne stia bloccando l’accesso. La lista completa delle risorse web bloccate da Kido è disponibile al link: http://www. Viruslist. Com/en/viruses/encyclopedia?virusid=21782725. Sono un amministratore di rete. Come posso contenere l’infezione ed eventualmente rimuoverla? E’ possibile cancellare il programma maligno con l’aiuto di un’applicazione specifica, Kkiller. Exe. Per prevenire invece l’infezione su altre macchine, è necessario: installare le patch per le vulnerabilità Ms08-067, Ms08-068 e Ms09-001, assicurarsi di aver una password di amministratore efficace – ossia di almeno sei caratteri, con maiuscole e minuscole insieme, numeri e simboli, disabilitare l’autorun per tutti i dispositivi rimovibili e disabilitare Task Scheduler. Se si sta utilizzando Kkiller. Exe per rimuovere Kido, è meglio avviare questa applicazione su tutti i Pc infetti. Come posso rimuovere Kido dal mio Pc di casa? E’ possibile scaricare Kkiller_v3. 4. 1. Zip ed avviare Kkiller. Exe. Una volta terminata la scansione, un finestra con delle righe di comando si aprirà, è sufficiente premere un tasto qualsiasi per chiuderla. Altri consigli su come rimuovere Kido sono disponibili nella sezione del sito Kaspersky Lab dedicata al supporto tecnico: http://support. Kaspersky. Com/faq/?qid=208279973.  
   
   
KIDO (CONOSCIUTO ANCHE COME CONFICKER O DOWNADUP) PONE OGGI A RISCHIO L’INTERA RETE  
 
Milioni i computer infettati da Kido potrebbero diventare una delle armi più potenti a disposizione dei cybercriminali. Kido si diffonde attraverso le reti locali e i dispositivi di archiviazione di massa. Penetra all’interno dei computer sfruttando la vulnerabilità Ms08-067 di Windows, per la quale Microsoft ha rilasciato una patch lo scorso autunno. Gli esperti ritengono che a Gennaio 2009, fossero ancora molti i computer senza patch, proprio nel momento in cui la diffusione Kido ha raggiunto il suo picco. Non avere installato la patch e l’utilizzo di soluzioni antivirus poco efficaci, ha permesso un’epidemia globale: si stimano oggi tra i 5 e i 6 milioni di computer infetti da Kido o da una delle sue varianti. Ci sono alcuni fattori che ne hanno permesso una diffusione tanto enorme - la negligenza nell’uso di soluzioni antivirus adeguate e l’assenza di un’organizzazione internazionale che si occupi della sicurezza della rete che possa coordinare gli sforzi dei vari governi. In passato abbiamo assistito ad epidemie simili, anche se i programmi che nel passato hanno causato delle epidemie non avevano le stesse capacità di Kido di eludere il suo rilevamento e prevenire la disinfezione delle macchine colpite. Oggi la terza versione di Kido si sta diffondendo su Internet. Questo programma implementa le più sofisticate tecnologie utilizzate dai creatori di virus – scarica aggiornamenti di sé stesso da siti che cambiano di continuo; usa le reti locali come fonte aggiuntiva per i suoi aggiornamenti; usa un complesso algoritmo di crittografia per proteggersi; ha sofisticati meccanismi per disabilitare le soluzioni antivirus, etc. La terza versione di Kido si aggiorna tramite 500 domini scelti da un totale di 50. 00 domini che genera quotidianamente. Questi 500 domini vengono selezionati casualmente tra tutti quelli creati e questo rende estremamente difficile monitorare i domini utilizzati dal virus. A causa di questa sua caratteristica, Kido potrebbe diventare il più potente strumento nelle mani dei cybercriminali ed il più difficile da bloccare nella storia di Internet. L’enorme botnet creata dagli autori di Kido, fornisce ai cybercriminali la possibilità di condurre potentissimi attacchi Ddos su qualsiasi risorsa web, per rubare informazioni riservate o diffondere mailing spam enormi. A marzo ci sono stati aggiornamenti di massa ad una versione più vecchia del worm. Il 1 Aprile la botnet creata da Kido ha utilizzato la procedura descritta in precedenza per ricevere istruzioni dai suoi autori da 50. 000 domini diversi; cosa vorranno poi fare i cybercriminali una volta attivata la botnet resta un mistero. I prodotti Kaspersky Lab prevengono con successo l’infezione da qualsiasi variante di Kido. Per maggiori informazioni su come rimuovere Kido dal proprio computer: http://support. Kaspersky. Com/faq/?qid=208279973 .  
   
   
PRIVACY: IL GARANTE PRIVACY CHIEDE ELEVATE TUTELE PER IL FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO. AL VIA UNA CONSULTAZIONE PUBBLICA  
 
I dati sanitari di ogni paziente - patologie, interventi chirurgici, esami clinici, farmaci - raccolti in un documento elettronico consultabile dall´interessato e aggiornabile on line da medici, farmacisti, enti ospedalieri: il "Fascicolo sanitario elettronico" (Fse) potrebbe essere presto una realtà per tutti i cittadini italiani. L´fse è già in via di sperimentazione in alcune regioni, per quanto manchi ancora una adeguata base normativa, e comporta il trattamento di informazioni delicatissime. E´ per questo che il Garante della privacy ha deciso di intervenire per fissare un primo quadro di regole a protezione dei dati e a garanzia delle persone. Informativa comprensibile e dettagliata che metta i pazienti in condizione di esprimere un consenso libero e consapevole alla costituzione del proprio fascicolo, tracciabilità e gradualità degli accessi ai dati, elevate misure di sicurezza sono i principi sui quali si fondano le "Linee guida in tema di fascicolo sanitario elettronico" messe a punto dal Garante e pubblicate oggi in Gazzetta Ufficiale. Sul provvedimento - prima della sua adozione definitiva - l´Autorità ha avviato una consultazione pubblica. Con la consultazione, che si concluderà il 31 maggio, l´Autorità intende acquisire osservazioni e commenti da parte di organismi e professionisti sanitari pubblici e privati, medici di base, pediatri, organismi rappresentativi, associazioni di malati .  
   
   
PRIVACY: I PUNTI PRINCIPALI DELLE "LINEE GUIDA IN TEMA DI FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO"  
 
Il fascicolo sanitario elettronico dovrà essere costituito esclusivamente per il perseguimento di finalità di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione. Sarà consultabile dall´interessato con modalità adeguate (ad es. , tramite smart card) e dal personale sanitario, strettamente autorizzato e solo per finalità sanitarie. Non potranno accedevi invece periti, compagnie di assicurazione, datori di lavoro. Il consenso autonomo e specifico - Al paziente deve essere consentito di scegliere, in piena libertà, se far costituire o meno un fascicolo sanitario elettronico, con tutte o solo alcune informazioni sanitarie che lo riguardano e deve poter esprimere un consenso autonomo e specifico, distinto da quello che si presta a fini di cura della salute. Deve essere inoltre, prevista la possibilità di "oscurare" la visibilità di alcuni eventi clinici. Se il paziente non vuole aderire al Fse deve comunque poter usufruire delle prestazioni del servizio sanitario nazionale. Informativa comprensibile e dettagliata - Per poter esprimere scelte consapevoli il paziente deve essere adeguatamente informato. L´informativa quindi con un linguaggio comprensibile e dettagliato, deve indicare chi (medici di base, del reparto ove è ricoverato, farmacisti) ha accesso ai sui dati, che tipo di operazioni può compiere, se il conferimento dei dati è obbligatorio o facoltativo, ecc. Le misure di sicurezza - La delicatezza dei dati sanitari trattati impone l´adozione di specifici accorgimenti tecnici per assicurare elevati livelli di sicurezza che limitino il più possibile i rischi di accesso abusivo, furto, smarrimento. .  
   
   
PRIVACY: SEMPLIFICAZIONI DELLE MISURE MINIME DI SICUREZZA  
 
Le imprese che trattano, attraverso strumenti elettronici, dati sensibili rappresentanti lo stato di salute o malattia dei propri dipendenti e collaboratori anche a progetto, senza indicazione della relativa diagnosi (es. Certificati di assenza per malattia) e l´adesione ad organizzazioni sindacali o a carattere sindacale dei dipendenti possono, in sostituzione dell´obbligo di redazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza (D. P. S. ), utilizzare la sottostante autocertificazione. Dichiarazione Sostitutiva Dell’atto Di Notorieta’ (ai sensi degli artt. 34, co. 1-bis del D. Lgs. N. 196/2003 e 47, D. P. R. 28 dicembre 2000, n. 445) Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………. (cognome e nome) nato/a a ………………………………………………. (………. ) il……………………………. (luogo, data) residente a………………………………. (……. ) in via ……………………………… n. ………. (indirizzo), in qualità di legale rappresentante pro tempore (amministratore delegato/presidente del consiglio di amministrazione) della società "………………………………. ……………………" con sede in . …………………. ……………. , Via ………. ………………. ……, n. ……, quale Titolare del Trattamento ai sensi e per gli effetti di cui all’ art. 4, co. 1, lett. F) del D. Lgs. N. 196/2003- cd. “Codice privacy”; consapevole delle sanzioni penali richiamate dall´art. 76 del D. P. R. 445 del 28 dicembre 2000 per i casi di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, Dichiara - che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 34, co. 1-bis, D. Lgs. N. 196/2003, i soli dati sensibili oggetto del trattamento in azienda sono costituiti dallo stato di salute o di malattia dei propri dipendenti e/o collaboratori, anche a progetto, senza indicazione della relativa diagnosi e dall´adesione dei medesimi a organizzazioni sindacali o a carattere sindacale; - che tali dati sensibili e tutti i dati non sensibili (cd. “comuni”) sono trattati in osservanza delle altre misure di sicurezza prescritte. ………………………………. (luogo, data) Il dichiarante ………. ………………………………. Si allega: 1) Copia del documento di identità. . .  
   
   
PRIVACY: UN INOPPORTUNO INTERVENTO NELLA LEGGE N. 15/09  
 
La Legge n. 15/09, contenete la delega al Governo finalizzata alla ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell´economia e del lavoro e alla Corte dei conti, ha aggiunto all´articolo 1, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali il seguente periodo: "Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto ad una funzione pubblica e la relativa valutazione non sono oggetto di protezione della riservatezza personale". Tale iniziativa appare non legittima, dal punto di vista formale perché tale integrazione relativa allo svolgimento di funzioni pubbliche può forse essere inserita nella parte relativa ai soggetti pubblici (Titolo Iii, Capo Ii del codice), ma non può certamente essere inserita in una disposizione di carattere generale come quella di cui all´art. 1 del Decreto legislativo n. 196/03, e dal punto di vista sostanziale perché il codice già chiarisce che la normativa sulla privacy, in buona parte, non viene applicata quando il soggetto pubblico agisce nel rispetto della legge e quindi nell´ esercizio delle sue funzioni .  
   
   
GIUSTIZIA ITALIANA: SENTENZA DELLA CAUSA SITCOM – AUDITEL  
 
Dopo 4 anni, e con una sentenza di 25 pagine, la Corte di Appello del Tribunale di Milano ha riconosciuto fondate le ragioni del Gruppo Sitcom (editore delle televisioni Alice, Leonardo, Marcopolo e Nuvolari) nella causa promossa contro Auditel. Il Tribunale ha deciso anche che, vista la tempestività della richiesta del Gruppo Sitcom e della misura cautelare attivata dalla 1° sezione della stessa Corte d’Appello, con il conseguente adeguamento dichiarato da Auditel alle indicazioni nel frattempo dettate dall’Agcom, si è limitato il danno strutturale al mercato. Pur vedendo ampiamente riconosciute le proprie ragioni, il Gruppo Sitcom ha espresso perplessità circa le effettive misure correttive e di trasparenza dichiarate da Auditel in materia di governance ed in materia di rilevazione, riservandosi, pertanto, le opportune valutazioni .  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: RICONOSCIMENTO DI SENTENZA STRANIERA CONTRARIA AD ORDINE PUBBLICO  
 
Il 2 aprile 2009 è stata pronunciata la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in merito alla causa C-394/07, Marco Gambazzi contro Daimlerchrysler Canada Inc. , Cibc Mellon Trust Company in tema di violazione dell’ordine pubblico dello Stato richiesto. Nell’ambito di una domanda di risarcimento danni proposta dalla Daimlerchrysler e dalla Cibc nei confronti del sig. Gambazzi, la High Court of Justice ha emesso un’ordinanza che, da un lato, vietava al sig. Gambazzi di disporre di taluni dei suoi beni («freezing order») e, dall’altro, gli ingiungeva di divulgare alcune informazioni relative a determinati suoi beni, nonché di esibire i documenti in suo possesso riguardanti la domanda principale («disclosure order»). Il sig. Gambazzi non si è conformato al «disclosure order». Pertanto la High Court gli ha vietato di continuare a partecipare al procedimento, se non avesse ottemperato, entro il termine impartito, agli obblighi di divulgazione delle informazioni e dei documenti richiesti («unless order»). Il sig. Gambazzi ha proposto vari ricorsi contro il «freezing order», il «disclosure order» e l’«unless order», tutti respinti; egli è stato considerato colpevole di «contempt of Court» (oltraggio alla Corte) ed è stato escluso dal procedimento («debarment»). La High Court ha in pratica statuito come se egli fosse stato contumace e ha accolto le domande della parte avversa. La Corte d’appello di Milano, nel 2004, ha dichiarato esecutive in Italia le decisioni della High Court. Il sig. Gambazzi ha proposto ricorso, sostenendo che le decisioni della High Court, essendo state emesse in violazione dei diritti della difesa e del diritto al contraddittorio, non possono essere riconosciute in Italia poiché contrarie all’ordine pubblico. La Corte d’appello di Milano chiede alla Corte di giustizia, alla luce della clausola dell’ordine pubblico della Convenzione di Bruxelles sul riconoscimento delle sentenze, se il giudice dello Stato, in cui si chiede il riconoscimento della sentenza straniera, possa tener conto del fatto che il giudice dello Stato di origine ha statuito sulle domande del ricorrente senza sentire il convenuto, che si era peraltro regolarmente costituito dinanzi ad esso, ma che è stato escluso dal procedimento per non aver ottemperato agli obblighi imposti nell’ambito dello stesso procedimento. La Corte richiede che i diritti fondamentali, quali il rispetto dei diritti della difesa, non costituiscono prerogative assolute, ma possono soggiacere a restrizioni che rispondono ad obiettivi d’interesse generale e non costituire una violazione manifesta e smisurata dei diritti così garantiti. I provvedimenti adottati dal giudice inglese erano diretti a garantire l’equità e l’efficienza dell’amministrazione della giustizia e la Corte ammette che un obiettivo simile può giustificare una restrizione dei diritti della difesa. Tuttavia, sanzioni siffatte non devono essere manifestamente sproporzionate rispetto allo scopo perseguito. La sanzione adottata nella causa principale è una restrizione più grave possibile dei diritti della difesa e deve rispondere a requisiti assai rigorosi per non essere considerata una violazione manifesta e smisurata di tali diritti. Spetta al giudice del rinvio valutare, alla luce delle circostanze concrete, se ciò avvenga nel caso di specie. La Corte di giustizia ritiene che la compatibilità del provvedimento di esclusione adottato dal giudice dello Stato di origine con l’ordine pubblico dello Stato richiesto deve essere valutata in relazione al procedimento considerato nel suo complesso. Ciò implica che vengano prese in considerazione non soltanto le condizioni in cui, al termine del procedimento dinanzi alla High Court, sono state adottate le decisioni di quest’ultima, delle quali è richiesta l’esecuzione, ma anche le condizioni in cui, in una fase precedente, sono stati adottati il «disclosure order» e l’«unless order». La Corte dichiara, pertanto, che il giudice dello Stato in cui è richiesto il riconoscimento di un sentenza straniera può tener conto, alla luce della clausola dell’ordine pubblico prevista da tale articolo, del fatto che il giudice dello Stato di origine ha statuito sulle domande del ricorrente senza sentire il convenuto, che si era regolarmente costituito, ma che è stato escluso dal procedimento con un’ordinanza per non aver ottemperato ad obblighi imposti con un’ordinanza adottata precedentemente nell’ambito dello stesso procedimento, qualora, in esito ad una valutazione globale del procedimento e considerate tutte le circostanze, ritenga che tale provvedimento di esclusione abbia costituito una violazione manifesta e smisurata del diritto del convenuto al contraddittorio .  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: NESSUNA ESENZIONE PER ACCORDI DI STAZIONI DI SERVIZIO SUPERIORI A 5 ANNI  
 
La sentenza della Corte di giustizia pronunciata il 2 aprile 2009 nella causa C- 260/07 Pedro Iv Servicios / Total España Sa afferma: un accordo di stazione di servizio di durata superiore a cinque anni non gode dell’esenzione per categorie se il fornitore concede in affitto al rivenditore la stazione di servizio, ma non è il proprietario tanto della stazione quanto del terreno. Ciò non avveniva con il regolamento n. 1984/83, scaduto il 31 dicembre 1999 L´articolo 81, n. 1, Ce vieta gli accordi e le pratiche concordate fra imprese. Tuttavia, ai sensi dell’art. 81, n. 3, Ce, ed in presenza di talune condizioni, tale divieto può essere dichiarato inapplicabile a qualsiasi categoria di accordi fra imprese o di pratiche concordate che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell´utile che ne deriva. A tale titolo, il Regolamento (Cee) della Commissione 22 giugno 1983, n. 1984, relativo all´applicazione dell´articolo 81, paragrafo 3, del trattato Cee a categorie di accordi di acquisto esclusivo, come modificato dal regolamento (Ce) della Commissione 30 luglio 1997, n. 1582 esonerava dal divieto di cui all’art. 81, n. 1, Ce talune categorie di accordi di acquisto esclusivo e di pratiche concordate. In particolare, l´esenzione era possibile nel caso di un accordo relativo a una stazione di servizio, in cui il periodo di esecuzione fosse superiore a dieci anni, a condizione che il fornitore avesse concesso al rivenditore la stazione di servizio in locazione o in libera disponibilità di diritto o di fatto. Dal 1° gennaio 2000, il regolamento n. 1984/83 è stato sostituito dal Regolamento (Ce) della Commissione 22 dicembre 1999, n. 2790, il quale introduce l´esenzione dal divieto di cui all’art. 81, n. 1, Ce per gli accordi verticali, cioè gli accordi conclusi tra due o più imprese, operanti ciascuna, ad un livello differente della catena di produzione o di distribuzione, e che si riferiscono alle condizioni in base alle quali le parti possono acquistare, vendere o rivendere determinati beni o servizi. Tuttavia, il regime di esenzione non è applicabile ad un obbligo di non concorrenza la cui durata superi i cinque anni, a meno che i beni o servizi siano venduti dall’acquirente in locali e terreni di proprietà del fornitore o da questi affittati presso terzi non collegati all’acquirente, purché comunque la durata di tale obbligo di non concorrenza non sia superiore al periodo di occupazione dei locali e terreni da parte dell’acquirente. In ogni caso, gli accordi con cui il fornitore fissa il prezzo di vendita al pubblico o impone al rivenditore un prezzo minimo di vendita non possono beneficiare del regime di esenzione per categorie istituito dai regolamenti nn. 1984/83 e 2790/1999. Nel 1989 l´impresa Pedro Iv ha stipulato quattro contratti con la Total, fornitrice di prodotti petroliferi. In base ad essi, la Pedro Iv ha costituito, a favore della Total, un diritto di superficie di 20 anni su un terreno appartenente alla stessa Pedro Iv, per cui la Total poteva costruire sul terreno una stazione di servizio. Tale costruzione è divenuta di sua proprietà per 20 anni, in cambio di un corrispettivo mensile da versare alla Pedro Iv. Intanto, la stazione di servizio di proprietà della Total era affittata alla Pedro Iv. Al termine di tale periodo ventennale, la stazione sarebbe divenuta di proprietà della Pedro Iv. Allo stesso tempo, la Pedro Iv si è impegnata, dal momento in cui le è stata consegnata la stazione di servizio, a gestire detta stazione rifornendosi di carburanti esclusivamente presso la Total. L´impegno di fornitura esclusiva è stato concluso per una durata ventennale. La Total, da un lato, determina il prezzo del carburante che fornisce alla Pedro Iv alle condizioni più vantaggiose negoziate con altre stazioni di servizio che potrebbero stabilirsi a Barcellona, dall´altro garantisce che tale prezzo non sia in alcun caso superiore alla media del prezzo fissato da altri fornitori rilevanti sul mercato. Aggiungendo a detto prezzo un margine di distribuzione del gestore della stazione di servizio da essa ritenuto appropriato, la Total ottiene il prezzo di vendita al pubblico di cui raccomanda quindi l’applicazione alla Pedro Iv. In applicazione del contratto, una stazione di servizio è stata costruita e rifornita in esclusiva dalla Total per 12 anni. Nel 2004, la Pedro Iv ha chiesto l´annullamento del rapporto giuridico rappresentato dai contratti descritti, in quanto essi conterrebbero clausole gravemente restrittive della concorrenza (durata superiore alla durata massima autorizzata dal diritto comunitario per gli accordi di fornitura in esclusiva) ed una fissazione indiretta del prezzo di vendita. In tale contesto, l’Audiencia Provincial de Barcelona (Spagna), adita in appello, ha chiesto alla Corte di giustizia di chiarire se dette clausole contrattuali possano beneficiare dell’applicazione dei regimi di esenzione per categorie previsti rispettivamente dai regolamenti nn. 1984/83 e 2790/99. Quanto al regolamento n. 1984/83, la Corte dichiara che, ai fini dell’applicazione del regime di esenzione in esso previsto, non era richiesto che il fornitore fosse proprietario del terreno sul quale ha costruito la stazione di servizio che ha dato in affitto al rivenditore. Per quanto riguarda il regolamento n. 2790/99, la Corte ricorda che l’esenzione prevista da tale regolamento si applica a condizione che la quota di mercato detenuta dal fornitore non superi il 30% del mercato rilevante sul quale esso vende i prodotti o servizi oggetto del contratto. Pertanto, prima di procedere ad un esame sulla base di altre condizioni previste da detto regolamento, il giudice del rinvio è tenuto a verificare se, a partire dall’entrata in vigore del regolamento n. 2790/99, la Total si trovasse in una situazione siffatta, tenendo conto della sua eventuale partecipazione al capitale sociale degli altri fornitori dei prodotti petroliferi sullo stesso mercato. In una situazione come quella della causa principale, risulta che non sono soddisfatte le condizioni per l´applicazione del regolamento 2790/99 relative alla durata dell´obbligo di non concorrenza. Tuttavia, la Corte precisa che spetta al giudice del rinvio esaminare se siano soddisfatte le condizioni per l´applicazione del regolamento n. 2790/99, alla luce dell´argomento della Total secondo cui il diritto di superficie le conferisce non solo la proprietà della stazione di servizio, ma anche del terreno sul quale essa è costruita. Inoltre, qualora il giudice del rinvio giungesse alla conclusione che gli accordi stipulati tra le parti soddisfacevano le condizioni per l´esenzione previste dal regolamento n. 1984/83, ma non quelle previste dal regolamento n. 2790/99, la Corte rileva che gli accordi andrebbero considerati esenti fino al 31 dicembre 2001, conformemente al regime transitorio previsto da quest´ultimo regolamento. A tale riguardo, la Corte considera che le clausole contrattuali relative ai prezzi di vendita al pubblico della causa principale possono beneficiare dell´esenzione per categorie istituita dai regolamenti n. 1984/83 e n. 2790/99, qualora il fornitore si limiti ad imporre un prezzo massimo di vendita ed il rivenditore disponga quindi di una reale possibilità di determinare il prezzo di vendita al pubblico. Al contrario, clausole siffatte non possono beneficiare di tali esenzioni se conducono, direttamente o attraverso strumenti indiretti o occulti, ad una fissazione del prezzo di vendita al pubblico o ad un´imposizione del prezzo minimo di vendita da parte del fornitore. Spetta quindi al giudice del rinvio stabilire se vincoli del genere pesino sul rivenditore, tenendo conto dell’insieme delle obbligazioni contrattuali assunte nel loro contesto economico e giuridico, nonché del comportamento delle parti. Infine, la Corte ricorda che, nel caso in cui le clausole relative alla durata dell´esclusiva ed alla fissazione del prezzo di vendita al pubblico non soddisfacessero tutte le condizioni previste da un regolamento di esenzione, esse cadrebbero sotto il del divieto di cui all’art. 81, n. 1, Ce, solo qualora avessero per oggetto o per effetto di restringere sensibilmente la concorrenza all´interno del mercato comune e potessero pregiudicare il commercio tra gli Stati membri.  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: LA RIDUZIONE RETROATTIVA CANONI UMTS NON È AIUTO DI STATO (BUYGUES TÉLÉCOM -FRANCIA)  
 
Il 2 aprile 2009 la sentenza della Corte di giustizia pronunciata nella causa C- 431/07 P, Bouygues Sa, Bouygues Télécom Sa / Commissione, Repubblica francese, Orange France Sa, Société française du radiotéléphone – Sfr, ha affermato che la riduzione retroattiva dei canoni dovuti dall’orange e dalla sfr con riguardo alle licenze umts non costituisce un aiuto di stato. Il Tribunale non è incorso in un errore di diritto nell’affermare che la Commissione avesse correttamente ritenuto che le misure di adeguamento dei canoni dovuti dall’Orange e dalla Sfr a quelli imposti alla Bouygues Télécom non costituisse un aiuto di Stato e che non violasse il divieto di discriminazione. Nel luglio 2000, il governo francese bandiva una gara ai fini dell’attribuzione di quattro licenze per l’introduzione nella Francia metropolitana dei sistemi di telecomunicazione mobile senza fili Umts (Universal Mobile Telecommunications System). Dal momento che erano stati depositati e selezionati solo due atti di candidatura, quelli della Sfr e della France Télécom, poi divenuta Orange, veniva avviato un nuovo bando di gara per conseguire il rilascio delle autorizzazioni non attribuite e garantire un’effettiva concorrenza. Senza attendere l’uscita del bando complementare, venivano rilasciate le due prime licenze alla Sfr e all’Orange contro il versamento di canoni per un importo totale di 4,95 miliardi di euro. Successivamente all’uscita del bando complementare, una terza licenza Umts era attribuita alla Bouygues Télécom il 3 dicembre 2002. In assenza di altre candidature, la quarta licenza non veniva attribuita. Inoltre, con decreti 3 dicembre 2002, concernenti, rispettivamente, la Sfr e l’Orange, le autorità francesi modificavano, segnatamente, le disposizioni relative ai canoni per la messa a disposizione e la gestione delle frequenze per renderle identiche a quelle applicate alla Bouygues Télécom (20 anni invece di 15 e una riduzione delle condizioni finanziarie, e cioè 619 milioni di euro invece di 4,95 miliardi, importo aumentato di una percentuale sul fatturato realizzato). Nel gennaio 2003, la Bouygues Télécom adiva la Commissione denunciando l´applicazione retroattiva di tali nuovi condizioni all’Orange e alla Sfr, ove tali condizioni avrebbero costituito, a suo avviso, un aiuto di Stato. Con decisione 20 luglio 2004, la Commissione respingeva la denuncia della Bouygues Télécom argomentando che non era stata fornita la prova del vantaggio a profitto degli altri due operatori. Inoltre, l’Istituzione riteneva che le misure di adeguamento dei canoni avessero un carattere non discriminatorio e che le autorità francesi avessero adempiuto un obbligo che discende dal diritto comunitario. La Bouygues Télécom proponeva ricorso avverso tale decisione dinanzi al Tribunale di primo grado che, con sentenza 4 luglio 2008, confermava, in sostanza, la validità della decisione della Commissione. La Bouygues Télécom impugnava dinanzi alla Corte di giustizia la sentenza del Tribunale facendo valere, in particolare, che le licenze avevano un valore commerciale e che, riducendo l’importo dei canoni, lo Stato aveva rinunciato ad una parte del proprio credito e aveva pertanto consentito un vantaggio selettivo nei confronti dell´Orange e della Sfr. Nella sentenza pronunciata in data odierna, la Corte conferma, essenzialmente, la sentenza del Tribunale nella parte in cui esso ha affermato che le autorità francesi, modificando il livello dei canoni dovuti per le prime licenze Umts dall’Orange e dalla Sfr, non avevano concesso alcun aiuto di Stato a tali operatori, ai sensi delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato. La Corte rileva, anzitutto, che le autorità francesi hanno deciso di attribuire le licenze mediante una procedura di selezione comparativa. Come rilevato dal Tribunale, è solo in ragione del parziale fallimento del primo bando di gara, che non aveva consentito di attribuire un numero di licenze sufficiente per garantire un’effettiva concorrenza sul mercato dei servizi di telecomunicazione Umts, che tali autorità hanno dovuto necessariamente ricercare altri aggiudicatari. Pertanto, la rinuncia ai crediti risultante dalla misura di adeguamento retroattiva dei canoni Umts dovuti dall’Orange e dalla Sfr a quelli imposti alla Bouygues Télécom era inevitabile in considerazione dell’economia del sistema del diritto delle telecomunicazioni. Da una parte, tale soluzione consentiva di ridurre i rischi di un avvio tardivo dei servizi Umts, atteso che essa consentiva di assicurare che fossero attribuite almeno due licenze dal 1° gennaio 2002, data dell’avvio del sistema Umts, come previsto dal diritto comunitario. Dall’altra, tale opzione consentiva di escludere che i tre operatori subissero una discriminazione in considerazione del fatto che l’adeguamento dei canoni aveva il preciso scopo di tener conto della circostanza che, al momento dell’attribuzione della licenza alla Bouygues Télécom, nessuno dei tre operatori aveva ancora avuto accesso al mercato, per ragioni indipendenti dalla propria volontà, sicché la loro situazione era, per tale ragione, comparabile. Ne consegue che il Tribunale non è incorso in un errore di diritto nell’affermare che la rinuncia a risorse statali non era tale da caratterizzare l’esistenza di un aiuto di Stato. La Corte conferma, poi, che il Tribunale non è incorso in un errore di diritto nel concludere anche nel senso dell’assenza di discriminazione, dato che i tre operatori interessati si trovavano nella medesima situazione rispetto all’obiettivo di cui alla direttiva 97/13, che consiste nel garantire che gli operatori accedano al mercato dell’Umts alle medesime condizioni. Infatti, se è pur vero che una licenza ha un valore economico, tale valore dipende dal momento dell´accesso al mercato di ogni singolo operatore interessato. Come rilevato dal Tribunale, alla data dell’attribuzione della licenza alla Bouygues Télécom, il 3 dicembre 2002, l’Orange e la Sfr non avevano ancora potuto lanciare i loro servizi Umts e, dunque, sfruttare le loro licenze, e questo per ragioni indipendenti dalla loro volontà, vale a dire problemi connessi alla tecnologia dell´Umts e un contesto economico poco favorevole al suo sviluppo. Di conseguenza, il valore economico delle licenze attribuite all’Orange e alla Sfr non poteva essere, per il sol fatto della loro anteriorità, superiore a quello della licenza concessa alla Bouygues Télécom. Conseguentemente, il ricorso del gruppo Bouygues Télécom è respinto.  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: AIUTI A FAVORE DELL´OCCUPAZIONE IN ITALIA E CALCOLO DELL´INCREMENTO DEI POSTI DI LAVORO  
 
Il 2 aprile 2009 è stata pronunciata oggi una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in merito alla causa C-415/07, Lodato Gennaro & C. Spa contro Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps). Con decisione del 1999, la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti del regime di aiuti per la creazione di posti di lavoro istituito dalla legge italiana 23 dicembre 1998, n. 448. Per le persone nuove assunte negli anni 1999-2001 che avessero incrementato il numero di quelle effettivamente occupate al 31 dicembre 1998, i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici operanti nelle Regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna (per il Molise e Abruzzo, soltanto per le persone assunte nel 1999) avrebbero fruito per un periodo di tre anni dello sgravio totale dei contributi dovuti all’Inps. Nel 2002 è stato dichiarato compatibile con il Trattato Ce un nuovo regime di aiuti, istituito dalla Legge n. 448/01, recante proroga del precedente regime di aiuti. La Lodato è un’impresa che opera nel settore delle conserve alimentari e la cui attività principale consiste, nella Regione Campania, nella trasformazione dei pomodori in conserve. La sua attività è caratterizzata ogni anno da un picco stagionale, dal mese di luglio al mese di ottobre, che la porta ad assumere numerosi lavoratori stagionali. Ritenendo che tali assunzioni non avessero tutte implicato un incremento dell’organico della Lodato, l’Inps ha redatto il verbale di accertamento che ha dato origine alla cartella esattoriale oggetto del ricorso pendente dinanzi al giudice del rinvio. La Lodato contesta all’Inps di aver preso a raffronto il numero medio di Ula (unità di lavoro annuo) dell’anno precedente all’assunzione con l’organico dell’impresa alla data dell’assunzione stessa, ossia elementi di raffronto eterogenei. Il Tribunale di Nocera Inferiore chiede quale sia l’esatta interpretazione della normativa comunitaria per quanto riguarda il secondo termine di paragone dell’organico che deve essere preso in considerazione. Tale giudice ritiene che il metodo utilizzato dall’Inps sia irragionevole e discriminatorio nei confronti delle imprese che esercitino attività stagionali. Il procedimento dinanzi al giudice a quo concerne aiuti alla creazione di posti di lavoro non connessi ad un investimento esaminato dalla Commissione con riguardo agli Orientamenti in materia di aiuti a favore dell’occupazione ma occorre procedere alla loro interpretazione in stretta connessione con gli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale. Gli Orientamenti relativi agli aiuti di Stato a finalità regionale definiscono in termini più precisi il secondo termine di raffronto. Per creazione di posti di lavoro si intende l’incremento netto del numero di posti di lavoro nello stabilimento considerato rispetto alla media di un periodo di riferimento e occorre detrarre dal numero apparente di posti di lavoro, creati nel corso del periodo considerato, il numero di posti di lavoro eventualmente soppressi nel corso dello stesso periodo. Tale metodo di calcolo dell’incremento del numero dei posti di lavoro o dei dipendenti si fonda sul raffronto di dati omogenei e consente di misurare lo sforzo prodotto nel tempo dall’impresa beneficiaria. Esso risponde parimenti all’intento di favorire la stabilità o la continuità dell’occupazione che si traduce inoltre nell’obbligo di mantenere i posti di lavoro creati per un periodo minimo. Ciò non è peraltro discriminatorio nei confronti delle imprese la cui attività sia stagionale, in quanto il lavoro stagionale è parimenti incluso, quale frazione di Ula, nel secondo termine del raffronto. Gli Orientamenti in materia di aiuti a favore dell’occupazione devono essere interpretati, per quanto attiene alla verifica della sussistenza di un incremento del numero di posti di lavoro, nel senso che si deve porre a raffronto il numero medio di unità lavoro-anno dell’anno precedente all’assunzione con il numero medio di unità lavoro-anno dell’anno successivo all’assunzione .  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: CONFERMATA L´AMMENDA A FRANCE TÉLÉCOM (10,35 MIO EUR)  
 
Il 2 aprile 2009 con la sentenza relativa alla causa C‑202/07 P, France Télécom Sa / Commissione, la Corte di giustizia respinge l´impugnazione della France Télécom relativa al suo abuso di posizione dominante sul mercato francese dell´accesso a Internet. È confermata la sentenza del Tribunale di primo grado, che aveva respinto il ricorso avverso la decisione della Commissione, di infliggere un´ammenda di 10,35 milioni di euro alla France Télécom. La Wanadoo Interactive Sa (Win), all´epoca dei fatti controversi (marzo 2001-ottobre 2002), era una società del gruppo France Télécom, operante in Francia nel settore dei servizi di accesso a Internet, ivi compresi i servizi Adsl (Asymmetric Digital Subscriber Line, linea digitale asimmetrica per l´abbonato). Nel luglio 1999, la Commissione ha deciso di avviare, in seno all’Unione europea, un´indagine settoriale vertente, in particolare, sulla fornitura di servizi relativi all´accesso alla rete locale e all´utilizzazione della rete locale residenziale. In tale contesto, essa ha esaminato dettagliatamente le condizioni tariffarie di fornitura, da parte della Win, di servizi di accesso a Internet ad alta velocità destinati alla clientela residenziale in Francia. In esito a detto procedimento, la Commissione ha ritenuto che i prezzi praticati dalla Win per i suoi servizi eXtense e Wanadoo Adsl avessero natura predatoria, poiché non avevano consentito a quest´ultima di coprire né i suoi costi variabili sino all´agosto 2001, né quelli totali fra tale data e l´ottobre 2002, e poiché il loro importo era stato stabilito nell´ambito di un disegno diretto ad appropriarsi prioritariamente del mercato dell´accesso ad Internet ad alta velocità in una fase importante del suo sviluppo. Di conseguenza, il comportamento della Win costituiva un suo abuso di posizione dominante sul mercato francese dell´accesso a Internet ad alta velocità per la clientela residenziale. Con decisione 16 luglio 2003, la Commissione le ha inflitto un´ammenda pari a Eur 10,35 milioni. La Win ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado, un ricorso d´annullamento avverso questa decisione. In seguito ad una fusione avvenuta il 1° settembre 2004, la France Télécom Sa è subentrata nei diritti della Win. Il 30 gennaio 2007, il Tribunale ha respinto il ricorso d´annullamento proposto dalla France Télécom, dichiarando che la Commissione ha correttamente concluso che la Win ha abusato della sua posizione dominante sul mercato francese dell´accesso a Internet ad alta velocità. Il Tribunale ha parimenti confermato l´importo dell´ammenda inflitta alla Win. La France Télécom ha impugnato tale sentenza del Tribunale dinanzi alla Corte di giustizia. Con la sua sentenza odierna, la Corte respinge l´impugnazione, dichiarandola parzialmente irricevibile e parzialmente infondata. La Corte conferma che il Tribunale non ha commesso nessun errore di diritto, respingendo il ricorso della France Télécom. Parimenti, la Corte giudica che il Tribunale ha concluso giustamente che la dimostrazione di una possibilità di recupero delle perdite non è un presupposto necessario per l´accertamento di una pratica di prezzi predatori. Pertanto, la sentenza del Tribunale viene confermata.  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: LEGITTIMO PER LO STATO RIDURRE PREZZI MEDICINALI  
 
Il 2 aprile 2009 la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-352/07, A. Menarini Industrie Farmaceutiche riunite Srl e a. / Ministero della Salute e Agenzia Italiana del Farmaco, ha affermato che gli stati membri possono ridurre i prezzi delle specialità medicinali più volte all’anno e sulla base di stime di spesa. Essi possono impostare i propri sistemi di previdenza sociale e disciplinare il consumo dei prodotti farmaceutici nell’interesse dell’equilibrio finanziario dei loro sistemi sanitari. La direttiva 89/105, riguardante la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia, ha lo scopo di garantire la trasparenza delle misure che disciplinano la fissazione dei prezzi delle specialità medicinali per uso umano e la loro inclusione nel campo di applicazione dei sistemi di assicurazione malattia. Nel corso degli anni 2005 e 2006 l’Agenzia Italiana del Farmaco («Aifa»), incaricata del monitoraggio del consumo di specialità medicinali e della spesa farmaceutica a carico del Servizio Sanitario Nazionale Italiano («Ssn»), ha adottato misure di riduzione dei prezzi delle specialità medicinali allo scopo di garantire il rispetto del tetto di spesa farmaceutica a carico del Ssn. La Menarini ed altre società che commercializzano specialità medicinali, i cui costi sono interamente a carico del Ssn, hanno agito in giudizio contro il Ministero della Salute e l’Aifa dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio in merito a tali misure. La Corte di giustizia è chiamata a pronunciarsi sulla conformità del sistema italiano di fissazione dei prezzi delle specialità medicinali alla direttiva 89/105. In via preliminare, la Corte ricorda che il diritto comunitario non pregiudica la competenza di cui dispongono gli Stati membri, nel rispetto del diritto comunitario, ad impostare i propri sistemi di previdenza sociale e ad adottare, in particolare, norme miranti a disciplinare il consumo di prodotti farmaceutici nell’interesse dell’equilibrio finanziario dei propri sistemi sanitari. La Corte dichiara innanzi tutto che uno Stato membro può adottare misure di portata generale consistenti nella riduzione dei prezzi di tutte le specialità medicinali o di certe loro categorie, anche qualora l’adozione di simili misure non sia preceduta da un blocco di tali prezzi. In caso di blocco dei prezzi delle specialità medicinali da parte di uno Stato membro, quest’ultimo è tenuto a verificare, almeno una volta all’anno, se le condizioni macroeconomiche giustifichino la continuazione del blocco. Secondo la direttiva, tale verifica costituisce una prescrizione minima. In funzione dei risultati di detta verifica, uno Stato membro può decidere la prosecuzione del blocco dei prezzi delle specialità medicinali ovvero adottare misure di aumento o di riduzione di tali prezzi. La Corte afferma che, sempreché tale prescrizione minima sia rispettata, possono essere adottate misure di riduzione più volte nel corso di un unico anno e nel ripetersi di molti anni. La Corte dichiara quindi che la direttiva non osta all’adozione di misure di controllo dei prezzi delle specialità medicinali in base a stime di spesa, purché queste ultime si fondino su elementi obiettivi e verificabili. Un’interpretazione in senso contrario costituirebbe un’ingerenza nell’organizzazione da parte degli Stati membri delle loro politiche interne in materia di previdenza sociale e intaccherebbe le politiche di tali Stati in materia di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali in una misura che eccede quanto necessario per assicurare la trasparenza ai sensi della direttiva. Peraltro, in assenza di indicazioni da parte della direttiva circa i tipi di spesa che gli Stati membri possono prendere in considerazione al fine di mantenere il blocco dei prezzi delle specialità medicinali ovvero di aumentare o ridurre tali prezzi, la Corte conferma che spetta agli Stati membri determinare i criteri in base ai quali verificare le condizioni macroeconomiche: essi possono pertanto, sempre nel rispetto dell’obiettivo di trasparenza, tener conto della sola spesa farmaceutica, delle spese sanitarie nel loro complesso ovvero di altri tipi di spese pertinenti. Infine, quando, in casi eccezionali e per motivi particolari, un’impresa titolare di un’autorizzazione alla commercializzazione di una specialità medicinale interessata da una misura di blocco o di riduzione dei prezzi delle specialità medicinali chiede una deroga al prezzo imposto in forza di tali misure, essa deve esporre i motivi particolari che giustificano la sua richiesta. La Corte ricorda che, ai sensi della direttiva, gli Stati membri sono tenuti ad assicurare che sia adottata una decisione motivata in merito ad ogni richiesta di questo tipo.  
   
   
ERIK LANZONI È IL NUOVO ACCOUNT MANAGER DI ENERGIFERA  
 
Energifera, la società imolese leader in Italia nella realizzazione di macchine elettroniche multi-inverter per la generazione di energia elettrica ed acqua calda, ha nominato Erik Lanzoni come suo nuovo Account Manage. Tra i suoi obiettivi: intensificare i rapporti con la Pubblica Amministrazione e consolidare la diffusione di Tema, l’innovativa macchina che consente di ottenere qualità ed indipendenza energetica con un notevole abbattimento dei costi ed una sensibile riduzione di emissioni inquinanti. Trentacinque anni, romagnolo, Lanzoni si è laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Bologna e ha perfezionato il suo corso di studi presso la Scuola di Specializzazione in Studi sull’Amministrazione Pubblica (Spisa) dell’ateneo bolognese. La sua inclinazione e la passione per le problematiche della conservazione del patrimonio ambientale, nel 2001, lo portano a assumere il ruolo di Responsabile Commerciale all’interno di Micro-vett Spa Imola, azienda leader nella progettazione, costruzione e commercializzazione di autoveicoli elettrici ed ibridi e infine ad entrare a far parte dell’area commerciale di Energifera. Nel nuovo incarico di Account Manager affidatogli da Energifera, Erik Lanzoni avrà il compito di ampliare e sostenere le strategie di diffusione su tutto il territorio nazionale di Tema, innovativa macchina elettronica brevettata multi-inverter con parte di generazione termo-elettrica a velocità variabile, che permette di autoprodurre contemporaneamente energia elettrica e termica con un´efficienza dal 30% al 50% superiore rispetto ai normali sistemi tradizionali. La focalizzazione delle attività commerciali sviluppate da Lanzoni sarà rivolta sia alle Pubbliche Amministrazioni che alle utenze private residenziali, industriali e del settore terziario. “Sono orgoglioso di far parte del team di Energifera, realtà all’interno della quale l’innovazione, l’esperienza ed il rispetto per l’ambiente si fondono per sviluppare e diffondere l’uso di semplici soluzioni innovative, come Tema, fare veramente la differenza consentendo di diventare energeticamente autonomi e, di poter aumentare la propria potenza elettrica, risparmiando e riducendo le emissioni clima-alteranti”, ha dichiarato il neo Account Manager di Energifera. "La scelta di assegnare a Erik Lanzoni il ruolo di Account Manager dell´area commerciale è frutto di una precisa strategia di Energifera, in cui conoscenza e volontà di fornire servizi al massimo livello vanno di pari passo per consentire la sensibilizzazione e il raggiungimento di una fetta sempre maggiore di mercato. Vogliamo aiutare in tutti i modi i nostri Clienti a raggiungere la desiderata indipendenza energetica, con la massima qualità, risparmiando e contribuendo in modo attivo alla salvaguardia ambientale”, ha commentato Roberto Pettinari, Direttore Generale di Energifera. Certificata Iso 9001:2000, Energifera Srl (www. Energifera. Com) progetta, costruisce e commercializza prodotti elettronici e termo-meccanici all’avanguardia per il mercato delle energie alternative e per quello dell’efficienza energetica nell’ ottica della nuova filosofia rappresentata dalla generazione distribuita. Il prodotto di punta offerto da Energifera si chiama Tema (Total Energy Manager). Tema è una macchina elettronica brevettata multi-inverter accoppiata ad una parte di generazione termo-elettrica a velocità variabile. Quest’ultima è costituita da motore ciclo otto che fa ruotare un generatore elettrico, e da una serie di scambiatori di calore per recuperare tutta l’energia utile; grazie alla parte elettronica di controllo e gestione, il rendimento nella generazione elettrica è sempre quello ottimale a tutti i regimi. Il rendimento totale è sempre prossimo al 90%. Ne esistono 3 taglie: 28, 60 e 110 kW elettrici (a cui corrispondono il doppio di kW termici sotto forma di acqua calda utile). Tema è in grado di erogare, in una unica soluzione, le funzioni di: aumento di potenza elettrica con la stessa qualità di servizio ottenibile dal locale Distributore elettrico in tutti quei casi in cui il Cliente necessiti di maggiore potenza, minicogenerazione evoluta modulante e sempre ad alto rendimento con possibilità di sfruttare lo scambio sul posto, gruppo di continuità (Ups di classe 3) ad alto rendimento e autonomia indipendente dalle batterie, gruppo elettrogeno automatico heavy duty, sistema di rifasamento automatico del carico e sistema automatico di gestione delle fonti rinnovabili al fine di eliminarne l’intermittenza nel funzionamento in isola .  
   
   
IL GRUPPO PELLEGRINI ADERISCE A "VENEZIANI X VENEZIA"  
 
Paolo Pellegrini, amministratore delegato del gruppo Pellegrini, la storica azienda nata nel 1924 in campo San Bartolomeo, è il quinto “veneziano” entrato a far parte del progetto “Veneziani x Venezia” lanciato nel gennaio 2008 da Fondaco per la valorizzazione della città più bella del Mondo. All´inizio nessuno credeva che fosse possibile coinvolgere le attività economiche veneziane su progetti di restauro mirati: il binomio Impresa-patrimonio artistico sembrava irrealizzabile. Invece con il supporto concreto ed attivo delle istituzioni, il messaggio è stato raccolto con entusiasmo ed è stato riscoperto il desiderio di partecipare per fare qualcosa di positivo per la città. Per celebrare gli ottantacinque anni di attività, il gruppo Pellegrini ha pensato a qualcosa di diverso e d’innovativo, qualcosa che mettesse in risalto la sua storia, il suo rapporto con la città e che gli desse un’ampia visibilità: ha così apposto la propria firma sul libro di Venezia sostenendo il restauro della statua di San Giovanni Nepomuceno in Fondamenta Labia. Sostenere un restauro a Venezia rappresenta sicuramente un’opportunità di comunicazione che arriva facilmente a destinazione, in termini di marketing, che “colpisce” il buyer con soddisfazione dell’azienda perché vede la sua immagine accrescere e posizionarsi su una scala differente rispetto ai competitors. In questi ottantacinque anni l’azienda ha conosciuto importanti fasi di sviluppo, legate al travolgente evolversi della tecnologia negli uffici, senza però mai dimenticare le proprie origini. Sono stati anni, soprattutto gli ultimi 30, in cui l’affacciarsi dell’informatica li ha visti protagonisti appassionati e spesso pionieri nell’innovazione, sempre pronti a cogliere con grande passione le nuove opportunità. Per anni, armati di passione ed orgoglio, hanno anche portato uno dei simboli di Venezia, la gondola, sui fiumi d’Europa. “Oggi, con l’avvio del restauro della statua di San Giovanni Nepomuceno, penso che in qualche modo rinnoviamo questo spirito di appartenenza “contaminando” anche le nuove generazioni che operano in azienda e mi auguro che questa iniziativa porti in azienda nuovi entusiasmi. Tra pochi giorni quando sarà montato il cantiere e vedrò sulla riva del Canal Grande i marchi della Pellegrini Spa e di Gp Dati Spa, sono certo che vivrò una forte emozione perché, con una punta di orgoglio e con una certa soddisfazione, sarà come aprire una nuova pagina ricca di rinnovati stimoli ed obiettivi per l’Azienda”.  
   
   
POSTE ITALIANE: NUOVI CODICI AVVIAMENTO POSTALE  
 
Inseriti i nuovi codici di avviamento postale 2009 nei software automatici di Uniserv. Poste Italiane ha elaborato i nuovi Codici di Avviamento Postale (Cap) 2009 e Uniserv ha provveduto ad aggiornare il software di normalizzazione indirizzi e ricerca Cap. La decisione di Poste Italiane di rinnovare i Cap comporta la necessità di rivedere, in ogni azienda, il data base clienti tramite un processo automatico di correzione indirizzi. Molte aziende italiane si trovano di fronte al problema: come aggiornare i dati territoriali rapidamente e senza errori. Il numero e la complessità delle nuove regole di Poste Italiane fanno si che non sia più´ possibile correggere e verificare i Cap manualmente. La correzione manuale degli indirizzi e dei Cap è tra l´altro troppo onerosa in termini di tempo. E´ possibile quindi correggere i codici di avviamento postale e gli indirizzi dei clienti anche senza dover acquistare pacchetti software utilizzando via internet i potenti strumenti di Uniserv in forma di Software as a Service (Saas). .