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LUNEDì

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Notiziario Marketpress di Lunedì 20 Giugno 2005
Web e diritto per le nuove tecnologie
CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE “INTERNET E MINORI”  
 
A seguito di un quesito pervenuto alla redazione confermiamo che il Codice di Autoregolamentazione "Internet e minori" è stato sottoscritto il 19 novembre 2003 fra l'Associazione Italiana Internet Providers, l'Associazione per la convergenza nei servizi di comunicazione, l'Associazione Provider Indipendenti, la Federazione delle imprese delle Comunicazioni e dell'informatica, il Ministro delle Comunicazioni e il Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie. Scopo del documento è di provvedere alla tutela generalizzata del minore nell'ambito dell'uso sicuro delle tecnologie della società dell'informazione e delle comunicazioni elettroniche. Chi aderisce al Codice si impegna a specifiche regole e comportamenti e acquisisce il diritto di pubblicare, sui propri servizi e nelle comunicazioni commerciali, il marchio "Internet@minori". La vigilanza sulla corretta applicazione del Codice è affidata a un Comitato di Garanzia, nominato con Decreto del Ministro delle Comunicazioni di concerto con il Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie.  
   
   
ITALIA - CINA: AVVIATA COLLABORAZIONE PER E-GOVERNEMENT E IMPRESE  
 

A seguito dell'incontro fra Chen Dawei, viceministro per l'informatizzazione della Repubblica Popolare Cinese, e Lucio Stanca, ministro per l'Innovazione e le Tecnologie, è stata avviata la collaborazione fra i due Paesi anche nel campo dell'innovazione tecnologica: Il primo passo sarà l'esportazione del Codice dell'Amministrazione Digitale. Successivamente si passerà all'e-Government ed alla cooperazione industriale. Il ministro cinese ha dimostrato interesse non solo al Codice dell'Amministrazione Digitale, alla base della certezza normativa dell'e-Government ed uno dei primi documenti normativi del genere al mondo, ma anche alle varie applicazioni, come le carte elettroniche, la firma digitale e la posta elettronica certificata, ed al metodo della visione condivisa adottato dal nostro Paese, vale a dire il coinvolgimento delle amministrazioni locali senza imposizioni dall'alto, che ben si addice ad un paese così vasto, decentrato e con migliaia di amministrazioni locali. Secondo Stanca, "le prospettive di collaborazione italo-cinese riguardano anche le industrie tecnologiche. Sia noi che loro abbiamo infatti molto interesse a collaborare nell'ICT, settore strategico per entrambi". L'esponente del Governo di Pechino ha sottolineato che nel suo Paese "è in atto una grande trasformazione: da un'economia pianificata ad una di mercato e il compito del Governo dal monitoraggio si concentra sulla fornitura di migliori servizi a cittadini e imprese. È in questa fase che l'e-Government può dare maggiore efficienza ed efficacia all'azione del Governo, come dimostra l'esempio italiano. In tale contesto alla base della piattaforma tecnologica nazionale che vogliamo realizzare ci devono essere la normativa, la standardizzazione e la sicurezza”, settori in cui il governo italiano ha già fatto molto.

 
   
   
TERZO BANDO E-COMMERCE: APPROVATA LA GRADUATORIA  
 

E’ stata approvata la graduatoria del terzo bando relativo alle incentivazioni per il commercio elettronico di cui all’art. 103, commi 5 e 6, della Legge n. 388/00. Pubblicata nel sito del MAP, la graduatoria, successivamente alla registrazione presso l’Ufficio centrale del bilancio, sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale. Per esaurimento dei fondi a disposizione ottengono il contributo le prime 601 domande presenti in graduatoria.

 
   
   
NUOVI IMPORTI DEI BOLLI  
 
Lunedì scorso avevamo dato notizia dell’entrata in vigore del Decreto ministeriale 24 maggio 2005 emanato per dare applicazione alla Legge 311/04  contenente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005). Il provvedimento ministeriale pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 123 del 28 maggio 2005 ha definito gli aumenti di alcuni importi fissi, come ad esempio i bolli, con effetto dal 1° giugno 2005. Completiamo la notizia segnalando che dalla stessa data è entrata in vigore una novità volta a combattere l’evasione fiscale sulle marche da bollo e contenere i costi della pubblica amministrazione che non deve più sprovvedere alla stampare delle marche ed alla gestione del loro deposito e della successiva distribuzione. I tabaccai adesso non consegnano più le vecchie marche da bollo, ma rilasciano valori bollati sono “su misura”, vale a dire dei tagliandi adesivi rilasciati da una delle circa 35.000 macchinette elettroniche installate. Qualsiasi sia il valore della marca da bollo che ci necessita, noi comunichiamo al tabaccaio l’importo desiderato e lui ci da un tagliando con la cifra esatta.  
   
   
NAPOLI: MOSTRA CONVEGNO 3 GIORNI PER LA SCUOLA  
 
Dal 5 al 7 ottobre 2005, a Napoli, presso la Città della Scienza,. Si svolgerà la terza edizione della mostra convegno 3 giorni per la scuola, la più completa vetrina delle offerte educative. Le informazioni sull’articolato programma sono reperibili digitando l’indirizzo internet www.3giorniperlascuola.It/3giorni.htm  particolarmente interessante per le aree tematiche e la rassegna stampa. In contemporanea il 5 ottobre, presso il Science Centre si terrà la mostra interattiva sulla matematica frutto della collaborazione internazionale fra l’Università palestinese di Al Quds e il Science Center israeliano, che costituirà il primo nucleo del futuro Science Center palestinese.  
   
   
PRIVACY: GIORNALISMO E SEGRETO PROFESSIONALE  
 
Il Garante della privacy ha tutelato la fonte della notizia affrontando il caso di un imprenditore che intendeva conoscere l'origine dei dati personali che lo riguardavano pubblicati su un quotidiano locale, ovvero la fonte dalla quale la giornalista aveva ottenuto informazioni sul suo conto. Nell'articolo di cronaca si dava notizia di una pesante intimidazione subita dall'imprenditore nella località dove egli attualmente risiede. Essendo stato rivelato il nome della città, a parere dell'interessato, sottoposto a scorta per aver denunciato precedenti episodi di estorsione, si era messa a repentaglio la sua incolumità, nonché quella dei familiari e del personale di sicurezza. L'imprenditore ha, quindi, inoltrato alla testata giornalistica, in conformità al Codice, l'istanza volta a conoscere la fonte della notizia. A seguito del rifiuto opposto dalla giornalista, la quale ha invocato il rispetto del segreto professionale, l'editore non ha fornito le informazioni all'interessato, che si è quindi rivolto al Garante. Chiamato dal Garante a motivare il proprio comportamento, l'editore del quotidiano ha ribadito il rifiuto affermando che la testata aveva pubblicato i dati nel legittimo esercizio del diritto di cronaca e sottolineando che nell'articolo non si faceva comunque riferimento a dati personali dell'imprenditore, essendo stata indicata solo la città dove era accaduto l'evento. Il Garante ha dichiarato l'infondatezza del ricorso in base all'art. 138 del Codice sulla protezione dei dati personali che, in caso di richiesta avanzata da parte dell'interessato di conoscere l'origine dei dati che lo riguardano, consente al singolo giornalista di tutelare la fonte di notizie delle quali occorre garantire il carattere fiduciario, confermando così la norme poste a tutela del segreto professionale che permettono ai giornalisti di mantenere segreta la fonte fiduciaria di una notizia.  
   
   
PRIVACY: LOTTA AL TERRORISMO NEGLI USA  
 

Numerose associazioni americane per la difesa dei diritti civili hanno di recente chiesto al Department of Homeland Security (DHS), l'autorità che negli USA si occupa di tutti gli aspetti connessi alla sicurezza interna, soprattutto in funzione antiterrorismo, di garantire il rispetto della privacy nel funzionamento di un nuovo mega-archivio di cui è stata proposta l'istituzione e che dovrebbe contenere un'ampia gamma di informazioni operative nazionali ed internazionali, comprese le segnalazioni di singoli cittadini su attività o eventi sospetti. Una recente proposta di legge prevede la creazione di un sistema denominato "Homeland Security Operations Center Database, HSOCD" che si aggiunge ai database già realizzati per finalità di repressione e prevenzione delle attività terroristiche e, più in generale, per la lotta alla criminalità. Nel nuovo database andranno a confluire tutte le informazioni di intelligence, dei servizi federali o di governi stranieri, forze di polizia, soggetti privati, singoli che segnalino eventi sospetti, utilizzate nella gestione di eventi nazionali che abbiano riflessi in termini di sicurezza. Nella banca dati dovranno essere inserite anche informazioni relative a soggetti inclusi in "liste nere" per possibili legami terroristici, ad attività su indagini in corso, informazioni finanziarie e di altro genere. Le critiche delle associazioni americane per la difesa dei diritti civili si concentrano, in particolare, sulla volontà del Department of Homeland Security di chiedere che il funzionamento del sistema in questione sia sottratto alle norme federali sulla privacy, fissate nel Privacy Act, che si applica al trattamento dei dati personali da parte di tutti gli enti federali, ovviamente pubblici.

 
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: SENTENZA SULLA RACCOLTA DEI RIFIUTI  
 
Giovedì 9 giugno 2005 la Corte di giustizia delle Comunità europee alla causa C‑270/03, Commissione /Italia ha sentenziato l’obbligo di fare in modo che gli stabilimenti o le imprese responsabili della raccolta o del trasporto dei rifiuti vengano registrati presso le autorità competenti. Con il suo ricorso per inadempimento, la Commissione aveva chiesto alla Corte di dichiarare che l'Italia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’art. 12 della Direttiva del Consiglio 75/442/Cee, relativa ai rifiuti, come modificata dalla Direttiva 91/156/Cee, permettendo alle imprese, in forza dell’art. 30, comma 4, del Decreto legislativo n. 22/97 (che ha trasposto le Direttive 91/156/Cee, relativa ai rifiuti, 91/689/Cee, relativa ai rifiuti pericolosi, e 94/62/Ce, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio), come modificato dall’art. 1, comma 19, della Legge 9 dicembre 1998, n. 426, di esercitare la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi, come attività ordinaria e regolare, senza obbligo di essere iscritte all’Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti, e di trasportare i propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccedano i 30 chilogrammi e i 30 litri al giorno, senza obbligo di essere iscritte al medesimo Albo. L’art. 12 della direttiva stabilisce che gli stabilimenti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto di rifiuti a titolo professionale, o che provvedono allo smaltimento o al ricupero di rifiuti per conto di terzi (commercianti o intermediari), devono essere iscritti presso le competenti autorità qualora non siano soggetti ad autorizzazione. La Corte ha osservato, innanzi tutto, che la direttiva deve essere interpretata alla luce della sua finalità che è la tutela della salute umana e dell’ambiente contro gli effetti nocivi della raccolta, del trasporto, del trattamento, dell’ammasso e del deposito dei rifiuti nonché alla luce del trattato Ce, secondo il quale la politica della Comunità in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela ed è fondata, in particolare, sui principi della precauzione e dell’azione preventiva. La Direttiva n. 91/156 ha avuto lo scopo di rafforzare il controllo da parte delle autorità sul ciclo dei rifiuti. A tal fine, sono state introdotte nuove disposizioni (all'art. 12 della direttiva) che stabiliscono, da un lato, che le imprese che provvedono al trasporto di rifiuti, qualora non siano soggette ad autorizzazione, devono essere iscritte e, d’altro lato, che le imprese destinatarie di tale obbligo sono quelle che provvedono al trasporto a titolo professionale. La Corte ha quindi ricordato che la nozione di trasporto di rifiuti a titolo professionale contenuta nella direttiva (art. 12) si riferisce a coloro che trasportano, nell’esercizio della loro attività professionale di trasportatori, rifiuti prodotti da terzi, ma anche a coloro che, pur non esercitando la professione di trasportatori, nondimeno trasportino nell’ambito della loro attività professionale rifiuti da essi stessi prodotti. La direttiva (art. 12) non ricomprende, tuttavia, tutte le imprese che, nell’ambito della loro attività professionale, trasportino i rifiuti da esse prodotti. Essa si applica alle imprese che svolgono a titolo abituale la raccolta o il trasporto di rifiuti. La Corte ha anche rilevato che la direttiva assoggetta a un obbligo d’iscrizione gli stabilimenti o le imprese che, nell’ambito delle loro attività, provvedono in via ordinaria e regolare al trasporto di rifiuti, a prescindere dal fatto che tali rifiuti siano prodotti da terzi o da esse stesse. La direttiva non prevede deroghe a tale obbligo, fondate sulla natura o sulla quantità dei rifiuti. La normativa italiana fissa invece obblighi d’iscrizione che variano a seconda della pericolosità o meno dei rifiuti raccolti o trasportati. Per quanto riguarda i rifiuti non pericolosi, essa impone un obbligo d’iscrizione all’Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti soltanto alle imprese dedite ad attività di raccolta e trasporto di rifiuti prodotti da terzi, con ciò escludendo le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti propri. Inoltre, essa dispensa dall’obbligo d’iscrizione i trasporti di rifiuti pericolosi che non eccedano la quantità di 30 chilogrammi al giorno o di 30 litri al giorno effettuati dal produttore degli stessi rifiuti, configurando così deroghe non previste dalla direttiva. Il governo italiano non ha spiegato quali siano le considerazioni sottese alla fissazione di tale quantità minima. Per questi motivi, la Terza Sezione della Corte ha dichiarato e statuito che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’art. 12 della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/Cee, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/Cee.  
   
   
CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA: COOPERAZIONE DI POLIZIA E GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE  
 
La Corte di giustizia europea ha pronunciata il 16 giugno 2005 la sentenza relativa alla causa C‑105/03, Maria Pupino, affermando che, nei limiti posti dal diritto nazionale, un giudice nazionale deve poter autorizzare bambini che sostengano di essere stati vittime di maltrattamenti a rendere la loro deposizione secondo modalità di tutela adeguate. In Italia, il procedimento penale comprende due fasi distinte: quella dell'indagine preliminare, che serve a ricercare e a raccogliere gli elementi di prova sulla base dei quali decidere se i procedimenti debbano essere archiviati o meno, e quella dibattimentale nel corso della quale avviene la formazione della prova. L'assunzione della prova può essere anticipata all'indagine preliminare per i reati a sfondo sessuale qualora le vittime siano di età inferiore a sedici anni. In questi casi, la deposizione resa in questa fase non richiede una reiterazione all'udienza pubblica per acquisire valore di prova a tutti gli effetti. Queste deroghe mirano a tutelare la dignità, il pudore e la personalità del teste, quando la vittima è un minore. Nell'ambito di un procedimento penale, che si trova nella fase delle indagini preliminari, un'insegnante di scuola materna è indagata per aver commesso ripetutamente il reato di abuso di mezzi di disciplina nei confronti di taluni dei suoi alunni dell'età, all'epoca dei fatti, di meno di cinque anni. Ella li avrebbe picchiati regolarmente, li avrebbe minacciati di somministrare loro tranquillanti, di mettere loro cerotti sulla bocca e avrebbe loro impedito di recarsi in bagno. Il pubblico ministero ha chiesto al giudice per le indagini preliminari di raccogliere la deposizione di otto bambini testimoni e vittime prima dell'udienza e in una struttura specializzata, secondo modalità che ne tutelino la dignità, la vita privata e la serenità. La prova non potrebbe essere differita sino all'udienza a causa della minore età dei testimoni e dell'inevitabile modificazione dello stato psicologico di questi ultimi nonché di un eventuale processo di rimozione psicologica. Secondo l'indagata, questa richiesta non rientra in alcuno dei casi previsti dal codice di procedura penale. Il giudice italiano investito della lite ha chiesto alla Corte di giustizia delle Comunità europee se, alla luce della decisione quadro 15 marzo 2001, 2001/220/Gai del Consiglio relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, un giudice nazionale debba avere la possibilità di autorizzare bambini in età infantile, che asseriscano di essere stati vittime di maltrattamenti, a rendere la loro deposizione secondo modalità di tutela adeguate, al di fuori dell'udienza pubblica e prima della tenuta di quest'ultima. La Corte ricorda, innanzi tutto, che la decisione quadro è stata adottata sul fondamento delle disposizioni del Trattato Ue relative alla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. La competenza della Corte a statuire in via pregiudiziale su tali disposizioni è subordinata ad una dichiarazione di accettazione di tale competenza da parte di ciascuno Stato membro. L'italia ha fatto tale dichiarazione. La Corte sottolinea che applicando il diritto nazionale, il giudice italiano è tenuto ad interpretarlo, per quanto possibile, in maniera conforme alla lettera e allo scopo della decisione quadro al fine di conseguire il risultato perseguito da quest'ultima. La Corte rileva che, conformemente alla decisione quadro, gli Stati membri garantiscono alle vittime la possibilità di essere sentite nel corso del procedimento penale e prendono i provvedimenti appropriati perché le loro autorità interroghino le vittime solo per quanto è necessario al procedimento stesso. Si tratta di garantire alle vittime un trattamento rispettoso della loro dignità personale nel corso del procedimento e di assicurare che le vittime particolarmente vulnerabili beneficino di un trattamento specifico che risponda in modo ottimale alla loro situazione. Gli Stati membri debbono altresì assicurare, ove sia necessario proteggere le vittime dalle conseguenze della loro deposizione in udienza pubblica, che esse abbiano la facoltà di rendere testimonianza in condizioni che consentano di conseguire tale obiettivo. La decisione quadro non definisce la nozione di vulnerabilità ma ove si tratti di bambini in età infantile che asseriscano di aver subito maltrattamenti, essi possono essere considerati vulnerabili, al fine di farli beneficiare di una tutela specifica. La Corte precisa che le condizioni in cui viene resa la testimonianza devono essere compatibili con i principi fondamentali del diritto dello Stato membro interessato. D'altro canto, l'Unione europea rispetta i diritti fondamentali quali garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, in quanto principi generali del diritto. La decisione quadro deve pertanto essere interpretata in maniera tale che siano rispettati questi diritti fondamentali e tra essi il diritto ad un processo equo. La Corte dichiara che il giudice nazionale deve poter autorizzare bambini in età infantile, che sostengano di essere stati vittime di maltrattamenti, a rendere la loro deposizione secondo modalità che consentano di garantire loro un livello di tutela adeguato, ad esempio al di fuori dell'udienza pubblica e prima della tenuta di quest'ultima.