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LUNEDI

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Notiziario Marketpress di Lunedì 08 Ottobre 2007
INTERNET: PREMIATO IL SITO DELL´ARMA DEI CARABINIERI  
 
Lo scorso 3 ottobre, a Venezia, è stato assegnato il premio “Italian eContent Award 2007” organizzato dalla Fondazione Politecnico di Milano e da “Medici Framework”. Il sito www. Carabinieri. It si è aggiudicato il primo premio. Lo stesso sito dell´Arma aveva già vinto il primo premio l´anno scorso. La manifestazione giudica i contenuti multimediali di alta qualità e promuove la creatività e l´innovazione nel settore dei nuovi media.  
   
   
INFORMATICA E TLC: SMAU  
 
Dal 17 al 20 ottobre a Rho si svolgerà la 44/ma edizione dello Smau, il salone dell´informatica e delle tlc. Su una superficie di 35 mila metri quadrati saranno allestiti stand di 445 espositori del settore informatico e delle telecomunicazioni. Il programma prevede anche 120 seminari. Confermata la scelta di aprire la rassegna soltanto agli operatori del settore. Buona la presenza internazionale con il 19% degli espositori.  
   
   
STAMPA DIGITALE: PRIMA RICERCA CONGIUNTA EDITORI –STAMPATORI  
 
Il maggiore impatto delle tecnologie digitali sull’industria editoriale e del libro? Non sono le librerie online o i cd rom ma la stampa digitale. Una nuova modalità di stampa che interessa oggi quasi il 5% degli editori: solo nel 2007 sono stati tra gli 11 e i 12 mila i titoli stampati con queste nuove tecnologie (pari al 22% dei titoli di varia - narrativa e saggistica - per adulti pubblicati ogni anno dalle case editrici italiane). E’ questo solo un primo dato di quanto è emerso dalla prima ricerca congiunta editori e stampatori presentata lo scorso 4 ottobre, a Vicenza nell’ambito della terza edizione di Bookforum, svoltosi all’interno di Inprinting (fiera di Vicenza). L’indagine, voluta dal Tavolo Tecnico Stampa Digitale (che riunisce Aie - Associazione Italiana Editori, Asso. It -Associazione Nazionale Fornitori Information Technology e Xplor Italia-electronic Document Systems Association), è la prima condotta in Italia sul tema della “Editoria libraria, stampa digitale, Print on Demand” e sulla percezione che editori e stampatori hanno relativamente all´utilizzo delle tecnologie ditali per la stampa. La ricerca di mercato – che rileva un campione di 113 aziende tra editori e stampatori - si basa su un duplice questionario (uno indirizzato agli stampatori e l’altro alle case editrici) e prende in esame l’attuale situazione dell’uso delle tecnologie di stampa digitale relativamente alla produzione di libri, ai flussi editoriali tra case editrici e stampatori digitali, alle criticità e alle problematiche economiche. I risultati, presentati da Cristina Mussinelli (consulente per l’editoria digitale di Aie), sono stati poi discussi durante il convegno in una tavola rotonda con i rappresentanti della filiera – editori, stampatori, fornitori di tecnologie, distributori e fornitori di supporti cartacei. .  
   
   
PRIVACY: PERIZIE TECNICHE, ACCESSO AI DATI E DIRITTO ALLA DIFESA  
 
Il Garante della Privacy ha ribadito che non è possibile accedere alle perizie tecniche in presenza di un contenzioso. Non è possibile accedere alle perizie tecniche in presenza di un contenzioso, specie se queste contengono valutazioni che risultino indispensabili o quantomeno influenti nell´esercizio del diritto di difesa. Il Garante ha rigettato il ricorso di una persona che aveva avuto solo parziale risposta ad una richiesta di accesso rivolta ad una compagnia assicurativa. Il ricorrente chiedeva di conoscere i propri dati personali contenuti nelle copie integrali della perizia tecnica, comprese le valutazioni riservate del medico legale. La compagnia assicurativa da parte sua, opponendosi alla richiesta, sosteneva di aver fornito solo la parte "oggettiva" della documentazione richiesta, omettendo la parte conclusiva, per non ledere le proprie "esigenze difensive". Nel definire il procedimento il Garante ha ribadito che va salvaguardato il diritto alla difesa delle parti e ha quindi riconosciuto le ragioni all´assicurazione di differire l´accesso del ricorrente. E ciò non soltanto per l´esistenza di un giudizio civile pendente, ma anche perché si era in presenza di una specifica situazione che avrebbe potuto condizionare o alterare l´esercizio del diritto di difesa dell´assicurazione. Il ricorrente infatti in un primo tempo aveva richiesto all´assicurazione un risarcimento per i danni materiali subiti e solo in un secondo momento aveva manifestato l´esigenza di un risarcimento per danni fisici, richiesta non accolta dalla compagnia assicurativa che aveva sollevato dei dubbi per la modesta entità dei danni prodotti dall´urto dei veicoli, con l´inevitabile ricorso ad una perizia medico legale.  
   
   
PRIVACY: DIRITTI DEGLI UTENTI  
 
Il Garante della Privacy ha ribadito che non si può utilizzare la legge sulla privacy per fini di tutela diversi da quelli della protezione dei dati personali. Non si può utilizzare la legge sulla privacy per fini di tutela diversi da quelli della protezione dei dati personali. Lo ha ribadito il Garante in seguito al ricorso di numerosi utenti che contestavano l´utilizzo dei dati personali che li riguardavano da parte di un´azienda subentrata alla gestione comunale per la fornitura del servizio idrico. Gli utenti, sostenendo di non avere mai avviato un rapporto contrattuale con la società, contestavano il passaggio di gestione lamentando quindi un trattamento illegittimo dei dati personali. Pertanto continuavano a versare le somme derivanti dal consumo idrico su un conto corrente postale intestato al Comune, chiedendo all´azienda subentrata di interrompere l´invio di solleciti, comunicazioni e bollette. L´aumento delle tariffe operato dalla nuova società aveva causato una serie di rimostranze da parte degli utenti, che rivendicavano la gestione in economia operata in precedenza dall´ente locale. Gli interessati, dunque, hanno richiesto, prima alla società e poi al Garante, la cancellazione e il blocco dei dati che li riguardavano. La società tuttavia, in seguito ad una serie di reclami pervenuti dopo l´invio delle prime fatture, aveva provveduto a inviare ai clienti lettere raccomandate, oltre a pubblicare su alcuni quotidiani locali una risposta cumulativa, in cui venivano fornite indicazioni in merito al trattamento dei dati personali, precisando che la loro cancellazione avrebbe comportato la risoluzione d´ufficio del contratto e, dunque, l´interruzione della fornitura del servizio idrico. Il Garante ha ritenuto infondato il ricorso poiché il passaggio di gestione è avvenuto in base a disposizioni di legge e il consenso degli utenti per il trattamento dei dati strettamente indispensabili all´erogazione e alla fatturazione del servizio non è richiesto, perché necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto di cui sono parte gli interessati.  
   
   
CODICE CONTRATTI PUBBLICI: SECONDO DECRETO CORRETTIVO  
 
Nel supplemento ordinario n. 173 alla Gazzetta ufficiale n. 176 del 31 luglio 2007 è stato pubblicato il Decreto legislativo 31 luglio 2007 n. 113 contenente ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, a norma dell´articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62.  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: SENTENZA IN TEMA DI CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI  
 
E’ stata pronunciata la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in merito alla causa C-179/06, Commissione / Italia. La Commissione ha chiesto alla Corte di dichiarare che, avendo il Comune di Altamura e la Regione Puglia approvato una modifica del piano urbanistico ed una serie di interventi di edilizia industriale suscettibili di avere un impatto significativo nella zona di protezione speciale e nel sito di importanza comunitaria proposto («Sicp») It9120007 di Murgia Alta senza la previa procedura di valutazione dell’incidenza, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi stabiliti dalla direttiva del Consiglio 92/43/Cee, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. La direttiva mira a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo; essa istituisce la rete denominata «Natura 2000» e prevede l’identificazione delle zone speciali di conservazione da parte degli Stati membri. Questi sono tenuti ad adottare le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat. Qualsiasi piano che possa incidere su un sito deve formare oggetto di una valutazione di impatto ambientale (Via), tenendo conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso. Il sito di Murgia Alta (143 152 ettari) appartiene alla regione biogeografica mediterranea ed è stato classificato (nel 1998) come Zps. Ospita numerose specie di uccelli, in particolare la più importante popolazione, in Italia, della specie Falco naumanni. Due habitat prioritari sono presenti nella detta Zps, «Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo e «Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-brachypodietea», nonché una pianta prioritaria, la Stipa austroitalica Martinovsky. Nel 2000 il Comune di Altamura ha approvato accordi di programma per un centinaio di interventi edilizi di tipo industriale, la gran parte dei quali ricadrebbe all’interno della Zps e del Sicp di Murgia Alta. Tali accordi riguardavano 42 opifici, (34 del Consorzio di Sviluppo Murgiano e 11 del Consorzio San Marco) che sono stati approvati dalla Giunta regionale della Puglia. Al fine di incentivare l’occupazione i comuni possono chiedere alla Giunta regionale un accordo di programma per la realizzazione di complessi che attivino immediatamente importanti livelli di occupazione. L’amministrazione regionale ha sottoposto i progetti di competenza del Consorzio di Sviluppo Murgiano alla verifica della necessità di una Via, ma ha ritenuto che ciò non occorresse per altri progetti, come quelli del Consorzio San Marco. Sulla base degli accordi con la Regione, il Comune di Altamura ha concesso un certo numero di licenze edilizie. La Commissione sostiene che non è stata effettuata alcuna procedura di valutazione di incidenza relativamente all’insieme degli interventi previsti negli accordi di programma. La Corte osserva che la direttiva subordina l’obbligo di effettuare un’opportuna valutazione delle incidenze di un piano o progetto su un sito protetto, alla condizione che questo sia idoneo a pregiudicare significativamente il sito interessato. Il meccanismo di tutela dell’ambiente è avviato quando esiste una probabilità o di un rischio che un piano o un progetto pregiudichi significativamente il sito interessato. La significatività dell’incidenza su un sito di un progetto deve essere messa in relazione con gli obiettivi di conservazione del sito stesso. Di conseguenza, quando un tale piano o progetto, pur avendo un’incidenza sul detto sito, non rischia di comprometterne gli obiettivi di conservazione, il piano o il progetto non può essere considerato idoneo a pregiudicare significativamente il sito in questione. Nell’ambito di un procedimento per inadempimento, la Commissione ha l’obbligo di dimostrare l’esistenza dell’inadempimento contestato. Essa è tenuta a fornire alla Corte tutti gli elementi necessari alla verifica, da parte di quest’ultima, dell’esistenza di tale inadempimento, senza potersi basare su alcuna presunzione. L’onere della prova gravante sulla Commissione deve essere individuato in funzione del tipo di obblighi imposti dalle direttive agli Stati membri. Spetta pertanto alla Commissione fornire la prova che un progetto possa pregiudicare significativamente il sito in questione, in relazione agli obiettivi di conservazione stabiliti riguardo a quest’ultimo. La Commissione, limitandosi a invocare accordi di programma, non ha dimostrato l’esistenza di elementi sufficientemente precisi per consentire alla Corte di dichiarare che fossero in questione misure in grado di pregiudicare significativamente il sito interessato, né ha fornito alla Corte precise indicazioni in merito alla collocazione geografica e alla portata degli interventi edilizi posti in essere riguardo al sito ed, in udienza, ha ammesso di non disporre di tali informazioni. La Commissione non ha quindi adempiuto l’onere probatorio relativo all’invocato inadempimento. Per questi motivi, la Quarta Sezione della Corte respinge il ricorso .  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: SENTENZA IN MATERIA DI APPALTI E LAVORI PUBBLICI  
 
La Prima Sezione della Corte di giustizia delle Comunità europee ha pronunciato la sentenza relativa alla causa C- 217/06 Commissione/italia. La Commissione delle Comunità europee ritiene che il Comune di Stintino, avendo attribuito direttamente alla Maresar Soc. Cons. A rl, mediante una convenzione e atti aggiuntivi connessi, l’appalto di lavori pubblici per la progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere per l’adeguamento tecnologico e strutturale, riordino e completamento delle reti idriche e fognarie, della rete viaria, delle strutture ed attrezzature di servizio dell’abitato, dei nuclei di insediamento turistico esterni e del territorio del Comune di Stintino, compreso il risanamento ed il disinquinamento della costa e dei centri turistici dello stesso», senza ricorrere alle procedure di aggiudicazione previste dalla direttiva del Consiglio 71/305/Cee e, in particolare, senza pubblicare alcun bando di gara nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi cui è tenuta in forza della direttiva. La convenzione del 1991, conclusa tra il Comune di Stintino e la Maresar senza pubblicità né procedura di messa in concorrenza, è stata seguita, nel periodo 1992-2001, dalla stipula, intervenuta tra le stesse parti, di undici atti aggiuntivi che affidano alla Maresar la realizzazione di opere determinate rientranti nella convenzione, nonché quella di tutte le attività tecnico‑amministrative necessarie fino al collaudo dei lavori. A seguito di una denuncia, la Commissione, ritenendo che la convenzione costituisse appalto di lavori pubblici ha trasmesso nel 2004 una lettera di diffida alla Repubblica italiana. Nella loro risposta al parere motivato nel 2005, le autorità italiane non hanno contestato che la convenzione debba essere considerata appalto pubblico. Secondo la Commissione, le autorità italiane hanno riconosciuto la violazione per quanto riguarda le opere già praticamente compiute e un bacino di regolazione idraulica che, alla data alla quale esse hanno inviato la loro risposta, era realizzato al 30%. Essa fa tuttavia valere che il bacino è oggetto di uno solo degli undici atti aggiuntivi, sul cui stato di avanzamento le autorità italiane non forniscono alcuna informazione, anche se nel complesso i lavori (dal 1992 al 2001) rappresentano circa 16 milioni di euro. La convenzione risulta conclusa per una durata indeterminata e nessuna decisione ufficiale del Comune di Stintino che è stata trasmessa alla Commissione a conferma che la convenzione ha cessato di produrre effetti giuridici. Al riguardo, la convenzione n. 7/91, tra il Comune di Stintino e la Maresar, insieme agli undici atti aggiuntivi è stata approvata da un’autorità aggiudicatrice, il Comune di Stintino, contro il pagamento di un prezzo. Essa deve essere considerata appalto di lavori. Spetta alla Corte accertare se, alla data rilevante per la valutazione dell’inadempimento - cioè alla scadenza del termine fissato nel parere motivato- fossero state adottate dal governo italiano le misure necessarie per far cessare l’inadempimento. Stando a quanto rilevato dal governo italiano, al momento della scadenza del termine fissato nel parere motivato, l’esecuzione della convenzione irregolare proseguiva soltanto per la realizzazione definitiva di un’opera (il bacino di regolazione idraulica, previsto dall’atto aggiuntivo n. 10). Quasi tutte le altre opere erano terminate. Il ricorso sarebbe pertanto privo di oggetto, in quanto non sarebbe più stato materialmente possibile conformarsi al parere motivato. La Corte constata, invece, che la convenzione era, a tale data, in corso di esecuzione, in quanto i lavori non erano del tutto compiuti. L’appalto non aveva, pertanto, esaurito tutti i suoi effetti. In secondo luogo, le autorità italiane sostengono che esse non avevano potuto risolvere l’atto aggiuntivo riguardante la realizzazione del bacino di regolazione, tenuto conto del legittimo affidamento che era potuto sorgere in capo alla Maresar, a causa della durata del rapporto contrattuale. La Corte, tuttavia, ribadisce che un’autorità nazionale incaricata di applicare il diritto comunitario, che attui un comportamento in contrasto col diritto comunitario stesso, non può giustificare l’esistenza, in capo ad un operatore economico, di un legittimo affidamento sul fatto di poter beneficiare di un trattamento in contrasto con il diritto comunitario. L´irregolarità rispetto al diritto comunitario impedisce che possa sorgere un legittimo affidamento. Per queste ragioni, la Corte statuisce che la Repubblica italiana, avendo fatto proseguire l’esecuzione di almeno una delle opere affidate dal Comune di Stintino alla società Maresar Soc. Cons. A rl ai sensi della convenzione firmata il 2 ottobre 1991, n. 7, e degli atti aggiuntivi conclusi successivamente dalle stesse parti, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva del Consiglio 26 luglio 1971, 71/305/Cee, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici, e in particolare degli artt. 3 e 12 della medesima.  
   
   
FILESHARING: DUBBI DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL´UE  
 
Un elemento importante si è aggiunto di recente al dibattito in corso sulla legittimità delle richieste che varie società discografiche e di altri settori stanno avanzando alle autorità giudiziarie di più Paesi europei per costringere gli Internet provider a comunicare loro i nominativi degli utenti associati agli indirizzi Ip che risultano coinvolti in attività di filesharing (condivisione di file, in particolare musicali o video, basata sul sistema detto peer-to-peer), a causa della presunta violazione del copyright associata a tali attività. Si tratta delle conclusioni dell´avvocato generale Juliane Kokott relative ad un caso attualmente all´esame della Corte di giustizia dell´Ue (causa n. C 275/06 in curia. Europa. Eu) che vede un´associazione spagnola di produttori musicali (Promusicae) opposta al principale gestore telefonico spagnolo (Telefònica). Le conclusioni chiariscono che le disposizioni del diritto comunitario in materia di protezione dei dati nelle comunicazioni elettroniche permettono di trasmettere i dati sul traffico delle comunicazioni personali soltanto alle competenti autorità statali, e non direttamente ai titolari di diritti d´autore che intendano far valere in sede civile la violazione dei loro diritti. In altri termini, nessuna direttiva europea in materia di comunicazioni elettroniche consente di comunicare a soggetti privati dati relativi al traffico delle comunicazioni, se non in presenza di gravi e circostanziati motivi quali il fatto che la violazione del copyright sia commessa a scopo di lucro, e quindi in modo da pregiudicare gravemente gli interessi economici del titolare del diritto. Neppure la direttiva 2006/24, sulla cosiddetta "data retention", che prevede l´obbligo per i fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico di conservare comunque una serie di dati di traffico, consente questo tipo di comunicazioni. Tuttavia, tale conservazione è finalizzata all´indagine, all´accertamento ed al perseguimento di reati gravi e i dati in questione possono dunque essere trasmessi soltanto alle autorità nazionali competenti. Si attende ancora il pronunciamento della Corte di giustizia sul caso, ma la posizione dell´Avvocato generale sembra allinearsi a quella di varie Autorità per la protezione dei dati di Paesi europei. Sul punto è in corso un articolato dibattito che coinvolge, a vari livelli ed in più sedi internazionali, i soggetti interessati. Recentemente, inoltre, vi sono state alcune decisioni di autorità giudiziarie tedesche (Offenburg, Hanover, Berlino) che hanno respinto le richieste di accesso ai dati Ip formulate da varie società discografiche con motivazioni molto simili a quelle utilizzate nelle conclusioni del giudice Kokott. Come indicato dall´Avvocato generale, il legislatore comunitario ha sempre fatto salve le disposizioni in materia di tutela dei dati personali (sia nella direttiva sul commercio elettronico, 2000/31, sia in quella sulla tutela della proprietà intellettuale, 2004/48), e "non ha ritenuto opportuno limitare la tutela dei dati personali a favore di una tutela della proprietà intellettuale".  
   
   
FILE SHARING: MAXI-MULTA IN USA  
 
Una Corte di Giustizia degli Stati Uniti ha condannato la signora Jammie Thomas, 32 anni, del Minnesota a pagare 9. 250 dollari per ognuno dei 24 brani scaricati illegalmente dal web, per un totale di oltre 220 mila dollari per aver scaricato musica illegalmente. E’ la prima grande vittoria dell´industria discografica negli Stati Uniti in difesa del copyright sulla musica scaricata da Internet.  
   
   
SCUOLA: DECRETO SUGLI ESAMI DI RIPARAZIONE  
 
Il Ministro della Pubblica Istruzione con decreto 3 ottobre 2007 numero 80 ha disciplinato il recupero dei debiti formativi nelle scuole secondarie superiori. In base al provvedimento non è più possibile trascinarsi i debiti formativi nel corso della carriera scolastica,ma gli stessi dovranno essere saldati entro il 31 agosto di ogni anno. Le scuole dovranno organizzare, subito dopo gli scrutini intermedi, interventi didattico-educativi di recupero per gli studenti che abbiano presentato insufficienze. I Consigli di classe decideranno come organizzare i corsi di recupero, che potranno essere tenuti dagli insegnanti della scuola o con la collaborazione di soggetti esterni. Dopo i corsi di recupero, che si terranno nel corso dell’anno scolastico, gli studenti dovranno affrontare delle verifiche intermedie per dimostrare di aver superato il debito. Alla fine dell’anno scolastico, il Consiglio di classe avviserà le famiglie degli studenti che prenderanno voti insufficienti in una o più materie, e rimanderà la decisione di promuoverli a dopo il 31 agosto, quando ci sarà la verifica finale del superamento dei debiti. Dopo lo scrutinio finale la scuola organizzerà ulteriori corsi di recupero, che si terranno durante l’estate, per gli studenti che non hanno ottenuto la sufficienza in una o più discipline. Entro il 31 agosto di ogni anno si dovranno concludere le iniziative di recupero e subito dopo, ma non oltre la data di inizio delle lezioni dell’anno successivo, si effettueranno le verifiche finali sulla base delle quali si conclude lo scrutinio con il giudizio definitivo: promozione o bocciatura. In questa maniera all’inizio delle lezioni tutti gli studenti entreranno in classe senza debiti e i docenti potranno sviluppare il programma dell’anno regolarmente. I genitori potranno decidere se far seguire ai propri figli i corsi di recupero, sia quelli intermedi che quelli estivi, oppure se avvalersi di altre modalità di recupero comunicandolo sempre alla scuola. Anche in quest’ultimo caso i docenti della classe mantengono la responsabilità didattica nell’individuare la natura delle carenze, nell’indicare gli obiettivi del recupero e nel verificare l’esito. Per i candidati all’esame di maturità per quest’anno si continuano ad applicare le disposizioni vigenti. Alla fine del terz’ultimo e del penultimo anno di corso agli studenti che supereranno la verifica finale saranno attribuiti crediti scolastici.