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LUNEDI

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Notiziario Marketpress di Lunedì 16 Febbraio 2009
ART. 44 DEL DECRETO MILLEPROROGHE: AMMAZZA PRIVACY  
 
L’avv. Michele Iaselli, Presidente dell´Associazione Nazionale per la Difesa della Privacy (Andip) ha preso una netta presa di posizione contro l´art. 44 del Decreto milleproroghe, che permette ai call center di poter utilizzare per tutto il 2009 i dati personali raccolti nelle banche dati costruite con gli elenchi telefonici pubblicati prima del 1 agosto 2005. Una norma - dichiara il Presidente - che legittima quella odiosa pratica dei call center di infastidire cittadini che non hanno alcun interesse con offerte commerciali di ogni genere all´insegna di un marketing selvaggio e poco professionale. La norma - prosegue l´avv. Iaselli - si pone in netto contrasto con il provvedimento dell´Autorità Garante del 15 luglio 2004, che, nel rispetto di quanto previsto dall´art. 129, 2° comma del Codice per la protezione dei dati personali, aveva individuato le modalità da osservare per il corretto inserimento e successivo utilizzo dei dati personali degli abbonati nei nuovi elenchi telefonici. Il provvedimento dell´Autorità - conclude il Presidente dell´Andip - si era reso indispensabile per soddisfare il principio della massima semplificazione per l´inserimento degli abbonati negli elenchi e per la necessità del preventivo consenso specifico ed espresso degli interessati. Con questa disposizione si vanifica tutto il lavoro del Garante e cosa ancor più grave si attenta ancora una volta a quel fondamentale principio della certezza del diritto che ormai e´ sempre più una chimera .  
   
   
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE: LIBRI ON LINE  
 
Con la circolare n. 16 del 10 febbraio 2009 il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha emanato nuovi chiarimenti sulle adozioni dei libri di testo per l’anno scolastico 2009/2010 finalizzate al contenimento dei costi per i testi scolastici, zainetti meno pesanti, libri scaricabili da internet. Con questa circolare vengono previsti alcuni cambiamenti nella scelta dei libri di testo da parte dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado per il prossimo anno scolastico: a fianco del tradizionale libro a stampa le scuole potranno scegliere testi scaricabili in tutto o in parte da internet. Le scelte, inoltre, non potranno essere cambiate per almeno 5 anni nella scuola primaria e 6 in quella secondaria. Rimane, comunque, la possibilità per gli editori di integrare i testi con appendici di aggiornamento, se necessario in relazione a modifiche dei programmi di insegnamento. Per limitare al massimo la spesa a carico delle famiglie le scuole potranno continuare a ricorrere al comodato d’uso gratuito e al noleggio dei testi scolastici. Le adozioni dei testi, che le scuole renderanno pubbliche, dovranno essere effettuate entro il 15 aprile 2009 per le classi di scuola secondaria di I grado (scuole medie) ed entro la fine di maggio 2009 per tutte le classi di scuola primaria (scuola elementare) e secondaria di Ii grado (scuola superiore). Per tutte le classi in cui sono presenti alunni con disabilità visiva, invece, le adozioni dovranno essere effettuate entro il 31 marzo 2009. I libri di testo sono gratuiti per tutti gli alunni delle scuole elementari e vengono forniti attraverso la consegna di cedole librarie. Per gli studenti delle scuole medie e dei primi due anni delle scuole superiori appartenenti a famiglie meno abbienti è invece possibile richiedere borse di studio e rimborsi parziali della spesa sostenuta per l’acquisto dei libri. A tal fine, le risorse finanziarie disponibili, assegnate complessivamente alle amministrazioni comunali, sono pari a € 103. 291. 000 per i rimborsi alle famiglie e a € 154. 937. 070 per le borse di studio agli alunni in obbligo scolastico. Con un successivo decreto di prossima emanazione saranno definite le caratteristiche tecniche e tecnologiche dei libri di testo e i tetti di spesa per ciascuna classe di scuola secondaria di primo e di secondo grado .  
   
   
COMMISSIONE EUROPEA: CAMPAGNA CONTRO CYBER-BULLISMO  
 
La Commissione europea ha lanciato, nell´ambito del Safer Internet Day 2009, una campagna europea contro il cyber-bullismo, incluso un breve video dedicato agli adolescenti. Per cyber-bullismo si intende la continua molestia verbale o psicologica eseguita da un individuo o gruppo di individui. Può assumere molte forme: derisione, insulti, minacce, pettegolezzo, commenti eccellenti, sgradevoli o calunnia. I servizi on line ed interattivi, come e-mail, chat rooms, instant messaging, e i cellulari hanno dato ai prepotenti nuove opportunità e modi per abusare delle loro vittime. La Commissione Europea, a seguito di una consultazione pubblica condotta nel luglio 2008 sui social network, ha riscontrato che il cyber-bullismo ormai è diventato uno dei maggiori pericoli che i giovani possono incontrare on line e ritiene, pertanto, che un´azione comunitaria sia necessaria perché i social network connettono fra di loro utenti di tutto il mondo, per cui singole misure nazionali non potrebbero affrontare da sole il problema. Il video, appositamente realizzato per la Commissione Europea, disponibile in tutte le lingue dell´Unione europea, in norvegese ed islandese, è on line dal 10 febbraio e può essere consultato digitando l’indirizzo internet http://ec. Europa. Eu/avservices/video/video_prod_en. Cfm?type=detail&prodid=8520&sr.  
   
   
PRIVACY: INFORMAZIONI COMMERCIALI: SI POSSONO TRATTARE SOLO DATI PERTINENTI  
 
Nei data base di Cerved solo informazioni corrette e pertinenti che non ledano la reputazione commerciale e l´identità dei soggetti censiti. E poi: no all´uso delle liste elettorali e dei dati ricavati dai redditi del 2005 finiti on line lo scorso anno. Il Garante privacy, intervenuto a seguito di numerose segnalazioni, ha vietato a Cerved, società che opera nel settore della c. D. Business information, il trattamento illecito di alcune categorie di dati personali e le ha prescritto una serie di misure per conformarsi al Codice sulla riservatezza. Cerved è la più ampia banca dati di informazioni necessarie per il mondo degli affari e fornisce a istituti bancari, finanziarie, professionisti, operatori economici ecc. Informazioni sulla affidabilità dei soggetti censiti. Attualmente nei data base della società sono presenti diversi milioni di imprese e di persone fisiche. I dati che la società tratta per realizzare i servizi che offre (dossier, report su persone fisiche o imprese) provengono in larga parte da fonti lecite, quali i registri pubblici (informazioni camerali, di conservatoria, catastali, registro dei protesti ecc. ) o altre fonti accessibili (liste delle imprese certificate Iso, notizie di stampa ecc. ). Tuttavia, durante gli accertamenti ispettivi effettuati dal Garante, è emerso che Cerved, oltre a dati pubblici riferiti ai soggetti censiti si serve anche di altre informazioni sulla cui base vengono strutturati i dossier e i report. Cerved, infatti, non si limita alla semplice riproposizione delle informazioni estratte da fonti pubbliche, ma vi associa altri eventi o fatti riferiti a terzi facendoli confluire in un unico contesto. In tal modo, ad alcuni soggetti censiti si associano informazioni che non li riguardano direttamente (es. Partecipazioni a società in seguito fallite per responsabilità altrui), con una conseguente violazione della loro reputazione commerciale e identità personale. Inoltre, il Garante ha accertato che tali dati, anche quelli riferiti a terzi, sono utilizzati per fornire valutazioni sintetiche che non derivano da dati personali estratti da pubblici registri, ma sono autonomi giudizi elaborati sulla base di criteri unilateralmente fissati dalla società. Il Garante ha ritenuto tale modalità non corretta e ha vietato a Cerved l´ uso di questi dati, prescrivendo anche l´adozione di ogni accorgimento per evitare il ripetersi di simili associazioni. Nel corso degli accertamenti è emerso, tra l´altro, che la società, non solo trattava informazioni eccessive e non pertinenti, ma raccoglieva anche dati personali da fonti dalle quali non poteva attingere, come le liste elettorali, o addirittura le dichiarazioni dei redditi del 2005, acquisite in occasione delle loro messa on line da parte dell´Agenzia delle entrate (diffusione dichiarata dall´Autorità illegittima). Oltre a vietare l´uso di questi dati il Garante ha ordinato a Cerved di cancellare quelli relativi ai contribuenti.  
   
   
PRIVACY: TELECAMERE CON LE ORECCHIE: STOP DEL GARANTE  
 
Una telecamera posta all´interno di un locale registra suoni e memorizza voci. Interviene il Garante ne vieta l´uso e ordina la cancellazione delle registrazioni. Il provvedimento inibitorio è stato adottato a seguito delle segnalazioni di diversi cittadini che lamentavano l´installazione, da parte di un negoziante, di numerose telecamere esterne che riprendevano mezzi, persone in transito e accessi agli immobili posti nel loro angolo di visuale. I segnalanti contestavano anche l´assenza di cartelli o comunicazioni visibili che informassero dell´esistenza del sistema di videosorveglianza. Il titolare del negozio, chiamato dal Garante a dar conto del proprio operato, si giustificava affermando che le telecamere, quattro esterne e tre interne, erano state installate, con un´angolazione rivolta verso la porta e le finestre del locale, per finalità di sicurezza, dopo aver subito alcuni atti vandalici e intimidatori. Sosteneva, inoltre, che il sistema fosse adeguatamente segnalato da cartelli. Da più accertamenti svolti sul posto è emersa invece una situazione diversa. Innanzitutto, all´epoca della prima ispezione mancavano del tutto cartelli che informassero della presenza del sistema di videosorveglianza e quelli apposti in seguito non sono risultati comunque idonei, perché non ben visibili. Ma una circostanza ha richiamato maggiormente l´attenzione degli ispettori del Garante e ha fatto scattare il divieto: una delle tre telecamere interne, collocata vicino al registratore di cassa, risultava, infatti, dotata di registratore audio. Il negoziante dovrà rimuovere la "telecamera con le orecchie" e cancellare i dati (suoni, voci) finora raccolti. L´autorità ha ritenuto, infatti, illecita la registrazione delle voci perché non conforme al principio di finalità, secondo cui il trattamento deve essere effettuato per finalità determinate, esplicite e legittime. Finalità che non risultano ricorrere nel caso esaminato. Il Garante, inoltre, ha prescritto al titolare del negozio di designare quale responsabile del trattamento e unica persona autorizzata ad accedere alle immagini registrate, il soggetto che ha la manutenzione dell´impianto, disponendo fino ad allora il blocco della comunicazione delle immagini .  
   
   
PRIVACY: PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN EUROPA  
 
Bilancio positivo per il Working Party on Police and Justice (Wppj), il Gruppo dei Garanti europei per la protezione dei dati personali costituito nel 2007 con l´obiettivo di affrontare le problematiche connesse all´attività di collaborazione giudiziaria e di polizia (il cosiddetto "Terzo Pilastro"). Fra le questioni che più hanno impegnato nel 2008 il Wppj, presieduto da Francesco Pizzetti, vanno segnalate innanzitutto le attività connesse al processo di adozione della Decisione quadro del Consiglio Ue in materia di protezione dati nel Iii Pilastro (avvenuta nel mese di novembre 2008) e le problematiche attinenti l´attuazione del Trattato di Prüm (che prevede l´obbligo per le autorità responsabili delle indagini penali negli Stati membri Ue di scambiarsi informazioni basate sull´utilizzo del Dna). In entrambi i casi il Wppj ha richiamato la necessità di rispettare alcuni principi fondamentali e di garantire un adeguato raccordo fra le autorità nazionali di protezione dati al fine di consentire controlli realmente efficaci. In numerose occasioni nel corso del 2008 il Wppj ha sollecitato le istituzioni europee (anche attraverso incontri bilaterali con le più alte cariche istituzionali) ad offrire chiarimenti sulla natura delle molte iniziative adottate o proposte nel settore del Terzo Pilastro, che a giudizio del Gruppo non risultavano essere sufficientemente coordinate e non tenevano nel dovuto conto le esigenze di protezione dei dati e della privacy. Sotto la presidenza italiana, il Gruppo di lavoro europeo si è anche adoperato in un´attività di analisi per valutare le prassi attualmente in essere rispetto alle attività di controllo nel settore della cooperazione giudiziaria e di polizia, con l´obiettivo ultimo di predisporre un manuale operativo comune da utilizzare in tutta Europa. E´ stata, inoltre, avviata la creazione di un inventario degli accordi bilaterali in vigore fra i Paesi europei e Paesi non-europei, con lo scopo di elaborare indicazioni utili a garantire l´armonizzazione fra le disposizioni in materia di protezione dei dati, contenute in tali accordi, e quelle presenti negli strumenti vigenti e cogenti a livello europeo (in particolare, la Convenzione 108/1981 del Consiglio d´Europa). Per quanto riguarda il piano d´azione 2009, il Gruppo ha come obiettivo primario quello di continuare a dare un fattivo contributo ai Paesi membri ed alle Istituzioni Europee soprattutto in vista della entrata in vigore del trattato di Lisbona, che rivoluzionerà l´architettura istituzionale dell´Unione europea e renderà necessaria un´ulteriore armonizzazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati anche nel settore del "Terzo Pilastro" .  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: AIUTI DI STATO AD AZIENDE MUNICIPALIZZATE (IRIDE, AMGA, AEM TORINO)  
 
L’11 febbraio 2009 è stata pronunciata la sentenza del Tribunale di primo grado in merito alla causa T-25/07, Iride Spa e Iride Energia Spa/commissione. Iride S. P. A è la società Holding dell´omonimo gruppo ("Gruppo Iride"), nato nel 2005 a seguito della fusione per incorporazione di Amga S. P. A. (azienda municipalizzata gas e acqua) in Aem Torino S. P. A, che opera nel settore dell´energia elettrica e termica. In esso sono confluite tutte le attività precedentemente svolte da Amga e Aem Torino. Nel 2002 la Commissione ha dichiarato (decisione sugli sgravi fiscali 2003/193/Ce) le esenzioni fiscali e i prestiti concessi dall´Italia a favore di aziende "municipalizzate" illegali e incompatibili con il mercato comune e ne ha pertanto ordinato il recupero presso le aziende beneficiarie. Con sentenza 1. Giugno 2006, causa C-207/05, Commissione/italia la Corte ha condannato l´Italia per non avere dato esecuzione alla decisione sugli sgravi fiscali. Nel 2000, le autorità italiane hanno notificato alla Commissione, un aiuto di Stato relativo alla reintegrazione dei costi non recuperabili («stranded costs») a seguito della trasposizione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 19 dicembre 1996, 96/92/Ce, concernente norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica a favore del gruppo Enel e di altre società in cui l´Aem deteneva una partecipazione, che la Commissione ha dichiarato compatibile con il mercato comune. ) Nel 2005, le autorità italiane hanno notificato alla Commissione un nuovo aiuto per la reintegrazione di stranded costs in favore dell’Aem Torino, oggetto della resente causa. L’aeeg (Autorità per l’energia elettrica e il gas) ha aperto un conto presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico («Ccse»), alimentato dal gettito di una componente («A6») della tariffa elettrica, posta a carico della totalità degli utenti finali e gli stranded costs sono stati fissati, per quanto riguarda l’Aem Torino, ad un ammontare di Eur 16 338 000. Con la decisione dell´8 novembre 2006, la Commissione ha qualificato come aiuti di Stato le misure di rimborso che l´Italia intende accordare ad Aem Torino per i costi non recuperabili che sono intervenuti durante il processo di liberalizzazione nel settore dell´energia e ha sospeso l´erogazione di tale aiuto fino a che l´Italia le abbia fornito la prova che Aem Torino non ha beneficiato degli aiuti di cui alla decisione sugli sgravi fiscali oppure prova che Aem Torino ha restituito tali aiuti insieme con gli interessi moratori. Le ricorrenti, sostenendo che la misura controversa non costituisce un aiuto di Stato in quanto non è finanziata da risorse statali e non attribuisce un vantaggio gratuito ai beneficiari, hanno chiesto l´annullamento della decisione della Commissione con ricorso presentato al Tribunale di primo grado. Con la sentenza in esame, il Tpg ha interamente respinto il ricorso .  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: ANNULLATA LA DECISIONE DELLA CE CHE APPROVA L´AUMENTO DI CAPITALE (297.5 MIO EUR) DI LA POSTE (B)  
 
Il 10 febbraio 2009 con la sentenza pronunciata nella causa T-388/03 - Deutsche Post Ag e Dhl International / Commissione - il Tribunale di primo grado ha annullato la decisione con cui la commissione ha approvato un aumento di capitale di 297,5 milioni di euro in favore della posta belga . La valutazione della compatibilità di tale misura con il mercato comune sollevava gravi difficoltà, che avrebbero dovuto imporre l’avvio di un procedimento d’esame approfondito in modo da consentire alla Deutsche Post e alla Dhl International di presentare le loro osservazioni. La Poste Sa è l’impresa pubblica incaricata del servizio postale universale in Belgio, la quale nel 2003 era detenuta al 100% dallo Stato belga. Le sue missioni di servizio pubblico, le relative tariffe, le regole di condotta nei confronti degli utenti e le sovvenzioni sono disciplinate nel dettaglio da un contratto di gestione stipulato con lo Stato. Il contratto di gestione stabilisce altresì le regole di compensazione del costo aggiuntivo netto dei servizi di interesse economico generale (Sieg). Nel 2003 La Poste deteneva una quota di mercato nel settore dei colli espressi pari al 18%, mentre il gruppo Deutsche Post (la Deutsche Post Ag e la sua controllata belga Dhl International) ne deteneva una quota dal 35 al 45%. Con lettera 3 dicembre 2002 il Belgio ha notificato alla Commissione un progetto di aumento del capitale di La Poste per un importo di Eur 297,5 milioni. Tra la Commissione e le autorità belghe si sono tenute tre riunioni tra il dicembre 2002 e l’aprile 2003, nonché un ampio scambio di corrispondenza. Venute a conoscenza del procedimento di esame nel luglio 2003, la Deutsche Post Ag e la Dhl International hanno chiesto alla Commissione informazioni sullo stato del procedimento, per eventualmente prendervi parte. Il 23 luglio 2003 la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni contro l´ aumento di capitale notificato. Essa ha ritenuto che questo non rappresentasse, di per sé stesso, un aiuto di Stato, dal momento che il suo importo era inferiore alla sottocompensazione di costo netto aggiuntivo di Sieg rilevato per il periodo 1992‑2002. La Commissione si è inoltre accertata che La Poste non avesse beneficiato, a partire dalla sua trasformazione in impresa pubblica autonoma, di misure qualificabili come aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune. Ritenendo che la Commissione avrebbe dovuto avviare il procedimento formale d’esame, la Deutsche Post Ag e la Dhl International hanno chiesto l’annullamento della decisione di non sollevare obiezioni. Con la sua odierna sentenza il Tribunale ricorda che il ricorso di un’impresa concorrente di quella beneficiaria di un aiuto di Stato può essere ricevibile, anche in assenza di una sostanziale lesione della sua posizione sul mercato, in presenza di determinate condizioni. La Deutsche Post Ag e la Dhl International, quali dirette concorrenti di La Poste, potrebbero presentare le loro osservazioni sulla misura, solo qualora la Commissione avviasse un procedimento formale d’esame. Pertanto, il ricorso con cui dette imprese contestano la decisione della Commissione di pronunciarsi sulle misure in questione senza avviare il procedimento formale d’esame è ricevibile. Benché non spetti al Tribunale, in questa fase del procedimento d’esame, pronunciarsi in merito agli argomenti delle parti relativi all’esistenza di un aiuto o alla sua compatibilità con il mercato comune, esso è invece tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi che gli consentano di verificare se, nel corso del suo esame preliminare, la Commissione abbia incontrato gravi difficoltà. Infatti, quando il procedimento d’esame preliminare solleva gravi difficoltà, la Commissione è tenuta ad avviare il procedimento formale e non dispone, al riguardo, di alcun potere discrezionale. Il Tribunale ricorda che l’insufficienza o l’incompletezza dell’esame rappresenta un indizio dell’esistenza di gravi difficoltà. In tal senso, il Tribunale , rileva numerosi indizi dell’esistenza di gravi difficoltà nella durata e nelle circostanze del procedimento d’esame preliminare. Esso rileva segnatamente che la durata di sette mesi tra la notifica del progetto d’aiuto e la decisione adottata dalla Commissione ha manifestamente ecceduto il termine di due mesi previsto dal diritto comunitario per questo procedimento. Inoltre, la Commissione, che si è mossa in un ambito d’indagine assai vasto, ha ammesso la complessità della situazione ed ha sollecitato informazioni supplementari in tre occasioni, nonostante l’organizzazione di tre riunioni con le autorità belghe. Quanto all’insufficienza e all’incompletezza dell’esame, il Tribunale rileva che la Commissione non disponeva di informazioni che le avrebbero consentito di pronunciarsi sulla qualificazione di una delle misure precedenti in favore di La Poste, vale a dire la cessione da parte dello Stato belga di immobili a titolo gratuito. Oltretutto, la Commissione non ha esaminato il costo dei servizi di interesse generale forniti da La Poste raffrontandolo con i costi che avrebbe sostenuto un’impresa media - in conformità alla sentenza Altmark della Corte 24 luglio 2003, causa C 280/00, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg, che avrebbe potuto eventualmente consentirle di concludere che le misure esaminate non rappresentavano aiuti di Stato. Il Tribunale conclude che vi sono numerosi indizi oggettivi e concordanti (sulla durata eccessiva del procedimento d’esame preliminare, sui documenti che evidenziano l’ampiezza e la complessità dell’esame da svolgersi e sul contenuto parzialmente incompleto e insufficiente della decisione), che dimostrano che la Commissione ha assunto la decisione, nonostante esistenza di gravi difficoltà. Di conseguenza, il Tribunale annulla la decisione.  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: COMPETENZA GIURISDIZIONALE E ARBITRATO  
 
Il 10 febbraio 2009 la sSentenza della Corte di giustizia nella causa C-185/07 - Allianz Spa (già Riunione Adriatica di Sicurtà Spa) e Generali Assicurazioni Generali Spa / West Tankers Inc. – ha affermato che un organo giurisdizionale di uno stato membro non può vietare ad un soggetto di avviare un procedimento civile dinanzi ad un organo giurisdizionale di un altro Stato dell’unione anche se tale procedimento può essere in contrasto con un accordo arbitrale. La Convenzione per il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, firmata a New York il 10 giugno 1958 prevede che un tribunale cui sia stata sottoposta una controversia su una questione per la quale le parti hanno concluso un accordo arbitrale rinvierà le medesime, a domanda di una di esse, ad un arbitrato, sempreché non riscontri che suddetto accordo sia caduco, inoperante o inapplicabile. Il Regolamento (Ce) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/01, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale esclude l’arbitrato dalla sua sfera di applicazione. Esso prevede inoltre che il giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire può essere adito in materia di illeciti civili dolosi o colposi. Nell’agosto 2000 la Front Comor, una nave appartenente alla West Tankers e noleggiata dalla Erg Petroli Spa, urtava a Siracusa contro un molo di proprietà della Erg, causando danni. Il contratto di noleggio era soggetto al diritto inglese e conteneva una clausola che prevedeva un arbitrato a Londra. La Erg si rivolgeva ai suoi assicuratori, Allianz e Generali, per ottenere un’indennità nei limiti della sua copertura assicurativa e avviava, a Londra, un procedimento arbitrale contro la West Tankers per la parte eccedente. La West Tankers contestava la sua responsabilità per i danni causati dall’urto. Dopo aver versato alla Erg, in base alle polizze assicurative, l’indennità per il danno da essa subito, l’Allianz e la Generali intentavano dinanzi ad un organo giurisdizionale italiano di Siracusa un’azione avverso la West Tankers per il recupero delle somme versate alla Erg. La West Tankers sollevava un’eccezione di incompetenza di tale giudice fondata sull’esistenza dell’accordo arbitrale. Parallelamente la West Tankers dava inizio a un procedimento dinanzi agli organi giurisdizionali del Regno Unito, per chiedere di sottoporre la lite all’arbitrato contenuto nel contratto di noleggio. La West Tankers chiedeva altresì di vietare ai due assicuratori di ricorrere ad un procedimento diverso dall’arbitrato e di proseguire il procedimento avviato dinanzi all’organo giurisdizionale italiano. La House of Lords, investita in appello della lite nel Regno Unito, ha chiesto alla Corte di giustizia se il regolamento sulla competenza giurisdizionale impedisca agli organi giurisdizionali di uno Stato membro di vietare ad una persona di avviare o di proseguire un procedimento giurisdizionale in un altro Stato membro per il motivo che tale procedimento viola un accordo arbitrale, allorché l’arbitrato è escluso dalla sfera di applicazione di detto regolamento. Nella sentenza pronunciata in data odierna, la Corte osserva che il procedimento avviato dinanzi alla House of Lords, mirante a vietare ad un soggetto di proseguire un procedimento dinanzi ad un giudice di un altro Stato membro, non rientra nella sfera di applicazione del regolamento. Tuttavia, un procedimento del genere può comportare conseguenze che pregiudicano l’effetto utile del regolamento, in particolare quando esso impedisce ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro di esercitare le competenze attribuitegli in forza di detto regolamento. Orbene, l´azione civile per risarcimento danni esperita dinanzi all’organo giurisdizionale italiano rientra senz’altro nella sfera di applicazione del regolamento. Del pari, la questione preliminare riguardante la validità e l’applicabilità dell’accordo arbitrale, necessaria per determinare la competenza nel merito dell’organo giurisdizionale italiano, rientra del pari nella sfera di applicazione del regolamento. La Corte ricorda a questo riguardo che il regolamento non autorizza il controllo della competenza di un organo giurisdizionale di uno Stato membro da parte di un organo giurisdizionale di un altro Stato membro. Spetta pertanto esclusivamente all’organo giurisdizionale italiano adito dalla Allianz e Generali statuire sulla propria competenza per risolvere nel merito la controversia di cui è investito. Di conseguenza, la Corte osserva che l’ingiunzione richiesta dalla West Tankers nel Regno Unito, mirante a por fine ad un procedimento giudiziario a Siracusa, ostacolerebbe un organo giurisdizionale di un altro Stato membro nell’esercizio dei poteri conferitigli dal regolamento. Inoltre, tale ingiunzione potrebbe compromettere la fiducia che gli Stati membri accordano reciprocamente ai loro sistemi giuridici, nonché alle loro istituzioni giudiziarie e sulla quale si basa il sistema di competenze del regolamento. Inoltre, la Corte rileva che, se si impedisse all’organo giurisdizionale italiano di esaminare la validità o l’applicabilità dell’accordo arbitrale, gli assicuratori sarebbero privati di una forma di tutela giurisdizionale cui hanno diritto. Infatti, qualora i ricorrenti considerino che la clausola di arbitrato è caduca, inoperante o inapplicabile, gli stessi sarebbero privati in tal modo dell’accesso al giudice nazionale da loro adito in forza del regolamento. Tenuto conto delle considerazioni che precedono, la Corte dichiara che l’ingiunzione volta a vietare ad una persona di avviare o proseguire un procedimento dinanzi ai giudici di un altro Stato membro, per il motivo che tale procedimento violerebbe un accordo arbitrale, è incompatibile con il regolamento. Tale conclusione è corroborata del pari dalla Convenzione di New York, secondo la quale spetta al tribunale, investito di una controversia per le quali le parti hanno concluso un accordo arbitrale, rimettere le parti all’arbitrato, su domanda di una di esse, a meno che esso accerti che detto accordo è caduco, inoperante o inapplicabile .  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: VALIDA LA DIRETTIVA SULLA CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI  
 
Giustizia europea: Valida la direttiva sulla conservazione dei dati personali Lo scorso 10 febbraio 2009 la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-301/06 - Irlanda / Parlamento e Consiglio – ha affermato che la direttiva sulla conservazione dei dati e’ basata su un fondamento normativo corretto. La direttiva è stata giustamente adottata sul fondamento del Trattato Ce, dato che essa riguarda in modo preponderante il funzionamento del mercato interno. Nell´aprile 2004 la Francia, l´Irlanda, la Svezia e il Regno Unito hanno presentato al Consiglio un progetto di decisione-quadro, basato sugli articoli del Trattato Ue riguardanti la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. Tale progetto verteva sulla conservazione dei dati elaborati e memorizzati in relazione alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di dati trasmessi mediante reti pubbliche di comunicazione, a fini di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento della criminalità e dei reati, compreso il terrorismo. La Commissione si è espressa a favore del Trattato Ce quale fondamento normativo per una parte di tale progetto. In particolare, essa ha ritenuto che l’art. 95 Ce, il quale consente l´adozione dei provvedimenti che abbiano come scopo l´istituzione e il funzionamento del mercato interno, costituisse il fondamento normativo corretto per gli obblighi imposti agli operatori, di conservare determinati dati per un certo periodo. Inoltre la Commissione ha constatato che questi provvedimenti avrebbero inciso sulla direttiva n. 95/46/Ce, sulla protezione dei dati e sulla direttiva n. 2002/58/Ce, sulla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e che l’art. 47 Ue non consente che un atto basato su quest´ultimo trattato incida sull’acquis communautaire. Su proposta della Commissione, il Consiglio ha optato per l´adozione di una direttiva fondata sul Trattato Ce. Il 21 febbraio 2006 la direttiva sulla conservazione dei dati è stata adottata dal Consiglio a maggioranza qualificata. L´irlanda e la Slovacchia hanno votato contro. Successivamente l´Irlanda, con il sostegno della Slovacchia, ha chiesto alla Corte di giustizia di annullare la direttiva in quanto non era stata adottata in base a un fondamento normativo corretto. Essa ritiene che la direttiva non possa essere fondata sull’art. 95 Ce, poiché il «centro di gravità» di quest´ultima non riguarda il funzionamento del mercato interno bensì l´indagine, l´accertamento ed il perseguimento di reati e, di conseguenza, questi provvedimenti dovevano essere adottati in base agli articoli del Trattato Ue riguardanti la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. In via preliminare, la Corte precisa che il ricorso proposto dall’Irlanda verte unicamente sulla scelta del fondamento normativo e non sull´eventuale violazione dei diritti fondamentali derivanti dalle ingerenze nell´esercizio del diritto al rispetto della vita privata che la direttiva implica. La Corte dichiara che la direttiva è stata adottata su un fondamento normativo corretto. La Corte rileva che prima dell´adozione della direttiva diversi Stati membri hanno emanato provvedimenti per imporre ai fornitori di servizi obblighi relativi alla conservazione di dati e che detti provvedimenti presentavano divergenze rilevanti, in particolare relativamente alla natura dei dati conservati e alla durata della conservazione. Questi obblighi hanno implicazioni economiche sostanziali per i fornitori di servizi, in quanto possono comportare investimenti e costi di esercizio rilevanti. Inoltre era del tutto prevedibile che gli Stati membri che non si erano ancora dotati di tale legislazione avrebbero adottato norme tali da accentuare ancor più le divergenze tra le diverse misure nazionali esistenti. Risulta pertanto che le divergenze potevano avere un´incidenza diretta sul funzionamento del mercato interno e che era prevedibile che tale incidenza tendesse ad aggravarsi. Una situazione del genere giustificava che il legislatore comunitario perseguisse lo scopo di proteggere il buon funzionamento del mercato interno, adottando norme armonizzate. La Corte rileva peraltro che la direttiva ha modificato le disposizioni della direttiva sulla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, basata anch’essa sull’art. 95 Ce. Alla luce di ciò, posto che modifica una direttiva esistente che fa parte dell’acquis communautaire, la direttiva non poteva basarsi su una disposizione del Trattato Ue senza violare l’art. 47 Ue. Infine la Corte rileva che le disposizioni della direttiva sono essenzialmente limitate alle attività dei fornitori di servizi e non disciplinano l´accesso ai dati, né il loro uso da parte delle autorità di polizia o giudiziarie degli Stati membri. Le misure previste dalla direttiva non implicano, di per sé, un intervento repressivo delle autorità degli Stati membri. Le questioni che rientrano, in linea di principio, nel settore di competenza della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, sono state escluse dalle disposizioni della direttiva. Di conseguenza la Corte conclude che la direttiva concerne in modo preponderante il funzionamento del mercato interno. Pertanto era d´obbligo adottare la direttiva sul fondamento dell´art. 95 Ce .  
   
   
AC HOTELS AFFRONTA IL 2009 CONSOLIDANDO, INNOVANDO E MIGLIORANDO IL PRODOTTO  
 

Con le ultime aperture – AC General Álava, AC Baqueira Hotel & Spa, AC Sevilla Torneo,  AC Córdoba Palacio, AC Almería, AC Móstoles, AC Sants, - la catena AC Hotels ha chiuso il 2008 con 91 hotel operativi in Spagna, Italia e Portogallo. Il sito web, recentemente rinnovato, unisce design e innovazione tecnologica: è possibile effettuare una prenotazione con un solo click. Fedele all’impegno di offrire i migliori prodotti e servizi ai propri clienti, AC Hotels ha dotato di nuovi servizi le Sale AC di tutti gli hotel.   La catena AC Hotels segue costantemente l’obiettivo che ha ispirato la sua nascita: offrire sempre il meglio ai suoi clienti, attraverso un’ampia e consolidata rete di hotel caratterizzati da comfort e lusso moderno, massima qualità nel design e nei materiali impiegati, grande attenzione all’innovazione tecnologica e agli infiniti dettagli che rendono le camere comode e accoglienti e, soprattutto, grande volontà di fornire un servizio ogni giorno migliore.  Quest’anno a gennaio è stato inaugurato il nuovo AC General Álava nella città di Vitoria, la prima struttura della catena nei Paesi Baschi. Il 2008 è stato particolarmente importante per il consolidamento della catena, con l’inaugurazione di sei nuovi hotel caratterizzati dagli stessi canoni di qualità, design e servizio d’eccellenza tipici di AC Hotels. Nel primo trimestre del 2008 è avvenuta l’inaugurazione di AC Móstoles, seguita nel secondo trimestre da AC Almería e AC Córdoba Palacio, mentre in estate hanno aperto Sevilla Torneo e AC Sants, la nuova struttura di Barcellona. Nel mese di dicembre è stato inaugurato l’attesissimo AC Baqueira Hotel & Spa - il primo hotel cinque stelle Superior nella località sciistica di Arán.  Un’altra importante novità riguarda il sito web della catena (www. Ac-hotels. Com), cui sono stati apportati numerosi miglioramenti, tra cui la possibilità di effettuare le prenotazioni in maniera più semplice e chiara. Il sito rinnovato offre inoltre più strumenti, modalità di ricerca più semplici e un ambiente di navigazione più piacevole. Grazie al nuovo sistema, AC Hotels sarà in grado inoltre di sfruttare canali multipli di vendita online.  Nel costante impegno di AC Hotels nell’anticipare aspettative e necessità dei clienti, la catena ha dotato di nuovi servizi le Sale AC di ogni hotel, quattro ambienti dalle grandi potenzialità, accessibili 24 ore su 24, per soddisfare esigenze di lavoro e per il tempo libero. Sala lettura: ospita la biblioteca, provvista di un’ampia selezione costantemente aggiornata di libri, riviste, periodici e guide viaggi. Gli ospiti, in tutto relax, possono leggere, utilizzare i giochi da tavolo o guardare la TV.  Studio: gli ospiti possono utilizzare quest’area come ufficio, come sala riunione o utilizzando le singole postazioni di lavoro.  Bar: l’area più informale delle Sale AC. Gli ospiti hanno a disposizione un’ampia scelta tra caffè, bevande e cocktail in un ambiente moderno e casual, senza aver la necessità di uscire dall’hotel.  Sala da pranzo: AC Hotels ha rinnovato interamente le sale da pranzo, apportando una nuova immagine e arricchendo il menu con una selezione di specialità della cucina mediterranea: cibi semplici, sani, per soddisfare ogni palato.

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