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LUNEDI
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Notiziario Marketpress di
Lunedì 05 Settembre 2011 |
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FACEBOOK "ACCRESCE L’USO DI DROGHE IN ETÀ ADOLESCENZIALE E L’ABUSO DI ALCOL" |
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Il sondaggio, condotto dalla Columbia University su adolescenti americani da 12 a 17-anni, ha scoperto che il 70 per cento degli intervistati ha dichiarato di utilizzare siti di social network durante il giorno, mentre il 30 per cento no. Coloro che hanno usato Facebook, Myspace e altri siti di social networking ogni giorno ha cinque volte in più di probabilità di fumare tabacco rispetto a quelli che non lo hanno adoperato, tre volte in più di bere alcolici e doppiamente delle probabilità di uso di marijuana. Una delle ragioni principali per andare su tali siti, oltre che in realtà comunicare con gli amici, è quello di tenere sotto controllo coetanei, cercando le loro fotografie. Dal sondaggio inoltre risulta che "dilagano” le immagini di adolescenti "ubriachi, svenuti, o che fanno uso di droghe su Facebook e altri siti". Risulta, altresì, che i genitori siano inconsapevoli che i loro figli navighino su tali siti. Per questa ragione potrebbe aumentare la probabilità del loro bambino di aver abusato di bevande o farmaci, con il risultato che quasi nove su 10 credono che queste sostanze non hanno avuto un effetto su di loro. Joseph Califano, fondatore del Centro Nazionale sulle Dipendenze e Substance Abuse della Columbia University, ha invitato gli operatori di Facebook e gli altri ad avviare controlli più severi per bloccare tali fotografie ed ha sottolineato che "… è giunto il momento per coloro che operano e traggono profitto da siti di social networking come Facebook di implementare le loro competenze tecnologiche per frenare queste immagini e di negare l´uso dei loro siti per bambini e ragazzi che postano immagini di se stessi e dei loro amici ubriachi, svenuti o che fanno uso di droghe. Continuare a fornire lo strumento elettronico per la trasmissione di tali immagini costituisce un abuso". Dall’indagine si rilava altresì che un adolescente su cinque è stato vittima di bullismo online. |
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AGCOM: L´ADOZIONE DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI DIRITTO D´AUTORE SU INTERNET NON AVVERRÀ PRIMA DEL PROSSIMO NOVEMBRE
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Corrado Calabrò, Presidente dell´Agcom, nell´audizione in Commissione Trasporti e Comunicazioni del Senato ha comunicato che l´adozione "definiva del regolamento" in materia di diritto d´autore su internet "non avverrà prima di novembre". Calabrò ha precisato che "non è prevista alcuna chiusura o oscuramento di siti, italiani o esteri". "La procedura prevista nel regolamento è ipergarantista ed è fondata sulla primazia dell´autorità giudiziaria che può essere investita della competenza in materia in qualunque momento della procedura, determinando in questo caso la sospensione del procedimento davanti all´Agcom". Calabrò ha anche sottolineato che l´Autorità "auspica un intervento del Parlamento per raccordare in maniera più efficace le norme esistenti ed, eventualmente, colmare il vuoto relativo all´intervento sui siti esteri". Calabrò ha evidenziato che "per non comprimere in alcun modo la libertà d´informazione e di espressione, il regolamento prevede ampie eccezioni". "Sono esclusi - ha concluso Calabrò - blog, siti aventi carattere informativo, di studio o ricerca, siti senza fini di lucro, siti che riproducano contenuti protetti da copyright parzialmente e senza conseguenze sul valore commerciale dell´opera" |
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INFORMATICA PER LA GIUSTIZIA: L´UNIVERSITÀ DI MILANO-BICOCCA "DIPLOMA" 160 DIPENDENTI DEL TRIBUNALE DI MONZA
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Sono stati consegnati presso il Tribunale di Monza i diplomi del primo progetto di formazione sulle competenze informatiche appositamente organizzato dall’Università di Milano-bicocca, in collaborazione con il Criet (Centro di Ricerca Interuniversitario in Economia del Territorio), per i 160 dipendenti di Tribunale e Procura della Repubblica. Il programma del corso, cui hanno partecipato magistrati, agenti di polizia giudiziaria e personale amministrativo, è durato tre mesi dalla fine di marzo alla fine di giugno, ed ha previsto due livelli, base e avanzato. L’obiettivo formativo del progetto, individuato d’intesa coi vertici del Tribunale, era quello di migliorare le competenze informatiche sia sul piano della produttività individuale, sia sul piano della capacità di lavorare in gruppo. L’organizzazione e l’articolazione del progetto formativo sono state curate dal Criet (Centro di Ricerca Interuniversitario in Economia del Territorio) e dal dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione dell’Università di Milano-bicocca, con il patrocinio di Fondazione Cariplo. Alla consegna dei diplomi sono intervenuti Marcello Fontanesi, rettore dell’Università di Milano-bicocca, Annamaria Di Oreste, presidente del Tribunale, Giuseppe Airò magistrato del Tribunale Penale, Corrado Carnevali procuratore della Repubblica, Luisa Zanetti procuratore aggiunto, Francesco Cassano responsabile della Cancelleria Gip, Giancarlo Mauri direttore del dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione (Milano-bicocca) e Angelo Di Gregorio, direttore Criet e del dipartimento di Scienze Economico Aziendali (Milano-bicocca). «Questo progetto di formazione – ha detto il rettore Marcello Fontanesi, intervenendo alla consegna dei diplomi – rientra tra le molte attività di sostegno al territorio che stiamo da tempo realizzando in stretta collaborazione con diversi partner dell’area monzese, dal Comune al Tribunale, da Assindustria alle aziende. Riteniamo che quella della collaborazione su progetti concreti sia la strada più efficace per mettere a sistema la presenza dell’Università di Milano-bicocca nel territorio di Monza e della Brianza». A testimonianza dell’utilità e del gradimento dell’iniziativa i dati del questionario sul livello di soddisfazione dei partecipanti somministrato a fine corso. Su 90 rispondenti al questionario, il 65,2 per cento ha espresso un alto interesse per il corso, mentre il 98,9 per cento giudica le competenze dei docenti in modo più che positivo (il 55,1 per cento le ritiene eccellenti). Sull’utilità del programma vi è accordo pieno per il 100 per cento dei rispondenti. Il 49,4 per cento ha espresso massima soddisfazione per il corso, percentuale identica a quelli che si sono detti molto soddisfatti. L’entusiasmo per il corso è, infine, dimostrato dal livello di interesse verso iniziative future: ben l’85,4 per cento auspica nuove edizioni |
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SYMANTEC INTELLIGENCE REPORT DI LUGLIO 2011: L’UTILIZZO DI MALWARE GENERA UN AUMENTO DEGLI ATTACCHI DI INGEGNERIA SOCIALE E IL PHISHING COLPISCE ANCHE GLI UTENTI DI TELEFONIA MOBILE
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E’ stato pubblicato il Symantec Intelligence Report di luglio 2011, che unisce i risultati del Symantec.cloud Messagelabs Intelligence Report con il Symantec State of Spam & Phishing Report. Le analisi rivelano una significativa crescita dell’attività legata a una forma di malware polimorfico. L’aumento ha rappresentato il 23,7% di tutto il malware contenuto nelle email osservato nel mese di luglio, più del doppio rispetto a sei mesi fa, evidenziando una strategia molto più aggressiva adottata dai criminali informatici. “Il numero delle varianti di malware utilizzato in ogni attacco è cresciuto 25 volte rispetto a sei mesi fa. Questa rapida proliferazione preoccupa e aumenta i rischi per le aziende, poiché le nuove tipologie di malware sono molto più complesse da individuare se si utilizzano solo gli strumenti di protezione tradizionali” ha commentato Paul Wood, senior intelligence analyst, Symantec.cloud. Il report mostra che il malware è spesso contenuto all’interno di un file eseguibile in un documento zip allegato e sembra un file Pdf o un documento Office. “Il nuovo approccio legato alla diffusione su larga scala di malware polimorfico preoccupa molte aziende, in particolare quelle che utilizzano gli strumenti di sicurezza più tradizionali, che difficilmente rilevano questa tipologia di malware. Ad esempio, la modifica del codice di avvio in quasi tutte le sue versioni, rende più complicata per gli emulator incorporati in molti prodotti antivirus l’identificazione del codice malevolo”, ha aggiunto Wood. Ulteriori analisi rivelano inoltre che gli attacchi di phishing sono stati lanciati utilizzando diversi strumenti per colpire utenti di telefonia mobile. Secondo Wood, “Possiamo individuare due aree chiave in cui si concentrano gli attacchi: innanzitutto le wireless application protocol (Wap), pagine web progettate per dispositivi mobili più piccoli come i cellulari; e, in secondo luogo, i domini registrati per dispositivi mobili, ad esempio, il dominio .Mobi top-level”. Symantec ha identificato siti di phishing che sembrano pagine web legittime e ha monitorato questa tendenza. Nel mese di luglio, infatti, noti brand legati a social network e a servizi di informazioni sono stati presi di mira dai siti di phishing. Lo scopo principale di questi attacchi continua ad essere il furto d’identità e, colpire gli utenti di telefonia mobile, fa parte di una nuova strategia per raggiungere lo stesso risultato. A luglio 2011, la percentuale di spam globale nel traffico email è cresciuto del 77,8% (1 su 1,29 email); un aumento del 4,9% rispetto a giugno2011. A luglio, le attività di phishing sono aumentate dello 0,01% rispetto a giugno; una mail su 319,3 (0,313%) comprendeva qualche forma di attacco di phishing. Nel traffico email, il numero globale di virus provenienti da email è stato pari a 1 su 280,9 (0,333%) a luglio, con un aumento di 0,01 punti percentuali rispetto a giugno 2011. Durante il mese di luglio, Symantec Intelligence ha identificato una media di 6.797 siti web al giorno che ospitavano malware o altri programmi non desiderati come spyware e adware; una crescita del 25,5% rispetto a giugno 2011. Il malware bloccato con maggior frequenza durante lo scorso mese è stato W32.ramnit!html. Questo è uno dei file .Html infettati da W32.ramnit[1], un worm che si diffonde attraverso dispositivi removibili e infetta file eseguibili. Il worm si diffonde criptandosi e unendosi a file con estensione .Dll, .Exe e .Htm. Varianti del worm Ramnit sono il 17,3% di tutti i software malevoli bloccati dalla tecnologia di protezione degli endpoint a luglio. In seguito al calo globale dei livelli di spam durante il mese di luglio 2011, l’Arabia Saudita è rimasto il paese più colpito con un livello pari a 85,6%. La Russia conserva la seconda posizione. In Usa il 78% delle mail era spam, in Canada il 77.7%. In Uk il livello di spam era del 78.2%. Nei Paese Bassi, il 78.8% del traffico email era spam, il 77.9% in Germania, il 77.6% in Danimarca e il 75.8% in Australia. Il livello di spam di Hong Kong ha raggiunto il 76.8%, il 75.7% a Singapore, il 74.7% in Giappone. In Sud Africa, il 76,9% del traffico email era spam e il 78,7% in Brasile Gli attacchi di phishing sono aumentati in Uk che ha superato il Sud Africa ed è diventata il bersaglio più colpito dalle email di phishing nel mese di luglio con 1 su 127,9 email identificate come attacco di phishing. Il secondo paese più colpito è il Sud Africa, con 1 su 163,1 email identificate come attacco di phishing. · I livelli di phishing in Us ammontano a 1 mail su 1,237 e 1 su 192,6 in Canada. In Germania i livelli di phishing si sono attestati a 1 su 798,3; 1 su 1,448 in Danimarca e 1 su 526.9 nei Paesi Bassi. In Australia le attività di phishing si sono attestate a 1 mail su 850.8 e 1 su 2,503 ad Hong Kong; per il Giappone 1 mail su 13,167 e 1 su 872,9 per Singapore. In Brasile 1 email su 328.4 è stata bloccata come attacco di phishing. Il Sud Africa è diventata l’area maggiormente colpita da email malevole superando il Regno Unito: una mail su 125.2 è stata bloccata come malevola; in Uk 1 su 127.0 · In Us i livelli di virus provenienti da malware email-born ammontano a 1 su 634.8 e 1 su 255.9 in Canada. In Germania le attività dei virus hanno raggiunto quota 1 su 482.1; 1 su 1,033 in Danimarca e in Olanda 1 su 451.3. In Australia 1 mail su 654.8 era malevole e 1 su 748.7 ad Hong Kong; per il Giappone 1 su 2,093, mentre a Singapore 1 su 761.8. In Brasile 1 su 332.1 mail conteneva materiale malevolo. Nel mese di luglio il settore industriale Automotive è stato il più colpito da attacchi spam, con una percentuale dell’80,7%. I livelli di spam per il settore dell’istruzione ha raggiunto l’80,3% e il 77,9% per il settore chimico e farmaceutico; il 77,8% per il settore servizi It, il 77,8% per il retail, il 77.0% per il settore pubblico e il 77,0% per il settore finanziario. Il settore pubblico rimane il più colpito da attività di phishing nel mese di luglio, con 1 email su 73.2 compromessa da un attacco di phishing. Il livello di phishing per il settore chimico e farmaceutico è stato di 1 su 799.0 e di 1 su 566.2 per il settore servizi It; 1 su 482.3 per il retail, 1 su 87.8 per il settore dell’istruzione e 1 su 396.7 per quello finanziario. Il settore pubblico resta quello più attaccato da malware con 1 su 62.1 email malevole bloccate. Il livello di virus per il settore chimico e farmaceutico è stato di 1 su 438.9 e 1 su 390.0 per i servizi It; 1 su 418.3 per il retail, 1 su 79.1 per l’istruzione e 1 su 443.5 per il settore finanziario. Info: www.Symantec.com - www.Symantec.it |
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PRIVACY: FACEBOOK REPLICA AL GARANTE TEDESCO ED APPORTA IMPORTANTI CAMBIAMENTI PER LA TUTELA DELLA PRIVACY DEGLI UTENTI |
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Il garante della privacy dello Stato dello Schleswig-holstein, Thilo Weichert, ha intimato ad aziende e istituzioni di rimuovere il pulsante "like" (mi piace) dai loro siti e di chiudere le loro pagine sul social network poiché violerebbe la privacy. Facebook ha tempestivamente risposto con il Vice presidente del social network, Chris Cox. Gli articoli pubblicati on line hanno ciascuno la loro impostazioni di condivisione proprio determinata da chi può vederli. E´ l´ultimo di una lunga serie di tentativi da parte dei membri di Facebook di permettere di snellire gestendo le proprie informazioni personali. In passato, il social network è stato criticato per aver dato l’impressione di nascondere le impostazioni di privacy nei menu oscurati. I commenti avranno le proprie impostazioni sulla privacy. Ora, quando gli utenti sono taggati in un post - come una fotografia o un video - avranno la possibilità di confermare o rimuovere la loro identità prima che venga visualizzato il proprio profilo. Ed ancora … Ogni voce sulla pagine di un utente ha opzioni di privacy individuale, come pubblico, amici e personalizzati. E’ possibile rimuovere i tag da sé, chiedere alla persona che ti tagga per rimuoverlo, o bloccare il tagger. Gli utenti possono taggare chiunque, non solo gli amici di Facebook. Altra persona può scegliere di non accettare la pubblicazione su loro profilo. La località geografica può essere aggiunta in tutte le versioni di Facebook. E’ possibile vedere come gli altri vedono il proprio profilo Il Vice presidente di Facebook, Chris Cox ha aggiunto che “l’aggiunta di un ulteriore aggiornamento della privacy non significa necessariamente che il vecchio sistema era poco chiaro. Gli utenti ora possono chiedere di essere rimossi dai tag o eliminare completamente il contenuto.” Cox ha aggiunto che Facebook si prepara ad estendere l´accesso ai minori di 13 anni |
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PRIVACY: IL MARKETING SELVAGGIO NEL MIRINO DEL GARANTE
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L’azione di controllo ed accertamento del Garante per la privacy nei prossimi sei mesi dell´anno punterà su telemarketing, uso massivo di fax indesiderati, attività di customer care, società di recupero crediti, enti previdenziali e sulle modalità con le quali vengono trattati i dati personali di milioni di cittadini italiani. Il piano ispettivo varato per il secondo semestre 2011 prevede specifici controlli, sia nel settore pubblico che in quello privato, anche riguardo alle informazioni da fornire ai cittadini sull´uso dei loro dati personali, all´adozione delle misure di sicurezza, ai tempi di conservazione dei dati, al consenso da richiedere nei casi previsti dalla legge, all´obbligo di notificazione al Garante. Oltre 225 gli accertamenti ispettivi programmati che saranno effettuati, come di consueto, anche in collaborazione con le Unità Speciali della Guardia di Finanza - Nucleo Privacy. A questi accertamenti si affiancheranno quelli che si renderanno necessari in ordine a segnalazioni e reclami presentati. Un’attenzione particolare sarà data al contrasto del fenomeno della violazione del diritto di opposizione dei cittadini che si iscrivono al Registro recentemente istituito presso il Ministero dello sviluppo economico. Questo fenomeno, che nei primi mesi dell’anno ha visto un forte incremento di segnalazioni da parte di cittadini oggetto di chiamate indesiderate, sarà posto al centro dell’attività ispettiva e sanzionatoria dell’Autorità. Saranno infatti ispezionate dal Nucleo privacy della Guardia di finanza le società più segnalate per verificare la liceità dei loro trattamenti e, in caso contrario, applicare le sanzioni previste dalla legge. Intanto, un primo bilancio sull´attività ispettiva relativa al primo semestre 2011 mostra l’impegno dedicato dall´Autorità all’attività di enforcement e verifica del rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali: sono state circa 230 le ispezioni effettuate e 181 i procedimenti sanzionatori, relativi in larga parte alla omessa informativa, al trattamento illecito dei dati, alla mancata adozione di misure di sicurezza, all´inosservanza dei provvedimenti del Garante. Le ispezioni hanno riguardato in particolare le agenzie investigative, il settore sanitario, l’attività di profilazione on line, il telemarketing, il commercio elettronico. Sempre nei primi sei mesi dell’anno le segnalazioni all´autorità giudiziaria per violazioni penali sono state 13, e hanno riguardato, tra l´altro, la mancata adozione misure di sicurezza, la falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni, il mancato adempimento ai provvedimenti del Garante. Complessivamente le entrate derivanti dalle sanzioni sono state pari a circa 1 milione e 160 mila euro |
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PRIVACY: ATTENZIONE SUI CALL CENTER ALL’ESTERO
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Il fenomeno della delocalizzazione all’estero dei servizi di assistenza ai clienti e customer care è in crescita costante e diverse sono le società che si avvalgono di call center situati al di fuori del territorio nazionale (ad esempio, in Albania, in Tunisia, in Romania). Per questo il Garante per la protezione dei dati personali ha deciso di svolgere un approfondito esame sulla questione e sui delicati profili di privacy che essa pone. Allo scopo di avere un quadro quanto più completo possibile dell’impatto della delocalizzazione dei call center in altri Paesi, l’Autorità ha dunque esteso ad altre aziende l’istruttoria avviata a suo tempo nei confronti dei maggiori operatori telefonici, anche sulla base di una segnalazione presentata da un sindacato di categoria. Obiettivo dell’Autorità è quello di verificare il rispetto delle norme in materia di protezione dati: riguardo a tutta una serie di aspetti, legati in particolare: alle modalità del trattamento dei dati dei dipendenti e degli utenti che entrano in contatto con le società, alle misure di sicurezza adottate per proteggere i dati personali, ai rapporti che intercorrono con le società che eventualmente svolgono in outsourcing il servizio, al rispetto dei presupposti per il trasferimento dei dati all’estero, alle eventuali clausole contrattuali relative a questo aspetto stipulate con le società estere dei cui call center le aziende italiane o operanti in Italia eventualmente si avvalgono |
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PRIVACY: ORDINANZE DI CUSTODIA CAUTELARE PUBBLICATA SU SITI INTERNET E GARANZIE PER GLI INTERESSATI |
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Un sito internet può pubblicare un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a corredo di una notizia, ma deve preoccuparsi di oscurare dal provvedimento on line tutti i dati non essenziali. Questo è quanto ribadito dal Garante privacy che ha vietato ad una associazione l’ulteriore diffusione via internet dei numeri di telefono, degli indirizzi dei luoghi di residenza e domicilio e delle targhe delle autovetture riferite alle persone citate in un provvedimento giudiziario di custodia in carcere. L’autorità ha accolto le richieste del destinatario della misura restrittiva e ha dichiarato illecito il trattamento dei dati personali attraverso la pubblicazione integrale del provvedimento da parte del sito. Una tale pubblicazione è ingiustificata alla luce del principio di pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati, trattandosi di informazioni di natura strettamente personale e sicuramente sovrabbondanti, non indispensabili per rappresentare compiutamente la vicenda giudiziaria. L’associazione ha adempiuto alla disposizione dell’Autorità eliminando, entro il termine concesso dal provvedimento, le informazioni eccedenti dai due siti in cui l’ordinanza era stata pubblicata |
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PRIVACY: LOCALIZZAZIONE DEI VEICOLI AZIENDALI |
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Il Garante della Privacy ha deciso che la localizzazione satellitare dei veicoli aziendali è lecita solo per migliorare il servizio di trasporto e quantificare in modo corretto i costi al cliente. Due le finalità del sistema Gps che le aziende intendono installare sui veicoli della propria flotta: in primo luogo consentire, in caso di necessità, di localizzare il veicolo e trasmettere la posizione rilevata; in secondo luogo, fornire dati per l’elaborazione di un rapporto di guida (tempo di percorrenza, velocità media, distanza e consumo di carburante). Il Garante ha ritenuto leciti gli scopi perseguiti con l’uso della localizzazione satellitare in quanto volti a rendere più efficiente il trasporto dei prodotti. Potranno però essere trattati i soli dati idonei a rilevare la posizione dei veicoli e quelli indispensabili alla compilazione del rapporto di guida. Non potranno invece essere trattati dati ulteriori, come quelli tecnici relativi ai giri del motore e alla frenata, che il Garante ritiene non necessari perché suscettibili di controllo sulla condotta di guida del conducente. D’altronde, si tratta di una finalità che le società hanno dichiarato di non voler perseguire e comunque non autorizzata dal competente Ufficio provinciale tutela sociale del lavoro. Entrambe le aziende dovranno comunque, come richiesto dal Garante, adottare soluzioni tecnologiche affinché non vengano trattate informazioni non necessarie. Le società potranno conservare i dati personali occorrenti alla regolare tenuta del libro unico del lavoro (presenze dei dipendenti, ferie, prestazioni straordinarie, riposi) per i cinque anni previsti dalle disposizioni di settore. Ulteriori dati tecnici, come la velocità del veicolo, potranno essere trattati per attività di monitoraggio o di pianificazione solo se resi opportunamente anonimi. Le due società dovranno informare gli autisti dell’attivazione dei sistema di localizzazione specificando in particolare i tempi di conservazione dei dati. Il fornitore del servizio di localizzazione Gps dovrà essere designato responsabile del trattamento |
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PRIVACY: POLIZZE ASSICURATIVE E DATI PERSONALI DEI DEFUNTI |
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Non si possono conoscere dati riferiti a persone decedute senza poter vantare una pretesa diretta, un interesse proprio o di tutela di interessi familiari meritevoli di protezione. Il Garante ha dichiarato infondato il ricorso presentato da una persona che chiedeva ad una compagnia di assicurazione di avere accesso ai dati della polizza assicurativa sulla vita, stipulata dal coniuge della sorella defunta. Il ricorrente non aveva infatti titolo per fare tale richiesta sia perché non era erede, sia perché il cognato, che aveva contratto la polizza, aveva individuato in un’altra persona il beneficiario che alla sua morte avrebbe goduto della liquidazione del premio assicurativo. Il Garante ha dunque ribadito che la privacy del defunto e quella del beneficiario, in quanto terzo, deve essere tutelata |
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PRIVACY: CASO GEMELLINE SIAMESI |
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Il Garante per la protezione dei dati personali ha aperto un’istruttoria sulla vicenda delle due gemelline siamesi, dopo aver ricevuto la segnalazione dei genitori che hanno lamentato la diffusione da parte di organi di informazione dei nomi delle due piccole. L’autorità, sottolineando con forza la necessità di aderire alla richiesta di riservatezza espressa dalla famiglia delle due bambine, raccomanda a tutti i media il rigoroso rispetto delle garanzia poste a tutela dei minori dal Codice deontologico dei giornalisti e dalla Carta di Treviso. Tali disposizioni prevedono espressamente che, ai fini di tutelare la loro personalità, i giornalisti non pubblichino i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca e che il diritto del minore alla riservatezza deve sempre essere considerato come primario rispetto al diritto di cronaca. L’autorità raccomanda inoltre ai media di astenersi dall’ulteriore pubblicazione di dati identificativi delle due bambine e dal riportare dettagli eccedenti che possono ledere la dignità delle due piccole, anche rimuovendoli dai siti on line |
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PRIVACY: VIETATO AL DATORE DI LAVORO DI FARE INDAGINI AI FINI DELL´ASSUNZIONE SULLE OPINIONI RELIGIOSE, POLITICHE E SINDACALI DEL LAVORATORE
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L´autorità Garante per la protezione dei dati personali ha dichiarato illecito il trattamento di dati effettuato dall´Aler (Azienda lombarda per l´edilizia residenziale) di Brescia con il questionario somministrato, nei mesi scorsi, ai candidati che partecipavano alla selezione per il reclutamento di un dirigente tecnico. Parimenti illecito è stato definito il trattamento dei dati operato dalla Cispel Lombardia Services Srl, che ha curato la selezione, e dalla psicologa incaricata della raccolta dei profili. Il provvedimento dell´Autorità (relatore Mauro Paissan) ha vietato con effetto immediato l´uso dei dati personali ricavati dalla somministrazione dei test. Nel corso dell´istruttoria, avviata nel maggio scorso sulla base di notizie di stampa, il Garante ha accertato che numerose domande contenute nel questionario riguardavano aspetti anche intimi della sfera personale dei candidati, relativi ai rapporti affettivi, al grado di stabilità degli stessi, alla vita sessuale (con richieste su eventuali problemi o disturbi), condizioni di salute psico-fisica, eventuali interruzioni di gravidanza, tentativi di suicidio etc. Tale trattamento dei dati è illecito innanzitutto perché in contrasto con l´art.8 dello Statuto dei lavoratori, che vieta al datore di lavoro di fare indagini ai fini dell´assunzione sulle opinioni religiose, politiche e sindacali del lavoratore nonché su fatti non rilevanti per la valutazione dell´attitudine professionale, sia con l´art.10 del decreto legislativo n.276 del 2003 che vieta alle agenzie di lavoro o ai soggetti che si occupano di preselezione di lavoratori di effettuare indagini relative alle convinzioni personali, al credo religioso, all´orientamento sessuale, allo stato di gravidanza, allo stato di salute etc. La raccolta di questi dati personali risulta inoltre illecita perché effettuata in violazione dei principi di indispensabilità, pertinenza e non eccedenza fissati dal Codice privacy. Il trattamento di questo tipo di dati, infine, non è tra quelli contemplati nell´autorizzazione generale del Garante sull´uso dei dati sensibili e giudiziari. Il Garante ha disposto la trasmissione del provvedimento al Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché all´autorità giudiziaria per le valutazioni di competenza, riservandosi anche di valutare l´apertura di un procedimento per l´applicazione di sanzioni amministrative |
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GIUSTIZIA EUROPEA: SECONDO L’AVVOCATO GENERALE TRSTENJAK, IL DIRITTO DELL’UNIONE NON OSTA AD UNA LIMITAZIONE DELL´ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLE FERIE ANNUALI, OVVERO ALLA LORO LIQUIDAZIONE IN DENARO, A CONDIZIONE CHE ESSA SIA COMPATIBILE CON LA FINALITÀ RICREATIVA
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La fissazione di un termine spetta agli Stati membri, ed è sufficiente un termine di 18 mesi, alla scadenza del quale si estinguono i diritti alle ferie annuali, ovvero alla loro liquidazione in denaro. La direttiva concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro riconosce a ogni lavoratore un diritto alle ferie annuali. Dalla giurisprudenza della Corte risulta che tale diritto alle ferie annuali è inviolabile anche in casi di malattie protratte nel tempo. Il sig. Schulte è stato impiegato come meccanico presso la ditta Khs, ovvero presso il suo predecessore, dall’aprile 1964. In base al contratto collettivo applicabile al suo rapporto di lavoro, il suo diritto alle ferie annuali retribuite consisteva in 30 giorni lavorativi l’anno. Il 23 gennaio 2002 è stato colpito da un infarto. Dopo essersi sottoposto ad un trattamento di riabilitazione, è stato dimesso con diagnosi di inabilità al lavoro. A partire dal 1° ottobre 2003, ha percepito una pensione, di volta in volta a tempo determinato, in conseguenza della perdita totale della capacità lavorativa, nonché una pensione di invalidità, essendo gravemente invalido dal 2002. Infine, la Khs ed il sig. Schulte hanno concordato il 25 agosto 2008 la cessazione del rapporto di lavoro, con decorrenza 31 agosto 2008. Il 18 marzo 2009 il sig. Schulte ha chiesto dinanzi all’Arbeitsgericht Dortmund la liquidazione delle ferie relative agli anni dal 2006 al 2008, pari a 35 giorni l’anno, per un importo totale di Eur 9 162,30. L’arbeitsgericht gli ha riconosciuto con sentenza 20 agosto 2009 la liquidazione delle ferie legali minime di 20 giorni lavorativi, nonché di 5 giorni lavorativi in quanto disabile grave per gli anni dal 2006 al 2008, per un importo totale di Eur 6 544,50 ed ha respinto il ricorso per il resto. Avverso tale decisione la Khs ha interposto appello dinanzi al giudice del rinvio, il Landesarbeitsgericht Hamm. Questo ha ritenuto che il diritto alle ferie del sig. Schulte per l’anno 2006 basato sul contratto collettivo si è estinto il 3 marzo 2008. Poiché il sig. Schulte per motivi di salute, non solo presentava, oltre il periodo di riporto e sino alla cessazione del suo rapporto di lavoro, una totale incapacità lavorativa, ma era anche inabile al lavoro, egli non avrebbe potuto far valere il suo diritto alle ferie annuali retribuite entro la fine del suo rapporto di lavoro, come previsto dalla giurisprudenza della Corte nella sentenza Schultz-hoff. Di conseguenza, il giudice del rinvio chiede alla Corte, da un lato, se il diritto dell´Unione, come interpretato dalla Corte nella sua giurisprudenza, preveda un accumulo dei diritti del lavoratore alla liquidazione in denaro delle ferie su diversi anni anche qualora quest´ultimo, a causa di un’inabilità al lavoro, non sia in condizione di usufruire dei congedi annuali retribuiti e, dall´altro, se gli Stati membri possano prevedere una limitazione temporale di 18 mesi per l´esercizio di tali diritti. Nelle sue conclusioni odierne, l´avvocato generale Verica Trstenjak chiarisce anzitutto che dalla giurisprudenza della Corte risulta l´inviolabilità delle ferie annuali persino in casi di malattia protratta. A suo avviso ciò vale anche per quanto riguarda il diritto alla liquidazione in denaro delle ferie annuali non godute, che non può essere negato sulla base del mancato godimento dovuto ad un protratto Stato patologico. Tale diritto, in cui si converte il diritto alle ferie in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ha infatti la finalità di porre finanziariamente il lavoratore in una situazione che gli consenta di recuperare le sue ferie annuali a condizioni analoghe a quelle in cui si troverebbe se fosse ancora in attività e percepisse un’indennità sostitutiva delle ferie. Tuttavia, secondo l’avvocato generale Trstenjak, un accumulo temporalmente illimitato di diritti alle ferie ovvero all’indennità sostitutiva non è richiesto dal diritto dell’Unione per realizzare le finalità ricreative sostanzialmente previste dalla direttiva. In tale contesto, l´avvocato generale sottolinea che la finalità delle ferie annuali, di rimettersi dagli sforzi e dallo stress dell´anno lavorativo e di attingere dal riposo e dal tempo libero durante le ferie nuove forze per il resto dell´anno lavorativo, non è realizzata qualora tali ferie vengano godute a distanza di anni. Un accumulo di diritti alle ferie su diversi anni, per raddoppiare o triplicare il periodo di ferie, non conduce neanche ad un aumento dell´effetto ricreativo. A ciò si aggiunga che gli svantaggi derivanti per il datore di lavoro sia da una lunga assenza del lavoratore, sia dall’onere finanziario costituito dall’accumulo di diritti alle ferie ovvero all’indennità sostitutiva sono potenzialmente idonei a indurlo, in certe circostanze, a liberarsi al più presto dei lavoratori inabili al lavoro per lunghi periodi, in modo da prevenire tali inconvenienti. Per quanto riguarda i diritti all’indennità sostitutiva, l’avvocato generale sottolinea che un accumulo illimitato potrebbe suscitare nel lavoratore l’erronea aspettativa che gli competa, invece del surrogato di un importo a titolo di ferie retribuite, un risarcimento in occasione della cessazione del suo rapporto di lavoro. Quanto alla limitazione temporale della possibilità di far valere diritti già maturati alle ferie, ovvero alla loro liquidazione in denaro, anzitutto l’avvocato generale Trstenjak dissente da una totale perdita di tali diritti. Proprio in casi di stato patologico protratto del lavoratore, quest’ultimo potrebbe non impedire la perdita automatica e integrale dei diritti alle ferie derivante dal trascorrere del tempo. Con riferimento al termine di 18 mesi menzionato dal giudice del rinvio, alla scadenza del quale si estinguono i diritti alle ferie o all´indennità sostitutiva, l´avvocato generale rileva che un termine siffatto soddisfa la finalità di tutela della direttiva concernente taluni aspetti dell´organizzazione dell´orario di lavoro, in quanto il lavoratore in tal modo avrebbe sino a due anni e mezzo di tempo per godere delle sue ferie minime per un determinato anno. Al contempo, il datore di lavoro avrebbe la certezza che non si produrrebbero accumuli senza fine di diritti alle ferie, né sorgerebbero difficoltà nell’organizzazione del lavoro o oneri finanziari connessi ai diritti all’indennità sostitutiva accumulati per lunghi periodi di tempo. L’avvocato generale Trstenjak giunge quindi alla conclusione che il periodo di riporto limitato a 18 mesi, al termine della quale si estinguono i diritti alle ferie del lavoratore, sembra sufficientemente esteso nel tempo e pertanto, in ultima analisi, idoneo a consentire al lavoratore l’esercizio effettivo del diritto alle ferie annuali. L’avvocato generale rileva tuttavia che 18 mesi costituiscono un periodo indicativo cui gli Stati membri devono ispirarsi il più possibile nella trasposizione nel diritto interno. In assenza di una normativa dell’Unione, gli Stati membri hanno in definitiva la facoltà di introdurre anche norme diverse nel rispetto dei limiti fissati dalla direttiva. Al contrario, l’avvocato generale non considera sufficiente un periodo di riporto di soli sei mesi. (Corte di giustizia dell’Unione europea, Lussemburgo, 7 luglio 2011, Conclusioni dell’avvocato generale nella causa C-214/10, Khs Ag / Winfried Schulte) |
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GIUSTIZIA EUROPEA: LEGITTIMO DIVIETO AD EOLICA DI ALTAMURA A FINI COMMERCIALI IN ZONE NATURA 2000
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Eolica di Altamura ha acquisito i diritti relativi ad un progetto per la realizzazione di un parco eolico, non finalizzato all´autoconsumo, su suoli della Azienda Agro-zootecnica Franchini, inclusi nel Parco nazionale dell´Alta Murgia, area protetta classificata come Sic (sito di importanza comunitaria) e Zps. La sua richiesta è stata respinta dall´Ente Parco e dalla Regione Puglia. Il diniego è stato motivato dalle disposizioni regionali, in base alle quali, le aree Sic e Zps, di cui alle direttive «habitat» e «uccelli», sono ritenute in via assoluta «non idonee», anche a causa di assenza del piano regolatore degli impianti eolici.La legge regionale n. 31/2008 vieta infatti di costruire nuovi aerogeneratori non finalizzati all´autoconsumo per tutti i siti della rete Natura 2000, prescindendo da qualsivoglia specifica valutazione di impatto ambientale. Le aziende sono allora ricorse dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia avverso i provvedimenti di diniego e le pertinenti norme regolamentari della Regione Puglia. Il Tar chiede, in sostanza, alla Corte se le direttive «habitat», «uccelli», 2001/77 e 2009/28 debbano essere interpretate nel senso che non ammettono una normativa che vieti l´installazione di aerogeneratori non finalizzati all´autoconsumo in siti appartenenti alla rete Natura 2000, senza alcuna previa valutazione di incidenza ambientale del singolo progetto sul sito specificamente interessato. La Corte ricorda anzitutto che il regime di tutela previsto dalle direttive «habitat» e «uccelli» per i siti appartenenti alla rete Natura 2000 non vieta qualsivoglia attività umana all´interno di tali siti, ma si limita a subordinare l´autorizzazione di dette attività ad una valutazione previa di incidenza. Il legislatore dell´Unione ha inteso creare un meccanismo di tutela che si attiva soltanto qualora un piano o un progetto rappresenti un rischio per un sito appartenente alla rete Natura 2000. La normativa della Regione Puglia stabilisce invece un regime di tutela dei siti appartenenti alla rete Natura 2000 più restrittivo di quello introdotto dalle direttive «habitat» e «uccelli». Peraltro, la normativa dell´Unione, in ambito ambientale, non prevede un´armonizzazione completa. Tanto la direttiva «uccelli» quanto la direttiva «habitat» autorizzano gli Stati membri ad adottare misure di protezione rafforzata, alla sola condizione che esse siano compatibili con il Trattato Fue e che siano notificate alla Commissione. Risulta dal fascicolo che la normativa italiana nazionale e regionale ha essenzialmente ad oggetto la conservazione delle zone appartenenti alla rete Natura 2000, in particolare la protezione degli habitat degli uccelli selvatici dai pericoli che gli aerogeneratori possono rappresentare per questi ultimi e persegue perciò gli stessi obiettivi della direttiva «habitat». Non risulta che l’Italia abbia notificato le misure alla Commissione, ma il Trattato non subordina l´esecuzione dei provvedimenti previsti all´assenso o alla mancata opposizione della Commissione. La norma regionale, che si limita a vietare l´installazione di nuovi aerogeneratori non finalizzati all´autoconsumo (laddove possono essere esclusi dal divieto gli aerogeneratori finalizzati all´autoconsumo con una potenza pari o inferiore a 20 kW) ha una portata limitata, e di conseguenza non mette in pericolo l´obiettivo dell´Unione consistente nello sviluppo di energie nuove e rinnovabili. Le direttive 2001/77 e 2009/28 sulle energie rinnovabili e la loro promozione per promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili, stabiliscono obiettivi di razionalizzazione e di riduzione di ostacoli amministrativi, affinché le norme applicabili agli impianti di produzione di energie rinnovabili siano oggettive, trasparenti e non discriminatorie. La Corte chiarisce che un divieto totale di costruire nuovi aerogeneratori in zone appartenenti alla rete Natura 2000 non è contrario a tali obiettivi. Le direttive 2009/28/Ce (fonti rinnovabili), 2001/77/Ce (promozione dell´energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili), 92/43/Cee (habitat) e 79/409/Cee (uccelli selvatici) consentono allo Stato membro di vietare l´installazione di impianti eolici a finalità commerciale, in un sito Natura 2000 senza valutazione preliminare dell´impatto ambientale sul sito specifico purché siano rispettati i principi di non discriminazione e proporzionalità. Spetta Tar verificare se la differenza di trattamento tra i progetti di costruzione degli aerogeneratori e i progetti riguardanti altre attività industriali possa fondarsi su differenze oggettive esistenti tra questi due tipi di progetti. Esso dovrà tener conto delle specificità degli impianti eolici, relative in particolare ai pericoli che questi ultimi possono rappresentare per gli uccelli. Il Tar dovrà quindi verificare la proporzionalità della misura nazionale tenendo conto del fatto che questa si limita ai soli aerogeneratori (ad esclusione di altre forme di produzione di energie rinnovabili quali gli impianti fotovoltaici) e si applica esclusivamente agli impianti eolici a fini commerciali (laddove gli aerogeneratori finalizzati all´autoconsumo con potenza pari o inferiore a 20 kW sono esclusi da tale divieto). (Corte di Giustizia Eu, Sentenza 21 luglio 2011, nella causa C-2/10, Azienda Agro-zootecnica Franchini Sarl, Eolica di Altamura Srl contro Regione Puglia) |
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GIUSTIZIA EUROPEA: I CONTRIBUTI ITALIANI PER ACQUISTO DECODER DIGITALI TERRESTRI COSTITUISCONO AIUTI DI STATO |
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La Corte conferma che i contributi italiani per l’acquisto dei decoder digitali terrestri nel 2004 e 2005 costituiscono aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune Le emittenti radiotelevisive che hanno beneficiato indirettamente degli aiuti di Stato sono tenute a rimborsare le somme corrispondenti ai vantaggi in tal modo ottenuti Il processo di conversione dei segnali televisivi al sistema digitale, avviato in Italia nel 2001, prevedeva che il passaggio al sistema digitale si concludesse e che la trasmissione in tecnica analogica cessasse definitivamente entro il dicembre del 2006. La data prevista per la cessazione delle trasmissioni analogiche è stata successivamente rinviata due volte, sino al 30 novembre 2012. Con la legge finanziaria del 2004, l’Italia ha concesso un contributo pubblico di Eur 150 ad ogni utente del servizio di radiodiffusione che acquistasse o noleggiasse un apparecchio per la ricezione, in chiaro, dei segnali televisivi digitali terrestri (T-dvb/c-dvb). Il limite di spesa del contributo è stato fissato a Eur 110 milioni. La legge finanziaria del 2005 ha reiterato tale provvedimento nello stesso limite di spesa di Eur 110 milioni, riducendo tuttavia il contributo per ogni singolo decoder digitale a Eur 70. Per poter fruire del contributo era necessario acquistare o noleggiare un apparecchio per la ricezione dei segnali televisivi digitali terrestri. Conseguentemente, il consumatore che avesse optato per un apparecchio che consentisse esclusivamente la ricezione di segnali satellitari non poteva ottenere il contributo. Contro tali contributi le emittenti televisive Centro Europa 7 Srl e Sky Italia Srl hanno inoltrato esposti alla Commissione. Con la decisione emanata nel 2007, la Commissione osservava, in effetti, che detti contributi costituivano aiuti di Stato a favore delle emittenti digitali terrestri che offrivano servizi televisivi a pagamento nonché degli operatori via cavo fornitori di servizi televisivi digitali a pagamento. Pur sottolineando che il passaggio dalla televisione analogica alla televisione digitale costituiva un obiettivo di interesse comune, la Commissione ha rilevato che il contributo non risultava proporzionato al perseguimento di detto obiettivo e produceva distorsioni della concorrenza. In tal senso, la misura non sarebbe stata «tecnologicamente neutra», considerato che non si applicava ai decoder digitali satellitari. Conseguentemente, la Commissione ha ordinato il recupero degli aiuti. Mediaset ha allora proposto un ricorso dinanzi al Tribunale ai fini dell’annullamento della decisione della Commissione. Tuttavia, nel giugno del 2010, il Tribunale ha respinto il ricorso, confermando che il contributo costituiva un vantaggio economico a favore delle emittenti terrestri, quali Mediaset, in quanto aveva loro consentito di consolidare, rispetto ai nuovi concorrenti, la loro posizione esistente sul mercato. Mediaset ha quindi impugnato tale sentenza dinanzi alla Corte di giustizia. La Corte ricorda oggi che, ai fini della valutazione della selettività di una misura, occorre accertare se essa implichi un vantaggio per talune imprese rispetto ad altre collocate in analoga situazione di fatto e giuridica. Il Tribunale ha rilevato correttamente che i contributi di cui trattasi hanno spinto i consumatori all’acquisto di decoder digitali terrestri, limitando i costi per le emittenti televisive digitali terrestri le quali hanno potuto, in tal modo, consolidare la loro posizione sul mercato rispetto ai nuovi concorrenti. La Corte conferma inoltre che il Tribunale ha correttamente affermato che un aiuto di cui i beneficiari diretti siano i consumatori può nondimeno costituire un aiuto indiretto agli operatori economici, quali le emittenti televisive in questione. Giustamente il Tribunale ha inoltre respinto l’argomento della Mediaset secondo cui la Commissione non avrebbe dimostrato la sussistenza di un collegamento tra il contributo e le emittenti di cui trattasi. La Corte condivide altresì il ragionamento del Tribunale secondo cui l’elemento di selettività basato sulle caratteristiche tecnologiche, che favorisce la tecnologia digitale terrestre rispetto a quella satellitare, ha comportato una distorsione della concorrenza, ragion per cui la misura di cui trattasi è incompatibile con il mercato comune. La Corte risponde poi agli argomenti dedotti dalla Mediaset secondo cui la decisione della Commissione non avrebbe consentito di stabilire una metodologia adeguata ai fini del calcolo delle somme che Mediaset era tenuta a rimborsare sulla base del vantaggio indirettamente ottenuto, la cui determinazione spettava al giudice nazionale. A parere della Mediaset, il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto, segnatamente perché avrebbe omesso di verificare, a tal riguardo, l’applicazione del principio della certezza del diritto. La Corte conferma, tuttavia, che correttamente il Tribunale ha affermato che il diritto dell’Unione non impone alla Commissione di fissare l’importo esatto dell’aiuto da restituire. Al contrario, è sufficiente che la decisione della Commissione consenta al destinatario stesso di determinare, senza difficoltà eccessiva, tale importo secondo le modalità previste dall’ordinamento nazionale. La Corte rammenta, infine, che l’obbligo per le autorità nazionali di calcolare l’importo preciso degli aiuti da recuperare deriva dall’obbligo di leale cooperazione che vincola reciprocamente la Commissione e gli Stati membri nell’applicazione delle norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato. Correttamente il Tribunale ha quindi affermato che spetterà al giudice nazionale, laddove venga adito, fissare l’importo dell’aiuto da recuperare sulla base delle indicazioni delle modalità di calcolo fornite dalla Commissione. Conseguentemente, la Corte respinge l’impugnazione della Mediaset. (Corte di giustizia dell’Unione europea, Lussemburgo, 28 luglio 2011, Sentenza nella causa C-403/10 P, Mediaset Spa / Commissione) |
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GIUSTIZIA EUROPEA: PARZIALMENTE ANNULLATA LA SENTENZA DEL TRIBUNALE CHE NEGA L´ACCESSO AI DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE |
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La Corte annulla parzialmente la sentenza del Tribunale e le decisioni della Commissione che hanno negato l´accesso a taluni documenti interni dell´istituzione nell´ambito di una procedura di concentrazione già conclusa. Per giustificare il suo diniego, la Commissione deve illustrare le ragioni specifiche che consentano di concludere che la loro divulgazione avrebbe gravemente pregiudicato il processo decisionale dell´istituzione e la tutela della consulenza legale (Sentenza nella causa C-506/08 P, Svezia / Mytravel e Commissione) |
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GIUSTIZIA EUROPEA: SENTENZA ALCOA TRASFORMAZIONI SRL/ COMMISSIONE DELLE CE (AIUTI DI STATO – TARIFFE ELETTRICHE)
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La Alcoa è una società di diritto italiano che appartiene al gruppo americano Alcoa. Essa è interamente controllata da un’altra società italiana, la Alcoa Servizi Srl. La Alcoa Inversiones España Sl detiene il complesso delle azioni della Alcoa Servizi. A sua volta la Alcoa Inversiones è interamente controllata dalla Alcoa Luxembourg Sàrl, che ne detiene il 100% delle azioni. La società madre della Alcoa Luxembourg è la Alcoa International Holdings Company, società di diritto del Delaware (Stati Uniti), a sua volta interamente controllata dalla Alcoa Inc. La Alcoa è titolare di due impianti di produzione di alluminio situati a Portovesme (Cagliari) e a Fusina (Veneto, impianto chiuso nel maggio 2010), acquistati da Alumix Spa, nel contesto della privatizzazione di quest´ultima. Con una prima decisione del 1996 (decisione "Alumix") la Commissione aveva concluso che le tariffe elettriche preferenziali non costituissero aiuti di Stato. Successivamente, con una decisione 19 luglio 2006 (2006/C 214/03) la Commissione ha qualificato le tariffe elettriche applicabili agli impianti di produzione di come un illegale aiuto nuovo e ha avviato un procedimento formale contro tali tariffe ai sensi dell´art. 88, n. 2, Ce. Alcoa, sostenendo l´illegittimità della decisione (in quanto si discostava dalla precedente decisione della stessa Commissione), ne ha chiesto l´annullamento. Con sentenza del 25.3.2009 (T-332/06) il Tpg ha respinto la domanda. Alcoa ha impugnato la sentenza del Tpg dinanzi alla Corte di giustizia (per soli motivi di diritto) |
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AGENZIA DELLE ENTRATE DELLA LOMBARDIA: ASSISTENZA FISCALE DEDICATA AI PROFESSIONISTI DI MILANO E DI MONZA E BRIANZA
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Dal 1° settembre i commercialisti e gli esperti contabili dell’Ordine di Milano e di Monza e Brianza possono contare su un nuovo servizio di assistenza fiscale dedicato alla trattazione delle comunicazioni di irregolarità e alle cartelle di pagamento. Il servizio è disponibile attraverso due postazioni di front office attive presso l’Ufficio territoriale di Sesto San Giovanni, in via Alberto Falck 3/15. Per usufruire del servizio è necessario prenotare un appuntamento, collegandosi direttamente al sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, www.Agenziaentrate.gov.it , accedendo alla sezione “Contatta l’Agenzia – Ufficio – Prenotazione appuntamenti – Sesto San Giovanni Professionisti”. L’attivazione delle due postazioni è frutto dell’intesa siglata lo scorso 25 luglio, dal direttore della Direzione Provinciale II di Milano delle Entrate, Orazio Andrea Passamonte, dal presidente dell’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano, Alessandro Solidoro, e dal vice presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Monza e della Brianza, Carlo Luigi Brambilla. L’obiettivo è quello di potenziare il servizio di assistenza specialistica offerto ai commercialisti e migliorare la gestione dei flussi e dei servizi erogati dai front office dell’Agenzia a vantaggio di tutti i contribuenti |
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NUOVE E PIÙ DIRETTE FORME DI COLLABORAZIONE FRA L’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI MILANO E L’INPS DI MILANO
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Da domani 6 settembre è attivo presso la sede di Odcec Milano un punto di assistenza/consulenza cui gli iscritti - per appuntamento – potranno rivolgersi per le questioni previdenziali più complesse delle aziende presenti sul territorio milanese che essi assistono. Questioni appunto che richiedono competenze integrate: ad esempio applicazioni dubbie delle normative, situazioni contributive composite, aziende in fase di ristrutturazione, fusione o acquisizione con conseguenti problemi previdenziali. Per fruire del servizio è sufficiente prenotare l’appuntamento alla casella di posta dedicata inps@odcec.Mi.it (per info: www.Odcec.mi.it) Alessandro Solidoro, presidente dell’Odcec di Milano, è certo che l’intesa produrrà “un servizio utile a professionisti e alle aziende da loro assistite, una corsia preferenziale per rispondere in modo efficace a problemi che stanno a cuore a tutti i lavoratori, soprattutto nella contingenza attuale. E l’Ordine con questo accordo cerca di venire incontro non solo agli iscritti ma anche al mondo imprenditoriale, da sempre suo naturale interlocutore”. “L’argomento posto dal professionista – spiega Sebastiano Musco, direttore provinciale Inps – viene anticipato ai nostri uffici: quindi viene fissato un appuntamento a cui partecipano il professionista, un funzionario dell’Ordine e un nostro consulente con una preparazione specifica sul caso. Così si realizzano le condizioni ideali per rispondere in modo più efficace” |
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INTESA FRA L’AGENZIA DELLE ENTRATE ED I CONSULENTI DEL LAVORO DELLA LOMBARDIA SULLE ISTANZE DI SGRAVIO
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Ancora più facile e rapido in Lombardia lo sgravio delle iscrizioni a ruolo di importo superiore ai 516 mila euro. Grazie al protocollo d’intesa siglato il 21 luglio con la Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate, anche i Consulenti del lavoro della Lombardia potranno contare su un canale dedicato per la trattazione delle istanze di sgravio. Gli iscritti agli Ordini Provinciali, muniti di apposita delega del contribuente, potranno presentare all’Ufficio Territoriale dell’Agenzia competente le istanze di sgravio di importo superiore ai 516 mila euro (516.456,90 euro per l’esattezza) entro 20 giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento, impegnandosi a corredarle di tutta la documentazione necessaria. Il vantaggio sia per l’Agenzia sia per i Consulenti del lavoro consiste nella rapidità di trattazione di queste richieste. Queste ultime, in considerazione del rilevante importo, necessitano oltre che della lavorazione da parte delle Direzioni Provinciali anche dell’autorizzazione della Direzione Regionale. Il protocollo è stato siglato dal Direttore Regionale delle Entrate della Lombardia, Carlo Palumbo, e dal Coordinatore degli Ordini dei Consulenti del lavoro lombardi, Giovanni Zingales, e ha come obiettivo quello di semplificare gli adempimenti fiscali e rendere più snelli e veloci i rapporti tra Amministrazione finanziaria e contribuenti. “Con la sigla di questo protocollo di intesa – ha dichiarato il Direttore Palumbo – si aggiunge un altro importante tassello alla strategia che l’Agenzia delle Entrate sta perseguendo sul versante dei servizi all’utenza. Poter infatti garantire una trattazione celere ed efficace alle istanze di sgravio più complesse significa per l’Agenzia facilitare il lavoro dei Consulenti e, in definitiva, dei contribuenti assistiti”. “Questo protocollo d’intesa con la Direzione Regionale delle Entrate – ha dichiarato il Coordinatore Zingales - è un ulteriore traguardo che si aggiunge al percorso di collaborazione tra i Consulenti del lavoro e le istituzioni nell’ottica della semplificazione e nell’interesse degli iscritti all’Ordine e, di conseguenza, del cittadino contribuente” |
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IN LOMBARDIA L’ASSISTENZA FISCALE PARTE ALLE 8 DEL MATTINO. NUOVI ORARI PER GLI UFFICI DELL’AGENZIA NELLE CITTÀ CAPOLUOGO
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Porte aperte dalle 8 presso gli Uffici dell’Agenzia dei capoluoghi provinciali lombardi. Dal 1° settembre 2011, infatti, gli Uffici Territoriali delle Entrate in cui si registra la maggiore affluenza di pubblico, tipicamente quelli delle città capoluogo, anticiperanno alle 8 l’apertura del servizio di prima informazione e distribuzione dei biglietti numerati. Così facendo, in pratica, all’apertura degli sportelli veri e propri i cittadini saranno da subito indirizzati verso il servizio richiesto e potranno inoltre attendere il proprio turno direttamente nelle sale di attesa degli uffici. L’iniziativa ha l’obiettivo di migliorare l’organizzazione del lavoro presso le postazioni di assistenza dell’Agenzia. Il periodo compreso tra le 8 e l’apertura del front-office, così, sarà esclusivamente dedicato alla fase della prima informazione, momento in cui un funzionario dell’Agenzia comunica al cittadino quali sono gli adempimenti legati al servizio e lo indirizza verso lo sportello giusto. Questa fase di primo contatto è particolarmente importante proprio per la complessità variabile che caratterizza i servizi di assistenza fiscale offerti dall’Agenzia. Oltre che nei capoluoghi, l’iniziativa è già attiva in tutti gli Uffici Territoriali delle province di Brescia e Sondrio, e nelle città di Busto Arsizio, Gallarate, Gorgonzola, Legnano, Rho, Saronno e Sesto San Giovanni. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate della Lombardia all’indirizzo http://lombardia.Agenziaentrate.it/ |
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GALGANO: "NOI CI SIAMO"... E VOI? CAMPAGNA NAZIONALE QUALITÀ E INNOVAZIONE 2011
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In una società in continua evoluzione, in cui la competitività tra i mercati si fa forte soprattutto nella concorrenza tra Paesi, l’attenzione particolare dovrebbe destinarsi allo sviluppo di un Sistema Paese integrato di risorse, competenze e relazioni, connesso a due temi centrali: Qualità e Innovazione. La Campagna Nazionale Qualità e Innovazione “Noi ci siamo”, condivisa ogni anno da centinaia di aziende italiane e con la Speciale Adesione del Presidente della Repubblica, vuole proprio essere un appuntamento di riflessione, confronto e manifestazione del valore di questo modello a tendere. Alla sua 23a edizione, e tuttora unica in Italia, la Campagna di comunicazione è promossa dal Gruppo Galgano che l’ha ideata nel 1989, in occasione della prima Giornata Mondiale della Qualità voluta dalle tre grandi Associazioni mondiali: Eoq - European Organization for Quality, Asq – American Society for Qualità Control, Juse - Japanese Union of Scientists and Engineers. La Campagna “Noi ci siamo” chiuderà le sottoscrizioni a ottobre. Per le aziende italiane private e pubbliche di ogni settore e dimensione, che credono nel Valore del “Fare Qualità”, è quindi ancora possibile aderire all’iniziativa, contattando relazioni.Esterne@galganogroup.it - tel.02.39605295, - http://www.Galganogroup.it/gmq/index.asp. Le aziende che si sono già prenotate lo spazio di visibilità, immediato nel circuito web e, a novembre, nella campagna affissioni e media, sono in costante aggiornamento nel sito della Campagna (vedi elenco in costante aggiornamento e la Vetrina Virtuale – http://www.Galganogroup.it/gmq/index.asp. Le aziende aderenti saranno inoltre invitate, ospiti Galgano, ai Convegni organizzati in questo ambito. Per informazioni: relazioni.Esterne@galganogroup.it – tel. 02.39605295. La Qualità, elemento fondante dello stile gestionale di un’impresa, e l’Innovazione, intesa in senso generale come ricerca del fare le cose meglio di come siano mai state fatte prima, sono infatti la via all’Eccellenza, possono essere ovunque, condizionano la nostra vita, dipendono da tutti noi e sono la chiave di volta per la competitività del Sistema Italia. L’iniziativa si celebra nell’ambito della Settimana Europea della Qualità (7-13/11/11), che l´Unione Europea ha lanciato nel 1995 invitando gli Stati membri a tenere nel corso del mese di novembre iniziative per diffondere la Cultura della Qualità. Il Gruppo Galgano è la società a capitale interamente italiano, leader nel campo della consulenza di direzione e della formazione manageriale con forte orientamento ai risultati |
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