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Notiziario Marketpress di Lunedì 11 Giugno 2012
PROROGA TERMINI FISCALI  
 

E’ stato annunciato un differimento dei termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, in particolare da quelli in materia di imposta regionale sulle attività produttive e dalla dichiarazione unificata annuale in scadenza ordinaria al 16 giugno (ovvero, 18 giugno perché il 16 giugno cade di sabato), ma solo limitatamente alle persone fisiche e ai contribuenti (ivi comprese le società, di persone o di capitali) soggetti agli studi di settore, ovvero ai soci che si vedono imputati per trasparenza (ai sensi, alternativamente, dell´art. 5, dell´art. 115 o dell´art. 116, D.P.R. 22.12.1986, n. 917) i redditi conseguiti da tali ultimi soggetti.

Nello specifico, slittano dal 18 giugno al 9 luglio 2012 i versamenti di Irpef, Irap, Iva, tassa camera di commercio, contributi previdenziali, imposte sostitutive, addizionali, ecc.

Non soggiace alla proroga in esame il versamento dell’IMU che resta ancorato a lunedì 18 giugno 2012 visto che il 16 cade di sabato.

Decorso tale termine e sino al 20 agosto 2012, pagando la maggiorazione dello 0,40% il contribuente potrà, comunque, effettuare detti versamenti. Lo slittamento diretto al 20 agosto 2012 è frutto di una norma introdotta dal DL 16/2012 sulle semplificazioni fiscali che, di fatto, ha stabilizzato la cosiddetta “pausa d’agosto” degli adempimenti fiscali.

Il differimento dei termini si rifletterà, anche, su tutti quei contribuenti che pagano a rate le imposte dovute. Per effetto della proroga, slitta solo il termine per il pagamento in un’unica soluzione e per l’importo della prima rata, mentre restano fermi i termini per il pagamento delle rate successive alla prima

 

 
   
   
IL DIRITTO ALL’INFORMAZIONE IN CASO DI ARRESTO NELL’UE È ORA UNA NORMA EUROPEA  
 
“Lei ha diritto a…una comunicazione dei diritti”. La direttiva sul diritto all’informazione nei procedimenti penali, che garantisce agli imputati il diritto all’informazione nei procedimenti penali in tutta l’Unione europea, è stata inserita nel corpus legislativo dell’Ue con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La nuova normativa - proposta dalla Commissione europea nel luglio 2010, votata dal Parlamento europeo il 13 dicembre 2011 e approvata dai ministri nazionali della giustizia il 27 aprile 2012 – dispone che chiunque sia arrestato o sia ricercato sulla base di un mandato d’arresto europeo in qualsiasi Stato membro dell’Ue debba ricevere una comunicazione dei diritti, contenente l’elenco dei suoi diritti fondamentali nel procedimento penale. Gli Stati membri dell’Ue hanno ora due anni di tempo per introdurre le nuove norme nei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali. Al momento, solo circa un terzo degli Stati membri1 riconosce il diritto a una comunicazione dei diritti. “Con questa direttiva abbiamo eretto un altro pilastro centrale a sostegno di un autentico spazio europeo della giustizia. La nuova normativa sul diritto all’informazione contribuirà ad assicurare un processo equo per tutti nell’Ue garantendo che imputati e indagati di un reato ricevano tempestive e chiare informazioni sui propri diritti”, ha dichiarato la Vicepresidente Viviane Reding, Commissaria per la Giustizia. “Sarà particolarmente utile per i milioni di turisti e per coloro che viaggiano all’interno dell’Ue e che potrebbero trovarsi coinvolti in procedimenti penali: d’ora in poi godranno dell’esplicito diritto ad essere informati dei propri diritti in una lingua a loro comprensibile. Ciò contribuirà a salvaguardarli da errori giudiziari. Confido ora che gli Stati membri recepiranno la direttiva Ue nel loro ordinamento nazionale in tempi brevi – senza aspettare la scadenza – affinché diventi una realtà tangibile per i nostri 500 milioni di cittadini”. Contesto La Commissione europea ha proposto la nuova direttiva nel luglio del 2010 nell’ambito di una serie di iniziative per affermare i diritti ad un processo equo da applicarsi in tutta l’Unione. Questo è il secondo provvedimento, promosso dalla Commissaria Ue per la Giustizia, Viviane Reding, che è stato concepito per introdurre norme minime comuni dell’Unione nei procedimenti penali e che aumenterà la fiducia nello spazio europeo di giustizia. Nell’ottobre 2010 il Parlamento europeo e il Consiglio avevano già approvato la prima proposta che ha conferito agli indagati il diritto alla traduzione e all’interpretazione. La direttiva sul diritto all’informazione garantirà che la polizia e i magistrati forniscano agli indagati informazioni sui loro diritti. In caso di arresto, le autorità forniranno tali informazioni per iscritto, sotto forma di una comunicazione dei diritti redatta in un linguaggio semplice e di uso corrente. Gli indagati riceveranno sistematicamente la comunicazione al momento dell’arresto anche se non la chiedono e, se necessario, potranno ottenerne la traduzione. Fermo restando che gli Stati membri possono decidere a loro discrezione la formulazione esatta della comunicazione, la Commissione ha proposto – a fini di razionalizzazione - un modello nelle 22 lingue dell’Unione. Ciò consentirà di garantire la coerenza a beneficio di chi attraversa le frontiere e di ridurre le spese di traduzione. La comunicazione dei diritti conterrà dettagli pratici relativi ai diritti delle persone arrestate o detenute, quali: il diritto di non pronunciarsi; il diritto ad un avvocato; il diritto di essere informato dell’accusa; il diritto alla traduzione e all’interpretazione in qualunque lingua, se non si comprende la lingua del procedimento; il diritto di essere prontamente tradotto dinanzi a un’autorità giudiziaria; il diritto di informare un terzo dell’avvenuto arresto o della detenzione. La comunicazione dei diritti contribuirà ad evitare errori giudiziari e di ridurre il numero degli appelli. Al momento nell’Ue non vi è uniformità per quanto riguarda la possibilità per i cittadini di essere informati in maniera appropriata dei loro diritti qualora vengano arrestati e debbano rispondere di accuse penali. In alcuni Stati membri gli indagati ricevono solo informazioni orali sui propri diritti processuali, mentre in altri le informazioni scritte vengono fornite solo se richieste. Ai sensi dell’articolo 82, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e al fine di facilitare il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali, l’Unione europea può adottare misure per rafforzare i diritti dei cittadini europei, in conformità della Carta dei diritti fondamentali. Il diritto a un processo equo e i diritti della difesa sono sanciti dagli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Ue, ma anche dall’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Nel giugno 2011, la Commissione ha presentato una terza proposta volta a garantire il diritto di consultare un avvocato e di comunicare con i familiari  e che è ora all’esame del Parlamento europeo e del Consiglio  
   
   
NEW ENTRIES NEL MONDO PERSINSALA: LE RIVISTE CULTURALI ONLINE PERSINSALA.IT E TEATRO.PERSINSALA.IT TAGLIANO IL NASTRO DELLE NUOVE APP PER ANDROID  
 
Fiocco rosa nella famiglia Persinsala: le riviste online d’arte, cinema e teatro www.Persinsala.it e www.Teatro.persinsala.it approdano nell’universo “mobile” con due app dedicate. Disponibili per dispositivi Android e scaricabili gratuitamente dalle homepage dei due siti web – www.persinsala.It e www.teatro.Persinsala.it – le app consentono di navigare tra i contenuti principali delle riviste e di scoprire quanto c’è di nuovo nel mondo del cinema, del teatro e dell’arte in generale. Con una grafica semplice e di immediata fruizione, infatti, le app di Persinsala.it e Teatro.persinsala.it offrono la possibilità di rimanere costantemente aggiornati sulle novità del panorama cinematografico internazionale e della scena teatrale e artistica italiana ed estera. Grazie alle applicazioni, gli utenti delle due riviste online, che vorranno essere sempre informati sul mondo della settima arte e sull’universo teatrale e artistico, potranno accedere dal proprio smartphone o tablet, in qualsiasi momento e in qualunque luogo si trovino, a recensioni e articoli sui film appena usciti nelle sale e sugli spettacoli in scena nei maggiori teatri, a notizie e anticipazioni sui principali festival cinematografici e teatrali e a molto altro ancora ...  
   
   
UNIONE EUROPEA: LE VITTIME DI STALKING, MOLESTIE O RAPIMENTO  
 
Le vittime di stalking, molestie o rapimento che hanno ottenuto protezione in uno Stato membro Ue potrebbe ottenere una protezione del tutto equivalente, se si spostano in un´altra base alle nuove norme approvate dalla Direzione Affari Legali e dei comitati diritti della donna il Mercoledì. Il progetto di legge dovrebbe aggiungere la protezione civile, legge per le norme penali già vigenti ai sensi dell´Ordine di protezione europeo (Epo), della direttiva. Una legge che eliminerebbe tutte le formalità attualmente necessarie per garantire il riconoscimento e l´esecuzione delle misure di protezione civile per le persone sotto la minaccia che attraversano le frontiere interne è stata approvata da entrambe le commissioni in un voto unanime comune. Rendere più facile ottenere la protezione Secondo le nuove regole, tutte le vittime della violenza di genere, il rapimento o l´aggressione, che ha ottenuto protezione in uno Stato membro dell´Unione europea, avrebbe solo bisogno di compilare un certificato standard e multilingue per avere il proprio diritto alla tutela pienamente applicata in tutta l´Ue . I deputati ha modificato la proposta per assicurare che le regole di Epo coprire tutti i casi di pericolo per l´integrità fisica e morale delle persone, comprese le minacce alla dignità, sicurezza e libertà personale. Essi hanno inoltre proposto che dovrebbe essere possibile richiedere online multilingue certificato e che il costo della procedura di riconoscimento deve essere revocata per le vittime. La proposta di regolamento in materia civile integra la direttiva europea ordine di protezione sui procedimenti penali. Insieme, i due strumenti che coprono la gamma più ampia possibile delle misure di protezione rilasciati negli Stati membri. Un esempio tipico di una tale misura sarebbe un ordine che richieda uno stalker di stare lontano da luoghi frequentati dalla vittima e astenersi dal contatto con lei. Le prossime tappe Il voto dà Antonio López-istúriz White (Ppe, Es) e Antonyia Parvanova (Alde, Bg), che stanno orientando la legislazione da parte del Parlamento, un mandato politico forte per negoziare con i governi nazionali un accordo che potrebbe essere approvato in prima lettura dal Parlamento nel suo complesso  
   
   
SYMANTEC: FLAMER È IL MALWARE PIÙ COMPLESSO DOPO STUXNET E DUQU  
 
Come per Stuxnet e Duqu, il Security Response team di Symantec sta analizzando una nuova minaccia altamente sofisticata e discreta: W32.flamer. In base alle analisi fin ora condotte il malware è stato creato in modo da ottenere informazioni di sistemi infetti localizzati soprattutto in medio oriente. Come per le minacce precedenti, questo codice non è stato scritto da una sola persona, ma da un gruppo organizzato e ben strutturato di persone guidate da specifiche direttive. Il codice include vari riferimenti alla stringa “Flame” che potrebbe indicare i casi di attacco da varie parti del codice o il nome di sviluppo del progetto. La minaccia ha operato in maniera discreta per oltre due anni con la capacità di rubare documenti, catturare screenshot dal desktop degli utenti, diffondersi tramite chiavette Usb, disabilitare i prodotti di sicurezza dei vendor e, in determinate condizioni, diffondersi su altri sistemi. La minaccia potrebbe inoltre avere la capacità di sfruttare varie vulnerabilità di Microsoft Windows conosciute e coperte da patch, in modo da diffondersi attraverso il network. Una telemetria iniziale indica che gli obbiettivi di questa minaccia sono localizzati soprattutto nella zona della Cisgiordania, in Ungheria, Iran e Libano. Tra gli altri obbiettivi la Russia, l’Austria, Hong Kong e gli Emirati Arabi. I settori o l’insieme di individui colpiti sono ancora poco chiari. Sembra si tratti prevalentemente di persone colpite per le proprie attività individuali più che per il loro tipo di impiego. E’ interessante notare, oltre alle specifiche aziende che sono colpite, come numerosi sistemi attaccati sembrino appartenere a personal computer utilizzati da una connessione Internet domestica. Dal Symantec Internet Security Threat Report 17 è emerso un forte aumento nel numero di attacchi mirati nel corso del 2011, che sono passati da una media di 77 al giorno nel 2010 agli 82 al giorno del 2011. In base alle previsioni del report, inoltre, gli attacchi mirati e le Apt (Advanced Persistent Threats) continueranno ad essere un serio problema e la frequenza e la sofisticazione di questi attacchi continueranno a crescere. Le analisi e le indagini dei vari componenti sono ancora in atto e Symantec rilascerà presto ulteriori informazioni e maggiori dettagli più approfonditi e tecnici  
   
   
PRESENTAZIONE DEL X RAPPORTO SUL PROCESSO DI LIBERALIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ ITALIANA - LUNEDÌ 11 GIUGNO 2012 ORE 18 - BANCA POPOLARE DI MILANO, SALA DELLE COLONNE, VIA SAN PAOLO, 12, MILANO  
 
Introduce: Franco Morganti. Intervengono: Salvatore Carrubba Piero Ostellino Giorgio Ragazzi Il Rapporto è stato redatto dai Prof.: G. De Vergottini, F. Morganti, R. Cubeddu, A. Vannucci, E. Calossi, G. Pennisi, S. Fuscagni, E.u. Savona, S. Mattia, G. Ragazzi, M. Ponti
Questo decimo rapporto cade nel momento in cui il tema delle liberalizzazioni torna alla ribalta. Università e scuola, vincoli del sistema istituzionale, poteri regolatori, criminalità e mafie, territorio e infrastrutture di trasporto sono le costanti dell’analisi che il rapporto conduce sulla società italiana. Il tema delle privatizzazioni è declinato in relazione al problema del debito e al tentativo del governo di usare la leva immobiliare. Ll tema del territorio è affrontato sotto il profilo della dismissione/valorizzazione di beni pubblici. Per le concessioni si analizzano le misure controverse di incentivazione quali quelle delle fonti rinnovabili. Per rivendicare il ruolo che in questi dieci anni ha svolto Società Libera per attivare un processo che sembrava in letargo, le misure del governo sono state confrontate con le posizioni prese nei Rapporti più recenti. Una novità è un caso di studio: quello dell’avvicinamento della Georgia a un assetto democratico e liberale, con indicativi confronti col caso italiano. Info: Società libera - www.Societalibera.org  – info@societalibera.Org  
 
   
   
L’ECOMMERCE VOLA E DIVENTA SEMPRE PIÙ UN VALIDO SUPPORTO PER LE PMI  
 
A marzo gli acquirenti online hanno superato i 10 milioni. Su www.eBay.it la categoria di maggior successo è quella dedicata a Casa e Arredamento. Nonostante la crisi stia mettendo in ginocchio un numero sempre più alto di italiani, c’è un settore che non conosce limiti e continua a crescere anno dopo anno: si tratta dell’ecommerce, che secondo gli ultimi dati Netcomm, forniti il 16 maggio in occasione dell’Ecommerce Forum, ha avuto l’11% in più di utenti attivi nel 2011 e si stima che la crescita raggiungerà il 18% nel corso del 2012. Nel mese di marzo l’ecommerce ha raggiunto la cifra record di 10,4 milioni di utenti e procede a vele spiegate anche grazie alle nuove soluzioni di mcommerce. I dati relativi ad eBay.it, primo sito di ecommerce in Italia, confermano il trend positivo evidenziato da Netcomm. Su eBay.it avviene, infatti, una transazione al secondo e i volumi di vendita sono in continua crescita. I cellulari e i dispositivi mobili sono diventati uno strumento ormai indispensabile per le vendite e gli acquisti online e su eBay hanno generato più del 10% delle vendite, portando un giro d’affari nel 2011 di 5 miliardi di euro, che si prevede arrivino a 8 nel 2012. In Italia il valore delle vendite via dispositivi mobili nel 2011, secondo i dati Netcomm, è passato da 26 milioni di euro a 81 milioni di euro (+ 210%) e in particolare su www.eBay.it avviene una transazione ogni 34 secondi, mentre ogni settimana ci sono 1 milioni di nuove inserzioni inserite via mobile. “In questo momento difficile per il mercato italiano eBay può diventare un valido supporto per le piccole medie imprese nella crescita del loro business – afferma Barbara Bailini, responsabile comunicazione dei venditori per eBay.it – L’ecommerce rappresenta una delle migliori opportunità per tornare a crescere e eBay è il partner ideale per retailer e brand che decidono di affrontare il mondo delle vendite online. Con eBay è facile anche adattarsi al boom degli acquisti via mobile: ci sono infatti per i venditori professionali una serie di strumenti che aiutano a rendere le inserzioni sempre più idonee allo shopping via cellulari e dispositivi mobili”. Ebay permette di raggiungere 8 milioni di potenziali clienti al mese in Italia e oltre 100 milioni di clienti nel mondo. Il banner in homepage sempre visibile con le Offerte del giorno e della settimana garantisce ottime prestazioni di vendita. Inoltre, eBay offre supporto tecnico e soluzioni personalizzate per l’integrazione del business. Confrontando i dati risulta che mentre per Netcomm è il turismo il settore che registra il maggior numero di operazioni online, su eBay è la tecnologia ad essere in leggero aumento rispetto allo scorso anno, registrando nei primi 4 mesi del 2012 una vendita ogni 3 secondi. Per quanto riguarda il settore che ha registrato la maggior crescita da inizio 2012, rispetto all’anno passato, secondo Netcomm è il settore abbigliamento, mentre su eBay è il settore dedicato a Casa e Arredamento che ha visto nei primi 4 mesi del 2012 una crescita del 46,2% se paragonata allo stesso periodo dell’anno scorso. Ebay è la più grande Community di compravendita online a livello mondiale. Costituita nel 1995, eBay ha creato un grande mercato per la vendita di beni e servizi da parte di una comunità appassionata di singole persone e piccole imprese. Ogni giorno, sono milioni gli articoli in vendita nel sito, suddivisi per migliaia di categorie. Ebay consente gli scambi su base locale, nazionale e internazionale attraverso i suoi ventuno siti nazionali nel mondo. La Community di eBay usufruisce dei vantaggi di un marketplace che combina la vendita all´asta tradizionale con il commercio a prezzo fisso  
   
   
IL PROGETTO EUROPEAN REGION ACTION SCHEME FOR THE MOBILITY OF UNIVERSITY STUDENTS COMPIE 25 ANNI ED UNIVERSITA.IT LO FESTEGGIA CON UNA INIZIATIVA 2.0 - L’ESPERIENZA ERASMUS SI RACCONTA SU UNIVERSITA.IT  
 
Fino al 10 giugno è possibile inviare alla redazione di www.Universita.it  un racconto sulla propria esperienza all’estero. I più divertenti, evocativi, brillanti o semplicemente curiosi, verranno pubblicati nell’apposita rubrica del quotidiano on line Il progetto Erasmus compie 25 anni e www.Universita.it  lo festeggia con una iniziativa 2.0. Fino al 10 giugno, tutti i partecipanti, passati e presenti, al programma di studio Erasmus, sono chiamati a scrivere e ad inviare alla redazione di Universita.it pensieri e riflessioni di 300-400 parole in formato word, relativi alla loro viaggio formativo (racconti veri e propri, aneddoti, ricordi da condividere).Il quotidiano on line d’informazione universitaria più letto dai giovani ha infatti inserito al proprio interno una sezione dedicata ai racconti degli studenti e degli ex studenti, che nel proprio percorso universitario hanno avuto un’esperienza all’estero.Fra tutti i testi ricevuti, Universita.it ne selezionerà 12, saranno poi i lettori a votare sulla pagina facebook del sito (Facebook ufficiale) la loro storia preferita.I racconti più divertenti, evocativi, brillanti o semplicemente curiosi, verranno poi pubblicati nell’apposita rubrica del quotidiano on line. Www.universita.it , che da sempre segue i progressi e i successi del programma Erasmus, con questa iniziativa si unisce alla celebrazione di un progetto che dal 1987 ha coinvolto ben 34 paesi e 4.000 atenei, un’idea formativa al quale va riconosciuta la capacità di aver creato nei giovani il senso di cittadinanza europea. Per partecipare è necessario inviare un testo in formato word all´indirizzo social@universita.It . Per ulteriori informazioni: http://www.Universita.it/racconto-esperienza-erasmus/  oppure www.Universita.it    
   
   
PRIVACY: LECITO FILMARE PUBBLICI UFFICIALI E FUNZIONARI PUBBLICI, MA ATTENZIONE ALL´USO DELLE IMMAGINI  
 
I funzionari pubblici e i pubblici ufficiali, compresi i rappresentanti delle forze di polizia impegnati in operazioni di controllo o presenti in manifestazioni o avvenimenti pubblici, possono essere fotografati e filmati, purché ciò non sia espressamente vietato dall´Autorità pubblica. L´uso delle immagini e delle riprese deve però rispettare i limiti e le condizioni dettate dal Codice in materia di protezione dei dati personali. Lo precisa l´Ufficio del Garante privacy rispondendo ad un quesito del Ministero dell´interno relativo alla liceità dell´acquisizione e della diffusione in rete di immagini riprese da privati nel corso di controlli della polizia stradale. Le immagini e i filmati - osserva il Garante - rientrano infatti nella definizione di dato personale, e sia la loro acquisizione che ogni forma di loro diffusione costituiscono un trattamento di dati ai quali si applica la disciplina del Codice privacy. Il Garante ritiene generalmente lecita l´acquisizione e l´uso di foto e video effettuati nel corso di fatti, avvenimenti o cerimonie pubbliche, relativi anche a pubblici ufficiali, funzionari pubblici o incaricati di pubblico servizio nell´esercizio delle loro funzioni, esclusi solo i casi in cui, nei modi e nelle forme previste dalla legge, l´Autorità pubblica lo vieti. Il Garante ricorda però che, per quanto riguarda l´utilizzazione delle immagini, è necessario prestare particolare attenzione alle condizioni e ai limiti posti dal Codice privacy a seconda che si tratti di circolazione di dati tra un numero ristretto di persone, diffusione in rete o loro utilizzo a fini di giustizia. Il Garante sottolinea, infine, che le persone riprese che ritengono lesi i propri diritti possono sempre far ricorso agli ordinari rimedi previsti dall´ordinamento sia in sede civile che penale  
   
   
PRIVACY: ONDATE DI CALORE E MISURE DI PREVENZIONE  
 
Sì del Garante alla trasmissione alle Ausl da parte dei Comuni degli elenchi della popolazione a rischio Le aziende sanitarie locali avranno uno strumento in più per predisporre misure e iniziative volte a prevenire o monitorare le persone a rischio in caso di ondate di caldo eccesivo. Il Garante ha dato il via libera allo schema di Accordo tra il Ministero della salute, enti locali, province e regioni che prevede la trasmissione alle Ausl, da parte delle amministrazioni comunali, degli elenchi aggiornati della popolazione residente di età pari o superiore ai 65 anni iscritte nelle anagrafi. In estate non sono infrequenti anomale condizioni climatiche che possono creare danni gravi e irreversibili alle persone più esposte agli effetti delle ondate di calore a causa dell´età, delle condizioni di salute o della solitudine. L´accordo ha come obiettivo proprio quello di consentire l´individuazione delle persone più bisognose di aiuto e di attivare un´azione di prevenzione e monitoraggio. Nel motivare il parere favorevole reso sullo schema di Accordo, che recepisce le indicazioni già formulate dall´Ufficio del Garante in contatti informali, l´Autorità ha ricordato che il Codice privacy stabilisce che la comunicazione di dati personali da un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici è consentita quando essa sia prevista da una norma di legge o di regolamento. Tale requisito è soddisfatto dalla normativa di settore in ambito anagrafico laddove stabilisce che l´ufficiale di anagrafe possa rilasciare, anche periodicamente, alle amministrazioni pubbliche "che ne facciano motivata richiesta, per esclusivo uso di pubblica utilità" elenchi degli iscritti nella anagrafe della popolazione residente  
   
   
PRIVACY. MARKETING EVOLUTO E GARANZIE PER I CLIENTI  
 
Sì del Garante privacy a nuovi strumenti di profilazione, ma nel rispetto di precisi limiti. Una compagnia telefonica potrà avviare una innovativa forma di profilazione della propria clientela, senza doverne prima acquisire il consenso. Tale attività dovrà però essere sottoposta a precise regole e controlli a tutela dei dati personali degli interessati. Questa la decisione del Garante che ha accolto un´istanza di verifica preliminare in cui la società chiedeva di poter realizzare un "arricchimento" del proprio database, integrando informazioni sui clienti e sulle rispettive abitudini di consumo con statistiche di tipo socio-demografico sull´area di residenza e lavoro. Nella richiesta, la compagnia sottolineava che tale arricchimento dei dati era particolarmente importante sia per definire nuove offerte commerciali, sia per la progettazione e lo sviluppo della propria rete. Chiedeva quindi, in base al principio di bilanciamento degli interessi, e garantendo l´adozione di adeguate cautele, di poter essere esonerata dall´obbligo di acquisire il consenso delle persone interessate. L´autorità, nell´accogliere l´istanza, ha tuttavia rilevato che la nuova attività di profilazione, anche se effettuata sulla base di dati aggregati, senza puntuali indicazioni anagrafiche, grazie all´incrocio di informazioni personali e statistiche (riferite anche a microzone di circa 50 famiglie), potrebbe in teoria consentire di risalire all´identità dell´utente. Ha quindi prescritto alla società di adottare precise misure di sicurezza e ogni accorgimento affinché l´anonimato del cliente venga comunque rigorosamente tutelato. La società dovrà, in particolare, fare in modo che i codici utente utilizzati per l´attività di profilazione siano diversi da quelli già adottati per la gestione del servizio telefonico. I dati clienti utilizzati per la profilazione potranno essere impiegati esclusivamente per la definizione delle nuove offerte commerciali e dovranno essere cancellati o resi definitivamente anonimi appena elaborate le nuove promozioni. Anche i cosiddetti "dati arricchiti" dovranno essere cancellati o resi anonimi in maniera irreversibile entro 12 mesi dalla loro creazione. La società dovrà poi aggiornare l´informativa fornita agli utenti integrandola con precise indicazioni sul nuovo tipo di trattamento realizzato con i loro dati. Il Garante ha infine prescritto alla società di telecomunicazioni di far pervenire, prima di avviare l´attività di arricchimento del database clienti, la documentazione tecnica e legale che dimostri l´adozione delle misure indicate. Trascorso un anno dall´inizio delle operazioni, la compagnia telefonica dovrà produrre anche un dossier relativo a tutte le campagne marketing effettuate con il nuovo sistema in tale arco temporale, al fine di verificare che non siano stati posti in essere trattamenti non autorizzati o comunque illeciti
 
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: L´ESCLUSIONE DI UN AGRICOLTORE DAL BENEFICIO DI AIUTI AGRICOLI, PER FALSA DICHIARAZIONE DELLA SUPERFICIE DELLA SUA AZIENDA, NON ESCLUDE L’IMPOSIZIONE DI UNA SANZIONE PENALE PER GLI STESSI FATTI  
 
Una siffatta esclusione dal beneficio dell´aiuto prevista dal diritto dell´Unione non costituisce una sanzione penale. La normativa europea sui regimi di aiuti agricoli prevede il versamento di tali aiuti in funzione, segnatamente, della superficie dichiarata dal titolare dell´azienda agricola (pagamento unico per superficie). Qualora, a seguito di un controllo, si constati una differenza tra la superficie determinata e la superficie dichiarata dall´agricoltore superiore al 30 %, non è concesso alcun aiuto per l´anno in causa. Inoltre, se tale differenza è superiore al 50 %, l´agricoltore è escluso dall´aiuto ,per un importo corrispondente alla differenza tra la superficie reale e la superficie dichiarata, anche per i tre anni civili successivi a quello della constatazione. Il codice penale polacco prevede una pena detentiva di durata da tre mesi a cinque anni per chi, al fine di ottenere una sovvenzione, abbia presentato un documento falso, contraffatto, contenente affermazioni non veritiere, o ingannevole, ovvero una dichiarazione scritta fraudolenta, riguardo a circostanze di rilevanza essenziale. Nel 2005 il sig. Bonda ha presentato, in Polonia, all´Ufficio circondariale dell’Agenzia per la ristrutturazione e la modernizzazione agricola, una domanda intesa alla concessione di un pagamento unico per superficie per l’anno 2005. In tale domanda, egli aveva reso una dichiarazione inesatta quanto all’estensione dei terreni agricoli coltivati e alle colture effettuate su tali terreni, sovrastimando le superfici destinate all´agricoltura e indicando in tale dichiarazione 212,78 ettari invece di 113,49 ettari. Con decisione del 2006, il direttore di tale Ufficio ha, da un lato, negato al sig. Bonda il pagamento unico per superficie per l’anno 2005 e, dall’altro, gli ha irrogato una sanzione sotto forma di perdita del suo diritto al pagamento unico per superficie, per un importo corrispondente alla differenza tra la superficie reale e la superficie dichiarata, per i tre anni successivi. Con sentenza del 14 luglio 2009 il Sąd Rejonowy w Goleniowie (Tribunale circondariale di Goleniów, Polonia) ha condannato il sig. Bonda per il reato di frode in materia di sovvenzioni in applicazione del codice penale, in quanto, al fine di ottenere sovvenzioni, egli aveva dichiarato il falso riguardo a circostanze di rilevanza essenziale per la concessione di un pagamento unico per superficie. A tal titolo, il sig. Bonda è stato condannato ad una pena detentiva della durata di otto mesi con la sospensione condizionale dell’esecuzione per due anni, nonché ad una pena pecuniaria ad un tasso giornaliero di Pln 20 per 80 giorni (circa Eur 400). Il sig Bonda ha impugnato tale sentenza. Il Sąd Najwyższy (Corte Suprema), adito in cassazione, chiede alla Corte di giustizia se le misure consistenti nell´escludere un agricoltore dal beneficio dell´aiuto per l’anno a titolo del quale ha presentato una falsa dichiarazione quanto alla superficie ammissibile e nel ridurre l´aiuto che avrebbe potuto ottenere a titolo dei tre anni civili successivi per un importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata, costituiscano sanzioni penali atte ad escludere ogni altra azione penale nei confronti del sig. Bonda per gli stessi fatti in applicazione del principio del ne bis in idem (divieto di essere perseguito nuovamente per gli stessi fatti) contenuto nel codice di procedura penale polacco. La Corte rammenta che ha già deciso che non hanno carattere penale le sanzioni previste da normative di politica agricola comune, quali l´esclusione temporanea di un operatore economico dal beneficio di un regime di aiuti. Essa ha, infatti, considerato che siffatte esclusioni sono destinate a combattere le numerose irregolarità che vengono commesse nell’ambito degli aiuti all’agricoltura e che, gravando pesantemente sul bilancio dell’Unione, sono tali da compromettere le azioni intraprese dalle istituzioni in tale settore per stabilizzare i mercati, sostenere il livello di vita degli agricoltori ed assicurare prezzi ragionevoli nelle forniture ai consumatori. La Corte rileva che, nel caso di specie, solo gli operatori che hanno chiesto di beneficiare del regime di aiuti possono vedersi applicare le misure controverse, qualora emerga che le informazioni da essi fornite a sostegno delle loro domande siano erronee. Essa considera, inoltre, che le misure rappresentano uno strumento amministrativo specifico che costituisce parte integrante di un regime specifico di aiuti ed è volto a garantire la buona gestione finanziaria dei fondi pubblici dell’Unione. Sulla base di tali elementi, la Corte conclude che tali misure sono di natura amministrativa. Tale natura non è rimessa in discussione dall´esame della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell´uomo relativa alla nozione di «procedura penale». La Corte osserva, a tale proposito, che per definire tale nozione sono pertinenti tre criteri. Il primo consiste nella qualificazione giuridica dell´illecito nel diritto interno, il secondo nella natura stessa dell’illecito e il terzo nella natura e nel grado di severità della sanzione in cui l’interessato rischia di incorrere. Riguardo al primo criterio, la Corte rileva che le misure consistenti nell´escludere un agricoltore dal beneficio dell´aiuto non sono considerate di natura penale dal diritto dell’Unione. Per quanto riguarda il secondo criterio, la Corte considera che tali misure possono essere applicate unicamente agli operatori economici che usufruiscono del regime di aiuti di cui trattasi e che la finalità di tali misure non è repressiva, ma consiste, essenzialmente, nel proteggere la gestione dei fondi dell’Unione mediante l´esclusione temporanea del beneficiario che abbia reso dichiarazioni inesatte nella sua domanda di aiuti. Secondo la Corte, contro il carattere repressivo delle misure depone inoltre il fatto che la riduzione dell´importo dell´aiuto ottenibile dall´agricoltore per gli anni successivi a quello in cui è stata constatata un´irregolarità è subordinata alla presentazione di una domanda per tali anni. Per quanto riguarda il terzo criterio, la Corte sostiene che le sanzioni previste dal diritto dell´Unione hanno come unico effetto quello di privare l´agricoltore interessato della prospettiva di ottenere un aiuto e che la riduzione dell´importo dell´aiuto ottenibile dall´agricoltore per gli anni successivi a quello in cui è stata constatata un´irregolarità è subordinata alla presentazione di una domanda per tali anni, per cui le sanzioni non possono essere assimilate a quelle di natura penale. Pertanto, la Corte dichiara che siffatte sanzioni non possono essere qualificate come sanzioni di natura penale. (Corte di giustizia dell’Unione europea, Lussemburgo, 5 giugno 2012, Sentenza nella causa C-489/10, Procedimento penale a carico di Łukasz Marcin Bonda)  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: LA CORTE CONFERMA L’ANNULLAMENTO, GIÀ DISPOSTO DAL TRIBUNALE, DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE CON CUI UNA MISURA FISCALE, ADOTTATA DALLA FRANCIA A FAVORE DELL’EDF, È STATA DICHIARATA COSTITUTIVA DI UN AIUTO DI STATO  
 
La Commissione è incorsa in un errore di diritto per aver rifiutato, in considerazione della natura fiscale della misura, di esaminare se lo Stato francese si fosse comportato come un investitore privato. L’électricité de France (Edf) produce, trasporta e distribuisce elettricità, in particolare sul territorio francese. All’epoca dei fatti, essa era un’impresa pubblica interamente detenuta dallo Stato francese. Nell’ambito dell’apertura del mercato interno dell’energia elettrica, lo Stato francese ha modificato, nel 1997, la propria normativa al fine di chiarire lo status patrimoniale dell’impresa, di ristrutturare il bilancio contabile dell’Edf e di aumentarne il capitale. Il 16 dicembre 2003 la Commissione ha adottato una decisione con cui ha accertato che lo Stato francese aveva rinunciato, nell’ambito della menzionata operazione di ristrutturazione del bilancio e di aumento del capitale dell’Edf, ad un credito fiscale valutato in Eur 888,89 milioni, corrispondente all’imposta sulle società dovuta dall’Edf. La Commissione ha ritenuto che tale rinuncia avesse prodotto l’effetto di rafforzare la posizione concorrenziale dell’Edf nei confronti dei suoi concorrenti e che essa costituisse un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune. Ha quindi determinato l’importo totale dell’aiuto da restituire da parte dell’Edf in Eur 1,217 miliardi, interessi inclusi. L’edf ha rimborsato tale somma allo Stato francese. L’edf, sostenuta dalla Francia, ha quindi chiesto al Tribunale l´annullamento parziale di detta decisione. Con sentenza del 15 dicembre 2009, il Tribunale ne ha effettivamente disposto l’annullamento, ritenendo che la Commissione avesse illegittimamente rifiutato, in considerazione della natura fiscale della misura adottata, di esaminare se lo Stato francese si fosse comportato come un «investitore privato operante in economia di mercato». Il criterio dell’investitore privato è volto ad accertare se la partecipazione o l’intervento pubblico nel capitale dell’impresa beneficiaria persegua un interesse economico che possa essere parimenti perseguito da un investitore privato e sia dunque effettuato dallo Stato quale operatore economico, al pari di un operatore privato. La Commissione ha quindi impugnato tale sentenza dinanzi alla Corte di giustizia al fine di ottenerne l’annullamento. A suo parere, la natura fiscale della misura si oppone all’applicabilità del criterio dell’investitore privato, considerato che una misura di tal genere non è alla portata di un investitore privato. Inoltre, essendo la nozione di aiuto oggettiva, il Tribunale avrebbe erroneamente preso in considerazione gli obiettivi perseguiti dallo Stato francese. Con la sentenza odierna, la Corte respinge l’impugnazione della Commissione rilevando che la sentenza del Tribunale non è viziata da alcun errore di diritto. La Corte esamina la questione se uno Stato membro, che sia creditore fiscale di un’impresa pubblica e, al tempo stesso, suo unico azionista, possa invocare l’applicazione del criterio dell’investitore privato qualora proceda ad un aumento di capitale di detta impresa, rinunciando al credito fiscale, ovvero se occorra discostarsi da tale criterio, come ha fatto la Commissione nella specie, in considerazione della natura fiscale del credito nonché del fatto che lo Stato, rinunciando al credito, fa uso delle proprie prerogative di autorità pubblica. La Corte ricorda che il diritto dell’Unione in materia di aiuti di Stato non opera distinzioni a seconda dei motivi o degli obiettivi degli interventi statali, definendoli in funzione dei loro effetti. Il diritto dell’Unione mira, infatti, ad evitare che aiuti concessi sotto qualsivoglia forma, per mezzo di risorse statali, falsino, in funzione dei loro effetti, la concorrenza, consentendo in particolare all’impresa pubblica beneficiaria di disporre di una situazione finanziaria più favorevole rispetto a quella dei suoi concorrenti. Conseguentemente, la Corte ha parimenti affermato che i requisiti insiti nella nozione di aiuto di Stato non ricorrono qualora l’impresa pubblica beneficiaria potesse ottenere lo stesso vantaggio concessole per mezzo di risorse statali in circostanze corrispondenti alle normali condizioni di mercato. Al fine di valutare se lo stesso vantaggio sarebbe stato concesso, in normali condizioni di mercato, da un investitore privato che si trovasse nella situazione più simile possibile a quella dello Stato, la Corte ha avuto modo di precisare che devono essere presi in considerazione unicamente i benefici e gli obblighi connessi alla posizione dello Stato in qualità di azionista, ad esclusione di quelli connessi alla sua qualità di potere pubblico. La Corte rileva, pertanto, che i ruoli dello Stato, da un lato, nella sua veste di azionista di un’impresa e dall’altro, nella sua funzione di potere pubblico, devono essere distinti e che l’applicabilità del criterio dell’investitore privato dipende, in definitiva, dal fatto che lo Stato conceda nella sua qualità di azionista e non nella sua qualità di potere pubblico, un vantaggio economico ad un’impresa ad esso appartenente. Inoltre, la Corte sottolinea che la situazione finanziaria dell’impresa pubblica beneficiaria dipende non dalla forma della messa a disposizione di tale vantaggio, quale che ne sia la natura, bensì dall’entità dell’aiuto di cui essa beneficia in definitiva. Pertanto il Tribunale, ritenendo che il criterio dell’investitore privato possa risultare applicabile anche nel caso in cui siano stati impiegati mezzi di natura fiscale, non è incorso in errori di diritto. La Corte precisa tuttavia che, qualora uno Stato membro invochi l’applicabilità del criterio dell’investitore privato, incombe al medesimo dimostrare, inequivocabilmente e sulla base di elementi oggettivi e verificabili, di aver posto in essere la misura nella sua qualità di azionista. In particolare, tali elementi devono far chiaramente apparire che lo Stato membro interessato ha preso, preliminarmente o simultaneamente alla concessione del beneficio economico, la decisione di procedere, con la misura effettivamente posta in essere, ad un investimento nell’impresa pubblica controllata. Qualora lo Stato membro interessato produca tali elementi, spetta alla Commissione procedere ad una valutazione globale, tenendo conto di tutti gli elementi che le consentano di accertare se la misura sia riconducibile alla qualità di azionista o a quella di potere pubblico dello Stato membro medesimo. Conseguentemente, correttamente il Tribunale ha ritenuto che l’obiettivo perseguito dallo Stato francese potesse essere preso in considerazione al fine di accertare se lo Stato stesso avesse agito in qualità di azionista. (Corte di giustizia dell’Unione europea, Lussemburgo, 5 giugno 2012, Sentenza nella causa C-124/10 Commissione / Électricité de France (Edf)  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: LA MANCATA PRESA IN CONSIDERAZIONE DELL’ESPERIENZA LAVORATIVA MATURATA PRESSO UN’ALTRA IMPRESA DELLO STESSO GRUPPO NON COSTITUISCE UNA DISCRIMINAZIONE FONDATA SULL’ETÀ  
 
Il datore di lavoro non è obbligato a tener conto, per la retribuzione dei suoi dipendenti, dell’esperienza lavorativa che questi hanno maturato presso detta impresa. La direttiva 2000/78/Ce vieta qualsiasi discriminazione, diretta o indiretta, nei confronti del lavoratore a causa della sua età. Una discriminazione indiretta fondata sull’età sussiste quando un criterio apparentemente neutro può mettere in una situazione di particolare svantaggio le persone di una determinata età rispetto ad altre. La compagnia Tyrolean Airways si oppone al suo comitato di impresa (Betriebsrat) in merito alla presa in considerazione, per l’inquadramento degli assistenti di volo di detta compagnia aerea in categorie lavorative e, di conseguenza, per la determinazione degli stipendi, dei periodi lavorativi maturati da detto personale in seno ad altre due società controllate del gruppo Austrian Airlines, vale a dire Austrian Airlines e Lauda Air. Il contratto collettivo della Tyrolean Airways dispone che il passaggio dalla categoria A alla categoria superiore B avviene dopo tre anni di anzianità, vale a dire tre anni dopo l’assunzione del dipendente come assistente di volo. I contratti di lavoro stabiliscono abitualmente che per data di entrata in servizio, ogni volta che essa rileva per l’applicazione di una regolamentazione o di un diritto, si intende la data di entrata in servizio presso la Tyrolean Airways. In tali circostanze, il Landesgericht Innsbruck (Tribunale regionale superiore di Innsbruck, Austria) voleva appurare se la direttiva 2000/78 ammetta una clausola di un contratto collettivo che tiene conto, ai fini dell’inquadramento nelle categorie lavorative e, pertanto, della determinazione dell’importo della retribuzione, soltanto dell’esperienza lavorativa maturata come assistente di volo di una determinata compagnia aerea appartenente ad un gruppo di imprese, con esclusione dell’esperienza identica maturata presso un’altra compagnia di detto gruppo. Con l’odierna sentenza, la Corte di giustizia risponde che la direttiva ammette tale clausola. Infatti, una clausola come quella prevista dal contratto collettivo della Tyrolean Airways non stabilisce una differenza di trattamento fondata sull’età. Anche se siffatta clausola può comportare una differenza di trattamento in funzione della data di assunzione da parte del datore di lavoro interessato, siffatta differenza non è, direttamente o indirettamente, fondata sull’età, né su un evento legato all’età. Infatti, è l’esperienza eventualmente maturata da un’assistente di volo in seno ad un’altra compagnia dello stesso gruppo d’imprese che non è presa in considerazione in occasione dell’inquadramento, indipendentemente dall’età di detto assistente al momento della sua assunzione. La clausola in esame si basa quindi su un criterio che non è né indissociabilmente, né indirettamente legato all’età dei dipendenti, anche se non è escluso che l’applicazione del criterio controverso possa, in taluni casi particolari, comportare, per gli assistenti di volo interessati, un passaggio dalla categoria lavorativa A alla categoria lavorativa B ad un’età più avanzata di quella degli assistenti che hanno maturato un’esperienza equivalente presso la Tyrolean Airways. (Corte di giustizia dell’Unione europea, Lussemburgo, 7 giugno 2012, Sentenza nella causa C-132/11, Tyrolean Airways Tiroler Luftfahrt Gesellschaft mbH / Betriebsrat Bord der Tyrolean Airways Tiroler Luftfahrt Gesellschaft mbH)