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LUNEDI

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Notiziario Marketpress di Lunedì 11 Settembre 2006
INTERNET: COMITATO CONSULTIVO SUL FUTURO DI INTERNET  
 
Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella Pubblica Amministrazione ha costituito un Comitato per la predisposizione delle linee di azione italiane sulle grandi tematiche di internet in vista del forum internazionale che si svolgerà ad Atene dal 30 ottobre al 2 novembre 2006. L´internet Governance Forum (Igf), avviato dal Segretario Generale delle Nazioni Unite a seguito del Vertice mondiale sulla Società dell’Informazione, che si è svolto a Tunisi nel novembre 2005, verterà su quattro grandi tematiche. Libertà di espressione, sicurezza e stabilità della rete, diversità e internazionalizzazione ed l´accesso. Il Comitato di esperti è coordinato da Stefano Rodotà ed è composto da Laura Abba, Vittorio Bertola, Fiorello Cortiana, Matilde Ferraro, Joy Marino, Antonino Mazzeo e Stefano Trumpy. Sul sito di Fiorello Cortina, digitando l’indirizzo internet http://web. Fiorellocortiana. It/html/modules/news/ è possibile consultare uno stralcio del sulle quattro tematiche che occupano il Comitato consultivo.  
   
   
JAMES, IL PIÙ FAMOSO E PROLIFICO SPAMMER AMERICANO, È FUORI SU CAUZIONE  
 
Jeremy James, il primo spammer condannato a nove anni di carcere, in applicazione della legge anti-spam della Virginia, ha ottenuto, nel corso del grado di appello, la libertà su cauzione, dietro il pagamento di un milione di dollari. Durante lo svolgimento del processo d´appello, quindi, James è libero in quanto i suoi legali che hanno sollevato diverse eccezioni alla legge anti-spam vigente, sostendendo, in particolare, che la legge non può essere applicata poichè le e-mail di spamming sono state inviate da James dalla sua casa della North Carolina e non dalla Virginia, dove si trovano solamente i mail server di Aol, bersaglio delle attività illegali dell´imputato. Secondo i legali, la legge della Virginia non rispetta le garanzie di libertà rinvenibili nel Primo Emendamento della Costituzione statunitense. Secondo i giudici, invece, la legge della Virginia vieta di entrare nella privacy informatica altrui e tale attività non può ottenere protezione dal Primo Emendamento. .  
   
   
DOCUMENTI DIFFUSI SU SUPPORTO INFORMATICO O TRAMITE RETE INFORMATICA: DEPOSITO LEGALE  
 
Lunedì scorso avevamo dato notizia della pubblicazione del Dpr n. 252/06, vale a dire del regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all´uso pubblico. Oggi precisiamo che il capo Iv del Regolamento prende in considerazione anche i documenti diffusi su supporto informatico o tramite rete informatica per i quale dispone regole simili a quelle previste per i documenti stampati. In particolare l´art. 37 del capo Vii rinvia l´indicazione delle modalità di deposito per i documenti diffusi tramite rete informatica ad un ulteriore regolamento di prossima adozione. Nel frattempo, il Ministero promuove forme volontarie di sperimentazione del deposito, utilizzando anche - ove possibile - forme automatiche di raccolta. L’art. 39, 2° comma, esonera dall´obbligo di deposito i documenti diffusi su rete informatica destinati ad essere fruiti da gruppi di utenti con accesso riservato, quali quelli contenuti in una rete intranet. . .  
   
   
PRIVACY: SEMPLIFICAZIONI PER I MEDICI DI BASE  
 
In collaborazione con i rappresentanti di categoria dei medici di medicina generale e dei pediatri, il Garante ha messo a punto un modello di informativa semplificata che faciliterà il rispetto delle norme sulla privacy da parte dei medici di base al momento di informare gli assistiti sull´uso che verrà fatto dei loro dati e sui diritti loro riconosciuti dalla legge. Il modello di informativa, che è stato elaborato dopo aver ascoltato le osservazioni formulate dalle categorie di medici consultate, intende valorizzare il rapporto personale tra medico di base e assistititi e riguarderà anche trattamenti correlati effettuati da altre figure sanitarie, come il sostituto del medico o del pediatra, lo specialista, il farmacista. Nel modello di informativa sono indicati gli elementi essenziali che devono essere forniti una tantum agli assistiti. I pazienti devono sapere, in particolare, che senza il loro specifico consenso il medico non può rendere noto a familiari o conoscenti le loro condizioni di salute, e devono essere specificamente informati di usi che presentino rischi particolari (sperimentazione controllata di medicinali, teleassistenza o telemedicina). In qualunque momento gli assistiti possono verificare come sono stati acquisiti i loro dati, se sono esatti e ben custoditi. I medici possono informare i pazienti a voce, per iscritto o affiggendo il testo dell´informativa, facilmente visibile, nella sala d´attesa dell´ambulatorio. Il provvedimento del Garante rientra nel processo di semplificazione che l´Autorità sta portando avanti riguardo ad una serie di categorie di operatori pubblici e privati per consentire una più agevole ed effettiva applicazione della normativa sulla privacy. .  
   
   
POSTA MASSIVA: CIRCOLARE MINISTERIALE  
 
Sulla Gazzetta ufficiale è stata pubblicata la circolare 31 luglio 2006 predisposta dalla Direzione Generale Regolamentazione settore postale del Ministero Comunicazioni e relativa agli invii di posta massiva di cui all’art. 1, D. M. 12 maggio 2006, che reca disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell’ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l’interno e per l’estero. .  
   
   
POSTA MASSIMA: NATURA DEGLI INVII  
 
La Direttiva 97/67/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (Guce L 15 del 21. 01. 98), non fornisce una definizione espressa di corrispondenza massiva. Tuttavia il mercato del prodotto di riferimento è identificabile, sulla scorta della medesima direttiva e del Decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che l’ha recepita, nonché della Comunicazione della Commissione sull’applicazione delle regole di concorrenza al settore postale e sulla valutazione di alcune misure statali relative ai servizi postali 98/C 39/02, nel mercato della corrispondenza ordinaria. Rientrano nella fattispecie “corrispondenza massiva”, caratterizzata dalla consegna in grandi quantità presso i punti di accesso individuati dal fornitore del servizio universale, i soli invii di corrispondenza di cui all’art. 1, comma 2, lett. G) del Decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261: si tratta di invii il cui contenuto sia una “… comunicazione in forma scritta, anche generata mediante l’ausilio di mezzi telematici, su supporto materiale di qualunque natura che viene trasportato e consegnato all’indirizzo indicato dal mittente sull’oggetto stesso o sul suo involucro . ”, essendo ricompresa in tale definizione anche la cd. “posta elettronica ibrida”, precedentemente regolata dai decreti del Ministero delle Comunicazioni 18 febbraio 1999 e 17 febbraio 2006. Ne sono invece esclusi gli invii postali che non sono considerati corrispondenza in quanto consistono in copie identiche della stessa comunicazione scritta: riviste, libri, cataloghi, quotidiani, periodici e similari, sia gli invii a contenuto pubblicitario e la pubblicità diretta per corrispondenza, caratterizzati anch’essi dall’identicità del messaggio oggetto dell’invio. Al contrario, vi rientrano avvisi, fatture, rendiconti finanziari e altre comunicazioni non identiche, non suscettibili di essere considerati “pubblicità diretta per corrispondenza” come specificato nel cap. 1, 9° capoverso, p. 5 della Comunicazione della Commissione. . .  
   
   
POSTA MASSIVA: SOGGETTI CHE POSSONO ACCEDERE AL SERVIZIO  
 
Il servizio di corrispondenza massiva è destinato a veicolare grandi quantità di corrispondenza, prodotta principalmente dai cd. “utenti professionali”, consegnata al fornitore del servizio universale secondo standard di lavorazione predefiniti (art. 2 del Dm 12 maggio 2006). Tale categoria di utenti, in qualità di mittente dell’invio postale, provvede ad effettuare in proprio le prelavorazioni della posta e consegna la corrispondenza presmistata direttamente ai punti di accesso indicati dal fornitore del servizio universale, oppure, in alternativa, si avvale di altri operatori che agiscono in veste di intermediario tra il mittente dell’invio e il fornitore del servizio universale raccogliendo e/o trasportando e/o presmistando gli invii prima di inoltrarli alla rete postale pubblica. Tali attività di postalizzazione, svolte dagli intermediari, sono al di fuori del servizio postale universale e dunque liberalizzate, ma ricomprese nel concetto di servizio postale. Per tale ragione, gli intermediari, qualora non siano già in possesso di autorizzazione generale conseguita ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. N. 261/99, sono tenuti al conseguimento dell’autorizzazione prevista e pertanto, in qualità di operatori, dovranno attenersi alle disposizioni di cui al Decreto ministeriale 4 febbraio 2000, come modificato dal Decreto 15 febbraio 2006, n. 134. La domanda di autorizzazione per lo svolgimento del servizio di invii per corrispondenza massiva, unitamente alla documentazione richiesta, dovrà essere formulata secondo l’allegato 1 del Decreto n. 134/06. Gli operatori già titolari di una autorizzazione generale che intendono svolgere il servizio di invii per corrispondenza massiva dovranno tempestivamente comunicarlo tra gli impegni di cui al punto 1) dell’allegato 1 del Decreto ministeriale 15 febbraio 2006, n. 134, all’ufficio Ii della Direzione Generale per la Regolamentazione del Settore Postale. .  
   
   
INTERCETTAZIONI: DISEGNO DI LEGGE  
 
Il Consiglio dei Ministri n. 10 del 4 agosto 2006 ha completato l’esame di un disegno di legge presentato alla precedente riunione dal Ministro della giustizia, Clemente Mastella, in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine. Obiettivo del provvedimento approvato è quello di contemperare le necessità investigative, le esigenze di informazione relative a vicende giudiziarie di pubblico interesse e il diritto dei cittadini alla tutela della propria riservatezza, soprattutto quando estranei al procedimento. Il diritto al rispetto della vita privata e familiare e la libertà di ricevere o comunicare informazioni costituiscono infatti valori tutelati, oltre che dalla Costituzione (articoli 13 e 15), anche dagli articoli 8 e 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950. Sotto il profilo delle necessità investigative, lo strumento della captazione di conversazioni e comunicazioni, anche telematiche, costituisce un cardine importante. La maggior parte delle intercettazioni (telefoniche, ambientali e di altro genere) viene disposta nell’ambito di indagini di competenza delle Direzioni distrettuali antimafia; tale strumento è infatti indispensabile ai fini di accertare e reprimere i reati di maggior gravità, quali quelli concernenti le organizzazioni mafiose o il terrorismo. Peraltro, il ricorso a tale mezzo di ricerca della prova risulta più limitato negli altri Paesi a democrazia avanzata, ma questi non conoscono i fenomeni di diffusa pervasività e gravissima pericolosità delle organizzazioni di stampo mafioso che affliggono invece vaste zone dell´Italia. Il Governo ha ritenuto pertanto opportuno, sotto questo versante, limitare l’intervento normativo ad alcune modifiche volte a rendere più pregnante l´obbligo di motivazione del decreto di autorizzazione e di proroga delle intercettazioni e, in secondo luogo, disciplinare più dettagliatamente la loro durata e le modalità di esecuzione; particolare rilevanza ha sotto tale aspetto la tendenziale limitazione a tre mesi delle proroghe delle intercettazioni, superabili soltanto in presenza di precisi requisiti. Connessa a tale modifica è l’istituzione del funzionario responsabile delle intercettazioni, nominato dal Procuratore della Repubblica; tale funzionario deve periodicamente comunicare al capo dell´ufficio l’elenco delle intercettazioni che superano la durata di tre mesi, così da consentire allo stesso di essere costantemente al corrente della mole di intercettazioni in corso presso la struttura da lui diretta e di esercitare i compiti di vigilanza connessi alla sua funzione. Sotto il profilo della tutela della riservatezza, garantita dalla Costituzione, il disegno di legge interviene su due fronti; viene previsto che le operazioni di intercettazione avvengano presso Centri di intercettazione istituiti su base distrettuale, laddove le operazioni di ascolto avverranno presso le competenti Procure della Repubblica, ovvero, previa autorizzazione del pubblico ministero procedente, presso i servizi di polizia giudiziaria delegati per le indagini. Tale modifica, che interviene sull’articolo 268, comma 3, del codice di procedura penale, consente inoltre un notevole risparmio di spesa. Sotto il medesimo profilo si è altresì ritenuto di diversamente regolamentare il regime dell’acquisizione al procedimento delle conversazioni intercettate, in modo tale che quelle non utili alle indagini rimangano coperte da segreto e non abbiano mai ingresso fra gli atti conoscibili. Detta tutela viene in particolare assicurata attraverso la progressiva “scrematura” (ad opera prima del pubblico ministero e poi del Gip) delle conversazioni ritenute irrilevanti, che sono custodite in apposito registro riservato e secretate. In tema di pubblicità degli atti di indagine, e delle intercettazioni telefoniche in particolare, si è operato in modo da garantire il diritto dei cittadini ad essere informati e della libera stampa a informare, senza che ciò si traduca in un pregiudizio per le indagini, ovvero in una indebita propalazione di notizie riservate, soprattutto se relative a terzi estranei al procedimento penale. In tali sensi, sono disciplinate autonome fattispecie criminose per l’illecita divulgazione di notizie relative ad atti del procedimento penale coperti da segreto e l´accesso illecito ai medesimi atti; viene, infine, prevista una specifica sanzione amministrativa per la pubblicazione di dati in violazione del codice della privacy e di quelli deontologici, la cui applicazione è rimessa al Garante per la protezione dei dati personali. .  
   
   
CITTADINANZA: DISEGNO DI LEGGE  
 
Il Consiglio dei Ministri n. 10 del 4 agosto 2006 ha anche approvato su proposta del Ministro dell’interno, Giuliano Amato, un disegno di legge in materia di cittadinanza in linea con la direttiva europea 2003/109/Ce istitutiva del “permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo”, in corso di recepimento nel nostro ordinamento. Il provvedimento prevede una serie di interventi differenziati in funzione delle varie situazioni che contraddistinguono la presenza degli stranieri nel nostro Paese: i nati nel nostro territorio, i minori che si ricongiungono ai loro familiari in età infantile o adolescenziale e gli stranieri extracomunitari maggiorenni. Il periodo temporale minimo di volta in volta richiesto per le varie fattispecie acquisitive della cittadinanza italiana disciplinate nel provvedimento è fissato in cinque anni. La normativa si muove nello spirito della Convenzione europea sulla cittadinanza, sottoscritta dall’Italia a Strasburgo nel 1997 e in attesa di ratifica, che invita gli Stati contraenti a facilitare l’acquisto della cittadinanza da parte degli stranieri in possesso di determinati requisiti e soggiornanti sul nostro territorio. .  
   
   
RC AUTO: NORME IN VIGORE DAL PROSSIMO 1° GENNAIO 2007  
 
Sulla Gazzetta ufficiale n. 199 del 28 agosto 2006 è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006 n. 254, composto di 15 articoli, contenente il regolamento che disciplina il risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell´art. 150 del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il Codice delle assicurazioni private. L´art. 150, relativo alla disciplina del sistema di risarcimento diretto, prevede che, con apposito decreto avrebbero dovuto essere stabiliti i criteri di determinazione del grado di responsabilità delle parti anche per la definizione dei rapporti interni tra le imprese di assicurazione, il contenuto e le modalità di presentazione della denuncia di sinistro e gli adempimenti necessari per il risarcimento del danno, le modalità, le condizioni e gli adempimenti dell´impresa di assicurazione per il risarcimento del danno, i limiti e le condizioni di risarcibilità dei danni accessori e i principi per la cooperazione tra le imprese di assicurazione, ivi compresi i benefici derivanti agli assicurati dal sistema di risarcimento diretto. L´art. 149 del Decreto legislativo n. 209/05 delinea anche la procedura di risarcimento diretto. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all´impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato. L´impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell´impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l´impresa di assicurazione provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione. L´impresa di assicurazione, entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l´offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in tale modo corrisposta è imputata all´eventuale liquidazione definitiva del danno. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall´art. 148, di mancato accordo, il danneggiato può proporre l´azione diretta di cui all´art. 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione. L´impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l´altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell´ambito del sistema di risarcimento diretto". La nuova disciplina entrerà in vigore il prossimo 1 gennaio 2007 e si applicherà ai sinistri verificatisi a partire dall´1 febbraio 2007. .  
   
   
GOVERNO PRODI: GLI INDIRIZZI DEI SITI MINISTERIALI  
 
A seguito della richiesta avanzata da un nostro lettore trascriviamo, di seguito, gli indirizzi dei siti relativi al Governo in carica. L’indirizzo della Presidenza del Consiglio dei Ministri è www. Governo. It. , mentre per i dipartimenti retti da ministri senza portafoglio occorre digitare i seguenti indirizzi internet: www. Affariregionali. It, www. Pariopportunita. Gov. It, www. Politichecomunitarie. It. Per quanto riguarda i singoli ministeri possiamo registrare i seguenti indirizzi: www. Esteri. It, www. Interno. It, www. Giustizia. It, www. Mef. Gov. It, www. Tesoro. It, www. Attivitaproduttive. Gov. It, www. Miur. It, www. Istruzione. It, www. Mincomes. It, www. Welfare. Gov. It, www. Difesa. It, www. Politicheagricole. It, www. Minambiente. It, www. Infrastrutturetrasporti. It, www. Infrastrutturetrasporti. It, www. Ministerosalute. It, www. Beniculturali. It, www. Comunicazioni. It. .  
   
   
CGCE: ABUSI DERIVANTI DALLA SUCCESSIONE DI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO  
 
La Corte di giustizia ha pronunciato due sentenze sul tema delle regole di successione di contratti di lavoro a tempo determinato conclusi con una pubblica amministrazione. Nel primo caso due lavoratori sono stati impiegati come cuochi presso un’azienda ospedaliera in virtù di una serie di contratti a tempo determinato, di cui gli ultimi non sono stati rinnovati. I lavoratori hanno agito dinanzi al Tribunale di Genova contro il datore di lavoro chiedendo che i rapporti di lavoro venissero dichiarati a tempo indeterminato, in base alla norma italiana che ha trasposto l’accordo quadro Ces, Unice e Ceep , allegato alla direttiva del 1999 sul lavoro a tempo determinato. La Corte ha stabilito che qualora una normativa nazionale contenga misure effettive destinate ad evitare e a sanzionare l´utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato da parte di un datore di lavoro pubblico, l’accordo quadro ammette che la normativa nazionale, anche in caso di abuso, escluda la trasformazione in contratti a tempo indeterminato (quando invece questa è prevista per i contratti conclusi da un datore di lavoro privato). Ancorché non le spetti pronunciarsi sull’interpretazione del diritto interno, la Corte ha rilevato che la norma italiana (che prevede norme imperative relative alla durata e al rinnovo dei contratti a tempo determinato, nonché il risarcimento del danno subito dal lavoratore in caso di abuso) sembra prima facie presentare garanzie effettive ed equivalenti di tutela dei lavoratori, sanzionando debitamente tale abuso ed eliminando le conseguenze della violazione del diritto comunitario. Digitando l’indirizzo internet http://curia. Europa. Eu è possibile consultare il testo integrale della sentenza. .