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Notiziario Marketpress di Lunedì 02 Aprile 2007
E-LEARNING: IL CNIPA PRESENTA LA 2A EDIZIONE DEL VADEMECUM  
 
Il 17 aprile 2007 presso l’Auditorium Inps di Roma, nel corso di un convegno promosso dal Cnipa sarà presentata la 2a edizione del “Vademecum per la realizzazione di progetti formativi in modalità e-learning nelle Pa”. Pubblicata nel 2004, la 1a edizione del Vademecum è stata presentata in vari convegni e illustrata in diversi seminari sul territorio nazionale. Molte amministrazioni centrali e locali già utilizzano il Vademecum come guida per la realizzazione di studi di fattibilità, per la valutazione dei costi e per la redazione di capitolati di gara. Per alcuni corsi universitari il Vademecum è stato adottato come libro di testo. Il Vademecum è disponibile per il download in formato elettronico sul sito del Cnipa (http://www. Cnipa. Gov. It/site/it-it/). .  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: NUOVE CAUSE ITALIANE  
 
Segnaliamo che dinanzi alla Corte di giustizia delle Ce pendono le seguenti nuove cause italiane: C-518/06, Commissione/italia in tema di assicurazioni, C-530/06, Commissione/italia in tema di regime pensionistico, C-531/06, Commissione/italia in tema di libera circolazione e libertà di stabilimento e C-504/06, Commissione/italia in tame di sicurezza sul lavoro. . .  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: CAUSA CONTRO L’ITALIA IN MATERIA ASSICURATIVA (C-518/06, COMMISSIONE / ITALIA)  
 
La Direttiva 92/49/Cee del Consiglio, del 18 giugno 1992 ha instaurato il principio della libertà tariffaria. Il termine assegnato per la trasposizione era il 1° luglio 1994. Essa è stata trasposta in Italia attraverso il Decreto legislativo n. 175 del 17 marzo 1995 e le Misure per favorire l´iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza del 2002. La Commissione ritiene che l´Italia sia venuta meno agli obblighi di libera commercializzazione dei prodotti assicurativi e censura i parametri per il calcolo dei premi per l´assicurazione r. C. Auto verso terzi; il controllo sulle modalità di calcolo dei premi assicurativi da parte delle imprese di assicurazione, con sede centrale in un altro Stato membro ma operanti in Italia; le sanzioni - anche nei confronti delle imprese di assicurazione con sede centrale in un altro Stato membro ma operanti in Italia - per violazione delle norme italiane sulle modalità di calcolo dei premi assicurativi; l´obbligo a contrarre l´assicurazione responsabilità civile auto per tutte le imprese di assicurazione, comprese le imprese di assicurazione, con sede centrale in un altro Stato membro ma operanti in Italia. Per la Commissione, la normativa italiana ha l´effetto di costituire un sistema di premi regolamentati e di impedire alle imprese di assicurazione di commercializzare liberamente i propri servizi e di stabilire liberamente le proprie tariffe, pregiudicando la realizzazione del mercato unico in materia di assicurazioni. Il controllo effettivo esercitato dall´autorità di vigilanza italiana (Stato membro ospitante) sulle modalità con cui le imprese di assicurazione, operanti in Italia calcolano i propri premi assicurativi, nonché l´imposizione di sanzioni, costituisce una violazione alla ripartizione di competenze tra Stato membro d´origine (vale a dire: di stabilimento principale dell´impresa assicuratrice) e Stato membro ospitante. L´obbligo a contrarre imposto a tutte le imprese di assicurazione esercenti il ramo r. C. Auto, indipendentemente dal luogo in cui si trova la loro sede, ed in relazione a tutte le categorie di assicurati e a tutte le regioni d´Italia ( e le relative sanzioni) comportano una restrizione alla libertà fondamentale di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi. Esso dissuade le imprese assicurative stabilite in altri Stati membri dallo stabilirsi o dal prestare servizi in Italia e quindi ne pregiudica l´accesso al mercato italiano. Inoltre esso impedisce la formazione di settori specializzati di imprese assicurative che potrebbero soddisfare più adeguatamente ed efficacemente le esigenze dei consumatori proprio in ragione dell´acquisita specializzazione.  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: CAUSA CONTRO L’ITALIA IN MATERIA PENSIONISTICA (C-530/06, COMMISSIONE / ITALIA)  
 
La Direttiva 2003/41/Ce1 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali, rappresenta un primo passo nella direzione di un mercato interno degli schemi pensionistici aziendali e professionali organizzato su scala europea. Basando l´investimento dei capitali sul principio della "persona prudente" e permettendo agli enti di operare in ambito transfrontaliero, si incoraggia il riorientamento del risparmio verso il settore degli schemi pensionistici aziendali e professionali contribuendo in tal modo al progresso economico e sociale. Le disposizioni prudenziali previste in essa sono intese sia a garantire un elevato livello di sicurezza per i futuri pensionati, attraverso la prescrizione di norme prudenziali rigorose, sia a permettere una gestione efficiente degli schemi pensionistici aziendali e professionali. Il termine per la trasposizione della direttiva 2003/41/Ce è scaduto il 23 settembre 2005. Il 22 dicembre 2006 la Commissione ha depositato ricorso dinanzi alla Corte di giustizia chiedendo di dichiarare l´Italia inadempiente.  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: CAUSA CONTRO L’ITALIA IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE E LIBERTÀ DI STABILIMENTO (C-531/06, COMMISSIONE/ITALIA)  
 
In Italia, l´attività di farmacista è disciplinata principalmente dalla Legge n. 362/91 ("Norme di riordino del settore farmaceutico), nonché dal Decreto legge n. 223/06 (cd. "decreto Bersani). Queste disposizioni consentono la titolarità dell´esercizio delle farmacie private alle sole persone fisiche laureate in farmacia e a società composte esclusivamente da soci farmacisti e comportano l´impossibilità per le imprese esercenti l´attività di distribuzione di prodotti farmaceutici di acquisire partecipazioni nelle società di gestione di farmacie comunali. La Commissione ritiene che il divieto d´acquisizione di partecipazioni nelle farmacie private da parte di persone fisiche che non siano farmacisti o di imprese non costituite esclusivamente da farmacisti renda assolutamente impossibile per queste categorie di persone l´esercizio di due libertà fondamentali garantite dal Trattato, quali la libera circolazione dei capitali e la libertà di stabilimento; inoltre, che il divieto di partecipazione in società di gestione di farmacie comunali e private per le imprese operanti nella distribuzione farmaceutica (desumibile da alcune norme tuttora vigenti dell´ordinamento italiano e fortemente suscettibile di essere applicato dai giudici italiani) costituisca un ostacolo tanto alla libera circolazione dei capitali, quanto all´esercizio del diritto di stabilimento.  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: ALTRA CAUSA IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE E LIBERTÀ DI STABILIMENTO (C-500/06, CORPORACIóN DERMOESTÉTICA SA/TO ME GROUP ADVERTISING MEDIA)  
 
La Corporación Dermoestética è un´impresa spagnola attiva nei settori dell´estetica e della medicina estetica; possiede 80 centri in tuta Europa e, dal 2003, opera anche in Italia, con centri medici e centri estetici in 23 città italiane. Nel 2005 si è accordata con la To Me Group Advertising Media per ottenere servizi pubblicitari, specialmente televisivi. La società pubblicitaria dopo avere percepito un acconto di 2000 Eur per un servizio su Canale 5 informava la Corporación Dermoestética dell´impossibilità di trasmettere su reti nazionali, in base alla legge175 del 1992 ed al D. M. 16/09/1994 N. 657. Il Giudice di pace di Genova, adito dalla Corporación Dermoestética per la restituzione della somma ha rivolto alla Corte di giustizia alcune domandi pregiudiziali. In particolare: se l´art. 49 del Trattato Ce sia compatibile con una normativa nazionale e/o con prassi amministrative che vietino la pubblicità televisiva a diffusione nazionale di trattamenti medico-chirurgici svolti in strutture sanitarie private autorizzate, anche quando la stessa pubblicità sia autorizzata su reti televisive a diffusione locale e, che, al contempo, impongano, per la diffusione di tali pubblicità, un limite di spesa del cinque per cento del reddito dichiarato nell´anno precedente; se l´art. 43 del Trattato Ce sia compatibile con una normativa nazionale e/o con prassi amministrative che vietino la pubblicità televisiva a diffusione nazionale di trattamenti medico-chirurgici svolti in strutture private autorizzate, anche quando detta pubblicità sia autorizzata su reti televisive a diffusione locale e, che, al contempo, impongano, per quest´ultimo tipo di diffusione, una previa autorizzazione da parte di ogni singolo Comune, sentito l´ordine professionale provinciale di riferimento, nonché un limite di spesa del cinque per cento del reddito dichiarato per l´anno precedente; se gli artt. 43 e/o 49 Trattato Ce ostino a che la diffusione della pubblicità informativa sui trattamenti medici-chirurgici di natura estetica resi in strutture sanitarie private autorizzate sia subordinata ad un´ulteriore previa autorizzazione da parte delle autorità amministrative locali e/o degli ordini professionali; se la Federazione nazionale degli ordini dei medici (avendo adottato un codice deontologico che prescrive limiti alla pubblicità delle professioni sanitarie) abbia limitato la concorrenza in violazione dell´art. 81 n. 1 Ce; se la prassi interpretativa adottata dalla Fnomceo sia in contrasto con il Trattato Ce nella misura in cui tale prassi sia consentita da una normativa nazionale che demanda agli ordini provinciali competenti la verifica della trasparenza e veridicità dei messaggi pubblicitari dei medici senza indicare i criteri e le modalità di esercizio di tale potere.  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: CAUSA CONTRO L’ITALIA IN TEMA DI SICUREZZA SUL LAVORO (C-504/06, COMMISSIONE/ITALIA)  
 
La Direttiva 92/57/Cee del Consiglio del 24 giugno 1992 riguarda le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili. Il suo articolo 3 stabilisce che - per un cantiere in cui sono presenti più imprese - il committente o il responsabile dei lavori designa uno o più coordinatori in materia di sicurezza e di salute, per la fase di progettazione e per la fase di realizzazione. La Direttiva 92/57/Cee è stata trasposta in Italia dal Decreto legislativo n. 494 del 14 agosto 1996. Nel diritto italiano, i cantieri che non raggiungono i 200 uomini-giorno e che non espletano i lavori di cui all´allegato Ii della direttiva, sono coperti esclusivamente dalle disposizioni in materia di coordinamento di cui all´articolo 7 del Decreto n. 626/94, che però impone soltanto un obbligo generale di cooperazione e di coordinamento ai datori di lavoro che (all´interno dell´azienda ovvero dell´unità produttiva) affidano lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi. La Commissione ritiene che non sia quindi possibile ritenere che le disposizioni precise e dettagliate della Direttiva 92/57/Cee siano considerate recepite dall´articolo del decreto in questione ed ha quindi chiesto alla Corte di dichiarare che poiché non ha recepito correttamente nel diritto italiano l´articolo 3, paragrafo 1, della l´Italia è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della direttiva summenzionata. .  
   
   
PRIVACY: NO ALLE DISCRIMINAZIONI PER LE AGENZIE IMMOBILIARI  
 
È vietato schedare la clientela in base all´origine razziale, alle convinzioni religiose o alle preferenze sessuali. Il principio è stato affermato dal Garante che ha vietato ad una agenzia immobiliare di utilizzare questo genere di dati personali perché trattati in modo illecito, al di fuori dei casi autorizzati dall´Autorità e in violazione anche delle norme sulla parità di trattamento tra le persone che vieta espressamente le discriminazioni razziali nella fornitura di beni e servizi, con particolare riferimento all´alloggio. La società non potrà più raccogliere informazioni su razza, religione o vita sessuale delle persone che la contattano per la compravendita o la locazione di una casa, né utilizzare quel genere di informazioni già in suo possesso. Nel corso degli accertamenti, disposti dal Garante nell´ambito del programma di ispezioni nei confronti di alcuni settori e categorie professionali, è emerso che l´agenzia, oltre ai dati necessari per adempiere al proprio mandato (dati anagrafici, indirizzo, numero di telefono ecc. ), raccoglieva, senza consenso, anche altri dati personali delicatissimi perché, a suo dire, alcuni proprietari non avrebbero gradito affittare a extracomunitari o a omosessuali, o perché alcuni condomini avrebbero preferito evitare la presenza di musulmani. Nel vietare il trattamento il Garante, con il provvedimento di cui è stato relatore Giuseppe Chiaravalloti, ha ritenuto che la società immobiliare abbia operato in modo illecito, discriminatorio e lesivo della dignità delle persone, in contrasto con quanto stabilito dal Codice della privacy e dalle autorizzazioni generali in materia di trattamento di dati sensibili. Lecita, secondo il Garante, solo la raccolta di informazioni relative ad handicap o patologie invalidanti in quanto effettuata dall´agenzia per escludere dalle trattative immobili con barriere architettoniche o privi di ascensore. Il Garante ha inoltre prescritto, alla società di riformulare l´informativa, in particolare quella on line, specificando chiaramente per quali finalità usa i dati personali, e di mettere in condizioni la clientela di esprimere liberamente la propria volontà sull´invio di materiale pubblicitario e sull´uso della posta elettronica a fini di marketing. Copia degli atti è stata inviata all´autorità giudiziaria affinché valuti l´eventuale ipotesi di illecito trattamento di dati a fini di profitto. . .  
   
   
PRIVACY: IMPRONTA DELLA MANO  
 
Uso dei dati biometrici per particolari esigenze di sicurezza e per tempi strettamente necessari. Il Garante ha autorizzato, con particolari cautele, l´uso dei dati ricavati dalla conformazione della mano per accedere ad un vasto complesso, nel quale sono presenti imprese che lavorano e vendono metalli e pietre preziose. Non dovrà essere creato un archivio centralizzato dei dati biometrici: l´impronta cifrata della mano dovrà essere memorizzata solo sul badge del lavoratore o del personale autorizzato all´ingresso. I dati relativi agli accessi dovranno essere cancellati automaticamente dopo sette giorni. Dovrà essere comunque garantito un sistema alternativo di accesso. Queste le principali condizioni poste dall´Autorità, con un provvedimento di cui è stato relatore Giuseppe Fortunato, per dare il via libera a un progetto sottoposto alla sua attenzione da un consorzio di duecentotrentacinque esercizi artigianali e commerciali, situato in un´area periferica campana ad elevato rischio di criminalità organizzata, che intende, per questo motivo, avvalersi di un sistema di riconoscimento biometrico per innalzare i propri standard di sicurezza. A chi deve accedere verrà rilasciata una smart card in cui è memorizzato il codice dell´impronta della mano. Presso i sedici ingressi del complesso, dunque, responsabili, dipendenti, visitatori autorizzati passeranno uno alla volta attraverso "bussole" automatiche con porte interbloccate, al cui interno sono installati dispositivi di lettura della geometria della mano. Un software trasformerà in un codice numerico i punti predeterminati della mano e il riconoscimento avverrà tramite il confronto con il codice memorizzato nella smart card. Chi non intende avvalersi di questo sistema potrà avere accesso tramite un ingresso dotato di telecamera per il riconoscimento facciale. Ribadito il no ad un uso generalizzato ed incontrollato dei dati biometrici, il Garante ha ritenuto lecito e proporzionato il trattamento sottoposto al suo esame, tenuto conto della necessità della società di effettuare un accertamento rigoroso dell´identità del personale e dei visitatore. Sulla smart card potrà essere inserito il codice cifrato della mano e il profilo di autorizzazione personale (fascia oraria e giorni consentiti per l´ingresso). La smart card sarà invece priva della foto e dei dati anagrafici della persona autorizzata all´ingresso, sostituiti da un codice identificativo individuale, più sicuro in caso di smarrimento. Il consorzio dovrà comunque raccogliere il consenso del personale interessato al quale va fornita una completa informativa scritta sull´uso dei dati. . .  
   
   
REGIONE LOMBARDIA: LA CARTA REGIONALE DEI SERVIZI DELLA LOMBARDIA È RICONOSCIUTA UFFICIALMENTE COME CODICE FISCALE  
 
Il Decreto 30 novembre 2006 del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha stabilito che la Carta Regionale dei Servizi della Regione Lombardia è valida anche come sostitutiva del tesserino plastificato del codice fiscale. La Carta Regionale dei Servizi acquisisce, ufficialmente, una nuova e importante funzionalità, che consente al cittadino - con una unica carta in tasca – di avere accesso a diversi servizi della Pubblica Amministrazione. La Carta - gratuita e strettamente personale - già da oggi è Carta Nazionale dei Servizi, per cui consente l’accesso on line ai servizi della Pa, Tessera Sanitaria Nazionale, per cui sostituisce l’attuale tesserino sanitario cartaceo per usufruire dei servizi socio-sanitari, Tessera Europea di Assicurazione Malattia, per cui garantisce l’assistenza sanitaria nell’Unione Europea secondo le normative dei singoli Paesi. Ora è anche Tesserino di Codice Fiscale. La Carta, al momento della consegna, è già attiva, ma è fondamentale per tutti i cittadini firmare il Modulo del Consenso Informato, che dà l’autorizzazione al trattamento dei propri dati sanitari e attivare il codice Pin personale per accedere a tutti i servizi sia sanitari sia amministrativi in rete. Il codice Pin unitamente alla Crs consente al cittadino, collegato in rete con il proprio computer e con un lettore di card, di consultare il proprio fascicolo sanitario (contenente visite ed esami), prenotare visite specialistiche, scegliere o revocare il medico di famiglia, accedere ai servizi della Regione Lombardia e dei Comuni. I moduli per la richiesta del Pin e i moduli del Consenso sono disponibili presso le Aziende Sanitarie Locali e gli Uffici Postali della Lombardia. Ulteriori informazioni sull’utilizzo della Carta Regionale dei Servizi sul sito www. Crs. Lombardia. It.  
   
   
REGIONE LOMBARDIA: NOTIZIE ON LINE  
 
Nell’ambito del progetto finalizzato al rinnovamento del portale (www. Consiglio. Regione. Lombardia. It) il Consiglio regionale della Lombardia ha lanciato “Lombardia quotidiano”, un nuovo spazio on line dedicato a notizie e attualità. La novità rientra anche nella realizzazione del progetto Palco ideato con il consorzio Politecnico Innovazione. Su internet, in diretta, saranno visibile anche le sedute d´aula. Oltre alle informazioni in tempo reale il nuovo quotidiano contiene anche video e brevi servizi audio.  
   
   
INTERNET: CINESI PRIMI NAVIGATORI VIRTUALI DEL MONDO, ITALIANI ULTIMI.  
 
Il Gruppo Axa, ricorrendo ai maggiori istituti di statistica di differenti Paesi e coinvolgendo complessivamente oltre 11500 persone, ha condotto una ricerca internazionale, “Axa Ricerca sulla pensione Iii edizione”, nei più importanti Paesi del mondo industrializzato, Cina compresa, analizzata attraverso cinque aree economiche (Pechino: Shangai; Guangzhou; Chongqing e Tianjin). La ricerca ha rivelato che, tra coloro che possiedono computer con accesso ad internet, i lavoratori cinesi sono quelli che stanno più tempo collegati alla rete, navigando per 11 ore alla settimana. Gli italiani, al contrario, sono quelli che si stancano prima, con sole cinque ore di navigazione in media. Dopo i lavoratori cinesi, i più assidui frequentatori della Rete sono gli australiani, i francesi, e gli americani: tutti con otto ore di surfing settimanale. Anche i pensionati italiani sono coloro che, nel mondo, utilizzano meno internet con sole due ore ogni sette giorni. I pensionati più affezionati al web sono gli statunitensi, con nove ore alla settimana, seguiti dagli inglesi con sette. I lavoratori cinesi sono dunque i più fedeli al web, anche se in Cina Pc e accesso alla rete sono ancora relativamente poco diffusi. I cinesi sono infatti all’ultimo posto tra i Paesi oggetto dell’indagine per possesso di computer e al penultimo, preceduti unicamente dal Portogallo, per connessioni al web. In Italia, invece, le nuove tecnologie sono più presenti nelle case, ma usate meno. Al primo posto nella diffusione dei Pc troviamo gli australiani, seguiti da americani e belgi. Gli italiani sono anche agli ultimi posti per la frequentazione di chat, blog, o nell’uso del web per conoscere persone. Ancora una volta, sono i cinesi i più appassionati di relazioni on line, e i lavoratori della Repubblica Popolare risultano al primo posto nell’utilizzo di blog, chat e nell’uso della Rete per conoscere persone. I lavoratori cinesi chattano tre volte di più degli americani: nello sterminato mare del web le nuove conoscenze parlano mandarino. Il 37% dei pensionati italiani, se gli si chiede che attività svolga su Internet, preferisce non rispondere o più diplomaticamente dice di non fare nulla. Il web in Italia è comunque utilizzato soprattutto per cercare informazioni, scambiare e-mail e leggere le notizie, ma in tutte queste attività gli italiani sono quasi sempre all’ultimo posto delle graduatorie internazionali. Se il 96% degli australiani cerca informazioni sulla Rete, solo il 62% degli italiani fa altrettanto. Il 92% degli australiani scambia messaggi di posta elettronica, attività che è invece svolta appena dal 44% degli italiani. I nostri connazionali, inoltre, sono all’ultimo posto della classifica internazionale di chi legge le notizie su internet. Primi nella graduatoria dei lettori di news risultano i lavoratori cinesi, evidentemente alla ricerca di fonti alternative di informazione. .  
   
   
CONTRAFFAZIONE: TAVOLO PERMANENTE PRESSO IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
 
Giovedì 29 marzo, a Roma, presso il Ministero dello Sviluppo economico, si è tenuta la prima riunione del Tavolo permanente degli imprenditori, dei lavoratori e dei consumatori per la lotta alla contraffazione. Il Tavolo, istituito e convocato dall’Alto Commissario, Giovanni Kessler, riunisce, per la prima volta, le tre categorie che, in forme diverse, sono vittime della contraffazione, per coinvolgerle nell’elaborazione delle strategie nazionali anticontraffazione, nel monitoraggio del fenomeno e nello studio di proposte normative e di azione amministrativa. Aprirà i lavori l’Alto Commissario per la lotta alla contraffazione. .  
   
   
TASSI USURAI  
 
La Banca d´Italia ha comunicato i dati concernenti la rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai sensi della legge sull´usura, per il periodo di applicazione 1 aprile-30 giugno 2007, contenuti nel Decreto ministeriale del 20/3/07. Per non essere qualificati come usurari, i tassi, in base all´art. 2, comma 4, della Legge n. 108/96, non devono eccedere del 50% il tasso medio di riferimento.
categorie di operazioni (1) classi di importo in unità di euro tassi medi su base annua tassi soglia
Aperture di credito in conto corrente fino a 5. 000 oltre 5. 000 13,09 9,90 19,635 14,85
Anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche fino a 5. 000 oltre 5. 000 7,41 6,43 11,115 9,645
Factoring fino a 50. 000 oltre 50. 000 6,79 6,06 10,185 9,09
Crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle banche 10,23 15,345
Anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari fino a 5. 000 oltre 5. 000 17,19 12,78 25,785 19,17
Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio fino a 5. 000 oltre 5. 000 16,48 10,26 24,72 15,39
Leasing fino a 5. 000 oltre 5. 000 fino a 25. 000 oltre 25. 000 fino a 50. 000 oltre 50. 000 11,56 9,11 7,94 6,34 17,34 13,665 11,91 9,51
Credito finalizzato all´acquisto rateale e credito revolving fino a 1. 500 oltre 1. 500 fino a 5. 000 oltre 5. 000 16,39 16,84 10,58 24,585 25,26 15,87
Mutui con garanzia reale a tasso fisso a tasso variabile 5,72 5,31 8,58 7,965
(1) I tassi non comprendono la commissione di massimo scoperto che, nella media delle operazioni rilevate, si ragguaglia a 0,72 punti percentuali. .