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LUNEDI

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Notiziario Marketpress di Lunedì 12 Maggio 2008
PRIVACY: ILLEGITTIMA LA DIFFUSIONE DEI DATI SUL SITO INTERNET DELL´AGENZIA DELLE ENTRATE  
 
L´autorità Garante per la privacy ha concluso l´istruttoria avviata sulla diffusione, tramite il sito web dell´Agenzia delle Entrate, dei dati relativi alle dichiarazioni dei redditi dei contribuenti italiani. Il Collegio, nel ribadire quanto già sostenuto nel provvedimento del 30 aprile, con il quale aveva immediatamente invitato a sospendere la pubblicazione on line, ha stabilito che la modalità utilizzata dall´Agenzia è illegittima. L´agenzia delle Entrate dovrà far cessare definitivamente l´indiscriminata consultabilità, tramite il sito, dei dati relativi alle dichiarazioni dei redditi per l´anno 2005. La decisione dell´Agenzia contrasta con la normativa in materia. In primo luogo, perché il Dpr n. 600/73 stabilisce che al direttore dell´Agenzia delle entrate spetta solo il compito di fissare annualmente le modalità di formazione degli elenchi delle dichiarazioni dei redditi, non le modalità della loro pubblicazione, che rimangono prerogativa del legislatore. Attualmente, per le dichiarazioni ai fini dell´imposta sui redditi, la legge prevede unicamente la distribuzione degli elenchi ai soli uffici territoriali dell´Agenzia e la loro trasmissione ai soli comuni interessati e sempre con riferimento ai contribuenti residenti nei singoli ambiti territoriali. L´inserimento dei dati in Internet, inoltre, appare di per sé non proporzionato rispetto alla finalità della conoscibilità di questi dati. L´uso di uno strumento come Internet rende indispensabili rigorose garanzie a tutela dei cittadini. L´immissione in rete generalizzata e non protetta dei dati di tutti i contribuenti italiani (non sono stati previsti "filtri" per la consultazione on line) da parte dell´Agenzia delle entrate ha comportato una serie di conseguenze: la centralizzazione della consultazione a livello nazionale ha consentito, in poche ore, a numerosissimi utenti, non solo in Italia ma in ogni parte del mondo, di accedere a innumerevoli dati, di estrarne copia, di formare archivi, modificare ed elaborare i dati stessi, di creare liste di profilazione e immettere ulteriormente dati in circolazione, ponendo a rischio la loro stessa esattezza. Tale modalità ha, inoltre, dilatato senza limiti il periodo di conoscibilità di dati che la legge stabilisce invece in un anno. L´autorità ha poi rilevato che non è stato chiesto al Garante il parere preventivo prescritto per legge. L´autorità ha altresì specificato che va ritenuta illecita anche l´eventuale ulteriore diffusione dei dati dei contribuenti da parte di chiunque li abbia acquisiti, anche indirettamente, dal sito Internet dell´Agenzia. Tale ulteriore diffusione può esporre a conseguenze di carattere civile e penale. Resta fermo il diritto-dovere dei mezzi di informazione di rendere noti i dati delle posizioni di persone che, per il ruolo svolto, sono o possono essere di sicuro interesse pubblico, purché tali dati vengano estratti secondo le modalità attualmente previste dalla legge. L´autorità sottolinea, sin d´ora, che, qualora il Parlamento e il Governo intendessero porre mano ad una revisione della normativa alla luce del mutato scenario tecnologico, si porrà l´esigenza di individuare, sentita l´Autorità, soluzioni che consentano un giusto equilibrio tra forme proporzionate di conoscenza dei dati dei contribuenti e la tutela dei diritti degli interessati. Il Garante ha stabilito, infine, di contestare all´Agenzia, con separato provvedimento, l´assenza di un´idonea informativa ai contribuenti riguardo alla forma adottata per la diffusione dei loro dati, anche al fine di determinare la relativa sanzione amministrativa. Per dare la massima conoscibilità al provvedimento e anche per consentire a tutti di avere maggiore consapevolezza che la ulteriore messa in circolazione dei dati è un fatto illecito che può avere anche rilevanza penale, l´Autorità ha disposto la pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale.  
   
   
FISCO ON LINE: PRIMO DENUNCIATO  
 
La prima persona denunciata per aver scaricato le dichiarazioni dei redditi degli italiani da internet ed aver tentato di venderle è un impiegato di un´azienda di servizi di Prato. La Polizia postale lo ha denunciato per violazione della privacy in attuazione della delibera del Garante. Il denunciato rischia fino a tre anni di carcere. La denuncia consegue al monitoraggio della rete, posto in essere dalla Polizia, che, come richiesto dalla Procura di Roma, sta individuando gli utenti che si sono scambiati i file e quelli che li hanno messi in vendita .  
   
   
FATTURA ELETTRONICA OBBLIGATORIA: PUBBLICATO IL DECRETO MINISTERIALE  
 
L´art. 1, comma 209 e seguenti, della Legge n. 244/07 (Finanziaria per il 2008), ha introdotto l´obbligo della fatturazione elettronica per la pubblica amministrazione e per tutti gli operatori economici. In particolare, secondo quanto previsto dal comma 212, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanare entro il 31 marzo 2008 deve essere individuato il gestore del Sistema di interscambio e ne sono definite competenze e attribuzioni, comprese quelle relative al presidio del processo di ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie e quelle relative alla gestione dei dati in forma aggregata e dei flussi informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica. Il decreto ministeriale 7 marzo 2008, attuativo delle disposizioni della Legge finanziaria 2008, è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 103 del 3 maggio 2008.  
   
   
FATTURA ELETTRONICA OBBLIGATORIA: DECRETO MINISTERIALE 7 MARZO 2008  
 
Il Decreto ministeriale 7 marzo 2008 individua il gestore del sistema di interscambio della fatturazione elettronica e le relative attribuzioni e competenze. L´agenzia delle Entrate è individuata quale gestore del sistema di interscambio di cui all´art. 1, commi 211 e 212, della Legge n. 244/07. A tal fine l´Agenzia delle Entrate si avvale della Sogei - Società Generale di Informatica S. P. A. , quale apposita struttura dedicata ai servizi strumentali ed alla conduzione tecnica di detto sistema di interscambio. Nell´ambito della funzione attribuita alla Agenzia delle entrate ai sensi dell´art. 1, alla stessa sono affidati i compiti di coordinamento del sistema di interscambio con il sistema informatico della fiscalità; controllo della gestione tecnica del sistema di interscambio; gestione dei dati e delle informazioni che transitano attraverso il sistema di interscambio ed elaborazione di flussi informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica. L´agenzia delle Entrate svolgerà anche compiti di vigilanza in ordine al trattamento dei dati e delle informazioni che transitano attraverso il sistema di interscambio. Con cadenza semestrale, l´Agenzia delle Entrate riferisce al Ministero dell´economia e delle finanze sull´andamento e l´evoluzione del sistema di interscambio. Nell´ambito dei compiti affidati a Sogei, la stessa svolge le attività di: sviluppo, conduzione e manutenzione tecnica ed operativa del sistema di interscambio; supporto e assistenza alle pubbliche amministrazioni destinatarie delle fatture elettroniche; studio, ricerche, elaborazioni e statistiche relative ai dati che transitano attraverso il sistema di interscambio, senza riferimenti nominativi e comunque privi di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati e secondo modalità che rendano questi ultimi non identificabili; impulso e promozione, in favore delle pubbliche amministrazioni delle azioni necessarie per l´adozione dell´infrastruttura tecnologica utile per la ricezione e la gestione delle fatture elettroniche; supporto e assistenza alla Agenzia delle entrate per i compiti affidatile; relazione periodica all´Agenzia delle entrate sullo stato di avanzamento delle attività svolte nell´ambito del sistema di interscambio. Agenzia delle Entrate e Sogei debbono fornire al Ministero dell´economia e delle finanze, su richiesta, tutte le informazioni in qualsiasi modo relative alle attività svolte in forza del presente decreto e, comunque, tutti i dati trattati che transitano attraverso il sistema di interscambio. Le attività svolte dalla Sogei S. P. A. Sono regolate dal contratto di servizi quadro concluso in data 23 dicembre 2005 e, in particolare, dagli appositi contratti esecutivi appositamente conclusi con l´Agenzia delle Entrate.  
   
   
FATTURA ELETTRONICA OBBLIGATORIA: RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DECRETO MINISTERIALE 7 MARZO 2008  
 
Il decreto è stato emanato in attuazione e nel rispetto dell´art. 1, commi 211 e 212, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 per individuare il gestore del sistema di interscambio in materia di fatturazione elettronica e definirne le competenze e le attribuzioni. Il decreto si inserisce nel più ampio quadro di evoluzione normativa in materia di predisposizione e conservazione di documenti digitali da parte delle amministrazioni pubbliche. L´emissione, la trasmissione, la conservazione e l´archiviazione delle fatture, emesse nei rapporti con le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e con gli enti pubblici nazionali, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, infatti, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica. Pertanto, l´introduzione dell´obbligo della fatturazione elettronica, introdotta dal Decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52 in materia di semplificazione e armonizzazione delle modalità di fatturazione in materia di Iva, consente la completa sostituzione dei titoli cartacei con documenti informatici secondo standard comuni che permettono l´automatizzazione del flusso di informazioni tra fornitori e amministrazione, la semplificazione e la maggiore economicità dei processi di fatturazione. Secondo la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 al comma 211 dell´art. 1, però, la trasmissione delle fatture elettroniche può avvenire esclusivamente tramite il sistema di interscambio istituito dal Ministero dell´economia e delle finanze, il quale può avvalersi per la gestione del medesimo anche di proprie strutture societarie. Il sistema di interscambio è, quindi, l´unica interfaccia per i fornitori essendo ad esso demandata la gestione del coordinamento e l´indirizzamento del flusso informativo. Il decreto, quindi, attribuisce all´Agenzia delle Entrate la titolarità della gestione del sistema di interscambio che si avvale di Sogei - Società Generale d´Informatica - S. P. A. , società interamente partecipata dal Ministero dell´economia e delle finanze, per la conduzione tecnica e lo svolgimento dei servizi strumentali. Sogei sviluppa, conduce e manutiene il sistema informativo della fiscalità in conformità a quanto convenuto nel contratto di servizi del 23 dicembre 2005 tra l´amministrazione finanziaria e la società.  
   
   
FATTURAZIONE ELETTRONICA: QUADRO DI RIFERIMENTO  
 
L´art. 1, comma 209 e seguenti della Legge n. 244/07 (finanziaria per il 2008), introduce l´obbligo della fatturazione elettronica per la pubblica amministrazione e per tutti gli operatori economici. Tale intervento si colloca nell´ambito delle linee di azione richieste dall´Unione europea relativamente alla digitalizzazione dei processi amministrativi tra cui, in particolare, l´iniziativa «i2010» che incoraggia gli Stati membri a dotarsi di un adeguato quadro normativo, organizzativo e tecnologico per gestire in forma elettronica l´intero ciclo degli acquisti. Alcuni paesi europei, tra cui la Danimarca, Norvegia e Finlandia, hanno avviato un programma di introduzione della fatturazione elettronica nelle relazioni tra mercati di fornitura e pubblica amministrazione. La Danimarca, oggi, è un modello di «best practice» a livello europeo: a partire dal 1° febbraio 2005 tutto il settore pubblico danese (ministeri, strutture sanitarie, istituzioni scolastiche, etc. ) accetta, per obbligo legislativo, solo fatture in formato elettronico. A seconda della propria capacità di investimento e dei volumi di fatturazione verso la pubblica amministrazione, i fornitori hanno la possibilità di scegliere la soluzione tecnologica più adatta per inviare la fattura elettronica attraverso i diversi canali: intermediari dedicati ai piccoli operatori, portale della pubblica amministrazione, sistemi proprietari aderenti a specifici standard. A livello complessivo, comunque, il servizio è assicurato da un unico sistema che garantisce l´indirizzamento delle fatture alle diverse amministrazioni per il tramite di un codice univoco assegnato. L´introduzione dello strumento della fatturazione elettronica consentirà la completa sostituzione dei titoli cartacei con documenti informatici organizzati secondo standard comuni che determinano l´automatizzazione del flusso informativo tra fornitore e amministrazione, consentendo una completa trasparenza dei processi di fatturazione e vantaggi in termini economici, logistici e di semplificazione dei processi.  
   
   
AEREI: BIGLIETTI ON LINE, GUERRA UE AI SITI SCORRETTI  
 
Un sito internet su tre per la vendita on line di biglietti aerei è risultato non in regola. Un´indagine in 13 Paesi Ue, negli ultimi sette mesi, ha portato infatti a provvedimenti coercitivi su 137 siti dei 386 controllati. Le principali irregolarità riscontrate sono: prezzi ingannevoli, irregolarità nei termini contrattuali, mancata disponibilità di un´offerta pubblicizzata. In Italia sono stati controllati 11 siti tra i più cliccati e quattro sono risultati irregolari.  
   
   
MICROSOFT: APPELLO CONTRO MULTA UE  
 
Jesse Verstraete, portavoce di Microsoft, ha annunciato che l’azienda di Bill Gates ha presentato appello davanti alla Corte europea di prima istanza del Lussemburgo contro la multa da 899 milioni imposta dall´Unione europea. La multa era stata comminata lo scorso 27 febbraio dall´Antitrust Ue in quanto Microsoft non avrebbe ottemperato alle misure decise dallo stesso organo di tutela della concorrenza nel 2004.  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: TRASPORTO ANIMALI  
 
L’8 maggio 2008 la Corte di giustizia nella causa C-491/068, Danske Svineproducenter/justitsministeriet, si è pronunciata sull’interpretazione delle disposizioni comunitarie sul trasporto degli animali: in sede di trasposizione di tale legislazione gli Stati membri dispongono di un margine di discrezionalità, a condizione che la normativa nazionale non ostacoli gli scambi di animali. La direttiva del Consiglio 19 novembre 1991, 91/628/Cee, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto, ha modificato le direttive 90/425/Cee e 91/496/Cee, come modificata dalla direttiva del Consiglio 29 giugno 1995, 95/29/Ce è volta a realizzare l’armonizzazione della durata del trasporto, degli intervalli di tempo ai quali gli animali devono essere nutriti ed abbeverati, dei periodi di riposo e dello spazio disponibile per quanto riguarda taluni tipi di animali, contribuendo, al tempo stesso, all’eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi di animali vivi ed al buon funzionamento delle organizzazioni di mercato. La direttiva contiene, in particolare, disposizioni generali relative allo spazio che deve essere garantito agli animali della specie suina. Lo strumento nazionale di trasposizione della direttiva in Danimarca contiene valori numerici stabiliti sulla base di vari criteri: il peso dell’animale, il tipo di ventilazione utilizzato nello scompartimento e la durata del trasporto. L’obiettivo della normativa nazionale consiste segnatamente nel mettere a disposizione dei trasportatori norme più precise di quelle indicate dalla direttiva. La Danske Svineproducenter, organizzazione di categoria che rappresenta gli interessi degli allevatori danesi di suini, ha proposto un ricorso dinanzi al Justitsministeriet (Ministero della Giustizia) asserendo che talune disposizioni della normativa nazionale di trasposizione della direttiva sarebbero illegittime. La Corte di giustizia delle Comunità europee è invitata a pronunciarsi sull’interpretazione della direttiva al fine di consentire al Vestre Landret (Corte regionale dell’Ovest), adito della controversia, di verificare la compatibilità con il diritto comunitario delle norme danesi relative allo spazio disponibile per ciascun animale durante il trasporto. La Corte ha rilevato che la direttiva non contiene disposizioni precise in ordine all’altezza degli scompartimenti, limitandosi ad indicare che i suini devono quanto meno potersi coricare e mantenere nella loro posizione naturale eretta. Considerato che il legislatore comunitario non ha direttamente fissato l’altezza precisa degli scompartimenti, deve essere riconosciuto agli Stati membri un margine di discrezionalità nell’adozione di norme nazionali dirette a garantire la piena efficacia delle disposizioni della direttiva, conformemente agli obiettivi da questa perseguiti e nel rispetto del diritto comunitario. Nella specie, la Corte ha ritenuto che la normativa danese rientri, in linea di principio, in tale margine di discrezionalità. La Corte ha rilevato, infatti, che le norme nazionali di cui trattasi, conformemente alle esigenze della normativa comunitaria, mirano alla protezione degli animali durante il trasporto. Tuttavia, la Corte ha precisato che la detta normativa non deve essere tale poter mettere in discussione gli obiettivi di eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi di animali vivi e il buon funzionamento delle organizzazioni di mercato. La Corte ritiene che spetti al giudice del rinvio accertare, alla luce dei singoli elementi della specie, se la Danimarca abbia oltrepassato o meno il margine di discrezionalità attribuitole dalla direttiva. La Corte ha inoltre precisato che le disposizioni nazionali devono risultare obiettivamente necessarie e proporzionate per garantire la realizzazione dell’obiettivo principale di protezione degli animali durante il trasporto perseguito dalla direttiva. Spetta al giudice nazionale verificare, da un lato, se le disposizioni in questione non siano tali da svantaggiare i produttori di suini dello Stato membro che le ha emanate. Il detto giudice dovrà, dall’altro, accertare che tali disposizioni non siano idonee ad ostacolare l’esportazione e l’importazione di animali da parte tanto dei produttori danesi quanto di quelli di altri Stati membri.