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LUNEDI

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Notiziario Marketpress di Lunedì 15 Settembre 2008
FIRENZE: IX CONFERENZA INTERNAZIONALE LAW VIA THE INTERNET  
 
Il 30 e 31 ottobre 2008 a Firenze, nel Chiostro del Maglio, Via Venezia 5, si svolgerà la Ix Conferenza internazionale "Law via the Internet" organizzata dall´Istituto di Teoria e Tecniche dell´Informazione Giuridica del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Ittig-cnr) in qualità di membro della rete dei Legal Information Institutes (Liis). Sulla base di una premessa ormai consolidata (l´evoluzione dell´utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche nel campo del diritto ha giocato un ruolo fondamentale nello sviluppo delle modalità di creazione e accesso del dato giuridico), la Conferenza di Firenze intende concentrarsi sul bene "informazione giuridica digitale" e analizzarne i suoi aspetti soprattutto alla luce dell´idea di libertà della cultura e della conoscenza giuridica digitale e del progresso tecnologico che plasma/modella il diritto. In questa interazione tra sviluppo tecnologico e diritto, l´accesso libero all´informazione costituisce semplicemente un primo, seppur fondamentale passo. Al tema dell´accesso all´informazione è infatti inscindibilmente connesso quello della sua qualità , che vuol dire garantire, fra l´altro, che l´informazione sia completa, affidabile, comprensibile. In questo modo la piena conoscenza di una informazione giuridica di qualità permette ai cittadini un esercizio consapevole ed effettivo dei diritti che l´ordinamento giuridico attribuisce e tutela. Per il cittadino della società digitale l´utilizzazione delle nuove tecnologie diventa così insostituibile strumento di democrazia. Saranno trattati i seguenti argomenti: Libero accesso al diritto: la situazione nelle varie aree geografiche; Aspetti giuridici coinvolti nella gestione, produzione e archiviazione dell´informazione digitale; Blogs e Wikis giuridici; Archivi istituzionali giuridici aperti; La qualità dell´informazione giuridica disponibile sul Web; Il diritto all´informazione giuridica come diritto fondamentale; Strumenti semantici per l´accesso all´informazione giuridica; L´informatica nel processo di produzione normativa; L´open source per il diritto; L´informatizzazione della giustizia; Nuovi sviluppi e tendenze nella legislazione, giurisprudenza e dottrina online; Sviluppo di standard tecnici aperti. Il programma della Conferenza è consultabile digitando l’indirizzo internet http://www. Ittig. Cnr. It/lawviatheinternet/it/index. Php?option=com_content&view=article&id=25&itemid=28.  
   
   
DIRITTO D’AUTORE: FOTOCOPIE E SCANNER  
 
A seguito delle iniziative intraprese per fronteggiare il costo dei libri di testo ricorrendo a copie scannerizzate distribuite su memorie elettroniche o on line, l’Associazione Italiana per i Diritti di Riproduzione delle Opere dell’ingegno (Aidro) ha ricordato che la riproduzione di opere dell’ingegno, tra cui le opere a stampa, è regolata dalla legge sul diritto d’autore. In particolare, l’art. 68 della legge prevede che è possibile fotocopiare liberamente solo se si verificano tre condizioni: le copie siano entro il 15% di ciascuna opera, siano fatte per uso personale e sia corrisposto all’autore e all’editore un equo compenso. E’ necessaria, invece, l’espressa autorizzazione nel caso in cui si voglia fotocopiare oltre il 15% e anche nel caso di uso non personale. È vietata la distribuzione al pubblico di copie riprodotte in modo illecito. La riproduzione in forma digitale (con cosiddetto “cambio di formato”) come la scannerizzazione è invece consentita solo previo consenso del titolare del diritto, l’autore o l’editore. È pertanto evidente che pratiche quali la fotocopiatura integrale, la scannerizzazione dei testi scolastici e la relativa distribuzione su cd, chiavi Usb o altri dispositivi, così ampiamente descritte dai mezzi di informazione, sono a tutti gli effetti illegittime, al pari del furto, e non possono costituire “una valida alternativa” – come si è letto su autorevoli quotidiani – all’acquisto dei libri. "Siamo convinti che il diritto allo studio debba essere garantito, ma non certo attraverso iniziative illegali come le riproduzioni pirata – afferma Angelo Guerini, Presidente di Aidro –. Auspichiamo che i mezzi di comunicazione vorranno essere nostri alleati nel diffondere i principi base di legalità sui quali si fonda il lavoro di autori ed editori" . .  
   
   
COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO: CERTIFICAZIONI  
 
L’agenzia delle Entrate con la risoluzione 3 luglio 2008, n. 247/E, in merito alle operazioni di commercio elettronico diretto e, come tali, considerate ai fini Iva come prestazioni di servizi, ha precisato che l’incasso delle somme derivanti da commercio nei confronti di privati direttamente accreditate nel conto corrente della società, in quanto pagate con carta di credito, non può essere certificato, in alternativa alla emissione della fattura, mediante riepilogo giornaliero nel registro dei corrispettivi tenuto manualmente dalla società. Il legislatore ha, dunque, previsto la semplificazione degli adempimenti contabili e formali in capo ai contribuenti operanti nel commercio elettronico con l’intervento di intermediari finanziari abilitati (con espresso riferimento alla possibilità di escludere l´obbligo di emissione della fattura), ma tale semplificazione è subordinata all´emanazione di ulteriori regolamenti ai sensi e per gli effetti dell´articolo 3, comma 136, della Legge n. 662/96, che ad oggi non risultano ancora emanati. Pertanto, allo stato attuale, sussiste l´obbligo di emissione della fattura per la certificazione dei corrispettivi relativi alle operazioni di commercio elettronico diretto, anche se incassati tramite intermediari finanziari (vale dire i gestori delle carte di credito utilizzate dagli acquirenti dei servizi prestati dalla società).  
   
   
GIUSTIZIA ITALIANA: NUOVE REGOLE TECNICO-OPERATIVE PER IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO  
 
Il guardasigilli Angelino Alfano ha varato le nuove regole tecnico-operative per l´uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile. Il decreto ministeriale 17 luglio 2008, pubblicato sul supplemento ordinario n. 184 alla Gazzetta ufficiale n. 180 del 2 agosto 2008 e consultabile digitando l’indirizzo internet http://www. Giustizia. It/decr_circ_min/decreti/file/dm170708. Pdf, sostituisce il precedente Decreto del Ministro della Giustizia del 14 ottobre 2004.  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: ANNULLATO IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO CHE CONGELA I CAPITALI DEL SIG. KADI E DELLA AL BARAKAAT FOUNDATION  
 
La Corte, dopo aver annullato la sentenza del Tribunale, dichiara che i giudici comunitari sono competenti a controllare le misure adottate dalla Comunità in attuazione di risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Esercitando tale competenza, essa dichiara che il regolamento viola i diritti fondamentali che il sig. Kadi e la Al Barakaat traggono dal diritto comunitario.  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: ACCORDI ISTITUITI DALL´OMC (ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL COMMERCIO)  
 
Con sentenza 9 settembre 2008 della Corte di giustizia, pronunciata nelle cause riunite C-120/06 P e C-121/06 P (Fabbrica italiana accumulatori motocarri Montecchio Spa e Fabbrica italiana accumulatori motocarri Montecchio Technologies Llc (Fiamm) e Giorgio Fedon & Figli Spa e Fedon America, Inc. (Fedon) / Consiglio e Commissione) è stato affermato che la Comunità europea non è tenuta a risarcire i danni derivanti da un’eventuale violazione degli accordi omc da parte delle sue istituzioni. Il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando l’esistenza di un regime di responsabilità extracontrattuale della Comunità derivante dell’esercizio legittimo da parte della medesima delle sue attività normative. L’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (Omc) è diretto a ridurre le tariffe doganali e gli altri ostacoli al commercio tra le parti contraenti. Nel 1993, il Consiglio adottava un regolamento che introduceva per gli Stati membri norme comuni per l’importazione delle banane. Il Regolamento (Cee) del Consiglio 13 febbraio 1993, n. 404 prevedeva disposizioni preferenziali a favore delle banane originarie di alcuni Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico. L’organo di risoluzione delle controversie dell’Omc (Orc), in seguito a reclami presentati da vari membri dell’Omc, tra i quali gli Stati Uniti d’America, dichiarava che il regime di importazione comunitaria delle banane era incompatibile con gli accordi Omc. Nel 1998, il Consiglio adottava un nuovo regolamento che modificava tale regime. L’orc, considerando il nuovo regime ancora incompatibile con gli accordi Omc, autorizzava gli Stati Uniti d’America a prelevare sulle importazioni di taluni prodotti comunitari sovrattasse doganali sino a concorrenza di un importo annuo di scambi pari a Usd 191,4 milioni (Nel 2001, la Comunità ha modificato il regime comunitario degli scambi di banane con il regolamento (Ce) del Consiglio 29 gennaio 2001, n. 216, che modifica il regolamento n. 404/93). Gli Stati Uniti d’America hanno sospeso l’applicazione delle loro sovrattasse doganali. A partire dal 1° luglio 2001, i loro dazi all’importazione sono stati ricondotti ai livelli inizialiSei società stabilite nell’Unione europea hanno chiesto al Tribunale di primo grado di condannare la Commissione e il Consiglio a risarcire il danno che avrebbero subito in seguito all’applicazione delle misure di ritorsione americane sulle loro esportazioni negli Stati Uniti. Il Tribunale ha giudicato tali ricorsi infondati (in particolare, sentenze 14 dicembre 2005, causa T-69/00, Fiamm e Fiamm Technologies/consiglio e Commissione e causa T-135/01, Fedon & Figli e a. /Consiglio e Commissione). Esso ha sottolineato che, poiché gli accordi Omc non figurano tra le norme rispetto alle quali il giudice comunitario controlla la legittimità degli atti delle istituzioni comunitarie, non era possibile accertare, nella fattispecie, l’illegittimità del comportamento rimproverato al Consiglio e alla Commissione. Per quanto riguarda il regime della responsabilità in cui la Comunità può incorrere anche in assenza di comportamento illecito delle sue istituzioni, il Tribunale ha ritenuto che, quando l’illegittimità del comportamento delle istituzioni non può essere accertata, le imprese che sopportano una parte sproporzionata degli oneri derivanti dal comportamento delle istituzioni comunitarie possono, a talune condizioni, ottenere un risarcimento del danno subito. Tuttavia, poiché la condizione relativa al carattere anormale e speciale del danno non era soddisfatta, il Tribunale aveva respinto i ricorsi diretti a fare accertare la responsabilità. Due società italiane e le loro società controllate americane, la Fiamm e la Fiamm Technologies, nonché la G. Fedon & Figli Spa e la Fedon America Inc. , che operano rispettivamente nel settore delle batterie industriali e in quello degli astucci per occhiali e dei prodotti accessori, chiedono alla Corte di annullare le sentenze del Tribunale che le riguardano. Anzitutto, la Corte conferma che il Tribunale ha giustamente deciso che il giudice comunitario non può nella fattispecie controllare la legittimità degli atti delle istituzioni comunitarie rispetto alle norme Omc e alla decisione dell’Orc, neppure a fini di risarcimento. D’altra parte, la Corte rammenta di aver dichiarato, in particolare, che la responsabilità della Comunità in seguito ad un atto normativo che implica scelte di politica economica sussiste unicamente in caso di violazione grave di una norma superiore intesa a tutelare i singoli e a conferire loro dei diritti. La Corte rileva altresì che, se è vero che il principio della responsabilità della Comunità in presenza di un atto illecito delle istituzioni costituisce un’espressione del principio generale, riconosciuto negli ordinamenti giuridici degli Stati membri, in forza del quale un’azione illecita comporta l’obbligo della riparazione del danno arrecato, una tale convergenza degli ordinamenti giuridici degli Stati membri non è accertata per quanto riguarda l’esistenza di un principio di responsabilità in presenza di un atto lecito della pubblica autorità, in particolare quando tale atto è di ordine normativo. La Corte conclude che, allo stato attuale della sua evoluzione, il diritto comunitario non prevede un regime che consenta di far sorgere la responsabilità della Comunità per un comportamento rientrante nella sfera della competenza normativa di quest’ultima in una situazione in cui l’eventuale non conformità di tale comportamento agli accordi Omc non può essere invocata dinanzi al giudice comunitario. Inoltre, la Corte precisa che un atto normativo comunitario la cui applicazione determini restrizioni del diritto di proprietà e del libero esercizio di un’attività professionale potrebbe far sorgere la responsabilità extracontrattuale della Comunità qualora implichi una lesione sproporzionata e inaccettabile alla sostanza stessa di tali diritti, eventualmente per non aver essa previsto un risarcimento idoneo a evitare o attenuare tale lesione. Tuttavia, un operatore economico non può rivendicare un diritto di proprietà su una quota di mercato da esso detenuta in un determinato momento, dato che tale quota di mercato costituisce soltanto una posizione economica temporanea, esposta all’alea di un mutamento di circostanze. Così, non si può estendere la tutela conferita dal diritto di proprietà o dal principio generale che garantisce il libero esercizio dell’attività professionale alla protezione dei semplici interessi o di opportunità d’indole commerciale, la cui natura aleatoria è insita nell’essenza stessa dell’attività economica. Un operatore la cui attività è diretta all’esportazione verso un paese terzo deve in particolare essere consapevole del fatto che su tale attività possono incidere diverse circostanze, tra le quali figura l’eventualità che tale paese terzo adotti, alle condizioni previste dagli accordi Omc, misure di sospensione tariffarie. In considerazione del fatto che, nonostante la motivazione delle sentenze del Tribunale impugnate riveli una violazione del diritto comunitario, il loro dispositivo appare fondato per altri motivi di diritto, la Corte respinge le impugnazioni.  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: LA COMMISSIONE NON DOVRÀ RISARCIRE MY TRAVEL  
 
Con la sentenza T-212/03 (Mytravel Group / Commissione)del 9 settembre 2008 il Tribunale di Primo grado delle Ce ha respinto la domanda di risarcimento fatta valere da Mytravel contro la Commissione, ancorché essa le avesse ingiustamente vietato l´acquisizione di First Choice.  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: FISCALITÀ FEDERALE IN SPAGNA  
 
Con sentenza dell’11 settembre 2008, pronunciata nelle cause riunite da C-428/06 a C-434/06 Ugt-rioja, Comunidad Autónoma de La Rioja e Comunidad Autónoma de Castilla y León / Juntas Generales del Territorio Histórico de Vizcaya, Diputación Foral de Vizcaya, Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao e Confebask (C-428/06, C-429/06 e C-434/06), Comunidad Autónoma de La Rioja e Comunidad Autónoma de Castilla y León / Diputación Foral de Álava, Juntas Generales de Álava e Confebask (C-430/06 e C-433/06), Comunidad Autónoma de La Rioja e Comunidad Autónoma de Castilla y León / Diputación Foral de Guipúzcoa, Juntas Generales de Guipúzcoa e Confebask (C-431/06 e C-432/06), la Corte di Giustizia precisa, in materia di aiuti di stato, i criteri per la valutazione dell´autonomia istituzionale, procedurale ed economica di un ente territoriale rispetto al potere centrale. In particolare, occorre verificare se il calcolo e l´iter che conducono a determinare l´importo dei trasferimenti finanziari tra le amministrazioni possono produrre effetti compensativi del costo della misura territoriale ed esaminare se tale misura possa comportare compensazioni occulte La Comunità autonoma del Paese Basco consta di tre “Territorios Históricos”, aventi carattere di enti amministrativi territoriali: Álava, Vizcaya e Guipúzcoa. La struttura politica e istituzionale di tale Comunità autonoma comprende due livelli distinti, segnatamente quello delle istituzioni comuni a tutto il Paese Basco e quello delle istituzioni o organi forales, vale a dire territori a statuto speciale (fuero), dotati di competenze limitate a ciascun Territorios Históricos. Nel 2005, ognuna delle tre autorità forales basche ha adottato una normativa fiscale che fissa l´aliquota dell´imposta sulle società in via generale al 32,5% e introduce varie detrazioni fiscali. La normativa comune dello Stato spagnolo vigente in materia fissa, da parte sua, l´aliquota normale dell´imposta sulle società al 35% e non prevede analoghe possibilità di detrazione. A fronte dell´adozione delle predette norme fiscali forales, un sindacato (Ugt de La Rioja) e due Comunità autonome limitrofe (La Rioja e Castilla y León) hanno proposto ricorso dinanzi al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Spagna) chiedendone l´annullamento. Il Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco chiede alla Corte se le misure fiscali forales debbano essere considerate come misure selettive che avvantaggiano determinate imprese o produzioni, e conseguentemente come aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune, per il solo fatto che esse non trovano applicazione in tutto il territorio dello Stato membro interessato. In via preliminare, la Corte afferma che, al fine di stabilire se l´ente infrastatale costituito sia da questi Territorios Históricos, sia da tale Comunità, disponga di un´autonomia sufficiente per costituire il quadro di riferimento rispetto al quale occorre valutare la selettività di una misura adottata da uno di tali Territorios Históricos, occorre riferirsi al tempo stesso ai Territorios Históricos e alla Comunità autonoma del Paese Basco. La Corte dichiara poi che, allo scopo di determinare se le norme adottate da un ente infrastatale rappresentino un aiuto di Stato selettivo, è necessario verificare se tale ente disponga di un´autonomia istituzionale, procedurale ed economica sufficiente affinché una norma da questi adottata nei limiti delle competenze conferitegli sia considerata di applicazione generale nell´ambito di tale ente infrastatale e non abbia carattere selettivo. Spetta però al giudice del rinvio verificare, sulla base degli elementi esaminati dalla Corte e di tutti gli ulteriori elementi che dovesse ritenere pertinenti, se i Territorios Históricos e la Comunità autonoma del Paese Basco dispongano di una siffatta autonomia, nel qual caso le norme adottate nei limiti delle competenze attribuite agli enti infrastatali in questione non avrebbero carattere selettivo ai sensi della disposizione del Trattato Ce che vieta gli aiuti di stato. La Corte sottolinea altresì che tale verifica può essere effettuata soltanto a seguito di un controllo preliminare che permetta di garantire che i Territorios Históricos e la Comunità autonoma del Paese Basco rispettano i limiti delle proprie competenze, poiché le regole relative, in particolare, ai trasferimenti finanziari sono state predisposte in funzione di tali competenze. Con riguardo al criterio dell´autonomia istituzionale, la Corte rileva che enti infrastatali quali i Territorios Históricos e la Comunità autonoma del Paese Basco soddisfano tale criterio, in quanto dotati di uno statuto politico e amministrativo distinto da quello del governo centrale. Per quanto concerne l´autonomia procedurale, la Corte ricorda che tale criterio è rispettato a condizione che la decisione dell´autorità infrastatale sia stata presa senza la possibilità di un intervento diretto da parte del governo centrale in merito al suo contenuto. La Corte fornisce alcune precisazioni sul punto. Da un lato, dichiara che tale criterio non esclude la possibilità di istituire un procedimento di concertazione volto a prevenire eventuali conflitti normativi, come quello previsto dalla legge spagnola in seno alla commissione di coordinamento e di valutazione normativa, purché, come nel caso di specie, la decisione che conclude il procedimento sia adottata dall´ente infrastatale e non dal governo centrale. D´altro canto, la Corte osserva che non risulta che il governo centrale spagnolo possa intervenire direttamente nell´iter di adozione di una norma foral per far rispettare principi, quali il principio di solidarietà o quello dell´armonizzazione fiscale, che gli enti infrastatali in esame devono prendere in considerazione allorché adottano una disposizione tributaria. Le verifiche necessarie spettano tuttavia al giudice nazionale. Quanto al criterio dell´autonomia economica e finanziaria, esso esige che le ripercussioni economiche di una riduzione dell´aliquota d´imposta nazionale applicabile alle imprese presenti nella regione non siano compensate da sovvenzioni o contributi provenienti da altre regioni o dal governo centrale. Quindi, nell´esaminare il metodo di calcolo della quota che la Comunità autonoma basca versa allo Stato spagnolo al fine di coprire l´ammontare degli oneri che lo Stato si è assunto per le competenze di cui non si è fatta carico tale Comunità autonoma, la Corte rileva che uno dei dati essenziali del calcolo di tale quota è il coefficiente di imputazione. A tale riguardo, la Corte constata che, sebbene tale coefficiente debba riflettere in linea di principio il peso relativo dell´economia basca nell´insieme della Spagna, esso è tuttavia determinato nel corso di negoziazioni sostanzialmente politiche. Di conseguenza, una decisione di riduzione dell´aliquota d´imposta non inciderebbe necessariamente sul valore di tale coefficiente. Peraltro, come osservato dalla Corte, una sottostima del suddetto coefficiente potrebbe costituire solo un indizio di assenza di autonomia economica dei Territorios Históricos. Infatti, affinché tale assenza possa essere effettivamente constatata, deve sussistere una compensazione, cioè un nesso di causa ad effetto tra una misura fiscale adottata dalle autorità forales e gli importi posti a carico dello Stato spagnolo. Ad ogni modo, la Corte dichiara che spetta al giudice del rinvio stabilire se un siffatto iter di fissazione del coefficiente di imputazione sia inteso a permettere al governo centrale di compensare il costo di una misura fiscale favorevole alle imprese adottata dai Territorios Históricos. Spetta parimenti a tale giudice verificare se, in ragione del metodo adottato e dei dati economici presi in considerazione, il calcolo della quota possa avere per effetto di far compensare da parte dello Stato spagnolo le conseguenze di una misura fiscale adottata dalle autorità forales. La Corte non esclude peraltro che una decisione di riduzione dell´imposta adottata dall´ente infrastatale possa avere per conseguenza trasferimenti finanziari più ingenti a suo vantaggio, in ragione delle modalità di calcolo impiegate per determinare gli importi da trasferire. Spetta quindi al giudice nazionale valutare se talune norme forales adottate dai Territorios Históricos possano comportare compensazioni occulte in settori quali la previdenza sociale o la garanzia, da parte dello Stato spagnolo, di un servizio pubblico minimo, o anche nel funzionamento del Fondo di compensazione interterritoriale.  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: CODICE DELLA NAVIGAZIONE  
 
L’11 settembre 2008 è stata pronunciata una sentenza in merito alla causa C-447/07 Commissione/italia in merito ai capitani e ufficiali di navi ed il requisito della cittadinanza dello Stato membro di bandiera. Ai sensi del codice della navigazione italiano i capitani esercitano le funzioni di ufficiale dello stato civile, ufficiali di polizia giudiziaria e possono ricevere testamenti a bordo in corso di navigazione. E’ previsto che possono conseguire l’iscrizione nelle matricole della gente di mare i cittadini italiani, e a tal fine, si esige la produzione di un certificato di cittadinanza italiana. La Commissione delle Comunità europee ha chiesto alla Corte di dichiarare che, avendo mantenuto nella sua normativa il requisito della cittadinanza italiana per l’esercizio di detti impieghi su tutte le navi battenti bandiera italiana, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell’art. 39 Ce. La Corte chiarisce che relativamente agli impieghi di capitano e di comandante in seconda della marina mercantile e di comandante di navi da pesca – a far data dalle sentenze Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Española (C-405/01) nonché Anker e a. (C-47/02), la deroga alla libera circolazione dei lavoratori, prevista dall’art. 39, n. 4, Ce, non può essere giustificata dal mero fatto che l’ordinamento nazionale attribuisce poteri d’imperio ai titolari degli impieghi di cui trattasi (che costituiscono peraltro una parte molto limitata delle loro attività). Parimenti un’esclusione generale dall’accesso ai detti impieghi non può essere giustificata da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica. La Corte rileva che dal fascicolo non emerge che i capitani e gli ufficiali esercitino effettivamente poteri di pubblico imperio in modo abituale a bordo di tutte le navi battenti bandiera italiana, se non per una parte delle loro attività molto ridotta. Peraltro la Corte dichiara e statuisce che, avendo mantenuto nella sua normativa il requisito della cittadinanza italiana per l’esercizio degli impieghi di capitano e ufficiale (comandante in seconda) su tutte le navi battenti bandiera italiana, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell’art. 39 Ce.  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: TITOLI ESECUTIVI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  
 
E´ stata pronunciata l’11 settembre 2008 la sentenza relativa al procedimento pregiudiziale C‑265/07, Caffaro Srl /Azienda Unità Sanitaria Locale Rm/c e Banca di Roma Spa, in merito alle procedure di recupero di crediti non contestati e lotta contro i ritardi di pagamento (Direttiva 2000/35/Ce). Nell’ambito di una controversia tra la Caffaro Srl, creditrice, e l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Roma/c, pubblica amministrazione debitrice, in merito ad un’esecuzione forzata mediante pignoramento di crediti di quest´ultima presso la Banca di Roma Spa, il Tribunale di Roma ha posto alla Corte di giustizia Ce una domanda sull’interpretazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/35/Ce, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. La norma comunitaria prevede che gli Stati membri assicurano che un titolo esecutivo possa essere ottenuto, indipendentemente dall’importo del debito, di norma entro 90 giorni di calendario dalla data in cui il creditore ha presentato un ricorso o ha proposto una domanda dinanzi al giudice o altra autorità competente, ove non siano contestati il debito o gli aspetti procedurali. Gli Stati membri assolvono a tale obbligo secondo le rispettive disposizioni legislative, regolamentari e amministrative. La normativa italiana (decreto legge n. 669/1996) dispone che le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto (art. 14). La Corte di giustizia rileva che la direttiva, per quanto riguarda la procedura di recupero dei crediti non contestati, armonizza solo il termine per ottenere tale titolo esecutivo, senza disciplinare le procedure di esecuzione forzata, che restano sottoposte al diritto nazionale degli Stati membri. La disposizione nazionale invece non incide in alcun modo sul termine entro il quale si può ottenere il titolo esecutivo. Al contrario, una disposizione siffatta presuppone proprio che il creditore disponga già di tale titolo. Ancorché il titolo esecutivo (in applicazione dell’art. 14), possa essere temporaneamente privato della sua forza esecutiva, da ciò non deriva tuttavia, come sostenuto dalla Commissione, che la tutela effettiva del creditore sia messa in discussione in violazione della direttiva 2005/35. Infatti, non solo i procedimenti necessari per l’esecuzione del pagamento possono continuare il loro corso, ma, come ha confermato il governo italiano all’udienza, anche le procedure dell’Azienda necessarie per effettuare il pagamento del proprio debito non sono affatto sospese. Al contrario, tale amministrazione debitrice è tenuta, in forza di detto art. 14, a adottare tutte le misure necessarie affinché la procedura di pagamento si concluda entro il termine di 120 giorni. Per questi motivi, la Corte ha dichiarato che la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 giugno 2000, 2000/35/Ce, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, deve essere interpretata nel senso che non osta ad una disposizione nazionale come l’art. 14 decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, come modificata dall’art. 147 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in forza della quale il creditore, munito di titolo esecutivo relativo ad un pagamento non contestato dovuto da una pubblica amministrazione a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, non può procedere ad esecuzione forzata nei confronti della suddetta amministrazione prima del decorrere del termine di 120 giorni dalla notificazione a tale amministrazione del suddetto titolo esecutivo.  
   
   
TABELLE ACI: COSTI CHILOMETRICI PER IL 2008  
 
L´agenzia delle Entrate ha recepito le tabelle elaborate dall´Aci con comunicato pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 21 dicembre 2007, n. 296. Le tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli, elaborate dall´Aci secondo la normativa in vigore (art. 3, comma 1, Decreto legislativo n. 314/97) riguardano le seguenti categorie di autovetture e motocicli: autovetture a benzina in produzione; autovetture a gasolio in produzione; autovetture a gpl e metano; autovetture a benzina fuori produzione; autovetture a gasolio fuori produzione; fuoristrada - suv a gpl; fuoristrada - suv a benzina; fuoristrada - suv a gasolio; micro-car, ciclomotori e motocicli.  
   
   
AIE: DIFFIDA A CODACONS SU “LIBRI GRATIS”- MOTTA (AIE): “ANDREMO FINO IN FONDO. QUELLA DI CODACONS È UN’INIZIATIVA ILLEGALE”  
 
“Certo, abbiamo diffidato Codacons dal procedere con la loro iniziativa “Libri gratis”. E andremo fino in fondo. La legge è dalla parte degli editori”. Parla chiaro il presidente dell’Associazione Italiana Editori (Aie) Federico Motta dopo la notizia diffusa da Codacons che gli editori “minacciano di denunciare Codacons per i libri on line”. “La lettura del decreto legge del Ministro Tremonti, con cui il Codacons giustifica la scannerizzazione e la messa disposizione gratuita di testi scolastici sul suo sito internet, è assolutamente errata e a questo punto volutamente fuorviante - prosegue - Il riferimento contenuto nell’art. 15 del Decreto legge n. 112/08 all’accesso in forma gratuita o a pagamento “a seconda dei casi previsti dalla normativa vigente” si riferisce in modo chiaro e inequivoco ai testi della scuola primaria, che vengono forniti a tutti gli alunni dalle Istituzioni pubbliche, e a quei libri destinati ai non abbienti degli altri ordini e gradi di scuola. Sostenere il contrario rivela un’assoluta malafede, che non mancheremo di mettere in rilievo nelle sedi più opportune. La norma non tocca minimamente la normativa che tutela i legittimi diritti sulle opere, che continua a prevedere l’illiceità, sotto il profilo civile e penale, della riproduzione e messa a disposizione del pubblico delle opere protette dal diritto d’autore, in assenza di specifica autorizzazione da parte degli aventi diritto”. “Siamo quindi ben lieti che il fatto sia stato messo a conoscenza del Presidente Berlusconi - conclude il presidente degli editori – La legge è legge: il mancato rispetto del diritto d’autore è e resta un reato” .