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LUNEDI

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Notiziario Marketpress di Lunedì 29 Marzo 2010
LA CHIOCCIOLA AL MOMA  
 
Paola Antonelli, l´italiana curatrice del dipartimento di architettura e design del Moma, ha annunciato che il simbolo della chiocciola, utilizzato per gli indirizzi email, è stato acquistato dal museo newyorchese che lo ha introdotto nelle sue collezioni. La Antonelli spiega così l´importanza dell´iniziativa: “si abbandona il principio che il possesso fisico di un oggetto è il requisito necessario per la sua acquisizione”.  
   
   
CHIUSO SITO CHE CONSENTIVA ACCESSO DALL´ITALIA A PIRATE BAY  
 
Fimi, la federazione di Confindustria che rappresenta le principali aziende discografiche italiane, ha manifestato la propria soddisfazione per il sequestro del sito italiano www.Labaia.net da parte della Procura e della Guardia di Finanza di Bergamo. Il sito, sul quale campeggia ora il banner della Gdf, consentiva di accedere al portale illegale svedese Pirate Bay in violazione di quanto recentemente disposto dall´autorità giudiziaria italiana che aveva ordinato il blocco di Ip e Dns verso il sito svedese a carico di tutti gli Isp. Come già comunicato in precedenti notiziari secondo la Corte di Cassazione, ripresa poi dal Tribunale del riesame di Bergamo, "il giudice può disporre il sequestro preventivo del sito web il cui gestore concorra nell’attività penalmente illecita di diffusione nella rete Internet di opere coperte dal diritto d’autore, senza averne diritto, richiedendo contestualmente che i provider del servizio di connessione Internet, escludano l’accesso al sito, al limitato fine di precludere l’attività di illecita diffusione di tali opere". Con questa motivazione, la terza sezione penale della Cassazione, il 29 settembre scorso, decise di annullare con rinvio, accogliendo il ricorso del procuratore capo di Bergamo, l’ordinanza con cui il tribunale del Riesame della città lombarda aveva annullato il sequestro preventivo disposto dal gip del sito web www.Thepiratebay.org. Il gip aveva anche disposto che i fornitori di servizi Internet operanti in Italia inibissero ai loro utenti l’accesso a quell’indirizzo web, che, secondo l’accusa, attraverso la tecnica del peer-to-peer a mezzo di file ‘torrent’, metteva in circolazione su Internet opere protette dal diritto d’autore, senza averne il diritto.  
   
   
NORMATTIVA: PORTALE DELLA LEGGE VIGENTE  
 
Normattiva, frutto della collaborazione tra le principali istituzioni dello Stato, con il coordinamento del Ministro per la semplificazione normativa, è una banca dati, accessibile a tutti e consultabile gratuitamente, che contiene i testi delle leggi statali vigenti (tutti gli atti normativi numerati pubblicati in Gazzetta Ufficiale dal 1946 ad oggi) aggiornate in tempo reale. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati, in collaborazione con la Corte di Cassazione, curano gli adempimenti per la realizzazione del programma e lo sviluppo del sito. L´istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ne cura la gestione e provvede all´alimentazione della correlata Banca Dati. La Banca Dati è stata impostata con l´obiettivo di presentare gli atti nel testo pubblicato originariamente e nel testo vigente ad una data, ma anche e soprattutto nel cosiddetto testo "multivigente", intendendo con la parola "multivigente", la ricostruzione del ciclo di vita di un atto normativo con le modifiche esplicite che esso ha subito nel tempo. La parte testuale degli atti spesso viene associata a parti di provvedimento in formato grafico Pdf; la "multivigenza", opportunamente segnalata, si applica anche a tale formato. L´intero corpus della normativa statale verrà inserito gradualmente, secondo un programma già definito, e le funzionalità di ricerca verranno progressivamente arricchite. Il sistema di ricerca disponibile in questa prima versione del sito è molto semplice: gli atti possono essere cercati sia attraverso i loro estremi, sia per parole, contenute nel titolo o nel testo della legge.  
   
   
COMPENSO PER COPIA PRIVATA  
 
Nella Gazzetta ufficiale n. 54 del 6 marzo scorso è stato pubblicato il comunicato del Ministero per i Beni e le Attività culturali relativo alla pubblicazione del decreto riguardante la determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi. Il testo integrale è stato consultabile nel sito del Ministero (www.Beniculturali.it) e della Società italiana degli autori e degli editori (Siae) (www.Siae.it).  
   
   
REGISTRO ITALIANO IN INTERNET: PUBBLICITÀ INGANNEVOLE  
 
Alcune società straniere (Dad Deutscher Adressdienst Gmbh, Cd Publisher Construct Data Verlag Gmbh e altre) stanno inviando richieste di iscrizione al "Registro Italiano in Internet - Attualizzazione dei dati 2010" . Nonostante si parli di servizi gratuiti, la firma del modulo impegna al pagamento di 958 euro per la segnalazione del proprio nominativo nel Registro. L´autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (www.Agcm.it) ha da tempo inviato alla Procura della Repubblica di Roma la documentazione relativa ai messaggi con i quali diverse società, residenti all’estero, invitano professionisti, istituzioni e piccole e medie imprese ad inserire su guide internet il loro nominativo. Si tratta di comunicazioni ripetutamente dichiarate ingannevoli dall’Antitrust, in particolare con il comunicato stampa del 12 agosto 2008: chi le riceve viene infatti indotto dai caratteri poco chiari a sottoscrivere un modulo, che sembra finalizzato all’aggiornamento gratuito dei dati della società o dell’ente, mentre è un costoso contratto di inserimento nella guida. L’iscrizione al "Registro Italiano in Internet" non ha nulla a che vedere con la registrazione e il mantenimento del dominio Internet aziendale (del tipo www.Nomeazienda.it) per il quale è previsto un costo annuo, di solito compreso nel canone pagato al provider fornitore di servizi Internet.  
   
   
ASSINFORM: COMPLETATA LA SQUADRA  
 
Tutti i più importanti protagonisti del settore informatico partecipano agli organi direttivi dell’Associazione, l´associazione aderente al sistema Confindustria che raggruppa le principali imprese di Information Technology (It) operanti in Italia. Paolo Angelucci: “Le nuove nomine rafforzano la rappresentatività di Assinform e l’impegno a valorizzare e far crescere il ruolo dell’industria It nell’economia nazionale”. Nuove nomine: Vice Presidenti: Costanza Amodeo, Direttore Comunicazione e Marketing Engineering David Bevilacqua, Amministratore Delegato Cisco Italia e Vice Presidente Cisco Corporate Marco Tripi, Amministratore Delegato Gruppo Almaviva Consiglio Direttivo: Cesare Avenia, Amministratore Delegato Ericsson Telecomunicazioni Giorgio Bocca, Rapporti Istituzionali Engineering Giunta: Filippo Ligresti, Amministratore Delegato Dell Italia Guiscardo Pin, Amministratore Delegato T-systems Italia Domenico Favuzzi, Presidente e Amministratore Delegato Exprivia Pietro Jacassi, Presidente Cap Roberto Pesce, Amministratore Delegato Nextiraone Italia Massimo Rocchi, Direttore Marketing&alliances Tieto Italy Paolo Angelucci, Presidente Assinform, ha così commentato: “In questa fase di così grande difficoltà per l’economia italiana, l’impegno diretto nella vita associativa di imprenditori e manager di grandi gruppi e di medie aziende radicate nel territorio, è il segno concreto del rafforzamento di Assinform e della volontà del settore di essere reattivo e fortemente proiettato al superamento della crisi. I nuovi ingressi negli organi direttivi dell’associazione testimoniano la volontà di fare squadra per accrescere il peso dell’It nella politica economica, valorizzando le istanze e le proposte del settore per la ripresa e lo sviluppo del Paese”.  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: LECITO ADWORDS SU MARCHI NOTI DA PRODOTTI CONCORRENTI  
 
Google non ha violato il diritto dei marchi consentendo agli inserzionisti l´acquisto di parole chiave corrispondenti ai marchi dei loro concorrenti. Gli inserzionisti invece non possono, mediante tali parole chiave, far visualizzare da Google annunci che non consentano agli utenti di Internet di capire facilmente da quale impresa provengono i prodotti o i servizi a cui l´annuncio si riferisce Il diritto comunitario dei marchi autorizza, a determinate condizioni, i titolari di marchi a vietare a terzi l´uso di segni identici o simili ai loro marchi per prodotti o servizi equivalenti a quelli per i quali essi sono registrati. La Google gestisce un motore di ricerca su Internet. Quando un utente di Internet effettua una ricerca a partire da una o più parole chiave, il motore di ricerca visualizza, in ordine decrescente di pertinenza, i siti che sembrano meglio corrispondere a tali parole chiave. Si tratta dei risultati cosiddetti «naturali» della ricerca. La Google propone inoltre un servizio di posizionamento a pagamento denominato «Adwords». Tale servizio consente a qualsiasi operatore economico di far apparire, mediante la selezione di una o più parole chiave – qualora tale o tali parole coincidano con quella o quelle contenute nella richiesta indirizzata da un utente di Internet al motore di ricerca – un link pubblicitario verso il suo sito, accompagnato da un messaggio pubblicitario. Tale annuncio appare nella rubrica «link sponsorizzati», visualizzata sia sul lato destro dello schermo (a destra dei risultati naturali) sia nella parte superiore dello schermo (al di sopra di tali risultati). La società Vuitton, titolare del marchio comunitario «Vuitton» e dei marchi nazionali francesi «Louis Vuitton» e «Lv», la società Viaticum, titolare dei marchi francesi «Bourse des Vols», «Bourse des Voyages» e «Bdv», nonché il sig. Thonet, titolare del marchio francese «Eurochallenges», hanno constatato che, utilizzando il motore di ricerca della Google, l´inserimento dei termini costituenti tali marchi faceva apparire, nella rubrica «link sponsorizzati», alcuni link verso, rispettivamente, siti che offrivano imitazioni di prodotti della Vuitton e siti di concorrenti della Viaticum e del Centre national de recherche en relations humaines. Essi hanno pertanto citato in giudizio la Google al fine di far dichiarare che quest´ultima aveva arrecato pregiudizio ai loro marchi. La Cour de cassation (Corte di cassazione francese), giudicando in ultima istanza nei procedimenti avviati dai titolari dei marchi contro la Google, ha interrogato la Corte di giustizia in merito alla liceità dell´impiego, quali parole chiave nell´ambito di un servizio di posizionamento su Internet, di segni corrispondenti a marchi di impresa, senza che i titolari di questi ultimi abbiano prestato il loro consenso. L´impiego di parole chiave corrispondenti a marchi altrui nell’ambito di un servizio di posizionamento su Internet La Corte osserva che, acquistando il servizio di posizionamento e scegliendo come parola chiave un segno corrispondente a un marchio altrui, al fine di offrire agli utenti di Internet un´alternativa rispetto ai prodotti o ai servizi del titolare del marchio stesso, l´inserzionista utilizza tale segno per i propri prodotti o servizi. Non è però così nel caso di chi offre il servizio di posizionamento che consente agli inserzionisti di selezionare, quali parole chiave, segni identici a marchi, memorizza tali segni e visualizza a partire da questi ultimi gli annunci dei propri clienti. La Corte precisa che si tratta di uso da parte di un terzo di un segno identico o simile al marchio del titolare quando, quanto meno, quest´ultimo utilizza il segno nell´ambito della propria comunicazione commerciale. Il prestatore del servizio di posizionamento invece, consente ai propri clienti (gli inserzionisti), di usare segni identici o simili a marchi, senza però fare egli stesso uso di detti segni. Se un marchio è stato utilizzato come parola chiave, il suo titolare non può pertanto far valere nei confronti della Google il diritto esclusivo che egli trae dal suo marchio. Egli può invece far valere tale diritto nei confronti degli inserzionisti che, mediante una parola chiave corrispondente al suo marchio, fanno visualizzare dalla Google annunci che non consentono, o consentono soltanto difficilmente, all’utente medio di Internet di sapere da quale impresa provengono i prodotti o servizi indicati nell’annuncio. Infatti, in una situazione del genere − caratterizzata dal fatto che l’annuncio appare subito dopo che l’utente ha inserito il marchio quale parola da ricercare e è visualizzato in un momento in cui il marchio, in qualità di parola da ricercare, è parimenti indicato sullo schermo – l’utente di Internet può confondersi sull’origine dei prodotti o dei servizi. Sussiste pertanto una violazione della funzione del marchio che consiste nel garantire ai consumatori la provenienza del prodotto o del servizio (la «funzione di indicazione di origine» del marchio). Spetta al giudice nazionale accertare, caso per caso, se i fatti della controversia sottopostagli siano caratterizzati da tale violazione – o dal rischio della violazione – della funzione di indicazione di origine. Per quanto attiene all’uso, da parte degli inserzionisti su Internet, del segno corrispondente al marchio altrui quale parola chiave ai fini della visualizzazione di messaggi pubblicitari, la Corte ritiene altresì che tale uso possa produrre alcune ripercussioni sull’utilizzo a fini pubblicitari di detto marchio da parte del suo titolare nonché sulla strategia commerciale di quest’ultimo. Tuttavia, tali ripercussioni dell’uso del segno identico al marchio da parte di terzi non costituiscono di per sé una violazione della «funzione di pubblicità» del marchio. La responsabilità del prestatore del servizio di posizionamento La Corte è stata altresì interrogata sulla responsabilità di un operatore come la Google per i dati dei suoi clienti che esso memorizza sul suo server. Le questioni di responsabilità sono disciplinate dal diritto nazionale. Il diritto dell´Unione prevede tuttavia alcune limitazioni della responsabilità a favore di prestatori intermediari di servizi della società dell´informazione . In merito alla questione se un servizio di posizionamento su Internet quale «Adwords» costituisca un servizio della società dell´informazione consistente nella memorizzazione delle informazioni fornite dall´inserzionista e se, pertanto, il prestatore del servizio di posizionamento benefici di una limitazione della responsabilità, la Corte osserva che spetta al giudice del rinvio esaminare se il ruolo svolto da detto prestatore sia neutro, in quanto il suo comportamento è meramente tecnico, automatico e passivo, comportante una mancanza di conoscenza o di controllo dei dati che esso memorizza. Se risulta che egli non ha svolto un ruolo attivo, tale prestatore non può essere ritenuto responsabile per i dati che egli ha memorizzato su richiesta di un inserzionista, salvo che, essendo venuto a conoscenza della natura illecita di tali dati o di attività di tale inserzionista, egli abbia omesso di prontamente rimuovere tali dati o disabilitare l’accesso agli stessi. (Sentenza del 23 marzo 2010 nei procedimenti riuniti da C236/08 a C238/08, Google France & Google Inc. E a. / Louis Vuitton Malletier e a.).  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE - SOVVENZIONE GLOBALE PER LA REALIZZAZIONE DI MISURE DI INCENTIVAZIONE ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE  
 
Nel 1998 la Commissione ha approvato il quadro giuridico comunitario applicabile agli interventi con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo e l’adeguamento strutturale delle regioni in cui esso è in ritardo e tra le quali compariva la Regione Basilicata Nel 1999 la Commissione ha approvato la concessione del contributo richiesto dalle autorità italiane. Il programma di sovvenzione globale prevedeva tre fasi, «di promozione», «di creazione» e «di gestione» del Fondo Capitale a Rischio (Fcr) di Eur 9,7 milioni (di cui 4,7 milioni di provenienza del Fesr e 5 milioni da investitori privati) ed avere una durata decennale. Il 20 aprile 2006, la Commissione ha adottato la decisione con la quale, giudicando che una parte del contributo del Fesr non era stata utilizzata per l’assunzione di partecipazioni nelle Pmi entro il 31 dicembre 2001, ha ridotto l’importo della sovvenzione globale per la Regione Basilicata di Eur 4 554 108,91 ed ha disposto il recupero di un importo pari a Eur 3 434 108,91. Ha motivato con la constatazione che, alla data limite per effettuare i pagamenti del programma, meno del 3% dell’intera dotazione del Fondo aveva dato luogo ad assunzione di partecipazioni nelle imprese. Gli obiettivi perseguiti dal Fesr, ossia di finanziare investimenti produttivi, non possono considerarsi effettivamente raggiunti con il semplice versamento delle quote in denaro per la costituzione del Fondo. La sentenza del Tribunale di primo grado 8 luglio 2008, causa T-176/06, ha respinto il ricorso di Sviluppo Italia Basilicata per l’annullamento della decisione della Commissione. Con la sentenza odierna la Corte respinge tutti i motivi di Sviluppo Italia Basilicata, respinge l´impugnazione della sentenza del Tribunale, e la conferma. Sentenza del 25 marzo 2010 nella causa C-414/08 P, Sviluppo Italia Basilicata Spa contro Commissione europea  
   
   
CASO GOOGLE-LOUIS VUITTON: SANTO VERSACE ACCOGLIE CON SODDISFAZIONE LA DECISIONE DELLA CORTE EUROPEA DI GIUSTIZIA  
 
Il Presidente di Fondazione Altagamma accoglie con soddisfazione la decisione della Corte Europea di Giustizia sull’azione promossa da Louis Vuitton contro Google sul tema degli Adwords. La Corte di Giustizia Europea si è pronunciata oggi a favore di Louis Vuitton sul contenzioso che lo ha visto contrapposto a Google sul tema degli Adwords. Adwords è il servizio a pagamento di Google attraverso il quale, alla digitazione di una parola sul motore di ricerca, compaiono – accanto ai risultati liberi della ricerca, dettati dall’algoritmo di Google – anche i siti di inserzionisti che hanno “comprato” la parola chiave. Questo meccanismo di ricerca a pagamento include anche i marchi registrati, con la conseguenza che, fino ad oggi, digitando il nome di un marchio su Google, l’utente poteva essere rimandato a siti di commercianti non titolari della marca, e che vendono merci estranee o contraffatte. La Corte Europea ha sancito che gli inserzionisti non possono utilizzare un marchio registrato come parola chiave, senza l’autorizzazione del proprietario del marchio stesso. “Il tema di fondo”, dice Santo Versace “è l’innovazione. E i prodotti, per essere comunicati al consumatore e apprezzati dallo stesso, devono poter essere contraddistinti da una marca carica di valori e di identità. Per questo tutelare le marche significa tutelare non solo un patrimonio costruito nei decenni, ma consentire anche in futuro un fortissimo investimento nell’innovazione di ogni natura, estetica, tecnologica, di stile di vita. Le marche sono patrimonio esclusivo di chi le ha create, di chi vi ha incorporato negli anni significati e valori. La Corte Europea di Giustizia ha affermato che la funzione del marchio registrato è proprio quello di garantire al consumatore l’origine di beni o servizi. Internet è un mezzo formidabile di diffusione delle informazioni e sempre di più un canale fondamentale per la promozione e la diffusione commerciale di prodotti di alta gamma. Ma la crescita dell’economia digitale deve essere sana oltre che rapida: è necessario che la crescita delle vendite on-line avvenga sulla base della grande esperienza che negli anni si è accumulata nella distribuzione fisica, particolarmente in quella monomarca, e con le stesse regole. Solo così si potrà creare un mutuo rafforzamento, sempre nell’ottica della migliore soddisfazione del consumatore finale.”