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Notiziario Marketpress di Mercoledì 12 Settembre 2007
NUOVE TUTELE CONTRO PRATICHE COMMERCIALI SLEALI E PUBBLICITÀ INGANNEVOLE  
 
 Roma, 12 settembre 2007 - Il consumatore è un cittadino di serie "A" in tutta la Comunità europea: per lui scattano in ogni Paese membro le stesse identiche protezioni contro pratiche commerciali scorrette e aggressive, operatori disonesti, pubblicità ingannevoli sia che gli vengano offerti prodotti "porta a porta", sia per telefono, sia attraverso un sito web allŽestero. Sono stati infatti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 6 settembre scorso due decreti legislativi in materia che recepiscono la direttiva 2005/29/Ce (file in formato . Pdf) sulle pratiche commerciali sleali che sarà applicata in tutta lŽUnione europea a partire dal prossimo 12 dicembre. Dei due decreti legislativi, che entreranno in vigore in Italia il 21 settembre prossimo, uno vieta le pratiche commerciali scorrette nei rapporti tra imprese e consumatori (file i formato . Pdf); lŽaltro disciplina la pubblicità ingannevole e comparativa nei rapporti tra imprese (file in formato . Pdf). In entrambi i casi si amplia ulteriormente il campo delle condotte sanzionabili e si rafforzano le competenze dellŽAutorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) . .  
   
   
DECRETO LEGISLATIVO 2 AGOSTO 2007 , N. 145 ATTUAZIONE DELLŽARTICOLO 14 DELLA DIRETTIVA 2005/29/CE CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 84/450/CEE SULLA PUBBLICITAŽ INGANNEVOLE. (GU N. 207 DEL 6-9-2007) TESTO IN VIGORE DAL: 21-9-2007  
 

 Il Presidente Della Repubblica Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto lŽarticolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante "Disposizioni per lŽadempimento di obblighi derivanti dallŽappartenenza dellŽItalia alle ComunitaŽ europee - legge comunitaria 2005", ed in particolare lŽarticolo 1 e lŽallegato A; Vista la direttiva 2005/29/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, dellŽ11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/Cee del Consiglio e le direttive 97/7/Ce, 98/27/Ce e 2002/65/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio noncheŽ il regolamento (Ce) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ("direttiva sulle pratiche commerciali sleali"), ed in particolare lŽarticolo 14; Vista la direttiva 2006/114/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicitaŽ ingannevole e comparativa (versione codificata); Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 luglio 2007; Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dellŽeconomia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto legislativo:
Art. 1. FinalitaŽ 1. Le disposizioni del presente decreto legislativo hanno lo scopo di tutelare i professionisti dalla pubblicitaŽ ingannevole e dalle sue conseguenze sleali, noncheŽ di stabilire le condizioni di liceitaŽ della pubblicitaŽ comparativa. 2. La pubblicitaŽ deve essere palese, veritiera e corretta.
Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per: a) pubblicitaŽ: qualsiasi forma di messaggio che eŽ diffuso, in qualsiasi modo, nellŽesercizio di unŽattivitaŽ commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere il trasferimento di beni mobili o immobili, la prestazione di opere o di servizi oppure la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi; b) pubblicitaŽ ingannevole: qualsiasi pubblicitaŽ che in qualunque modo, compresa la sua presentazione eŽ idonea ad indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali eŽ rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, sia idonea a ledere un concorrente; c) professionista: qualsiasi persona fisica o giuridica che agisce nel quadro della sua attivitaŽ commerciale, industriale, artigianale o professionale; e chiunque agisce in nome o per conto di un professionista; d) pubblicitaŽ comparativa: qualsiasi pubblicitaŽ che identifica in modo esplicito o implicito un concorrente o beni o servizi offerti da un concorrente; e) operatore pubblicitario: il committente del messaggio pubblicitario ed il suo autore, noncheŽ, nel caso in cui non consenta allŽidentificazione di costoro, il proprietario del mezzo con cui il messaggio pubblicitario eŽ diffuso ovvero il responsabile della programmazione radiofonica o televisiva.
Art. 3. Elementi di valutazione 1. Per determinare se la pubblicitaŽ eŽ ingannevole se ne devono considerare tutti gli elementi, con riguardo in particolare ai suoi riferimenti: a) alle caratteristiche dei beni o dei servizi, quali la loro disponibilitaŽ, la natura, lŽesecuzione, la composizione, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, lŽidoneitaŽ allo scopo, gli usi, la quantitaŽ, la descrizione, lŽorigine geografica o commerciale, o i risultati che si possono ottenere con il loro uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove o controlli effettuati sui beni o sui servizi; b) al prezzo o al modo in cui questo eŽ calcolato ed alle condizioni alle quali i beni o i servizi sono forniti; c) alla categoria, alle qualifiche e ai diritti dellŽoperatore pubblicitario, quali lŽidentitaŽ, il patrimonio, le capacitaŽ, i diritti di proprietaŽ intellettuale e industriale, ogni altro diritto su beni immateriali relativi allŽimpresa ed i premi o riconoscimenti.
Art. 4. Condizioni di liceitaŽ della pubblicitaŽ comparativa 1. Per quanto riguarda il confronto, la pubblicitaŽ comparativa eŽ lecita se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) non eŽ ingannevole ai sensi del presente decreto legislativo o degli articoli 21, 22 e 23 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "Codice del consumo"; b) confronta beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi; c) confronta oggettivamente una o piuŽ caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative, compreso eventualmente il prezzo, di tali beni e servizi; d) non ingenera confusione sul mercato tra i professionisti o tra lŽoperatore pubblicitario ed un concorrente o tra i marchi, le denominazioni commerciali, altri segni distintivi, i beni o i servizi dellŽoperatore pubblicitario e quelli di un concorrente; e) non causa discredito o denigrazione di marchi, denominazioni commerciali, altri segni distintivi, beni, servizi, attivitaŽ o posizione di un concorrente; f) per i prodotti recanti denominazione di origine, si riferisce in ogni caso a prodotti aventi la stessa denominazione; g) non trae indebitamente vantaggio dalla notorietaŽ connessa al marchio, alla denominazione commerciale ovvero ad altro segno distintivo di un concorrente o alle denominazioni di origine di prodotti concorrenti; h) non presenta un bene o un servizio come imitazione o contraffazione di beni o servizi protetti da un marchio o da una denominazione commerciale depositati. 2. Il requisito della verificabilitaŽ di cui al comma 1, lettera c), si intende soddisfatto quando i dati addotti ad illustrazione della caratteristica del bene o servizio pubblicizzato sono suscettibili di dimostrazione. 3. Qualunque raffronto che fa riferimento a unŽofferta speciale deve indicare in modo chiaro e non equivoco il termine finale dellŽofferta oppure, nel caso in cui lŽofferta speciale non sia ancora avviata, la data di inizio del periodo nel corso del quale si applicano il prezzo speciale o altre condizioni particolari o, se del caso, che lŽofferta speciale dipende dalla disponibilitaŽ dei beni e servizi.
Art. 5. Trasparenza della pubblicitaŽ 1. La pubblicitaŽ deve essere chiaramente riconoscibile come tale. La pubblicitaŽ a mezzo di stampa deve essere distinguibile dalle altre forme di comunicazione al pubblico, con modalitaŽ grafiche di evidente percezione. 2. I termini "garanzia", "garantito" e simili possono essere usati solo se accompagnati dalla precisazione del contenuto e delle modalitaŽ della garanzia offerta. Quando la brevitaŽ del messaggio pubblicitario non consente di riportare integralmente tali precisazioni, il riferimento sintetico al contenuto ed alle modalitaŽ della garanzia offerta deve essere integrato dallŽesplicito rinvio ad un testo facilmente conoscibile dal consumatore in cui siano riportate integralmente le precisazioni medesime. 3. EŽ vietata ogni forma di pubblicitaŽ subliminale.
Art. 6. PubblicitaŽ di prodotti pericolosi per la salute e la sicurezza 1. EŽ considerata ingannevole la pubblicitaŽ che, riguardando prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei soggetti che essa raggiunge, omette di darne notizia in modo da indurre tali soggetti a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza.
Art. 7. Bambini e adolescenti 1. EŽ considerata ingannevole la pubblicitaŽ che, in quanto suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti, abusa della loro naturale credulitaŽ o mancanza di esperienza o che, impiegando bambini ed adolescenti in messaggi pubblicitari, fermo quanto disposto dallŽarticolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, abusa dei naturali sentimenti degli adulti per i piuŽ giovani. 2. EŽ considerata ingannevole la pubblicitaŽ, che, in quanto suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti, puoŽ, anche indirettamente, minacciare la loro sicurezza.
Art. 8. Tutela amministrativa e giurisdizionale
1. LŽautoritaŽ garante della concorrenza e del mercato, di seguito chiamata AutoritaŽ, esercita le attribuzioni disciplinate dal presente articolo.
2. LŽautoritaŽ, dŽufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, inibisce la continuazione ed elimina gli effetti della pubblicitaŽ ingannevole e comparativa illecita. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, lŽAutoritaŽ puoŽ avvalersi della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per lŽaccertamento dellŽimposta sul valore aggiunto e dellŽimposta sui redditi.
3. LŽautoritaŽ puoŽ disporre con provvedimento motivato la sospensione provvisoria della pubblicitaŽ ingannevole e comparativa illecita in caso di particolare urgenza. In ogni caso, comunica lŽapertura dellŽistruttoria al professionista e, se il committente non eŽ conosciuto, puoŽ richiedere al proprietario del mezzo che ha diffuso il messaggio pubblicitario ogni informazione idonea ad identificarlo. LŽautoritaŽ puoŽ, altresiŽ, richiedere ad ogni soggetto le informazioni ed i documenti rilevanti al fine dellŽaccertamento dellŽinfrazione. Si applicano le disposizioni previste dallŽarticolo 14, commi 2, 3 e 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
4. In caso di inottemperanza, senza giustificato motivo, a quanto disposto dallŽAutoritaŽ ai sensi dellŽarticolo 14, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, lŽAutoritaŽ applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2. 000,00 euro a 20. 000,00 euro. Qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere, lŽAutoritaŽ applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4. 000,00 euro a 40. 000,00 euro.
5. LŽautoritaŽ puoŽ disporre che il professionista fornisca prove sullŽesattezza materiale dei dati di fatto contenuti nella pubblicitaŽ se, tenuto conto dei diritti o degli interessi legittimi del professionista e di qualsiasi altra parte nel procedimento, tale esigenza risulti giustificata, date le circostanze del caso specifico. Se tale prova eŽ omessa o viene ritenuta insufficiente, i dati di fatto sono considerati inesatti.
6. Quando la pubblicitaŽ eŽ stata o deve essere diffusa attraverso la stampa periodica o quotidiana ovvero per via radiofonica o televisiva o altro mezzo di telecomunicazione, lŽAutoritaŽ, prima di provvedere, richiede il parere dellŽAutoritaŽ per le garanzie nelle comunicazioni.
7. Ad eccezione dei casi di manifesta scorrettezza e gravitaŽ lŽAutoritaŽ puoŽ ottenere dal professionista responsabile della pubblicitaŽ ingannevole e comparativa illecita lŽassunzione dellŽimpegno a porre fine allŽinfrazione, cessando la diffusione della stessa o modificandola in modo da eliminare i profili di illegittimitaŽ. LŽautoritaŽ puoŽ disporre la pubblicazione della dichiarazione di assunzione dellŽimpegno in questione, a cura e spese del professionista. In tali ipotesi, lŽAutoritaŽ, valutata lŽidoneitaŽ di tali impegni, puoŽ renderli obbligatori per il professionista e definire il procedimento senza procedere allŽaccertamento dellŽinfrazione.
8. LŽautoritaŽ, se ritiene la pubblicitaŽ ingannevole o il messaggio di pubblicitaŽ comparativa illecito, vieta la diffusione, qualora non ancora portata a conoscenza del pubblico, o la continuazione, qualora sia giaŽ iniziata. Con il medesimo provvedimento puoŽ essere disposta, a cura e spese del professionista, la pubblicazione della delibera, anche per estratto, noncheŽ, eventualmente, di unŽapposita dichiarazione rettificativa in modo da impedire che la pubblicitaŽ ingannevole o il messaggio di pubblicitaŽ comparativa illecito continuino a produrre effetti.
9. Con il provvedimento che vieta la diffusione della pubblicitaŽ, lŽAutoritaŽ dispone inoltre lŽapplicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5. 000,00 euro a 500. 000,00 euro, tenuto conto della gravitaŽ e della durata della violazione. Nel caso di pubblicitaŽ che possono comportare un pericolo per la salute o la sicurezza, noncheŽ suscettibili di raggiungere, direttamente o indirettamente, minori o adolescenti, la sanzione non puoŽ essere inferiore a 50. 000,00 euro.
10. Nei casi riguardanti pubblicitaŽ inserite sulle confezioni di prodotti, lŽAutoritaŽ, nellŽadottare i provvedimenti indicati nei commi 3 e 8, assegna per la loro esecuzione un termine che tenga conto dei tempi tecnici necessari per lŽadeguamento.
11. LŽautoritaŽ garante della concorrenza e del mercato, con proprio regolamento, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, disciplina la procedura istruttoria, in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione.
12. In caso di inottemperanza ai provvedimenti dŽurgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti di cui ai commi 3, 8 e 10 ed in caso di mancato rispetto degli impegni assunti ai sensi del comma 7, lŽAutoritaŽ applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10. 000,00 a 150. 000,00 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza lŽAutoritaŽ puoŽ disporre la sospensione dellŽattivitaŽ dŽimpresa per un periodo non superiore a trenta giorni.
13. I ricorsi avverso le decisioni adottate dallŽAutoritaŽ sono soggetti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezione I, e negli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Il pagamento delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento dellŽAutoritaŽ.
14. Ove la pubblicitaŽ sia stata assentita con provvedimento amministrativo, preordinato anche alla verifica del carattere non ingannevole della stessa o di liceitaŽ del messaggio di pubblicitaŽ comparativa, la tutela dei soggetti e delle organizzazioni che vi abbiano interesse, eŽ esperibile in via giurisdizionale con ricorso al giudice amministrativo avverso il predetto provvedimento.
15. EŽ comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario in materia di atti di concorrenza sleale, a norma dellŽarticolo 2598 del codice civile, noncheŽ, per quanto concerne la pubblicitaŽ comparativa, in materia di atti compiuti in violazione della disciplina sul diritto dŽautore protetto dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, e del marchio dŽimpresa protetto a norma del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, noncheŽ delle denominazioni di origine riconosciute e protette in Italia e di altri segni distintivi di imprese, beni e servizi concorrenti.
16. Al fine di consentire lŽesercizio delle competenze disciplinate dal presente decreto, il numero dei posti previsti per la pianta organica del personale di ruolo dellŽAutoritaŽ garante della concorrenza e del mercato dallŽarticolo 11, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, eŽ incrementato di venti unitaŽ, di cui due di livello dirigenziale. Ai medesimi fini, eŽ altresiŽ incrementato di dieci unitaŽ il numero dei contratti di cui allŽarticolo 11, comma 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e lŽAutoritaŽ potraŽ avvalersi dellŽistituto del comando per un contingente di dieci unitaŽ di personale. Agli oneri finanziari derivanti dalla presente disposizione si faraŽ fronte con le risorse raccolte ai sensi dellŽarticolo 10, comma 7-bis, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
Art. 9. Autodisciplina
1. Le parti interessate possono richiedere che sia inibita la continuazione degli atti di pubblicitaŽ ingannevole o di pubblicitaŽ comparativa ritenuta illecita, ricorrendo ad organismi volontari e autonomi di autodisciplina.
2. Iniziata la procedura davanti ad un organismo di autodisciplina, le parti possono convenire di astenersi dallŽadire lŽAutoritaŽ fino alla pronuncia definitiva, ovvero possono chiedere la sospensione del procedimento innanzi allŽAutoritaŽ, ove lo stesso sia stato attivato, anche da altro soggetto legittimato, in attesa della pronuncia dellŽorganismo di autodisciplina. LŽautoritaŽ, valutate tutte le circostanze, puoŽ disporre la sospensione del procedimento per un periodo non superiore a trenta giorni. Art. 10. NeutralitaŽ finanziaria 1. DallŽattuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, saraŽ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. EŽ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addiŽ 2 agosto 2007 Napolitano; Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri; Bonino, Ministro per le politiche Europee; Bersani, Ministro dello sviluppo Economico; DŽalema, Ministro degli affari esteri; Mastella, Ministro della giustizia; Padoa Schioppa, Ministro dellŽeconomia e delle finanze; Visto, il Guardasigilli: Mastella.

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DECRETO LEGISLATIVO 2 AGOSTO 2007 , N. 146 ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2005/29/CE RELATIVA ALLE PRATICHE COMMERCIALI SLEALI TRA IMPRESE E CONSUMATORI NEL MERCATO INTERNO E CHE MODIFICA LE DIRETTIVE 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE, E IL REGOLAMENTO (CE) N. 2006/2004. (GU N. 207 DEL 6-9-2007) ESTO IN VIGORE DAL: 21-9-2007  
 

 t Il Presidente Della Repubblica Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto lŽarticolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per lŽadempimento di obblighi derivanti dallŽappartenenza dellŽItalia alle ComunitaŽ europee - Legge comunitaria 2005 ed, in particolare, lŽarticolo 1 e lŽallegato A; Vista la direttiva 2005/29/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, dellŽ11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/Cee del Consiglio e le direttive 97/7/Ce, 98/27/Ce e 2002/65/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, noncheŽ il regolamento (Ce) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ("direttiva sulle pratiche commerciali sleali"); Vista la direttiva 2006/114/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicitaŽ ingannevole e comparativa (versione codificata); Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 luglio 2007; Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dellŽeconomia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Delle pratiche commerciali scorrette 1. Gli articoli da 18 a 27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, sono sostituiti dai seguenti:
Capo I Disposizioni generali
Art. 18. Definizioni 1. Ai fini del presente titolo, si intende per: a) "consumatore": qualsiasi persona fisica che, nelle pratiche commerciali oggetto del presente titolo, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attivitaŽ commerciale, industriale, artigianale o professionale; b) "professionista": qualsiasi persona fisica o giuridica che, nelle pratiche commerciali oggetto del presente titolo, agisce nel quadro della sua attivitaŽ commerciale, industriale, artigianale o professionale e chiunque agisce in nome o per conto di un professionista; c) "prodotto": qualsiasi bene o servizio, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni; d) "pratiche commerciali tra professionisti e consumatori" (di seguito denominate: "pratiche commerciali"): qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresa la pubblicitaŽ e la commercializzazione del prodotto, posta in essere da un professionista, in relazione alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori; e) "falsare in misura rilevante il comportamento economico dei consumatori": lŽimpiego di una pratica commerciale idonea ad alterare sensibilmente la capacitaŽ del consumatore di prendere una decisione consapevole, inducendolo pertanto ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso; f) "codice di condotta": un accordo o una normativa che non eŽ imposta dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro e che definisce il comportamento dei professionisti che si impegnano a rispettare tale codice in relazione a una o piuŽ pratiche commerciali o ad uno o piuŽ settori imprenditoriali specifici; g) "responsabile del codice": qualsiasi soggetto, compresi un professionista o un gruppo di professionisti, responsabile della formulazione e revisione di un codice di condotta ovvero del controllo del rispetto del codice da parte di coloro che si sono impegnati a rispettarlo; h) "diligenza professionale": il normale grado della specifica competenza ed attenzione che ragionevolmente i consumatori attendono da un professionista nei loro confronti rispetto ai principi generali di correttezza e di buona fede nel settore di attivitaŽ del professionista; i) "invito allŽacquisto": una comunicazione commerciale indicante le caratteristiche e il prezzo del prodotto in forme appropriate rispetto al mezzo impiegato per la comunicazione commerciale e pertanto tale da consentire al consumatore di effettuare un acquisto; l) "indebito condizionamento": lo sfruttamento di una posizione di potere rispetto al consumatore per esercitare una pressione, anche senza il ricorso alla forza fisica o la minaccia di tale ricorso, in modo da limitare notevolmente la capacitaŽ del consumatore di prendere una decisione consapevole; m) "decisione di natura commerciale": la decisione presa da un consumatore relativa a se acquistare o meno un prodotto, in che modo farlo e a quali condizioni, se pagare integralmente o parzialmente, se tenere un prodotto o disfarsene o se esercitare un diritto contrattuale in relazione al prodotto; tale decisione puoŽ portare il consumatore a compiere unŽazione o allŽastenersi dal compierla; n) "professione regolamentata": attivitaŽ professionale, o insieme di attivitaŽ professionali, lŽaccesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalitaŽ di esercizio, eŽ subordinata direttamente o indirettamente, in base a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali.
Art. 19. Ambito di applicazione 1. Il presente titolo si applica alle pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori poste in essere prima, durante e dopo unŽoperazione commerciale relativa a un prodotto. 2. Il presente titolo non pregiudica: a) lŽapplicazione delle disposizioni normative in materia contrattuale, in particolare delle norme sulla formazione, validitaŽ od efficacia del contratto; b) lŽapplicazione delle disposizioni normative, comunitarie o nazionali, in materia di salute e sicurezza dei prodotti; c) lŽapplicazione delle disposizioni normative che determinano la competenza giurisdizionale; d) lŽapplicazione delle disposizioni normative relative allo stabilimento, o ai regimi di autorizzazione, o i codici deontologici o altre norme specifiche che disciplinano le professioni regolamentate, per garantire livelli elevati di correttezza professionale. 3. In caso di contrasto, le disposizioni contenute in direttive o in altre disposizioni comunitarie e nelle relative norme nazionali di recepimento che disciplinano aspetti specifici delle pratiche commerciali scorrette prevalgono sulle disposizioni del presente titolo e si applicano a tali aspetti specifici. 4. Il presente titolo non eŽ applicabile in materia di certificazione e di indicazioni concernenti il titolo degli articoli in metalli preziosi.
Capo II Pratiche commerciali scorrette
Art. 20. Divieto delle pratiche commerciali scorrette 1. Le pratiche commerciali scorrette sono vietate. 2. Una pratica commerciale eŽ scorretta se eŽ contraria alla diligenza professionale, ed eŽ falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale eŽ diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori. 3. Le pratiche commerciali che, pur raggiungendo gruppi piuŽ ampi di consumatori, sono idonee a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico solo di un gruppo di consumatori chiaramente individuabile, particolarmente vulnerabili alla pratica o al prodotto cui essa si riferisce a motivo della loro infermitaŽ mentale o fisica, della loro etaŽ o ingenuitaŽ, in un modo che il professionista poteva ragionevolmente prevedere, sono valutate nellŽottica del membro medio di tale gruppo. EŽ fatta salva la pratica pubblicitaria comune e legittima consistente in dichiarazioni esagerate o in dichiarazioni che non sono destinate ad essere prese alla lettera. 4. In particolare, sono scorrette le pratiche commerciali: a) ingannevoli di cui agli articoli 21, 22 e 23 o b) aggressive di cui agli articoli 24, 25 e 26. 5. Gli articoli 23 e 26 riportano lŽelenco delle pratiche commerciali, rispettivamente ingannevoli e aggressive, considerate in ogni caso scorrette.
Sezione I Pratiche commerciali ingannevoli
Art. 21. Azioni ingannevoli 1. EŽ considerata ingannevole una pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o eŽ idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o piuŽ dei seguenti elementi e, in ogni caso, lo induce o eŽ idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso: a) lŽesistenza o la natura del prodotto; b) le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua disponibilitaŽ, i vantaggi, i rischi, lŽesecuzione, la composizione, gli accessori, lŽassistenza post-vendita al consumatore e il trattamento dei reclami, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, la consegna, lŽidoneitaŽ allo scopo, gli usi, la quantitaŽ, la descrizione, lŽorigine geografica o commerciale o i risultati che si possono attendere dal suo uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove e controlli effettuati sul prodotto; c) la portata degli impegni del professionista, i motivi della pratica commerciale e la natura del processo di vendita, qualsiasi dichiarazione o simbolo relativi alla sponsorizzazione o allŽapprovazione dirette o indirette del professionista o del prodotto; d) il prezzo o il modo in cui questo eŽ calcolato o lŽesistenza di uno specifico vantaggio quanto al prezzo; e) la necessitaŽ di una manutenzione, ricambio, sostituzione o riparazione; f) la natura, le qualifiche e i diritti del professionista o del suo agente, quali lŽidentitaŽ, il patrimonio, le capacitaŽ, lo status, il riconoscimento, lŽaffiliazione o i collegamenti e i diritti di proprietaŽ industriale, commerciale o intellettuale o i premi e i riconoscimenti; g) i diritti del consumatore, incluso il diritto di sostituzione o di rimborso ai sensi dellŽarticolo 130 del presente Codice. 2. EŽ altresiŽ considerata ingannevole una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, induce o eŽ idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso e comporti: a) una qualsivoglia attivitaŽ di commercializzazione del prodotto che ingenera confusione con i prodotti, i marchi, la denominazione sociale e altri segni distintivi di un concorrente, ivi compresa la pubblicitaŽ comparativa illecita; b) il mancato rispetto da parte del professionista degli impegni contenuti nei codici di condotta che il medesimo si eŽ impegnato a rispettare, ove si tratti di un impegno fermo e verificabile, e il professionista indichi in una pratica commerciale che eŽ vincolato dal codice. 3. EŽ considerata scorretta la pratica commerciale che, riguardando prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori, omette di darne notizia in modo da indurre i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza. 4. EŽ considerata, altresiŽ, scorretta la pratica commerciale che, in quanto suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti, puoŽ, anche indirettamente, minacciare la loro sicurezza.
 Art. 22. Omissioni ingannevoli
1. EŽ considerata ingannevole una pratica commerciale che nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, noncheŽ dei limiti del mezzo di comunicazione impiegato, omette informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno in tale contesto per prendere una decisione consapevole di natura commerciale e induce o eŽ idonea ad indurre in tal modo il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. 2. Una pratica commerciale eŽ altresiŽ considerata unŽomissione ingannevole quando un professionista occulta o presenta in modo oscuro, incomprensibile, ambiguo o intempestivo le informazioni rilevanti di cui al comma 1, tenendo conto degli aspetti di cui al detto comma, o non indica lŽintento commerciale della pratica stessa qualora questi non risultino giaŽ evidente dal contesto noncheŽ quando, nellŽuno o nellŽaltro caso, cioŽ induce o eŽ idoneo a indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. 3. Qualora il mezzo di comunicazione impiegato per la pratica commerciale imponga restrizioni in termini di spazio o di tempo, nel decidere se vi sia stata unŽomissione di informazioni, si tiene conto di dette restrizioni e di qualunque misura adottata dal professionista per rendere disponibili le informazioni ai consumatori con altri mezzi. 4. Nel caso di un invito allŽacquisto sono considerate rilevanti, ai sensi del comma 1, le informazioni seguenti, qualora non risultino giaŽ evidenti dal contesto: a) le caratteristiche principali del prodotto in misura adeguata al mezzo di comunicazione e al prodotto stesso; b) lŽindirizzo geografico e lŽidentitaŽ del professionista, come la sua denominazione sociale e, ove questa informazione sia pertinente, lŽindirizzo geografico e lŽidentitaŽ del professionista per conto del quale egli agisce; c) il prezzo comprensivo delle imposte o, se la natura del prodotto comporta lŽimpossibilitaŽ di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalitaŽ di calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, lŽindicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore; d) le modalitaŽ di pagamento, consegna, esecuzione e trattamento dei reclami qualora esse siano difformi dagli obblighi imposti dalla diligenza professionale; e) lŽesistenza di un diritto di recesso o scioglimento del contratto per i prodotti e le operazioni commerciali che comportino tale diritto. 5. Sono considerati rilevanti, ai sensi del comma 1, gli obblighi di informazione, previsti dal diritto comunitario, connessi alle comunicazioni commerciali, compresa la pubblicitaŽ o la commercializzazione del prodotto.
Art. 23. Pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli
1. Sono considerate in ogni caso ingannevoli le seguenti pratiche commerciali: a) affermazione non rispondente al vero, da parte di un professionista, di essere firmatario di un codice di condotta; b) esibire un marchio di fiducia, un marchio di qualitaŽ o un marchio equivalente senza aver ottenuto la necessaria autorizzazione; c) asserire, contrariamente al vero, che un codice di condotta ha lŽapprovazione di un organismo pubblico o di altra natura; d) asserire, contrariamente al vero, che un professionista, le sue pratiche commerciali o un suo prodotto sono stati autorizzati, accettati o approvati, da un organismo pubblico o privato o che sono state rispettate le condizioni dellŽautorizzazione, dellŽaccettazione o dellŽapprovazione ricevuta; e) invitare allŽacquisto di prodotti ad un determinato prezzo senza rivelare lŽesistenza di ragionevoli motivi che il professionista puoŽ avere per ritenere che non saraŽ in grado di fornire o di far fornire da un altro professionista quei prodotti o prodotti equivalenti a quel prezzo entro un periodo e in quantitaŽ ragionevoli in rapporto al prodotto, allŽentitaŽ della pubblicitaŽ fatta del prodotto e al prezzo offerti; f) invitare allŽacquisto di prodotti ad un determinato prezzo e successivamente: 1) rifiutare di mostrare lŽarticolo pubblicizzato ai consumatori, oppure 2) rifiutare di accettare ordini per lŽarticolo o di consegnarlo entro un periodo di tempo ragionevole, oppure 3) fare la dimostrazione dellŽarticolo con un campione difettoso, con lŽintenzione di promuovere un altro prodotto. G) dichiarare, contrariamente al vero, che il prodotto saraŽ disponibile solo per un periodo molto limitato o che saraŽ disponibile solo a condizioni particolari per un periodo di tempo molto limitato, in modo da ottenere una decisione immediata e privare i consumatori della possibilitaŽ o del tempo sufficiente per prendere una decisione consapevole; h) impegnarsi a fornire lŽassistenza post-vendita a consumatori con i quali il professionista ha comunicato prima dellŽoperazione commerciale in una lingua diversa dalla lingua ufficiale dello Stato membro in cui il professionista eŽ stabilito e poi offrire concretamente tale servizio soltanto in unŽaltra lingua, senza che questo sia chiaramente comunicato al consumatore prima del suo impegno a concludere lŽoperazione; i) affermare, contrariamente al vero, o generare comunque lŽimpressione che la vendita del prodotto eŽ lecita; l) presentare i diritti conferiti ai consumatori dalla legge come una caratteristica propria dellŽofferta fatta dal professionista; m) salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, impiegare contenuti redazionali nei mezzi di comunicazione per promuovere un prodotto, qualora i costi di tale promozione siano stati sostenuti dal professionista senza che cioŽ emerga dai contenuti o da immagini o suoni chiaramente individuabili per il consumatore; n) formulare affermazioni di fatto inesatte per quanto riguarda la natura e la portata dei rischi per la sicurezza personale del consumatore o della sua famiglia se egli non acquistasse il prodotto; o) promuovere un prodotto simile a quello fabbricato da un altro produttore in modo tale da fuorviare deliberatamente il consumatore inducendolo a ritenere, contrariamente al vero, che il prodotto eŽ fabbricato dallo stesso produttore; p) avviare, gestire o promuovere un sistema di promozione a carattere piramidale nel quale il consumatore fornisce un contributo in cambio della possibilitaŽ di ricevere un corrispettivo derivante principalmente dallŽentrata di altri consumatori nel sistema piuttosto che dalla vendita o dal consumo di prodotti; q) affermare, contrariamente al vero, che il professionista eŽ in procinto di cessare lŽattivitaŽ o traslocare; r) affermare che alcuni prodotti possono facilitare la vincita in giochi basati sulla sorte; s) affermare, contrariamente al vero, che un prodotto ha la capacitaŽ di curare malattie, disfunzioni o malformazioni; t) comunicare informazioni inesatte sulle condizioni di mercato o sulla possibilitaŽ di ottenere il prodotto allo scopo dŽindurre il consumatore allŽacquisto a condizioni meno favorevoli di quelle normali di mercato; u) affermare in una pratica commerciale che si organizzano concorsi o promozioni a premi senza attribuire i premi descritti o un equivalente ragionevole; v) descrivere un prodotto come gratuito o senza alcun onere, se il consumatore deve pagare un supplemento di prezzo rispetto al normale costo necessario per rispondere alla pratica commerciale e ritirare o farsi recapitare il prodotto; z) includere nel materiale promozionale una fattura o analoga richiesta di pagamento che lasci intendere, contrariamente al vero, al consumatore di aver giaŽ ordinato il prodotto; aa) dichiarare o lasciare intendere, contrariamente al vero, che il professionista non agisce nel quadro della sua attivitaŽ commerciale, industriale, artigianale o professionale, o presentarsi, contrariamente al vero, come consumatore; bb) lasciare intendere, contrariamente al vero, che i servizi post-vendita relativi a un prodotto siano disponibili in uno Stato membro diverso da quello in cui eŽ venduto il prodotto. Sezione Ii Pratiche commerciali aggressive
Art. 24. Pratiche commerciali aggressive
1. EŽ considerata aggressiva una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, mediante molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica o indebito condizionamento, limita o eŽ idonea a limitare considerevolmente la libertaŽ di scelta o di comportamento del consumatore medio in relazione al prodotto e, pertanto, lo induce o eŽ idonea ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
Art. 25. Ricorso a molestie coercizione o indebito condizionamento
1. Nel determinare se una pratica commerciale comporta, ai fini del presente capo, molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica, o indebito condizionamento, sono presi in considerazione i seguenti elementi: a) i tempi, il luogo, la natura o la persistenza; b) il ricorso alla minaccia fisica o verbale; c) lo sfruttamento da parte del professionista di qualsivoglia evento tragico o circostanza specifica di gravitaŽ tale da alterare la capacitaŽ di valutazione del consumatore, al fine di influenzarne la decisione relativa al prodotto; d) qualsiasi ostacolo non contrattuale, oneroso o sproporzionato, imposto dal professionista qualora un consumatore intenda esercitare diritti contrattuali, compresi il diritto di risolvere un contratto o quello di cambiare prodotto o rivolgersi ad un altro professionista; e) qualsiasi minaccia di promuovere unŽazione legale ove tale azione sia manifestamente temeraria o infondata.
Art. 26. Pratiche commerciali considerate in ogni caso aggressive 1. Sono considerate in ogni caso aggressive le seguenti pratiche commerciali: a) creare lŽimpressione che il consumatore non possa lasciare i locali commerciali fino alla conclusione del contratto; b) effettuare visite presso lŽabitazione del consumatore, ignorando gli inviti del consumatore a lasciare la sua residenza o a non ritornarvi, fuorcheŽ nelle circostanze e nella misura in cui siano giustificate dalla legge nazionale ai fini dellŽesecuzione di unŽobbligazione contrattuale; c) effettuare ripetute e non richieste sollecitazioni commerciali per telefono, via fax, per posta elettronica o mediante altro mezzo di comunicazione a distanza, fuorcheŽ nelle circostanze e nella misura in cui siano giustificate dalla legge nazionale ai fini dellŽesecuzione di unŽobbligazione contrattuale, fatti salvi lŽarticolo 58 e lŽarticolo 130 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; d) imporre al consumatore che intenda presentare una richiesta di risarcimento del danno in virtuŽ di una polizza di assicurazione di esibire documenti che non possono ragionevolmente essere considerati pertinenti per stabilire la fondatezza della richiesta, o omettere sistematicamente di rispondere alla relativa corrispondenza, al fine di dissuadere un consumatore dallŽesercizio dei suoi diritti contrattuali; e) salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, includere in un messaggio pubblicitario unŽesortazione diretta ai bambini affincheŽ acquistino o convincano i genitori o altri adulti ad acquistare loro i prodotti reclamizzati; f) esigere il pagamento immediato o differito o la restituzione o la custodia di prodotti che il professionista ha fornito, ma che il consumatore non ha richiesto, salvo quanto previsto dallŽarticolo 54, comma 2, secondo periodo; g) informare esplicitamente il consumatore che, se non acquista il prodotto o il servizio saranno in pericolo il lavoro o la sussistenza del professionista; h) lasciare intendere, contrariamente al vero, che il consumatore abbia giaŽ vinto, vinceraŽ o potraŽ vincere compiendo una determinata azione un premio o una vincita equivalente, mentre in effetti non esiste alcun premio neŽ vincita equivalente oppure che qualsiasi azione volta a reclamare il premio o altra vincita equivalente eŽ subordinata al versamento di denaro o al sostenimento di costi da parte del consumatore.
Capo IIII
Applicazione Art. 27. Tutela amministrativa e giurisdizionale
1. LŽautoritaŽ garante della concorrenza e del mercato, di seguito denominata "AutoritaŽ", esercita le attribuzioni disciplinate dal presente articolo anche quale autoritaŽ competente per lŽapplicazione del regolamento 2006/2004/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autoritaŽ nazionali responsabili dellŽesecuzione della normativa che tutela i consumatori, nei limiti delle disposizioni di legge. 2. LŽautoritaŽ, dŽufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, inibisce la continuazione delle pratiche commerciali scorrette e ne elimina gli effetti. A tale fine, lŽAutoritaŽ si avvale dei poteri investigativi ed esecutivi di cui al citato regolamento 2006/2004/Ce anche in relazione alle infrazioni non transfrontaliere. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 lŽAutoritaŽ puoŽ avvalersi della Guardia di finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per lŽaccertamento dellŽimposta sul valore aggiunto e dellŽimposta sui redditi. LŽintervento dellŽAutoritaŽ eŽ indipendente dalla circostanza che i consumatori interessati si trovino nel territorio dello Stato membro in cui eŽ stabilito il professionista o in un altro Stato membro. 3. LŽautoritaŽ puoŽ disporre, con provvedimento motivato, la sospensione provvisoria delle pratiche commerciali scorrette, laddove sussiste particolare urgenza. In ogni caso, comunica lŽapertura dellŽistruttoria al professionista e, se il committente non eŽ conosciuto, puoŽ richiedere al proprietario del mezzo che ha diffuso la pratica commerciale ogni informazione idonea ad identificarlo. LŽautoritaŽ puoŽ, altresiŽ, richiedere a imprese, enti o persone che ne siano in possesso le informazioni ed i documenti rilevanti al fine dellŽaccertamento dellŽinfrazione. Si applicano le disposizioni previste dallŽarticolo 14, commi 2, 3 e 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287. 4. In caso di inottemperanza, senza giustificato motivo, a quanto disposto dallŽAutoritaŽ ai sensi dellŽarticolo 14, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, lŽAutoritaŽ applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2. 000,00 euro a 20. 000,00 euro. Qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere, lŽAutoritaŽ applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4. 000,00 euro a 40. 000,00 euro. 5. LŽautoritaŽ puoŽ disporre che il professionista fornisca prove sullŽesattezza dei dati di fatto connessi alla pratica commerciale se, tenuto conto dei diritti o degli interessi legittimi del professionista e di qualsiasi altra parte nel procedimento, tale esigenza risulti giustificata, date le circostanze del caso specifico. Se tale prova eŽ omessa o viene ritenuta insufficiente, i dati di fatto sono considerati inesatti. Incombe, in ogni caso, al professionista lŽonere di provare, con allegazioni fattuali, che egli non poteva ragionevolmente prevedere lŽimpatto della pratica commerciale sui consumatori, ai sensi dellŽarticolo 20, comma 3. 6. Quando la pratica commerciale eŽ stata o deve essere diffusa attraverso la stampa periodica o quotidiana ovvero per via radiofonica o televisiva o altro mezzo di telecomunicazione, lŽAutoritaŽ, prima di provvedere, richiede il parere dellŽAutoritaŽ per le garanzie nelle comunicazioni. 7. Ad eccezione dei casi di manifesta scorrettezza e gravitaŽ della pratica commerciale, lŽAutoritaŽ puoŽ ottenere dal professionista responsabile lŽassunzione dellŽimpegno di porre fine allŽinfrazione, cessando la diffusione della stessa o modificandola in modo da eliminare i profili di illegittimitaŽ. LŽautoritaŽ puoŽ disporre la pubblicazione della dichiarazione dellŽimpegno in questione a cura e spese del professionista. In tali ipotesi, lŽAutoritaŽ, valutata lŽidoneitaŽ di tali impegni, puoŽ renderli obbligatori per il professionista e definire il procedimento senza procedere allŽaccertamento dellŽinfrazione. 8. LŽautoritaŽ, se ritiene la pratica commerciale scorretta, vieta la diffusione, qualora non ancora portata a conoscenza del pubblico, o la continuazione, qualora la pratica sia giaŽ iniziata. Con il medesimo provvedimento puoŽ essere disposta, a cura e spese del professionista, la pubblicazione della delibera, anche per estratto, ovvero di unŽapposita dichiarazione rettificativa, in modo da impedire che le pratiche commerciali scorrette continuino a produrre effetti. 9. Con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, lŽAutoritaŽ dispone inoltre lŽapplicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5. 000,00 euro a 500. 000,00 euro, tenuto conto della gravitaŽ e della durata della violazione. Nel caso di pratiche commerciali scorrette ai sensi dellŽarticolo 21, commi 3 e 4, la sanzione non puoŽ essere inferiore a 50. 000,00 euro. 10. Nei casi riguardanti comunicazioni commerciali inserite sulle confezioni di prodotti, lŽAutoritaŽ, nellŽadottare i provvedimenti indicati nei commi 3 e 8, assegna per la loro esecuzione un termine che tenga conto dei tempi tecnici necessari per lŽadeguamento. 11. LŽautoritaŽ garante della concorrenza e del mercato, con proprio regolamento, disciplina la procedura istruttoria, in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione. 12. In caso di inottemperanza ai provvedimenti dŽurgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti di cui ai commi 3, 8 e 10 ed in caso di mancato rispetto degli impegni assunti ai sensi del comma 7, lŽAutoritaŽ applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10. 000 a 150. 000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza lŽAutoritaŽ puoŽ disporre la sospensione dellŽattivitaŽ dŽimpresa per un periodo non superiore a trenta giorni. 13. I ricorsi avverso le decisioni adottate dallŽAutoritaŽ sono soggetti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezione I, e negli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Il pagamento delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento dellŽAutoritaŽ. 14. Ove la pratica commerciale sia stata assentita con provvedimento amministrativo, preordinato anche alla verifica del carattere non scorretto della stessa, la tutela dei soggetti e delle organizzazioni che vi abbiano interesse, eŽ esperibile in via giurisdizionale con ricorso al giudice amministrativo avverso il predetto provvedimento. 15. EŽ comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario in materia di atti di concorrenza sleale, a norma dellŽarticolo 2598 del codice civile, noncheŽ, per quanto concerne la pubblicitaŽ comparativa, in materia di atti compiuti in violazione della disciplina sul diritto dŽautore protetto dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, e dei marchi dŽimpresa protetto a norma del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, noncheŽ delle denominazioni di origine riconosciute e protette in Italia e di altri segni distintivi di imprese, beni e servizi concorrenti. ". 2. Al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "Codice del consumo", dopo lŽarticolo 27, come modificato dal presente decreto legislativo, sono inseriti i seguenti: "
Art. 27-bis (Codici di condotta).
1. Le associazioni o le organizzazioni imprenditoriali e professionali possono adottare, in relazione a una o piuŽ pratiche commerciali o ad uno o piuŽ settori imprenditoriali specifici, appositi codici di condotta che definiscono il comportamento dei professionisti che si impegnano a rispettare tali codici con lŽindicazione del soggetto responsabile o dellŽorganismo incaricato del controllo della loro applicazione. 2. Il codice di condotta eŽ redatto in lingua italiana e inglese ed eŽ reso accessibile dal soggetto o organismo responsabile al consumatore, anche per via telematica. 3. Nella redazione di codici di condotta deve essere garantita almeno la protezione dei minori e salvaguardata la dignitaŽ umana. 4. I codici di condotta di cui al comma 1 sono comunicati, per la relativa adesione, agli operatori dei rispettivi settori e conservati ed aggiornati a cura del responsabile del codice, con lŽindicazione degli aderenti. 5. DellŽesistenza del codice di condotta, dei suoi contenuti e dellŽadesione il professionista deve preventivamente informare i consumatori.
Art. 27-ter (Autodisciplina).   1. I consumatori, i concorrenti, anche tramite le loro associazioni o organizzazioni, prima di avviare la procedura di cui allŽarticolo 27, possono convenire con il professionista di adire preventivamente, il soggetto responsabile o lŽorganismo incaricato del controllo del codice di condotta relativo ad uno specifico settore la risoluzione concordata della controversia volta a vietare o a far cessare la continuazione della pratica commerciale scorretta. 2. In ogni caso il ricorso ai sensi del presente articolo, qualunque sia lŽesito della procedura, non pregiudica il diritto del consumatore di adire lŽAutoritaŽ, ai sensi dellŽarticolo 27, o il giudice competente. 3. Iniziata la procedura davanti ad un organismo di autodisciplina, le parti possono convenire di astenersi dallŽadire lŽAutoritaŽ fino alla pronuncia definitiva, ovvero possono chiedere la sospensione del procedimento innanzi allŽAutoritaŽ, ove lo stesso sia stato attivato anche da altro soggetto legittimato, in attesa della pronuncia dellŽorganismo di autodisciplina. LŽautoritaŽ, valutate tutte le circostanze, puoŽ disporre la sospensione del procedimento per un periodo non superiore a trenta giorni.
Art. 27-quater (Oneri di informazione).
1. LŽautoritaŽ garante della concorrenza e del mercato e le associazioni o le organizzazioni imprenditoriali e professionali di cui allŽarticolo 27-bis, comunicano periodicamente al Ministero dello sviluppo economico le decisioni adottate ai sensi del presente titolo. 2. Il Ministero dello sviluppo economico provvederaŽ affincheŽ sul proprio sito siano disponibili: a) le informazioni generali sulle procedure relative ai meccanismi di reclamo e ricorso disponibili in caso di controversie, noncheŽ sui codici di condotta adottati ai sensi dellŽarticolo 27-bis; b) gli estremi delle autoritaŽ, organizzazioni o associazioni presso le quali si possono ottenere ulteriori informazioni o assistenza; c) gli estremi e la sintesi delle decisioni significative riguardo a controversie, comprese quelle adottate dagli organi di composizione extragiudiziale. ". 3. La rubrica della parte Ii del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, eŽ sostituita dalla seguente: "Educazione, informazione, pratiche commerciali, pubblicita". 4. Le denominazioni "
capo III" e "sezione I" del titolo Iii della parte Ii del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: " titolo Iv" e "capo I". 5. AllŽarticolo 28, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, la parola: "sezione" eŽ sostituita dalla seguente: "capo".
Art. 2. Fornitura non richiesta nei contratti a distanza 1. LŽarticolo 57 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, eŽ sostituito dal seguente: "Art. 57 (Fornitura non richiesta). - 1. Il consumatore non eŽ tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta. In ogni caso lŽassenza di risposta non implica consenso del consumatore. 2. Salve le sanzioni previste dallŽarticolo 62, ogni fornitura non richiesta di cui al presente articolo costituisce pratica commerciale scorretta ai sensi del titolo Iii, capo Ii. ". Art. 3. Servizi non richiesti nella commercializzazione a distanza di servizi finanziari 1. LŽarticolo 14 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 190, eŽ sostituito dal seguente: "Art. 14 (Servizi non richiesti) - 1. Il consumatore non eŽ tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta. LŽassenza di risposta non implica consenso del consumatore. 2. Salve le sanzioni previste dallŽarticolo 16, ogni servizio non richiesto di cui al presente articolo costituisce pratica commerciale scorretta ai sensi del titolo Iii, capo Ii del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "Codice del consumo". ". Art. 4. Regolamento di attuazione 1. Il regolamento previsto dallŽarticolo 27, comma 11, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "Codice del consumo", eŽ emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Art. 5. Disposizioni finali 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo gli articoli 5, comma 1, e 7, della legge 17 agosto 2005, n. 173, recante disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali, sono abrogati nella parte in cui riguardano forme di vendita piramidali tra consumatori e professionisti come definite allŽarticolo 23, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo in cui eŽ previsto o ipotizzabile un contributo da parte di un consumatore come definito dallŽarticolo 18, comma 1, lettera a), del predetto codice. I suddetti articoli 5, comma 1, e 7, restano applicabili pertanto alle forme di promozione piramidale che coinvolgano qualsiasi persona fisica o giuridica che agisce nel quadro della sua attivitaŽ commerciale, industriale, artigianale o professionale. Art. 6. NeutralitaŽ finanziaria 1. DallŽattuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, saraŽ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
EŽ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addiŽ 2 agosto 2007 Napolitano; Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri; Bonino, Ministro per le politiche Europee; Bersani, Ministro dello sviluppo Economico; DŽalema, Ministro degli affari esteri; Mastella, Ministro della giustizia; Padoa Schioppa, Ministro dellŽeconomia e delle finanze; Visto, il Guardasigilli: Mastella.

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DATI OSSERVATORIO FCP-ASSOINTERNET;IAB ITALIA GEN-LUG 2007-2006  
 
Milano, 12 settembre 2007 – Di seguito i dati relativi ai fatturati dell’Osservatorio Fcp-assointernet;iab Italia del periodo Gennaio-luglio 2007 raffrontati al Gennaio-luglio 2006. Il progressivo a Luglio 2007 rispetto a Luglio 2006, prosegue nell’andamento positivo registrato nei mesi precedenti (+ 43%); in particolare, la tipologia Ad banner cresce del +33%; Sponsorizzazioni e bottoni del +26%; Altre Tipologie del +58%; la voce Sms raggiunge un fatturato di 7 milioni e 166 mila euro a fronte dei 491 mila euro registrati nello stesso periodo del 2006 ; E-mail e newsletter crescono del +23%, mentre le Keywords del +41%. L’andamento del mese di Luglio 2007, rispetto allo stesso mese del 2006, registra un incremento totale del + 44%. Considerando ogni tipologia di prodotto si rileva che Ad banners registra un incremento del +40%; le voci Sponsorizzazioni e bottoni e Altre tipologie presentano un incremento rispettivamente del +23% e del +44%; la tipologia Sms passa da un fatturato di circa 60 mila euro a 1 milione 286 mila euro. Si registra, inoltre, un incremento di E-mail/newsletter (+6%) ed una crescita anche per la voce Keywords (+39%). Considerando lŽanno in corso, il mese di Luglio 2007 ha registrato nel totale un decremento rispetto al mese di Giugno 2007 (-31%). Tutte le tipologie sono in calo: Ad banners -39%, Sponsorizzazioni e bottoni -28%, Altre Tipologie -29%, Sms -18%, E-mail/newsletter -49%, Keywords -2%. Pertanto, anche a Luglio, continua la forte crescita degli investimenti sul mezzo Internet rispetto al 2006, con un’ottima performance di tutte le tipologie. Il mese di Luglio 2007 registra invece, come sempre, una flessione rispetto a Giugno 2007 dovuta alla naturale diminuzione di accessi e di utilizzo del web durante il periodo estivo. . .  
   
   
CONSULTAZIONE SUL RUOLO DELLA «LETTERATURA GRIGIA» NEI CORSI DI BIBLIOTECONOMIA E SCIENZE DELLŽINFORMAZIONE  
 
 Bruxelles, 12 settembre 2007 - In vista della conferenza internazionale sulla «letteratura grigia» che si svolgerà in dicembre è stata avviata una consultazione sul ruolo di tale letteratura nei corsi di biblioteconomia e scienza dellŽinformazione. Con il termine «letteratura grigia» viene definito lŽinsieme dei testi pubblicati dalle amministrazioni statali, dalle università e dalle imprese sia in formato cartaceo che elettronico, ma non controllato da interessi commerciali, poiché la pubblicazione non è lŽattività principale di tali organizzazioni. Per ulteriori informazioni visitare: http://library. Brooklyn. Cuny. Edu/access/greyliter. Htm .  
   
   
UNA NUOVA FINESTRA INFORMATIVA DALLA REGIONE DEL VENETO  
 
Venezia, 12 settembre 2007 - Prende avvio oggi una nuova iniziativa informativa della Giunta regionale del Veneto. Si tratta di un notiziario televisivo periodico che si occuperà dei principali temi e avvenimenti dell’attualità regionale, e che verrà trasmesso dalle principali emittenti televisive private del Veneto con cadenza quindicinale. Il programma, strutturato in 13 puntate, si propone di fornire notizie e approfondimenti incentrati di volta in volta su uno o più argomenti specifici, proponendo interviste, schede, valutazioni sul tema. La prima puntata, che andrà in onda domani, affronta il tema del Passante di Mestre, alla luce dell’apertura del primo tratto da Quarto d’Altino a Bonisiolo, proponendo una descrizione del progetto e interviste al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Enrico Letta e al Presidente della Regione Giancarlo Galan. Segue il calendario delle trasmissioni: Telepadova 7 Gold, mercoledì alle 19. 20 e giovedì alle 12. 45; Antenna Tre Nordest, mercoledì alle 20. 15; Telenuovo, giovedì alle 21. 05; Canale Italia, mercoledì alle 8 e giovedì alle 5. 50; Tne Telenordest, giovedì alle 20. 00; Telechiara, mercoledì 19. 25; Telearena, mercoledì alle 20. 30 e giovedì alle 9. 00; Rete Veneta, mercoledì alle 20. 10 e giovedì alle 24. 00; Teleregione, mercoledì 13. 55 e giovedì alle 23. 00; Telealtoveneto, giovedì alle 23. 18; Televeneto, mercoledì 19. 30 e replica il mercoledì successivo alla stessa ora; La 8, giovedì alle 19. 40 e domenica alle 8. 40; La 9, mercoledì alle 8. 45; Tva Vicenza, mercoledì alle 19. 10; Telebelluno Dolomiti, mercoledì alle 18. 50, giovedì 12. 40 e venerdì alle 23. 20; Canale 68, mercoledì alle 21. 10 e giovedì alle 19. 00; Veneto Sat, giovedì alle 20. 25 con replica il giovedì successivo alla stessa ora; Tv Set Telenord, mercoledì e giovedì alle 7. 30; Telestense, mercoledì e giovedì alle 20. 40; Eden Tv, giovedì alle 19. 20 e alle 22. 50. .  
   
   
PRESENTAZIONE DELLA PRIMA RICERCA CONGIUNTA EDITORI E STAMPATORI PER CONOSCERE LO STATO DELL’ARTE NELL’UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE DI STAMPA DIGITALE NELLA PRODUZIONE LIBRARIA  
 
Segrate, 12 settembre 2007 – Il Tavolo Tecnico Stampa Digitale presenta il 4 ottobre in occasione della terza edizione di Bookforum, che si svolgerà all’interno di Inprinting (Fiera di Vicenza), i risultati della prima ricerca di mercato sullŽutilizzo delle tecnologie digitali per la stampa, condotta in parallelo da editori e stampatori. Istituito da Aie (Associazione Italiana Editori), Asso. It (Associazione Nazionale Fornitori Information Technology) e Xplor Italia (Electronic Document Systems Association), il Tavolo Tecnico Stampa Digitale ha scelto l’occasione di Bookforum per presentare la ricerca perché rappresenta il principale evento in Italia che prende in considerazione il libro all’interno delle nuove soluzioni offerte dalle soluzioni di stampa digitale. L’incontro vuole essere anche un momento di riflessione sulle dinamiche della domanda e dell’offerta nel mercato della stampa digitale, dalle basse tirature al book on demand che, partendo dallŽanalisi delle dinamiche con cui il mercato digitale si intreccia a quello della produzione libraria, ne osserva lo sviluppo e lŽimpatto economico. La ricerca di mercato si basa su un duplice questionario (uno indirizzato agli stampatori e l’altro alle case editrici) e prende in esame: 1. L’attuale situazione dell’uso delle tecnologie di stampa digitale, relativamente alla sola produzione di libri, 2. I flussi editoriali tra case editrici e stampatori digitali, 3. Le rispettive criticità, 4. Le problematiche economiche. La terza edizione del Bookforum sarà anche occasione per un confronto su i trend emersi dalla ricerca tra i principali player che operano in questo mercato. Il dibattito, che durante la scorsa edizione ha coinvolto editori e stampatori sulle criticità e vantaggi delle tecnologie digitali per la stampa, verrà allargato anche ad alcuni rappresentanti della filiera del libro e della carta. La Segreteria Organizzativa dell’evento approfitterà dell’ospitalità di Inprinting per organizzare anche l’iniziativa speciale Digital Book Tour: un percorso in fiera tra gli espositori che mostra, attraverso esempi pratici, le potenzialità delle tecnologie di stampa digitale nell’ambito della produzione libraria, con la possibilità di sperimentare concretamente i processi produttivi di stampa e finitura e verificare in concreto qualità e caratteristiche dei prodotti editoriali stampati e confezionati con queste tecnologie. .  
   
   
VANGOGH FIRMA IL NUOVO SITO DI RADIO 24.  
 
 Milano, 12 settembre 2007 - Radio 24 ha affidato la creazione del suo nuovo sito ufficiale a vanGogh, che già da tempo collabora attivamente con Il Sole 24 Ore. Il sito (on line dal 3 settembre) ha dato un nuovo volto alla radio, mettendo in primo piano proprio i volti dei suoi conduttori. Vangogh ha utilizzato creatività e innovazione tecnologica per creare emozione attraverso una nuova estetica e una maggior interazione con il pubblico. Ecco quindi l’aggiunta di nuove webcam, il rinnovamento dell’area community e un miglioramento della fruibilità dei contenuti sia dell’archivio audio che dei programmi, oggi ascoltabili in podcast. Al progetto hanno lavorato gli art Enrico Penzo e Arnaldo Boico, sotto la direzione creativa di Max Galli. Francesco Rachello e Luca Vinci si sono invece occupati dello sviluppo del sito. Il lancio del sito sarà accompagnato da una campagna banner, sempre realizzata da vanGogh, a cui hanno collaborato anche l’art Sarah Ghidoni e la copy Sara Lometti. .  
   
   
BENEDETTO XVI. UN ANNO DOPO RATISBONA  
 
 Roma, 12 settembre 2007 - “Quando le parole sono rumore. Il discorso di Ratisbona nei quotidiani italiani” Mercoledì 12 settembre alle 17. 30, presso la libreria Ave di Via della Conciliazione 12 in Roma, la Secop Edizioni presenterà il saggio di Fabrizio Assandri Quando le parole sono rumore. Il discorso di Ratisbona nei quotidiani italiani. AllŽincontro partecipano: Luigi Accattoli, giornalista vaticanista Corriere della Sera; Khaled Fouad Allam, editorialista de La Repubblica; Raffaele Luise, giornalista vaticanista Radio Rai. Modera: Riccardo Severi, giornalista e direttore della rivista per giovani WhatŽs up. Il testo, nato come una tesi di laurea in Scienze della Comunicazione, analizza la ricezione giornalistica del discorso del Papa attraverso unŽindagine condotta su sette quotidiani scelti in rappresentanza della stampa italiana (Avvenire, La Stampa, Il Corriere della Sera, Il Secolo dŽItalia, Il Giornale, Il Manifesto). È corredato dalla prefazione di Mons. Vincenzo Paglia (vescovo di Terni-narni-amelia), dallŽintroduzione di Mimmo Candito (inviato di politica internazionale de La Stampa e docente di Linguaggio Giornalistico) e dalla postfazione di Natale Spineto (docente di Storia delle Religioni). Fabrizio Assandri, nato a Torino nel 1984, collabora col quotidiano Avvenire, col settimanale diocesano La Voce del Popolo e cura la rubrica De Cupolone per il mensile WhatŽs Up. Nel 2006 ha pubblicato, sempre presso la Secop Edizioni, “Link@to a Dio”, una raccolta di lettere personali indirizzate a Papa Giovanni Paolo Ii. .