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LUNEDI
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Notiziario Marketpress di
Lunedì 27 Novembre 2006 |
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E-GOVERNEMENT: PROTOCOLLO D’’INTESA TRA MINISTERO E ABI PER IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO
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Il Guardasigilli, Clemente Mastella, e il Presidente dell’Abi, Corrado Fissola, hanno sottoscritto un protocollo d’intesa che prevede un impegno economico complessivo di 3,4 milioni di euro, messi a disposizione dal sistema bancario per il prossimo biennio 2007-2008, e la realizzazione di una serie di attività da svolgersi presso 15 tribunali civili per accelerare lo svolgimento dei processi in materia di esecuzione e fallimento. Il progetto, che si inserisce nell’ambito del Piano triennale di e-government della giustizia civile, riguarda il consolidamento e la diffusione del processo civile telematico, con particolare riferimento alle attività esecutive individuali e concorsuali. Nella sua fase iniziale è prevista la stesura di un Piano operativo che dovrà essere varato dall’Abi, di concerto con il Ministero, entro tre mesi dalla firma del protocollo e che costituirà il documento di partenza per lo svolgimento delle rispettive attività di competenza. . |
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INTERCETTAZIONI ILLEGALI: APPROVATO IL DECRETO LEGGE DALLA CAMERA |
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Domenica 19 novembre, con 413 sì, 1 no e 142 astenuti, confermando le modifiche apportate al testo dal Senato, la Camera dei Deputati ha espresso parere favorevole alla conversione del Decreto legge 22 Settembre 2006 n. 259 sulle intercettazioni illegali. Di tali documenti e dei dossier formati attraverso la raccolta illegale di informazioni, è vietato effettuare copia in qualunque forma e in qualunque fase del procedimento ed il loro contenuto non può essere utilizzato. Entro 48 ore, il pm deve chiedere al giudice per le indagini preliminari di disporne la distruzione. Il giudice entro le successive 48 ore deve fissare l´udienza da tenersi entro 10 giorni dando avviso a tutte le parti interessate, che potranno nominare un difensore di fiducia. Sentite le parti, il gip legge il provvedimento in udienza e, nel caso in cui disponga la distruzione dei documenti, vi dà esecuzione subito dopo alla presenza del pm e dei difensori. Delle operazioni di distruzione viene redatto un verbale in cui si dà atto dell´avvenuta intercettazione o detenzione o acquisizione illecita dei mezzi usati oltre che dei soggetti interessati, senza alcun riferimento al contenuto degli stessi atti, dati e documenti. Il provvedimento prevede la reclusione da 6 mesi a 4 anni per chi detiene consapevolmente intercettazioni illegali. Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, le pene sono da 1 a 5 anni di carcere. Nel caso in cui il contenuto di intercettazioni illecite venga pubblicato, a titolo di riparazione può essere richiesta all´autore della pubblicazione, al direttore responsabile e all´editore, in solido tra loro, una somma di denaro determinata in ragione di 50 centesimi per ogni copia stampata, ovvero da 50mila a 1 milione di euro secondo l´entità del bacino di utenza ove la diffusione sia avvenuta con mezzo radiofonico televisivo o telematico. L´entità della riparazione non può essere inferiore a 10mila euro. L´azione riparatoria potrà essere proposta da tutti coloro a cui le intercettazioni illecite fanno riferimento, e la prescrizione interverrà a 5 anni dalla data di pubblicazione. . |
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TRANSAZIONI COMMERCIALI: SERVIZIO ON LINE DELL’UNIONE EUROPEA
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La Commissione europea fornirà alle imprese la possibilità di accedere gratuitamente su internet a “Seed (System for the Exchange of Excise Data) on Europa. Le imprese potranno così controllare direttamente la validità dei numeri di registrazione alle accise dei propri partners negli altri Stati membri, senza doversi più rivolgere alle Amministrazioni nazionali. Ricordiamo che i numeri di registrazione vengono attribuiti agli operatori autorizzati a fabbricare, immagazzinare, trasportare o ricevere prodotti soggetti ad accisa in regime di sospensione doganale. |
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VISURE CATASTALI: GRATUITE DAL 3 OTTOBRE 2006 |
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Dal 3 ottobre 2006 il servizio di consultazione, la cosiddetta visura degli atti e degli elaborati catastali è rilasciato gratuitamente: la nuova tabella dei tributi speciali catastali, allegata al Decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito nella Legge, infatti, non disciplina più il rilascio di tale servizio. La misura si inserisce nel quadro generale delle innovazioni che tendono a semplificare l’accesso ai dati gestiti dalle P. A. Garantendo, in applicazione di quanto previsto dal Codice dell’amministrazione digitale, la circolazione e la fruizione dei dati catastali gestiti dall’agenzia del Territorio, anche in prospettiva della loro prossima diffusione attraverso il canale telematico. La gratuità dell’accesso alle visure catastali favorirà l’erogazione, anche da parte di altre pubbliche amministrazioni, di servizi integrati a favore del cittadino, riducendone il costo complessivo e semplificando la gestione amministrativo-contabile, al fine di massimizzare il valore del dato pubblico. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio del 12 ottobre 2006, sono stati definiti gli atti e gli elaborati catastali consultabili e le modalità di richiesta e di erogazione dei servizi di visura. Sono rilasciabili da sistema informativo le visure per soggetto, attuale per immobile, storica per immobile, elenco immobili, porzione della mappa, planimetrie delle unità immobiliari urbane ed elaborati planimetrici degli immobili, libretti delle misure degli atti di aggiornamento geometrico, monografie dei punti fiduciali, elenchi delle coordinate dei punti fiduciali. Sono consultabili a vista gli atti catastali su supporto cartaceo, gli atti di aggiornamento geometrico, le monografie dei punti trigonometrici catastali, gli elaborati catastali di cui al comma 1, qualora esclusivamente su supporto cartaceo. Ila richiesta di accesso al servizio deve essere prodotta in forma scritta, compilando il modello allegato al provvedimento, con indicazione delle generalità e del codice fiscale del richiedente. . |
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PRIVACY: INTERVENTI CHIRURGICI E DATI PERSONALI |
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L´autorità Garante della Privacy ha stabilito che il paziente ha il diritto ad avere la videocassetta del suo intervento chirurgico. Il Garante ha così dato ragione ad una paziente che aveva avanzato invano richiesta ad una casa di cura di ricevere in forma intelligibile i dati che la riguardavano e quindi una copia della registrazione video dell´intervento al quale era stata sottoposta ("videolaparoscopia"). La casa di cura si era opposta alla richiesta sostenendo che, essendo la riproduzione audiovisiva di un intervento chirurgico meramente facoltativa per la struttura sanitaria, la pretesa della ricorrente di ottenerne una copia sarebbe stata "arbitraria, oltre che illegittima". Inoltre, la casa di cura aveva aggiunto che, essendo stati registrati interventi chirurgici eseguiti anche su altri pazienti, la consegna della cassetta avrebbe violato la riservatezza di questi ultimi. Il Garante, invece, ha ribadito il diritto della paziente ad accedere a tutti i dati che la riguardano, in qualunque documento, supporto, anche visivo, o archivio essi siano contenuti o registrati e ha sottolineato che la presenza di dati relativi a terzi non fa venire meno tale diritto, potendosi agevolmente provvedere alla loro cancellazione. Il Garante ha ordinato alla casa di cura di comunicare alla paziente i dati personali che la riguardano, e ha ordinato la parziale liquidazione a suo favore dell´ammontare delle spese per il procedimento. . |
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PRIVACY: NOTIFICHE IN BUSTA CHIUSA |
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L´autorità Garante della Privacy ha ribadito che ogni atto, documento, comunicazione o avviso deve essere notificato in busta chiusa e sigillata. In questo modo si è conclusa la valutazione preliminare di un reclamo di un dipendente pubblico destinatario di una lettera con la quale la sua amministrazione gli contestava alcuni addebiti, notificata aperta al padre. Le modalità della comunicazione, secondo il dipendente, non avevano rispettato le norme in materia di protezione dei dati personali. La lettera, infatti, pur portando la dicitura "Riservata Amministrativa", era stata recapitata senza alcuna busta e il vigile urbano che aveva provveduto alla notifica, al momento della consegna al padre, avrebbe espresso considerazioni personali sul contenuto del messaggio. L´autorità ha subito segnalato la violazione al Comando di Polizia del Comune d´appartenenza dell´interessato, invitandolo ad uniformarsi al Codice della privacy, che dal 2004 ha modificato la normativa in materia di notificazione, e ad utilizzare in futuro modalità più idonee per assicurare il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità della persona. Il Comando di polizia municipale ha quindi predisposto tre nuovi modelli per la notifica: un primo modello per la notifica urgente; un secondo con il quale il delegato, al momento della consegna, dichiara di averne ricevuto la notifica in busta chiusa; un terzo modello adesivo, utilizzato per sigillare il contenuto o l´atto da notificare. Va ricordato che se il dipendente ritenga di aver subito un danno, anche non patrimoniale, derivante dal trattamento di dati personali effettuato per procedere alla notifica, può rivolgersi all´autorità giudiziaria per un eventuale risarcimento. . |
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PRIVACY E SICUREZZA STRADALE: NUOVO SISTEMA EUROPEO PER LE CHIAMATE DI EMERGENZA |
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Fra le molte iniziative in ambito europeo per promuovere la sicurezza stradale (progetto "eSafety"), quella denominata "eCall" è volta all´introduzione di un sistema telematico europeo per le chiamate di emergenza in caso di incidenti stradali. Il Gruppo europeo delle autorità di protezione dati ha ritenuto opportuno fornire alcune indicazioni operative, in considerazione delle molteplici implicazioni relative alla protezione dei dati personali degli utenti e dei proprietari coinvolti, sottolineando che l´alta utilità sociale del progetto non può comportare una riduzione delle garanzie fissate nella Direttiva europea sulla protezione dei dati e nelle leggi nazionali in materia. Il sistema eCall, se installato a bordo di un´autovettura, consentirà di generare una chiamata d´emergenza sia manualmente, da parte degli occupanti, sia automaticamente, attraverso l´attivazione di alcuni sensori (analoghi a quelli degli airbag). In tal modo si stabilirà una connessione vocale direttamente con la centrale del 112 (numero di emergenza europeo) competente; contemporaneamente saranno inviate al medesimo operatore di centrale operativa che riceve la chiamata alcune informazioni relative all´incidente (Minimum Data Set: ora dell´incidente, localizzazione del veicolo e direzione di guida sulla base del sistema Gps, identificativo del veicolo, indicatore della gravità dell´incidente). È possibile anche l´invio di informazioni ulteriori (Full Data Set) a soggetti terzi (es: compagnie assicurative, officine, enti previdenziali) sulla base di specifici accordi fra l´utente/proprietario del veicolo e tali soggetti terzi. Il funzionamento del sistema di basa su un Memorandum d´Intesa sottoscritto fra la Commissione europea, le case produttrici di autovetture e gli Stati membri dell´Ue , in cui sono fissati i principi fondamentali. Va sottolineato che il sistema eCall non è ancora implementato a livello Ue; l´obiettivo del gruppo di lavoro che ne sta sviluppando le caratteristiche è di renderlo disponibile su tutte le vetture prodotte dal 1 settembre 2010 in poi. Le linee-guida elaborate dal Gruppo dei garanti europei, anche su sollecitazione della stessa Commissione europea, potranno dunque incidere sin d´ora sulla configurazione definitiva del sistema. Il Gruppo ha riconosciuto in prima battuta che il sistema eCall come attualmente configurato è compatibile con la direttiva sulla protezione dei dati. Gli elementi valutati positivamente dal Gruppo dei garanti comprendono la chiara indicazione della titolarità del trattamento dei dati trasmessi (il servizio pubblico cui faranno capo le chiamate provenienti dai veicoli); la circostanza che non si verifica un tracciamento permanente dei veicoli da parte del sistema satellitare Gps, in quanto le ultime tre posizioni rilevate del veicolo (necessarie per garantirne una localizzazione ottimale) sono inviate al 112 soltanto in caso di attivazione (ossia di incidente), e le restanti non sono memorizzate in alcun database; il fatto che la configurazione del sistema attualmente sia prevista su base volontaria: ossia, le case produttrici non saranno obbligate a prevedere l´installazione di sistemi eCall sulle vetture di nuova produzione (lasciando gli utenti liberi di scegliere se utilizzare il sistema o meno). Restano, tuttavia, alcuni aspetti sui quali il Gruppo ha ritenuto necessario potenziare la tutela dei dati personali. Non è possibile – secondo il Gruppo - prescindere dal requisito del consenso ai fini dell´utilizzazione del sistema: l´utente/proprietario del veicolo deve avere la possibilità di attivare/disattivare il sistema attraverso modalità semplici e chiare, indipendentemente dalla configurazione volontaria o meno dell´installazione eCall. Devono essere previste – secondo il gruppo - maggiori garanzie qualora si voglia fare uso del "Full Data Set", ossia delle informazioni aggiuntive che possono essere trasmesse, in caso di incidente, a soggetti terzi sulla base di accordi contrattuali – nel rispetto dei principi di proporzionalità e pertinenza del trattamento; in particolare, devono essere comunicate solo le informazioni strettamente necessarie per le sole finalità che gli specifici soggetti terzi perseguono. Qualora, per difficoltà connesse all´implementazione del sistema, fosse prevista l´installazione obbligatoria del dispositivo eCall sui veicoli europei (ad esempio, attraverso uno strumento ad-hoc, quale un Regolamento), dovranno essere fissate le necessarie garanzie attraverso la legislazione nazionale anche per evitare forme indebite di sorveglianza degli utenti e trattamenti ulteriori dei dati generati dal sistema. . |
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CNIPA: COLLABORATORI A PROGETTO |
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Il Cnipa ha predisposto un form per la raccolta on line dei dati personali e professionali di tutti coloro che intendano candidarsi ad incarichi di collaborazione presso il Cnipa stesso. E´ possibile accedere ai propri dati già inseriti mediante Nome Utente e Password forniti dal Cnipa ed effettuare così integrazioni e aggiornamenti, nonché l’eventuale cancellazione del proprio nominativo. Una volta inviati, i dati dovranno essere aggiornati almeno una volta l’anno. Decorso tale periodo il nominativo del candidato verrà automaticamente cancellato dall’archivio. Digitando l’indirizzo internet http://www. Cnipa. Gov. It/site/it-it/bandi_e_avvisi/banca_dati_collaboratori_a_progetto/ è possibile iscriversi. . |
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CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA: SOLO I PRODOTTI ACQUISTATI E TRASPORTATI PERSONALMENTE DAI PRIVATI SONO ESENTI DA ACCISE NELLO STATO MEMBRO DI IMPORTAZIONE |
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La Corte di giustizia europea con la sentenza pronunciata nella causa C-5/05 (Staatssecretaris van Financiën / B. F. Joustra) ha affermaot che unicamente i prodotti acquistati e trasportati personalmente dai privati sono esenti da accise nello stato membro di importazione. I prodotti non detenuti a fini personali devono essere necessariamente considerati, ai fini dell´applicazione della direttiva sulle accise, come prodotti detenuti a scopi commerciali. La Direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, n. 92/12/Cee, come modificata dalla Direttiva del Consiglio 14 dicembre 1992, n. 92/108/Cee, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa esenta dalle accise dello Stato membro di importazione i prodotti acquistati dai privati per il loro fabbisogno personale e dagli stessi trasportati. Lo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) ha chiesto alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi sull´interpretazione di talune disposizioni di tale direttiva. Nella specie, circa 70 privati hanno formato un gruppo denominato «Circolo degli amici del vino». Fra questi, il sig. Joustra che ordina annualmente partite di vino in Francia, a nome del circolo, destinate al fabbisogno sia proprio sia degli altri membri del circolo medesimo. Su sua richiesta, il vino viene prelevato in Francia da una società olandese di trasporti che provvede al suo trasferimento nei Paesi Bassi per consegnarlo presso il domicilio dello stesso sig. Joustra. Il vino viene ivi tenuto in deposito per alcuni giorni prima di essere consegnato agli altri membri del circolo. Il sig. Joustra provvede al pagamento del vino e del trasporto; successivamente, ogni membro del circolo gli rimborsa il prezzo corrispondente ai rispettivi quantitativi di vino fornitigli, nonché una quota delle spese di trasporto calcolata in proporzione dei quantitativi medesimi. Il sig. Joustra non esercita tale attività a titolo professionale ovvero per fini lucrativi. Il vino ordinato dal sig. Joustra viene immesso al consumo in Francia, ove vengono versate le accise. I quantitativi forniti ai singoli membri del circolo non eccedono i quantitativi massimi indicativi previsti dalla direttiva ai fini dell´accertamento se i prodotti siano destinati a fini commerciali, vale a dire 90 litri di vino, di cui non oltre 60 litri di vino spumante. L´amministrazione finanziaria olandese ha assoggettato il detto vino ad un´accisa di Eur 906,20. Il sig. Joustra ha contestato di essere debitore di tali accise. A suo parere, il termine «trasportati dai medesimi», di cui alla direttiva, non impedirebbe un´interpretazione nel senso che la riscossione delle accise nello Stato membro di destinazione sia esclusa quando il privato acquisti egli stesso i prodotti soggetti ad accisa in un altro Stato membro, incaricando, per proprio ordine e conto, un terzo di provvedere al trasporto nello Stato membro di destinazione. La Corte ha rilevato che, ai fini dell´esenzione dall´applicazione delle accise nello Stato di importazione, la direttiva esige che tali prodotti siano destinati a soddisfare il fabbisogno personale del privato che li abbia acquistati ed esclude, quindi, l´acquisto di prodotti da parte di un privato per soddisfare il fabbisogno di altri privati. I prodotti devono essere tuttavia trasportati personalmente dal privato che li abbia acquistati. Diversamente ragionando ne deriverebbe, per le competenti autorità degli Stati membri, un maggior rischio di frode, considerato che il trasporto delle merci che beneficiano dell´esenzione non richiede alcun documento di accompagnamento. A tal riguardo, l´argomento dedotto dalla Commissione, secondo cui una siffatta interpretazione costituirebbe, per i cittadini dell´Unione europea, una regressione rispetto alla situazione vigente anteriormente all´entrata in vigore della direttiva, considerato che soprattutto le piccole spedizioni da privato a privato prive di qualsiasi carattere commerciale erano esenti da accise dello Stato membro d´importazione, non è risultato convincente per la Corte. Se è pur vero che la direttiva presenta una lacuna in merito, spetta eventualmente al legislatore comunitario porvi rimedio. Ciò è d´altronde confermato dal fatto che una proposta di modifica della direttiva è stata sottoposta dalla Commissione al Consiglio dell´Unione europea al fine, segnatamente, di estendere il beneficio dell´esenzione ai prodotti trasportati per conto di privati. La Corte ha rammentato, peraltro, che la direttiva si fonda sul principio che i prodotti non detenuti a fini personali devono essere necessariamente considerati come detenuti a scopi commerciali. Nel caso in cui le accise vengano riscosse nello Stato membro in cui i prodotti siano detenuti a scopi commerciali quando siano stati già immessi al consumo in un primo Stato membro, le accise versate nel primo Stato verranno rimborsate. . |
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CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA: RESPONSABILITÀ DEL VENDITORE DI BEVANDE |
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Il 23 novembre 2006 la Seconda Sezione della Corte di giustizia delle Comunità europee ha pronunciato la sentenza relativa alla causa C-315/05 (Lidl Italia Srl / Comune di Arcole (Vr)) La Corte (Seconda Sezione) dichiarando che gli artt. 2, 3 e 12 della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 marzo 2000 n. 2000/13/Ce, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l´etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa di uno Stato membro, come quella controversa nella causa principale, che prevede la possibilità per un operatore, stabilito in tale Stato membro, che distribuisce una bevanda alcolica destinata ad essere consegnata come tale, ai sensi dell´art. 1 di detta direttiva, e prodotta da un operatore stabilito in un altro Stato membro, di essere considerato responsabile di una violazione di detta normativa, constatata da una pubblica autorità, derivante dall´inesattezza del titolo alcolometrico volumico indicato dal produttore sull´etichetta di detto prodotto, e di subire conseguentemente una sanzione amministrativa pecuniaria, mentre esso si limita, nella sua qualità di semplice distributore, a commercializzare tale prodotto così come a lui consegnato da detto produttore. Il Comune di Arcole ha inflitto una sanzione amministrativa pecuniaria di 3 115 euro a Lidl Italia a seguito della commercializzazione di una bevanda alcolica - prodotta in Germania dalla Jürgen Weber Gmbh e denominata «amaro alle erbe» - in violazione della normativa nazionale (Decreto legislativo n. 109/92) che impone l´indicazione del titolo alcolometrico volumico di talune bevande alcoliche nella loro etichetta. Nel 2003, dalle analisi delle competenti autorità sanitarie regionali, risultava, infatti, un titolo alcolometrico volumico effettivo del 33,91%, inferiore a quello del 35% menzionato nell´etichetta. Il Giudice di pace di Monselice, dinanzi al quale la Lidl Italia ha proposto ricorso, ha rivolto un quesito pregiudiziale alla Cgce, chiedendo sostanzialmente se la Direttiva 2000/13 - relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l´etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità - osta ad una normativa, come quella italiana, che prevede la possibilità per un operatore che distribuisce una bevanda alcolica di essere considerato responsabile di una violazione di detta normativa, derivante dall´inesattezza del titolo alcolometrico volumico indicato dal produttore sull´etichetta di detto prodotto, e di subire conseguentemente una sanzione amministrativa pecuniaria, mentre si limita, nella sua qualità di semplice distributore, a commercializzare tale prodotto così come a lui consegnato dal produttore. La Direttiva 2000/13 vieta in particolare che l´etichettatura induca l´acquirente in errore su una delle caratteristiche dei prodotti alimentari. Essa contiene un elenco tassativo di indicazioni che devono obbligatoriamente figurare nell´etichetta dei prodotti alimentari destinati ad essere consegnati come tali al consumatore finale e impone l´indicazione del titolo alcolometrico volumico effettivo nell´etichetta delle bevande con contenuto alcolico superiore al 1,2%. È previsto un margine di tolleranza in più o in meno dello 0,3%. La direttiva, peraltro, non designa l´operatore che deve adempiere tale obbligo in materia di etichettatura e non contiene neppure alcuna norma ai fini della designazione dell´operatore che può essere considerato responsabile in caso di violazione di detto obbligo. Dalla formulazione della direttiva non risulta affatto che l´obbligo della corretta etichettatura è imposto esclusivamente al produttore o che è esclusa la responsabilità del distributore. La Corte ha rilevato che varie disposizioni di tale direttiva si riferiscono ai distributori nell´ambito dell´adempimento di taluni obblighi in materia di etichettatura. In particolare tra le indicazioni obbligatorie risulta «il nome o la ragione sociale e l´indirizzo del fabbricante o del condizionatore o di un venditore stabilito nella Comunità». Obiettivo principale della direttiva è consentire che i responsabili del prodotto (oltre ai produttori e ai condizionatori, anche i venditori) siano facilmente identificabili dal consumatore finale. Essa mira ad informare e tutelare il consumatore finale dei prodotti alimentari, segnatamente per quanto concerne la natura, l´identità, le qualità, la composizione, la quantità, la conservazione, l´origine o la provenienza e il modo di fabbricazione o di ottenimento di questi prodotti. La Corte ha ricordato che, se una materia non è completamente disciplinata da una direttiva, gli Stati membri restano competenti a prescrivere norme in materia, purché non si comprometta seriamente il risultato prescritto dalla direttiva stessa. Una normativa nazionale che prevede, in materia di etichettatura, la responsabilità non solo dei produttori ma anche dei distributori non compromette il risultato prescritto da tale direttiva ed anzi contribuisce al conseguimento dell´obiettivo di informazione e di protezione del consumatore finale dei prodotti alimentari. Pur conservando la scelta delle sanzioni, gli Stati membri devono vegliare a che le violazioni del diritto comunitario siano punite in forme analoghe a quelle previste per le violazioni del diritto interno simili e che conferiscano alla sanzione stessa un carattere effettivo, proporzionale e dissuasivo. Spetta così al diritto nazionale fissare le modalità secondo le quali un distributore può essere considerato responsabile di una violazione dell´obbligo in materia di etichettatura e disciplinare la ripartizione delle responsabilità rispettive dei vari operatori che intervengono nell´immissione in commercio di un prodotto alimentare. . |
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ELVIA E-SKI: L’ASSICURAZIONE ON LINE PER SCIARE SICURI
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Mondial Assistance, leader internazionale nell’assicurazione viaggi, nell’assistenza e nei servizi ai clienti, da sempre attenta a fornire ai propri clienti soluzioni su misura, propone, per la stagione invernale alle porte, la polizza on line E-ski, appositamente pensata per gli amanti della montagna, appassionati delle discipline d’alta quota come sci, snowboard e fondo. Il contratto assicurativo fornisce, nelle due formule weekend o extended week, il supporto necessario per far fronte a tutti i possibili inconvenienti. La soluzione per il fine settimana comprende il servizio info24, che fornisce le notizie su meteo e stato degli impianti, l’assistenza alla persona, la copertura delle spese mediche, il noleggio dell’attrezzatura (in caso di furto è previsto un rimborso per un nuovo affitto), la responsabilità civile con rimborso in caso di danni involontariamente causati a terzi durante l’attività sciistica, il trasferimento sicuro con traino del veicolo e rientro con autista in caso di infortunio. A questi plus la proposta extended week aggiunge la garanzia casa protetta, con assistenza all’abitazione in caso di emergenza, la voce rimborso soggiorno non goduto (in caso di rientro anticipato o chiusura degli impianti), la garanzia infortuni e l’avvocato in viaggio che prevede il rimborso delle spese legali. E-ski fa parte della gamma di prodotti on line che Mondial Assistance, forte del nome Elvia, marchio storico nel settore delle assicurazioni viaggi, ha da poco presentato al mercato italiano attraverso lo slogan “…finalmente sicuri di muoversi!”. Si tratta di polizze completamente “fai-da-te”: infatti collegandosi al sito www. Elvia. It, il consumatore finale ha la possibilità di sottoscrivere direttamente, senza bisogno di alcun intermediario, l’assicurazione più idonea alle proprie vacanze o esigenze di mobilità, e di pagare in maniera semplice con carta di credito. Accanto alle formule classiche come E-care, assicurazione viaggi adatta a tutti i tipi di vacanza, e E-all-inclusive, che aggiunge anche la copertura degli infortuni in volo e l’assicurazione del bagaglio, Mondial Assistance propone ai suoi clienti una vasta gamma di polizze specializzate: E-sea, per chi ha deciso di passare le proprie vacanze in barca; E-student per chi si reca all’estero per motivi di studio; E-move per chi ha deciso di spostarti in auto; E-fly che copre gli infortuni durante il viaggio in aereo; E-business con una serie di coperture specifiche per chi si sposta per lavoro. . |
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