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Notiziario Marketpress di Lunedì 11 Dicembre 2006
CONTROLLO ELETTRONICO A DISTANZA DELL´ATTIVITÀ DEI LAVORATORI  
 
L´articolo 4 della Legge n. 300/70 stabilisce che è vietato all´imprenditore di utilizzare sistemi che consentano il controllo a distanza dell´attività lavorativa dei dipendenti. E’ tuttavia ammessa la possibilità di installare sistemi che abbiano finalità organizzative o produttive (telefoni elettronici, computer, tesserini magnetici) e che consentano anche il controllo a distanza dei lavoratori, a condizione che prima dell´installazione sia raggiunto un accordo con le rappresentanze sindacali circa le modalità di utilizzo di tali apparecchiature. In mancanza di tale accordo, su richiesta del datore di lavoro, deve essere l´Ispettorato provinciale del Lavoro a stabilire le modalità di uso delle apparecchiature elettroniche. Mancando tali definizioni l´utilizzo dei sistemi elettronici, la loro installazione e il loro utilizzo sono da ritenere assolutamente illegittimi e contrari alla legge. Il giudice del lavoro o quello penale possono inibire al datore di lavoro di continuare ad utilizzare sistemi che consentano il controllo a distanza dei lavoratori. .  
   
   
COMPUTER PALMARE E CONTROLLO A DISTANZA DEI LAVORATORI: POSIZIONE MINISTERIALE  
 
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con protocollo n. 25/I/0006585 del 28 novembre 2006 ha risposto ad un interpello relativo al controllo a distanza dell´attività dei lavoratori attraverso un computer palmare dotato di un programma specifico, che consente la registrazione dell´attività lavorativa e, tramite apposita scheda Sim, la verifica degli spostamenti compiuti dai lavoratori: questo sistema informatico rientra nel campo di applicazione della normativa prevista dall’art. 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 sull´uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature nei luoghi di lavoro, in quanto potenzialmente idoneo a controllare a distanza l´attività dei lavoratori ed a ricostruirne gli spostamenti sul territorio. Di conseguenza, l´installazione e l´utilizzazione del sistema informatico richiedono la sottoscrizione preventiva di un accordo con le organizzazioni sindacali o, in mancanza, il provvedimento autorizzativo della Direzione provinciale del lavoro competente, secondo la normativa vigente in materia, secondo quanto previsto dal secondo comma del citato articolo. Il caso sottoposto al Ministero riguardava gli informatori scientifici del farmaco, dipendenti di alcune aziende farmaceutiche, incaricati di divulgare la conoscenza delle caratteristiche dei farmaci a studi medici o strutture ospedaliere. L´uso del computer palmare era finalizzato alla registrazione delle visite svolte, con memorizzazione della data e dell´ora di ogni visita ed invio dei dati al server aziendale tramite internet.  
   
   
CONTRATTI A DISTANZA: NUOVO REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEGLI UTENTI IN MATERIA DI CONTRATTI A DISTANZA  
 
Il Consiglio dell´Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha adottato il regolamento per la tutela degli utenti in materia di contratti a distanza conclusi per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica. Ad avviso dell´Autorità, maggiore trasparenza e certezza giuridica sono indispensabili per questo tipo di contratti, ai quali si accompagna spesso l´attivazione di servizi supplementari non richiesti da parte del cliente o la modificazione delle condizioni inizialmente pattuite. La decisione dell´Agcom è stata assunta sulla base degli esiti di una consultazione pubblica rivolta a operatori e associazioni di consumatori e di diverse audizioni con le parti interessate e si colloca nel quadro del piano di rafforzamento degli interventi regolamentari a tutela dei consumatori recentemente varato; sulla scorta delle disposizioni contenute nel Codice di Consumo e del Codice delle Comunicazioni, disciplina i contratti a distanza nelle diverse fasi della loro stipula (proposta, informazione, contatto, perfezionamento mediante acquisizione del consenso informato). Si propone di garantire una più efficace tutela dell´utenza attraverso la previsione espressa dell´obbligo di fornire al potenziale cliente, in caso di proposta telefonica, precise informazioni riguardo al proponente, alla società per conto della quale avviene il contatto telefonico, allo scopo del contatto telefonico nonché, in caso di inequivoca volontà di adesione alla proposta manifestata, il numero assegnato alla relativa pratica; l´obbligo di dare al cliente certezza giuridica dell´avvenuta conclusione del contratto, mediante l´acquisizione del consenso informato con la registrazione integrale della conversazione telefonica e l´invio al recapito indicato dall´utente di uno specifico modulo di conferma, non oltre lo stesso giorno in cui il contratto inizia a esplicare i suoi effetti; la specifica garanzia di regolarità e continuità nell´erogazione del servizio mediante il divieto assoluto di sospensione dello stesso a fronte del mancato o ritardato pagamento; il divieto di fornire beni o servizi di comunicazione elettronica diversi da quelli espressamente concordati; nel caso ciò avvenga, gli operatori dovranno provvedere a loro spese al ripristino delle condizioni preesistenti, mentre nessun corrispettivo potrà essere addebitato al cliente. Le sanzioni per mancata osservanza delle disposizioni regolamentari vanno da un minimo di 58. 000 a un massimo di 2. 500. 000 Euro. .  
   
   
CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA: IL DIVIETO ITALIANO ASSOLUTO DI DEROGARE AI MINIMI TARIFFARI STABILITI PER GLI AVVOCATI COSTITUISCE UNA RESTRIZIONE DELLA LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI  
 
La Corte di giustizia europea con la sentenza del 5 dicembre 2006 pronunciata nelle cause riunite C‑94/04 e C‑202/04 (Federico Cipolla/rosaria Portolese e Stefano Macrino, Claudia Capodarte/roberto Meloni) ha affermato che il divieto italiano assoluto di derogare ai minimi tariffari stabiliti per gli avvocati costituisce una restrizione della libera prestazione di servizi. Esso può essere giustificato qualora sia motivato da ragioni imperative di interesse pubblico quali gli obiettivi di tutela dei consumatori e di buona amministrazione della giustizia, qualora le restrizioni non siano sproporzionate rispetto agli obiettivi. Nella prima causa l´avv. Cipolla, incaricato in particolare dalla sig. Ra Portolese, ha redatto per i suoi clienti tre atti di citazione. La controversia è stata poi risolta in via transattiva, ma senza l´intervento dell´avv. Cipolla. Avendo già versato un anticipo di 1. 850. 000 Itl, la cliente ha rifiutato il pagamento della somma di 4. 125. 000 Itl richiesta ulteriormente dal suo avvocato. Poiché il Tribunale di Torino ha respinto l´azione giudiziaria dell´avv. Cipolla per il pagamento di tale somma, quest´ultimo si è rivolto alla Corte d´appello di Torino chiedendo l´applicazione della tariffa. Nella seconda causa il sig. Macrino e la sig. Ra Capodarte si sono opposti al decreto ingiuntivo ottenuto nei loro confronti dall´avv. Meloni relativamente agli onorari da quest´ultimo richiesti per una consulenza stragiudiziale in materia di diritto d´autore, ritenendoli sproporzionati rispetto all´importanza della vicenda e alle prestazioni svolte. Il Tribunale di Roma si chiede se la tariffa in materia stragiudiziale, in quanto applicabile e vincolante per gli avvocati, sia compatibile con il Trattato Ce. In Italia – in base ad una disposizione del 1933 – i compensi degli avvocati sono fissati sulla base di criteri determinati con una delibera del Consiglio nazionale forense e approvati dal Ministro della giustizia, sentiti il Comitato interministeriale dei prezzi e il Consiglio di Stato. Tali criteri sono determinati in funzione del valore delle controversie, del grado dell´autorità adita e della durata dei procedimenti. Per ciascun atto o serie di atti la tariffa stabilisce un limite massimo e un limite minimo degli onorari. Ogni accordo in deroga agli onorari minimi stabiliti dalla tariffa per le prestazioni di avvocato è nullo. È solo al momento della liquidazione degli onorari che l´autorità giudiziaria può eventualmente, con provvedimento motivato, superare il limite massimo (nei casi di importanza eccezionale) o determinare onorari inferiori al minimo (quando la causa risulta di facile trattazione). Sulla base di un esame approfondito della procedura di adozione della tariffa, la Corte conclude che è lo Stato italiano (e non l´ordine professionale) che detiene il potere decisionale relativamente ai minimi tariffari per gli onorari degli avvocati. Di conseguenza, non si può rimproverare all´Italia di imporre o favorire la conclusione di accordi contrastanti con le norme sulla libera concorrenza o di rafforzarne gli effetti, o di imporre o favorire abusi di posizione dominante o di rafforzarne gli effetti. Secondo la Corte, il divieto di derogare convenzionalmente agli onorari minimi rende effettivamente più difficile l´accesso degli avvocati stabiliti all´estero al mercato italiano dei servizi legali, privandoli della possibilità di effettuare, attraverso la richiesta di onorari inferiori a quelli tariffari, una concorrenza più efficace nei confronti degli avvocati stabiliti in modo permanente in Italia, limitando la scelta dei destinatari di tali servizi. La Corte sottolinea, per contro, che gli obiettivi della tutela dei consumatori (destinatari dei servizi legali) e della buona amministrazione della giustizia possono essere ritenuti motivi imperativi di interesse pubblico in grado di giustificare una restrizione della libera prestazione dei servizi: ciò alla duplice condizione che il provvedimento nazionale sia adeguato a garantire la realizzazione dell´obiettivo perseguito e che non vada oltre quanto è necessario per raggiungerlo. La Corte affida tale valutazione al giudice del rinvio, il quale, a tal fine, dovrà necessariamente prendere in considerazione alcuni elementi: se vi sia una relazione tra il livello degli onorari e la qualità delle prestazioni fornite dagli avvocati e se, in particolare, la determinazione di tali onorari minimi costituisca un provvedimento adeguato per il raggiungimento degli obiettivi della tutela dei consumatori e della buona amministrazione della giustizia. Per quanto concerne il mercato italiano, caratterizzato da un numero di avvocati estremamente elevato, la tariffa potrebbe consentire di evitare una concorrenza che possa tradursi nell’offerta di prestazioni al ribasso, con il rischio di un peggioramento della loro qualità. L’asimmetria informativa tra i «clienti-consumatori» e gli avvocati. Gli avvocati dispongono di un elevato livello di competenze tecniche che i consumatori non necessariamente possiedono, cosicché questi ultimi incontrano difficoltà per valutare la qualità dei servizi loro forniti. La possibilità di raggiungere in altro modo tali obiettivi, in particolare attraverso regole professionali relative agli avvocati (di organizzazione, di qualificazione, di deontologia, di controllo e di responsabilità). .  
   
   
FRIULI VENEZIA GIULIA: MIGLIORAMENTO DELL´ORGANIZZAZIONE E DEI SISTEMI INFORMATICI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI  
 
Il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Riccardo Illy, e il Ministero della Giustizia, Clemente Mastella, hanno sottoscritto lo scorso 4 dicembre, a Trieste, un Protocollo di collaborazione per migliorare l´organizzazione e i sistemi informatici degli uffici giudiziari del Friuli Venezia Giulia. Alla cerimonia erano presenti il Presidente della Corte d´Appello, Carlo Dapelo, e il Presidente del Tribunale, Arrigo De Pauli Il Protocollo trae origine dal Decreto legislativo n. 240/06 con il quale alcune funzioni del Ministero di Giustizia vengono decentrate su base regionale, con l´istituzione di direzioni regionali o interregionali dell´organizzazione giudiziaria che avranno competenza sul personale, la formazione, i sistemi informativi, le risorse materiali, i beni e servizi, le statistiche. Con la firma di tale intesa la Regione si propone di contribuire, in base al principio costituzionale di leale collaborazione fra istituzioni, al miglioramento dell´organizzazione amministrativa degli uffici giudiziari del proprio territorio, per arrivare all´obiettivo condiviso di una gestione più efficace ed efficiente della giustizia in Friuli Venezia Giulia. La Regione e il Ministero hanno concordato, in particolare, sulla necessità che all´amministrazione giudiziaria siano garantiti mezzi e risorse adeguati. Per questo la Regione distacca proprio personale presso gli uffici giudiziari, fornisce assistenza per il potenziamento dell´informatica, sviluppa scambi di esperienze su aspetti organizzativi, applicativi e tecnologici. La Regione si è impegnata anche a contribuire finanziariamente a realizzare progetti segnalati dall´autorità giudiziaria, che abbiano come obiettivo il miglioramento dei livelli del servizio. Anche in collaborazione con le Università di Trieste e Udine, e d´intesa con la Corte d´Appello di Trieste, la Regione si propone di promuovere lo svolgimento di studi, analisi e approfondimenti per mettere a punto strategie organizzative per valorizzare le risorse e rendere ottimale la funzionalità degli uffici giudiziari. Il Ministero, a sua volta, si è impegnato a provvedere alla formazione e all´aggiornamento professionale del personale regionale distaccato presso gli uffici giudiziari del Friuli Venezia Giulia. . .  
   
   
EDITORIA: RASSEGNA STAMPA DI ARTICOLI A RIPRODUZIONE RISERVATA PRIVA DI AUTORIZZAZIONE DELL´EDITORE  
 
La I Sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza 20 settembre 2006, n. 20410 ha stabilito che è illecito diffondere a scopo di lucro rassegne stampa nelle quali sono riprodotti articoli contenuti in giornali e periodici di altri editori se gli articoli sono espressamente protetti dal divieto di riproduzione. Il caso deciso dalla Cassazione riguardava una società che riproduceva in modo sistematico articoli di giornali e riviste di società editrici, la cui riproduzione era espressamente vietata. Gli articoli erano riprodotti in rassegne stampe distribuite a scopo di lucro con modalità elettroniche tali per cui gli articoli erano disponibili già alle sei del mattino, cioè prima o contestualmente alla prima pubblicazione degli stessi. La Corte ha ritenuto legittimo il comportamento dell´editore che non cede a terzi lo sfruttamento economico dell´opera o che non consente a terzi di partecipare a questo sfruttamento. Secondo i giudici della Corte di Cassazione il comportamento sottoposto al loro esame viola la Legge 22 aprile 1941, n. 633, concernente la protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio e costituisce un atto di concorrenza sleale, come definita dall’art. 2598 cod. Civ. E dall’art. 101 della Legge n. 633/41. Sulla base della normativa vigente in materia, la Corte di Cassazione ha precisato che è autore chi dirige ed organizza l´opera collettiva (art. 7 della Legge n. 633/41), le società editrici sono autrici delle pubblicazioni da esse edite e quindi titolari dei diritti di prima pubblicazione dell´opera e di sfruttamento economico della stessa (art. 12 della Legge n. 633/41) e che questi diritti si estendono a tutta l´opera e, allo stesso tempo, includono tutte le parti dell´opera stessa. .  
   
   
OSCAR DI BILANCIO 2006: VINCONO FONDIARIA SAI SPA, BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA, MONNALISA SPA, BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA, COMUNE DI BRESCIA, UCODEP ONLUS, FIAT S.P.A E INDESIT COMPANY  
 
Nella prestigiosa sede di Borsa Italiana a Piazza Affari a Milano si è svolta il 29 novembre 2006 la cerimonia di premiazione dell’Oscar di Bilancio 2006, il premio organizzato e promosso da Ferpi – Federazione Relazioni Pubbliche Italiana. La serata di premiazione si è aperta con il saluto di Andrea Prandi, Presidente Ferpi. Successivamente William J. Mc Donough ha tenuto la lectio magistralis “The Sarbanes-oxley Act’s Effect on Private Companies and Accounting Firms in the American and International Firms”. Quindi il Magnifico Rettore dell’Università Bocconi e Presidente della Giuria Oscar di Bilancio Angelo Provasoli. Ha illustrato i significativi cambiamenti che quest’anno hanno caratterizzato il regolamento e le peculiarità settore per settore, della partecipazione al Premio. La Giuria dell’Oscar di Bilancio in seduta plenaria, dopo aver definito i 22 finalisti dell’edizione 2006 dell’Oscar di Bilancio elaborando le segnalazioni giunte dalle Commissioni preposte, ha assegnato gli otto Oscar previsti dal regolamento. Oscar di Bilancio per la categoria Imprese di Assicurazioni: vince Fondiaria Sai Spa per il bilancio di ottima qualità e arricchito da una tabella degli obiettivi dichiarati e del relativo grado di conseguimento oltre che da una serie di dati analitici di approfondimento sul valore sociale verso gli stakeholder. Apprezzato che il bilancio sia stato redatto attraverso un particolare processo di lavoro partecipato che ha coinvolto gli studenti dell´Università di Torino. Oscar di Bilancio Maggiori e Grandi Imprese Bancarie, Finanziarie: vince Banca Monte dei Paschi di Siena per un bilancio completo ed esaustivo in ogni suo aspetto, accompagnato da una relazione sulla gestione chiara e accurata. Interessanti anche le disclosures relative agli impatti della prima adozione dei principi contabili internazionali e alla valutazione dei rischi, sia quelli connessi al processo di Basilea Ii sia quelli di carattere ambientale. Oscar di Bilancio Medie e Piccole Imprese: vince Monnalisa S. P. A anche grazie a un’integrazione della documentazione che fornisce tutte le necessarie informazioni sia di carattere economico-patrimoniale che socio-ambientale. Si nota l’impegno – coronato da successo – di migliorare di anno in anno la comunicazione e l’informativa di bilancio. Oscar di Bilancio Medie e Piccole Imprese Bancarie, Finanziarie: vince Banca Popolare di Puglia e Basilicata, il cui bilancio spicca per la compiutezza di informazione pur nella sinteticità della documentazione fornita. Eccellente la parte relativa al bilancio sociale, la tempestività nella comunicazione e la completezza nella diffusione delle informazioni. Oscar di Bilancio Organizzazioni Centrali e Territoriali delle Amministrazioni Pubbliche: vince Comune di Brescia con un bilancio caratterizzato da un’esposizione puntuale e formalmente ineccepibile dei programmi d’attività e dei dati finanziari. Il bilancio sociale, pur essendo alla prima edizione evidenzia un solido processo di costruzione e coinvolgimento degli stakeholder con i dipendenti che sono stati coinvolti in prima persona nella sua realizzazione. Oscar di Bilancio Organizzazioni Nonprofit: vince Ucodep Onlus, il cui bilancio sociale è sorretto da un impianto metodologico che non ha pari nel non profit per chiarezza e rigore e che riesce ad offrire un eccellente esempio di rendicontazione di sostenibilità. Oscar di Bilancio Società e Grandi Imprese: vince Fiat Spa. Per la quale la Relazione sulla Gestione evidenzia in modo chiaro le performance economiche-finanziarie dei diversi settori di attività pur mantenendo una chiara visione del Gruppo. L’impostazione Triple bottom line è completata da un Rapporto di Sostenibilità esauriente mentre si segnala il confronto tra gli impegni dichiarati (2004) e i progressi conseguiti. Oscar di Bilancio Governance Societaria: vince Indesit Company per avere presentato una relazione che si segnala per l’ottima qualità di comunicazione secondo criteri di leggibilità, completezza e chiarezza. Emerge anche un’adesione esemplare a best practice nazionali e internazionali con particolare riferimento al Consiglio di Amministrazione e al suo funzionamento trasparente; alla nomina del Collegio Sindacale; alla presenza di diversi Comitati di controllo all’interno del Consiglio di Amministrazione stesso e all’efficacia delle procedure adottate, nonché una piena e sostanziale adesione al Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana. .  
   
   
UCODEP VINCE IL PREMIO NAZIONALE NELLA CATEGORIA NON PROFIT  
 
La Giuria dell’Oscar di Bilancio, il premio organizzato e promosso dalla Federazione Relazioni Pubbliche Italiana (Ferpi), per quanto riguarda la sezione Non Profit ha assegnato l’Oscar di Bilancio 2006 alla Ong Ucodep. La versione integrale del Bilancio Sociale 2005 di Ucodep è scaricabile dal sito www. Ucodep. Org. Nella motivazione del premio si legge che “il bilancio sociale è sorretto da un impianto metodologico che non ha pari nel non profit per chiarezza e rigore e che riesce ad offrire un eccellente esempio di rendicontazione di sostenibilità. Rendicontazione sociale ed economica raggiungono un ottimo livello di integrazione; inoltre, l’accurata riclassificazione di entrate e uscite offre un quadro di massima trasparenza su fonti di entrate e destinazione dei ricavi”. Francesco Petrelli, Presidente di Ucodep, ritirando il premio, ha detto che “è un grande riconoscimento per Ucodep e per l’impegno e la serietà nel costruire anno dopo anno un bilancio sociale ed economico, chiaro, concreto e comprensibile. E’ un’altra tappa importantissima nel processo di trasparenza, qualità e volontà di rendere conto ai nostri principali stakeolder: i partner del sud del mondo con i quali lavoriamo e i cittadini italiani che, per scelta volontaria attraverso donazioni private o attraverso il lavoro che Ucodep fa con i finanziatori istituzionali, sostiene, dà credito e legittimità alla cooperazione internazionale e alla lotta alla povertà”. L’oscar di Bilancio è l´unico Premio Nazionale riconosciuto dalla comunità economico-finanziaria del nostro Paese, che da oltre 50 anni svolge la funzione di stimolo e di sviluppo della cultura di una rendicontazione trasparente ed esaustiva. .  
   
   
RESPONSABILITÀ SOCIALE: SAVONA LABORATORIO DI SPERIMENTAZIONE  
 
Il sistema camerale italiano è impegnato nella diffusione della cultura della “Responsabilità sociale di impresa (Rsi)”, tema emergente nello sviluppo dell’economia e della società nel suo complesso, che la Camera di Commercio di Savona ha inteso avviare. Osserva il presidente Giancarlo Grasso: “La Camera di Savona sta lavorando da tempo sui temi della responsabilità sociale d’impresa, con iniziative e progetti sui quali Gianluigi Granero profonde un forte impegno personale. La Rsi comporta certamente difficoltà, alcune peraltro dovute ad un difetto generale d’informazione. Da imprenditore posso ben comprendere come i titolari di aziende e società - già combattuti tra il mercato, la burocrazia e le tasse – di fronte ad un tema rispetto al quale i media, quando ne parlano, fanno riferimento a colossi come Enron, Tyco, Worldcom in Usa, Vivendi in Francia e, in Italia, a Cirio o Parmalat – legittimamente si chiedano: e io che c’entro? Perciò credo che un primo approccio efficace, fra gli altri, possa essere quello che sposta l’accento degli obiettivi aziendali dalla massimizzazione del profitto alla creazione del valore. Il valore d’impresa è un concetto ampio, che comprende, oltre a quella economica e competitiva, una dimensione sociale. Entro quest’ultima, l’impresa si muove alla ricerca di un consenso duraturo da parte degli stakeholders coinvolti o interessati alla gestione aziendale: da quelli più immediati (lavoratori, clienti, fornitori, concorrenti, soci ed investitori) a quelli sociali (lo Stato e le pubbliche amministrazioni, la società civile e l’ambiente). Ed il circuito che alimenta le potenzialità di creazione di valore da parte dell’impresa in queste tre dimensioni rilevanti (economica, competitiva e sociale) si basa sul concetto di fiducia: e la fiducia nelle relazioni impresa-stakeholders assume un significato fondamentale, se si pensa a come buona parte delle scelte economiche si basino sulla reputazione/immagine del soggetto con il quale si conclude una transazione. La fiducia, peraltro, è quell’elemento necessario affinché possa essere rinforzata la credibilità di un soggetto economico. E senza responsabilità non c’è fiducia. ” Per la realizzazione del progetto è stato istituito un Comitato tecnico scientifico, composto da tre dei maggiori esperti sui temi della responsabilità sociale: il prof. Luciano Hinna, economista, ordinario Università di Tor Vergata; il prof. Mario Salani, sociologo, ordinario Università La Sapienza di Roma; la prof. Ssa Valeria Maione, economista, Università degli Studi di Genova. “La Camera ha coinvolto le migliori professionalità e, naturalmente le Associazioni di categoria rappresentative di tutti i settori economici e, attraverso queste ultime, un ristretto gruppo di imprese – afferma Gianluigi Granero, rappresentante nella giunta camerale del settore della cooperazione, direttamente coinvolto nel Comitato – ; l’obiettivo è sperimentare processi aziendali orientati alla Rsi (bilancio sociale sperimentale o altra strumentazione rendicontativa). Le aziende, le Associazioni ed un gruppo di funzionari camerali seguiranno un percorso formativo, che ha preso l’avvio giovedì scorso, percorso compiuto ed articolato, volto a focalizzare gli atteggiamenti e i comportamenti aziendali rispetto ai canoni della Rsi. ” In sintesi, il progetto potrà assumere: una valenza di formazione per il personale coinvolto nel progetto; una valenza di sperimentazione tecnica che consentirà poi alle aziende partecipanti al progetto di mettere a punto sistemi di misurazione delle ricadute sociali e sistemi di rendicontazione a diverse categorie di stakeholder; una valenza di immagine nella comunità tecnica di riferimento, in quanto il progetto dopo le opportune diffusioni (eventuali pubblicazioni e convegni) potrà essere proposto come una “best practice” nel comparto delle Camere di Commercio. “Mi piace sottolineare – prosegue Granero – che l’approccio metodologico adottato si fonda sul bilancio sociale interpretato in chiave dinamica di “processo” e non in chiave statica di mero “documento”. Infatti non tutte le metodiche di rendicontazione sono idonee a mediare e valorizzare la partecipazione degli stakeholder e ciò a causa del fatto che si focalizzano sul “documento” piuttosto che sul “processo” di rendicontazione. Al contrario la strategia che si intende seguire ha il grande pregio di essere declinata rispetto alla costruzione e al mantenimento di una relazione strutturata con gli stakeholder: esso inquadra il ruolo del bilancio sociale come strumento di management e non solo di comunicazione”. Al progetto, a conferma della sua valenza, ha contribuito anche la Provincia, che ha riconosciuto cospicue risorse finanziarie a valere sul Piano della Formazione professionale e delle politiche del lavoro. Un efficace esempio anche di coordinamento delle politiche di intervento a favore del sistema delle imprese.