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Notiziario Marketpress di Lunedì 10 Settembre 2007
INTERNET: USI SUI CONTRATTI TRA NAVIGATORI E PROVIDER DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO  
 
A seguito della richiesta di un lettore confermiamo che la Camera di Commercio di Milano, tramite il Servizio Regolazione del Mercato, dopo aver accertato gli usi in materia di internet providers, ha predisposto un testo composto da 10 articoli, più un glossario. Nell´ordinamento italiano gli usi costituiscono una fonte del diritto (dopo la legge e i regolamenti) e gli enti camerali hanno l´obbligo di raccogliere, accertare e revisionare gli usi medesimi e le consuetudini connessi alle attività economiche e commerciali.  
   
   
INTERNET: GLI ARTICOLI DEGLI USI SUI CONTRATTI TRA NAVIGATORI E PROVIDER DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO  
 
Di seguito trascriviamo i 10 articoli che compongono gli Usi Internet Providers della Camera di Commercio di Milano, che risalgono al giugno 2001. Definizione: Il contratto di fornitura di servizi internet è il contratto col quale una parte, il provider, concede ad un´altra, il cliente, l´accesso alla rete internet e fornisce ulteriori servizi gratuitamente o verso un corrispettivo. Forma: Il contratto viene concluso anche on-line e suole essere confermato per iscritto. Durata: Il contratto suole avere durata di un anno. Obblighi del cliente: Il cliente si impegna a rispettare le regole di buon uso dei servizi di rete talora denominate netiquette. Il cliente, identificato da un codice (username) e da una parola chiave (password), potendo utilizzare anche pseudonimi per l´accesso ai servizi, garantisce la veridicità e l´esattezza dei dati anagrafici forniti al provider. Il cliente custodisce la parola chiave (password) nella massima riservatezza e con la massima diligenza. Il cliente, informato, accetta l´esistenza del registro dei collegamenti (log) tenuto dal provider ai soli fini di gestione del servizio. Prestazioni ed obblighi del provider: Il provider si impegna a fornire al cliente l´accesso alla rete ed i servizi internet previsti dall´abbonamento, salvo sospensioni per manutenzioni previo preavviso. Il provider custodisce i dati anagrafici, il codice di identificazione e la parola chiave (password) attribuita al cliente nella massima riservatezza e con la massima diligenza. Il provider compila e custodisce il registro dei collegamenti (log) e su di esso mantiene la massima riservatezza. In caso di formale richiesta di informazioni, da parte delle autorità all´uopo per legge autorizzate, il provider è tenuto a fornirle. Responsabilità del cliente: Il cliente assume ogni responsabilità in ordine ai dati ed alle informazioni immessi in rete, nonché in ordine al loro contenuto e forma. Responsabilità del provider: Il provider garantisce la continuità nell´erogazione dei predetti servizi, nei limiti di cui all´art. 5, salvo nei casi di: forza maggiore o caso fortuito; manomissioni su servizi o sulle apparecchiature, effettuati dal cliente o da terzi; errata utilizzazione dei servizi da parte del cliente; mal funzionamento degli apparecchi di connessione utilizzati dal cliente, anche quando siano derivati dal mancato rispetto di leggi e regolamenti in materia di sicurezza, prevenzione incendi ed infortunistica. Utilizzo dell´abbonamento: L´abbonamento presuppone il perfezionamento del contratto e la fornitura dei dati anagrafici del cliente. L´abbonamento consente un accesso alla volta tramite un singolo collegamento. I contratti sono soliti indicare se più utenti possono avvalersi contemporaneamente di un singolo accesso. I costi relativi al collegamento sono a carico del cliente. Il collegamento presuppone la corretta configurazione del proprio computer e l´installazione del software di collegamento da parte del cliente. Termini di pagamento: Nei contratti a titolo oneroso, il cliente paga anticipatamente il corrispettivo dell´abbonamento e, in caso di rinnovo tacito, entro la data di rinnovo per i successivi periodi annuali. Riservatezza: Il provider tratta i dati del cliente con la finalità di registrarli ed attivare nei suoi confronti i servizi oggetto del contratto. I dati trattati dal provider, salvo espressa autorizzazione, vengono esibiti soltanto su richiesta delle autorità all´uopo per legge autorizzate.  
   
   
INTERNET: GLOSSARIO ALLEGATO AGLI USI SUI CONTRATTI TRA NAVIGATORI E PROVIDER DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO  
 
Di seguito trascriviamo il glossario allegato agli Usi Internet Providers che risalgono al giugno 2001. Accesso: Possibilità di entrare in un sistema informatico o telematico utilizzandone le risorse e le applicazioni. L´accesso ad un sistema può essere libero o limitato a determinati Utenti dotati di un Personal Identification Number (Pin) o di una password. In particolare, riferita ad Internet, l´espressione indica la possibilità di connettersi alla Rete tramite un computer. Cliente: Il soggetto che stipula l´abbonamento con il Provider. Configurazione: Predisposizione delle risorse tecniche del computer per consentire l´Accesso. Internet: È un agglomerato di Reti telematiche connesse tra loro. A loro volta le Reti telematiche connettono fra loro più computers, attraverso cavi telefonici, fibre ottiche, ponti radio, satelliti, ecc. Su Reti di questo tipo possono transitare velocemente grandi quantità di dati. I dati possono viaggiare da una Rete all´altra tramite apposite configurazioni. Log: Registrazione della singola azione elementare effettuata dall´Utente suscettibile, in aggregato, di costituire tracciati dei percorsi di navigazione effettuati dallo stesso Utente. Netiquette: Norme di buon comportamento per gli Utenti. Online: "in linea" - Lo stato di trasmissibilità in Rete dei dati. Password: Parola chiave, costituita da una stringa di caratteri alfanumerici, che costituisce informazione riservata dell´Utente, è richiesta per consentire l´Accesso in modo da garantirne la riservatezza e la sicurezza. Provider: Soggetto che fornisce a terzi servizi telematici, tra cui l´Accesso alla Rete, gratuitamente o a pagamento. Rete: Vedi Internet. Username: Nome che identifica un Cliente o Utente. Utente: Colui che accede alla Rete e naviga al suo interno nell´ambito di un abbonamento con un determinato Provider che gli consente almeno il servizio di Accesso alla Rete.  
   
   
INTERNET: INDICAZIONE DELLA PARTITA IVA  
 
A richiesta di un altro lettore confermiamo che l´Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 60 del 16 maggio 2006, ha ribadito che l´art 35 del D. P. R. N. 633/72, come modificato dall´art. 2 del D. P. R. N. 404/01, prescrive che il numero di partita Iva deve essere indicato nella homepage del sito internet aziendale. L´obbligo di indicazione riguarda tutti i soggetti passivi Iva, anche quando il sito è utilizzato solo per scopi propagandistici e pubblicitari, senza il compimento di attività di commercio elettronico.  
   
   
MARCHE DA BOLLO: DAL 1° SETTEMBRE SOLO TELEMATICHE  
 
Nel più ampio progetto della Pa di informatizzare i servizi per migliorare e semplificare i rapporti con i contribuenti si inserisce anche la decisione di sostituire i valori cartacei con quelli elettronici. I nuovi contrassegni sono già rilasciati elettronicamente dalla tabaccherie dal 2005. Finora hanno convissuto con i valori bollati, che, però, dallo scorso 1° settembre sono definitivamente fuori corso.  
   
   
PRIVACY: MERCATO DELL´ENERGIA: INFORMARE CON CHIAREZZA GLI UTENTI  
 
Con la delibera n. 39 del 25 luglio 2007, adottata al termine di una procedura di cooperazione con l´Autorità per l´energia elettrica e il gas, il Garante della Privacy ha fornito una serie di indicazioni per una corretta informazione degli utenti e per un corretto utilizzo dei loro dati: le informative debbono essere semplici e sintetiche, non ci debbono essere intrusioni telefoniche, i dati debbono essere conservati a tempo. La recente disciplina sulla liberalizzazione dell´energia prevede che, a partire dal 1° luglio di quest´anno, i clienti domestici possano recedere dal contratto di fornitura di energia stipulato prima di tale data con il distributore operante nel proprio ambito territoriale e scegliere un fornitore diverso. Perché questo possa avvenire le società che vendono energia devono poter acquisire dalle banche dati dei distributori alcune informazioni di base relative agli utenti del mercato energetico per poter entrare in contatto con questi ultimi e formulare proposte commerciali. Proprio riguardo agli aspetti legati al trattamento dei dati personali degli utenti è stato chiamato ad intervenire il Garante. La deliberazione si articola in due parti: la prima contiene le indicazioni fornite all´Autorità per l´energia elettrica e il gas al termine di una fruttuosa collaborazione prevista per legge; la seconda detta prescrizioni direttamente agli operatori del settore. Le società distributrici dovranno, dunque, informare i clienti in maniera colloquiale e sintetica della possibilità di recedere dal contratto e di fornire alle aziende venditrici di energia alcuni dati (generalità, consumi, potenza impegnata etc. ) affinché possano far conoscere le loro migliori offerte formulate sulla base della conoscenza di un profilo "minimo" del medesimo cliente. A tale proposito il Garante ha predisposto un modello di informativa che potrà eventualmente essere adottato dalle società (consultabile sul sito dell´Autorità www. Garanteprivacy. It). L´informativa dovrà essere recapitata insieme all´invio della corrispondenza ordinaria che le aziende intrattengono con i clienti per la gestione del vigente contratto di fornitura o di distribuzione (per esempio, l´invio della bolletta), ma dovrà essere messa a disposizione anche sul sito Internet e attraverso i servizi di assistenza e informazione al pubblico. Per quanto riguarda le proposte commerciali dei venditori, queste dovranno essere rigorosamente cartacee: non è quindi consentito il marketing telefonico o per via telematica. I dati dei clienti non possono essere comunicati a terzi. Per quanto riguarda i tempi di conservazione dei dati, il Garante ha stabilito che i dati personali dei clienti che non rispondono alle offerte commerciali dovranno essere cancellati non più tardi di sei mesi dall´invio della proposta. Sulla base delle indicazioni fornite dal Garante della privacy, l´Autorità per l´energia elettrica e il gas avvierà prossimamente una consultazione per completare la disciplina dell´accesso ai dati personali.  
   
   
GIURISPRUDENZA: FIN DAL 2002 È REATO VENDERE MODIFICHE PER LE PLAYSTATION  
 
La Corte di Cassazione con la sentenza 33768 dello scorso 3 settembre ha affermato che mettere in commercio "chip" in grado di far leggere alla consolle della Sony videogiochi masterizzati era già reato prima ancora che una specifica legge lo prevedesse espressamente. La Cassazione ha quindi annullato con rinvio la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Bolzano che aveva assolto che aveva venduto, tramite un sito internet, dei "mod chip" che inseriti nella Playstation 2 permettevano alla piattaforma di leggere anche i Cd masterizzati perché i fatti commessi risalivano al 2002 e fino alla riforma del 2003 della legge sul diritto d´autore, non esisteva, secondo la Corte, ancora una descrizione specifica del reato relativo a questo tipo di prodotto tecnologico. Secondo la Cassazione, però, la lett. F-bis) dell´art. 171-ter della Legge n. 68/03 sul Diritto d’Autore ha semplicemente posto rimedio al "deficit di tutela di consoles e della stessa Playstation offerto dalla precedente normativa ed introdotto un elemento di chiarezza rispetto ad una formulazione che poteva prestarsi ad una lettura non più al passo con l´evoluzione tecnologica e dei diritti digitali, ma non ha introdotto alcuna nuova fattispecie incriminatrice. La formulazione dell´art. 171-ter, lett. D) l. D. A. , nel testo vigente al momento della commissione del fatto, definiva già l´illegalità della vendita di componenti elettroniche in grado di "alterare" la normale funzionalità della famosissima postazione di gioco tv, ricomprendendo anche l´elusione e la rimozione dei sistemi di protezione integrati fra supporto informatico e apparato destinato per la sua utilizzazione.  
   
   
GIURISPRUDENZA: DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA: IPOTESI DI PENA PRIVATA  
 
La prima sezione della Corte di Cassazione con la sentenza n. 14671 del 22 giugno 2007, in riferimento alla diffamazione a mezzo stampa, ha affermato che l´art. 12 della Legge n. 47/48 prevede la possibilità per la persona offesa di richiedere, oltre al risarcimento dei danni ai sensi dell´art. 185 del codice penale, comprensivo sia del danno patrimoniale che del danno non patrimoniale, una somma a titolo di riparazione che non rientra nel risarcimento del danno né costituisce una duplicazione delle voci di danno risarcibile, ma integra una ipotesi eccezionale di pena pecuniaria privata prevista per legge, che come tale può aggiungersi al risarcimento del danno autonomamente liquidato in favore del danneggiato.  
   
   
GIURISPRUDENZA: È REATO NON PAGARE DIRITTI CONNESSI A DISCOGRAFICI  
 
La Corte di Cassazione, respingendo il ricorso del legale rappresentante di un ´emittente di Reggio Emilia che aveva subito un sequestro da parte della Guardia di Finanza per violazione dell´articolo 171 ter della legge sul diritto d´autore, in quanto aveva riprodotto abusivamente brani musicali, ha stabilito infatti che il versamento dei diritti d´autore a Siae non è sufficiente per disporre dell´autorizzazione a trasmettere musica registrata da parte di un emittente radiofonica. La diffusione di musica registrata senza aver versato i diritti connessi alle imprese discografiche per la riproduzione dei brani musicali rappresentate dalla Società Consortile Fonografici, quindi, viola la legge sul diritto d´autore e assume rilevanza penale. Secondo la Federazione Industria Musicale Italiana, è necessario versare i diritti connessi anche ai titolari dei diritti fonografici che dispongono di un diritto esclusivo di riproduzione distinto da quello degli autori, cosi come stabilito dalla legge.