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LUNEDI
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Notiziario Marketpress di
Lunedì 03 Marzo 2008 |
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PRIVACY: MISURE DI SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI |
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La normativa sulla privacy prevede che ogni azienda debba adottare misure di sicurezza nel trattamento dei dati personali. L’art. 31 del Codice della Privacy prevede un primo tipo di misure, genericamente idonee e preventive, finalizzate a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. Il successivo art. 33 prevede una ulteriore seconda categoria di misure minime: i titolari del trattamento sono comunque tenuti ad adottare uno specifico elenco di misure definite nell´allegato B al Codice della privacy, volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali. Le misure di sicurezza - che devono essere approntate non solo per i trattamenti effettuati con strumenti elettronici, ma anche per quelli eseguiti in forma cartacea - sono prevalentemente di carattere tecnico-operativo (password per l´accesso ai trattamenti, salvataggio dei dati, protezione fisica dei supporti magnetici e cartacei, ecc. ) e logistico-organizzativo (assegnazione di incarichi, istruzione e formazione) e competono a tutte le aziende, indipendentemente dal tipo di trattamenti effettuati. Per quanto riguarda il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici, l´art. 34 del Codice della Privacy dispone che esso sia consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell´allegato B, le seguenti misure minime: autenticazione informatica; adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione; utilizzazione di un sistema di autorizzazione; aggiornamento periodico dell´individuazione dell´ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici; protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici; adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi; tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza. Per quanto riguarda i trattamenti eseguiti senza l´ausilio di strumenti elettronici, invece il successivo art. 35 del Codice della Privacy prevede che lo stesso sia consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell´allegato B, le seguenti misure minime: aggiornamento periodico dell´individuazione dell´ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati o alle unità organizzative; previsione di procedure per un´idonea custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti; previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso selezionato e disciplina delle modalità di accesso finalizzata all´identificazione degli incaricati. In caso di violazione dell´obbligo di adozione delle misure di sicurezza, l´art. 169 sempre del Codice della Privacy prevede l´arresto sino a due anni o l´ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro. È però consentito il cosiddetto "ravvedimento operoso": all´autore del reato viene imposto un termine affinché provveda a mettersi in regola e, in caso positivo, l´autore del reato è ammesso a pagare una somma pari al quarto del massimo dell´ammenda stabilita per la contravvenzione. L´adempimento e il pagamento estinguono il reato. |
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PRIVACY: ENTRO IL 31 MARZO L´AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO |
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Alla fine del mese di marzo scade il termine per l´aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza (Dps), la relazione scritta nella quale l´azienda titolare dei trattamenti elenca e spiega le misure di sicurezza adottate. Il punto 19 dell´allegato B al Codice della Privacy dettaglia i contenuti del documento:
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elenco dei trattamenti di dati personali |
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distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell´ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati |
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analisi dei rischi che incombono sui dati |
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misure da adottare per garantire l´integrità e la disponibilità dei dati, nonché la protezione delle aree e dei locali, rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilità |
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descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino della disponibilità dei dati in seguito a distruzione o danneggiamento |
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previsione di interventi formativi degli incaricati del trattamento, per renderli edotti dei rischi che incombono sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle relative attività, delle responsabilità che ne derivano e delle modalità per aggiornarsi sulle misure minime adottate dal titolare. La formazione è programmata già al momento dell´ingresso in servizio, nonché in occasione di cambiamenti di mansioni, o di introduzione di nuovi significativi strumenti, rilevanti rispetto al trattamento di dati personali |
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descrizione dei criteri da adottare per garantire l´adozione delle misure minime di sicurezza in caso di trattamenti di dati personali affidati, in conformità al Codice, all´esterno della struttura del titolare | Come ha precisato il Garante al punto 2. 2 del parere del 22 marzo 2004 in base al combinato disposto dell’art. 34, comma 1, lett. G), del Codice e della regola 19 dell´allegato B, la misura minima del Dps deve essere ora adottata dal titolare di un trattamento di dati sensibili o giudiziari effettuato con strumenti elettronici. Però, anche se la redazione del Dps è obbligatoria solo per le aziende che eseguono, mediante strumenti elettronici, trattamenti di dati sensibili o giudiziari, è senz´altro consigliabile la redazione del Dps, qualunque siano i trattamenti eseguiti in azienda. Per la predisposizione del Dps è opportuno consultare la Guida operativa per redigere il Documento programmatico sulla sicurezza elaborata dall´Autorità Garante e pubblicata all´indirizzo Internet. La Guida facilita l´adempimento dell´obbligo di redazione del Dps nelle organizzazioni di piccole e medie dimensioni o, comunque, non dotate al proprio interno di competenze specifiche. In particolare il capitolo Analisi dei rischi che incombono sui dati, indica i principali eventi potenzialmente dannosi per la sicurezza dei dati, in ordine ai quali vanno valutate le possibili conseguenze e la gravità in relazione al contesto fisicoambientale di riferimento e agli strumenti elettronici utilizzati. Secondo quanto precisato nel punto 26 dell´allegato B al Codice della Privacy, occorre fare riferimento all´avvenuta redazione o aggiornamento nella relazione accompagnatoria del bilancio d´esercizio. |
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DIMISSIONI VOLONTARIE DEI LAVORATORI: MODULO PREVISTO DALLA LEGGE N. 188/07 |
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Nella Gazzetta ufficiale n. 42 del 19 febbraio 2007 è stato pubblicato il Decreto del 21 gennaio 2008 concernente le dimissioni volontarie del lavoratore, emanato dal Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 1, comma 3 della Legge n. 188 del 17 ottobre 2007contenente disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, del lavoratore, nonché del prestatore d´opera e della prestatrice d´opera. Il provvedimento adotta il modulo informatico, dotato dei caratteri di non contraffazione e falsificazione, mediante il quale il lavoratore che intenda recedere dal contratto di lavoro, deve manifestare la propria volontà di recesso. Tale modulo sostituisce ogni altro modello, qualora esistente, rendendo nulle le dismissioni scritte presentate in altra forma. Il Decreto entra in vigore il 5 marzo 2008. Sul sito del Ministero del Lavoro - http://www. Lavoro. Gov. It/lavoro/news/20080219_di_dimissionivolontarie. Htm - è pubblicato un link per accedere alla modulistica e alle informazioni tecniche necessarie alla compilazione. |
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VIAMICHELIN.IT |
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UNIONE EUROPEA: LEXALP, TERMINI GIURIDICI COMUNI PER PAESI ALPINI |
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Le terminologie giuridiche e normative di sei Paesi europei (Austria, Francia, Germania, Italia, Slovenia e Svizzera) sono state armonizzate in quattro lingue diverse (francese, italiano, sloveno e tedesco), individuando i termini capaci di garantire la comprensione tra i diversi Stati alpini in materia di pianificazione territoriale, in particolare nei settori dell´ambiente, del turismo, della protezione della natura e dei trasporti. Attraverso il progetto Lexalp, finanziato dal programma comunitario Interreg Iii B Spazio Alpino ed illustrato lo scorso 25 febbraio all´Università di Trieste, si è così riusciti a favorire la comprensione reciproca, lo sviluppo economico e la nascita di una cultura comune che contribuisca a superare le barriere costituite dalle diversità dei singoli ordinamenti giuridici nazionali. I termini armonizzati sono validati ufficialmente, tenuti aggiornati e resi disponibili gratuitamente on-line. Tra i partner italiani di Lexalp, la Regione Friuli Venezia Giulia, il Ministero dell´Ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Dipartimento Affari regionali e Autonomie locali della Presidenza del Consiglio dei ministri e l´Accademia europea di Bolzano. In ambito scientifico, hanno collaborato anche le due Università di Grenoble e lo Sdi di Monaco di Baviera. Relativamente al mercato dell´energia, tema trattato nel convegno conclusivo di Lexalp, ha fornito il proprio contributo anche il dipartimento di Scienze politiche dell´Università di Trieste. |
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GIUSTIZIA ITALIANA: UNA GIUSTIZIA CHE FUNZIONA, QUELLA ALTERNATIVA |
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Il 25 febbraio presso la Camera di commercio di Milano è stato presentato il “Primo Rapporto sulla diffusione della giustizia alternativa in Italia”, un lavoro di ricerca condotto dal Centro Studi Adr della Camera Arbitrale di Milano, azienda speciale della Camera di commercio, che fornisce per la prima volta un quadro completo sugli operatori privati e pubblici, al di fuori delle Camere di commercio, che offrono questo servizio in Italia. Il rapporto è stato presentato in occasione del convegno “Lo sviluppo degli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie: una risorsa per la giustizia civile”, organizzato dalla Camera di Commercio di Milano, attraverso la sua azienda speciale Camera arbitrale, e da Isdaci - Istituto per lo studio e la diffusione dell’arbitrato e del diritto commerciale internazionale. Durante l’incontro si è parlato dell’annoso problema della crisi della giustizia civile in Italia e delle opportunità concrete offerte dagli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie per snellire e velocizzare i procedimenti e per aiutare così anche la competitività delle nostre imprese. Questa iniziativa vuole inoltre diventare un appuntamento fisso da replicare ogni anno, a integrazione del dibattito che avviene con l´apertura dell´anno giudiziario, per fare periodicamente il punto sul ricorso agli strumenti alternativi per la risoluzione delle controversie economiche, con dati aggiornati e proposte di intervento sul piano normativo ed organizzativo che possano accelerarne lo sviluppo e la diffusione. “I consumatori, così come gli imprenditori – ha dichiarato Carlo Sangalli, presidente della Camera di commercio di Milano – hanno bisogno di norme al passo con i tempi, in grado di offrire soluzioni veloci e flessibili delle controversie. Una necessità che oggi la giustizia civile fatica a soddisfare e che trova invece una risposta nell’arbitrato e nella conciliazione. Lo dimostra il rapporto che presentiamo oggi, che conferma l’utilità di questi due strumenti, sempre più diffusi sul nostro territorio perché in grado di raccogliere dal basso e regolare i rapporti nel mercato, a beneficio delle imprese così come dei consumatori. Al legislatore chiediamo quindi un nuovo impegno, con interventi che ci aiutino ad offrire una giustizia alternativa più economica e più rapida. ” “È indiscusso che oggi gli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie rappresentano una preziosa risorsa per la nostra giustizia – ha sostenuto Giovanni Deodato, presidente di Isdaci- tanto che lo stesso Ordine Giudiziario ha espresso un chiaro e incondizionato consenso allo sviluppo dell’uso degli strumenti out- of-court”. Nel biennio 2005-2006 le domande pervenute alle sedi di risoluzione delle controversie alternative (conciliazione, arbitrato e Online Dispute Resolution) sono state 34. 603 mentre i procedimenti di giustizia alternativa nel settore civile e commerciale hanno sfiorato i 50mila (48. 686). Il 47,3% delle domande e il 13,2% dei procedimenti sono state portate davanti alle Camere di Commercio che costituiscono dunque la sede di giustizia alternativa più utilizzata. Nella quasi totalità dei casi (il 99,8%) le controversie coinvolgono parti di nazionalità italiana. Le domande di arbitrato amministrato fuori dal sistema delle camere di commercio sono state nel biennio 2005-06 175, mentre i procedimenti sono arrivati a 226. Tra gli enti arbitrali, sempre al di fuori del sistema delle camere di commercio, i più attivi sono le cosiddette camere merceologiche e quelle settoriali (del caffè, del grano, le camere immobiliari) con oltre il 90% degli arbitrati gestiti. I centri di Online Dispute Resolution sono centri privati che si occupano della risoluzione delle controversie sui nomi a dominio internet (chi debba essere il legittimo proprietario di un dominio . It). Complessivamente i procedimenti di riassegnazione dei nomi a dominio sono stati 72 nel biennio considerato, in crescita del 40% tra 2005 e 2006. La durata media dei procedimenti di rassegnazione è di 35 giorni per un valore medio di 1. 500 euro. Nel biennio 2005-2006, escludendo le Camere di commercio, ci sono state 17. 991 domande di conciliazione (pari al 98,6% del numero complessivo di domande di giustizia alternativa) e quasi 42 mila procedimenti (pari al 99,3% del numero complessivo di procedimenti). Tra le singole voci della conciliazione, per quanto riguarda le domande a fare la parte del leone sono le conciliazioni del settore delle telecomunicazioni (svolte presso i Corecom) con 16. 521 domande, seguite dalle conciliazioni paritetiche (svolte presso i Centri di Conciliazione Paritetica) con 675 domande, dalle conciliazioni gestite dalle associazioni di consumatori (669 domande) e da quelle amministrate (126) che riguardano controversie tra imprese per materie tipiche del settore commerciale. Per quanto riguarda i procedimenti, invece, il numero maggiore nel biennio si è indirizzato presso la conciliazione paritetica (oltre 27 mila procedimenti: in particolare legate alle controversie su tematiche finanziarie), seguiti dalle conciliazioni del settore delle telecomunicazioni presso i Corecom (13. 173), da quelle gestite dalle associazioni di consumatori (1. 650) e infine da quelle amministrate (99). Nel 97% dei casi nel 2005 e nel 95,3% dei casi nel 2006, le tipologie di controversie hanno visto coinvolti un consumatore e una impresa. Seguono le controversie tra impresa e associazioni di consumatori (1,6% del totale nel 2006: 185), quelle tra cittadino e amministrazione (1,1%: 134), tra impresa e impresa (0,9%: 102), tra impresa e privato (0,4%) e infine tra impresa e professionisti (0,2%). Nel 93% dei casi (e nel 98,7% dei casi nel 2005) sono i consumatori la parte che attiva la procedura, nel 2,7% sono i professionisti, nell’1,6% sono le associazioni di consumatori e infine nell’1,4% sono le società di capitali. Se però distinguiamo tra arbitrato e conciliazione, possiamo osservare come l’arbitrato si svolga prevalentemente tra imprese (quasi 1 controversia su 2 è tra due imprese), mentre la conciliazione tra consumatori e imprese (nel 98,2% dei casi). Per quanto riguarda le materie oggetto delle controversie della giustizia alternativa, la maggior parte è costituita dalle telecomunicazioni (il 17,9% nel 2005 e il 50,2% nel 2006) assieme al credito e servizi finanziari (il 79,2% nel 2005 e il 25,8% nel 2006) e ai servizi in generale (18,3% nel 2006). Tra le altre materie che danno luogo a contenzioso ci sono anche le assicurazioni (1,61% nel 2006), immobiliare (0,9%), commercio (0,5%), trasporti (0,45%), ma anche collaborazioni e consulenze (0,1%), appalti (0,08%), turismo (0,15%), rapporti con i professionisti (0,12%). Nel corso del 2005 il valore medio delle controversie è stato pari a poco più di 2,5 milioni di euro, mentre la durata media è stata di 94 giorni. Nel 2006 il valore medio è sceso a 983 mila euro, mentre la durata media è stata di 96 giorni. Se però non consideriamo gli arbitrati e ci concentriamo solo sulle conciliazioni, ci si attesta su valori decisamente più bassi: in media 7. 800 euro, che scendono a 300-500 euro se consideriamo le conciliazioni non legate alle controversie finanziarie. Anche la durata media è diversa tra arbitrato e conciliazione: l’arbitrato è un procedimento più complesso e articolato che dura in media circa 6 mesi, mentre per le conciliazioni si scende a 60 giorni. Per quanto riguarda i costi, nel caso delle conciliazioni il servizio è perlopiù gratuito, grazie alla sovvenzione o dell’impresa che lo offre, come nel caso della conciliazione paritetica, o a contributi delle regioni insieme all’Autorità delle Telecomunicazioni, per i Corecom, o di altri contributi statali nel caso delle conciliazioni presso le associazioni di consumatori. Nel settore dell’arbitrato la rete delle Camere di Commercio è costituita da 69 Camere Arbitrali, 4 Aziende Speciali e 16 forme di associazioni con altre Camere Arbitrali oppure con le categorie e gli ordini professionali. In 10 anni (1997-2006) sono stati amministrati complessivamente 2. 704 arbitrati (il 78,4% relativi a rapporti tra imprese e il 23,6% per rapporti tra imprese e consumatori). Nel solo 2006 ci sono stati 421 procedimenti arbitrali gestiti dalle Camere di Commercio (il valore più elevato in assoluto in 10 anni: +4,2% rispetto al 2005). Il valore medio delle domande di arbitrato si assesta sui 424 mila euro. Per quanto riguarda invece le conciliazioni, le domande nel 2006 sono state 9. 236 (+21% rispetto al 2005), mentre le domande che si sono trasformate in procedimenti a seguito dell’adesione della parte convenuta sono state un terzo (il 34,4% del totale). Sempre nel decennio 1997-2006 sono state gestite complessivamente quasi 26 mila domande di conciliazione (il 22% relativo a controversie tra imprese e il 78% per controversie in materia di consumo). Il valore medio delle domande di conciliazione è risultato di 17. 500 euro mentre la durata media dei procedimenti è stata di 59 giorni. La Camera Arbitrale di Milano è l’azienda speciale della Camera di Commercio di Milano che si occupa di giustizia alternativa. E’ la punta avanzata del sistema delle camere di commercio sul fronte della giustizia alternativa e il centro italiano più conosciuto, anche a livello internazionale. Nel 2006 sono state 102 le domande di arbitrato ricevute (+3% rispetto al 2005), di cui ben il 20% presentavano una controversia di natura internazionale. Nel 70% dei casi sono le società di capitali ad essere coinvolte nelle controversie, seguite dalle persone fisiche (oltre il 20%). La materia industriale, insieme alla societaria e agli appalti sono tra le materie più frequentemente oggetto di arbitrato. Il valore medio degli arbitrati è di 11 milioni di euro, con una durata media di 351 giorni. Per quanto riguarda le domande di conciliazione, nel 2006 sono state 320 (+22%). Nel 32% dei casi c’è il coinvolgimento di una impresa e un consumatore, nel 68% di due aziende. La durata media delle procedure è di 34 giorni, mentre il valore delle controversie è sui 128 mila euro in media. Solo nel 5% dei casi le parti si alzano dal tavolo della conciliazione senza aver risolto la controversia che le separa. Dal 2005 è attivo anche l’Italy-china Business Mediation Centre (Centro di conciliazione commerciale italo-cinese) che nel 2006 ha visto triplicare il numero di domande depositate (15: in particolare relative al mancato pagamento di merci e forniture) e raddoppiato il valore medio delle stesse (110 mila euro). Infine è attivo dal 2002 un servizio di risoluzione telematica delle liti, Risolvionline, che ha registrato nel 2006 un incremento del numero di domande depositate (+35%), prevalentemente da parte di consumatori, e in relazione a controversie nate dall’e-commerce, dal turismo online e dalle aste online. |
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GIUSTIZIA EUROPEA: SENTENZA RELATIVA AL PARMIGIANO REGGIANO |
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Lo scorso 26 febbraio 2008 la Corte di giustizia ha pronunciato la sentenza relativa alla causa C-132/05 - Commissione delle Comunità europee / Repubblica federale di Germania – affermando che solo i Formaggi recanti la denominazione d’origine protetta (Dop) «Parmigiano Reggiano» possono essere venduti con la denominazione «Parmesan». Poiché la Commissione non ha dimostrato che l’ordinamento tedesco non tutela a sufficienza la Dop «Parmigiano Reggiano», il ricorso per inadempimento contro la Germania è stato respinto. Secondo il regolamento relativo alla tutela comunitaria delle denominazioni d´origine 1, i prodotti registrati come Dop godono di tutela contro qualsiasi «usurpazione, imitazione o evocazione». Le denominazioni generiche non possono invece essere registrate e quelle registrate non possono divenire generiche. Ritenendo che la Germania non tutelasse a sufficienza la Dop «Parmigiano Reggiano», la Commissione ha avviato un procedimento per inadempimento. Essa reputa che il termine «parmesan» sia la traduzione della Dop «Parmigiano Reggiano» e ha richiesto alle autorità tedesche di intervenire d’ufficio per porre fine alla commercializzazione dei prodotti venduti con la denominazione «parmesan» ma non conformi al disciplinare della Dop «Parmigiano Reggiano». La Corte osserva anzitutto che non è solo la forma precisa in cui è registrata una Dop che gode della tutela del diritto comunitario. Essa constata poi che, in considerazione delle somiglianze fonetiche e visive fra le denominazioni in questione e dell’analogo aspetto esterno dei prodotti, l’uso della denominazione «parmesan» dev’essere considerato un’evocazione della Dop «Parmigiano Reggiano», la quale è tutelata dal diritto comunitario contro una situazione del genere. È quindi irrilevante accertare se la denominazione «parmesan» sia la traduzione della Dop «Parmigiano Reggiano». Non avendo dimostrato che la denominazione «parmesan» possiede carattere generico, la Germania non può avvalersi di questa eccezione prevista dal regolamento. Infine, per quanto riguarda l´obbligo della Germania di perseguire i comportamenti che arrecano pregiudizio alle Dop, la Corte ricorda che la mera facoltà di far valere le disposizioni di un regolamento dinanzi ai giudici nazionali non dispensa gli Stati membri dall’adottare le misure interne che permettano di assicurarne la piena e completa applicazione qualora ciò si renda necessario. La Corte constata tuttavia che nell’ordinamento tedesco sono presenti gli strumenti adeguati a garantire la tutela sia degli interessi dei produttori sia di quelli dei consumatori. Contrariamente a quanto allega la Commissione, uno Stato membro non è tenuto ad adottare d’ufficio i provvedimenti necessari per sanzionare, nel suo territorio, le violazioni delle Dop provenienti da un altro Stato membro. La Corte aggiunge che gli organi di controllo cui incombe l’obbligo di assicurare il rispetto delle Dop sono quelli dello Stato membro da cui proviene la Dop medesima. Il controllo sul rispetto del disciplinare della Dop «Parmigiano Reggiano» non compete quindi alle autorità di controllo tedesche. Pertanto, la Corte respinge il ricorso per inadempimento presentato dalla Commissione contro la Germania. |
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GIUSTIZIA EUROPEA: ILLEGITTIMO IL LICENZIAMENTO DELLA LAVORATRICE IN FASE AVANZATA DI FECONDAZIONE IN VITRO |
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La Corte di giustizia ha pronunciato lo scorso 26 febbraio 2008 la sentenza nella causa C-506/06 - Sabine Mayr / Bäckerei und Konditorei Gerhard Flöckner Ohg – affermando che un licenziamento fondato essenzialmente sul fatto che una lavoratrice si trovi in una fase avanzata di un trattamento di fecondazione in vitro è contrario al principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne. Il giudice del rinvio deve verificare se il licenziamento sia in realtà basato essenzialmente sul fatto che la lavoratrice si sottopone a tale trattamento. Ad una cameriera di una Bäckerei und Konditorei a Salisburgo, l’8 marzo 2005, nell´ambito di un tentativo di fecondazione in vitro e a seguito di un trattamento ormonale di circa un mese e mezzo, veniva praticato un prelievo follicolare. Il suo medico curante le prescriveva un congedo per malattia dall’8 al 13 marzo 2005. Il 10 marzo 2005, nel corso di una telefonata, l’azienda comunicava alla lavoratrice che era licenziata, con effetto dal 26 marzo 2005. Con lettera in pari data, la lavoratrice comunicava che, nell’ambito di un trattamento di fecondazione artificiale, per il 13 marzo 2005 era programmato il trasferimento nel suo utero degli ovuli fecondati. Alla data della comunicazione del licenziamento, gli ovuli erano già stati fecondati con gli spermatozoi del partner e quindi sussistevano già ovuli fecondati in vitro. Il 13 marzo 2005, vale a dire tre giorni dopo che era stata informata del suo licenziamento, due ovuli fecondati venivano impiantati nell’utero della lavoratrice, che reclamava il pagamento dello stipendio e della quota corrispondente della sua retribuzione annuale affermando che, successivamente alla fecondazione in vitro dei suoi ovuli, trovava applicazione nei suoi confronti la tutela contro il licenziamento prevista dalla legislazione austriaca. Poiché la controversia verte in sostanza sulla questione se trovi applicazione nei confronti della lavoratrice, alla data del suo licenziamento, la tutela contro il licenziamento prevista per le lavoratrici gestanti, l´Oberster Gerichtshof ha chiesto se, in base alla direttiva relativa alla sicurezza e alla salute delle lavoratrici gestanti, una donna possa essere considerata in stato di gravidanza prima che i suoi ovuli fecondati siano stati trasferiti nel suo utero. Nella sentenza, la Corte dichiara che, nel rispetto del principio della certezza del diritto, la tutela contro il licenziamento istituita dalla direttiva relativa alla sicurezza e alla salute delle lavoratrici gestanti non può essere estesa al caso in cui, alla data della comunicazione del licenziamento, il trasferimento degli ovuli fecondati in vitro nell´utero della lavoratrice non sia ancora avvenuto. Infatti, se una siffatta ipotesi fosse ammessa, il beneficio della tutela potrebbe essere concesso anche qualora il trasferimento degli ovuli fecondati nell´utero, per un qualsivoglia motivo, sia rimandato per diversi anni o addirittura si sia definitivamente rinunciato a tale trasferimento. Tuttavia, una lavoratrice che si sottoponga ad un trattamento di fecondazione in vitro può far valere la tutela contro la discriminazione fondata sul sesso riconosciuta dalla direttiva relativa alla parità di trattamento fra gli uomini e le donne. Al riguardo la Corte rileva che interventi come quello a cui si è sottoposta la lavoratrice riguardano direttamente soltanto le donne. Il licenziamento di una lavoratrice essenzialmente a causa del fatto che essa si sottopone ad un prelievo follicolare e al trasferimento degli ovuli fecondati in vitro nel suo utero costituisce pertanto una discriminazione diretta fondata sul sesso. Il licenziamento di una lavoratrice in una situazione come quella in esame sarebbe peraltro in contrasto con la finalità di tutela perseguita dalla direttiva relativa alla parità di trattamento fra gli uomini e le donne. L´oberster Gerichtshof dovrà ora verificare se il licenziamento si sia basato essenzialmente sul fatto che essa si era sottoposta al trattamento di fecondazione in vitro. |
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ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO: COMPLETATA L’ATTRIBUZIONE DELLE CARICHE ALL’INTERNO DEL CONSIGLIO |
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La lista “Avvocati per gli avvocati” guidata da Paolo Giuggioli, Presidente del Consiglio dell´Ordine di Milano dal 1996 e unico eletto al primo turno delle elezioni per il rinnovo del Consiglio, ha vinto le votazioni di ballottaggio che si sono tenute il 12 e 13 febbraio scorsi, aggiudicandosi tutti i quattordici posti di Consigliere per i quali hanno votato gli avvocati dell’Ordine di Milano. Il 19 febbraio il neo-consiglio si è riunito per l’attribuzione delle cariche: l’Avv. Paolo Giuggioli ha visto riconfermata la propria carica di Presidente, l’Avv. Enrico Moscoloni è stato rieletto Consigliere Segretario e l’Avv. Cinzia Preti è stato rieletto Consigliere Tesoriere. Le nomine, conferite per acclamazione ai tre componenti del Consiglio, testimoniano la grande fiducia e stima che essi hanno saputo riscuotere dai colleghi Consiglieri in questi anni di mandato. Il nuovo Consiglio dell’Ordine, in carica fino al 2009, si prefigge di dare continuità al lavoro svolto nel precedente mandato, senza però rinunciare a proporre nuove idee di cui il foro milanese e la giustizia in senso ampio hanno certamente bisogno; la squadra sarà costituita dai Consiglieri uscenti, gli avv. Sergio Barozzi, Enrico Biagi, Giuseppe Cusumano, Giuseppe Fiorella, Enrico Moscoloni, Luigi Pagani, Francesca Passerini, Cinzia Preti, Riccardo Scheidler, Pietro Traini e Ubaldo Stefano Zingale, e da tre nuovi ingressi, gli Avv. Corrado Limentani, Maria Grazia Monegat e Silvana Turri. “Ringrazio i colleghi Consiglieri che hanno inteso rinnovare la fiducia con la conferma delle cariche del biennio scorso, espressione dell’approvazione nei confronti del lavoro finora compiuto e della volontà di proseguire il percorso intrapreso in questi anni dal Consiglio che ho l’onore di poter presiedere anche per il biennio 2008/2009. ” Commenta il Presidente. “La vittoria di queste elezioni sollecita tutto il Consiglio dell’Ordine per un impegno ancora più importante in favore di un’Avvocatura e di una Giustizia più moderne, europee e professionalmente preparate”. |
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Dal prossimo 30 aprile 200 entrano in vigore le novità previste in materia di assegni dal Decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007. I libretti di assegni bancari saranno rilasciati dalle banche già muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente potrà comunque richiedere, per iscritto, il rilascio di carnet di assegni bancari in forma libera (cioè senza la clausola "non trasferibile"). Per ciascun modulo di assegno bancario richiesto in forma libera sarà dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro (un libretto di assegni "liberi" verrà pertanto a costare 15 euro). Gli assegni bancari emessi per importi pari o superiori a 5. 000 euro dovranno recare obbligatoriamente l´indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità (ricordiamo che sino al 30/04/2008 tale obbligo resta valido sia per gli assegni bancari che per gli assegni circolari di importo superiore a 12. 500 euro). Gli assegni bancari e postali emessi all´ordine dello stesso traente (come quelli a favore "mio proprio", "me medesimo" o altra dicitura analoga) potranno essere girati unicamente per l´incasso a una banca o a Poste Italiane S. P. A. E non potranno pertanto essere girati a terzi. Gli assegni circolari saranno emessi dalle banche con la clausola di non trasferibilità. Il cliente potrà comunque richiedere, per iscritto, il rilascio di assegni circolari di importo inferiore a 5. 000 euro in forma libera (cioè senza la clausola "non trasferibile"). Per ciascun modulo di assegno circolare richiesto in forma libera sarà dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro. Le girate su assegni bancari o circolari emessi senza la clausola "non trasferibile" (assegni emessi quindi per importi inferiori a 5. 000 euro su modulo non contenente la formula "non trasferibile") dovranno recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante. . |
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CONVEGNO: EUROREGION IN THE NEW EUROPE: FOR DEVELOPMENT AND INTEGRATION |
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Giovedì 28 febbraio, a Trieste, a Palazzo Ferdinandeo, in Largo Caduti di Nasiriya 1, presso la sede del Mib School of Management, Riccardo Illy, Presidente dell’Assemblea delle Regioni d’Europa, è intervenuto sul tema “Euroregion in the new Europe: for development and integration”. L’incontro, dedicato agli argomenti di più stringente attualità legati allo sviluppo dell’Euroregione, è stato organizzato proprio dal Mib School of Management, la business school con sede a Trieste, nell’ambito delle attività di approfondimento internazionale promosse in favore dei partecipanti ai suoi numerosi master. Riccardo Illy ha approfondito, nel dettaglio, gli argomenti connessi allo sviluppo del progetto lanciato nel 2006 con l’obiettivo di sostenere più efficaci e diretti rapporti di collaborazione tra le regioni interessate ed ha illustrato la posizione della Regione di fronte ai recenti sviluppi che, a livello nazionale e internazionale, si sono aperti sul tema. L’incontro si è tenuto in lingua inglese come tutte le attività formative del Mib che coinvolgono studenti provenienti da 60 Paesi del mondo. . |
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AIE: SCUOLA E TETTI LIBRI |
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Motta (Aie): “Valuteremo con calma il decreto ma ancora una volta siamo stupiti di questo metodo di lavoro” “Abbiamo letto i contenuti del decreto e ci riserviamo di procedere a un’analisi accurata con maggior calma. Ciò che stupisce invece è come la decisione sia stata “calata dall’alto”, senza possibilità di continuare un confronto da noi avviato e per di più su dati da noi stessi prodotti”. E’ chiara la posizione del presidente degli editori (Associazione Italiana Editori) Federico Motta dopo il decreto firmato dal ministro della Pubblica Istruzione, Giuseppe Fioroni, con cui sono fissati già per l´anno scolastico 2008/2009 i tetti di spesa per i testi scolastici scelti dai docenti per ciascun anno di scuola secondaria superiore. “Il punto – prosegue Motta – non sono tanto i contenuti, che a una prima sommaria lettura ci sembra presentino significative lacune quali il liceo linguistico e il peso specifico di molte cosiddette sperimentazioni. Ciò che ci sconcerta è il metodo utilizzato: questo decreto doveva essere la risultanza di un percorso comune, che tenesse conto di tutte le variabili in gioco. Un percorso, voglio sottolineare, su cui era aperto il confronto con l’Aie, come sempre disponibile a collaborare fornendo tutti i dati necessari. Si continua invece ad assistere a decisioni prese sull’onda di polemiche provocate dalle associazioni dei consumatori. Sono invece editori e insegnanti, che risultano spesso come i “colpevoli”, i veri motori della scuola e dovrebbero essere i naturali interlocutori di un Ministero che abbia veramente a cuore lo sviluppo della cultura e della conoscenza dei ragazzi. Di sicuro le continue riforme della scuola non hanno facilitato e non facilitano il lavoro degli insegnanti e degli editori; se si volesse intervenire in modo significativo si potrebbe seguire la proposta da noi avanzata di defiscalizzare, per fasce di reddito, l’acquisto dei libri scolastici”. “La diffusione di notizie destituite di ogni fondamento – chiarisce Motta - come l’andamento incontrollato dei prezzi dei libri (che in realtà non ha superato il 2,1%, come attestato da Istat), che nessuno si è premurato di verificare, o come la costituzione di un presunto cartello di editori scolastici - non favoriscono certo un clima costruttivo. Ci terrei anzi a sottolineare che gli editori non hanno certo bisogno di appelli alla correttezza e al rispetto delle regole, essendosi sempre comportanti con la più assoluta trasparenza”. “Stupisce infine – conclude il presidente di Aie - la confusione, anche a livello ministeriale, tra prezzo dei libri e tetti di spesa, che hanno l’unica funzione di determinare una spesa massima complessiva per ogni ciclo di studi. Noi siamo pronti a collaborare, come sempre abbiamo fatto, ma reciprocamente vorremmo un interlocutore con cui confrontarci in modo sereno e costruttivo” . |
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COLLEZIONE CAVALLINI-SGARBI |
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Mercoledì 5 marzo 2008, alle ore 18. 00, unica seduta, si svolge a Milano, presso Palazzo Busca, Corso Magenta, 71 (tel +39 02 3657311) l’asta per i lotti 1-190 di dipinti, disegni e sculture dal Xv al Xx secolo della Collezione Cavallini-sgarbi. Le opere sono in esposizione, fino a martedì 4 marzo 2008 (10. 00-13. 00/15. 00-19. 00). L’intero catalogo è consultabile digitando l’indirizzo internet http://www. Finarte. It/portal. Aspx?id=1. On line è possibile anche compilare anche la scheda d´offerta. |
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RIFIUTI: CHIARIMENTI DEL MINISTERO AMBIENTE E DI UNIONCAMERE IN MERITO ALLA VIDIMAZIONE REGISTRI DI CARICO E SCARICO |
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Lo scorso 13 febbraio il Ministero dell´Ambiente ha espresso parere favorevole all´utilizzo dei registri vidimati dall´Agenzia delle Entrate prima del 13 febbraio 2008 (data di entrata in vigore del Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 il cui art. 2, comma 24 bis, è relativo alla vidimazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti), fino al loro esaurimento. Sulla base del parere ministeriale, il 19 febbraio 2008 Unioncamere ha diramato alle Camere di Commercio una nota di chiarimento sulla vidimazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti la quale prevede principalmente che la camera di commercio competente è quella della provincia in cui ha sede legale l´impresa o quella della provincia in cui è situata l´unità locale presso la quale viene tenuto il registro di carico e scarico; i registri, sia in uso che non ancora attivati, già vidimati dall´Agenzia delle Entrate al 13 febbraio 2008 (data di entrata in vigore del Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 il cui art. 2, comma 24 bis, è relativo alla vidimazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti), possono essere utilizzati fino al loro esaurimento; i registri in uso e non vidimati devono essere chiusi e sostituiti . |
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