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LUNEDI

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Notiziario Marketpress di Lunedì 25 Febbraio 2008
SIGLATO A FIRENZE PROTOCOLLO TRA MINISTERO DI GIUSTIZIA, CNIPA E REGIONE TOSCANA GIUSTIZIA: PIÙ SNELLA E VICINA A PROFESSIONISTI, IMPRESE E CITTADINI CON L’ICT  
 
Firenze – La giustizia in Toscana mette il turbo digitale. L’amministrazione della giustizia, infatti, a breve sarà più snella, trasparente, efficiente, rapida e, soprattutto, più vicina ai professionisti, in particolare gli avvocati, ma anche alle imprese ed ai cittadini, grazie ad un maggior ricorso alle nuove tec-nologie dell’informazione e della comunicazione, l’Ict, e ad una più sinergica integrazione tra sistemi pub-blici centrali. Questi gli obiettivi del protocollo d’intesa che sancisce una più stretta collaborazione tra il Mi-nistero della Giustizia, la Regione Toscana e il Cnipa-centro Nazionale per l’Informatica nella Pa, firmato il 21 febbraio a Firenze rispettivamente dal sottosegretario Alberto Maritati, dal vicepresidente Federico Gelli e da Floretta Rolleri per Fabio Pistella, presidente del Cnipa, presente la sen. Beatrice Magnolfi, sottosegretario per l’innovazione, la quale ha sottolineato che «è il primo protocollo del genere siglato tra lo Stato e una Regione in questo settore delicato e strategico. In un Paese in cui per riscuotere un credito in via giudiziale servono in media 1. 200 giorni, la giustizia telematica è una scelta strategica obbligata». Per raggiungere questi scopi vengono innanzitutto attivate le integrazioni tra infrastrutture tecnologiche già esistenti, come la Rete Telematica Regionale Toscana-rtrt e il Sistema Pubblico di Connettività-spc, con analoghi standard di sicurezza anche in ordine all’identificazione e all’accesso per ottenere l’erogazione di servizi on line a uffici giudiziari, enti pubblici, professioni, cittadini e imprese. Attraverso Spc, ormai destinato ad essere la “rete federale”, l’infrastruttura telematica del Ministero della Giustizia si interconnette con quella regionale della Toscana facendola così diventare porta di accesso a molteplici servizi, alcuni già presenti localmente, come la cancelleria telematica, la rete dei giudici di pace, l’estensione della sperimentazione del “Legalserve” di Prato, il sistema delle Prefetture e delle Pro-cure per la gestione trasparente dei beni sequestrati alla criminalità organizzata. Si punta anche a favorire un dispiegamento dei servizi per la giustizia in modo integrato e partecipato con le politiche regionali, a partire dai temi della sicurezza e della cultura della legalità; e servizi tesi ad innovare in maniera sostitutiva procedimenti amministrativi in una logica di semplificazione e riduzione del carico burocratico, includendo anche il sistema degli enti locali. Altri obiettivi sono la sperimentazione di nuovi modelli organizzativi dl lavoro finalizzati a supportare l’attività giurisdizionale per assicurarle maggiore efficacia e più tempistica (il cosiddetto ufficio di processo); fare leva sull’innovazione degli uffici giudiziari affinché diventino ‘motore di sviluppo’ di nuove relazioni con gli altri soggetti pubblici presenti nel territorio. «Non ultimo», ha detto la sen. Magnolfi, «potranno essere avviate forme di collaborazione permanente utili alla condivisione di infrastrutture e servizi nell’ambito del Programma di sviluppo della Società dell’Informazione 2007/2010. Questa collaborazione tecnologica e operativa tra il Ministero della Giustizia, la Regione Toscana e il Cnipa si espanderà gradualmente in altre Regioni del Paese». – . .  
   
   
LEGGE SOX: SCOPI E CONTENUTI  
 
Il governo degli Stati Uniti d’America ha emanato nel 2002 il Sarbanes-oxley Act (Sox) che ha introdotto nuove procedure per verifiche contabili regolari ed autonome, stabilisce i requisiti per le aziende riguardanti i metodi di stesura dei bilanci aziendali e della documentazione relativa ed ha aumentato le responsabilità personali dei Cfo e dei Cep. Tutte le aziende pubbliche che hanno dei titoli nella borsa americana devono soddisfare i requisiti della legge Sox. I dirigenti di un’azienda, compresi Ceo e Cfo, sono ritenuti direttamente responsabili dell’adempienza delle clausole principali della legge Sox. Il Sarbanes-oxley Act non impone, direttamente, i requisiti per la sicurezza dei dati aziendali, ma contiene tutta una serie di clausole riguardanti il controllo interno, la completezza della documentazione aziendale sensibile, e lo stato delle verifiche contabili. Il Sarbanes-oxley Act è composto da diverse sezioni, ognuna delle quali stabilisce diversi requisiti per la gestione aziendale. Le clausole principali della legge Sox sono le sezioni 302, 404 e 802, che sottolineano, rispettivamente, la responsabilità personale dei dirigenti dell’azienda, la necessità di mantenere un sistema di controllo interno e di archiviare tutta la corrispondenza. La Sezione 302 stabilisce che i Ceo e i Cfo devono allegare i propri commenti alle verifiche contabili come garanzia dell’accuratezza delle informazioni contenute nei documenti. I dirigenti che deliberatamente consegnano relazioni false o fanno intenzionalmente dichiarazioni infondate, vanno incontro a gravi conseguenze, con multe fino a 25 milioni di dollari e il carcere fino a 20 anni. La Sezione 404 sottolinea la necessità di implementare un sistema di controllo interno in grado di identificare prontamente un uso improprio o non autorizzato dei beni aziendali, tra cui i dati privati. In altre parole, tutte le operazioni eseguite con i beni digitali dell’azienda o i bilanci aziendali devono venire controllate con attenzione, e l’infrastruttura aziendale deve tassativamente possedere un sistema di identificazione delle frodi. La Sezione 802, che costituisce il seguito della precedente, prevede che l’azienda archivi tutti i documenti aziendali e qualsiasi altro tipo di informazione correlata alle relazioni finanziarie. I documenti devono rimanere archiviati per un minimo di cinque anni, elevati dalla Sezione 103 a sette anni per tutti i documenti coinvolti nella revisione contabile. La legge Sox non stabilisce esattamente quali informazioni devono necessariamente essere archiviate, e le aziende che conducono delle verifiche contabili indipendenti hanno bisogno di raccogliere e archiviare un numero molto elevato di documenti elettronici. Di conseguenza, i membri del team esecutivo di un’azienda sono direttamente interessati ad assicurare la conformità dei documenti con la legge Sox. La non conformità con la legge può portare a gravi conseguenze legali. Molte aziende americane, anche se non quotate nella borsa di quel Paese, già adottano le clausole di questa legge per accrescere la propria competitività, per attirare l’attenzione degli investitori e dei partner e per proteggere al meglio i beni dell’azienda. In Europa la legge non è ancora entrata in vigore, ma molte aziende hanno già iniziato ad adottarla come standard per la stesura dei propri documenti. .  
   
   
LEGGE SOX: LA SEZIONE 404  
 
I requisiti principali della legge Sox possono essere individuati nella sezione 404, in base alla quale l’amministrazione deve creare un sistema di controllo aziendale interno. La legge non entra nel dettaglio del sistema da utilizzare o delle azioni da portare a termine. I dettagli sono però contenuti nell’Auditing Standard n. 5, uno standard adottato nel 2007 dal Public Company Accounting Oversight Board (Pcaob), che supervisiona l’accuratezza dei report redatti dalle aziende pubbliche e delinea gli standard compatibili con i requisiti della legge Sox. Il paragrafo A5 presente nell’appendice A dell’Auditing Standard n. 5 definisce un sistema di controllo interno delle relazioni finanziarie come segue: Il controllo interno delle relazioni finanziarie è un processo creato da, o sotto la supervisione di, direttore finanziario o amministratore delegato, o di persone che assolvono alle medesime funzioni, e messo in atto dal consiglio di amministrazione, o da altro personale, per garantire l’attendibilità delle relazioni finanziarie e la preparazione delle dichiarazioni finanziarie per obiettivi esterni in conformità con gli standard Gaap e che comprenda norme e procedure che: Riguardino l’archivio delle relazioni che, nel dettaglio, rispecchino accuratamente le transazioni e le disposizioni che riguardano i beni dell’azienda; Garantiscano che le transazioni siano registrate come previsto per consentire la preparazione delle dichiarazioni finanziarie in conformità con i principi contabili generalmente accettati, e che le ricevute e le spese dell’azienda siano fatte solo in conformità con le autorizzazioni degli amministratori e dei direttori dell’azienda; Garantiscano che i tentativi di acquisizione non autorizzata o uso improprio dei beni dell’azienda che possano avere un effetto sulle dichiarazioni finanziarie vengano scoperti per tempo o evitati. Il concetto di “beni aziendali” comprende anche i beni digitali dell’azienda: proprietà intellettuali, conoscenze commerciali o tecnologiche riservate, e tutta una serie di documenti confidenziali. .  
   
   
DEVICELOCK SMARTLINE INC.  
 
Devicelock è un software in grado di proteggere le aziende dalla perdita dei dati che possono lasciare la rete aziendale attraverso le porte Usb, le reti senza fili e i dispositivi mobili. Si tratta di uno strumento per l’analisi retrospettiva di tutti i dati che vengono copiati e sottratti da coloro i quali lavorano all’interno dell’azienda stessa. Devicelock non limita la flessibilità delle aziende che hanno bisogno di lavorare con i dispositivi mobili ed offre loro la flessibilità di cui hanno bisogno lavorando con i dispositivi mobili. Devicelock può essere utilizzato per controllare tutta una serie di potenziali dispositivi maligni: porte Usb, dischi, Cd e Dvd, Firewire, porte Ir, porte parallele e seriali, adattatori Wifi e Bluetooth, registratori, Pda e qualsiasi altro supporto removibile interno o esterno. Devicelock è in grado di registrare le azioni degli utenti che utilizzano questi dispositivi e di proteggere dagli hardware keylogger, che possono essere utilizzati per sottrarre dati dai computer. Gli utenti malintenzionati possono installare questo tipo di dispositivi tra il computer e la tastiera. Quando Devicelock individua lo scambio di dati tra computer/tastiera e keylogger, avvisa l’utente e registra l’accaduto. Devicelock è composto da tre parti: l’agente, il server e la consolle di gestione: 1. Devicelock Service (l’agente) è la parte centrale di Devicelock. Devicelock Service è installato su ogni client, funziona automaticamente ed offre la protezione dei dispositivi sulla macchina client rimanendo invisibile agli utenti locali. 2. Devicelock Enterprise Server (il server) è la componente aggiuntiva per la raccolta centralizzata e per l’archivio dei dati copiati e per la verifica degli accessi. Devicelock Enterprise Server utilizza Ms Sql Server per archiviare questi dati. 3. La consolle di gestione è l’interfaccia di controllo che gli amministratori di sistema utilizzano per gestire da remoto ogni sistema che possiede il Devicelock Service. Devicelock utilizza tre diverse consolle di gestione: Devicelock Management Console (lo snap-in Mmc), Devicelock Enterprise Manager e Devicelock Group Policy Manager (integrato nel Windows Group Policy Editor). Devicelock può essere controllato attraverso l’utilizzo di regolamentazioni di gruppo presenti in Windows Active Directory, che rendono semplice l’integrazione con le infrastrutture di organizzazioni di qualunque dimensione. Devicelock supporta la normativa Sox controllando il passaggio di dati attraverso le porte delle postazioni, delle reti senza fili e dei dispositivi mobili basati su regolamentazioni flessibili. Ogni volta che viene richiesto di spostare i dati da o ad un dispositivo esterno, Devicelock decide automaticamente se permettere o negare l’accesso in base alle regole impostate dai responsabili della sicurezza It. Le impostazioni e le regole di Devicelock sono semplici da impostare; questo è proprio uno dei requisiti di verifica della normativa Sox. Infatti, l’utilizzo di Devicelock in un ambiente aziendale permette di seguire in maniera più semplice i seguenti requisiti principali della legge: Sezione 404 (Devicelock è uno strumento di controllo interno, che assicura il controllo dei documenti contenenti dati sensibili nel momento in cui lasciano le postazioni attraverso le porte o la rete senza fili. Inoltre, il prodotto consente di rispettare le regole relative alla sicurezza durante l’utilizzo di Pda, smartphone e dispositivi, consentendo alcune operazioni e negandone altre. Devicelock evita la perdita di dati confidenziali e la sottrazione della proprietà intellettuale e dei dati sensibili dell’azienda), Sezione 802 (La possibilità di mantenere una copia dei dati che lasciano la rete aziendale attraverso le porte delle postazioni, i dispositivi esterni e le reti senza fili è una delle principali funzioni di Devicelock. Il programma salva tutti i dati in uscita su di un database esterno Microsoft Sql Server, in modo che si possano effettuare delle verifiche in futuro, delle analisi retrospettive ed effettuare delle verifiche sulla perdita dei dati, sulla sottrazione fraudolenta degli stessi o su qualsiasi altro atto non autorizzato) e Sezione 302 (Grazie a Devicelock, i responsabili dell’azienda possono stare tranquilli: in accordo con le regole aziendali, evita che i dati aziendali vengano sottratti. Inoltre, le impostazioni e i processi di verifica sono semplici da monitorare. Oltre alla possibilità di mantenere una copia dei dati, il prodotto permette di mantenere traccia degli accessi che rispecchiano poi tutte le azioni eseguite dagli utenti per scambiare i dati tra una postazione e l’altra e con l’esterno attraverso porte e reti senza fili. Questo tipo di traccia è inoltre necessaria quando si devono condurre delle verifiche accurate dei sistemi che contengono i dati aziendali). .  
   
   
AMTSO: ASSOCIAZIONE ANTI-MALWARE TESTING STANDARDS  
 
L’anti-malware Testing Standards Organization (www. Amtso. Org) ha lo scopo di elaborare e pubblicare standard e linee guida, condivisi a livello internazionale, per la valutazione delle tecnologie antimalware. L’organizzazione coinvolge 40 dei maggiori produttori di soluzioni di sicurezza It e organizzazioni specializzate nei test dei prodotti antimalware provenienti da tutto il mondo con l’obiettivo di perfezionare e rendere ancora più tempestivi e sinergici i metodi di analisi delle tecnologie di contrasto al malware. L’organizzazione si attiva per rispondere alle preoccupazioni diffuse nel settore della sicurezza informatica circa il divario sempre più profondo tra il funzionamento delle tecnologie antimalware e le metodologie di test utilizzate per valutarle che oggi rischiano di produrre valutazioni incomplete, imprecise e fuorvianti. L’amtso intende conseguire globalmente il miglioramento dell’obiettività, della qualità e della rilevanza delle metodologie di test. Uno dei principali promotori dell’Associazione è Sophos, società leader a livello mondiale nella sicurezza informatica e nella tecnologia di controllo dell’accesso alla rete (Nac). "Non c’è dubbio che negli ultimi anni il fenomeno del malware, alimentato dalla criminalità organizzata a caccia di facili guadagni, abbia assunto proporzioni preoccupanti", ha dichiarato Claudio D. Gast, Amministratore Delegato di Sophos Italia. "Fortunatamente i produttori di soluzioni di sicurezza hanno sviluppato metodi all’avanguardia per contrastare le minacce informatiche in maniera proattiva e con un’efficacia mai vista prima. Tuttavia, non tenendo conto delle nuove tecnologie integrate nelle soluzioni di sicurezza, i test tradizionali si stanno rivelando sempre più inadeguati. Uno degli obiettivi dell’Amtso è quello di contribuire a migliorare i test e renderli più vicini alla realtà, affinché vadano a beneficio di tutti gli utenti che ricercano il livello di protezione più elevato".  
   
   
CAMERA DI COMMERCIO: COMUNICAZIONE UNICA AL REGISTRO IMPRESE PER L’AVVIO DELLE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI - IL PIEMONTE UNA DELLE PRIME REGIONI PILOTA CON TORINO  
 
A seguito del Decreto legge n. 7/07 convertito con la Legge n. 40/07, il 19 febbraio è entrata in vigore la Comunicazione Unica per l’avvio dell’attività d’impresa, la procedura attraverso la quale le imprese potranno essere operative in un giorno e assolvere al massimo in sette giorni gli adempimenti dichiarativi verso Registro delle Imprese, Inps, Inail e Agenzia delle Entrate. Il provvedimento prevede che la Comunicazione Unica potrà essere trasmessa per via telematica al Registro imprese delle Camere di commercio così da assolvere agli adempimenti amministrativi previsti per la nascita di una nuova impresa: iscrizione al Registro imprese, adempimenti previdenziali, assistenziali, e fiscali per l’ottenimento del codice fiscale e della partita Iva. Come da accordi tra gli enti coinvolti, Inps, Inail, Agenzia delle Entrate, Camere di commercio, e in attesa della pubblicazione del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri che individua le regole tecniche per la trasmissione della Comunicazione Unica, la sperimentazione avverrà secondo le seguenti modalità: 1) le comunicazioni ai fini previdenziali potranno essere eseguite inizialmente solo in alcune province “pilota” (Torino, Venezia, Padova, Prato, Pescara, Ravenna, Milano, Napoli, Cagliari e Taranto) e solo da alcuni soggetti tra imprese, associazioni, professionisti che le Camere interessate coinvolgeranno nella sperimentazione e formeranno sulla nuova procedura, 2) in una seconda fase la sperimentazione verrà estesa a tutto il territorio nazionale e a tutti i soggetti (tipi di impresa). Contestualmente alla partenza della sperimentazione a Torino e nel resto d’Italia, Unioncamere Piemonte e Camera di commercio di Torino hanno sottolineato che il Piemonte è stata la prima regione italiana, già nel corso del 2007, a dare vita ad un tavolo di coordinamento locale tra sistema camerale, Infocamere, le direzioni regionali di Inps, Inail, Agenzia delle Entrate e l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea-pinerolo-torino. Il lavoro di coordinamento piemontese, che rappresenta un esempio di collaborazione istituzionale, ha consentito di testare anticipatamente il software utilizzato per l’avvio della sperimentazione oltre ad aver promosso numerosi momenti di approfondimento tecnico e operativo dei vari enti coinvolti nella comunicazione unica. Come previsto anche dal Decreto interministeriale 2 novembre 2007 la fase facoltativa prevista dalla legge durerà sei mesi e si concluderà il 19 agosto 2008, giorno dal quale la nuova procedura sarà operativa su tutto il territorio nazionale e per tutti i tipi di imprese. Si avranno tempi certi e veloci per i riscontri: all’impresa giungerà immediatamente - presso una casella di posta elettronica certificata (Pec) gratuita, fornita dalle Camere di commercio - la ricevuta di protocollo della pratica che costituisce titolo per l’immediato avvio dell’attività. In base al Decreto legge, l’Ufficio del Registro imprese rilascerà subito una ricevuta che costituirà titolo per l’immediato avvio dell’attività imprenditoriale e darà notizia alle Amministrazioni competenti dell’avvenuta presentazione della comunicazione unica. Le Amministrazioni competenti comunicheranno immediatamente all’interessato e all’Ufficio del Registro imprese delle Camere di commercio – anche per via telematica – il codice fiscale e la partita Iva ed entro 7 giorni gli ulteriori dati definitivi relativi alle posizioni registrate. La stessa procedura si applicherà anche in caso di modifiche o cessazione dell’attività d’impresa. Per ulteriori informazioni: www. Registroimprese. Camcom. It.  
   
   
NASCE IL TEATRO CIAKWEBANK.IT FABBRICA DEL VAPORE  
 
Officine Smeraldo e Banca Popolare di Milano danno vita a un grande progetto culturale per Milano. Nasce, infatti, il Teatro Ciakwebank. It Fabbrica del Vapore come incontro fra il Ciak, uno dei palcoscenici storici di Milano, e Webank. It, uno tra i più importanti siti di banking online del nostro paese, attivo dall´ottobre 1999 ed in grado di offrire sia una piattaforma multicanale che un servizio di banca pura ai clienti di Banca Popolare di Milano, anche grazie ai servizi forniti da We@service, la società del gruppo Bipiemme dedicata allo sviluppo informatico, commerciale e di consulenza delle attività internet. Una forte sintonia d’intenti sta alla base di questa partnership che rappresenta l’incontro fra due culture imprenditoriali che si fondano su valori comuni quali tradizione, modernità e sviluppo. Ideali che portano nella direzione non solo di creare un marchio per il futuro ma di concepire la cultura attraverso l’impegno di risorse economiche private che collaborano con le istituzioni della città. È, infatti, grazie alla disponibilità dell’Assessorato al Tempo Libero del Comune di Milano - nella persona dell’Assessore Giovanni Terzi, che ha messo a disposizione già dallo scorso autunno l’area de La Fabbrica del Vapore in via Procaccini, 4 - che il teatro fondato da Leo Wachter ha trovato una nuova sede. Ciakwebank. It Fabbrica del Vapore trova quindi la sua collocazione naturale nella moderna tensostruttura esistente e che oggi sarà potenziata nei servizi allo spettatore diventando sempre più un luogo di aggregazione culturale a disposizione dei cittadini. Ne è un esempio il completamento del Grande Foyer che sarà munito di un bar sempre aperto che durante tutto l’anno diventerà luogo d’incontro anche fuori dalla stagione teatrale. Ma sarà sul web, piattaforma privilegiata dal pubblico giovane, che la sinergia tra Teatro Ciak e Webank. It , che offre soluzioni bancarie esclusivamente online, troverà compimento grazie alle iniziative di cui godranno i correntisti da una parte e gli abbonati del teatro dall’altra: sconti per gli spettacoli e la stagione, offerte, promozioni, prelazioni. I clienti Webank. It (i titolari di Conto @me e di Conto Mybusiness) potranno acquistare i biglietti dei singoli spettacoli, gli abbonamenti e il carnet Saltelli con il 35% di sconto sia nell’area Non Solo Banca del sito www. Webank. It che direttamente alle casse del Ciak. Anche i correntisti Bpm, abilitati al servizio internet banking potranno acquistarli sul sito www. Bpmbanking. It usufruendo di uno sconto del 20%. La nascita di Ciakwebank. It Fabbrica del Vapore sarà una forte spinta a continuare sulla strada che fino ad oggi ha reso questo palcoscenico uno dei più vivaci e frequentati di Milano. Da ottobre ad oggi, pur in uno scenario di forte contrazione del pubblico del teatro, il Ciak ha contribuito a far sì che Milano sia diventata la prima città per spettatori teatrali. In questa prima porzione di stagione si registrano infatti oltre 30 mila le presenze, con un dato molto forte sui giovani (18-35 anni) che ne rappresentano oltre il 60%. Sono questi i primi risultati di una stagione che ha avuto una connotazione artistica molto definita pur nell’ampiezza dell’offerta che ha privilegiato proprio il pubblico giovane. Ne sono testimonianza il debutto con Ascanio Celestini che ha portato in scena il suo teatro di “memoria-storica” in ben tre spettacoli nell’arco di tre settimane, la serata-evento di Piergiorgio Odifreddi con “Matematico Impertinente”. E poi ancora la prosa attualissima degli “Scherzi” di Anton Checov intepretato dalla coppia Andrea Brambilla e Nino Formicola, tentativo riuscito di avvicinarsi ed avvicinare il pubblico alla prosa classica, lo spettacolo di Shel Shapiro firmato da Edmondo Berselli “Sarà una bella società” che ha aperto le grandi celebrazioni per i quarant’anni dal ’68 con la precisa intenzione di raccontare alle generazioni presenti quella storica stagione di fermenti e contestazioni, il “Concerto Mostruoso” di Elio e le Storie Tese, i monologhi pungenti e attenti alla realtà di Enrico Bertolino in “Lampi d’ovvietà”, fino all’attesissimo debutto di uno dei grandi del teatro contemporaneo Alessandro Bergonzoni e alla satira sociale caustica e senza censure di Andrea Rivera, il menestrello romano che si è imposto come una delle realtà emergenti del teatro-canzone italiano .  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: SENTENZA IN MATERIA DI IVA  
 
Lo scorso 21 febbraio 2008 è stata pronunciata la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in materia di Iva nella C-425/06 Ministero dell’Economia e delle Finanze/part Service Srl, in liquidazione (già Italservice Srl). La Corte si è pronunciata sull´interpretazione della direttiva comunitaria in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sul valore aggiunto. La sesta direttiva prevede che gli Stati membri possano, a determinate condizioni, esonerare dall´Iva alcune prestazioni, tra le quali le operazioni di assicurazione e di riassicurazione, comprese le prestazioni di servizi relative a dette operazioni, effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione. Nel 1987, l’Italservice e l’Ifim Leasing Sas, del medesimo gruppo finanziario, avevano partecipato insieme a operazioni di locazione finanziaria aventi ad oggetto autoveicoli. L’ifim aveva concluso con un utilizzatore un contratto per il godimento di un autoveicolo e un’opzione di acquisto del medesimo, in cambio del versamento di canoni di locazione, di una cauzione corrispondente al costo del bene non compreso nei canoni, nonché di una fideiussione illimitata. L’italservice aveva concluso con l’utilizzatore per assicurare il bene contro rischi diversi dalla responsabilità civile e garantiva, attraverso la cauzione e la fideiussione illimitata, l’adempimento degli obblighi assunti da tale utilizzatore nei confronti dell’Ifim. Come contropartita, l’utilizzatore aveva versato in anticipo all’Italservice un importo che comportava una diminuzione del totale dei canoni convenuti tra esso e l’Ifim, fino a ridurre tale totale, nella maggior parte dei casi, a un importo di poco superiore al costo del bene, oltre ad una provvigione dell’1%, corrisposta ad un consulente. L’utilizzatore aveva conferito all’Italservice l’incarico di versare l’importo finanziato alla società di leasing, per proprio conto, a titolo di cauzione prevista per il contratto di godimento. L’italservice aveva conferito all’Ifim l’esecuzione del contratto con l’utilizzatore. Ifim aveva ricevuto dall’Italservice un compenso integrativo a titolo di intermediazione e, in caso d’inadempimento dell’utilizzatore, una somma equivalente a quella promessa dall’Italservice a quest’ultimo a titolo di sconto, condizionato al rispetto dei suoi obblighi di pagamento dei canoni. L’ifim aveva assoggettato ad Iva soltanto i canoni ad essa versati dall’utilizzatore e non quelli versati dall’utilizzatore all’Italservice e da quest’ultima alla società di leasing. Ad esito di verifiche compiute nei confronti dell’Italservice, l’amministrazione finanziaria riteneva che i diversi impegni assunti dalle parti interessate, anche se contenuti in contratti distinti, costituissero nel loro complesso, un negozio unitario. Secondo l’amministrazione finanziaria, il corrispettivo pagato dall’utilizzatore per la locazione finanziaria veniva artificiosamente frazionato per ridurre l’imponibile, mentre il ruolo di concedente il leasing veniva ripartito tra l’Italservice e l’Ifim. Di conseguenza, l’amministrazione finanziaria aveva notificato all’Italservice un avviso di accertamento in rettifica dell’Iva, per l’anno 1987. La Commissione tributaria di primo grado di Modena ha accolto il ricorso di Italservice. Essendo stati respinti tutti i ricorsi di secondo grado, l’amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per Cassazione, che h chiesto alla Corte di Giustizia se gli atti e i comportamenti delle parti, nella loro reciproca connessione, possano essere considerati come abuso del diritto o di forme giuridiche, secondo la giurisprudenza comunitaria. Per l´amministrazione finanziaria il frazionamento dei contratti ha l’effetto di ridurre la base imponibile Iva ad un importo inferiore a quello risultante da un contratto di locazione finanziaria ordinaria, poiché è assoggettata ad imposta la sola concessione del bene in godimento, il cui costo corrisponde praticamente al prezzo di acquisto del bene stesso. Part Service ha sostenuto, invece, l´irricevibilità del ricorso, in quanto le questioni sollevate non avrebbero alcun rapporto con la realtà o con l’oggetto della causa principale, né collegamento con norme o principi comunitari. La Corte stabilisce che la sesta direttiva in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari deve essere interpretata nel senso che l’esistenza di una pratica abusiva può essere riconosciuta qualora il perseguimento di un vantaggio fiscale costituisca lo scopo essenziale dell’operazione o delle operazioni controverse. È compito del giudice del rinvio determinare, alla luce degli elementi interpretativi forniti dalla presente sentenza, se, ai fini dell’applicazione dell’Iva, operazioni come quelle controverse nella causa principale possano essere considerate rientranti in una pratica abusiva ai sensi della sesta direttiva 77/388. Pertanto, la Corte rinvia gli atti alla Corte di cassazione, che dovrà decidere sulla base dell´interpretazione indicata.  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: SENTENZA IN MATERIA DI LICENZE NELLE TELECOMUNICAZIONI  
 
Il 21 febbraio 2008 è stata pronunciata, nella causa C-296/06 Telecom Italia spa/Ministero dell´Economia e delle Finanze, Ministero delle Comunicazioni, la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in materia di licenze nelle telecomunicazioni. La Corte di giustizia prende in esame la direttiva comunitaria relativa alla disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazioni. Questa prevede che gli Stati membri richiedano alle imprese concessionarie dei servizi di telecomunicazioni solo i costi amministrativi connessi al rilascio, alla gestione, al controllo e, secondo il caso, all’attuazione del relativo sistema di autorizzazione generale o all’esecuzione delle relative licenze individuali. La Telecom Italia, ex titolare di un diritto esclusivo di concessione sui servizi di telecomunicazione pubblica in Italia, ha proposto ricorso davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio contro il mantenimento, per l’anno 1998, del canone annuo previsto dal codice postale, il cui importo è ammontato a Eur 385 milioni circa. Telecom ha sostenuto che l’apertura del mercato delle telecomunicazioni alla concorrenza a partire dal 1° gennaio 1998 ha comportato l’abolizione dei diritti esclusivi in tale settore. A partire da tale data, i soli oneri pecuniari applicabili alle imprese di telecomunicazione per le loro licenze individuali sarebbero dovuti essere quelli previsti dalla normativa comunitaria. Il Tar Lazio ha deciso di sottoporre alla Corte la questione pregiudiziale volta a stabilire se la normativa italiana in materia di servizi pubblici di telecomunicazione sia compatibile con la disciplina comunitaria. La Telecom Italia e la Commissione delle Comunità europee hanno sostenuto che il pagamento di tale canone per il periodo di un anno a decorrere dalla data ultima prevista per la trasposizione della direttiva comunitaria nel diritto nazionale sia contrario alla disciplina comunitaria in materia di autorizzazioni generali e licenze individuali. Il governo italiano, da parte sua, ha sostenuto che gli obblighi risultanti dalle autorizzazioni esistenti a partire dalla data di entrata in vigore delle direttiva possono essere mantenuti fino al 31 dicembre 1998. Lo stesso governo ha aggiunto che la Repubblica italiana si è avvalsa della facoltà, contemplata dalla direttiva comunitaria di mantenere in vigore taluni obblighi per un periodo di un anno. Il versamento del canone imposto all’ex titolare del diritto esclusivo rientrerebbe, pertanto, nell’ambito di tali obblighi e sarebbe quindi conforme a detta direttiva. Per la Corte, tale obbligo di pagamento del canone per il periodo di un anno successivo alla trasposizione della direttiva nel diritto nazionale è contrario al diritto comunitario. Lo Stato membro in virtù di tale direttiva non può, infatti, esigere da un operatore, già titolare di un diritto esclusivo sui servizi di telecomunicazioni pubbliche, divenuto titolare di un’autorizzazione generale, il pagamento di un onere pecuniario come il canone di cui trattasi nella causa principale, corrispondente all’importo precedentemente previsto come corrispettivo per il detto diritto esclusivo.  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: SENTENZA IN MATERIA DI APPALTI  
 
Il 21 febbraio nella causa C-412/04,commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana è stata pronunciata la sentenza della Corte di Giustizia europea. Le direttive sugli appalti pubblici 92/50 (servizi), 93/36 (forniture), 93/37 (lavori) e 93/38 (appalti nei settori di acqua e energia, trasporti e telecomunicazioni) sono state adottate ai fini della realizzazione del mercato interno, spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. Esse mirano a eliminare pratiche che restringono la concorrenza e limitano la partecipazione dei cittadini di altri Stati membri agli appalti pubblici per dare attuazione alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi. Gli appalti di servizi possono includere lavori e un appalto può essere considerato appalto pubblico di lavori soltanto se il suo oggetto consiste nel realizzare un’opera. Se tali lavori accessori e non costituiscono l’oggetto dell’appalto essi non possono giustificare la classificazione del contratto come appalto pubblico di lavori. In Italia, gli appalti di lavori sono disciplinati in Italia dalla cd. Legge Merloni (109 dell’11. 2. 1994). La Commissione – in seguito ad una serie di denunce - ha attaccato dinnanzi alla Cgce alcuni aspetti della legge, in quanto incompatibili con la normativa comunitaria. La Legge Merloni intende per lavori pubblici le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere e impianti e si applica ai contratti misti di lavori e forniture o di servizi nonché ai contratti di forniture o servizi che comprendono lavori accessori qualora questi ultimi assumano rilievo superiore al 50% (art. 2, comma 1). La Commissione ha sostenuto che il regime applicabile agli appalti misti deve dipendere dall’oggetto principale dell’appalto, determinato inter alia, ma non esclusivamente, dal valore delle diverse prestazioni. Assoggettando alla disciplina sugli appalti pubblici di lavori i contratti nei quali la componente lavori è prevalente dal punto di vista economico, pur avendo tuttavia carattere accessorio rispetto alle altre prestazioni, la conseguenza sarebbe la sottrazione di numerosi appalti di servizi e forniture con un valore stimato superiore alle soglie d’applicazione stabilite dalle direttive 92/50 e 93/36, ma inferiore a quella prevista dalla direttiva 93/37, all’applicazione della pertinente disciplina comunitaria. La Corte conferma che il campo di applicazione della direttiva 93/37 è collegato all’oggetto principale del contratto, il quale deve determinarsi in base ad un esame obiettivo dell’insieme dell’appalto ed alla verifica delle prestazioni essenziali e di quelle solo accessorie: il valore rispettivo delle varie prestazioni è solo un criterio fra altri da prendere in considerazione. La Legge Merloni esclude dal suo campo di applicazione gli interventi eseguiti direttamente dai privati a scomputo degli oneri di urbanizzazione egli interventi a questi assimilabili. Qualora l’importo delle opere, considerate individualmente, ecceda la soglia comunitaria, i soggetti privati sono invece tenuti ad affidare le stesse nel rispetto delle procedure previste dalla direttiva 93/37 (art. 2, comma 5). La Commissione ritiene che per determinare se tale soglia sia raggiunta, occorre calcolare il valore complessivo dei lavori e/o delle opere che rientrano nella convenzione stipulata fra il privato e l’amministrazione, poiché tali lavori e/o tali opere devono essere considerati come lotti distinti di un unico appalto. Per la Corte, la realizzazione diretta dell’opera deve pertanto essere assoggettata alle procedure previste dalla direttiva 93/37. Inoltre, quando un’opera è ripartita in più lotti ciascuno dei quali forma l’oggetto di un appalto, deve essere preso in considerazione il valore di ciascun lotto per valutare l’importo di riferimento. La Legge 109/94 prevede che qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare l’attività di direzione dei lavori, questa è affidata, o ad altre amministrazioni pubbliche, o al progettista incaricato (art. 27, comma 2). Le operazioni di collaudo sono affidate a tecnici qualificati, nominati dalle amministrazioni appaltatrici nell’ambito delle proprie strutture, salvo che nell’ipotesi di carenza di organico: in questo caso, le operazioni sono affidate ad altri soggetti esterni iscritti in elenchi appositamente istituiti presso il Ministero dei Lavori pubblici, senza esperire nessuna procedura di messa in concorrenza (art. 28, comma 4, l. 109/94, Dpr 554/1999). Per la Corte, la direzione dei lavori deve essere effettuata conformemente alle regole delle direttive 92/50 e 93/38: l’attribuzione diretta al progettista viola queste direttive per quanto riguarda gli appalti che rientrano, in considerazione del loro valore, nel campo di applicazione delle stesse. Analogamente, in quanto l’affidamento delle attività di verifica dei lavori deve essere effettuata conformemente alle regole enunciate dalle direttive 92/50 e 93/38, l’affidamento a soggetti esterni viola le dette direttive per quanto riguarda gli appalti che rientrano nel loro campo di applicazione. Per il resto, il ricorso è respinto .  
   
   
ISTITUTO BRUNO LEONI: SEMINARIO SULLA RESPONSABILITÀ SOCIALE D´IMPRESA  
 
Venerdì 22 febbraio a Milano presso l´Istituto Bruno Leoni in piazza Castello 23, si è tenuto il seminario "Cieca virtù. Il mito della responsabilità sociale d´impresa e il vero ruolo delle aziende". E’ intervenuto David Henderson, già capoeconomista dell´Ocse, attualmente docente alla Westminster Business School e autore di "Gli affari sono affari. Il ruolo dell´impresa nel mondo moderno", di prossima pubblicazione per l´Istituto Bruno Leoni. Henderson critica la teoria diffusa per cui le imprese avrebbero altre responsabilità - verso altri "stakeholders" - rispetto al fare profitti, nel rispetto della legge, per i propri azionisti. Nel suo lavoro, egli riafferma i benefici effetti sociali della concorrenza di mercato fra aziende, e la prima responsabilità di queste ultime rispetto ai propri azionisti. "Il dibattito sulla corporate social responsibility", dice Carlo Lottieri, direttore ´Teoria politica´ dell´Ibl, "è molto complesso e variegato. Taluni ritengono che l´investimento in attività extra-aziendali faccia bene alle imprese, coltivando lo spirito di corpo fra i dipendenti e modulandosi come una attività di pubbliche relazioni ´benefica´. È interessante quindi, in questo frangente, sia confrontare diversi modelli, sia ascoltare chi, come Henderson, ritrova nella Csr una possibile minaccia alla sopravvivenza dello stesso sistema capitalista. Speriamo che questo seminario possa consentirci un dibattito franco ed aperto sul tema".  
   
   
APRIL ITALIA: NUOVA SEDE  
 
April Italia, filiale italiana di April Group (gruppo francese quotato alla borsa di Parigi), cambia sede, trasferendosi in Via Vittor Pisani nel cuore direzionale della città di Milano. I primi quattro anni di attività hanno portato a importanti risultati di crescita, al punto che si è scelto uno spazio più adeguato alle crescenti esigenze dell’azienda per consentire un’ottimizzazione della gestione del personale in accordo con le necessità organizzative e con i futuri obiettivi di crescita. La nuova sede, che si sviluppa su una superficie di quasi 500 metri quadrati predisposta anche per ospitare incontri, seminari tecnici e di training, ha richiesto l’intervento di uno studio di architettura milanese che ha contribuito a ricreare un ambiente versatile in linea con la brand image del gruppo. I nuovi uffici sono facilmente e comodamente raggiungibili da tutte le direttrici essendo nel cuore pulsante del business milanese. April Italia persegue una politica di espansione del personale parallelamente alla crescita del proprio business, e questo cambio di sede si inserisce in quest’ottica, rispondendo a qualsiasi tipo di esigenza sia in termini commerciali che di erogazione del servizio. “Riteniamo fondamentale offrire ai nostri partner distributivi un ambiente sempre più adeguato alle attività commerciali e di training. Là dove viene richiesta una forte presenza formativa come previsto dalle recenti normative in tema di assicurazione, è necessario avere anche una disponibilità di spazi che con la nuova sede si riesce a garantire, certi di poter individuare nuove e importanti prospettive di business. Un restyling a livello aziendale, reso necessario per dare un segnale chiaro al mercato della volontà di sviluppo, che sarà anche evidente nelle scelte strategiche future”, ha dichiarato Andrea Cipriano, Amministratore Delegato di April Italia. I nuovi riferimenti di April Italia sono: tel:+39. 02. 671413002 - Fax: +39. 02. 76020988 – www. Aprilitalia. Com.  
   
   
MODA: LE PROFESSIONI CHE APRONO LE PORTE AI GIOVANI  
 
Dall’indagine di Suitex International le professioni della moda che concentrano il maggior numero di giovani tra i 20 e i 30 anni. Direttore di Negozio, Designer, Export Area Manager, Product Manager e Responsabile della Logistica: sono queste le posizioni che offrono più possibilità ai giovani tra i 20 e i 30 anni che vogliono lavorare nel mondo della moda. E’ quanto emerge dall’indagine “I giovani e la moda”, condotta dall’Osservatorio statistico di Suitex International, società di ricerca e selezione del personale specializzata nel fashion system. “Queste cinque figure professionali mostrano una presenza di giovani tra il 20 e il 44% - spiega Luigi Castellani, partner e socio fondatore di Suitex International – E, cosa molto importante, sono posizioni che possono costituire un buon punto di partenza per una carriera professionale nelle aziende della moda nelle sue diverse articolazioni”. Ma chi sono i giovani che lavorano nella moda? Direttore di Negozio: quasi la metà dei Direttori di Negozio (44,3%) ha meno di 30 anni, con una suddivisione equilibrata tra maschi (22,8%) e femmine (21,5%) e una lieve predominanza di diplomati (60%) rispetto ai laureati (40%). E se questi ultimi sono soprattutto laureati in materie umanistiche (17%) o economiche (13%), tra i diplomati risaltano i ragionieri (30%). “E’ una professione, quella del Direttore di Negozio, che, nei suoi gradini iniziali, è aperta anche a giovani con poca esperienza – spiega Castellani –Naturalmente la soglia di età e l’esperienza richiesta variano a seconda delle dimensioni e dell’importanza strategica del punto vendita. E’ una posizione che può aprire le porte ad una carriera interna all’azienda, negli acquisti, nella gestione del franchising o degli assortimenti. Tanto più che la gestione dei punti vendita propri o in franchising è un’area di crescente interesse per le aziende”. Designer/stilista: professione amata da uomini e donne in egual misura (15,8% maschi vs 16,4% femmine), il Designer è l’anima creativa della collezione ed è nel 73% dei casi una persona con un diploma specifico in designe. “Il Designer deve possedere qualità come fantasia, creatività, sensibilità al prodotto ma anche consapevolezza delle problematiche di industrializzazione del prodotto oltre a capacità di visione e analisi dei trends del mercato. – afferma Castellani- E’ lui infatti che, dopo aver studiato temi e tendenze, disegna la collezione. E’ una professione aperta ai giovani che apre diverse possibilità nell´ufficio prodotto, sia in ambito creativo, sia nella gestione di veri e propri progetti”. Export Area Manager: il 25% degli Export Area Manager (Eam) ha meno di 30 anni, con una % più elevata di maschi (19,3%) rispetto alle femmine (6,1%). “L’eam è la tipica professione di accesso per i giovani laureati, soprattutto in materie economiche (41%) o linguistiche (21%) – spiega Castellani – Questo perché si ha che fare con l’estero in un’accezione commerciale”. L’eam, infatti, gestisce un’area geografica specifica e ha il compito di sviluppare i mercati di competenza, lavorando per obiettivi e monitorandone il raggiungimento da parte della rete di agenti nelle zone di sua competenza. Ha un ruolo in genere più operativo che strategico e di mobilità e presenza sul territorio. “Questa posizione – continua Castellani – può costituire il primo gradino verso la direzione commerciale estero oppure, per aziende molto grandi, può evolversi nella gestione di aree sempre più ampie e strategiche per il business aziendale”. Product Manager: professione che attrae più uomini (14,2%) che donne (9,4%), quella del Product Manager è una figura strategica, con competenze commerciali e spesso anche di campionario. Infatti, nel 61% dei casi è una persona laureata in economia o, più raramente, un Designer (18%). “Il Product Manager è una figura professionale interessante per il giovane laureato in economia che voglia lavorare nel marketing, perché permette di interagire con tutte le funzioni aziendali che contribuiscono all’ideazione, realizzazione e commercializzazione del prodotto – spiega Castellani - Deve quindi possedere competenze economiche, ma anche di prodotto, infatti c’è una minoranza di diplomati in designer. E’ spesso una figura di formazione, di transito verso altre mansioni in ambito marketing e commerciale, ma è frequente anche uno sviluppo di carriera all’interno di questa stessa mansione”. Responsabile della Logistica: il Responsabile della Logistica è nella quasi totalità dei casi, maschio (19,1% vs 1,5% di femmine), laureato in ingegneria (80%) o , molto raramente, in economia (9%). “E’ una delle figure emergenti nel campo tessile-abbigliamento a causa della crescente complessità organizzativa delle aziende del settore, che devono gestire flussi di materie prime in entrata e di prodotti finiti in uscita, processo che spesso coinvolge stabilimenti produttivi localizzati in aree geografiche anche molto lontane. – dice Castellani – Numericamente sono ancora in pochi a ricoprire questa mansione, motivo per cui ci sono spazi aperti anche per professionisti giovani e con pochi anni di esperienza, che possono aspirare a gestire segmenti sempre più importanti della produzione”.  
   
   
EMERSON COMPLETA L’ACQUISIZIONE DI MOTOROLA EMBEDDED COMMUNICATIONS COMPUTING GROUP  
 
Con il completamento dell’operazione annunciata nel settembre 2007, Emerson Network Power si pone ai vertici del settore dell’Embedded Computing. Emerson Network Power, divisione di Emerson e leader mondiale nel campo della Business Critical Continuityä, ha annunciato di aver completato l’acquisizione del gruppo Embedded Communications Computing di Motorola. L’unità di Motorola fa ora parte della divisione Embedded Computing di Emerson Network Power, dove continuerà a lavorare alla fornitura di soluzioni avanzate basate su standard aperti come Advancedtca (Atca), Microtcatm, Compactpci e Vmebus, destinato ai costruttori di apparecchiature nelle industrie di telecomunicazioni, aerospaziale e difesa, automazione industriale e diagnostica medicale. “Con il completamento dell’operazione Emerson si colloca fra le società leader nel campo dell’informatica embedded, un segmento che registra un notevole potenziale di crescita,” ha dichiarato Brian Partridge, program manager della società di analisi di mercato Yankee Group. “L’acquisizione del gruppo Embedded Computing di Motorola porta alla divisione Embedded Computing di Emerson Network Power tecnologie avanzate complementari e un pacchetto di clienti fidelizzati. ” “L’integrazione del ricco portafoglio di prodotti e della base consolidata di clienti di Motorola rafforza l’attività di Emerson nel settore embedded,” ha dichiarato Jay Geldmacher, Executive Vice President, Emerson. “Prevediamo un futuro brillante in cui Emerson Network Power guiderà l’evoluzione e la crescita continua del mercato dell’embedded computing. ” “Crediamo che tutto il settore possa beneficiare di questa operazione, dai clienti esistenti e potenziali ai partner, dai fornitori alle altre organizzazioni,” ha detto Earle Weaver, Group Vice President, Emerson, responsabile del comparto Embedded Computing. “Intendiamo concentrare le ingenti risorse di Emerson sullo sviluppo di tecnologie avanzate di embedded computing e sulla fornitura di soluzioni integrate da un’unica fonte, utilizzando la nostra competenza per promuovere l’adozione di piattaforme comuni a beneficio del mercato“. Una tendenza significativa nel settore dell’embedded computing è l’adozione di standard industriali, fra Atca, Microtca e Advancedmc (tutti identificati dalla sigla xTca). Molte società di analisi prevedono che i prodotti xTca costituiranno un mercato da diversi miliardi di dollari entro il 2010, con lo standard Atca in primo piano. Attualmente oltre il 40% dei fornitori di apparecchiature di rete offre sistemi basati su Atca. “Motorola ed Emerson hanno molti clienti comuni che hanno dichiarato di vedere con grande favore questa operazione,” ha sottolineato Stephen Dow, ex-direttore generale del gruppo Embedded Communications Computing di Motorola e ora presidente della divisione Embedded Computing di Emerson Network Power. “Le risorse e le competenze congiunte delle due aziende danno vita a una realtà di primissimo piano nel settore. Per questo mi accingo ad affrontare questa nuova ed elettrizzante avventura con grande entusiasmo. ” Per maggiori informazioni: www. Emersonnetworkpower. Com/embeddedcomputing . .  
   
   
EMERSON NETWORK POWER: RANDY MACCLEARY È PRESIDENTE LIEBERT EMEA  
 
Emerson Network Power ha annunciato la nomina di Randy Maccleary a Presidente del business Liebert per l’Europa il Medio Oriente e l’Africa. Maccleary, laureato in ingegneria elettronica all’Università dell’Ohio (Usa), ha iniziato la propria carriera in Emerson Network Power come Applications Engineer per poi diventare Regional Sales Manager e, quindi, Direttore Marketing dei prodotti Ups. L’attuale carica è stata assunta dopo aver ricoperto la funzione di Vice Presidente e General Manager del business Liebert. Il neo Presidente avrà la responsabilità di guidare l’azienda rafforzando il posizionamento dell’organizzazione quali leader nel segmento della Business Critical Continuity. Nel suo nuovo ruolo, Maccleary si occuperà di consolidare la presenza di Emerson Network Power nel mercato It orientando tutta l’organizzazione verso l’ulteriore valorizzazione dell’Adaptive Architecture, la piattaforma integrata di soluzioni power e cooling che consente ai clienti di proteggere i propri datacenter, tutelando l’ambiente (riduzione nell’emissione di Co2) e risparmiando sui costi energetici. In particolare, Maccleary orienterà le proprie strategie allo sviluppo a livello europeo delle partnership con i vendor internazionali - quali Ibm, Dell e Hp - e alla crescita del Canale Ict . .  
   
   
GIUSTIZIA ALTERNATIVA: UN AIUTO PER IMPRESE E CONSUMATORI (ARBITRATO, CONCILIAZIONE E RISOLUZIONE ONLINE)  
 
Perché gli strumenti di giustizia alternativa (arbitrato, conciliazione e risoluzione online) stanno diventando sempre di più un’opportunità per imprese e consumatori in caso di controversie commerciali? In quali settori si litiga? Quanto costano e quanto durano i litigi? Ci sono dei vantaggi rispetto alla giustizia ordinaria? Qual è oggi il panorama in Italia degli operatori pubblici e privati che offrono questo servizio? Se ne parlerà in Camera di Commercio in occasione del convegno “Lo sviluppo degli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie: una risorsa per la giustizia civile”, organizzato dalla Camera di commercio di Milano attraverso la sua azienda speciale Camera arbitrale e da Isdaci - Istituto per lo studio e la diffusione dell’arbitrato e del diritto commerciale internazionale. Durante l’incontro verranno presentati i risultati del “Primo Rapporto sulla diffusione della giustizia alternativa in Italia”, un lavoro di ricerca condotto dal Centro Studi Adr della Camera Arbitrale di Milano, azienda speciale della Camera di commercio di Milano, che fornisce per la prima volta un quadro completo sugli operatori privati e pubblici, al di fuori delle Camere di commercio, che offrono questo servizio in Italia. Il convegno, a ingresso gratuito, si terrà lunedì 25 febbraio 2008, alle ore 9. 00 alle 13. 00, presso la Sala Colonne di Palazzo Giureconsulti, in via Mercanti 2, Milano Presenti tra gli altri: Carlo Sangalli, presidente della Camera di commercio di Milano, Giuseppe Grechi, presidente Corte d’appello di Milano, Giovanni Deodato, presidente Isdaci, Valerio Onida, presidente Emerito della Corte Costituzionale, Marcello Marinari, consigliere Corte d’appello di Milano, Giuseppe Fontana, presidente Confindustria Lombardia .