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Notiziario Marketpress di Lunedì 20 Dicembre 2010
ORDINE DEI GIORNALISTI: BEPPE GRILLO E SILVIO BERLUSCONI LO VOGLIONO ABOLIRE  
 
Il Popolo delle Libertà di Silvio Berlusconi ha presentato ben due Disegni di legge per l’abolizione dell’ Ordine dei Giornalisti. In quanto l’ordine “tende, come ogni organismo associativo professionale, a tutelare lo status quo, a fronte di una professione che da anni ormai si interroga sul suo futuro”. La presenza di una garanzia forte come quella dell’Odg ha dimostrato il suo fallimento nella tutela del “nuovo giornalismo”, la cui principale caratteristica è l’essere cross-platform. Prima c’era solo il testo, possibilmente ben scritto. Oggi c’è un testo per la carta, un testo per internet, un testo per la televisione. E c’è anche un filmato per la televisione e un filmato per internet. E c’è un servizio fotografico per la carta e uno per internet. Il tutto realizzato di norma dallo stesso professionista. E spesso l’editore affida l’incarico a persone (articolisti) che costano meno perché non possono fregiarsi del titolo di giornalista (professionista o pubblicista), sono senza tutele, senza contributi, senza altre amenità garantite alla “professione”. Nell´ordine del giorno, approvato a Roma lo scorso 17 dicembre, dal Consiglio nazionale dell´Ordine dei giornalisti si legge: “ Il Consiglio nazionale dell´Odg registra con amarezza la presentazione di due diverse iniziative legislative tendenti ad abolire l´Ordine dei giornalisti. I tempi scelti e le dichiarazioni che hanno accompagnato le proposte le fanno apparire come un atto di ritorsione per le decisioni di natura deontologica assunte dal Cnog nel rispetto della legge”. “Dopo la decisione di sospendere Vittorio Feltri per tre mesi - si legge nella nota -, si moltiplicano attacchi a volte intimidatori portati all´Ordine e ai suoi dirigenti da alcuni giornali e alcuni settori della politica. Alla vigilia della sentenza c´era stato anche un pressante invito firmato da decine di deputati ad assolvere l´illustre incolpato”. Il Consiglio nazionale dell´Ordine dei giornalisti ha invita il Presidente, Enzo Iacopino, e l´intero esecutivo ad intervenire anche con iniziative pubbliche per difendere la verità dei fatti e tutelare il buon nome dell´istituzione e i suoi dirigenti. L’odg non esiste nel Regno Unito, negli Usa, in Germania, Svezia, Francia ed altri Paesi. Ricordiamo che già nel 1995 i radicali avevano raccolto delle firme per l’abolizione dell’Ordine dei Giornalisti, convinti che gli ordini professionali, in genere, fossero solo un “retaggio della tradizione corporativa italiana” e che l’Odg, in particolare, fosse “una salvaguardia errata della professione giornalistica”, in quanto la selezione dei bravi giornalisti avviene “sul campo e non nell’aula dell’esame di Stato”. Silvio Berlusconi, allora capo dell’opposizione, firmò tutti i 18 referendum proposti dai radicali, compreso quello per l’abolizione dell’Odg. Il mancato raggiungimento del quorum vanificò quel referendum. Nell’aprile 2008 anche Beppe Grillo aveva assunto un’iniziativa per l’abolizione dell’Ordine, che aveva raccolto varie firme d’ adesione. Oggi il Presidente del Consiglio e Beppe Grillo stanno facendo un percorso parallelo verso lo stesso fine  
   
   
SONO PIÙ CHE TRIPLICATI NEL 2010 I TITOLI ITALIANI PER EBOOK. E’ QUANTO EMERSO DAI DATI AIE SUL FENOMENO PRESENTATI ALLA FIERA NAZIONALE DELLA PICCOLA E MEDIA EDITORIA  
 
Sono più che triplicati nel 2010 i titoli di e-book disponibili sul mercato italiano: è quanto emerge dai dati presentati dall’Ufficio studi dell’Associazione Italiana Editori (Aie) nell’ambito dell’incontro E-book: primi segnali dal mercato, che si è svolto l´8 dicembre scorso al Palazzo dei congressi dell’Eur a Roma nell’ambito della Fiera della piccola e media editoria Più libri più liberi. L’offerta di titoli ebook arriva a coprire l’1,5% dei titoli – Secondo le elaborazioni su dati Ie-informazioni Editoriali, sono oggi 5.900 i titoli e-book in italiano disponibili (esclusi articoli di riviste scientifico-accademiche), e arrivano a coprire l’1,5% dei titoli “commercialmente vivi”. Per un confronto, a gennaio 2010 erano 1.619, pari allo 0,4%. I generi: in base alle elaborazioni dell’Ufficio studi Aie su 5.135 campionamenti, il 70% dei titoli riguarda la narrativa adulti italiana, seguiti a distanza dai classici (11,5% dei titoli) e dai gialli (8,4% dei titoli), dalla fantascienza e fantasy (4,1%) e dalla narrativa rosa (3,7% dei titoli). Il mercato: si confermano le stime: 0,1% del mercato del libro – Si conferma il dato di stima presentato a metà anno: oggi l’ebook vale in Italia lo 0,1% del mercato trade (3.440.000 euro). Per un confronto, secondo l’Association of American Publishers, negli Stati Uniti le vendite degli e-book si prevede supereranno a fine anno il 9% delle vendite complessive di libri. Acquirenti di ebook: sono 665mila nell’ultimo anno – L’1,3% degli italiani (pari a 665mila persone) negli ultimi 12 mesi ha acquistato un ebook, come emerge dalle elaborazioni dall’Osservatorio permanente contenuti digitali. È nel cluster degli Eclettici - gli italiani che abbinano spesso contenuti culturali e tecnologia - che troviamo però la maggior concentrazione di persone che dichiarano di “aver acquistato” file di e-book da piattaforme straniere e/o italiane: 238.000 individui, il 36% di chi li compra. Esistono forti correlazione con genere (1,7% uomini rispetto allo 0,9% donne) e titolo di studio (2,3% tra i laureati rispetto allo 0,7% licenza media). Lettura su ebook: interessa già oltre 1 milione di italiani – Secondo le elaborazioni dell’Ufficio studi Aie sull’Osservatorio permanente contenuti digitali, la lettura (e l’abitudine a leggere) su schermi digitali continua a crescere: più o meno è triplicata rispetto al 2006. Riguarda oggi oltre 2 milioni di italiani (con più di 14 anni), che si percepiscono lettori anche se il supporto non è più la pagina ma internet, il computer, etc etc. Di questi, il 2,1% (e parliamo di oltre un milione di italiani – 1.091.000 persone per la precisione) afferma di aver letto un ebook. E i piccoli? Pubblicano già il 6% dei loro titoli in formato eBook - Sono 131, in base alle elaborazioni dell’Ufficio studi Aie, le case editrici italiane che hanno in catalogo "almeno un titolo" in formato e-book in lingua italiana. Di queste, 94 sono piccole case editrici, con un catalogo medio di e-book di 16 titoli. Complessivamente il "catalogo" che sviluppano è di 1.472 ebook corrispondente al 6% di titoli che la piccola editoria ha proposto (tra novità e ristampe)  
   
   
ARRIVA GOOGLE EBOOKS, LA NUOVA LIBRERIA ELETTRONICA  
 
E´ finalmente arrivata negli Stati Uniti Google eBooks, una libreria digitale con oltre tre milioni di titoli che mette il colosso del web in diretta competizione con Amazon, Apple e Borders, che si spartiscono il mercato emergente dell´editoria elettronica. Google aveva a lungo rimandato l´ingresso nel mercato degli ebook, a causa di problemi tecnici e giuridici che quest´estate avevano ostacolato l´uscita. "L´idea fondamentale è comprare dovunque e leggere dovunque" ha spiegato James Crawford, ingegnere che ha lavorato al progetto Google eBooks, che enfatizza la peculiarità della piattaforma Google che permette di leggere i libri digitali su diversi supporti elettronici come iPhone, iPad, stumenti che supportano Android, computer che utilizzano Safari o Chrome come motori di ricerca. Del vasto catalogo disponibile, solo 200.000 sono i titoli venduti con l´autorizzazione degli editori, mentre 2,8 milioni di libri sono pubblicazioni non più protette dal diritto d´autore che Google ha scansionato dalle copie disponibili nelle università americane, attraverso il controverso progetto Google Books cominciato nel 2004. Google si è anche associato a alcune librerie indipendenti che vendono ebooks sui loro siti, in modo da condividere gli introiti e diversificare il più possibile il sistema di distribuzione. In Europa Google eBooks arriverà nella primavera 2011. Il prezzo degli e-book sarà deciso dagli editori ai quali andrà il 52% se il libro viene venduto dalla piattaforma di Google, e il 45% se sarà acquistato su un altro negozio virtuale, dal quale Google riceverà una commissione  
   
   
ASSISTENZA FISCALE ALL’ORDINE DEI COMMERCIALISTI: UN NUOVO SPORTELLO DELLE ENTRATE DEDICATO AI PROFESSIONISTI DI MILANO  
 
Sarà in funzione dall´inizio di gennaio presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano un nuovo sportello dedicato agli oltre 8.000 professionisti iscritti. Nato dalla collaborazione tra la Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate della Lombardia e l´Ordine di Milano, lo sportello ha lo scopo di creare un ulteriore canale di contatto che produrrà vantaggi sia per i professionisti sia per i contribuenti. È Infatti duplice l´obiettivo che si prefigge l´accordo siglato ieri 14 dicembre dalle Entrate della Lombardia e dall´Ordine di Milano: da un lato, punta alla diminuzione delle code presso gli uffici finanziari a tutto vantaggio dei contribuenti che si rivolgono ai front-office dell’Agenzia delle Entrate; dall’altro mira al potenziamento e miglioramento del servizio di assistenza specialistica offerto ai Commercialisti. Il nuovo servizio si aggiunge allo sportello “Milano Professionisti” già avviato con successo nel 2009 presso l’Ufficio Territoriale di Milano 2 (Via Ugo Bassi, 4). Lo sportello è attivo su prenotazione presso la sede dell’Ordine di Milano in corso Europa 11. Per informazioni www.Odcec.mi.it  
   
   
CONFINDUSTRIA CULTURA ITALIA: FONDAMENTALE IL PROVVEDIMENTO AGCOM PER TUTELARE I CONTENUTI CULTURALI ATTRAVERSO UN’EFFICACE LOTTA ALLA PIRATERIA  
 
Confindustria Cultura Italia, che riunisce le principali associazioni dei produttori di contenuti, dalla musica, all’editoria, al cinema, allo spettacolo, all’audiovisivo e al software videoludico, ha ribadito ieri con forza la necessità che Agcom approvi a breve l’annunciato provvedimento che contiene misure incisive contro la pirateria digitali, quali il blocco dei siti illegali. L’occasione è stato un convegno organizzato dall’Università Luiss di Roma con la partecipazione dei più importanti settori dell’industria culturale e di intrattenimento sul tema dei nuovi modelli di business per lo sviluppo dei contenuti online sulle reti digitali. La pirateria digitale rappresenta oggi il principale ostacolo allo sviluppo del mercato legale, al rilancio dell’industria culturale e un freno all’innovazione e alla creatività nel nostro Paese. E’ evidente quindi come questo fenomeno sia diventato inaccettabile, divenendo una priorità per la comunità internazionale. E’ così evidente che Inghilterra, Francia e Stati Uniti hanno adottato dei piani straordinari per contrastare la dilagante diffusione di materiale illecito attraverso le reti digitali. Anche l’Italia ha l’opportunità di pronunciarsi con un provvedimento in grado di tutelare il diritto d’autore sulle reti internet. Confindustria Cultura Italia auspica che il prossimo 17 dicembre l’Agcom si pronunci per un provvedimento inibitorio volto a prevenire la reiterazione della violazione del diritto d’autore, magari seguendo a grandi linee quello già sperimentato con successo dai Monopoli di Stato (Aams) per il contrasto delle scommesse online. Un simile provvedimento andrebbe anche nel senso della sentenza della Cassazione sul caso Pirate Bay che come è noto è bloccato dall’inizio del 2010 con un conseguente calo degli accessi dall’Italia di oltre il 60 %. Diventa quindi importante sostenere questo provvedimento perché colpisce direttamente il fenomeno, sempre più rilevante, del file sharing, ovvero dei siti streaming e di download che offrono contenuti quali film, musica, programmi televisivi, eventi sportivi, ebook, ecc. In modo illecito. Inoltre va sottolineato che non si tratta di un procedimento penale, quindi non è invasivo, non colpisce l’utente ma la fonte dell’illecito ed è una misura alternativa amministrativa rapida ed efficace che libera i pubblici ministeri e il sistema giudiziario da cause penali  
   
   
INTESA TRA IL MINISTERO DELL’INTERNO - DIPARTIMENTO DELLA P.S. E L’ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA PER LA PREVENZIONE DEI CRIMINI INFORMATICI NEL SETTORE BANCARIO  
 
La Polizia Postale e delle Comunicazioni e l’Abi svilupperanno un piano di collaborazione orientato alla rilevazione, alla prevenzione e al contrasto dei crimini informatici nel settore dei servizi di home banking e dei mezzi di pagamento elettronico. Il Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Antonio Manganelli, e il Direttore Generale Abi e Presidente del Consorzio Abi Lab, Giovanni Sabatini, hanno sottoscritto, presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, una convenzione per incrementare l’efficacia delle attività di prevenzione e repressione dei crimini informatici, rendendo ancora più sicuri i servizi di home banking e gli strumenti di pagamento elettronico. L’accordo, che ha valore triennale, rafforza il già consolidato e proficuo rapporto di collaborazione tra banche e Polizia contro la “cyber criminalità” nel settore dei servizi bancari online e dei mezzi di pagamento elettronico che, come ha messo in evidenza l’esperienza investigativa di questi ultimi tempi, è riconducibile ad organizzazioni criminali sempre più strutturate e transnazionali sia per origine che per campo d’azione. La convenzione siglata oggi si pone, infatti, l’obiettivo di sviluppare procedure di collaborazione che consentano di attuare la migliore difesa della clientela dei servizi e dei sistemi bancari e finanziari, mettendo anzitutto a fattore comune, in tempo reale, ogni dato o informazione utile a prevenire e reprimere, con maggiori tempestività ed efficacia, i fenomeni delittuosi in argomento. Attraverso il contatto diretto e costante tra la Polizia Postale e delle Comunicazioni e la Centrale d’Allarme per Attacchi Informatici del Consorzio Abi Lab, si procederà inoltre alla qualificazione standardizzata degli eventi e all’immediata attuazione delle azioni difensive. Si tratta, in sostanza, di realizzare un modello operativo di partnership pubblico-privato che sarà esteso, a breve termine, a tutti gli istituti di credito e alle aziende che erogano servizi telematici infrastrutturali nel settore bancario/finanziario. Con la stipula della convenzione con Abi, verrà, quindi, ulteriormente esaltato il ruolo centrale della Polizia di Stato, e in particolare della Polizia Postale e delle Comunicazioni, nella complessa tematica della protezione delle infrastrutture telematiche del settore finanziario  
   
   
TELEMARKETING: LA DIFESA DEGLI UTENTI AFFIDATA ALLA FONDAZIONE  
 
Il ministero dello Sviluppo economico ha deciso che il soggetto attuatore delle previsioni della legge 178/2010 sarà la Fondazione Ugo Bordoni. La fondazione gestirà il registro delle opposizioni a ricevere incessanti telefonate da call center. Da notare che tra i soci fondatori della fondazione figurano diversi gestori telefonici - Wind, Vodafone (che è proprietaria anche di Teletu), 3 Italia, Telecom Italia e Fastweb - alcuni dei quali fanno anche telemarketing ´selvaggio´ una delle loro peculiarità gestionali  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: RESPINTI I RICORSI RYANAIR PER ACCEDERE A DOCUMENTI  
 
Il Tribunale dell´Unione europea ha respinto i ricorsi di Ryanair in merito all´accesso a documenti relativi a indagini su aiuti di stato. Tra il 2002 e 2006 la Commissione ha ricevuto varie denunce relative a presunti aiuti di Stato concessi alla Ryanair, Ryanair Ltd, dai gestori degli aeroporti di Aarhus (Danimarca), Alghero (Italia), Berlino-schönefeld (Germania), Francoforte-hahn (Germania), Lubecca-blankensee (Germania), Tampere-pirkkala (Finlandia) e Bratislava (Slovacchia). Essa ha quindi avviato indagini formali. Nel 2008 Ryanair ha chiesto alla Commissione - ai sensi del regolamento 1049/2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti - di accedere ai documenti relativi a tali indagini (in particolare le denunce e la notifica ricevute dalla Commissione, i commenti trasmessi da terzi, gli scambi di corrispondenza e di altri messaggi tra la Commissione, gli Stati membri coinvolti e i gestori degli aeroporti interessati, i documenti forniti alla Commissione dagli Stati membri e dai gestori degli aeroporti in questione e tutti gli altri documenti contenuti nei fascicoli della Commissione). La Commissione ha negato l´accesso alla maggior parte di essi, facendo valere la tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile, la tutela del processo decisionale prima e dopo l’adozione di una decisione, la tutela degli interessi commerciali ed infine la tutela delle consulenze legali. Essa ha inoltre reputato che non esistesse alcun interesse pubblico per la divulgazione dei documenti. Ryanair ha chiesto allora al Tribunale dell´Ue di annullare il diniego della Commissione. Con la sentenza odierna, il Tue ha respinto i ricorsi di Ryanair. (Sentenze del Tribunale del 10 dicembre nelle cause Ryanair/commissione e.A. Cause T-494/08 e.A.)  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: IL DIVIETO DI AMMISSIONE DEI NON RESIDENTI ALL’INTERNO DEI «COFFEESHOP» OLANDESI È CONFORME AL DIRITTO DELL’UNIONE  
 
Tale limitazione è giustificata dall’obiettivo di contrastare il turismo della droga e il disturbo da esso provocato, obiettivo riconducibile tanto al mantenimento dell’ordine pubblico quanto alla tutela della salute dei cittadini, e ciò sia a livello degli Stati membri sia a quello dell’Unione. Nei Paesi Bassi, conformemente alla legge del 1976 sugli stupefacenti (Opiumwet 1976), sono vietati la detenzione, il commercio, la coltivazione, il trasporto, la fabbricazione, l’importazione e l’esportazione di stupefacenti, ivi compresa la cannabis e i suoi derivati. Tale Stato applica tuttavia una politica di tolleranza nei confronti della cannabis. Questa si traduce, in particolare, nell’apertura di coffeeshop dediti principalmente alla vendita e al consumo di tale droga detta «leggera». Le autorità locali possono autorizzare tali esercizi nel rispetto di taluni criteri. In molti coffeeshop sono venduti altresì bevande analcoliche ed alimenti. Al fine di ridurre il turismo della droga, se non di contrastarlo, il Consiglio comunale di Maastricht, con decisione 20 dicembre 2005, ha introdotto nel regolamento generale del Comune il criterio della residenza e ha quindi vietato ai gestori di coffeeshop di ammettere nel proprio locale persone non aventi la residenza effettiva nei Paesi Bassi. Il sig. Josemans gestisce a Maastricht il coffeeshop «Easy Going». A seguito di due accertamenti dai quali risultava che all’interno di esso erano state ammesse persone non residenti nei Paesi Bassi, il Burgemeester van Maastricht (sindaco di Maastricht), con ordinanza 7 settembre 2006, ha disposto la chiusura temporanea di tale locale. Il sig. Josemans ha presentato un reclamo avverso tale ordinanza. Egli sostiene che la regolamentazione in questione comporta una disparità di trattamento ingiustificata tra i cittadini dell’Unione e che, più in particolare, alle persone non residenti nei Paesi Bassi è negata la possibilità di acquistare bevande analcoliche ed alimenti nei coffeeshop, in violazione del diritto dell’Unione. In tale contesto, il Raad van State (Consiglio di Stato), cui è stata sottoposta la controversia, interroga la Corte di giustizia. La Corte ricorda anzitutto che la nocività degli stupefacenti, compresi quelli a base di canapa, quali la cannabis, è generalmente riconosciuta e che la loro commercializzazione è vietata in tutti gli Stati membri, fatta eccezione per un commercio rigorosamente controllato in vista dell’uso a scopi medici e scientifici. Tale situazione giuridica è in linea con diversi strumenti internazionali, in particolare con svariate Convenzioni delle Nazioni Unite, a cui gli Stati membri hanno cooperato o aderito, nonché al diritto dell´Unione. Essendo vietata l´immissione di stupefacenti nel circuito economico e commerciale dell’Unione, un gestore di coffeeshop non può avvalersi delle libertà di circolazione o del principio di non discriminazione, per quanto riguarda l’attività consistente nella commercializzazione di cannabis. Riguardo alla commercializzazione di bevande analcoliche e di alimenti in tali locali, il sindaco di Maastricht nonché i governi dei Paesi Bassi, belga e francese sostengono che tale attività è del tutto secondaria rispetto alla vendita della cannabis e non può avere alcuna incidenza sulla soluzione della controversia. La Corte non accoglie tale tesi e ritiene che, in tale contesto, le libertà di circolazione possano essere utilmente invocate da un tale gestore. Secondo la Corte, la commercializzazione di bevande analcoliche e di alimenti nei coffeeshop costituisce un’attività di ristorazione. La regolamentazione deve essere pertanto esaminata con riferimento alla libera prestazione di servizi. La Corte constata l’esistenza di una limitazione all’esercizio di tale libertà, nei limiti in cui i gestori di coffeeshop non possono commercializzare prodotti legali alle persone residenti in altri Stati membri e queste ultime sono escluse dalla fruizione di tali servizi. Tale limitazione è tuttavia giustificata dall’obiettivo di contrastare il turismo della droga e il disturbo da esso provocato. Infatti, tale regolamentazione è diretta a porre fine al disturbo causato dal grande numero di turisti desiderosi di acquistare o consumare cannabis nei coffeeshop nel Comune di Maastricht. Secondo le informazioni fornite dal sindaco, i quattordici coffeeshop del Comune attirerebbero circa 10 000 visitatori al giorno, vale a dire poco più di 3,9 milioni l’anno. Il 70% del totale dei visitatori non risiederebbe nei Paesi Bassi. Il sindaco di Maastricht e il governo dei Paesi Bassi osservano che i problemi connessi alla vendita di droghe «leggere» che si verificano in tale Comune – le differenti forme di disturbo e di criminalità, il numero crescente di punti vendita illegali di droghe, compresi quelli di droghe «pesanti» – si sono aggravati con il turismo della droga. I governi belga, francese e tedesco fanno riferimento alle turbative all’ordine pubblico che tale fenomeno, ivi compresa l’esportazione illegale di cannabis, provoca negli Stati membri diversi dai Paesi Bassi, in particolare negli Stati con essi confinanti. A tal riguardo, la Corte osserva che la lotta al turismo della droga e al disturbo che esso provoca si colloca nel contesto della lotta alla droga. Essa è riconducibile sia al mantenimento dell’ordine pubblico sia alla tutela della salute dei cittadini, e ciò tanto a livello degli Stati membri quanto a quello dell’Unione. Tali obiettivi rappresentano un interesse legittimo idoneo a giustificare, in linea di principio, una limitazione degli obblighi imposti dal diritto dell’Unione, ancorché derivanti da una libertà fondamentale quale la libera prestazione di servizi. La Corte sottolinea che un divieto di ammissione dei non residenti nei coffeeshop costituisce un provvedimento idoneo a limitare in modo sostanziale il turismo della droga e, di conseguenza, a ridurre i problemi da esso causati. Per quanto concerne la possibilità di adottare provvedimenti meno restrittivi per la libera prestazione di servizi, la Corte constata che, secondo le indicazioni fornite dal sindaco di Maastricht nonché dal governo dei Paesi Bassi, l’attuazione di provvedimenti diversi al fine di contrastare il turismo della droga e il disturbo da esso provocato si è rivelata insufficiente ed inefficace rispetto all’obiettivo perseguito. Riguardo alla possibilità di consentire ai non residenti l’accesso ai coffeeshop pur negando loro la vendita di cannabis, la Corte osserva che non è facile controllare e sorvegliare con precisione che tale prodotto non venga servito ai non residenti né venga da essi consumato. Inoltre, si potrebbe temere che un siffatto approccio favorisca il commercio illegale o la rivendita di cannabis, da parte dei residenti ai non residenti, all’interno dei coffeeshop. La Corte osserva peraltro che la regolamentazione olandese non osta affatto a che una persona non residente nei Paesi Bassi si rechi, nel Comune di Maastricht, in altri esercizi di ristorazione per consumare bevande analcoliche ed alimenti. Secondo il governo dei Paesi Bassi, tali locali sarebbero oltre 500. (Sentenza del 16 dicembre nella causa C-137/09, Marc Michel Josemans / Burgemeester van Maastricht)  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: AIUTI ALLA COSTRUZIONE DI RETE TELERISCALDAMENTO (ROMA)  
 
Con la sua impugnazione, la società Aceaelectrabel Produzione Spa («Aep») chiede alla Corte l’annullamento della sentenza del Tribunale 8 settembre 2009, causa T-303/05, con cui quest’ultimo ha respinto la sua domanda di annullamento della decisione della Commissione 16 marzo 2005, 2006/598/Ce, relativa all’aiuto di Stato che l’Italia – Regione Lazio – intende concedere per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. L’aep è una società di produzione di energia elettrica, controllata dall’Electrabel Italia Spa e dall’Aceaelectrabel Holding Spa. L’electrabel Italia è controllata al 100% dall’Electrabel Sa, che ha sede in Belgio. L’aceaelectrabel è una joint venture creata dall’Acea Spa e dall’Electrabel Italia che opera nei settori dell’energia elettrica e del gas. L’acea ne detiene il 59,41% e l’Electrabel Italia il 40,59%. Nel 2002, l´Italia notificava alla Commissione Ce due progetti di aiuto all’investimento, tra cui quello relativo alla costruzione di una rete di teleriscaldamento, nei pressi di Roma. I costi di investimento ammontavano a Eur 9 500 000 e l’aiuto a Eur 3 800 000. Nel 2003, la Commissione decideva di avviare un´indagine formale e concludeva che il provvedimento costituisse un aiuto compatibile con il mercato comune, ma che occorresse applicare i principi enunciati dalla Corte nella sua sentenza del 1997, C-355/95 P, Twd/commissione. La Commissione rilevava che l’Acea era una delle aziende municipalizzate del settore energetico che avevano beneficiato dei regimi di aiuti dichiarati illegittimi e incompatibili con il mercato comune dalla Commissione nel 2002. L´italia non aveva peraltro confermato l’effettivo recupero degli importi versati all’Acea nell’ambito di tali regimi. Infatti, secondo la Commissione, l’Acea era la beneficiaria iniziale dell’aiuto, mentre l’Aep ne era divenuta beneficiaria attuale solamente a seguito di una serie di riorganizzazioni. Inoltre, l’Acea e l’Aep dovevano essere considerate come un’unica entità economica e, malgrado la riorganizzazione interna, beneficiario dell’aiuto era il gruppo stesso. Nel 2005, la Commissione dichiarava quindi l’aiuto compatibile con il mercato comune, sospendendone peraltro il versamento fintantoché l´Italia non avesse provato la restituzione del precedente aiuto da parte dell’Acea. Nel 2007, l´Italia confermava che l’Acea aveva rimborsato Eur 1 511 135,88 per il 1998, nonché Eur 1 534 938,78 per il 1999. Con la sentenza 8/9/2009 il Tribunale ha respinto il ricorso della Aceaelectrabel, in quanto la Commissione aveva giustamente qualificato l’aiuto come aiuto di Stato. Il carattere locale della rete di teleriscaldamento non escludeva né rapporti concorrenziali con altri prodotti energetici né un eventuale pregiudizio per gli scambi tra Stati membri e tale constatazione era sufficientemente motivata. L’aep ha fatto valere nel presente giudizio di impugnazione che il Tribunale ha commesso un errore di diritto laddove ha fatto propria la conclusione della Commissione secondo cui l’Acea e l’Aep formerebbero un’entità economica unica. Secondo la Corte, dalla giurisprudenza emerge che, a seguito di una ristrutturazione che comprenda il trasferimento di impianti di produzione da una società a società industriali di nuova costituzione, ove la vecchia società mantenga una partecipazione nelle nuove società industriali, tutte queste società possono costituire, con riguardo ad un aiuto, un gruppo unico, nonostante il fatto che le società industriali di nuova costituzione possiedano ciascuna una personalità giuridica distinta dalla vecchia società. La vecchia società e le nuove società di gestione possono, in particolare, formare un’unica entità economica qualora la ristrutturazione realizzata costituisca un insieme coerente, dal punto di vista industriale e finanziario. La Corte dichiara quindi che il Tribunale poteva legittimamente ritenere, senza commettere un errore di diritto, che la Commissione, la quale dispone al riguardo di un ampio potere discrezionale, non è incorsa in manifesto errore di valutazione laddove ha ritenuto l’esistenza di un’unica entità economica tra l’Acea e l’Aep. In particolare, il Tribunale poteva legittimamente ritenere che la circostanza che il controllo dell’Acea sull’Aep era esercitato solo in modo congiunto con l’Electrabel e che l’Electrabel disponeva di una quota del capitale dell’Aep maggiore rispetto all’Acea non impedisse alla Commissione di accertare l´esistenza di un´unica entità economica tra l’Acea e l’Aep. La Corte respinge tutti gli argomenti della ricorrente e pertanto l’impugnazione è respinta. La sentenza del Tue è confermata (e di conseguenza anche la decisione della Commissione del 2005). (Sentenza del 16 dicembre 2010 nella causa C-480/09 P Aceaelectrabel Produzione Spa)  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: AIUTI A TV OLANDESE INCOMPATIBILI CON IL MERCATO COMUNE  
 
Il Tribunale conferma la decisione della Commissione secondo cui il sistema di finanziamento delle emittenti pubbliche comporta un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune Un importo pari a 76,327 milioni di euro, oltre ai relativi interessi, deve essere quindi recuperato dai Paesi Bassi in capo all’associazione di radiotelevisione olandese (Nos) Oltre alle emittenti commerciali, operano nel mercato olandese varie emittenti pubbliche olandesi. Tra queste ultime, la Nederlandse Omroep Stichting (Nos) (associazione di radiotelevisione olandese), svolge due ruoli. Da una parte, è un’emittente pubblica operante con la denominazione di Nos Rtv. Dall’altra parte, il suo consiglio di amministrazione, che opera con la denominazione di Publieke Omroep (Po) (emittenza pubblica), ha il compito di coordinare l’intero sistema di emittenza pubblica. Le principali risorse delle emittenti pubbliche – e fra queste la Nos nei suoi due ruoli – sono i finanziamenti statali annuali. Tali emittenti possono costituire delle riserve per far fronte alle oscillanti disponibilità di bilancio. Dal 1994, esse ricevono inoltre contributi ad hoc. La Commissione, dopo aver ricevuto denunce nel 2002 e nel 2003, in particolare da emittenti commerciali olandesi che ritenevano che il finanziamento delle emittenti pubbliche olandesi rappresentava un aiuto incompatibile con il mercato comune, la Commissione ha avviato un’indagine. Nella sua decisione 22 giugno 2006, 2008/136/Ce, la Commissione ha concluso che i contributi ad hoc costituivano un aiuto di Stato. Inoltre, essi erano da qualificare come un aiuto nuovo, che avrebbe dovuto esserle notificato. La Commissione ha constatato che talune emittenti pubbliche avevano beneficiato di sovracompensazioni, generalmente trasferite alle loro riserve di programmazione, ma ha ritenuto tale aiuto di Stato compatibile con il mercato comune qualora la sovracompensazione sia fatta confluire in una riserva speciale – il cui importo non ecceda il 10% – del bilancio annuale dell’emittente. Dal momento che una parte delle riserve di programmazione è stata trasferita nel 2005 al Po, la Commissione ha altresì considerato tale trasferimento, che incrementava la sovracompensazione del Po, come un contributo ad hoc. A giudizio della Commissione, questo aiuto di Stato ad hoc accordato alla Nos nelle sue funzioni di Po per la sua missione di servizio pubblico nel sistema di emittenza pubblica olandese era incompatibile con il mercato comune e doveva essere recuperato in capo alla Nos. L’importo da recuperare ammontava a 76,327 milioni di euro, maggiorato di interessi. Il 30 agosto e il 4 settembre 2006 i Paesi Bassi e la Nos hanno presentato ricorsi di annullamento della decisione della Commissione dinanzi al Tribunale. A sostegno dei loro ricorsi, hanno invocato vari argomenti, in particolare la violazione dei diritti della difesa, l’erronea qualificazione come aiuti di Stato dei contributi ad hoc, l’erronea qualificazione di questi ultimi come aiuti nuovi, nonché errori commessi nel calcolo della addotta sovracompensazione. Nella sua sentenza odierna, il Tribunale respinge tutti gli argomenti formulati dai Paesi Bassi e dalla Nos e conferma pertanto la decisione della Commissione. (Sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 16 dicembre 2010 nelle cause riunite T-231/06 e T-237/06 Regno dei Paesi Bassi e Nederlandse Omroep Stichting / Commissione)  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: COMMISSIONE CONDANNATA A RISARCIRE TITOLARE DEL SOFTWARE PER TRADUZIONE AUTOMATICA  
 
Il Tribunale condanna la Commissione a versare all’impresa Systran un risarcimento forfettario di 12 001 000 Euro. La Commissione ha violato i diritti d’autore e il know-how detenuti dal gruppo Systran sulla versione Unix del software di traduzione automatica Systran Perché sorga la responsabilità extracontrattuale dell’Unione occorre che sia soddisfatto un insieme di condizioni: l’illegittimità del comportamento addebitato ad un’istituzione, l’effettività del danno e l’esistenza di un nesso di causalità tra questo comportamento e il danno lamentato. Il 22 dicembre 1997 e il 15 marzo 2002, la società Systran Luxembourg ha adattato, con la denominazione Ec-systran Unix, il suo software di traduzione automatica Systran Unix alle necessità specifiche della Commissione in tale campo. Il 4 ottobre 2003, la Commissione ha indetto una gara per la manutenzione e il miglioramento linguistico del suo sistema di traduzione automatica. Le prestazioni affidate all’aggiudicatario di questo appalto dalla Commissione riguardavano, in particolare, «miglioramenti, adattamenti e aggiunte a routine linguistiche», «miglioramenti specifici dei programmi di analisi, di trasferimento e di sintesi» nonché «aggiornamenti del sistema» previsti dal bando di gara. In seguito a questo bando di gara la Systran – società controllante della Systran Luxembourg – ha contattato la Commissione per farle presente che le sembrava che i lavori previsti potessero arrecare pregiudizio ai suoi diritti di proprietà intellettuale. Infatti, da più di quarant’anni, la Systran fornisce alle imprese e alle amministrazioni soluzioni di traduzione automatica basata sul software che porta il suo nome. In particolare, la Systran ha sviluppato e posto in vendita una versione del software Systran in grado di funzionare con i sistemi operativi Unix e Windows (Systran Unix) e di sostituire la versione precedente, divenuta obsoleta, che funzionava col sistema operativo Mainframe (Systran Mainframe). Dopo diversi contatti tra la Systran e la Commissione, quest’ultima ha ritenuto che la Systran non avesse presentato «documenti probatori» in grado di dimostrare i diritti che questa società potrebbe rivendicare sul suo sistema di traduzione automatico Ec-systran Unix. La Commissione ha così considerato che il gruppo Systran non era legittimato ad opporsi ai lavori effettuati dalla società che aveva vinto la gara. Ritenendo che, in seguito all’aggiudicazione dell’appalto, la Commissione abbia divulgato illecitamente il suo know-how ad un terzo e che abbia effettuato un atto di contraffazione in occasione della realizzazione, da parte dell’aggiudicatario dell’appalto, di sviluppi non autorizzati della versione Ec-systran Unix, la Systran e la Systran Luxembourg hanno avviato un’azione di risarcimento danni contro la Commissione dinanzi al Tribunale. Poiché le parti non sono pervenute ad un accordo su una soluzione transattiva nell’ambito della conciliazione avviata dal Tribunale in seguito all’udienza, quest’ultimo si pronuncia ora sulla domanda di risarcimento danni. Il Tribunale constata innanzitutto che la controversia è di natura extracontrattuale. Infatti, i contratti conclusi in passato con la Commissione per consentirle di utilizzare il software Systran non disciplinano la questione della divulgazione del know-how della Systran ad un terzo o della realizzazione dei lavori che potessero ledere i diritti di proprietà intellettuale di questa società. Per quanto riguarda l’illegittimità del comportamento addebitato alla Commissione, il Tribunale ritiene che il gruppo Systran abbia dimostrato che esiste una somiglianza sostanziale, che riguarda il nucleo e talune routine (programmi) linguistiche, tra le versioni Systran Unix e Ec-systran Unix, e che esso può così avvalersi dei diritti detenuti sulla versione Systran Unix, sviluppata e commercializzata dal 1993 dalla Systran, per opporsi alla divulgazione ad un terzo, senza il suo consenso, della versione derivata Ec-systran Unix, adattata da Systran Luxembourg a decorrere dal 1997 per rispondere alle esigenze della Commissione. Dal canto suo, la Commissione non è stata in grado di dimostrare su quali elementi del nucleo e delle routine linguistiche della Systran Unix essa rivendicava la proprietà in ragione in particolare dei diritti che essa detiene sui dizionari sviluppati dai propri servizi. Peraltro, la Systran ha dimostrato che, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione, le modifiche richieste dal bando di gara implicano l’accesso agli elementi della versione Ec-systran Unix che sono ripresi dalla versione Systran Unix e la modifica dei medesimi. Di conseguenza, arrogandosi il diritto di effettuare lavori che devono comportare una modifica degli elementi relativi alla versione Systran Unix del software Systran che si ritrovano nella versione Ec-systran Unix, senza aver previamente ottenuto il consenso del gruppo Systran, la Commissione ha tenuto un comportamento illecito violando i principi generali comuni ai diritti degli Stati membri applicabili in materia di diritti d’autore e di know-how. Questo illecito, che costituisce una violazione sufficientemente qualificata dei diritti d’autore e del know-how detenuti dal gruppo Systran sulla versione Systran Unix del software Systran, è atto a far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione. Per quanto riguarda il danno, il Tribunale dichiara che un risarcimento per un importo forfettario di 12 001 000 Euro dev’essere concesso alla Systran a fronte del danno subito a causa del comportamento illecito della Commissione, ossia: 7 milioni di Euro che corrispondono all’importo dei canoni che sarebbero stati dovuti per gli anni 2004‑2010 se la Commissione avesse chiesto l’autorizzazione ad utilizzare i diritti di proprietà intellettuale della Systran per effettuare i lavori elencati nel bando di gara, che implicano l’accesso agli elementi della versione Systran Unix riportati nella versione Ec-systran Unix e la modifica dei medesimi; 5 milioni di Euro per porre rimedio all’impatto che il comportamento della Commissione ha potuto avere sul fatturato realizzato dalla Systran nel corso degli anni 2004‑2010 e più in generale sullo sviluppo di questa società; 1 000 Euro a titolo di risarcimento del danno morale. Inoltre, il Tribunale ricorda che spetta alla Commissione trarre tutte le conclusioni che si impongono al fine di assicurarsi che i diritti della Systran sulla versione Systran Unix siano presi in considerazione per quanto riguarda i lavori relativi alla versione Ec-systran Unix. In mancanza di una tale presa in considerazione, e dato che il danno risarcito nella presente causa vale solo per il periodo che va dal 2004 al giorno della pronuncia della sentenza, la Systran sarebbe legittimata ad adire il Tribunale con una nuova domanda volta al risarcimento del danno che essa potrebbe ancora subire. Infine il Tribunale precisa che la diffusione del presente comunicato stampa consente anche di risarcire in natura il danno morale costituito dalla lesione della reputazione della Systran causata dal comportamento illecito della Commissione. (Sentenza Tribunale dell’Unione europea del 16 dicembre 2010 nella causa T-19/07 Systran Sa e Systran Luxembourg Sa / Commissione)  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: IL CONIGLIETTO E ALTRE FORME DI CIOCCOLATO DELLA LINDT NON POSSONO ESSERE REGISTRATE COME MARCHIO  
 
Le forme di un coniglio o di una renna di cioccolato con un nastro rosso non possono essere registrate come marchio comunitario Tali forme, come pure quelle di un campanellino con un nastro rosso, di un coniglio di cioccolato e di un topo di cioccolato, sono prive di carattere distintivo. (Sentenze del Tribunale del 17 dicembre 2010 nelle cause T-336/08 e a. Chokoladefabriken Lindt & Sprüngli Ag e a. / Uami)  
   
   
E-COMMERCE: IN CRESCITA L´HI-TECH  
 
Paolo Cereda, co-fondatore e responsabile dell’area marketing del gruppo 7Pixel, (Trovaprezzi.it e Shoppydoo.it) leader in Italia nel settore dei motori per lo shopping online e la comparazione di prezzi e prodotti, ha commentato l´andamento del comparto hi-tech sulla base delle ricerche sui siti del gruppo che ogni mese registrano 10 milioni di visite e 6,5 milioni di utenti unici, nonostante l´anno nero dell´elettronica di consumo. "Prendendo in considerazione nello specifico il segmento di prodotti di elettronica di consumo, che rappresentano il 34% delle ricerche dei siti del nostro network, possiamo dire che gli utenti stanno modificando i propri gusti o meglio si stanno adeguando a quello che l’evoluzione tecnologica propone sul mercato. Di conseguenza, i tablet pc stanno sicuramente trainando il mondo dell’elettronica di consumo in questa fine 2010 insieme a cellulari (smartphone) con un + 4,09%, lettori e registratori blu ray con +125% e scanner con una crescita del 63%. Per quanto riguarda i videogiochi, tengono bene Nintendo Wii e Xbox360, ma la crescita maggiore è registrata per Sony Ps 3 con un + 13,10%, forse spinta anche dal fatto di essere oltre che una console di gioco anche un lettore blu ray. Da segnalare una forte richiesta del prodotto hard disk esterno multimediale che permette di riprodurre file multimediali appunto sulla propria televisione semplicemente collegando l’hard disk esterno". L´e-commerce sta dunque mantenendo un andamento positivo dei dati nonostante la crisi economica e in particolare l´anno nero dell´elettronica di consumo. Continua Cereda: "Dal mio punto di vista, la crescita dell´e-commerce è sostenuta anche dalla soddisfazione nell´esperienza di acquisto degli utenti online. Abbiamo analizzato la situazione, tramite il nostro osservatorio customer care e riscontrato che per l´anno 2010 su un campione di più di 12mila commenti da parte di chi ha effettuato un acquisto emerge che il 95,57% si ritiene soddisfatto della transazione. Solo il 4,65% esprime valutazioni negative sui propri acquisti online. Tra le cause principali di insoddisfazione: problemi relativi al processo di spedizione imputati al merchant e indisponibilità del prodotto non dichiarata sul sito". "I siti del nostro network, Trovaprezzi e Shoppydoo che riuniscono circa 1400 merchant, sono in linea con questa tendenza, con una crescita significativa, in termini di visite Trovaprezzi registra un +24% rispetto al 2009 e +30% per Shoppydoo. (+30% rispetto al 2009). In base alle nostre rilevazioni gli utenti che acquistano online appartengono per il 56% dei casi a una fascia d´età tra i 35 e i 44 anni che si informa online prima dell´acquisto soprattutto attraverso le opinioni degli altri utenti e in particolare rispetto al merchant presso il quale effettuare l´acquisto"  
   
   
SPONSOR: NEL 2010 MERCATO ITALIA A -9,6%  
 
Nel 2010 il mercato delle sponsorizzazioni in Italia chiuderà l’anno in calo del 9,6% attestandosi a 1,454 miliardi di euro. Il dato emerge dalla nona edizione dell’Indagine Predittiva “Il Futuro della Sponsorizzazione” di Stageup - Sport & Leisure Business e Ipsos, presentata lo scorso mercoledì 15 dicembre 2010 da Giovanni Palazzi, presidente di Stageup – Sport & Leisure Business in video streaming su www.Stageup.com. Il 2010 nel mercato delle sponsorizzazioni in Italia si chiuderà a 1,454 miliardi di euro con una flessione del 9,6% rispetto al 2009. Questo è il dato contenuto nella nona edizione dell’Indagine Predittiva “Il Futuro della Sponsorizzazione” di Stageup - Sport & Leisure Business e Ipsos. Gli investimenti complessivi, in sport, cultura e spettacolo e sociale, per il 2011 sono stimati in crescita dell’1% per una raccolta complessiva di 1,468 miliardi di euro.
2010 2009
Valore mercato sponsorizzazioni in Italia, in milioni di € 1.454 1.468
(variazione sull’anno precedente) (-9,6%) (+1%)
Nel corso della presentazione della ricerca, sono stati analizzati gli andamenti del mercato per singolo comparto (sport, cultura/spettacolo e sociale); i mezzi sponsorizzativi maggiormente innovativi per singolo comparto; i settori merceologici più in crescita. L´indagine Predittiva "Il futuro della sponsorizzazione", giunta quest´anno alla 9a edizione, è la ricerca che analizza annualmente le dimensioni e gli scenari evolutivi del mercato della sponsorizzazione in ogni sua articolazione (sport, cultura e sociale). Stageup – Sport & Leisure Business (www.Stageup.com) è tra le aziende di riferimento nel business dello sport. La sua offerta comprende ricerche di mercato, consulenza di direzione, attività di negoziazione e buying di diritti (audio-visivi e sponsorizzazioni), informazione e formazione. Attraverso la sua gamma di servizi, Stageup interviene su tutta la catena del valore dei clienti, occupandosi di strategie, progettazione, pianificazione e controllo, negoziazione e buying, nonché della supervisione e realizzazione di progetti operativi. Fra i clienti di Stageup si annoverano primarie aziende nazionali e multinazionali, organizzazioni sportive e culturali, istituzioni ed enti pubblici. Sono partner di Stageup: Ipsos (per le ricerche di mercato), Global Startups (per le attività di consulenza legate all’innovazione e alla tecnologia). Ipsos (www.Ipsos.com) è una delle società leader a livello mondiale nei servizi di ricerca di marketing di tipo survey based: le informazioni di specifico interesse dei committenti vengono raccolte direttamente intervistando gli individui. Il Gruppo nasce in Francia nel 1975 ed è attualmente presente in 64 paesi con 80 uffici, oltre 9.100 dipendenti e - con oltre 5.000 clienti - occupa la seconda posizione a livello mondiale nel segmento delle ricerche survey based. Il Gruppo è inoltre quotato alla Borsa di Parigi ed i dipendenti controllano oltre il 30% del capitale. La sede italiana del Gruppo Ipsos, guidata da Nando Pagnoncelli, si trova a Milano e con i suoi 150 dipendenti ed oltre 200 clienti si posiziona come leader italiano nel settore delle ricerche survey based, operando in 5 aree di specializzazione: le ricerche sulla Comunicazione Pubblicitaria; le ricerche sul Marketing Mix; le ricerche sui Media (tradizionali e new); le ricerche di Public Affairs; le ricerche sulla Qualità, Customer Satisfaction e Crm
 
   
   
SIGLATO UN ACCORDO TRA TRIBUNALE E CAMERA DI COMMERCIO DI RAVENNA PER LA MEDIAZIONE DELEGATA  
 
Nella mattinata di venerdì 17 dicembre è stato siglato, presso la sede della Camera di Commercio di Ravenna, un importante accordo per la sperimentazione e la regolamentazione della mediazione delegata tra il Tribunale di Ravenna e la Camera di commercio. Nella mediazione delegata due parti in lite ricorrono a questa procedura dietro invito del giudice. La mediazione/conciliazione è uno strumento di risoluzione delle controversie, basato su una procedura volontaria e riservata, nella quale un soggetto neutrale aiuta le parti a raggiungere un accordo. Nessuna decisione viene imposta. Il mediatore/conciliatore non è un giudice, avendo solo il compito di facilitare il dialogo tra le parti per condurle ad una soluzione soddisfacente e condivida da entrambe. E’ una procedura che sta incontrando un interesse sempre maggiore in vari ambiti - scientifico, normativo, pratico - e costituisce un fenomeno in costante crescita a livello nazionale, comunitario e internazionale. Tra i principali protagonisti individuati per l´esperimento delle procedure di mediazione figurano le Camere di commercio. “La Camera di commercio di Ravenna - ha affermato il presidente Gianfranco Bessi - è da tempo impegnata a promuovere la cultura della mediazione/conciliazione, ha curato in modo particolare la creazione di un proprio servizio di conciliazione e la formazione di propri mediatori attraverso corsi di aggiornamento ad hoc e si impegna decisamente a sperimentare la mediazione delegata da parte degli uffici giudiziari”. Un ringraziamento particolare va al presidente del Tribunale Dott. Gilotta, che ha colto lo spirito innovativo di questo strumento inserendolo nel più ampio progetto di rinnovamento dell´amministrazione da lui presieduta. Si ringraziano anche le associazioni e gli ordini e collegi professionali per la sensibilità fino ad ora dimostrata verso la conciliazione/mediazione. In Italia recenti interventi normativi hanno confermato l´incentivazione del ricorso alle procedure re Adr (Alternative Dispute Resolution) e, in particolare, alla mediazione/conciliazione, sia come forma di risoluzione bonaria delle liti in sede pre-contenziosa sia a seguito di una possibile delega da parte del giudice competente, trattandosi di un´importante innovazione diretta alla razionalizzazione del sistema della giustizia civile e alla deflazione dei carichi giudiziari. La sperimentazione verterà su tutte le materie che hanno per oggetto diritti disponibili, avrà natura volontaria e si svolgerà presso lo Sportello della Conciliazione camerale, iscritto al n. 100 del relativo registro ministeriale. In quest´ottica il presidente del Tribunale si impegna a elaborare e promuovere criteri uniformi per l´individuazione delle materie interessate al procedimento, anche ai fini di fornire indicazioni ai colleghi magistrati. Tribunale e Camera di commercio, soggetti firmatari dell´accordo, delineeranno percorsi formativi comuni in materia di mediazione e conciliazione  
   
   
ALLEANZA FRA MONDO DELL´IMPRESA E UNIVERSITÀ: CONSEGNATI A RIMINI I PREMI “CULTURA D´IMPRESA” 2010  
 
Il mondo dell´impresa e dell´università si sono incontrati ieri sera nella Sala del Giudizio del Museo della Città di Rimini in occasione del tradizionale incontro di fine anno promosso da Uni.rimini spa: un momento importante che vuole sottolineare il rapporto proficuo fra le aziende stesse, il mondo accademico e i laureati del Polo di Rimini. Ha introdotto la premiazione il dott. Luciano Chicchi, Presidente Uni.rimini spa: “Il nostro Polo Scientifico-didattico è cresciuto in questi anni, sia dal punto di vista della didattica che della ricerca, grazie allo straordinario lavoro collettivo di tutti: professori incardinati e non, ricercatori, gli stessi studenti. Gli investimenti non sono finiti: quest’anno si è chiuso con l’inaugurazione dei laboratori di ricerca di Palazzo Briolini, apriremo il nuovo anno con quella dei laboratori Ex Arpa di Piazza Malatesta. Momenti come quello di stasera – ha concluso il dott. Chicchi – sono importantissimi, perché il nodo fra imprese ed università è decisivo per il futuro del nostro territorio”. Giorgio Cantelli Forti, Presidente Polo Scientifico-didattico di Rimini, ha invece sottolineato: “Abbiamo investito fortemente sull’università e sulla ricerca: ora per diversi anni le nostre strutture saranno adeguate e all’avanguardia, pronte per ospitare i nuovi ricercatori che sono in procinto di arrivare". Ha poi parlato la dott.Ssa Alessandra Citti, Direttrice Biblioteca Centralizzata Polo di Rimini, che ha fatto il punto sul miglioramento dei servizi a disposizione degli studenti presso il Polo Scientifico-didattico di Rimini. Il dott. Lorenzo Succi, Direttore di Uni.rimini Spa, ha sottolineato l’importanza del rapporto fra Università e Imprese che si realizza principalmente attraverso il sistema dei tirocini formativi e delle tesi di ricerca svolte presso aziende. "Il buon esito del progetto - ha detto il dott. Succi - è testimoniato dalle 1500 imprese in convenzione di tirocinio con l’Università e dagli ottimi esiti occupazionali dei laureati presso il Polo Scientifico-didattico di Rimini: a tre anni dalla laurea, infatti, l’82,4% dei laureati ha trovato occupazione. A seguire sono stati consegnati i premi “Cultura d´impresa” 2010. (per l´immagine allegata, si prega di citare il copyright: ph. Giorgio Salvatori). Per la Facoltà di Economia è stata premiato il Gruppo Società Gas Rimini spa, per essersi distinta nella formazione degli studenti attraverso il tirocinio formativo offerto, e ha ritirato il premio Michela Dionigi, Presidente di Sgr. Sempre nell’ambito della Facoltà di Economia sono stati assegnati due premi come miglior tesi di laurea a Vanina Stoilova Dangarska (Laurea Magistrale in Amministrazione e Revisione Aziendale) con la tesi "La normativa bulgara in tema di principi contabili e di bilancio. Alcuni confronti con i principi internazionali e nazionali italiani" e Maria Travnikova (Laurea Magistrale in Economia e Politica dei Mercati) con la tesi “The market for technology transfer in Europe and its imperfections". Per il Corso di Laurea in Tecnologie Chimiche per l’Ambiente e per la Gestione dei Rifiuti della Facoltà di Chimica Industriale, l’azienda premiata per essersi distinta nella formazione degli studenti attraverso il tirocinio formativo offerto è stata Petroltecnica Spa. Nell’ambito del Corso di Laurea è stato assegnato il premio come miglior tesi di laurea a Federica Zoffoli con la tesi "Impianto integrato per il trattamento della frazione organica da rifiuti. Caso studio l´impianto "Romagna Compost" di Cesena". Per la Facoltà di Farmacia, l´azienda premiata per essersi distinta nella formazione degli studenti attraverso il tirocinio formativo offerto è Arcangea Srl. Il premio come miglior tesi di laurea è stato assegnato a Federica Giuzio (Laurea Specialistica Europea in Farmacia) con la tesi "Le alghe: metodiche di estrazione dei principi attivi e principali impieghi in cosmesi e in Thalassoterapia", Per il Corso di Laurea in Culture e Tecniche della Moda e Laurea Magistrale in Sistemi e Comunicazione della Moda della Facoltà di Lettere e Filosofia, l´azienda premiata per essersi distinta nella formazione degli studenti attraverso il tirocinio formativo offerto è stata Aeffe Spa. Il premio come miglior tesi di laurea è stato assegnato a Ilaria Picardi con la tesi "Le nuove tecnologie nella comunicazione integrata per il Progetto. Il Workshop Reedo" Per il Corso di Laurea in Educatore Sociale della Facoltà di Scienze della Formazione è stata premiata per essersi distinta nella formazione degli studenti attraverso il tirocinio formativo offerto Montetauro Cooperativa Sociale. Nell’ambito del Corso di Laurea è stato assegnato il premio per tesi di laurea a Luca Finocchiaro con la tesi "La meditazione come arricchimento del percorso autoformativo". Per il Corso di Laurea in Attività Motorie per il benessere e il Tempo Libero della Facoltà di Scienze Motorie, è stata premiata per essersi distinta nella formazione degli studenti attraverso il tirocinio formativo offerto l’Associazione Sportiva Dilettantistica Kiklos 2000. Il premio come miglior tesi di laurea è stato assegnato a Silvia Merenda con la tesi "Shiatsu e Pilates nel recupero della postura del bacino". Per il Corso di Laurea in Finanza, Assicurazione e Impresa e Laurea Magistrale in Sistemi Informativi per l’Azienda e la Finanza della Facoltà di Scienze Statistiche, è stata premiata per essersi distinta nella formazione degli studenti attraverso il tirocinio formativo offerto la Banca di Credito Cooperativo Valmarecchia. Nell’ambito del Corso di Laurea è stato assegnato il premio come miglior tesi di laurea a Alice Rinaldi con la tesi "Valutazione degli investimenti in Sistemi Informativi. Analisi delle performance"  
   
   
MSE E UNIONCAMERE: NUOVI STRUMENTI PER LE PMI  
 
“Lo small business act e il venture capital come sostegno alla crescita delle piccole e medie imprese”. Informare sulle iniziative messe in campo per facilitare l’accesso al credito delle Pmi e favorire la conoscenza di strumenti finanziari complementari alle forme tradizionali di reperimento di capitali. È stato questo l’obiettivo del Seminario organizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico con Unioncamere Emilia Romagna, svoltosi lunedì 13 dicembre nella sede di via Aldo Moro, 62 (sala Pascoli). L’iniziativa si inserisce nella strategia di attuazione a livello nazionale dello Small Business Act, il pacchetto di proposte adottato dalla Commissione Europea nel 2008 per rilanciare le Pmi, anche attraverso la creazione di condizioni idonee ad agevolare l’accesso al credito. L’evento di Bologna ha concluso il ciclo di tre incontri programmati (Napoli, Reggio Calabria – Messina i precedenti) a livello nazionale dal Ministero dello Sviluppo economico in collaborazione con Aifi (Associazione italiana di Private Equity e Venture capital), Abi (Associazione Bancaria Italiana), Borsa Italiana e Unioncamere, nell´ambito delle iniziative per promuovere lo Small Business Act presso le piccole imprese. A tal proposito il Mse ha siglato nell´aprile 2010 un accordo con Aifi, con l’obiettivo di promuovere l´utilizzazione di strumenti finanziari di nuova generazione. Questi seminari sono propedeutici alla costituzione, a regime nel 2011, con il supporto dell´Ordine Nazionale dei Commercialisti, della Associazioni di Impresa e delle Camere di Commercio, di una rete di "Equity Angels" che aiuti le piccole imprese, di "Middle class" o di fascia alta, a entrare nel mondo del Venture Capital  
   
   
PARLAMENTO EUROPEO: REGOLE PIÙ SEVERE CONTRO LA TRATTA DI ESSERI UMANI  
 
I trafficanti di esseri umani andranno incontro a sanzioni più dure, mentre le vittime riceveranno maggiore protezione e aiuto, grazie alla nuova legislazione approvata dal Parlamento martedì. Le nuove regole coprono i reati di tratta di esseri umani per l´industria del sesso e anche per lo sfruttamento della manodopera, per esempio nei settori delle costruzioni, dei lavori agricoli e delle occupazioni domestiche. La tratta di esseri umani può avere molteplici finalità: le nuove norme ampliano lo scopo della decisione quadro dell´Ue del 2002, estendendone cosi gli effetti giuridici al fine di coprire, ad esempio, lo sfruttamento sessuale, il lavoro forzato, l´elemosina, la tratta di organi, l´adozione illegale e i matrimoni forzati. Il testo, preparato da Anna Hedh (S&d, Se) e Edit Bauer (Ppe, Sk) e approvato il 14 dicembre 2010 con 643 voti in favore, 10 contrari e 14 astensioni, riflette un accordo fra Parlamento e Consiglio e stabilisce le regole minime per la definizione dei reati penali e le sanzioni per i trafficanti, introducendo regole comuni per migliorare la prevenzione e la protezione delle vittime. Una volta in vigore, gli Stati membri avranno due anni per trasporre la legislazione negli ordinamenti nazionali e renderla, cosi, effettiva. Da 5 a 10 anni di carcere le pene introdotte Un massimo di pena di almeno 5 anni di detenzione (ossia gli Stati membri non potranno imporre una sanzione minore) e, in presenza di specifiche condizioni aggravanti, un massimo di almeno 10 anni è quanto previsto dalla nuova direttiva per i trafficanti di esseri umani. Tali circostanze che rendono la pena più severa sono, per esempio, lo sfruttamento di minori, i casi in cui è coinvolta la criminalità organizzata o se il reato è commesso da un pubblico ufficiale nell´esercizio delle sue funzioni. Nei casi in cui siano coinvolte persone giuridiche (ad esempio imprese), le sanzioni devono prevedere sanzioni penali e civili, inclusa la possibilità di esclusione dai benefici pubblici e la chiusura dei stabilimenti. Gli Stati membri dovranno inoltre garantire che le autorità competenti nazionali abbiano facoltà di sequestrare e confiscare gli strumenti e i proventi dei reati. Maggior protezione per le vittime Le vittime dovranno ricevere assistenza, secondo le nuove regole, e in particolare: un alloggio adeguato e assistenza materiale, le cure mediche necessarie, fra cui assistenza psicologica, consigli e informazioni e, se necessario, servizi di traduzione. L´assistenza legale dovrà essere gratuita, almeno nei casi in cui le vittime non abbiano fondi adeguati. Le vittime di tratta umana dovrebbero anche avere accesso ai programmi di protezione previsti per i testimoni, se ritenuto necessario dalle autorità nazionali. Le vittime avranno diritto a sostegno prima, durante e, per un congruo periodo di tempo, dopo la conclusione del procedimento penale. Le autorità nazionali dovranno anche avere il potere di decidere di non perseguire le vittime della tratta di esseri umani coinvolte in attività criminali, costrette a compierle come conseguenza della tratta stessa. Per scoraggiare la domanda, gli Stati membri potranno valutare la possibilità di definire come reato il ricorrere consapevolmente ai servizi offerti da una persona che è vittima di tratta. Parlamento europeo: Una protezione pan-europea per le vittime di crimini Alle vittime di crimini che hanno diritto alla protezione in uno Stato membro sarà garantito lo stesso livello di tutela in tutta l´Unione, grazie al nuovo Ordine di protezione europeo, approvato martedì dal Parlamento. I deputati hanno votato per estendere la portata delle norme per includere tutte le vittime della criminalità, non solo le vittime della violenza di genere come proposto in origine. Le misure di protezione esistono in tutti gli Stati membri dell´Ue, ma perdono la loro efficacia non appena si attraversa una frontiera. L´ordine di protezione europeo (Ope) dovrebbe garantire che qualsiasi protezione fornita a una persona in uno Stato membro si applichi anche in tutti gli altri Stati membri in cui si trasferisce o si è trasferita. Un testo di compromesso approvato dai deputati e dai rappresentanti della Presidenza belga è stato sostenuto oggi dall´Aula con 610 voti a favore, 13 contrari e 56 astensioni, ma deve ancora essere confermato dalla maggioranza qualificata degli Stati membri in seno al Consiglio  
   
   
TUTTE LE VITTIME DEI CRIMINI DEVONO ESSERE PROTETTE  
 
Nonostante la maggior parte delle misure di protezione riguardino le donne vittime di violenza di genere, la nuova legislazione copre le vittime di qualsiasi reato. Nel testo, infatti, si sottolinea che "la presente direttiva si applica alle misure di protezione intese a tutelare tutte le vittime e non solo le vittime della violenza di genere, tenendo conto delle caratteristiche specifiche di ogni tipo di reato interessato". La nuova normativa si applicherebbe alle vittime, o alle possibili vittime, che hanno bisogno di protezione contro "atti di rilevanza penale di un´altra persona tali da metterne in qualche modo in pericolo la vita, l´integrità fisica e psichica e l´integrità sessuale, ad esempio prevenendo qualsiasi forma di molestia, o da metterne in pericolo la dignità o la libertà personale, ad esempio prevenendo rapimenti, minacce anonime e altre forme indirette di coercizione, nonché alle misure volte a prevenire nuovi atti criminali o a ridurre le conseguenze di atti criminali precedenti". Tenere lontano gli aggressori L´ordine di protezione europeo può essere confermato oltrefrontiera solo se nello Stato di emissione è stata precedentemente adottata una misura di protezione che impone alla persona che determina il pericolo obblighi di questo tipo: divieto di frequentare determinate località in cui la persona protetta frequenta, divieto di qualsiasi contatto con la persona protetta oppure divieto di avvicinarsi alla persona protetta. Protezione di là delle frontiere L´ordine di protezione europeo può essere emesso su richiesta della persona da proteggere qualora decida di risiedere in un altro Stato membro, o se semplicemente decide di soggiornarvi. Spetterà allo Stato che ha emesso la misura di protezione emettere un Ope e trasmetterlo allo Stato dove la persona intende. Poiché negli Stati membri diversi tipi di autorità (civile, penale o amministrativa) hanno competenza sull´emissione ed esecuzione delle misure di protezione, l´autorità competente non è tenuta ad adottare in tutti i casi la stessa misura di protezione dello Stato di emissione, ma dispone di "un certo margine discrezionale per adottare la misura che in un caso simile considera adeguata e consona al proprio diritto interno per assicurare costante tutela alla persona protetta". Protezione dei familiari delle vittime Grazie ai deputati europei, un Ope può essere richiesto anche per salvaguardare i familiari di un beneficiario di una protezione europea. Se la direttiva sarà approvata, gli Stati membri avranno tre anni per recepirla nel diritto nazionale