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LUNEDI
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Notiziario Marketpress di
Lunedì 24 Maggio 2010 |
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PEC: NON NECESSARIA PER LA TRASMISSIONE DELLA BUSTA PAGA |
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Il Ministero del lavoro, rispondendo ad un interpello, con nota n. 8 del 2 aprile 2010, ha chiarito che per la trasmissione via e-mail della busta paga non c’è l’obbligo di utilizzare la Pec. Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro aveva proposto un interpello in tema di trasmissione telematica del prospetto di paga, e precisamente con riguardo alla modalità di trasmissione a mezzo posta elettronica, sia ordinaria che certificata. La Direzione generale del Ministero si è espressa in senso favorevole all’uso della posta elettronica per adempiere alla norma che impone al datore di lavoro di consegnare ai lavoratori dipendenti, contestualmente alla corresponsione della retribuzione, un prospetto di paga contenente gli elementi necessari a consentire al lavoratore la verifica immediata della corrispondenza tra le annotazioni riportate sul prospetto di paga e la retribuzione percepita. Tale obbligo può essere assolto dal datore di lavoro mediante l’inoltro del prospetto paga come file allegato ad un apposito messaggio di posta elettronica inviato all’indirizzo e-mail del lavoratore, sempre che il tutto sia gestito nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Il datore può effettuare la consegna del prospetto di paga anche a mezzo di posta elettronica, risulta del tutto plausibile consentire che detta consegna avvenga nelle medesime modalità anche da parte del consulente del lavoro delegato |
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CNR: PROGETTO “IES – ITALIAN E-SHOPPER” REALIZZATO CON IL PATROCINIO DI NETCOMM – CONSORZIO DEL COMMERCIO ELETTRONICO ITALIANO
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Una trentacinquenne single che vive con un bambino di 3 anni e il loro cane Beck, un computer e un obiettivo: vivere di solo e-Commerce. Sono questi gli ingredienti di “Ies- Italian e-Shopper” un progetto realizzato da Cnr Media e patrocinato da Netcomm - Consorzio del Commercio Elettronico Italiano con l’obiettivo di alzare il sipario e scoprire cosa si cela dietro l’e-Commerce. “Da anni portiamo avanti progetti di valorizzazione del Commercio Elettronico attraverso le attività istituzionali del Consorzio e appuntamenti come quello di oggi. Crediamo fortemente in ciò che l’e-Commerce può garantire in termini di risparmio, garanzia, sicurezza e qualità dei prodotti e dei servizi. – ha dichiarato Roberto Liscia, presidente di Netcomm – Consorzio del Commercio Elettronico Italiano. Oggi l’e-Commerce ha raggiunto un grado di maturità tale da poter sostenere progetti impegnativi come quello che ci propone Cnr. Per questo motivo sin da subito ci siamo fatti promotori del progetto, certi del fatto che con questo tipo di comunicazione riusciremo a integrare quella già molto intensa di natura istituzionale e business. Vogliamo fa capire che il commercio elettronico è davvero per tutto e per tutti, quindi quale miglior modo che generare nel pubblico curiosità e, in un certo senso, anche una certa immedesimazione con chi giornalmente si misura nell’acquisto online e lo può descrivere con semplicità e immediatezza? Francesca Sassoli è una giornalista, ma è soprattutto una donna che lavora e gestisce da sola una famiglia.” Francesca Sassoli, giornalista della redazione di Cnr, vivrà utilizzando solo ed esclusivamente l’e-Commerce per qualsiasi esigenza di acquisto di prodotti o di servizi: dal cibo, all’abbigliamento, ai libri, all’hi-tech, all’arredo, ai viaggi , alla cosmetica, alle polizze assicurative e così via. Un blog sul web, un diario giornaliero su Epolis, un appuntamento quotidiano su Cnr Radio Fm e uno su Cnr Tv News, uno spazio riservato nel magazine settimanale, racconteranno e testimonieranno l’attività quotidiana di Francesca. “Sfruttando la comunicazione multicanale e l’interazione tra i mezzi radio, tv, web e stampa a nostra disposizione- ha dichiarato Bruno Sofia, direttore di Cnr Media - vogliamo catturare l’attenzione del pubblico attraverso un percorso realistico/giornalistico fino ad oggi mai intrapreso e decisamente forte nel suo genere: affidare a Francesca Sassoli il compito di testimonial attivo del mondo dell’ e-Commerce. La giornalista promuoverà i valori di ogni singola azienda, ci racconterà le sue impressioni e il suo grado di soddisfazione, interagirà con le aziende e si rapporterà con il pubblico, al quale fornirà informazioni e curiosità.” Tra le aziende associate al Consorzio, due hanno abbracciato da subito il progetto mettendosi a disposizione: Paypal e Privalia. “Abbiamo sposato il progetto Italian e-Shopper poiché condividiamo da sempre l’obiettivo di rendere l’e-Commerce accessibile: questa iniziativa aiuterà a comprendere che comprare online è veramente una opportunità alla portata di tutti, non solo qualcosa riservato agli esperti – spiega Elena Antognazza, Marketing Director Paypal Italia - Paypal rende più semplice fare acquisti online perché permette di pagare velocemente e in modo sicuro, senza comunicare il numero di carta di credito o prepagata, oppure scegliendo di usare il proprio conto bancario e sempre con la totale riservatezza dei dati finanziari. Insieme agli altri partner di questo progetto ci proponiamo di portare quest’esperienza vicino alle persone, sciogliere i dubbi e svelare falsi miti, contribuendo così alla diffusione della comodità e convenienza dell’e-Commerce in Italia.” “Italian e-Shopper è il primo innovativo progetto a larga portata ad affrontare l’esperienza e- Commerce in un’ottica Consumer to Consumer in modo completo e interattivo.– ha dichiarato Valentina Visconti, Country Manager Italia di Privalia - Per la prima volta è un consumatore e non un’azienda a raccontare in profondo il mondo dello shopping online nel tentativo di velocizzare il processo evolutivo del consumatore italiano. A conferma dell’importanza acquisita dal web 2.0, siamo orgogliosi di partecipare a un progetto che contempla, al fianco dei media tradizionali, l’utilizzo di strumenti social e di blogging come canali fondamentali di sensibilizzazione. Oggi, chi determina la reputazione e l’immagine di un business non sono più le aziende, bensì i clienti stessi che ogni giorno condividono su Internet idee, contenuti e opinioni. Italian e-Shopper è un progetto in grado di entrare in questo network di persone che parlano e presentare l’e-Commerce come un’opportunità di migliorare la propria vita di tutti i giorni.” Netcomm – Il Consorzio del Commercio Elettronico Italiano è stato costituito l’8 settembre 2005, ma le sue origini risalgono agli albori del commercio elettronico in Italia. Non è un caso che, sin dalla costituzione, ha ottenuto il patrocinio di Assinform e della sua Commissione servizi e contenuti multimediali Anee, attiva su questi temi già dagli anni Novanta. Oggi Netcomm aderisce ad Assinform, parte di Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici. Gli obiettivi sono: promuovere le iniziative che possono contribuire alla conoscenza e alla diffusione delle tematiche, dei servizi e delle tecnologie connesse al commercio elettronico. Stimolare la collaborazione delle imprese e degli imprenditori del settore, rappresentandoli nei rapporti con le istituzioni a livello nazionale, comunitario e internazionale. Definire standard di qualità dei servizi offerti dagli operatori e-Commerce. Operare presso i media per una corretta comunicazione. Operare a favore del settore in termini di aspetti legali e fiscali, diritto di autore, sicurezza e tutto quanto faciliti lo sviluppo di un mercato digitale. Cnrmedia è oggi il marchio del Gruppo Prs che identifica informazione aggiornata e tempestiva disponibile su piattaforme multimediali. Con il marchio Cnrmedia, il “Brand” Cnr completa la propria offerta cross-mediale con la realizzazione di produzioni news e news-entertainment. Paypal è la soluzione più semplice, rapida e sicura per pagare e ricevere pagamenti su Internet, senza condividere i propri dati personali. Con circa 220 milioni di conti nel mondo e un volume di transazioni pari ad oltre 21 miliardi di dollari nel primo trimestre 2010, Paypal è leader mondiale nei pagamenti online. Disponibile in 190 Paesi e territori, Paypal accetta pagamenti in 24 valute e propone ai propri clienti - privati o imprese - soluzioni per vendere e comprare online in modo sicuro. Oggi, più di 200.000 siti nel mondo, di cui la metà in Europa, propongono Paypal come metodo di pagamento. In Italia, più della metà degli acquirenti online è titolare di un conto Paypal: quasi 4 milioni di conti. Per i siti commerciali, Paypal mette a disposizione soluzioni di pagamento flessibili, integrate e altamente sicure per lo sviluppo dell´e-Commerce. In collaborazione con i maggiori player del settore bancario e tecnologico, Paypal intende contribuire all´ottimizzazione e alla sicurezza dei pagamenti online. Fondata nel 1998 a San Josè in California, dove ha la propria sede centrale, dal 2002 Paypal fa parte del Gruppo eBay. Nel luglio 2007 Paypal ha ottenuto la licenza ad operare come banca nell´ambito dell´Unione Europea. per maggiori informazioni: Paypal Media Centre https://paypal-press.It Privalia è un Club Privato online che organizza, in esclusiva per i suoi soci, campagne vendita di prodotti delle migliori marche di moda, sport, scarpe, orologi, borse e accessori con sconti fino al 70% Già più di 2 milioni di persone si fidano di noi per realizzare i loro acquisti online |
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ECOMMERCE: +15% NEL 2010 - DATI NETCOMM - POLITECNICO |
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Si è svolta a Milano la quinta edizione dell´e-Commerce Forum, evento organizzato da Netcomm - Consorzio del Commercio Elettronico Italiano, dedicato al mondo del commercio elettronico. Nel primo trimestre del 2010 l’eCommerce B2c in Italia, inteso come il totale delle vendite realizzate da siti italiani, torna a crescere a doppia cifra con un +16% superando 1,4 miliardi di €. Si prevede una crescita del 15% nel 2010 con una quota di fatturato pari a 6,5 miliardi di €. Su base annua cresceranno sostanzialmente tutti i principali comparti merceologici, tra cui si distinguono l’Abbigliamento (+45%), le Assicurazioni (+21%) e il Turismo (+19%). Proprio il Turismo si confermerà ancora il primo settore con oltre il 50% del valore dell’eCommerce in Italia. L’export è previsto in crescita e supererà finalmente 1 miliardo di €, prevalentemente grazie al contributo di Turismo e Abbigliamento. Crescerà del 6% lo scontrino medio arrivando vicino a quota 230 €. Rimane comunque prevalente in Italia la vendita di servizi (67%) rispetto alla vendita di prodotti (33%), in contro-fase rispetto ai mercati esteri. Questa la fotografia tracciata dall’Osservatorio Netcomm – School of Management del Politecnico di Milano giunto alla nona edizione. Torna a correre l’e-commerce in Italia e cresce a doppia cifra nel primo trimestre 2010. Il totale delle vendite realizzate da siti italiani registra, infatti, un incremento del 16% toccando quota 1.425 milioni di euro (con una stima di chiusura dell’anno a 6.505 milioni di euro). Crescono tutti i comparti, dall’Abbigliamento (+51%), all’Informatica ed Elettronica (+23%), al Turismo (+23%), all’Editoria, musica ed audiovisivi (+19%), alle Assicurazioni (+18%), al Grocery (+17%). L’indagine sui comportamenti di E-commerce realizzata da Contactlab e Netcomm ha visto 46.000 consumatori rispondere a un questionario sul web Per la prima edizione dell’E-commerce Consumer Behaviour Report 2010, l’87% dei rispondenti compra online, il 35% dichiara di aver aumentato la spesa sulla rete nell’ultimo anno e il 38% la frequenza d’acquisto. I biglietti di trasporto sono la categoria preferita e sono il 27% i nuovi e-buyers, quanti cioè da meno di un anno hanno comprato per la prima volta su internet. All’e-commerce Netcomm Forum di Milano è stata presentata la prima indagine sui comportamenti di acquisto online in Italia, realizzata da Contactlab in collaborazione con Netcomm. |
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DIRITTO DI SEGUITO: ELENCO DEGLI AUTORI CHE NON HANNO ANCORA RIVENDICATO I COMPENSI |
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Sulla Gazzetta ufficiale, Serie Generale, n. 100 (Estratti, Sunti e Comunicati) del 30 aprile 2010, la Società Italiana Autori ed Editori ha pubblicato l’elenco degli artisti beneficiari del diritto di seguito che non hanno ancora rivendicato i compensi ad essi spettanti. L’art. 144 della Legge n. 633/1941 sul diritto d’autore e successive modificazioni prevede che su ogni vendita, successiva alla prima, degli originali delle opere delle arti visive e dei manoscritti, conclusa grazie a "professionisti del mercato dell’arte", spetti un compenso (il diritto di seguito) all’artista ed ai suoi eredi, fino ad un termine di 70 anni dalla sua morte. La Siae deve dare, trimestralmente, notizia delle vendite agli aventi diritto ad essa noti e pubblicare nel proprio sito web i dati relativi a tutte le vendite per le quali ha percepito i compensi. La Siae deve anche pubblicare e tenere costantemente aggiornato nel proprio sito web l’elenco degli artisti beneficiari che non hanno ancora rivendicato i propri compensi e/o le cui posizioni non sono ancora perfezionate. L’elenco viene anche pubblicato, con cadenza semestrale, sulla Gazzetta ufficiale. Gli artisti, i cui nominativi sono presenti negli elenchi, o i loro eredi, possono rivendicare i propri diritti seguendo la procedura di riconoscimento riportata nel sito istituzionale della Siae (www.Siae.it ) o contattando gli Uffici Siae - Sezione Olaf - Viale della Letteratura 30, 00144 Roma (tel. 06 59903080 – fax 06 59903724 - dds.Olaf@siae.it ) |
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PRIVACY: PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO E PRIVACY |
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Le società del settore automobilistico, incluse le officine che offrono servizi di revisione, possono usare senza consenso i dati del Pubblico registro automobilistico (Pra) per inviare agli utenti comunicazioni di rilevante interesse pubblico, come la scadenza della revisione del veicolo, e questionari con finalità di ricerca. E´ necessario invece acquisire il preventivo consenso degli interessati per inviare informazioni pubblicitarie. Lo ha chiarito definitivamente il Garante al termine di una verifica avviata sulle modalità di trattamento dei dati contenuti nel Pra, l´archivio pubblico gestito dall´Aci che contiene le informazioni relative agli oltre 110 milioni di veicoli italiani (data di immatricolazione, numero di telaio e targa, dati anagrafici dell´intestatario, etc.). L´intervento dell´Autorità trae origine da numerose segnalazioni di utenti che lamentavano di aver ricevuto, da società alle quali non avevano mai comunicato il proprio recapito, pubblicità, offerte per effettuare la revisione della propria vettura, questionari. In tutti i casi esaminati dal Garante, gli indirizzi degli utenti risultavano estratti dal Pra. Con un provvedimento, di cui è stato relatore Giuseppe Chiaravalloti, il Garante ha innanzitutto confermato la sussistenza di un rilevante interesse pubblico a far conoscere informazioni che contribuiscono a migliorare la sicurezza nella circolazione degli autoveicoli, favoriscono la tutela ambientale o sono relative ad attività di ricerca economico-sociale o di statistica. E ha quindi stabilito che le società del settore automobilistico, comprese le officine autorizzate, e le società private di ricerche e consulenze economico-sociali possono utilizzare, anche senza consenso, i dati personali contenuti nel Pra per inviare questionari o comunicazioni con la notizia dell´imminente scadenza del periodo di revisione dell´auto. L´autorità ha invece ribadito il divieto di utilizzare tali dati per mere finalità marketing (ad esempio, per l´invio di offerte su pezzi di ricambio e accessori), in assenza del preventivo consenso degli interessati |
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PRIVACY: IN BAGNO SENZA IL PERMESSO DELL´AZIENDA |
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Il Garante vieta le autorizzazioni scritte per assenze momentanee. Viola la dignità e la riservatezza delle persone il datore di lavoro che obbliga i dipendenti a richiedere l´autorizzazione scritta per andare in bagno o, comunque, per allontanarsi temporaneamente dalla postazione di lavoro. Lo ha stabilito il Garante privacy giudicando illecito il trattamento dei dati effettuato con queste modalità da parte di un´azienda nei confronti dei propri operai. Per monitorare l´allontanamento di qualsiasi addetto alla catena di montaggio la società aveva imposto ai suoi dipendenti di compilare appositi tagliandi di carta dove indicare il proprio nominativo, il reparto di appartenenza, l´orario e motivazione per cui ci si assentava. I permessi, pur restando nella disponibilità degli operai, dovevano essere controfirmati e autorizzati dal capo reparto. Al Garante, che aveva avviato accertamenti sul caso segnalato dalla stampa, la società aveva precisato che le informazioni raccolte con i tagliandi non erano registrate né conservate e che, pertanto, non veniva effettuato alcun trattamento di dati. L´utilizzo di questi permessi era comunque stato conseguenza di una non corretta interpretazione delle disposizioni impartite dalla direzione dello stabilimento e l´azienda aveva già provveduto a eliminarlo e a richiamare i capi delle singole unità. L´autorità ha invece stabilito che quello realizzato dalla società era a tutti gli effetti un trattamento di dati perché, anche se non trattenute o archiviate, le informazioni annotate sui tagliandi, comprese quelle relative alle esigenze fisiologiche degli operai, venivano conosciute dai responsabili che dovevano autorizzare gli allontanamenti. La modalità di trattamento, oltre che sproporzionata rispetto alle finalità per le quali veniva svolta, risultava peraltro lesiva della dignità dei lavoratori anche in considerazione del potenziale condizionamento della libertà di movimento che ne conseguiva. Il Garante ha dunque vietato l´uso dei permessi e ha prescritto all´azienda di predisporre nuove modalità di comunicazione degli allontanamenti dei dipendenti |
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PRIVACY: TV DIGITALE E CONTRIBUTO STATALE PER ACQUISTO DECODER |
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Via libera del Garante alla comunicazione dei dati dall´Agenzia delle entrate a Poste Italiane. Il Garante ha dato via libera alla richiesta del Ministero dello sviluppo economico di consentire all´Agenzia delle Entrate la trasmissione a Poste Italiane, anche per il triennio 2010-2012, dell´elenco dei codici fiscali dei potenziali destinatari del contributo statale per l´acquisto di decoder digitali. Il Garante ha tuttavia stabilito che l´Agenzia delle Entrate possa trasmettere a Poste italiane i soli codici fiscali degli abbonati Rai residenti nelle aree di volta in volta interessate al passaggio al digitale. Nel motivare il suo parere favorevole (relatore Mauro Paissan), l´Autorità ha riconosciuto che la comunicazione a Poste Italiane dei dati dei possibili beneficiari risulta necessaria per l´erogazione del contributo da parte del Ministero dello sviluppo economico e rientra quindi nelle funzioni istituzionali che il Ministero è chiamato a svolgere. Il documento sottoposto al Garante tiene conto delle misure prescritte in un precedente provvedimento (doc web. N. 1612009) e offre idonee garanzie anche di carattere tecnologico per il trattamento dei dati personali. Il contributo, previsto in favore delle famiglie economicamente o socialmente svantaggiate, permette una riduzione sul prezzo del decoder effettuata nei confronti dell´acquirente direttamente dal rivenditore, che sarà poi rimborsato da Poste Italiane Spa per conto del Ministero sulla base di un´ apposita convenzione. Destinatari del contributo saranno abbonati Rai, in regola con il pagamento del canone, residenti nelle aree interessate al passaggio al digitale, con un reddito inferiore ai 10.000 euro e un´età superiore ai 65 anni |
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GIUSTIZIA ITALIANA: NON È REATO DARE DEL “PAZZO” AL CAPO |
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La Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17672 del 7 maggio 2010, è intervenuta nel dibattito in materia delle frasi o parole che si posso rivolgere al capo o nei confronti del capo senza incorrere nella sanzione penale. I giudici hanno stabilito che dare del “pazzo” al proprio capo non integra nessuna fattispecie di reato, precisando che l’espressione “pazzo” non ha più contenuto offensivo “essendo entrato nel linguaggio parlato di uso comune come i termini scemo e cretino. Quando tali termini vengano usati nelle discussioni, spesso accese, che si svolgono tra colleghi in ambito lavorativo e/o sindacale aventi ad oggetto temi concernenti la organizzazione del lavoro e/o l’adozione di particolari iniziative che possano aumentare la produttività dell’ufficio e rendere più agevole e meno burocratica l’attività degli addetti, finiscono con l’avere un significato rafforzativo del concetto espresso ed evocativo delle gravi conseguenze che si potrebbero verificare in caso di non accettazione delle critiche e dei consigli” |
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GIUSTIZIA ITALIANA: KARAOKE, L’USO DEI TESTI DELLE CANZONI VA AUTORIZZATO |
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La Prima sezione civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11300/2010, ha accolto il ricorso di alcune case editrici musicali contro la Rai annullando la precedente sentenza della Corte d’Appello di Roma e stabilendo che anche il karaoke che riproduce musica e testo viola il diritto d´autore. Nel 1997, gli editori avevano contestato all’emittente televisiva di aver trasmesso senza disporre della relativa autorizzazione, i testi di alcuni brani musicali su video eseguiti durante un programma di karaoke, violando così il diritto di riproduzione dei testi letterari. Le società discografiche chiedevano il risarcimento del danno sostenendo che la diffusione e la riproduzione del testo era avvenuta in violazione del diritto d´autore. La Corte d’Appello, nel maggio 2004, aveva dato ragione alla Rai, sostenendo che non poteva rientrare nel concetto di riproduzione la semplice visualizzazione del testo in sincronia con la musica. I giudici della Corte di Cassazione, invece, hanno ritenuto che "la proiezione del testo di una canzone su uno schermo televisivo, presupponendo la registrazione del testo stesso su un supporto, qualunque esso sia, che ne consente la diffusione televisiva, costituisce un atto di riproduzione". Ora la Corte d’Appello dovrà riesaminare il caso alla luce del principio secondo cui "in assenza di autorizzazione, nessun utilizzo dei testi è possibile da parte di terzi, a prescindere dalla finalità o meno di profitto". Quando manca l´autorizzazione, pertanto, c´e´ violazione del diritto d´autore in quanto "la registrazione di un testo sul supporto costituisce atto di riproduzione" |
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GIUSTIZIA EUROPEA: AIUTI ALL´OCCUPAZIONE IN SICILIA - INCOMPATIBILE IL RIFINANZIAMENTO PER IL 1997-1998 |
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Le due misure che compongono gli aiuti in favore dell´occupazione della Regione Sicilia per gli anni 1991-1996, dichiarati compatibili con il mercato comune, non sono cumulabili e coprono le assunzioni di nuovi lavoratori o le trasformazioni dei contratti in contratti a durata indeterminata avvenute entro il 31 dicembre 1996. Il rifinanziamento di tali aiuti per gli anni 1997-1998 costituisce, invece, un aiuto nuovo incompatibile con il Trattato, e non può dar luogo a sovvenzioni per le assunzioni o trasformazioni avvenute oltre il 1° gennaio 1997. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull´interpretazione e la validità di due decisioni della Commissione. Nella prima, del 1995, relativa alla legge della Regione Siciliana n. 27/91 recante interventi a favore dell´occupazione, la Commissione non sollevava obiezioni nei confronti delle misure di aiuto contemplate considerando compatibile con il Trattato Ce lo stanziamento di bilancio di un ammontare di 159 miliardi di lire (pari a circa 79,5 milioni di euro) per gli anni 1991-1996. Nella seconda, n. 2003/195/Ce, relativa al regime di aiuto cui l´Italia intendeva dare esecuzione in favore dell´occupazione nella Regione Siciliana, la Commissione rilevava che la legge n. 16/91 riguardava il rifinanziamento, per gli anni 1997 e 1998, del regime approvato nel 1995 e che veniva a cessare alla fine del 1996. La Società Todaro Nunziatina, con sede in Sicilia, ha, tra il 1° giugno 1996 e il 30 settembre 1999, presentato all´amministrazione diverse domande di concessione degli aiuti ex legge n. 27/91 in relazione all´assunzione di due lavoratori in forza di contratti di formazione e lavoro, trasformati in contratto a tempo indeterminato. Poiché l´amministrazione non le ha versato gli aiuti richiesti, la Todaro Nunziatina ha promosso un´azione a suo carico dinanzi al Tribunale ordinario di Palermo per ottenere il versamento dell´importo pari a 45320,64 euro, più gli interessi legali. L´amministrazione si è opposta a tale domanda, affermando sostanzialmente di non essere autorizzata a concedere tali aiuti a causa della decisione 2003/195. Nella sentenza odierna, la Corte constata, in primo luogo, che, con la decisione del 1995, la Commissione non ha sollevato obiezioni nei confronti del regime di aiuti a favore dell´occupazione previsto dalla legge n. 27/91, il quale aveva lo scopo di favorire la formazione e la creazione di posti di lavoro e doveva applicarsi a partire dal 1991, sebbene sia stato notificato alla Commissione solo il 18 maggio 1995. La Corte osserva che legge n. 27/91 prevedeva due misure di aiuto all´occupazione. La prima consisteva nella concessione di una sovvenzione pari al 30% o al 50% della retribuzione dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, per l´intera durata dei contratti, a condizione che i lavoratori fossero stati assunti durante il periodo compreso tra il primo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge ed il 31 dicembre 1996. La seconda prevedeva, invece, la concessione di una sovvenzione decrescente, variante dal 50% al 25% della retribuzione dei lavoratori in caso di trasformazione di un contratto siffatto in contratto a durata indeterminata durante i primi tre anni di detto contratto, a condizione che tale trasformazione sia avvenuta nel periodo compreso tra il primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della legge e il 31 dicembre 1996 e riguardi i lavoratori assunti prima di tale periodo. Pertanto, questi due aiuti non possono essere cumulati nel tempo a vantaggio di uno stesso lavoratore e, d´altro canto, l´evento generatore dell´aiuto, ossia l´assunzione del lavoratore, nel primo caso, e la trasformazione del contratto in contratto a durata indeterminata, nel secondo caso, dev´essersi verificato prima del 31 dicembre 1996. La decisione del 1995 ha, dunque, riconosciuto la compatibilità con il mercato comune di un regime di aiuti composto di due misure che non possono essere cumulate e il cui evento generatore dev´essere avvenuto prima del 31 dicembre 1996, mentre i versamenti da esse previsti possono proseguire dopo tale data. In secondo luogo, la Corte rileva che con la decisione 2003/195, la Commissione ha dichiarato incompatibile con il mercato comune il regime di aiuti previsto dalla legge n. 16/97 che prevedeva il rifinanziamento, per gli anni 1997 e 1998, del regime di aiuti introdotto dalla legge n. 27/91, per un importo supplementare di 82 miliardi di lire (pari a circa 42,3 milioni di euro). La Corte ricorda che, secondo il regolamento n. 659/1999 sulle modalità di applicazione delle regole sugli aiuti, sono considerati come aiuti nuovi tutti gli aiuti che non siano aiuti esistenti, comprese le modifiche degli aiuti esistenti, cosí come, per giurisprudenza consolidata, le misure adottate dopo l´entrata in vigore del Trattato e dirette ad istituire o a modificare aiuti. Avendo previsto nel contempo un aumento dei fondi superiore al 50% e una proroga di due anni del periodo durante il quale sarebbero rimaste valide le condizioni per la concessione di questo regime, la legge n. 16/97 ha istituito un aiuto nuovo, dichiarato incompatibile dalla Commissione nella decisione 2003/1995. Di conseguenza, l´assunzione di lavoratori ingaggiati con contratto di formazione e lavoro o le trasformazioni di contratti di formazione e lavoro in contratti a tempo indeterminato effettuate a partire dal 1° gennaio 1997 non possono più dar luogo alla concessione di nessun tipo di aiuto. Pertanto, la legge n. 16/97 costituisce un aiuto nuovo, che non consente la concessione di sovvenzioni per qualsiasi assunzione di lavoratori ingaggiati con contratto di formazione e lavoro o per la trasformazione di contratti di formazione e lavoro in contratti a tempo indeterminato effettuata a partire dal 1° gennaio 1997. In merito alla questione su quale delle parti in giudizio incomba l´onere di provare che lo stanziamento di bilancio concesso della legge n. 27/91 ed autorizzato dalla decisione del 1995 non sia stato esaurito, la Corte osserva che, in mancanza di una disciplina comunitaria in materia, spetta all´ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro definire le modalità e le norme in materia di prova. Tuttavia, le autorità nazionali devono essere in grado di giustificare, su richiesta della Commissione, lo stato dei pagamenti di un regime di aiuti quando lo Stato membro ha previsto uno stanziamento massimo attribuibile individualmente ai beneficiari. Infine, per quel che riguarda gli interessi legali eventualmente dovuti dalla Regione Siciliana in caso di ritardato pagamento degli aiuti, la Corte ricorda che il Trattato mira a garantire che gli effetti di un aiuto non si producano prima che la Commissione abbia disposto di un termine ragionevole per esaminare a fondo il progetto. Poiché la decisione del 1995 ha reso compatibile con il mercato comune il regime degli aiuti della legge n. 27/91 solo a partire dalla data di tale decisione, qualsiasi versamento tardivo degli aiuti può far decorrere interessi solo per l´importo degli aiuti dovuto successivamente a tale data. Le modalità e i tassi applicabili a questi interessi sono di competenza dell´ordinamento nazionale, ma l´importo degli interessi eventualmente dovuti in caso di versamento tardivo di dette misure di aiuto non può costituire aiuto, né in tutto né in parte, e, di conseguenza, non può essere imputato allo stanziamento di bilancio a ciò destinato. (Sentenza nella causa C-138/09, Todaro Nunziatina & C./assessorato del Lavoro Regione Sicilia) Si ricorda che, sempre in tema di contratti di formazione lavoro, è attualmente pendente davanti alla Corte di giustizia Ue la causa C-496/09, Commissione/italia (Guue) nella quale la Commissione, ritenendo che le autorità italiane non avessero adottato tutte le misure necessarie per conformarsi alla sentenza della Corte C-99/02 (sul recupero presso i beneficiari degli aiuti giudicati illegittimi ed incompatibili con il mercato comune), ha deciso di adire la Corte di giustizia ai sensi dell’art. 228, n. 2, Ce chiedendo che essa: ordini alla Repubblica italiana di versare alla Commissione una penalità giornaliera pari a Eur 285.696, dal giorno in cui sarà pronunciata la sentenza nella presente causa fino al giorno in cui sarà stata eseguita la sentenza nella causa C-99/02; ordini alla Repubblica italiana di versare alla Commissione una somma forfetaria il cui importo risulta dalla moltiplicazione di un importo giornaliero pari a Eur 31.744 per il numero dei giorni di persistenza dell’infrazione dal giorno della pronunzia della sentenza nella causa C-99/02 alla data alla quale sarà pronunziata la sentenza nella presente causa |
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GIUSTIZIA EUROPEA: LEGITTIMO IL LIMITE ALLA DETRAZIONE IRPEF PER LE SPESE UNIVERSITARIE IN UN ALTRO STATO MEMBRO |
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La Corte di giustizia Ue ha stabilito che è conforme al diritto dell´Unione una disciplina nazionale che limita, ai fini della detrazione fiscale sull´Irpef, le spese sostenute presso le università private di altri Stati Ue ad un ammontare pari alle spese previste dalle università statali italiane per dei corsi analoghi. L´esclusione totale della detraibilità di tali spese sarebbe, invece, un ostacolo alla libera prestazione dei servizi ed alla libera circolazione dei cittadini dell´Unione. Il sig. Zanotti, avvocato tributarista residente in Roma, ha frequentato un Master in diritto tributario internazionale presso l´International Tax Center a Leida (Paesi Bassi) del costo di 12 000 euro. Al momento della dichiarazione dei redditi, ha detratto dall´Irpef il 19% delle spese sostenute per la frequenza al Master a titolo di oneri deducibili per spese di istruzione secondaria e universitaria. L´agenzia delle entrate di Roma ha invece ammesso la detrazione unicamente per il 19% del costo di un corso analogo in un´università in prossimità del suo domicilio. In effetti, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), quale interpretato ed attuato alla luce della circolare n. 95/2000 del Ministero delle Finanze, dall´Irpef può essere detratto il 19% delle spese per la frequenza presso istituti o università private o straniere nei limiti dei costi previsti dagli istituti statali italiani per dei corsi analoghi, ed, in particolare, per i corsi all´estero, dei costi previsti dall´Università statale italiana più vicina al domicilio fiscale del contribuente. Il Sig. Zanotti, facendo valere l´incompatibilità col diritto comunitario dei limiti alla detrazione previsti dalla normativa italiana, ha impugnato la cartella di pagamento dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma, la quale ha rivolto alla Corte di giustizia Ue un quesito pregiudiziale. Nella sentenza odierna, la Corte osserva, in primo luogo, che, qualora la detrazione fosse esclusa per il contribuente che abbia frequentato un istituto privato situato in un altro Stato membro e concessa, invece, ad un contribuente che frequenta un analogo istituto nel proprio Stato, la legislazione nazionale comporterebbe, per il primo, un onere fiscale più gravoso, e dissuaderebbe non solo la frequenza a corsi d´istruzione universitaria negli istituti stabiliti in un altro Stato membro, ma anche l´offerta di formazione proveniente da istituti di insegnamento privati stabiliti in un altro Stato membro, costituendo cosí un ostacolo alla libera prestazione di servizi. Del pari, nel caso in cui la detraibilità fiscale fosse esclusa per le spese universitarie sostenute in un altro Stato membro ed ammessa, invece, per le spese sostenute nel proprio Stato membro, i contribuenti che hanno esercitato la propria libertà di circolazione sarebbero svantaggiati, e le libertà riconosciute ai cittadini dell´Unione ostacolate. In secondo luogo, la Corte affronta il caso in cui la detrazione delle spese sostenute all´estero sia possibile, ma soggetta a due limiti, uno quantitativo, che ammette la detrazione delle spese universitarie incorse per la frequenza di corsi in un altro Stato membro in misura non superiore al tetto massimo stabilito per le tasse ed i contributi degli istituti statali, ed uno territoriale, che permette la detrazione di tali spese entro il tetto massimo fissato per le tasse e i contributi dell´università pubblica italiana che offre corsi analoghi più vicina al domicilio fiscale del contribuente in Italia. La Corte rileva che il limite quantitativo si applica indistintamente agli stabilimenti privati situati in Italia ed a quelli situati in un altro Stato membro. Rispetto al limite territoriale, la Corte osserva che anche il contribuente che frequenta un corso presso un istituto privato italiano è soggetto al tetto massimo fissato in funzione delle tasse e dei contributi dell´università pubblica italiana della medesima città, o, in mancanza, della regione in cui è sito detto istituto privato. Inoltre, onde evitare un aggravio finanziario eccessivo, uno Stato membro può limitare l´importo deducibile a titolo di spese d´istruzione. Sebbene le tasse universitarie varino, in funzione delle tasse regionali applicabili e delle decisioni dei singoli atenei, da un´università all´altra, una tale variazione incide allo stesso modo sulla fissazione del limite applicabile alle spese per i contribuenti che frequentano istituti privati in un altro Stato membro e quelli che frequentano tali istituti in Italia. Ne risulta che, non mettendo i contribuenti che, esercitando il proprio diritto alla libera circolazione, frequentano dei corsi di istruzione presso degli istituti privati in un altro Stato membro in una posizione sfavorevole rispetto a coloro che li frequentano nel proprio Stato membro, una detrazione sottoposta a tali limiti quantitativi e territoriali non ostacola né la libera prestazione dei servizi né la libera circolazione dei cittadini dell´Unione. Spetterà al giudice di rinvio determinare se la questione rileva della libera prestazione di servizi o delle libertà riconosciute ai cittadini dell´Unione, e se la detrazione è esclusa o soggetta al doppio limite quantitativo e territoriale. (Sentenza nella causa C-56/09, Zanotti/agenzia delle entrate) |
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GIUSTIZIA EUROPEA: FRANCE TÉLÉCOM E AIUTI DI STATO |
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Le dichiarazioni delle autorità francesi che assicuravano a France Télécom il loro sostegno in un momento di grave crisi dell´operatore non possono essere qualificate come aiuti di stato, in quanto non hanno impegnato risorse statali. (Sentenza nelle cause riunite T-425/04, T-444/04, T-450/04 et T-456/04 Francia e a./Commissione) |
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CONTRIBUTO ANNO 2010 PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL GARANTE DELLE COMUNICAZIONI: ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI EDITORI |
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L’agcom con la delibera n.722/09/Cons del 10 dicembre 2009ha definito la misura e le modalità di versamento del Contributo dovuto all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per l’anno 2010. Ricordiamo che la Legge finanziaria 2006 (Legge n. 266 del 23 dicembre 2005), all’art. 1, commi 65, 66,e 68 aveva modificato il sistema delle entrate dell’Autorità disponendo che le spese di funzionamento non garantite dal sistema statale, fossero finanziate dal mercato di competenza con un contributo annuo non superiore al 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio. Per il 2010, la misura del contributo è stata fissata nel 1,5 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio. E’ stato introdotto un nuovo modulo “telematico” da utilizzare per la comunicazione. Le modalità di versamento non sono variate |
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