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LUNEDI

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Notiziario Marketpress di Lunedì 01 Luglio 2013
TELECOM: TUTELARE I MINORI DAL WEB  
 
Umberto Rapetto, consulente strategico di Franco Bernabè, presidente di Telecom Italia, ha presentato la mission di Telecom: difendere i minori dalle insidie del web. Rapetto ha previsto la convocazione di una sorta di Stati Generali della tutela dei minori online, un incontro assembleare con la partecipazione di tutti quelli che hanno lavorato e vogliono fare qualcosa su questo fronte. Due, in particolare, le iniziative. L’iniziativa "Vantati di qualcosa di bello!" ha l´obiettivo di contrastare il bullismo: una campagna informativa invoglierà i giovanissimi a filmare una buona azione e ad inviarla su un apposito portale che si contrapporrà ai video di teppisti e baby-criminali postati su Youtube ed altri siti. L’iniziativa "Anch´io ho qualcosa da dire", invece, permetterà docenti, avvocati, psicologi, pediatri di presentare relazioni nell´ambito dell’evento che si svolgerà a Genova a metà ottobre con la collaborazione di scuole, associazioni di tutela dei minori, enti di categoria, albi professionali  
   
   
BUG SU FACEBOOK: PRIVACY A RISCHIO  
 
Facebbok ha confermato che sei milioni di indirizzi email e numeri di telefono sono stati condivisi a causa di un possibile bug su Facebook. Il social network ha allertato le autorità negli Usa, in Canada e in Europa. La compagnia di Zuckerberg, dopo aver ammesso di essere "imbarazzata e arrabbiata" per quanto accaduto, ha precisato che "… ora lavoreremo il doppio per assicurarci che questo non accada più". Il baco, diffusosi tramite il tool che consente di aggiornare la propria lista di contatti o di indirizzi su Facebook, è stato eliminato in 24 ore, ma … comunque troppo tardi per evitare la dispersione dei dati personali  
   
   
AUDIOLIBRI IN SPIAGGIA RIVIERA ROMAGNOLA - SUI 9 KM DEL LITORALE CERVESE, INTERAMENTE ZONA WI-FI  
 
Anche quest’anno, sui 9 km di spiaggia tra Cervia, Milano Marittima, Pinarella e Tagliata prende il via “Audiobook sotto il sole di Cervia”. Ideata da Goodmood edizioni sonore e dalla Cooperativa Bagnini di Cervia, l´iniziativa consente di scaricare gratuitamente e ascoltare su smartphone e tablet un audiolibro in riva al mare. Il catalogo comprende oltre 400 titoli, pari a quasi la metà degli audiolibri complessivamente distribuiti in Italia  
   
   
IL FISCO METTE LE RUOTE A SAN BENEDETTO PO (MN) - DAL 2 AL 4 LUGLIO L’UFFICIO MOBILE DELL’AGENZIA IN PIAZZA FOLENGO  
 
Un camper dell’Agenzia delle Entrate, attrezzato come un front office di un ufficio territoriale, per offrire assistenza ai contribuenti colpiti dal sisma del maggio 2012: prosegue con la tappa di San Benedetto Po (Mn) il tour dell’ufficio mobile dell’Agenzia delle Entrate. Grazie alla collaborazione avviata tra il Comune e l’Agenzia, il camper sosterà infatti anche a San Benedetto Po, in piazza T. Folengo, dal 2 al 4 luglio dalle ore 10 alle 17. Il camper è attrezzato come un vero e proprio ufficio itinerante e i funzionari saranno disponibili per offrire tutti i servizi di informazione e assistenza fiscale abitualmente disponibili presso gli uffici. Sarà possibile ad esempio richiedere il rilascio del codice fiscale o della partita Iva, registrare un contratto di locazione, richiedere assistenza nella compilazione e trasmissione della dichiarazione dei redditi, richiedere il codice Pin per l’abilitazione ai servizi telematici, o ancora ricevere informazioni sui rimborsi, comunicazioni di irregolarità, iscrizioni a ruolo, ma anche su agevolazioni previste per le ristrutturazioni edilizie e per il risparmio energetico. Da quest’anno, in seguito all’accorpamento dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia del Territorio, presso l’ufficio mobile sono disponibili anche i servizi di consultazione delle quotazioni immobiliari, le visure catastali e le ispezioni ipotecarie. “L’iniziativa - afferma il direttore regionale dell’Agenzia delle Entrate, Eduardo Ursilli - quest’anno è dedicata a quei cittadini colpiti dal sisma nel 2012 che più di altri hanno difficoltà a recarsi nei nostri uffici. Con il camper attrezzato a ufficio portiamo i nostri servizi di informazione assistenza direttamente sul territorio. Ringrazio il Sindaco che ha accolto con favore questa opportunità”. “Siamo molto lieti di accogliere l’iniziativa “Il Fisco mette le ruote” nella nostra straordinaria piazza, accanto all’ingresso del Complesso Monastico Polironiano, perché è un segno di apertura, vicinanza e possibilità di confronto con i cittadini – commenta il sindaco di San Benedetto Po - La presenza di un camper in piazza è estremamente significativa per la nostra amministrazione: ci riporta ad un anno fa quando per molti degli abitanti di queste terre il camper rappresentava l’abitazione usuale, è inoltre, da sempre, un mezzo di trasporto, una passione, un modo di viaggiare all’insegna della libertà e della semplicità; ciò sta a rappresentare l’impegno e la volontà della Pubblica Amministrazione di mettersi sempre al servizio del cittadino con forme di comunicazione dirette e semplici”.  
   
   
PRIVACY: CONTROLLI SULLA TOSSICODIPENDENZA E TUTELA DELLA RISERVATEZZA  
 
Gli organismi sanitari che per accertare l’assenza di tossicodipendenza intendono usare sistemi di videosorveglianza all’interno dei propri servizi igienici dovranno adottare cautele e accorgimenti a tutela della riservatezza di lavoratori e pazienti sottoposti alla raccolta dei campioni di urina. Lo ha deciso l’Autorità per la privacy intervenuta a seguito di istanze pervenute dagli organismi sanitari, tra i quali i Sert, ma anche dagli stessi lavoratori e pazienti. Nei Sert e in altre strutture sanitarie i lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi vengono sottoposti per legge, prima dell’assunzione in servizio e poi con cadenza periodica, ad accertamento di assenza di tossicodipendenza attraverso l’esame dell’urina. L’occhio di un operatore sanitario garantisce che a ciascun soggetto sottoposto al controllo corrisponda esattamente il suo campione di urina. Stessa procedura viene prevista per i soggetti affetti da dipendenze per finalità di cura. Ora, sulla base dell’esperienza maturata e delle richieste degli interessati le strutture sanitarie hanno proposto, in luogo dell’osservazione diretta, l’impiego di telecamere in grado di assicurare la corretta raccolta - sotto il profilo dell’inalterabilità e della provenienza - del campione urinario. Con un provvedimento a valenza generale, il Garante ha dunque prescritto le misure da rispettare. All’interessato deve essere data innanzitutto la facoltà di scegliere se avvalersi della osservazione diretta di un operatore sanitario o della rilevazione delle immagini attraverso l’occhio elettronico. Le immagini rilevate non devono essere registrabili. Il servizio igienico dotato di telecamere, inoltre, deve essere dedicato in via esclusiva a tali controlli, se ciò non è possibile, devono essere introdotti opportuni accorgimenti per evitare di riprendere soggetti diversi da quelli da controllare. Infine, il personale sanitario preposto ai controlli, il solo abilitato a visionare le immagini e preferibilmente dello stesso sesso della persona da controllare, deve essere designato per iscritto incaricato del trattamento e gli deve essere preclusa la possibilità di registrare le immagini che appaiono sullo schermo, anche tramite telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici  
   
   
PRIVACY: AGENZIE PER IL LAVORO - SENZA NORME, NO ALLE COPIE DEI DOCUMENTI DI IDENTITÀ  
 
Le agenzie per il lavoro, in occasione di colloqui conoscitivi, possono acquisire e conservare copia dei documenti di identità, utilizzati per identificare le persone, solo se previsto da specifiche norme. Lo ha precisato il Garante, a seguito della segnalazione di un uomo che lamentava una violazione dei principi di pertinenza e non eccedenza posti a tutela dei suoi dati personali. In occasione di un colloquio conoscitivo, infatti, l’agenzia per il lavoro presso cui si era presentato aveva acquisito copia del suo documento di identità. L’autorità, dopo aver valutato le attività della società, ha osservato che, mentre è lecito per l’agenzia procedere alla corretta identificazione degli aspiranti lavoratori chiedendo l’esibizione di un documento di identità ed eventualmente annotandone gli estremi, deve invece ritenersi eccedente acquisire copia del documento stesso. Le copie dei documenti di identità contengono dati personali, come le fotografie dell’interessato, le caratteristiche fisiche e lo stato civile, non pertinenti alle finalità per le quali venivano raccolti (presentazione del curriculum e colloquio conoscitivo). L’autorità, ha peraltro, richiamato l’attenzione sui rischi che l’acquisizione e la conservazione di copie di questi documenti in termini di duplicazione, perfino di furto di identità. Il Garante ha perciò vietato alla società di conservare le copie dei documenti di identità dei candidati e ha prescritto che l’identificazione degli aspiranti avvenga con la semplice annotazione dei dati essenziali, senza alcuna conservazione di documenti identificativi  
   
   
TELECAMERE “INTELLIGENTI“ PER IMPIANTI IN ZONE ISOLATE  
 
Il Garante per la privacy ha accolto le richieste avanzate da un gruppo industriale di installare un sistema di videosorveglianza “intelligente”, dotato di riconoscimento dei movimenti, per proteggere cinque complessi fotovoltaici posizionati in zona isolate. Le domande di verifica preliminare presentate traggono origine dalle peculiari esigenze organizzative e di sicurezza dei siti produttivi che si trovano in ampie aree lontano da centri abitati e solitamente non richiedono la presenza di personale sul posto. Le società che gestiscono gli impianti hanno quindi chiesto di poter abbinare al normale sistema di videosorveglianza, dotato di telecamere fisse e “speed-dome” (brandeggiabili e dotate di zoom), una funzione di “motion control” in grado di rilevare automaticamente eventuali movimenti all’interno dell’area ripresa e di allertare immediatamente il personale di controllo. Le nuove funzionalità consentirebbero alle imprese di garantire la sicurezza delle infrastrutture da intrusioni e danneggiamenti, nonché di monitorare costantemente il corretto funzionamento degli impianti in modo da richiedere l’intervento di addetti sul posto solo in caso di eventi anomali. L’autorità ha riconosciuto le specifiche necessità del gruppo e ha autorizzato l’attivazione delle nuove tecnologie con l’obbligo, però, di adottare adeguate tutele per la privacy. Le telecamere dovranno essere opportunamente segnalate e potranno inquadrare solo le aree interne dell’impianto e l’area immediatamente attigua la recinzione. L’accesso via internet alle immagini conservate nei computer degli impianti potrà avvenire solo tramite connessioni protette (con rete Vpn) e trasmissioni criptate. Tali dati, inoltre, potranno essere consultati solo da personale appositamente incaricato e dotato di utenze di accesso individuale. Il Garante ha infine sottolineato che, siccome le telecamere potrebbero riprendere l’attività del personale inviato a operare sul posto, le aziende coinvolte dovranno comunque operare nel rispetto dello Statuto dei lavoratori. Prima di avviare l’attività di videosorveglianza, le società dovranno quindi attendere l’apposito nulla osta già richiesto alle competenti Direzioni provinciali del lavoro. In ogni caso, le riprese potranno essere utilizzate solo per finalità connesse alla tutela del patrimonio aziendale e non per il controllo a distanza dei lavoratori o per altri scopi non previsti  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: LA REPUBBLICA CECA È CONDANNATA A PAGARE UNA SOMMA FORFETTARIA PER L’IMPORTO DI EUR 250 000 PER LA MANCATA ESECUZIONE DI UNA SENTENZA DELLA CORTE RIGUARDANTE LA PENSIONE AZIENDALE O PROFESSIONALE  
 
Poiché nel regime pensionistico ceco è assente il secondo pilastro (pensione complementare sottoscritta da taluni datori di lavoro per il loro personale), la Corte considera che tale infrazione ha avuto un impatto limitato sul mercato interno Gli Stati membri sono liberi di organizzare i loro regimi pensionistici e di decidere riguardo al ruolo svolto da ciascuno dei tre «pilastri classici» dei sistemi pensionistici nel loro territorio. Il primo pilastro comprende le pensioni previste dalla legge versate dallo Stato e finanziate dai contributi riscossi presso datori di lavoro e lavoratori, il secondo organizza le prestazioni pensionistiche aziendali o professionali finanziate con i contributi dei datori di lavoro e il terzo rappresenta le pensioni complementari individuali. Gli Stati membri dispongono della libertà di disciplinare tale settore. L’unione ha peraltro adottato una direttiva sugli enti pensionistici aziendali o professionali, in particolare per consentire loro di operare in modo transfrontaliero. La Repubblica ceca – il cui sistema pensionistico non comprende un secondo pilastro e che vieta agli enti pensionistici aziendali o professionali di stabilirsi nel suo territorio – inizialmente non aveva trasposto talune disposizioni della direttiva, in quanto queste ultime imponevano obblighi agli Stati membri nel cui territorio sono stabiliti enti siffatti. La Corte di giustizia, adita dalla Commissione con un ricorso per inadempimento contro tale Stato membro, nella sentenza pronunciata il 14 gennaio 2010, ha dichiarato che la Repubblica ceca era venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma della direttiva. Secondo la Corte, ancorché il regime pensionistico ceco non preveda il secondo pilastro, tale Stato membro era tenuto a riprodurre tutte le disposizioni della direttiva in un quadro legale preciso e trasparente affinché tutti i soggetti giuridici in tale Stato membro e nell’Unione europea sappiano quali sono i loro diritti e i loro obblighi nell’ipotesi in cui la Repubblica ceca decidesse di completare il proprio regime pensionistico con un secondo pilastro. Successivamente, la Commissione ha constatato che la Repubblica ceca non aveva dato esecuzione alla sentenza della Corte e l’ha invitata a conformarvisi entro il 28 gennaio 2011. Non avendo la Repubblica ceca adottato le disposizioni necessarie entro tale data, la Commissione ha adito nuovamente la Corte. Nel corso del procedimento dinanzi a quest’ultima la Repubblica ceca ha infine dato esecuzione alla sentenza, con la pubblicazione e l’entrata in vigore, il 31 agosto 2011, di una legge che recepisce integralmente la direttiva nel diritto nazionale. Nondimeno, la Commissione ha mantenuto la sua domanda di condannare tale Stato membro al pagamento di una somma forfettaria per un importo leggermente superiore a 3,3 milioni di euro per il periodo di mancata esecuzione compreso tra la data di pronuncia della sentenza del 2010 e l’entrata in vigore di tale legge. La Corte ricorda che gli Stati membri hanno l’obbligo di mettere immediatamente in atto l’esecuzione di una sentenza che constata un inadempimento e che tale esecuzione deve concludersi nel termine più breve possibile. Ciò vale, a maggior ragione, dall’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, che ha eliminato una delle tappe del procedimento che la Commissione può avviare in caso di mancata esecuzione di una sentenza siffatta (il parere motivato). Nella fattispecie, tra la data di pronuncia della prima sentenza (il 14 gennaio 2010) e la data di pubblicazione e entrata in vigore della legge ceca (il 31 agosto 2011), che ha reso la normativa nazionale conforme al diritto dell’Unione europea, sono trascorsi 19 mesi. Di conseguenza, la Corte considera giustificato condannare la Repubblica ceca al pagamento di una somma forfettaria. Per quanto riguarda l’importo, la Corte rileva che, in assenza del secondo pilastro nel regime pensionistico ceco, l’infrazione ha avuto un impatto limitato sul mercato interno dei regimi pensionistici aziendali o professionali. Pertanto, giacché la Repubblica ceca ha dato prova di leale cooperazione con la Commissione e ha trasposto la direttiva, la Corte fissa a Eur 250 000 l’importo che tale Stato membro deve essere condannato a pagare. (Corte di giustizia dell’Unione europea, Lussemburgo, 25 giugno 2013, Sentenza nella causa C-241/11, Commissione / Repubblica ceca)  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: RICONOSCIMENTO DIPLOMI :- ILLEGITTIMO ESCLUDERE NELLO STATO OSPITANTE ACCESSO PARZIALE SE LA PROFESSIONE È ESERCITABILE IN FORMA AUTONOMA NELLO STATO DI FORMAZIONE (C-575/11)  
 
Escludere il riconoscimento di un titolo di massaggiatore-idroterapista che consente di esercitare una professione autonoma nello Stato che lo ha rilasciato comporta un ostacolo alla libertà di stabilimento non giustificato dalla tutela dei consumatori o della salute Quanto alla professione di fisioterapista, la tutela dei consumatori potrebbe essere realizzata, per esempio, obbligando a portare il titolo professionale originale nella lingua dello Stato della formazione oltre che in quella dello Stato ospitante Il sig. Nasiopoulos, cittadino greco, ha ottenuto in Germania, dopo avervi seguito una formazione della durata di due anni e mezzo, un titolo che gli consente di esercitare la professione di massaggiatore-idroterapista («Masseur und medizinischer Bademeister»). Tale professione non è regolamentata in Grecia. La professione maggiormente affine è quella di fisioterapista, con una formazione di almeno tre anni. Per tale motivo il Ministero della salute greco ha respinto la domanda del sig. Nasiopoulos di accesso in detto Stato alla professione di fisioterapista. Il Symvoulio tis Epikrateias (Consiglio di Stato, Grecia) chiede alla Corte di giustizia se i principi relativi alla libertà di stabilimento ammettano una normativa nazionale che nega l’accesso parziale alla professione di fisioterapista a un cittadino di uno Stato membro che abbia ottenuto in un altro Stato membro un titolo – come quello di massaggiatore-idroterapista – che gli consente di esercitarvi una parte delle attività riconducibili alla professione di fisioterapista. Nella sentenza odierna la Corte ricorda che l’esercizio della libertà di stabilimento è subordinato alle condizioni definite dal paese ospitante per i propri cittadini. Nel caso della professione di fisioterapista, a tutt’oggi non armonizzata a livello dell’Unione, gli Stati membri restano competenti a definire le condizioni di accesso, nel rispetto delle libertà fondamentali garantite dal Trattato. La Corte considera che il diniego di qualsivoglia accesso parziale a una professione regolamentata può ostacolare o rendere meno attraente l’esercizio della libertà di stabilimento ed è giustificato solo se risponde a ragioni imperative di pubblico interesse, come la tutela dei consumatori e della salute, senza eccedere quanto necessario alla realizzazione di tali obiettivi. Infatti, i consumatori non devono essere esposti al rischio di confusione quanto all’estensione delle qualifiche del fisioterapista. A tal fine potrebbero essere applicate condizioni meno restrittive del diniego di accesso parziale alla professione, per esempio l’obbligo di utilizzare il titolo professionale sia nella forma originale nella lingua in cui è stato ottenuto che nella lingua ufficiale dello Stato membro ospitante. Peraltro, se è vero che la tutela della salute impone una vigilanza particolare, nondimeno la professione di fisioterapista, o di massaggiatore, rientra nel settore paramedico e le sue prestazioni consistono semplicemente nell’esecuzione di una terapia prescritta, di regola, da un medico, dal quale il massaggiatore-idroterapista viene scelto e con il quale quest’ultimo agisce in stretto collegamento, in un rapporto di dipendenza e cooperazione. La Corte ne conclude che il diniego di accesso parziale alla professione di fisioterapista eccede quanto necessario per tutelare i consumatori e la salute. La Corte precisa che, nel caso le due professioni risultino comparabili, nello Stato membro della formazione e in quello ospitante, le lacune nella formazione del professionista rispetto a quella necessaria nello Stato membro ospitante possono essere colmate applicando provvedimenti di compensazione. Al contrario, quando le differenze negli ambiti di attività sono così rilevanti che sarebbe in realtà necessario per il professionista seguire una formazione completa per poter svolgere, in un altro Stato membro, le attività per le quali è qualificato, si configura un elemento in grado di scoraggiare l’esercizio di tali attività nello Stato membro ospitante. Spetta alle competenti autorità nazionali, soprattutto giurisdizionali, dello Stato membro ospitante (nella fattispecie, la Grecia) determinare in quale misura, in ogni caso concreto, il contenuto della formazione richiesta da questo stesso Stato sia differente dal contenuto della formazione conseguita nello Stato della formazione (nella fattispecie, la Germania). La Corte indica che uno dei criteri decisivi che le autorità nazionali devono esaminare anzitutto è se l’attività di massaggiatore-idroterapista sia oggettivamente separabile dall’insieme delle attività riconducibili alla professione corrispondente nello Stato ospitante. Infatti, qualora nello Stato della formazione (Germania) la professione di massaggiatore-idroterapista possa essere esercitata in forma indipendente o autonoma, l’esclusione del riconoscimento parziale di tale titolo nello Stato ospitante (Grecia) sortisce un effetto dissuasivo sulla libertà di stabilimento che non può essere giustificato dal timore di un pregiudizio per i diritti dei destinatari dei servizi. (Corte di giustizia dell’Unione europea, Lussemburgo, 27 giugno 2013, Sentenza nella causa C-575/11, Eleftherios Themistoklis Nasiopoulos / Ypourgos Ygeias kai Proneias)  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: SENTENZA SU MEDIAZIONE OBBLIGATORIA (C-492/11)  
 
La domanda pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva 2008/52/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale. Il sig. Di Donna ha citato in giudizio la Simsa per il risarcimento del danno cagionato alla sua autovettura da un carrello elevatore appartenente a tale società. La Simsa non ha contestato i fatti, ma ha chiesto lo spostamento della prima udienza per consentire la chiamata in garanzia della sua compagnia assicuratrice. Essa ha inoltre sostenuto che prima di chiamare in garanzia tale compagnia assicuratrice occorreva sottoporre la controversia al procedimento di mediazione obbligatoria previsto dal decreto legislativo n. 28/2010. Il d.Lgs. N. 28/2010, in attuazione dell’articolo 60 della legge n. 69/2009, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, è stato comunicato alla Commissione europea in quanto misura nazionale di trasposizione della direttiva 2008/52. Con sentenza n. 272/2012, del 24 ottobre 2012, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di taluni articoli del decreto legislativo n. 28/2010 (articoli 5, comma 1, 8, comma 5, nonché 13): il previo esperimento della mediazione non è più una condizione di procedibilità della domanda giudiziale e le parti ormai non sono più tenute a ricorrere ad esso. Il contesto giuridico nazionale nel quale si inserisce la controversia principale non è più quello descritto dal giudice nazionale nella sua decisione di rinvio. Di conseguenza, ai fini della decisione nel procedimento principale, dette questioni hanno perso la loro rilevanza. Per questi motivi, la Corte Ue dichiara: Non vi è più luogo a rispondere alle questioni sollevate in via pregiudiziale dal Giudice di pace di Mercato San Severino con ordinanza del 21 settembre 2011 nella causa C 492/11. Corte di Giustizia europea, Lussemburgo, giovedì 27 giugno 2013, Sentenza nella causa C-492/11, Ciro Di Donna /Società imballaggi metallici Salerno srl (Simsa)  
   
   
GIUSTIZIA EUROPA: COMUNICAZIONE ELETTRONICA E TELEFONIA MOBILE - LEGITTIMI GLI ONERI NON AMMINISTRATIVI SUGLI OPERATORI  
 
La direttiva autorizzazioni non osta né alla tassa speciale imposta in Francia agli operatori di comunicazione elettronica né all’accisa maltese sui servizi di telefonia mobile Detta direttiva non restringe la competenza degli Stati membri a imporre oneri non amministrativi sulla fornitura di servizi di comunicazione elettronica La direttiva autorizzazioni consente agli Stati membri di imporre ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica diritti amministrativi al fine di finanziare le attività dell´autorità nazionale di regolamentazione competente per la gestione del regime di autorizzazione della fornitura di detti servizi nonché per la concessione dei diritti d´uso dei numeri o delle frequenze radio. Tali diritti sono intesi solo a copertura dei costi effettivi causati dai servizi amministrativi forniti dall’autorità di regolamentazione agli operatori di comunicazione elettronica. Causa C-485/11 Commissione/francia In Francia una tassa speciale, gravante sugli operatori di comunicazione elettronica, è calcolata sull´importo degli abbonamenti e delle altre somme versate dagli utenti agli operatori come remunerazione di servizi di comunicazione elettronica. La Commissione ritiene che tale tassa speciale sia in contrasto con la direttiva in quanto costituisce un diritto amministrativo riscosso sulla base di elementi collegati all´attività o al fatturato dell´operatore e non in funzione dei costi reali sostenuti dal regime di autorizzazione. Inoltre, secondo la Commissione, contrariamente ai requisiti posti dalla direttiva, tale tassa non è destinata a finanziare le attività dell´autorità nazionale di regolamentazione. Ritenendo la tassa speciale non conforme alla direttiva, la Commissione ha presentato un ricorso per inadempimento dinanzi alla Corte di giustizia nei confronti della Francia. Nella sua sentenza odierna la Corte ricorda, innanzitutto, che i diritti amministrativi previsti nella direttiva hanno un carattere remunerativo e possono avere come scopo solo la copertura dei costi amministrativi sostenuti per il rilascio, la gestione, il controllo e l´applicazione del sistema di autorizzazione generale nel settore della comunicazione elettronica. Pertanto, una tassa il cui fatto generatore sia collegato alla procedura di autorizzazione generale che consente di accedere al mercato dei servizi di comunicazione elettronica costituisce un diritto amministrativo ai sensi della direttiva e può essere imposta solo alle condizioni da questa enunciate. Tuttavia, la Corte constata che il fatto generatore della tassa francese non è collegato né alla procedura di autorizzazione generale che permette di accedere al mercato dei servizi di comunicazione elettronica né alla concessione di un diritto d´uso delle frequenze radio o dei numeri. Infatti, essa è in rapporto con l´attività dell´operatore, che consiste nel fornire servizi di comunicazione elettronica agli utenti finali in Francia. A tal proposito, la Corte rileva che la tassa contestata non viene fatta gravare su tutti gli operatori di comunicazione elettronica titolari di un´autorizzazione generale o di un diritto d´uso delle frequenze radio e dei numeri, ma solo sugli operatori titolari di un’autorizzazione generale che forniscano già i loro servizi sul mercato dei servizi di comunicazione elettronica agli utenti finali. Essa non viene dunque imposta sulla base della semplice detenzione di un´autorizzazione generale o della concessione di un diritto d´uso delle frequenze radio o dei numeri, ma è collegata all´attività dell´operatore consistente nel prestare servizi di comunicazione. Ciò premesso, la Corte afferma che la tassa contestata non costituisce un diritto amministrativo ai sensi della direttiva e non rientra dunque nell´ambito di applicazione della medesima. Essa respinge pertanto il ricorso della Commissione. Causa C-71/12 Vodafone Malta A Malta, taluni operatori nel settore delle telecomunicazioni contestano, dinanzi ai giudici maltesi, la compatibilità di un’accisa sui servizi di telefonia mobile con la direttiva autorizzazioni. Tale accisa, che ammonta al 3% del prezzo dei servizi, viene versata dagli utenti agli operatori che la trasferiscono successivamente all´autorità fiscale. La Qorti Kostituzzjonali (Corte costituzionale, Malta) chiede alla Corte se la direttiva ammetta l´accisa maltese. La Corte risponde che un’accisa il cui fatto generatore non sia collegato alla procedura di autorizzazione generale che permette di accedere al mercato dei servizi di comunicazione elettronica, ma all´uso dei servizi di telefonia mobile forniti dagli operatori, e che sia sopportata dagli utenti di tali servizi, non costituisce un diritto amministrativo ai sensi della direttiva. Infine, la Corte ricorda che spetta al giudice maltese verificare tutte le caratteristiche dell´accisa e che quest’ultima, se si avvicinasse effettivamente ad un´imposta sul consumo, non sarebbe incompatibile con la direttiva. (Corte di giustizia dell’Unione europea, Lussemburgo, 27 giugno 2013, Sentenze nelle cause C-485/11 e C-71/12, Commissione/francia e Vodafone Malta Limited e a./L-avukat Ġenerali e a.)  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: DIRITTO D´AUTORE - EQUO COMPENSO SU RIPRODUZIONE PUÒ ESSERE PRELEVATO SU COMMERCIO PC O STAMPANTE  
 
Il diritto per la riproduzione di opere protette può essere prelevato sulla commercializzazione di una stampante o di un computer. Gli Stati membri dispongono di un ampio potere discrezionale per stabilire il debitore di tale prelievo volto ad indennizzare gli autori per la riproduzione della loro opera effettuata senza il loro consenso Ai sensi del diritto dell’Unione, gli Stati membri riconoscono, in linea di principio, agli autori e ai titolari di diritti connessi il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione delle loro opere o degli altri materiali protetti. Tuttavia, gli Stati membri possono disporre eccezioni o limitazioni a tale diritto esclusivo. Pertanto, essi possono autorizzare, segnatamente: i) la realizzazione di copie private e ii) di riproduzioni effettuate su carta o supporto simile, mediante uso di qualsiasi tipo di tecnica fotografica o di altro procedimento avente effetti analoghi. Uno Stato membro che ricorra a tale facoltà deve, tuttavia, assicurare che i titolari del diritto d’autore ricevano un «equo compenso». Quest’ultimo mira ad indennizzare gli autori per la riproduzione delle loro opere protette effettuata senza il loro consenso. Il Bundesgerichtshof (Corte federale, Germania) è chiamato a risolvere delle controversie concernenti l’equo compenso per la riproduzione di opere protette realizzata mediante una catena di dispositivi comprendenti una stampante e un personal computer, soprattutto nel caso in cui tali dispositivi siano collegati tra loro. Nell’ambito di tali controversie, la Vg Wort, società di gestione collettiva di diritti d’autore che rappresenta gli autori e gli editori di opere letterarie in Germania, chiede che le società Canon, Epson, Fujitsu, Hewlett-packard, Kyocera e Xerox siano condannate a fornirle informazioni sulla quantità e la natura delle stampanti che esse hanno venduto a partire dal 2001. Inoltre, la Vg Wort chiede che sia dichiarato che le società Kyocera, Epson e Xerox devono corrisponderle una remunerazione, sotto forma di un diritto prelevato sui personal computer, le stampanti e/o i plotter immessi in commercio in Germania tra il 2001 e il 2007. In tale contesto, il Bundesgerichtshof si è rivolto alla Corte di giustizia affinché essa interpreti le disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione. Con la sua odierna sentenza, la Corte risponde che la nozione di «riproduzioni effettuate mediante uso di qualsiasi tipo di tecnica fotografica o di altro procedimento avente effetti analoghi» ingloba riproduzioni effettuate mediante una stampante o un personal computer, nel caso in cui tali dispositivi siano collegati tra loro. In tale ipotesi, è consentito agli Stati membri istituire un sistema nel quale l’equo compenso è corrisposto dai soggetti titolari di un dispositivo che contribuisce in modo non autonomo al procedimento unico di riproduzione dell’opera o di qualsiasi altro materiale protetto sul supporto interessato. Tali persone possono infatti ripercuotere il costo del prelievo sui loro clienti, fermo restando che l’importo complessivo dell’equo compenso dovuto come contropartita del pregiudizio subìto dall’autore a seguito di siffatto procedimento unico non deve essere, in sostanza diverso da quello stabilito per la riproduzione ottenuta mediante un solo dispositivo. Peraltro, la Corte dichiara che un eventuale atto con il quale un titolare di diritti abbia autorizzato la riproduzione della sua opera o di altro materiale protetto non incide sull’equo compenso. La Corte precisa, altresì, che la mancata applicazione di misure tecnologiche destinate a impedire o limitare la riproduzione non autorizzata non fa venir meno l’equo compenso per copie private. Infatti, l’applicazione di tali misure da parte dei titolari dei diritti è volontaria. Tuttavia, lo Stato membro interessato può far dipendere il livello concreto del compenso dall’applicazione o meno di siffatte misure tecnologiche, affinché i titolari dei diritti siano effettivamente incoraggiati ad adottarle e contribuiscano, quindi, volontariamente alla corretta applicazione dell’eccezione per copia privata. Infine, la Corte risponde che la normativa pertinente – la direttiva che è entrata in vigore il 22 giugno 2001 e che gli Stati membri dovevano attuare nel diritto interno entro il 22 dicembre 2002 – non si applica agli atti di utilizzazione delle opere e degli altri materiali protetti avvenuti prima di tale data. (Corte di giustizia dell’Unione europea, Lussemburgo, 27 giugno 2013, Sentenza nelle cause riunite da C-457/11 a C-460/11, Verwertungsgesellschaft Wort (Vg Wort) / Kyocera, Epson Deutschland Gmbh, Xerox Gmbh, Canon Detschland Gmbh e Fujitsu Technology Solutions Gmbh, Hewlett-packard Gmbh / Vg Wort)