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LUNEDI

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Notiziario Marketpress di Lunedì 18 Giugno 2007
FORMAT: CODICE DEONTOLOGICO  
 
Autori, produttori, rappresentanti dell´emittenza pubblica e privata nel corso dell’incontro avvenuto a Roma presso il centro culturale del Burcardo della Siae hanno deciso di varare il codice di deontologia del format. Allo scopo è stato costituito un comitato ristretto per la disciplina del format, presieduto dall´avvocato Giorgio Assumma, Presidente della Siae. I produttori sono rappresentati nel comitato da Carlo Bixio (Publispei), Marco Bassetti (Endemol), Giorgio Gori (Magnolia), Roberto Sessa (Grundy Italia). Per gli autori sono presenti Ugo Porcelli, Domenico Saverni (Sact), Biagio Proietti e Linda Brunetta (Anart), mentre per le emittenti gli avvocati Maria Rosaria Monaco e Nicoletta Zucchelli (Rai) e l´avvocato Stefano Longhini (Mediaset). Il comitato metterà a punto in tempi brevi una proposta di disegno di legge per la tutela del format.  
   
   
UN PROCEDIMENTO EUROPEO PER LE CONTROVERSIE DI MODESTA ENTITÀ SI APPLICHERÀ A PARTIRE DAL 1º GENNAIO 2009  
 
 Il Consiglio ha adottato il 13 giugno una posizione comune sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità. Il regolamento mira a semplificare e accelerare questo tipo di procedimenti e a ridurne le spese, istituendo un procedimento europeo che offra ai cittadini un´alternativa a quelli previsti dalla normativa vigente negli Stati membri. Il vicepresidente Franco Frattini, responsabile del portafoglio giustizia, libertà e sicurezza, ha dichiarato: “Per la prima volta i cittadini e le imprese di tutta Europa disporranno di un procedimento civile rapido e accessibile e per giunta uniforme in tutti gli Stati membri e in tutte le fasi procedurali dall’avvio del procedimento fino all’esecuzione definitiva della sentenza”. La posizione comune mantiene gli elementi essenziali della proposta della Commissione del 15 marzo 2005. Il procedimento si applicherà, in materia civile e commerciale, alle controversie il cui valore non eccede i 2. 000 euro, che abbiano o meno per oggetto il pagamento di una somma di denaro. Nell´intento di ridurre costi e ritardi, il procedimento europeo per le controversie di modesta entità prevede varie semplificazioni procedurali, introduce l´uso di moduli standard e fissa termini per le parti e l´organo giurisdizionale in modo da semplificare e accelerare il contenzioso. Il procedimento dovrebbe svolgersi in forma scritta, a meno che il giudice non ritenga necessaria un´udienza. Questi può tenere l´udienza o assumere prove tramite videoconferenza o altri mezzi tecnologici di comunicazione, se disponibili. Le parti non sono obbligate a farsi rappresentare da un avvocato o altro professionista legale ed è il giudice a determinare i mezzi di assunzione delle prove e l’ambito delle prove indispensabili ai fini della sentenza secondo le norme applicabili in materia di ammissibilità delle prove. Sempre il giudice può ammettere l’assunzione di prove tramite dichiarazioni scritte di testimoni, esperti o parti. La parte soccombente sopporta le spese processuali. Tuttavia, l’organo giurisdizionale non riconosce alla parte vincitrice spese superflue o sproporzionate rispetto al valore della controversia. La sentenza è esecutiva indipendentemente dalla possibilità di impugnazione e non è necessario prestare cauzione. Infine, il regolamento elimina le misure intermedie necessarie per il riconoscimento e l’esecuzione di una sentenza resa nell’ambito di un procedimento europeo per controversie di modesta entità. La sentenza è riconosciuta ed eseguita in un altro Stato membro automaticamente, senza possibilità di opposizione. Il nuovo procedimento si applicherà a partire dal 1º gennaio 2009. .  
   
   
E-GOVERNMENT: CONVEGNO NAZIONALE SUL DIRITTO AMMINISTRATIVO ELETTRONICO  
 
La sesta edizione del Convegno Nazionale sul diritto amministrativo elettronico, quest´anno si svolge a Roma dal 5 al 6 luglio 2007 presso la prestigiosa Sala delle Conferenze della Camera dei Deputati. Il convegno, patrocinato dal Cnipa, organizzato in collaborazione con la rivista giuridica "Diritto & Diritti" e l´Istituto di Teoria e Tecniche dell´Informazione Giuridica del C. N. R. , sarà supportato da prestigiosi centri universitari di ricerca che si occupano di informatica giuridica e diritto delle nuove tecnologie: il Timad, il Dip. Di diritto pubblico dell´Università di Cagliari. Unisys e Ed. Giuridiche Simone continuano ad esserne i partner commerciali. Nel corso dell’evento saranno esaminati quattro grandi temi di grande attualità: il nuovo rapporto tra informatica ed appalti pubblici, rafforzato dal recentissimo Codice “de Lise” (Decreto legislativo n. 163/06); il diritto pubblico delle telecomunicazioni, con particolare attenzione a natura e funzioni del Sistema Pubblico di Connettività; le nascenti esigenze di democrazia digitale, con particolare riguardo all´effettività dl diritto di accesso del cittadino alle nuove tecnologie; infine, il processo di informatizzazione della Giustizia Amministrativa. Saranno analizzati anche gli ultimi interventi normativi in materia di diritto pubblico delle Ict. La partecipazione è gratuita. Il modulo di iscrizione è disponibile sul sito ufficiale del convegno: www. Cesda. It/dae. .  
   
   
CONTRAFFAZIONE: ATTIVAZIONE DEI DESK ANTICONTRAFFAZIONE DELL´ICE  
 
L’istituto del Commercio Estero (Ice) da giugno attiva 14 desk anticontraffazione nei mercati sensibili al fenomeno della contraffazione, con funzioni di monitoraggio e orientamento giuridico. In particolare, nei desk il personale italiano e funzionari locali sorveglieranno l’identità dei prodotti italiani, svolgendo un ruolo di importanza strategica per la promozione del Made in Italy. Le 14 sedi Ice interessate sono: New York negli Stati Uniti d’America, Pechino, Shanghai, Canton e Hong Kong nella Repubblica popolare cinese, New Delhi e Mumbai nella Repubblica dell’India, Taipei a Taiwan, Ho Chi Minh nella Repubblica socialista del Vietnam, Seul nella Repubblica di Corea, Istanbul nella Repubblica di Turchia, Mosca nella Federazione Russa, San Paolo nella Repubblica federale del Brasile e Dubai negli Emirati Arabi Uniti.  
   
   
CONSERVAZIONE DOCUMENTI SU SUPPORTO OTTICO: LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
 
Come previsto dall’art. 6, commi 1 e 2, del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 il Cnipa con la deliberazione n. 11 del 19 febbraio 2004 ha fornito le regole tecniche per la riproduzione e conservazione di documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali –. (Deliberazione 11/2004). (G. U. 9 marzo 2004, n. 57). La deliberazione n. 11/04 ha sostituito la deliberazione n. 42 del 13 dicembre 2001 non più coerente con quanto previsto nel Testo Unico n. 445/00. Il provvedimento ha fornito varie definizioni, quali ad esempio quelle di documento (rappresentazione informatica o in formato analogico di atti, fatti e dati intelligibili direttamente o attraverso un processo di elaborazione elettronica), documento analogico (documento formato utilizzando una grandezza fisica che assume valori continui, come le tracce su carta, le immagini su film, le magnetizzazioni su nastro) distinguendolo in documento originale e copia), documento analogico originale (documento analogico che può essere unico oppure non unico se, in questo secondo caso, sia possibile risalire al suo contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi), documento informatico (la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti), supporto ottico di memorizzazione (mezzo fisico che consente la memorizzazione di documenti informatici mediante l´impiego della tecnologia laser), memorizzazione (processo di trasposizione su un qualsiasi idoneo supporto, attraverso un processo di elaborazione, di documenti analogici o informatici, anche sottoscritti ai sensi dell´articolo 10, commi 2 e 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, come modificato dall´articolo 6 del Decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10), archiviazione elettronica (processo di memorizzazione, su un qualsiasi idoneo supporto, di documenti informatici, anche sottoscritti, univocamente identificati mediante un codice di riferimento, antecedente all´eventuale processo di conservazione), documento archiviato (documento informatico, anche sottoscritto, sottoposto al processo di archiviazione elettronica), conservazione sostitutiva (processo effettuato con le modalità di cui agli articoli 3 e 4 della presente deliberazione), documento conservato (documento sottoposto al processo di conservazione sostitutiva). La delibera ha anche definito che gli obblighi di conservazione sostitutiva dei documenti, sia per le pubbliche amministrazioni sia per i privati, sono soddisfatti a tutti gli effetti, quando il processo di conservazione viene effettuato con le modalità di cui agli articoli 3 e 4.  
   
   
CONSERVAZIONE DOCUMENTI SU SUPPORTO OTTICO: PROCESSO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA  
 
Il processo di conservazione sostitutiva di documenti informatici, anche sottoscritti, avviene mediante la memorizzazione su supporti ottici e termina con l´apposizione, sull´insieme dei documenti o su una evidenza informatica, contenente una o più impronte dei documenti o di insiemi di essi, del riferimento temporale e della firma digitale da parte del responsabile della conservazione che attesta il corretto svolgimento del processo. Il processo di riversamento sostitutivo di documenti informatici conservati avviene mediante la memorizzazione su altro supporto ottico e termina con l´apposizione sull´insieme dei documenti o su una evidenza informatica contenente una o più impronte dei documenti o di insiemi di essi del riferimento temporale e della firma digitale da parte del responsabile della conservazione che attesta il corretto svolgimento del processo. Qualora il processo riguardi documenti informatici sottoscritti è richiesta anche l´apposizione del riferimento temporale e della firma digitale, da parte di un pubblico ufficiale, per attestare la conformità di quanto riversato al documento d´origine. Il processo di conservazione sostitutiva di documenti analogici avviene mediante memorizzazione della relativa immagine direttamente sui supporti ottici, eventualmente, anche della relativa impronta, e termina con l´apposizione, sull´insieme dei documenti o su una evidenza informatica contenente una o più impronte dei documenti o di insiemi di essi, del riferimento temporale e della firma digitale da parte del responsabile della conservazione che attesta così il corretto svolgimento del processo. Il processo di conservazione sostitutiva di documenti analogici originali unici si conclude con l´ulteriore apposizione del riferimento temporale e della firma digitale da parte di un pubblico ufficiale per attestare la conformità di quanto memorizzato al documento d´origine. La distruzione di documenti analogici, di cui è obbligatoria la conservazione, è consentita solo dopo il completamento della procedura di conservazione sostitutiva. Il processo di riversamento sostitutivo di documenti analogici conservati avviene mediante memorizzazione su altro supporto ottico. Il responsabile della conservazione, al termine del riversamento, ne attesta il corretto svolgimento con l´apposizione del riferimento temporale e della firma digitale sull´insieme dei documenti o su una evidenza informatica contenente una o più impronte dei documenti o di insiemi di essi. Qualora il processo riguardi documenti originali unici di cui al comma 2, è richiesta l´ulteriore apposizione del riferimento temporale e della firma digitale da parte di un pubblico ufficiale per attestare la conformità di quanto riversato al documento d´origine.  
   
   
CONSERVAZIONE DOCUMENTI SU SUPPORTO OTTICO: IL RESPONSABILE DELLA CONSERVAZIONE  
 
L’art. 5 della deliberazione dà risalto al responsabile della conservazione sostitutiva, attribuendogli precisi compiti e specifiche responsabilità. Il responsabile del procedimento di conservazione sostitutiva definisce le caratteristiche e i requisiti del sistema di conservazione in funzione della tipologia dei documenti (analogici o informatici) da conservare, della quale tiene evidenza, organizza, conseguentemente, il contenuto dei supporti ottici e gestisce le procedure di sicurezza e di tracciabilità che ne garantiscono la corretta conservazione, anche per consentire l´esibizione di ciascun documento conservato. La norma affida al responsabile della conservazione sostitutiva la realizzazione di una base di dati relativa ai documenti informatici, gestita secondo principi di sicurezza stabiliti e documentati e che adotti procedure di tracciabilità in modo da garantire la corretta conservazione, l´accessibilità al singolo documento e la sua esibizione. Egli archivia e rende disponibili, relativamente ad ogni supporto di memorizzazione utilizzato, le seguenti informazioni: descrizione del contenuto dell´insieme dei documenti; estremi identificativi del responsabile della conservazione; estremi identificativi delle persone eventualmente delegate dal responsabile della conservazione, con l´indicazione dei compiti alle stesse assegnati; indicazione delle copie di sicurezza. Mantiene e rende accessibile un archivio del software dei programmi in gestione nelle eventuali diverse versioni. Verifica la corretta funzionalità del sistema e dei programmi in gestione. Adotta le misure necessarie per la sicurezza fisica e logica del sistema preposto al processo di conservazione sostitutiva e delle copie di sicurezza dei supporti di memorizzazione; richiede la presenza di un pubblico ufficiale nei casi in cui sia previsto il suo intervento, assicurando allo stesso l´assistenza e le risorse necessarie per l´espletamento delle attività al medesimo attribuite. Definisce e documenta le procedure di sicurezza da rispettare per l´apposizione del riferimento temporale. Inoltre verifica periodicamente, con cadenza non superiore a cinque anni, l´effettiva leggibilità dei documenti conservati provvedendo, se necessario, al riversamento diretto o sostitutivo del contenuto dei supporti. Il responsabile del procedimento di conservazione sostitutiva può delegare, in tutto o in parte, lo svolgimento delle proprie attività ad una o più persone che, per competenza ed esperienza, garantiscano la corretta esecuzione delle operazioni ad esse delegate. Il procedimento di conservazione sostitutiva può essere affidato, in tutto o in parte, ad altri soggetti, pubblici o privati, i quali sono tenuti ad osservare quanto previsto dalla presente deliberazione. Nelle amministrazioni pubbliche il ruolo di pubblico ufficiale è svolto dal dirigente dell´ufficio responsabile della conservazione dei documenti o da altri dallo stesso formalmente designati.  
   
   
CONSERVAZIONE DOCUMENTI SU SUPPORTO OTTICO: OBBLIGO DI ESIBIZIONE  
 
Il documento conservato deve essere reso leggibile in qualunque momento presso il sistema di conservazione sostitutiva e disponibile, a richiesta, su supporto cartaceo. Il documento conservato può essere esibito anche per via telematica rispettando, in questo caso, le norme contenute negli artt. 14 e seguenti del Testo Unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/00. Qualora un documento conservato venga esibito su supporto cartaceo fuori dall´ambiente in cui è installato il sistema di conservazione sostitutiva, deve esserne dichiarata la conformità da parte di un pubblico ufficiale se si tratta di documenti per la cui conservazione è previsto il suo intervento. L´intervento del pubblico ufficiale trova la sua giustificazione nell´esigenza di dichiarare la conformità di quanto riprodotto su carta a quanto conservato sul supporto di memorizzazione.  
   
   
FAX: LEGITTIMITÀ L´USO DEL FAX NELLE COMUNICAZIONI EX ART.77 CODICE CONTRATTI  
 
Un´impresa, esclusa da una gara per aver inviato la domanda di partecipazione a mezzo fax, è insorto evidenziando che si era avvalsa di una modalità di trasmissione espressamente riconosciuta all’operatore economico dall’articolo 77, comma 7, lettera a), del Decreto legislativo n. 163/06. Secondo l’appaltante, invece, la presentazione a mezzo fax della domanda di partecipazione non era ammissibile per violazione della lex specialis: infatti l´articolo 77, comma 1, attribuisce all’appaltante la "facoltà" di scegliere i mezzi di comunicazione da utilizzare nei rapporti con gli operatori economici e il bando di gara aveva previsto l’invio dell’istanza di partecipazione "esclusivamente" a mezzo del servizio postale ovvero tramite consegna a mano. L´authorità sui Contratti Pubblici ha osservato che, in effetti, ai sensi dell’articolo 77, comma 1, del Decreto legislativo n. 163/06, "tutti gli scambi di informazione e le comunicazioni tra le stazioni appaltanti e gli operatori economici possono avvenire, ´a scelta delle stazioni appaltanti´, mediante posta, mediante fax, per via elettronica, per telefono o mediante una combinazione di tali mezzi. Il mezzo di comunicazione prescelto viene indicato nel bando". Tale disposizione deve essere integrata con lo specifico disposto di cui al successivo comma 7, lettera a) dello stesso articolo, disciplinante "la trasmissione delle sole domande di partecipazione (e non anche delle offerte) alle procedure di aggiudicazione di contratti pubblici, in base al quale le stesse possono essere presentate, “a scelta dell’operatore economico”, per telefono, ovvero per iscritto mediante lettera, telegramma, telex, fax". La necessità che le domande trasmesse via fax siano poi confermate per posta deve essere espressamente prevista dalle stazioni appaltanti nel bando di gara. In conseguenza, solo nel caso in cui il bando contenga l’esigenza di confermare la domanda di partecipazione trasmessa via fax, si può poi procedere all’esclusione dell’istanza di partecipazione trasmessa esclusivamente via fax. L’impresa istante – secondo l´Authorità - ha dunque anticipato correttamente via fax, nel rispetto del termine di scadenza del bando, la domanda di partecipazione, cui ha fatto seguire l’invio del plico tramite servizio postale (ricevuto in data successiva alla scadenza del termine) .  
   
   
DIRITTO D´AUTORE: ORDINE DEL GIORNO APPROVATI ALLA CAMERA  
 
“Assistiamo all’ennesimo attacco per indebolire, sconvolgere, anzi il termine giusto è azzerare la normativa a tutela del diritto d’autore”. E’ caustica la posizione del presidente di Aie e Sistema Cultura Italia, la Federazione italiana dell’Industria culturale che aderisce a Confindustria, Federico Motta, all’indomani dell’approvazione da parte della Camera dei Deputati dei tre Ordini di Giorno (rispettivamente Maroni-fava, Trepiccione-bonelli-vacca e Acerbo-folena-vacca) sul tema, con cui si impegna il Governo “ad adottare le opportune iniziative normative volte a modificare la disciplina del diritto d´autore che prevedano, tra l´altro, l´abolizione delle sanzioni penali per la condivisione della conoscenza, in particolare attraverso le reti di telecomunicazione, nonché la liberalizzazione della copia per uso personale di opere di ingegno” e a “procedere ad una effettiva liberalizzazione che consenta la riproduzione unicamente per uso personale e senza fini di lucro di brani musicali, libri di testo ed altre opere intellettuali similari”. “Altro che condivisione della conoscenza – replica il presidente Motta - L’intento dichiarato è nella direzione di consentire una assoluta libertà di sfruttare e utilizzare per uso personale le opere dell’ingegno a prescindere da una qualsiasi forma di autorizzazione da parte dei titolari dei diritti e da qualsiasi anche minimo riconoscimento di un compenso. In più questo avviene in totale spregio e violazione degli obblighi assunti dall’Italia in ambito internazionale attraverso il recepimento di direttive europee e trattati internazionali in materia di diritto d’autore”. “Ma perché si parla sempre di tutela della proprietà privata e poi si dimentica invece il rispetto di quella intellettuale e si afferma anzi che “la legislazione attuale sul diritto d´autore reca restrizioni tali da pregiudicare alcuni basilari diritti dei cittadini in merito alla diffusione della conoscenza”? – conclude Motta - Lo dicano chiaramente che si vuole far morire l’industria culturale italiana e - in contraddizione ai loro stessi propositi - la cultura” .  
   
   
LIBERALIZZAZIONE SCONTI DEI LIBRI: “LA DISCIPLINA DEL PREZZO FISSO ERA VITALE PER IL SETTORE. REINTEGRIAMOLA”  
 
“E’ preoccupante la leggerezza con la quale una estemporanea discussione parlamentare sia arrivata a cancellare una norma che regola un intero settore da sei anni e i cui effetti positivi sul mercato e sui canali di vendita sono stati ampiamente riconosciuti ormai in tre Legislature”. Risponde con sorpresa e sconcerto il presidente dell’Associazione Italiana Editori (Aie) Federico Motta all’approvazione della Camera, nonostante il parere contrario del Governo, dell’emendamento di Benedetto Della Vedova che dispone l’abolizione dell’articolo 11 della legge 62/2001 noto come disciplina del prezzo fisso (che prevede l’applicazione di uno sconto massimo del 15% del prezzo di copertina nella vendita di libri al consumatore finale): “Quasi quattro anni di sperimentazione – ha proseguito Motta – hanno permesso di verificare come questa legge sia molto utile per il mercato editoriale e per la diffusione del libro, nell’interesse tanto degli operatori del settore che del pubblico dei lettori, superando nei fatti le preoccupazioni dell’Autorità antitrust”. Tre le ragioni addotte dall’Aie: “La libreria con questa disciplina – ha affermato Motta – ha interrotto quel ciclo negativo di progressiva perdita di quote di mercato che aveva invece contraddistinto gli anni Novanta soprattutto nel confronto con la Grande distribuzione organizzata. Inoltre le librerie, ed è il secondo motivo, sin sono potute rinnovare grazie a investimenti sul layout e sulle tecnologie per una più efficiente gestione, resi possibili da un quadro competitivo più stabile. E’ però nel fatto che il regime di prezzo fisso ha funzionato come calmiere sui prezzi di copertina, la cui dinamica è stata sicuramente inferiore al tasso ufficiale di inflazione, che sta davvero la forza della disciplina, senza contare che gli elementi di flessibilità contenuti nella legge – tipici della normativa italiana rispetto a quelle analoghe in altri paesi – hanno consentito ai consumatori di usufruire di sconti più frequentemente che nel passato, come è stato messo in evidenza da indagini svolte durante la sperimentazione. Questa disciplina si pone anche come garanzia per la pluralità culturale e la democrazia”. “Il rischio di questa novità di ieri – ha proseguito – è di fatto una restrizione del mercato e la morte delle piccole librerie e della piccola editoria con effetti negativi anche sui prezzi di vendita, come suggerisce l’esperienza inglese”. Considerati questi risultati l’Associazione Italiana Editori ritiene indispensabile “che l’art. 11 della legge 62/2001 sia assolutamente ripristinato nella discussione al Senato nella sua attuale formulazione o sia considerato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel disegno di legge sull’editoria che è in discussione” .  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: IL DIVIETO DI IMPORTAZIONE DELLE BEVANDE ALCOLICHE DA PARTE DEI PRIVATI IN SVEZIA COSTITUISCE UNA INGIUSTIFICATA RESTRIZIONE QUANTITATIVA DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI  
 
La Corte di Giustizia con la sentenza del 5 giugno 2007 pronunciata nella causa C‑170/04 (Klas Rosengren e a. / Riksåklagaren) ha affermato che questa misura è inidonea a conseguire l’obiettivo di limitare in via generale il consumo di alcol e non è proporzionata al conseguimento dell’obiettivo di proteggere i più giovani contro le sue conseguenze nocive. Ai sensi della legge svedese sull’alcol, la vendita al dettaglio di bevande alcoliche in Svezia è effettuata da un monopolio detenuto dalla Systembolaget. L’importazione di bevande alcoliche è riservata alla Systembolaget e ai grossisti autorizzati dallo Stato. Ai privati è vietato importare bevande alcoliche. Chi intende importare alcolici da altri Stati membri può farlo esclusivamente tramite la Systembolaget. La Systembolaget è tenuta ad acquistare qualsiasi bevanda alcolica su richiesta e a spese del consumatore purché non vi veda obiezioni. Il sig. Klas Rosengren e vari altri cittadini svedesi hanno ordinato per corrispondenza casse di bottiglie di vino spagnolo. Il vino è stato importato in Svezia, senza dichiarazione in dogana, da un trasportatore privato. Il vino è stato poi sequestrato alla dogana a Göteborg. Contro il sig. Rosengren e altre persone sono stati intentati procedimenti penali per importazione illegale di bevande alcoliche. Lo Högsta domstolen (Corte Suprema), investito della causa in ultimo grado, ha chiesto alla Corte di giustizia delle Comunità europee se le disposizioni della legge svedese siano conformi al diritto comunitario, in particolare al principio della libera circolazione delle merci garantito dal Trattato. In via preliminare, la Corte constata che le norme controverse devono essere esaminate alla luce delle disposizioni comunitarie relative alla libera circolazione delle merci e non di quelle specifiche concernenti i monopoli statali in quanto queste ultime si applicano solo alle norme relative all’esistenza o al funzionamento dei monopoli. L’importazione in Svezia delle bevande alcoliche non è funzione specifica assegnata al monopolio: la legge sull’alcol ne riserva invece al monopolio l’esclusiva della vendita al dettaglio. La normativa svedese costituisce una restrizione della libera circolazione delle merci? Innanzi tutto, la Corte considera che il fatto che la Systembolaget possa opporsi alla richiesta di un consumatore di importare bevande alcoliche costituisce una restrizione quantitativa alle importazioni. Inoltre, la Corte rileva che i consumatori, quando si rivolgono alla Systembolaget per procurarsi bevande alcoliche da importare, si trovano ad affrontare diversi inconvenienti a cui non dovrebbero far fronte ove procedessero essi stessi a tale importazione. Soprattutto, indipendentemente dalle questioni amministrative e di organizzazione, risulta che per ogni importazione il prezzo richiesto all’acquirente comprende, oltre al costo delle bevande fatturato dal fornitore, il rimborso delle spese amministrative e di trasporto sostenute dalla Systembolaget, nonché un margine del 17% che non sarebbe in linea di principio a carico dell’acquirente se egli importasse direttamente tali prodotti. Di conseguenza, il divieto ai privati di importare le bevande alcoliche costituisce una restrizione quantitativa della libera circolazione delle merci. Può essere giustificata tale restrizione? La Corte riconosce che misure che costituiscono restrizioni quantitative alle importazioni possono essere giustificate da motivi di tutela della salute e della vita delle persone. Una normativa che abbia l’obiettivo di prevenire gli effetti nocivi dell’alcol nonché di lottare contro l’abuso di alcol può essere giustificata in questo senso. Tuttavia, una restrizione può essere giustificata solo in quanto sia necessaria e proporzionata per tutelare efficacemente la salute e la vita delle persone. Anche se è vero che la Systembolaget ha la facoltà di opporsi ad un ordinativo, i motivi sui quali tale opposizione può fondarsi non sono precisati. Dagli elementi di informazione di cui dispone la Corte non risulta che la Systembolaget abbia in pratica rifiutato un ordinativo alla luce di un determinato limite quantitativo massimo di alcol. Di conseguenza, il divieto di importazione è diretto meno a limitare in maniera generale il consumo di alcol che a privilegiare la Systembolaget come canale di distribuzione di bevande alcoliche. Pertanto, il divieto di importazione dev’essere considerato inidoneo al conseguimento dell’obiettivo di tutelare la salute e la vita delle persone. Quanto alla giustificazione addotta secondo la quale il divieto risponde all’obiettivo diretto a proteggere i più giovani contro le conseguenze nocive del consumo di alcol, la Corte rileva che il divieto si applica a tutti, indifferentemente dall’età. Esso eccede quindi manifestamente quanto è necessario alla luce dello scopo perseguito di proteggere i più giovani contro le conseguenze nocive dell’alcol. Infine, alla luce delle modalità di distribuzione dei prodotti e del controllo dell’età degli acquirenti, la Corte considera che un controllo effettivo, in tutti i casi, dell’età delle persone a cui sono consegnate le bevande alcoliche non sembra pienamente garantito. Inoltre non è dimostrato che la verifica dell’età non possa essere operata mediante dispositivi altrettanto efficaci ma meno restrittivi. Ad esempio, la Commissione ha sostenuto, senza essere contraddetta, che un sistema di dichiarazione con cui il destinatario attestasse, su un formulario di accompagnamento delle merci, di avere più di venti anni conseguirebbe lo stesso obiettivo. Così, il divieto non è proporzionato al fine di conseguire l’obiettivo di proteggere i più giovani contro le conseguenze nocive dell’alcol. Di conseguenza, la Corte constata che il divieto di importazione delle bevande alcoliche non può essere giustificato da motivi di tutela della salute e della vita delle persone.  
   
   
AXA ASSICURAZIONI: ALL’ATTUALE VICE DIRETTORE GENERALE, LUIGI CARPINELLO, SI UNISCONO DUE NUOVI VICE DIRETTORI GENERALI, MICHELE CRISTIANO E RUGGERO FRECCHIAMI  
 
Axa Assicurazioni, società del Gruppo Axa, leader mondiale nella Protezione Finanziaria, presente capillarmente su tutto il territorio nazionale per la distribuzione dei propri prodotti assicurativi e finanziari avvalendosi di 1250 collaboratori e di una rete di 768 agenzie ha nominato due nuovi Vice Direttori Generali, che riferiranno all’Amministratore Delegato Massimo Michaud e si uniranno all’attuale Vice Direttore Generale Luigi Carpinello. Luigi Carpinello, 56 anni, è in Axa dal 1978. Ha ricoperto diversi incarichi tra cui quello di Direttore del Dipartimento di Torino. Dal 2002 è Vice Direttore Generale di Axa Assicurazioni funzione che ricopre attualmente in qualità, tra l’altro, di Responsabile dello Sviluppo Organizzativo, Produttività e Controllo. E’ anche Direttore Generale di Axa Interlife per Business Bancassurance. Michele Cristiano, 50 anni, dopo aver lavorato per primarie società finanziarie ed assicurative, ha raggiunto Axa nel 2001, dove ha ricoperto i ruoli di Direttore della Rete Agenziale, Direttore Centrale delle Reti Commerciali e Direttore del Dipartimento di Torino fino a diventare Capo della Distribuzione e dei Dipartimenti Territoriali, ruolo che conserva anche con la nuova nomina. Cristiano è componente del Distribution Board del gruppo Axa. Ruggero Frecchiami, 48 anni, dopo una significativa esperienza maturata in importanti società assicurative e di servizi nelle aree commerciali, di pianificazione e di marketing, dal 2001 è entrato in Axa come Responsabile Clienti Privati, ricoprendo quindi diverse posizioni tra cui Direttore del Dipartimento di Milano e Direttore Innovazione dell’Offerta, Tecnica e Qualità del servizio, carica quest’ultima che manterrà anche nella nuova posizione.  
   
   
APRIL ITALIA E ASPECTA: UNA NUOVA PARTNERSHIP  
 
All’interno di una partnership a livello nazionale tra April Italia (April Group) e Hdi Assicurazioni (Talanx Group), con il fine di consolidare il rapporto già forte che lega le due organizzazioni, April Italia è lieta di annunciare la sottoscrizione di un importante accordo commerciale grazie al quale la rete distributiva della compagnia Aspecta (appartenente anch’essa a Talanx Group) avrà la possibilità di distribuire in Italia il prodotto Sfera Salute. Sfera Salute è un piano sanitario, concepito e gestito da April Italia nonché assicurato da Hdi, specificatamente rivolto alle persone fisiche e alle persone giuridiche, che prevede, ad esempio, il rimborso delle spese mediche in caso di malattia o ricovero, visite specialistiche, cure dentistiche e ottiche. Il prodotto può vantare una serie di plus che lo differenziano dal panorama tradizionale: Sfera Salute ha un valore etico, essendo proposto da Primula Società di Mutuo Soccorso e da Cassa di Assistenza. Sfera Salute si prende carico direttamente delle spese anticipandole su tutto il territorio italiano e l’aderente può avvalersi gratuitamente dei servizi medici presso una serie di strutture convenzionate. Aspecta metterà a disposizione Sfera Salute alla sua rete capillare di partner distributivi presenti su tutto il territorio nazionale, isole comprese. “Questo permetterà da un lato, ad April Italia, di rinforzare il suo potere commerciale tramite un solido accordo di partnership strategica con una rete terza – afferma l’Amministratore Delegato di April Italia Andrea Cipriano – e dall’altro, ad Aspecta, di offrire ai propri partner distributivi servizi complementari al “vita” sempre migliori in termini di quantità e qualità”. April Italia permetterà inoltre ai distributori di Aspecta di usufruire di tutti i vantaggi competitivi della propria rete distributiva, ivi compresi attività di trade marketing (come promozioni, marketing diretto, materiale pop e così via), attività di training e formazione e servizi intranet. April Italia è una società commerciale di architettura, gestione e animazione di servizi assicurativi che si avvale di partner distributivi per il collocamento dei propri prodotti costruiti con compagnie di gruppo e non. April Italia ha chiuso l’anno 2006 avendo raccolto e gestito 24 milioni di Euro di premi, raggiungendo una Cifra di Affari pari a 3,1 milioni di Euro in crescita del 79% rispetto al 2005 . .  
   
   
INDESIT COMPANY, CON IL PROGETTO JONATHAN, HA VINTO LA MENZIONE SPECIALE ALLA QUINTA EDIZIONE DEL “SODALITAS SOCIAL AWARD”, PER ESSERSI DISTINTA NELLA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA AD ALTO CONTENUTO E VALORE SOCIALE  
 
Il premio, promosso da Sodalitas e riconosciuto dal Presidente della Repubblica, valorizza quelle imprese, associazioni imprenditoriali e distretti industriali che si sono concretamente impegnati nel sociale, attraverso lo sviluppo di comportamenti etici e l’applicazione quotidiana di valori dichiarati. Indesit Company ha ottenuto la menzione speciale con il progetto Jonathan–indesit Company nella categoria del miglior programma di partnership nella comunità, “per aver realizzato – si legge nella motivazione – un progetto di inserimento lavorativo di giovani che hanno avuto problemi con la giustizia, aiutando circa 80 ragazzi, provenienti da aree del sud Italia ad altro degrado sociale, ad acquisire nuove competenze lavorative ed il pieno reintegro nella comunità”. Un altro importante riconoscimento al progetto è arrivato dalla Regione Campania che ha deliberato un “Protocollo di intesa” con il quale viene definita la procedura e i parametri che dovranno seguire le altre aziende che volessero aderire al progetto. La delibera della Regione si inserisce nel percorso, tracciato da Azienda e Associazione Jonathan, verso la creazione di un modello che si possa replicare anche in altri contesti aziendali. Jonathan–indesit Company è nato nel 1998 nell’area casertana, negli stabilimenti Indesit di Carinaro e Teverola, con la collaborazione del Ministero di Grazia e Giustizia. Nel 2004, con il patrocinio del Ministero del Lavoro, è stato esteso anche all’area marchigiana coinvolgendo lo stabilimento di Melano.  
   
   
INDESIT COMPANY: RAPPORTO DI RESPONSABILITÀ INTEGRATO CON ANNUAL REPORT E CORPORATE GOVERNANCE  
 
Durante l’Assemblea degli azionisti, insieme all’Annual Report e alla Corporate Governance, Indesit Company ha presentato anche il Rapporto di Responsabilità 2006, per fornire una rappresentazione corretta e trasparente dei valori, delle strategie e del dialogo quali-quantitativo con i principali stakeholder del Gruppo. Questa scelta di comunicazione integrata dimostra quanto la “corporate responsibility” sia fondamentale nelle strategie del Gruppo che ha formalizzato un governo della sostenibilità. Sul piano ambientale l’Azienda continua a lavorare per ridurre al minimo i consumi energetici: nell’ultimo triennio la percentuale di lavastoviglie vendute dal Gruppo appartenenti alla classe A è aumentata del 13%; quella di frigoriferi di classe A dell’11% e di lavabiancheria del 7%. I nuovi modelli di classe A sostituiscono prodotti che mediamente hanno dieci anni di vita e quindi comportano un enorme vantaggio in termini di risparmio energetico e di emissioni di Co2: se si sostituissero gli oltre 188 milioni di elettrodomestici in uso in Europa da più di dieci anni con i nuovi modelli si otterrebbe un risparmio di Co2 di più di 20 milioni di tonnellate per anno. Nel 2006 Indesit Company ha sviluppato un più ampio coinvolgimento degli stakeholder, sia attraverso alcune testimonianze dirette di azionisti, associazioni ed enti nazionali e internazionali, fornitori e consumatori, sia attraverso ricerche e sondaggi condotti tra giornalisti, consumatori e rivenditori del Gruppo. Inoltre nel corso del 2006 Indesit ha aderito al Global Compact, il cui obiettivo è la diffusione delle buone prassi della Responsabilità Sociale tra le imprese e ha vinto la prima edizione del Premio Etica & Impresa, il primo concorso nazionale che valorizza i migliori accordi e le migliori pratiche di responsabilità sociale fra aziende e lavoratori. Il Rapporto di Indesit Company è stato redatto secondo le Linee guida per il reporting di sostenibilità elaborate dal Global Reporting Initiative (Gri) nel 2006, G-3.  
   
   
ASSORISP PROTECTION:RAPPRESENTA GLI ASSOCIATI VITTIME DI FINMATICA  
 
Il 15 giugno si è tenuta p. V. Si è tenuta l’udienza preliminare del processo relativo al dissesto di Finmatica Spa e di altre società del sig. Crudele. Le ipotesi di reato contestate ai numerosi imputati vanno dalla bancarotta fraudolenta al falso in bilancio, fatti che così grandi danni hanno cagionato ad azionisti ed obbligazionisti. Questi ultimi potranno dunque cogliere l’opportunità offerta dal processo penale e costituirsi parte civile, ossia diventare parte del processo e chiedere che gli imputati vengano condannati – oltre che alle pene di giustizia – al risarcimento dei danni. Per costituirsi parte civile occorre nominare un avvocato difensore, il quale, munito di procura speciale, rappresenta sia nel corso dell’udienza preliminare che dell’intero processo. Assorisp può rappresentare per l’associato al costo di Euro 50 di quota associativa annua. Telefonando ad Assorisp Protection (tel. 0266 703 906) si può prendere appuntamento con uno degli avvocati dell’associazione che valuterà l’opportunità o meno di procedere, a costo zero, per l’associato. Assorisp Protection, nata alla fine del 2006 per aiutare i risparmiatori nei casi Parmalat, Cirio, Bond Argentini ecc. Ha poi sviluppato le sezioni Family e Anatocismo. Ha sede a Milano e rappresentanti a Genova, Roma, Parma e Bologna .