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LUNEDI

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Notiziario Marketpress di Lunedì 07 Aprile 2008
ICT: ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA CNIPA E ASSINFORM PER L’AUTOMAZIONE DELLA P.A. E LA CRESCITA DELLE IMPRESE DEL SETTORE  
 
Pubblico e privato alleati per favorire cooperazione e sinergie nel settore dell’Ict-information & Communication Technology applicato alla Pubblica Amministrazione, ma anche per consentire un processo di crescita delle imprese italiane. Sono due degli obiettivi dell’accordo quadro di collaborazione siglato da Fabio Pistella, presidente del Cnipa-centro Nazionale per l’Informatica nella Pa, e Ennio Lucarelli, presidente di Assinform, l’associazione nazionale aderente alla Confindustria che riunisce oltre 1. 500 aziende dell’Information Technology italiana. L’accordo non solo consolida e razionalizza ulteriormente la collaborazione già da tempo in atto tra i due organismi su importanti attività e progetti relativi allo sviluppo di prodotti e servizi informatici nella Pa, ma rientra anche nella strategia del Cnipa di «mettere gli utenti, ossia i cittadini e le imprese, non le pratiche, al centro della progettazione dei servizi erogati dalla Pa», come ha detto il presidente Pistella, ricordando che «per questo è necessario abbinare l’innovazione tecnologica alla re-ingegnerizzazione dei processi dell’apparato pubblico, la cui modernizzazione deve poggiare pure su interventi riorganizzativi». L’accordo quadro prevede una serie di aree di intervento di reciproco interesse. In particolare, come ha spiegato Pistella, «Cnipa e Assinform opereranno assieme, nelle fasi pre-competitive dei progetti per la crescita dell’informatica pubblica e su iniziative di interesse e di profilo strategico, per il supporto e lo sviluppo del processo di automazione delle Pubbliche Amministrazioni; l’attività di pianificazione e valutazione espletate dal Cnipa, attraverso le migliori e più aggiornate e specifiche informazioni sui trend tecnologici e le offerte di mercato in relazione alle finalità perseguite dal Centro». Nel corso della riunione, sono state affrontate le problematiche critiche dell´It, evidenziate dalla relazione del presidente di Assinform Ennio Lucarelli, il quale ha sottolineato che: «la giusta esigenza di ridurre la spesa pubblica non può andare a scapito della modernizzazione della Pa, per la quale l´informatica va considerata non un costo da tagliare, ma un investimento strategico indispensabile per razionalizzare e sveltire le procedure, controllare la spesa e migliorare la qualità dei servizi». Secondo Lucarelli la collaborazione tra Cnipa e Assinform «deve rappresentare un contributo concreto per dare nuovi impulsi all´innovazione informatica in Italia, che potranno arrivare coinvolgendo nei progetti anche il tessuto delle medie e piccole imprese informatiche». In questo senso, il Protocollo d´intesa si propone di rivisitare i rapporti fra pubblico e privati, con la definizione di norme e standard relativi ai vari aspetti dell’informatizzazione dell’apparato pubblico e all’individuazione di normative contrattuali per le forniture di servizi e prodotti Ict alla Pa; di approfondire l’analisi del mercato Ict nella Pa e, non ultimo, nel settore della formazione, individuare congiuntamente i profili professionali più adeguati all’evoluzione dell’Information Technology, alla migliore definizione ed attuazione dei programmi di formazione informatica per le Pa. Nel corso dell´incontro Pistella ha tra l’altro illustrato ai vertici dell´associazione i contenuti del “Piano Triennale per l’Ict della Pubblica Amministrazione 2008-2010”, predisposto dal Cnipa sulla base delle proposte programmatiche delle Amministrazioni centrali dello Stato e degli enti pubblici non economici. Per attuare l’accordo quadro il Cnipa e l’Assinform daranno vita ad un Comitato di indirizzo e verifica.  
   
   
ASTA ELETTRONICA O GARA CON INVIO TELEMATICO DELLE OFFERTE: QUALIFICAZIONE DI UNA GARA D´APPALTO  
 
Il Tar Lazio ha preso in esame la controversia relativa alla richiesta di annullamento dell´aggiudicazione provvisoria di una procedura ristretta indetta per l´affidamento di un servizio biennale di vigilanza, il cui bando prevedeva l´invio telematico delle offerte economiche. Il ricorrente denunciava la violazione della disciplina di cui all´art. 85, commi 6 e 7, del Codice Contratti (D. Lgs. N. 163/06), relativa alle modalità di svolgimento delle aste elettroniche. Il Collegio, con la sentenza n. 1972 del 3 marzo 2008, ha ritenuto tale doglianza priva di fondamento in quanto, qualora un´amministrazione bandisce una procedura ristretta caratterizzata dal fatto che le offerte debbano essere trasmesse per mezzo di strumenti telematici, ciò non consente di qualificare automaticamente la gara come asta elettronica senza una specifica previsione del bando in tal senso, né conseguentemente può far scattare l´applicazione della relativa disciplina normativa, contenuta nell´art. 85 del Codice "de Lise". Tale soluzione deriva proprio dallo stesso art. 85. Infatti, anche a voler prescindere dall´attuale assenza delle previsioni regolamentari richieste dal comma 12, il comma 5 precisa: "il ricorso ad un´asta elettronica per l´aggiudicazione dell´appalto deve essere espressamente indicato nel bando di gara". In conclusione, la gara in questione rimane soggetta alla sola applicazione degli artt. 220 e 226 del "Codice Contratti" relativi alle procedure ristrette; con l´unica eccezione del comma 7 dell´art. 85, relativo all´invio telematico delle offerte economiche in un´asta elettronica, ma solo in quanto espressamente richiamato dalla lex specialis.  
   
   
IRPEF: DETRAZIONE PER SPESE D’ACQUISTO DI MEDICINALI  
 
L’agenzia dell’Entrate, con la circolare n. 30/E del 28 marzo 2008, ha chiarito che le spese sanitarie sostenute per acquisto di medicinali nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2007 potranno essere certificate, ai fini della detrazione Irpef, anche tramite scontrino non parlante o incompleto, a condizione che venga integrato indicando, anche su un foglio a parte, il codice fiscale dell´acquirente, la natura, la qualità e la quantità dei farmaci acquistati. Dal 1° gennaio 2008 la deducibilità delle spese d’acquisto di medicinali è invece subordinata alla certificazione mediante la relativa fattura o lo scontrino fiscale (c. D. Scontrino parlante) in cui devono essere riportati la natura, la qualità, la quantità dei prodotti acquistati e il codice fiscale del destinatario .  
   
   
PRIVACY: ANCHE LE ULTIME TRE CIFRE POTRANNO ESSERE "IN CHIARO" NELLA BOLLETTE TELEFONICHE  
 
Per le bollette telefoniche novità in arrivo: per gli abbonati che ricevono la fatturazione dettagliata anche le ultime tre cifre potranno essere "in chiaro". Il Garante per la protezione dei dati personali ha autorizzato (relatore Francesco Pizzetti)  le compagnie telefoniche a emettere fatture dettagliate senza il mascheramento delle ultime tre cifre dei numeri chiamati, come è attualmente. Gli abbonati che intendono, invece, continuare a ricevere bollette con la fatturazione dettagliata, ma con le  ultime tre cifre oscurate, dovranno richiederlo espressamente al proprio gestore. Il provvedimento del Garante (disponibile sul sito dell´Autorità e in via di pubblicazione sulla Gazzetta) tiene conto delle esigenze, più volte manifestate in questi anni da alcuni abbonati, di poter verificare più agevolmente l´esattezza degli addebiti e le chiamate effettuate. Attualmente l´abbonato, infatti, può conoscere i numeri totalmente in chiaro solo se contesta addebiti determinati o riferiti a periodi limitati. A partire dal 1° luglio 2008, invece, i gestori di telefonia fissa e mobile potranno indicare nella fatturazione dettagliata già chiesta o che verrà chiesta dagli abbonati i numeri completi delle comunicazioni. I gestori telefonici potranno però esercitare questa facoltà a condizione che, come richiesto dal Garante, tutti gli abbonati vengano preventivamente portati a conoscenza di questa possibilità, mediante un´apposita informativa da inserire all´interno di almeno due fatture e nel sito web del fornitore. L´informativa dovrà citare la decisione del fornitore di avvalersi dell´autorizzazione del Garante e specificare che tutti gli abbonati, che abbiano fatto o faranno richiesta di fatturazione dettagliata, la riceveranno "in chiaro", salvo che non intendano mantenere il mascheramento delle ultime tre cifre. Nell´informativa, inoltre, il Garante chiede che i gestori telefonici rivolgano l´invito a tutti gli abbonati che vorranno ricevere la fatturazione dettagliata in chiaro, ad informare quanti utilizzano la stessa utenza che la fatturazione perverrà completa di tutti i numeri chiamati. L´autorizzazione generale del Garante è stata rilasciata al termine di un´istruttoria con la quale sono state verificate le modalità mediante le quali i gestori sono tenuti a consentire agli utenti di effettuare chiamate addebitandone il costo non in fattura, ma attraverso carte di pagamento, anche prepagate.  
   
   
GIUSTIZIA ITALIANA: PIÙ SNELLA E VICINA A PROFESSIONISTI, IMPRESE E CITTADINI CON L’ICT  
 
Siglato il 1° aprile 2008 a Bologna un protocollo tra Ministero di Giustizia, Cnipa e Regione Emilia Romagna per porre un nuovo tassello per una giustizia efficiente, moderna, veloce e trasparente. Anche nella Regione Emilia Romagna la giustizia sarà più snella, trasparente, efficiente, rapida e, soprattutto, più vicina ai professionisti, in particolare gli avvocati, ma anche alle imprese ed ai cittadini, grazie ad un maggior ricorso all’Ict e ad una più sinergica integrazione tra sistemi pubblici centrali. Questi gli obiettivi del protocollo d’intesa che sancisce una più stretta collaborazione tra il Ministero della Giustizia, la Regione Emilia Romagna e il Cnipa-centro Nazionale per l’Informatica nella Pa, firmato oggi a Bologna rispettivamente dal sottosegretario sen. Alberto Maritati, dal presidente Vasco Errani e dal prof. Fabio Pistella, presidente del Cnipa, presente la sen. Beatrice Magnolfi, sottosegretario per l’Innovazione. Pistella ha tra l’altro sottolineato «il rilievo di questo protocollo tra lo Stato e una Regione dinamica come l’Emilia Romagna in settore delicato e strategico, in un Paese in cui per riscuotere un credito in via giudiziale servono in media 1. 200 giorni». Per raggiungere questi scopi ci sarà un’integrazione tra infrastrutture tecnologiche già esistenti, come la rete telematica regionale “Lepida” e il Sistema Pubblico di Connettività-spc, con analoghi standard di sicurezza anche in ordine all’identificazione e all’accesso per ottenere l’erogazione di servizi on-line a uffici giudiziari, enti pubblici, professioni, cittadini e imprese. Attraverso l’Spc, destinato ad essere la “rete federale”, l’infrastruttura telematica del Ministero della Giustizia si interconnetterà con quella dell’Emilia Romagna facendola così diventare la porta di accesso a molteplici servizi, alcuni già presenti localmente. In sostanza, gli obiettivi qualificanti del protocollo sono: costituire un sistema regionale della giustizia che recuperi e incrementi le iniziative di collaborazione informatica sul territorio regionale, garantendo l’indispensabile continuità dei servizi presenti e la sostenibilità nel tempo dei servizi che saranno messi in campo; garantire un dispiegamento dei servizi per la giustizia in modo integrato e partecipato con le politiche regionali in temi di sicurezza e cultura della legalità; sviluppare servizi tesi ad innovare in maniera sostitutiva procedimenti amministrativi in una logica di semplificazione e riduzione del carico burocratico includendo in questo obiettivo il sistema degli enti locali; realizzare una maggiore efficienza e trasparenza dell’azione pubblica, secondo una logica di qualità del servizio offerto a cittadini e imprese, anche con la sperimentazione di nuovi modelli organizzativi del lavoro finalizzati al supporto dell’attività giurisdizionale per una sua maggiore efficacia e più celere tempistica (il cosiddetto “ufficio per il processo”); fare dell’innovazione degli Uffici Giudiziari un motore di sviluppo di nuove relazioni con gli altri soggetti pubblici presenti sul territorio; avviare forme di collaborazione permanenti utili alla condivisione di infrastrutture e servizi nell’ambito del Piano regionale di sviluppo telematico 2007/2009 e successive integrazioni. A tale proposito la sen. Beatrice Magnolfi ha messo in evidenza che «potranno essere avviate forme di collaborazione permanente utili alla condivisione di infrastrutture e servizi nell’ambito del Programma di sviluppo della Società dell’Informazione 2007/2010. Questa collaborazione tecnologica e operativa tra il Ministero della Giustizia, la Regione Emilia Romagna e il Cnipa si espanderà gradualmente in altre Regioni del Paese». Il sottosegretario sen. Alberto Maritati ha espresso soddisfazione “per questo ulteriore tassello nella costruzione del Sigi, sistema integrato giudiziario informatizzato, che ha costituito un obiettivo fondamentale dell’attuale governo e che, ormai quasi interamente finanziato, permetterà presto un drastico abbattimento dei tempi della giustizia in tutto il Paese”. Il sottosegretario ha espresso anche apprezzamento per la piena collaborazione che ha ricevuto in questi mesi dalle Regioni invitate a lavorare con prospettiva unitaria nell’interesse del sistema giustizia nazionale. Da parte sua il presidente Vasco Errani ha posto in rilievo «l’importanza del coordinamento e della collaborazione tra le istituzioni, per garantire la semplificazione amministrativa e offrire servizi più efficienti ai cittadini ed imprese in un settore fondamentale come quello della giustizia, cui va rivolta grande attenzione» .  
   
   
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO: SECONDO MESE DE “LO SPORTELLO DEL CITTADINO”  
 
L’ordine degli Avvocati può ritenersi pienamente soddisfatto dei risultati ottenuti dallo Sportello del Cittadino, l’ultima delle iniziative promosse per far incontrare avvocati e utenti in un clima di trasparenza e semplicità. Sono oltre 600 le chiamate ricevute e oltre 400 le persone che nel giro di due mesi si sono rivolte personalmente ai consulenti di Via S. Barnaba 29 a Milano, in maggioranza donne che richiedono informazioni e consigli sul sistema giustizia. Compito dello Sportello è fornire informazioni e orientamento ai cittadini sull’accesso ai servizi legali e sulla scelta dei professionisti iscritti all’Albo di Milano, essere garante dei diritti, offrire il controllo sulle prestazioni e sulle tariffe. Le controversie condominiali e il diritto di famiglia sono gli ambiti sui quali c’è maggiore richiesta di assistenza. Dopo un primo colloquio in cui viene valutata la complessità della controversia, al cittadino viene offerta la possibilità di confrontarsi con un avvocato sempre presente allo Sportello dalle 9. 00 alle 13. 00. Coloro che necessitano di un sostegno legale ulteriore vengono affidati ad un avvocato iscritto alla lista dei professionisti dello Sportello, individuato sulla base della materia che interessa al cittadino e secondo l’ordine rigorosamente alfabetico con cui è formata la lista stessa. Sono quasi 230 i cittadini che si sono presentati al colloquio con l’avvocato dello Sportello e 64 sono i nominativi degli avvocati della lista indicati agli utenti. “Il nostro obiettivo era ed è quello di portare la Giustizia il più possibile vicino alla gente e lo Sportello, in questi due primi mesi di attività, si è rivelato uno strumento efficace e snello per capire e sostenere le esigenze dei cittadino” - commenta il Presidente dell’Ordine di Milano Avv. Paolo Giuggioli - “Siamo felici di rappresentare un punto di riferimento nello scenario legale e sociale milanese e speriamo, da un lato, di poter continuare ad essere l’interlocutore preferenziale per chi necessita di accedere alla giustizia e, dall’altro, di trasferire con successo le nostre esperienze ad altri ordini professionali italiani. ” . .  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: PENSIONE DI REVERSIBILITÀ AL PARTNER DELLO STESSO SESSO  
 
Con sentenza 1° aprile 2008, pronunciata nella causa C-267/06 Tadao Maruko / Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen la Corte di giustizia ha sentenziato che nell’ambito di un’unione solidale, un partner dello stesso sesso può aver diritto ad una pensione di vedovo concessa da un regime previdenziale di categoria e il giudice nazionale deve verificare se, nell’ambito di un’unione solidale, il partner superstite sia in una posizione analoga a quella di un coniuge beneficiario della pensione per superstiti controversa. Nel 2001, il sig. Maruko ha costituito, ai sensi della legge tedesca un’unione solidale registrata con un costumista teatrale. Quest’ultimo era, dal 1959, iscritto alla Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen, ente incaricato della gestione dell’assicurazione vecchiaia e superstiti del personale artistico dei teatri tedeschi. Il partner di unione solidale del sig. Maruko è deceduto nel 2005. In seguito, il sig. Maruko ha chiesto di fruire di una pensione di vedovo presso la Versorgungsanstalt. La sua domanda è stata respinta in quanto lo statuto della Versorgungsanstalt non prevedeva tale beneficio per i partner di unione solidale superstiti. Il Bayerisches Verwaltungsgericht München, che deve statuire sul ricorso proposto dal sig. Maruko, ha adito la Corte di giustizia delle Comunità europee al fine di stabilire se il diniego di una pensione per superstiti ad un partner di unione solidale costituisca una discriminazione vietata dalla direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. Quest’ultima mira a combattere, fra l’altro, la discriminazione fondata sull’orientamento sessuale. Tuttavia, poiché la direttiva non si estende ai regimi di sicurezza sociale e di protezione sociale le cui prestazioni non siano assimilate ad una retribuzione ai sensi del diritto comunitario, la Corte è chiamata a stabilire, anzitutto, se la pensione per superstiti controversa possa essere qualificata come retribuzione. A tale titolo, essa rileva che il regime previdenziale di categoria gestito dalla Versorgungsanstalt trova la sua fonte in un contratto collettivo di lavoro, mirante a costituire un supplemento alle prestazioni previdenziali dovute in forza della normativa nazionale di applicazione generale. Tale regime è finanziato esclusivamente dai lavoratori e dai loro datori di lavoro, con esclusione di qualsiasi intervento finanziario pubblico. Inoltre, la pensione di vecchiaia, sulla base della quale è calcolata la pensione per superstiti, riguarda soltanto una categoria particolare di lavoratori e il suo importo è, peraltro, determinato in relazione alla durata dell’iscrizione del lavoratore e all’importo dei contributi versati. La pensione per superstiti dipende quindi dal rapporto di lavoro del partner deceduto e, di conseguenza, deve essere qualificata come retribuzione. Questo è il motivo per il quale la direttiva trova applicazione. Quanto, poi, alla questione se il diniego di concedere la pensione per superstiti al partner di unione solidale registrata costituisca una discriminazione fondata sull’orientamento sessuale, la Corte constata, alla luce della decisione di rinvio, che la Germania, pur riservando il matrimonio alle sole persone di sesso diverso, ha tuttavia istituito l’unione solidale, le cui condizioni sono state progressivamente equiparate a quelle applicabili al matrimonio. Orbene, le disposizioni dello statuto della Versorgungsanstalt limitano il beneficio della pensione per superstiti ai soli coniugi superstiti. Essendo la pensione negata ai partner di unione solidale, questi ultimi sono così trattati in modo meno favorevole rispetto ai coniugi superstiti. Di conseguenza, la Corte dichiara che il diniego di far fruire i partner di unione solidale della pensione per superstiti costituisce una discriminazione diretta fondata sull’orientamento sessuale, se si ritiene che i coniugi superstiti e i partner di unione solidale superstiti si trovino in una posizione analoga per quanto concerne tale pensione,. È compito del Bayerisches Verwaltungsgericht München verificare la predetta condizione .  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: DISTACCO DEI LAVORATORI  
 
Con la sentenza del 3 aprile 2008, pronunciata nella causa C-346/06, Dirk Rüffert / Land Niedersachsen, la Corte di giustizia ha affermato che la direttiva comunitaria relativa al distacco dei lavoratori può ostare al fatto che un appalto pubblico sia subordinato al rispetto delle retribuzioni di un contratto collettivo vigente nel luogo dell’esecuzione della prestazione. La tariffa salariale fissata da un contratto collettivo che non sia stato dichiarato di applicazione generale, quando invece nello Stato membro è presente un tale sistema, non può essere imposta, da un provvedimento legislativo di detto Stato membro applicabile ai pubblici appalti, ai prestatori di servizi transnazionali che distacchino lavoratori nel territorio di tale Stato membro. La legge del Land Bassa Sassonia (Land Niedersachsen) sull’aggiudicazione degli appalti pubblici prevede che gli appalti per lavori siano assegnati solo alle imprese che si impegnino per iscritto a corrispondere ai loro dipendenti una retribuzione non inferiore a quella minima prevista dal contratto collettivo vigente. L’aggiudicatario è tenuto ad imporre detto obbligo anche ai subappaltatori e a controllarne il rispetto. L’inosservanza di siffatto obbligo è sanzionata con il pagamento di una penale convenzionale. L’impresa Objekt und Bauregie, in base a dette disposizioni, si è impegnata a corrispondere ai lavoratori impiegati nel cantiere dell’istituto penitenziario di Göttingen-rosdorf i salari previsti dal contratto collettivo «Settore edilizio» applicabile nel settore. Orbene, è stato accertato che un’impresa polacca, subappaltatrice della Objekt und Bauregie, ha versato ai suoi 53 operai impegnati nel cantiere solo il 46,57% del salario minimo previsto, circostanza constatata da un decreto penale di condanna nei confronti del responsabile principale dell’impresa polacca. Essendo stato risolto il contratto d’appalto in seguito alle indagini penali, il Land Bassa Sassonia ed il curatore fallimentare della Objekt und Bauregie controvertono sul punto se detta impresa sia tenuta a pagare una penale convenzionale di Eur 84. 934,31 (pari all’1% dell’ammontare dell’appalto) per violazione dell’obbligo relativo alle retribuzioni. L’oberlandesgericht Celle (Corte d’appello di Celle) è chiamato a pronunciarsi sulla controversia in appello. Nutrendo dei dubbi sulla legittimità delle disposizioni che stabiliscono una penale convenzionale, tale organo giurisdizionale chiede alla Corte di giustizia di dichiarare se la libera prestazione dei servizi si opponga ad un obbligo legale in forza del quale l’aggiudicatario di un appalto pubblico di lavori deve impegnarsi a corrispondere ai propri dipendenti una retribuzione non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo vigente. Nella sentenza odierna la Corte ha dichiarato l’incompatibilità delle disposizioni in questione con la direttiva comunitaria relativa al distacco dei lavoratori. Essa rileva che la tariffa salariale prevista dal contratto collettivo «Settore edilizio» non è stata fissata secondo una delle modalità previste dalla direttiva in parola. Benché, infatti, in Germania viga un sistema secondo il quale i contratti collettivi possono essere dichiarati di applicazione generale, il contratto collettivo di cui trattasi non risulta esserlo stato. Peraltro, l’effetto vincolante del contratto collettivo «Settore edilizio» si estende solamente ad una parte del settore edilizio, poiché, da un lato, la normativa pertinente si applica unicamente agli appalti pubblici, e non anche agli appalti privati, e, dall’altro, il suddetto contratto collettivo non è stato dichiarato di applicazione generale. Di conseguenza, la legislazione del Land non rispetta le disposizioni della direttiva comunitaria relativa al distacco dei lavoratori che prevedono, a certe condizioni, che gli Stati membri, nell’ambito di una prestazione di servizi transnazionale, hanno il diritto di imporre tariffe minime salariali alle imprese stabilite in altri Stati membri. La Corte ha inoltre aggiunto che siffatta interpretazione della direttiva è confermata da una lettura della stessa alla luce del principio della libera prestazione dei servizi. Più specificamente, essa ritiene che la restrizione alla libera prestazione dei servizi derivante dall’obbligo di corrispondere ai dipendenti la retribuzione prevista dal contratto collettivo vigente non sia giustificata, nel caso di specie, dall’obiettivo di tutela dei lavoratori. Non è stato infatti dimostrato che la tutela derivante da una tale tariffa salariale, che, del resto, è superiore alla tariffa minima salariale applicabile in forza della normativa tedesca relativa al distacco dei lavoratori, sia necessaria ad un lavoratore del settore dell’edilizia solamente qualora quest’ultimo sia occupato nel contesto di un appalto di lavori pubblici e non quando lavori nell’ambito di un appalto privato .  
   
   
UNIONE EUROPEA: PROCEDIMENTI DI INFRAZIONE  
 
Venerdì 3 aprile la Commissione europea ha avviato nei confronti dell’Italia una serie di procedimenti relativi al mancato recepimento di direttive comunitarie o, in un caso, alla mancata esecuzione di una sentenza del 2007 con la quale la Corte di giustizia aveva già dichiarato il nostro Paese inadempiente. La Commissione europea ha inviato al nostro Paese ben quattro pareri motivati. Ricordiamo che il parere motivato costituisce la seconda fase della procedura di infrazione, procedura per inadempimento, prevista dall’articolo 226 del trattato Ce. In mancanza di una risposta soddisfacente da parte dello Stato interessato, la Commissione può sottoporre la questione alla Corte di giustizia delle Comunità europee. Due dei pareri motivati inviati all’Italia riguardano il settore marittimo. 1) La Commissione europea ha trasmesso un parere motivato all’Italia (e all’Estonia) per non avere recepito integralmente nei loro ordinamenti nazionali una direttiva del 2005 volta a migliorare l’immagine del settore europeo dei trasporti marittimi, ad attirare i giovani verso la professione marittima e a promuovere la mobilità professionale dei marittimi all’interno dell’Unione europea, ponendo in particolare l’accento sulle procedure di riconoscimento dei certificati di idoneità e garantendo nel contempo la stretta osservanza dei requisiti previsti dalle pertinenti convenzioni dell’Organizzazione marittima internazionale. Gli Stati membri avrebbero dovuto recepire la direttiva entro il 20 ottobre 2007. 2) La Commissione europea ha trasmesso un parere motivato all’Italia per non avere recepito integralmente e applicato una direttiva del 1995, poi modificata anche a seguito del naufragio della petroliera Erika. La direttiva ha lo scopo di ridurre la presenza nelle acque comunitarie di navi che non soddisfano gli standard in materia di sicurezza marittima, promovendo l’applicazione della relativa legislazione internazionale e comunitaria, fissando criteri comuni per il controllo delle navi negli Stati di approdo e armonizzando le procedure di ispezione e immobilizzazione. A tutt’oggi l’Italia non ha recepito né applicato una delle norme della direttiva che impone di addebitare i costi delle ispezioni all’armatore o all’operatore della nave. In un terzo caso, la Commissione ha deciso di inviare un parere motivato all’Italia in merito alla normativa che disciplina gli onorari massimi obbligatori per i servizi resi dagli avvocati. La Commissione ritiene che tale normativa non sia compatibile con gli articoli 43 e 49 del trattato Ce, che garantiscono rispettivamente la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi nell’Unione europea. La Commissione contesta infatti la necessità di tali disposizioni, che limitano l’accesso al mercato italiano da parte di prestatori di servizi originari di altri Stati membri senza tuttavia garantire l’accesso alla giustizia e alla sua corretta amministrazione o proteggere i destinatari dei servizi in misura proporzionata rispetto agli obiettivi di interesse generale perseguiti. Infine, in un altro caso, riguardante il settore degli appalti pubblici, la Commissione europea ha deciso di inviare all’Italia, a norma dell’articolo 228 del trattato Ce, una lettera di costituzione in mora con la richiesta di conformarsi immediatamente ad una sentenza della Corte di giustizia europea: in effetti, il 13 settembre 2007 la Corte di giustizia ha statuito che, rinnovando 329 concessioni per l’esercizio delle scommesse ippiche senza previa gara d’appalto, la Repubblica italiana non ha ottemperato agli obblighi derivanti dagli articoli 43 e 49 del trattato Ce, violando in particolare il principio generale della trasparenza e l’obbligo di garantire un’adeguata pubblicità ( sentenza nella causa C-260/04). La Commissione ritiene che le misure finora adottate dalle autorità italiane non siano sufficienti per conformarsi alla sentenza della Corte. Innanzitutto, pur accogliendo favorevolmente la nuova legislazione adottata dalle autorità italiane per aprire il mercato dei servizi delle scommesse sportive, la Commissione rileva che le concessioni assegnate illegalmente sono ancora valide. In secondo luogo, le autorità italiane avevano annunciato che queste concessioni sarebbero state riattribuite mediante un bando di gara, ma non è stato adottato nessun provvedimento in materia. La Commissione ha pertanto deciso di inviare una lettera di costituzione in mora all’Italia. Qualora le autorità italiane non si conformassero alla sentenza in oggetto, la Commissione trasmetterà un parere motivato al governo italiano e, se del caso, chiederà alla Corte di comminare alla Repubblica italiana una penalità giornaliera. Per ulteriori informazioni segnaliamo i link ai comunicati della Commissione: http://europa. Eu/rapid/pressreleasesaction. Do?reference=ip/08/501&format=html&aged=0&language=it&guilanguage=en; http://europa. Eu/rapid/pressreleasesaction. Do?reference=ip/08/523&format=html&aged=0&language=it&guilanguage=en; http://europa. Eu/rapid/pressreleasesaction. Do?reference=ip/08/521&format=html&aged=0&language=it&guilanguage=en; http://europa. Eu/rapid/pressreleasesaction. Do?reference=ip/08/502&format=html&aged=0&language=it&guilanguage=en; http://europa. Eu/rapid/pressreleasesaction. Do?reference=ip/08/505&format=html&aged=0&language=it&guilanguage=fr; http://europa. Eu/rapid/pressreleasesaction. Do?reference=ip/08/520&format=html&aged=0&language=it&guilanguage=en . .  
   
   
VENDITA A DOMICILIO: BILANCIO 2007 CON FATTURATO IN CONTINUA CRESCITA  
 
Per il quinto anno consecutivo, l´andamento economico della vendita diretta a domicilio registra una crescita molto più dinamica rispetto al commercio in sede fissa: il fatturato ha segnato un incremento, rispetto al 2006, di 4,7 punti percentuali per un aumento del volume di affari di 62 milioni 330mila euro assestandosi a 1 miliardo e 385 milioni di euro. Anche il numero degli incaricati alle vendite delle aziende associate Avedisco (Associazione vendite dirette servizio consumatori) sono in costante e marcato aumento: dai 176mila operatori del settore del 2005 si è passati ai 204. 094 di fine 2006 fino ai 223. 828 dell´anno scorso, con un aumento, rispetto al 2006, di altre 18. 551 unità (+9%). Nel dettaglio, il comparto che ha registrato i risultati migliori è quello dei "servizi" (utilities) che ha fatto registrare un aumento di fatturato del 20,7%, seguito da "alimentare/nutrizionale" (+12,4%). Positivo anche il risultato dei comparti "cosmesi/ accessori moda" e "tessile" che hanno ottenuto incrementi, rispettivamente, del 6,6% e del 4%. Buona performance anche per i "beni di consumo casa" (+2,6%). A chiudere, i "beni durevoli casa" che si confermano il comparto trainante della vendita a domicilio con una quota di mercato del 45,2% per cento. «I numeri parlano da soli -commenta Luca Pozzoli, presidente di Avedisco-: l´economia italiana stenta a ripartire, sentiamo ogni giorno che il Mercato Italia è in calo e rallenta; ma nel nostro Paese c´è ancora qualcuno che cresce e sostiene la nostra economia in maniera costante da cinque anni. Ciò può significare solamente una cosa: la vendita a domicilio piace sempre di più per la professionalità degli incaricati alla vendita, la qualità dei prodotti e la sicurezza dei consumatori che sanno cosa acquistano, da chi lo acquistano e hanno capito che per noi sono prima di tutto persone e non esclusivamente clienti a cui vendere dei prodotti». Secondo i dati Istat, nel 2007 il valore delle "vendite del commercio in sede fissa" ha segnato, rispetto al 2006, una modesta crescita dello 0,5%. Le vendite della "grande distribuzione" sono aumentate dell´1% mentre è lieve l´aumento delle "vendite dei piccoli esercizi commerciali" (+0,1%). L´andamento del 2007 della vendita a domicilio, al contrario, evidenzia dati di tutto rispetto: +0,07% nel primo trimestre, +4,15 nel secondo, +9,09 nel terzo (picchio dell´anno) e +4,54% nel quarto. Dal 2002, i bilanci dell´associazione di categoria Avedisco hanno segnato rispettivamente +4,2% (2003), +4,6% (2004), +1,3% (2005), +4,3% (2006) e +4,7% (2007). «Il nostro comparto -conclude Pozzoli- è l´unico settore economico italiano che mantiene un trand di crescita elevato e costante superando, di molto, il tasso di inflazione che, dati Istat, nel 2007 si è attestato al 2,6%. Tutto questo senza fare massicce promozioni che, periodicamente, mettono in campo gli altri settori economici del nostro Paese».  
   
   
ASSOCIAZIONE DOTTORI COMMERCIALISTI: INCONTRI GIURIDICI  
 
Prosegue il ciclo di cinque tavole rotonde organizzato dall’Associazione Italiana Dottori Commercialisti in materia di diritto del lavoro, commerciale, penale e tributario. I primi due appuntamenti sono stati svolti in collaborazione con lo Studio legale F. De Luca ed il terzo incontro, avvenuto mercoledì 2 aprile, in tema di Diritto commerciale ha visto l’Avvocato Giuseppe Cattani, partner dello Studio legale F. De Luca, parlare sul tema I contratti internazionali. Tecniche di redazione e aspetti critici. I prossimi incontri saranno mercoledì 16 aprile in tema di Diritto penale con la relazione . I reati tributari a cura dell’Avv. Francesco Bico e dell’Avv. Francesco L. De Luca e mercoledì 7 maggio in tema di Diritto tributario con la relazione Il contenzioso tributario. Attuali problematiche e recenti sviluppi a cura dell’Avv. Francesco L. De Luca. La partecipazione è gratuita per i soci dell’Associazione dottori commercialisti mentre la quota per i non soci è di € 350+iva per i cinque incontri e di € 150+iva per un incontro. Ogni incontro dà titolo a due crediti formativi da parte dell’Ordine Dottori Commercialisti. Le tavole rotonde (ore 17. 30-19. 30) daranno ampio spazio ai quesiti dei partecipanti e sono realizzate con la collaborazione di G. Giappichelli Editore, specializzato in pubblicazioni giuridiche e Studio legale F. De Luca, con il coordinamento dell’avvocato Massimo Waschke, socio dello Studio dal 2000 e specializzato in diritto del lavoro. Lo Studio F. De Luca, fondato nel 1974, ha una vasta esperienza nazionale e internazionale nella consulenza stragiudiziale e nell´attività contenziosa . .