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LUNEDI
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Notiziario Marketpress di
Lunedì 13 Luglio 2009 |
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E-COMMERCE: ANCHE NEL NOSTRO PAESE CASI DI ECCELLENZA FRA I SITI DI COMMERCIO ONLINE |
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Nei padiglioni di Smau 2009 un’area sarà dedicata al tema e-Commerce&web Marketing. Secondo l’Osservatorio eCommerce B2c della School of Management del Politecnico di Milano anche in Italia, paese caratterizzato da una bassa penetrazione di Internet e della banda larga, dalla forte diffidenza verso l’utilizzo della carta di credito online ed una scarsa propensione all’acquisto a distanza, l’e-Commerce sta registrando una crescita del 20%, allineata a quella dei principali Paesi europei, nonostante continui a rimanere “indietro” sia in termini di valore assoluto che in termini di penetrazione dell’e-Commerce sul totale delle vendite ai consumatori finali. Il settore che traina il mercato è ancora il Turismo, che cresce con un tasso superiore alla media, ma anche il comparto dell’Abbigliamento sta facendo molto bene. In totale si può stimare un valore dell’acquistato su Internet da parte dei consumatori italiani pari a circa 7 miliardi di euro*. Il mondo consumer dunque mostra comportamenti ´sempre più digitali´, che stanno vedendo tra l’altro un incremento dell´utilizzo integrato di altre piattaforme oltre al Web, quali il Mobile e la Tv. In questa prospettiva positiva per lo sviluppo del mercato dell’e-Commerce, anche in Italia stanno emergendo alcune punte di eccellenza nell’offerta: nel confronto con i principali siti di commercio elettronico internazionali, i più importanti siti italiani non hanno nulla da invidiare ai loro competitor. Fra questi Monclik, oggi in Italia tra i punti di riferimento per la vendita on line tecnologia. Il successo di questo sito di e-Commerce sembra risiedere in particolare nel pragmatismo manageriale e alle finalità di business e nella scelta, fin dalla sua fondazione nel 2005, di dedicare grande attenzione all’innovazione tecnologica, come spiega Roberto Penzo, web manager di Monclick: “Guardiamo all’Ict con la massima apertura e l’investimento in tecnologia, sia che si tratti di hardware che di software, è sempre effettuato con passi graduali e in funzione di un ritorno stimabile. La tecnologia svolge un ruolo indispensabile, partendo però da un chiaro obiettivo di business”. Nel 2008 Monclick (100% di proprietà del Gruppo Esprinet) ha registrato un fatturato di 18 milioni di euro (+97% rispetto all´anno precedente) con un incremento del 15% nel primo trimestre 2009. “Benché un sito web sia per sua natura un work in progress – aggiunge Penzo – negli ultimi tre anni abbiamo operato almeno due restyling significativi del sito Monclick, sia a livello grafico sia di programmazione, per garantire una migliore portabilità delle pagine su vari browser, accrescere l´usabilità dell´applicazione, aumentare la velocità di caricamento delle informazioni, migliorare il livello di indicizzazione dei contenuti di Monclick da parte dei motori di ricerca. I benefici principali sono stati un sensibile aumento del traffico (numero di visitatori), dei clienti registrati, degli ordini, una notevole riduzione (attorno al 20%) della banda consumata a parità di traffico, con conseguente saving in termini di costi”. Sul fronte del cosiddetto "Web 2. 0" i risultati della pubblicazione delle opinioni (a oggi più di 4mila) relative all’esperienza d’acquisto degli utenti su www. Monclick. It e delle recensioni di prodotto dei clienti (oltre 700) sono più che soddisfacenti. “Rimanendo nell’ambito software abbiamo sviluppato nell’ultimo anno alcuni tool web-based a supporto del lavoro di back-office del nostro Customer Care – spiega il web manager di Monclick – in particolare nella gestione, controllo ed evasione degli ordini, consentendo una sensibile riduzione del tempo medio di gestione di una pratica da parte degli operatori, stimabile attorno al 40%. Ciò ha consentito loro di poter dedicare maggior tempo al contatto diretto (telefonico e via mail) con i Clienti”. Grazie all’innovazione tecnologica si è potuto fare un altro passo in avanti, questa volta sul fronte hardware e middleware (raddoppio della capacità elaborativa) con vantaggi stimabili intorno al 15% nel tempo medio di caricamento delle pagine. Data la crescente importanza dell’e-Commerce, Smau 2009, il Salone dell’Information&communications Technology in programma dal 21 al 23 ottobre, ospiterà al suo interno un’area dedicata all’e-Commerce&web Marketing: non solo uno spazio espositivo appositamente connotato, che ospiterà le imprese che propongono soluzioni a supporto della creazione di piattaforme di e-Commerce e servizi per il Web Marketing, ma anche convegni, workshop (in)formativi a cura dei migliori docenti e analisti indipendenti, che presenteranno dati di mercato, trend in atto e scenari futuri e workshop business con la presentazione di casi di imprese che hanno sviluppato progetti significativi di commercio elettronico. |
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CASELLE DI POSTA COLPITE DA WORM MASS-MAILING LEGATO ALLA SCOMPARSA DI MICHAEL JACKSON |
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Il worm, che si diffonde anche tramite stick Usb, cerca di attirare ignari utenti con l’illusione di ottenere canzoni e foto segrete del Re del pop recentemente scomparso. In seguito all’identificazione di un worm mass-mailing che si propaga tramite messaggi e-mail malevoli, Sophos, società leader a livello mondiale nel settore della sicurezza informatica, nella tecnologia di controllo dell’accesso alla rete (Nac) e nella Mobile Data Protection grazie alla recente acquisizione di Utimaco, ammonisce gli utenti ad esercitare la massima prudenza nell’utilizzo della posta elettronica. Le mail, con oggetto “Remembering Michael Jackson” (“In memoria di Michael Jackson”), provengono apparentemente dall’indirizzo sarah@michaeljackson. Com e sostengono che l’allegato compresso “Michael songs and pictures. Zip” (“Canzoni e foto di Michael”) contenga canzoni e foto segrete di Michael Jackson. Aprendo l’allegato, però, i computer dei destinatari vengono infettati e cominciano automaticamente a trasmettere il worm ad altri utenti in Rete. Oltre a diffondersi tramite e-mail, fanno notare gli esperti di Sophos, il malware è anche in grado di propagarsi come componente Autorun su stick di memoria Usb, una tendenza sempre più comune nel panorama del malware, data la crescente popolarità di questi dispositivi. “Alla luce dell’enorme interesse suscitato dalla scomparsa improvvisa di Michael Jackson, è probabile che molti utenti saranno tentati di aprire l’allegato”, spiega Walter Narisoni, Sales Engineer Manager di Sophos Italia. “Ma gli utenti più accorti dovrebbero ormai sapere bene che i criminali informatici non indugiano a far leva su notizie dell’ultima ora per diffondere malware e spam. Chiunque riceva questa mail, deve cancellarla immediatamente per evitare di trasmettere il worm via e-mail ai propri contatti”. Le soluzioni Sophos identificano questo malware in maniera proattiva come Mal/zipmal-b e Mal/vb-ad. Sophos raccomanda agli utenti di altri prodotti antivirus di accertarsi che la propria protezione sia opportunamente aggiornata. Per ulteriori informazioni, tra cui un’immagine della mail incriminata, visitare il blog di Graham Cluley all’indirizzo: http://www. Sophos. Com/blogs/gc/g/2009/07/01/michael-jackson . |
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KASPERSKY LAB: LE TOP20 DEI MALWARE DI GIUGNO |
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Nuove classifiche stilate, con cadenza mensile, sulla base dei dati acquisiti tramite Kaspersky Security Network (Ksn) La prima tabella si riferisce ai programmi nocivi, adware e programmi potenzialmente pericolosi rilevati e resi inoffensivi al primo trattamento anti-virus da subito, nel quadro dell´azione svolta dal componente di programma “scanner on-access”. L´impiego della metodologia di statistica “on-access” consente di condurre un´immediata analisi dei programmi malware più recenti, dei più pericolosi e dei più diffusi. Tali programmi vengono di fatto bloccati ed inibiti nel momento stesso in cui tentano di avviarsi, o durante il loro download dalla rete sui computer degli ignari utenti.
1 |
Net-worm. Win32. Kido. Ih |
58200 |
2 |
Virus. Win32. Sality. Aa |
28758 |
3 |
Trojan-dropper. Win32. Flystud. Ko |
13064 |
4 |
Trojan-downloader. Win32. Vb. Eql |
12395 |
5 |
Worm. Win32. Autorun. Dui |
8934 |
6 |
Trojan. Win32. Autoit. Ci |
8662 |
7 |
Virus. Win32. Virut. Ce |
6197 |
8 |
Worm. Win32. Mabezat. B |
5967 |
9 |
Net-worm. Win32. Kido. Jq |
5934 |
10 |
Virus. Win32. Sality. Z |
5750 |
11 |
Trojan-downloader. Js. Luckysploit. Q |
4624 |
12 |
Virus. Win32. Alman. B |
4394 |
13 |
Packed. Win32. Black. A |
4317 |
14 |
Net-worm. Win32. Kido. Ix |
4284 |
15 |
Worm. Win32. Autoit. I |
4189 |
16 |
Trojan-downloader. Wma. Getcodec. U |
4064 |
17 |
Packed. Win32. Klone. Bj |
3882 |
18 |
Email-worm. Win32. Brontok. Q |
3794 |
19 |
Worm. Win32. Autorun. Rxx |
3677 |
20 |
not-a-virus:Adware. Win32. Shopper. V |
3430 | i cambiamenti che abbiamo introdotto nella metodologia di analisi delle minacce, non hanno influito sulla leadership della classifica: Net-worm. Win32. Kido. Ih mantiene saldamente la prima posizione. Inoltre, in questa Top-20 compaiono anche due varianti di tale worm, ovverosia Kido. Jq e Kido. Ix. Evidentemente, la copiosa presenza di Kido nella classifica sopra riportata, è legata al fatto che i «rappresentanti» di tale famiglia di worm sono soliti diffondersi anche tramite supporti mobili, precedentemente utilizzati su unità sprovviste di un´adeguata protezione anti-virus. Per gli stessi motivi, compaiono in classifica anche Autorun. Dui e Autorun. Rxx, della famiglia di worm Autorun. Troviamo poi, all´interno di questa Top-20, un Trojan Script di particolare interesse, peraltro attivamente utilizzato dai criminali informatici: Trojan-downloader. Js. Luckysploit. Q (ne parleremo più avanti). Al ventesimo posto si colloca l´adware Shopper. V, uno dei più famosi programmi nel suo genere (la società che lo ha elaborato, Zango - in precedenza Hotbar - è stata chiusa alcuni mesi fa). Tale applicazione installa toolbar di vario tipo, molto difficili da disinstallare, sia nei browser che nei client di posta: saranno in tal modo mostrati in continuazione all´utente dei banner pubblicitari. La seconda classifica è stata stilata sulla base dei dati acquisiti grazie alle attività condotte dall´anti-virus web: rispecchia la situazione attualmente presente in ambito Internet. Questa Top-20 è composta dal malware rilevato sulle pagine web, così come da quei software nocivi che cercano subdolamente di infiltrarsi nei computer degli utenti tramite il download dalle pagine Internet. In altre parole, questa seconda classifica fornisce illuminanti risposte a due diverse domande: Quali sono i programmi nocivi che infettano con maggiore frequenza le pagine web? e Qual è il malware più frequentemente scaricato - in maniera consapevole od inconsapevole - dalle pagine Internet nocive ed infette?.
1 |
Trojan-downloader. Js. Gumblar. A |
27103 |
2 |
Trojan-downloader. Js. Iframe. Ayt |
14563 |
3 |
Trojan-downloader. Js. Luckysploit. Q |
6975 |
4 |
Trojan-clicker. Html. Iframe. Kr |
5535 |
5 |
Trojan-downloader. Html. Iframe. Sz |
4521 |
6 |
Trojan-downloader. Js. Major. C |
4326 |
7 |
Trojan-downloader. Win32. Agent. Cdam |
3939 |
8 |
Trojan-clicker. Html. Iframe. Mq |
3922 |
9 |
Trojan. Js. Agent. Aat |
3318 |
10 |
Trojan. Win32. Ramag. A |
3302 |
11 |
Trojan-clicker. Swf. Small. B |
2894 |
12 |
Packed. Js. Agent. Ab |
2648 |
13 |
Trojan-downloader. Js. Agent. Czm |
2501 |
14 |
Exploit. Js. Pdfka. Gu |
2441 |
15 |
Trojan-clicker. Js. Agent. Fp |
2332 |
16 |
Trojan-dropper. Win32. Agent. Aiuf |
2002 |
17 |
Exploit. Js. Pdfka. Lr |
1995 |
18 |
not-a-virus:Adware. Win32. Shopper. L |
1945 |
19 |
not-a-virus:Adware. Win32. Shopper. V |
1870 |
20 |
Exploit. Swf. Agent. Az |
1747 | la prima posizione è occupata di diritto dal Trojan Downloader Gumblar. A. L´azione che esso conduce rappresenta un eccellente esempio di drive-by-download. Gumblar. A è uno script codificato di piccole dimensioni: quando viene eseguito, reindirizza l´utente al sito infetto dal quale, a sua volta, viene scaricato ed installato il file nocivo eseguibile. Quest´ultimo, dopo essere stato installato nel sistema, esercita evidenti effetti sul traffico web dell´utente, modificando ad esempio i risultati delle ricerche eseguite tramite Google; allo stesso modo, ricerca nel computer dell´utente le password relative ai server Ftp, per poi successivamente procedere all´infezione di questi ultimi. Si assiste così alla formazione di una botnet costituita da server infettati, grazie alla quale i malintenzionati potranno agevolmente caricare sui computer degli utenti qualsivoglia tipo di programma nocivo. La quantità di server infetti è davvero enorme: la diffusione del contagio si è finora prodotta proprio tramite quei computer sprovvisti di adeguata protezione anti-virus. Un ulteriore significativo esempio di download drive-by è rappresentato dal Trojan Downloader Luckysploit. Q, che si colloca al terzo posto della classifica sopra riportata e fa altresì parte, come abbiamo visto, della prima Top-20. Si tratta di uno script magistralmente offuscato, il quale inizialmente raccoglie tutte le informazioni relative alla configurazione del browser dell´utente, per poi inviarle al sito nocivo, cifrandole tramite chiave Rsa diretta. Nel server, tali informazioni vengono poi decifrate mediante chiave Rsa inversa e, a seconda della configurazione del browser precedentemente individuata, viene restituito all´utente un intero bouquet di script, i quali sfrutteranno le vulnerabilità presenti nel computer e provvederanno al caricamento in esso di ulteriori programmi malware. Oltretutto, una combinazione così articolata e mutevole rende di particolarmente difficile un’analisi su campioni dello script iniziale, preposto a raccogliere le informazioni relative al browser: nel caso poi in cui il server che decifra tali informazioni risulti inaccessibile, non sarà possibile nemmeno la ricezione dei dati riguardanti gli script che saranno, nella circostanza, subdolamente inviati all´utente. Vi è poi tutta una serie di malware che sfruttano proprio le vulnerabilità presenti nei programmi elaborati da alcune delle maggiori software house. La presenza in classifica degli exploit Trojan-clicker. Swf. Small. B, Exploit. Js. Pdfka. Gu, Exploit. Js. Pdfka. Lr ed Exploit. Swf. Agent. Az è allo stesso tempo indice sia della popolarità che della vulnerabilità dei prodotti Adobe Flash Player e Adobe Reader. Vengono altresì sfruttate vulnerabilità di vario genere insite nelle soluzioni software elaborate da Microsoft: Trojan-downloader. Js. Major. C, ad esempio, nella sua azione cerca di avvalersi immediatamente di alcune vulnerabilità presenti in varie componenti sia del sistema operativo che delle applicazioni di Microsoft Office. Tirando le somme, si può senz´altro asserire che in questi ultimi tempi si osserva distintamente la tendenza, da parte dei cybercriminali, ad utilizzare in maniera sempre più marcata le varie tipologie del subdolo ma astuto metodo di download drive-by, per infettare i computer degli utenti: è proprio questo, oramai, l´orientamento imperante nel Web. In ragione di quanto sopra esposto, risulta pertanto sempre più indispensabile, per gli utenti, effettuare tempestivamente l´installazione degli aggiornamenti riguardanti sia il sistema operativo che i programmi da essi utilizzati; è in egual modo strettamente necessario, ovviamente, procedere sempre agli aggiornamenti del proprio programma anti-virus. D´ora in poi, la nostra rassegna mensile sul malware includerà un ulteriore elemento innovativo, ovverosia la classifica relativa ai paesi in cui è stato riscontrato il maggior numero di tentativi di infezione tramite web:
Paese |
Continente |
Percentuale |
1. Cina |
Asia |
56,40812 |
2. Russia |
Europa |
5,917257 |
3. Usa |
America Settentrionale |
4,861088 |
4. India |
Asia |
3,337123 |
5. Brasile |
America Meridionale |
2,026008 | informazioni su Kaspersky Lab: www. Kaspersky. It . |
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GIUSTIZIA ITALIANA:IL TRIBUNALE DI MILANO DA RAGIONE ALLA PAOLO LAZZARONI & FIGLI |
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La Paolo Lazzaroni & Figli, Società di Proprietà della Famiglia Lazzaroni, oltre a poter utilizzare il marchio Lazzaroni per i suoi Liquori (fra cui il famoso Amaretto Lazzaroni 1851) e Specialità Dolciarie, può utilizzare la ditta/denominazione Sociale “Paolo Lazzaroni & Figli spa” anche per i suoi Amaretti di Saronno ed altri prodotti da forno. E’ quanto stabilito dal Tribunale di Milano con ordinanza cautelare il 12 Marzo 2009, ed ora ribadita il 26 Giugno, respingendo il reclamo (appello) proposto dalla D. Lazzaroni & C. , e condannando quest’ultima alla rifusione delle spese di lite (allegata ordinanza del 26 Giugno). Viene pertanto confermato che tutti i prodotti e le confezioni attualmente vendute dalla Paolo Lazzaroni & Figli sono perfettamente a norma. Occorre ricordare e precisare che la Paolo Lazzaroni & Figli spa è l’Azienda in capo alla Famiglia Lazzaroni, con sede e stabilimento in Saronno e che opera nel mercato (in oltre ben 58 Paesi) con il marchio Lazzaroni per liquori e Specialità Dolciarie, e con il marchio “Chiostro di Saronno Specialità” e la denominazione generica “Amaretti di Saronno” per i prodotti da forno. Alla famiglia Lazzaroni fanno capo anche le tradizioni e le ricette, tramite l’Associazione Archivio storico Mario Lazzaroni, con sede presso il Chiostro di Saronno. Nulla ha a che vedere con la Famiglia o con Saronno invece la Davide Lazzaroni & C. (con sede a Lainate e stabilimento a Isola del Gran Sasso in provincia di Teramo), oggi di proprietà del Gruppo Ragosta di Caserta . |
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GIUSTIZIA ITALIANA: CONDANNA PER DIFFUSIONE ABUSIVA DI BRANI MUSICALI |
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Il Tribunale di Agrigento ha condannato un dj imputato del reato di cui all´art. 171-ter, comma 2, della Legge n. 633/41 per aver diffuso, attraverso una postazione informatica collegata ad un Pc, brani musicali abusivamente duplicati. La perizia, realizzata da un tecnico informatico, ha accertato che numerosi brani musicali risultavano scaricati dalla rete telematica. Il dj è stato ritenuto responsabile della illecita duplicazione per uso non personale e a fini di lucro di opere dell´ingegno. Per questo è stato condannato, concesse le circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi nove di reclusione ed euro 2. 100 di multa (pena sospesa ex art. 163 c. P. ), oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita e del pagamento delle spese processuali in favore della stessa. Il giudice, qualificando i fatti come autonoma fattispecie di reato, ha richiamato la sentenza n. 15516/06 della Iii Sezione Penale della Corte di Cassazione. Con l’occasione si ricorda che la Siae ha realizzato, sulla base di un recente accordo con le principali associazioni di categoria del settore ed in aderenza alle disposizioni vigenti, la licenza sperimentale Deejay, che consente all´operatore alla consolle la riproduzione di brani musicali appartenenti al repertorio amministrato dalla Società, mediante il riversamento su supporti anche digitali, purché lecitamente acquisiti dal titolare della licenza stessa. A seguito di tale accordo il Dj può realizzare legali copie-lavoro, esenti dal bollino Siae, per lo svolgimento della sua attività professionale. |
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GIUSTIZIA ITALIANA: FIRMATO A ROMA ACCORDO FVG-MINISTERO |
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Si rafforza il rapporto di collaborazione tra la Regione e il ministero della Giustizia, per migliorare la qualità dei servizi giudiziari e diffondere la cultura della legalità in Friuli Venezia Giulia. Lo prevede il Protocollo d´intesa e collaborazione sottoscritto oggi a Roma, nella sede del ministero della Giustizia, tra il presidente Renzo Tondo e il ministro Angelino Alfano. Il presidente Tondo, all´atto della firma, ha ricordato come la collaborazione tra Regione e ministero sia stata avviata già dalla precedente amministrazione Illy. "Oggi rafforziamo questo rapporto - ha detto - nella convinzione che, soprattutto in un momento congiunturale come questo, caratterizzato dalla difficoltà di reperire le risorse, sia fondamentale la collaborazione leale fra le istituzioni". Siamo di fronte ad un accordo che, secondo il presidente, è concepito per dare risultati concreti e tangibili. Anche il ministro Alfano ha parlato di "collaborazione virtuosa" con il Friuli Venezia Giulia e di come l´intesa con il Friuli Venezia Giulia abbia una valore paradigmatico. L´accordo intende "assicurare un nuovo impulso - si legge nel testo - ai positivi rapporti già da tempo stabiliti, nella consapevolezza che garantire un efficace controllo di legalità nel territorio e una composizione celere dei contenziosi costituisca non soltanto una condizione indispensabile per la civile convivenza ma anche un fattore determinante per la crescita e lo sviluppo economico". La collaborazione tra Regione e uffici giudiziari, sulla base di un precedente Protocollo siglato nel 2006, ha infatti già previsto l´interscambio di esperienze e di conoscenze in campo organizzativo, il supporto e l´assistenza per il potenziamento delle tecnologie informatiche, il rafforzamento degli organici dei Tribunali con personale dell´Amministrazione regionale. Ora queste azioni in atto saranno rafforzate ed estese ad altri campi, anche grazie all´istituzione di una Consulta regionale permanente per la giustizia, con la partecipazione della Magistratura e dell´Avvocatura. Un rapporto particolare sarà stabilito tra la Regione e gli uffici del distretto della Corte d´Appello di Trieste, con la quale sarà intensificato il confronto sui modelli organizzativi, sui temi dell´innovazione tecnologica e della semplificazione amministrativa, in modo da trasferire poi le "buone pratiche a tutto il territorio regionale". È previsto anche il coinvolgimento delle Università di Trieste e Udine, per avviare analisi e studi sulle strategie organizzative, oltre che per valorizzare le risorse anche attraverso piani di formazione. Nel rapporto di collaborazione con la Corte d´Appello di Trieste, sarà riservata una "particolare e costante attenzione" alla giustizia per i minorenni e alle difficoltà che si manifestano in specifiche realtà del territorio regionale. Un Protocollo sarà definito con il Tribunale per i minorenni di Trieste che preveda la possibilità di svolgere periodi di "messa in prova" (lavori socialmente utili) anche presso entità regionali. Nella nuova intesa con il ministero della Giustizia, sono previsti poi progetti in materia di educazione dei giovani alla legalità e di prevenzione della devianza giovanile, attraverso iniziative mirate presso le scuole; interventi a sostegno della formazione e dell´aggiornamento qualificato dell´Avvocatura; azioni per favorire il ricorso a forme di conciliazione amministrata (arbitrato e conciliazione) e ai giudici di pace . . |
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GIUSTIZIA EUROPEA: DOPPIA CONDANNA PER IL MANCATO RECUPERO DEGLI AIUTI |
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Lo scorso 7 luglio 2009 la Corte di giustizia ha pronunciato la sentenza nella causa C- 369/07 - Commissione / Grecia – condannando la Grecia per il mancato recupero degli aiuti di Stato alla Olympic Airways dichiarati illegittimi nel 2005. La penalità ammonta a Eur 16. 000 al giorno e la somma forfettaria a Eur 2 milioni. Nel 2002, la Commissione ha considerato che taluni aiuti concessi dalla Grecia alla Olympic Airways (Oa) fossero incompatibili con il mercato comune, in quanto non rispettavano talune condizioni inizialmente previste. Tali aiuti avrebbero dovuto essere recuperati senza indugio. Dinanzi all’inerzia della Grecia, la Commissione ha adito la Corte una prima volta nel 2003. Una sentenza di inadempimento è stata pronunciata nei confronti della Grecia nel 2005 (Sentenza 12 maggio 2005, causa C‑415/03). In seguito ai problemi riscontrati dalla Grecia nell’esecuzione di tale sentenza, la Commissione ha proposto alla Corte un nuovo ricorso, chiedendole di accertare che la Grecia non si era conformata alla sua sentenza e di condannarla al pagamento di una somma forfettaria e di una penalità. La Commissione considera che debbano essere recuperati ancora Eur 41 milioni dovuti ad un conferimento di capitale per gli aiuti alla ristrutturazione, Eur 2,5 milioni di canoni di locazione dovuti a taluni aeroporti e Eur 61 milioni per la tassa che devono versare i passeggeri in partenza da tutti gli aeroporti greci (detta “spatosimo”). La Grecia ha quindi fatto valere che taluni debiti della Oa nei confronti dello Stato erano stati compensati dai risarcimenti riconosciuti alla società dal lodo arbitrale del 2006 a causa dei danni subiti dalla Oa: prematura espulsione dall’aeroporto di Elliniko, trasferimento verso il nuovo aeroporto di Atene, spese supplementari per il suo funzionamento e ritardo nella costruzione degli impianti. La Corte pronuncia oggi una seconda sentenza di inadempimento, che contiene una duplice sanzione finanziaria: una penalità ed una somma forfettaria. La penalità La Corte ricorda che tale sanzione è giustificata se perdura l’inadempimento relativo alla mancata esecuzione di una precedente sentenza, successivamente al termine fissato nel parere motivato e fino all’esame dei fatti da parte della Corte. In mancanza di disposizioni comunitarie relative alla procedura di ripetizione di aiuti indebitamente versati, il recupero di siffatti aiuti finanziari dev’essere effettuato secondo le modalità previste dal diritto nazionale. Lo Stato membro è quindi libero di scegliere i mezzi con cui adempierà tale obbligo, ma è tenuto a fornire alla Commissione ogni informazione che le consenta di verificare se il mezzo scelto costituisca un’esecuzione idonea di tale decisione. La Corte ammette che la compensazione possa rappresentare un mezzo adeguato al rimborso di un aiuto di Stato e che, ai fini di questo procedimento, la Grecia abbia dimostrato l’esistenza di un credito esigibile in capo all’Oa. Essa verifica poi se la compensazione abbia effettivamente avuto luogo. Essa considera che la Grecia ha fornito la prova della restituzione dell’aiuto di Eur 41 milioni a titolo di conferimento di capitale alla Oa, nonché di una parte della tassa detta “spatosimo” (per un importo pari a Eur 38 milioni) e di una parte dell’aiuto relativo ai canoni di locazione aeroportuale (pari a Eur 654 688). Essa rileva invece che la Grecia non ha fornito la prova dell’avvenuta compensazione per le parti restanti dell’aiuto relativo alla tassa detta “spatosimo” e dell’aiuto relativo ai canoni di locazione aeroportuale. La Corte constata che l’inadempimento della Grecia perdura da più di quattro anni. Esso riguarda il mercato comune, la cui instaurazione è uno dei compiti essenziali della Comunità europea. Inoltre, il controllo degli aiuti ai vettori aerei riveste un’importanza considerevole, dato che tale mercato è, per sua natura, transfrontaliero. Peraltro, gli importi dell’aiuto per i quali la Grecia non ha provato la restituzione costituiscono solo una parte relativamente modesta rispetto all’importo totale. La Corte infligge quindi alla Grecia una penalità di un importo pari a Eur 16 000 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione a decorrere da un mese dopo la pronuncia della sentenza odierna, al fine di consentire alla Grecia di dimostrare che non è più inadempiente. La somma forfettaria La Corte rammenta che il cumulo delle due sanzioni si fonda sull’idoneità di ciascuna di esse a conseguire il proprio obiettivo e dipende dalle circostanze di ciascuna causa. L’importo di tale somma deve essere definito in funzione della persistenza dell’inadempimento (dalla prima sentenza che lo ha dichiarato) nonché degli interessi pubblici e privati in questione. La Corte, fatta una giusta valutazione delle circostanze del caso di specie, fissa a Eur 2 milioni l’importo della somma forfettaria. La penalità e la somma forfettaria dovranno essere versate sul conto “Risorse proprie della Comunità europea”. . |
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GIUSTIZIA EUROPEA: FINANZIAMENTI COMUNITARI PER IL TABACCO GREGGIO |
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Il Tribunale di Primo grado delle Ce ha respinto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 20 luglio 2005, 2005/579/Ce, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (Feaog), sezione «garanzia» nel settore del tabacco greggio a titolo del raccolto 2000. Nel 2002, la Commissione aveva sollevato alcune contestazioni riguardanti le attività di controllo delle superfici nell’ambito della campagna 2000, in particolare l’applicazione delle sanzioni previste dal regolamento n. 2848/98 nonché il controllo e il rispetto delle quote di produzione. Il 20 luglio 2005 aveva adottato la decisione 2005/579/Ce ed ha applicato all´Italia una rettifica finanziaria dell’importo di Eur 16 568 665,50 (pari al 5% delle spese dichiarate nel 2001 e nel 2002) per i premi concessi nel settore del tabacco greggio a titolo del raccolto 2000. Si segnala che sono 67 le sentenze italiane in materia di Feaog. Sempre nel settore del tabacco greggio, sono attualmente pendenti 4 cause relative a presunte intese (T-11/06, T-12/06, T-25/06, T-39/06) . |
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GIUSTIZIA EUROPEA: NON È REGISTRABILE COME MARCHIO LA BARRETTA DEL BOUNTY |
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La sentenza 8 luglio 2009 del Tribunale di primo grado nella causa T-28/08, Mars Inc. / Ohmi, afferma che la forma della barra di cioccolato bounty non puó essere registrata come marchio comunitario. La forma tridimensionale della barra è priva di carattere distintivo e la Mars non ha dimostrato che essa ha acquisito un carattere distintivo in seguito all’uso in tutta la comunità. Secondo il Regolamento (Ce) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94 sul marchio comunitario, sostituito dal regolamento (Ce) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, un marchio privo di carattere distintivo non può in via di principio essere registrato. Tuttavia, un tale marchio può essere registrato se ha acquisito, per i prodotti o servizi di quale è chiesta la registrazione, un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto. Il 24 aprile 2003, in seguito a una domanda della Mars Inc. , produttore della barra di cioccolato Bounty, l’Uami, l’Ufficio che gestisce il marchio comunitario, ha registrato, come marchio comunitario, la forma tridimensionale di questa barra. Nel dicembre 2003, la Ludwig Schokolade, una fabbrica di cioccolato tedesca, ha chiesto l’annullamento del marchio comunitario, sostenendo che esso fosse privo di qualsiasi carattere distintivo. Nell’ottobre 2007, l’Uami ha annullato la registrazione del marchio poiché esso non presentava il carattere distintivo richiesto, in quanto il suo aspetto non divergeva in maniera significativa dalle norme e dalle abitudini del settore interessato. Inoltre, esso ha ritenuto che i documenti presentati dalla Mars fossero insufficienti per dimostrare il carattere distintivo acquisito con l’uso per i prodotti interessati. La Mars ha introdotto un ricorso contro questa decisione dinanzi al Tribunale di primo grado. Il Tribunale fa presente che, affinché un marchio tridimensionale, costituito semplicemente dalla forma del prodotto, possa essere registrato, tale forma deve divergere in maniera significativa dalla norma o dalle abitudini del settore per consentire al consumatore medio di distinguere, in modo immediato e certo, il prodotto di cui trattasi da quelli delle altre imprese. Nella fattispecie, le caratteristiche asseritamente distinitive, ossia le estremità arrotondate della barra, nonché le tre frecce che figurano sul lato superiore non si distinguono sufficientemente da altre forme comunemente utilizzate per le barre di cioccolato. Inoltre il Tribunale fa presente che l’acquisizione di un carattere distintivo in seguito all’uso del marchio richiede almeno che una frazione significativa del pubblico rilevante identifichi grazie al marchio i prodotti o servizi di cui trattasi come proveniente da un’impresa determinata. Inoltre, tale acquisizione deve essere dimostrata nella parte della Comunità in cui il marchio era privo di carattere distintivo inizialmente. Dato che né le quote di mercato della barra Bounty, né il tasso di riconoscimento del prodotto sono uniformi attraverso la Comunità, non è possibile estendere al resto del mercato comunitario i risultati di indagini effettuate unicamente in sei dei quindici Stati membri di quel tempo, ossia il Regno Unito, il Belgio, la Francia, la Germania, l’Italia e i Paesi Bassi. Dal momento che la forma di una barra Bounty non è distintiva in tutta la Comunità, la Mars avrebbe dovuto fornire ulteriori elementi per quanto riguarda i nove altri Stati che facevano parte della Comunità a quel tempo per dimostrare che la forma aveva acquisito un carattere distintivo in seguito all’uso in tutta la Comunità. Di conseguenza, il Tribunale respinge il ricorso. |
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GIUSTIZIA EUROPEA: DOMANDA DI INDENNIZZO AL GIUDICE DEL LUOGO DELLA PARTENZA/ARRIVO |
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Il 9 luglio 2009 con sentenza della Corte di giustizia nella causa C-204/08, Rehder / Air Baltic, è stato affermato che in caso di annullamento del volo intracomunitario i passeggeri possono richiedere l’indennizzo forfetario al giudice del luogo di partenza o di arrivo dell’aereo. Per la scelta del foro competente non è determinante il luogo dove la compagnia che effettua il volo ha la sede statutaria né quello dove il contratto di trasporto aereo è stato concluso. Una domanda di compensazione pecuniaria a seguito dell’annullamento di un volo offre l’occasione alla Corte di giustizia di precisare le norme relative alla competenza giurisdizionale nel settore del trasporto aereo. Il Regolamento (Ce) n. 21/04, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, prevede che, in caso di annullamento del volo, i passeggeri possano ricevere una compensazione pecuniaria compresa tra i 250 e i 600 euro. Nel caso di una compagnia aerea, che rifiuta di corrispondere tale indennizzo forfetario, avente sede in un altro Stato membro, si pone il problema di stabilire se, nel caso di un volo intracomunitario, il passeggero abbia, ai sensi del Regolamento (Ce) n. 44/01, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, la possibilità di adire oltre ad un giudice diverso dal tribunale del luogo in cui per statuto tale compagnia ha sede, una giurisdizione di un altro Stato membro. Il sig. Peter Rehder, residente a Monaco di Baviera, aveva prenotato presso l’Air Baltic, compagnia con sede sociale in Riga (Lettonia), un volo da Monaco a Vilnius. Circa 30 minuti prima dell’ora prevista per la partenza, i passeggeri sono stati informati della cancellazione del volo. Dopo una modifica della prenotazione effettuata dall’Air Baltic, il sig. Rehder ha preso un volo per Vilnius via Copenhagen. Con domanda proposta dinanzi all’Amtsgericht Erding, nella cui circoscrizione si trova l’aeroporto di Monaco di Baviera, il sig. Rehder ha chiesto la condanna dell’Air Baltic al pagamento di un indennizzo di euro 250 conformemente al regolamento in materia di compensazione e di assistenza ai passeggeri. Ritenendo che i servizi di trasporto aereo siano resi nel luogo di partenza dell’aereo (il che comporta che il luogo di esecuzione dell’obbligazione contrattuale, ai sensi del regolamento sulla competenza giurisdizionale, sia quello dell’aeroporto di partenza), l’Amtsgericht Erding si è dichiarato competente a conoscere della richiesta di compensazione pecuniaria del sig. Rehder. Su ricorso interposto dall’Air Baltic, la Corte d’appello ha invece annullato tale decisione ritenendo competente piuttosto il tribunale del luogo in cui si trova la sede sociale della compagnia aerea; avverso la sentenza del giudice d’appello il sig. Rehder ha adito il Bundesgerichtshof. Quest’ultimo si domanda se non occorra concentrare, in via di principio, in un unico luogo di esecuzione la competenza giurisdizionale espressamente prevista in materia contrattuale, anche per le controversie derivanti da un contratto di trasporto aereo internazionale. Nella sentenza odierna la Corte rileva che, in caso di pluralità dei luoghi di fornitura di servizi in Stati membri differenti, occorre individuare il luogo che assicura il collegamento più stretto tra il contratto in causa e il giudice competente, ovverosia quello dove, in forza del contratto, dev’essere effettuata la fornitura principale dei servizi. Il luogo della sede o del principale stabilimento della compagnia aerea interessata non presenta il necessario stretto collegamento con il contratto. Infatti, le operazioni e le azioni intraprese a partire da tale luogo, in particolare la messa a disposizione di un aeromobile e di un equipaggio adeguati, costituiscono misure logistiche e preparatorie in vista dell’esecuzione del contratto di trasporto aereo e non servizi la cui fornitura integrerebbe il contenuto propriamente detto di tale contratto. Altrettanto vale per il luogo della conclusione del contratto di trasporto aereo e per quello di emissione del biglietto. I servizi la cui fornitura corrisponde all’esecuzione degli obblighi derivanti da un contratto di trasporto aereo di persone sono, invero, la registrazione e l’imbarco dei passeggeri e l’accoglienza degli stessi a bordo dell’aereo nel luogo di decollo stabilito nel contratto di trasporto medesimo, la partenza dell’aereo all’ora prevista, il trasporto dei passeggeri e dei loro bagagli dal luogo di partenza a quello di arrivo, la gestione dei passeggeri durate il volo e, infine, il loro sbarco, in condizioni di sicurezza, nel luogo di atterraggio e all’ora convenuti nel contratto. Orbene, gli unici luoghi che presentano un collegamento diretto con i detti servizi, forniti in esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto, sono quelli di partenza e di arrivo dell’aereo, dove per «luoghi di partenza e di arrivo» devono intendersi quelli convenuti nel contratto di trasporto concluso con una sola compagnia aerea, che è il vettore operativo. Ognuno di tali due luoghi presenta un nesso sufficientemente prossimo con gli elementi materiali della controversia e assicura, pertanto, un collegamento stretto tra il contratto e il giudice competente. Di conseguenza, una domanda di compensazione pecuniaria per annullamento di un volo può essere proposta, a scelta del passeggero, dinanzi al tribunale nella cui circoscrizione si trovano il luogo di partenza o il luogo di arrivo dell’aereo. |
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UNIONE EUROPEA: DIRITTO DI ACCESSO AI SERVIZI DI INTERPRETAZIONE E TRADUZIONE PER GLI IMPUTATI NEI PROCEDIMENTI PENALI |
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La proposta di decisione quadro del Consiglio adottata oggi è intesa a definire norme minime comuni relative al diritto di accesso ai servizi di interpretazione e traduzione nell´ambito dei processi penali in tutta l´Unione europea. La finalità è garantire agli imputati che non comprendono la lingua utilizzata o che non la parlano di beneficiare di un´interpretazione fin dalla notifica dell´avviso di garanzia fino al termine del procedimento, compresi eventuali fasi di ricorso. Gli imputati potranno anche ottenere la traduzione di tutti i documenti procedurali essenziali, in modo da capire esattamente quali sono le accuse mosse nei loro confronti. Con l´adozione di questa proposta la Commissione ha ripreso i lavori in materia di norme minime sui diritti procedurali degli imputati in tutta l´Ue dal 2007, dopo che gli Stati membri, incapaci di accordarsi sulla proposta avanzata a tal fine dalla Commissione nel 2004, stabilirono di sospendere definitivamente i negoziati su quel testo. A differenza della proposta del 2004, che intendeva introdurre sei diritti processuali, la presente proposta verte su un unico aspetto: il diritto di accesso ai servizi di traduzione e interpretazione. Altre iniziative, contemplate dal prossimo programma pluriennale, tratteranno altri diritti degli imputati. La proposta costituisce pertanto un primo passo nella direzione di un rinnovato impegno ad aumentare la fiducia reciproca tra le autorità giudiziarie degli Stati membri, elemento essenziale ai fini del riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie nell´Ue. Da molto tempo anche le associazioni degli avvocati difensori e dei sostenitori dei processi equi insistono sulla necessità di uno strumento comunitario in materia di diritti procedurali. Nell´unione europea si parlano molte lingue. Le persone che si trovano sul banco degli imputati, situazione di per sé critica, incontrano ulteriori difficoltà se non sono in grado di capire o di parlare la lingua del paese. Sebbene la convenzione europea dei diritti dell´uomo, alla quale hanno aderito tutti gli Stati membri dell´Ue, sancisce già il diritto all´interpretazione e alla traduzione, tali garanzie non trovano applicazione uniforme negli Stati membri, anche laddove sono rispettate e un´azione nei confronti dei paesi inadempienti richiederebbe tempi lunghissimi. Di conseguenza, gli imputati non beneficiano dello stesso accesso all´interpretazione e alla traduzione in tutta l´Ue. La proposta dispone che gli Stati membri devono garantire che qualsiasi persona indagata o imputata in un procedimento penale, che non comprende la lingua utilizzata in questo contesto, debba essere assistita da un interprete durante l´intero procedimento. Ciò è indispensabile per consentire all´imputato di conoscere le accuse che gli vengono mosse e seguire il corso del procedimento. Inoltre, dovranno essere fornite traduzioni per i documenti processuali necessari a garantire il corretto esercizio dei diritti della difesa. I servizi di interpretazione e di traduzione dovranno essere di buon livello ed essere forniti gratuitamente. Il campo d´applicazione comprende tutti gli indagati e gli imputati, dal momento della notifica del loro stato fino al completamento del procedimento, compresi eventuali ricorsi. La proposta contempla anche i casi relativi al mandato d´arresto europeo. Il progetto di decisione quadro prevede anche l´obbligo per gli Stati membri di fornire adeguata formazione ai giudici, agli avvocati e al personale giudiziario per garantire una corretta comprensione delle procedure da parte degli imputati stranieri. A seguito dell´accordo del Consiglio e dopo consultazione del Parlamento europeo, gli Stati membri dovranno recepire nel diritto nazionale le disposizioni della decisione quadro entro due anni dopo la sua adozione. |
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TRENTO: PRESENTATA LA CARTA DEI SERVIZI DEL GIUDICE DI PACE |
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Chi è il giudice di pace e di che cosa si occupa, dove opera in Trentino-alto Adige e quali sono le sue funzioni. A queste e ad altre domande risponde la carta dei servizi degli uffici del giudice di pace, realizzata dalla Regione per informare i cittadini sull’attività di questi giudici onorari, che negli ultimi anni hanno ottenuto sempre maggiori competenze, sia in ambito civile che penale. La carta è stata presentata oggi nel corso di un seminario di formazione e di aggiornamento professionale rivolto ai giudici di pace e dedicato al tema delle disposizioni che modificano le competenze civili del giudice di pace ed il processo civile. Dopo aver organizzato il servizio della magistratura onoraria, l´amministrazione del personale di cancelleria, l´informatizzazione degli uffici e la formazione permanente dei giudici di pace, la Regione Trentino-alto Adige intende ora comunicare con gli utenti, informandoli sulle modalità di erogazione del servizio. La carta dei servizi è una semplice bussola per orientarsi, uno strumento di conoscenza generalizzato che si propone di facilitare l´accesso al servizio da parte del cittadino. Alla carta dei servizi si affiancano quali ulteriori strumenti di ausilio la parte relativa ai giudici di pace del sito web della Regione www. Regione. Taa. It, da dove è possibile scaricare la carta dei servizi e il sito www. Giurisprudenzadipace. Taa. It contenente i provvedimenti più significativi, con relative massime, emesse dai giudici di pace della regione dal 1 gennaio 2007. Per migliorare la carta dei servizi è essenziale l´aiuto dei cittadini pertanto eventuali contributi potranno essere inviati ai seguenti recapiti: mediante fax al numero 0461 201285 e mediante e-mail all’indirizzo supportogiustizia@regione. Taa. It oppure giudicidipace@regione. Taa. It . La carta dei servizi sarà disponibile nei prossimi giorni nei 22 uffici del giudice di pace presenti sul territorio regionale e presso l’Urp della Regione a Trento nella sede di Piazza Dante . |
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