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Notiziario Marketpress di Lunedì 29 Settembre 2003
COMMISSIONE EUROPEA: CONSULTAZIONE SUI PROBLEMI GIURIDICI DELLE IMPRESE CHE OPERANO NEL COMMERCIO ELETTRONICO (E-BUSINESS)  
 
La Commissione ha predisposto un questionario per una consultazione su Internet della durata di otto settimane sugli ostacoli giuridici che le imprese si trovano ancora ad affrontare quando operano nel commercio elettronico ed in altri tipi di applicazioni per l´e-business. Tali problemi possono insorgere, ad esempio, da disposizioni nazionali divergenti per la fatturazione elettronica o per un trattamento divergente, sul piano giuridico, delle transazioni commerciali condotte on-line e off-line. La Commissione intende così raccogliere maggiori elementi sui motivi che scoraggiano il commercio per via elettronica. La consultazione è aperta a tutte le imprese fino al 7 novembre 2003. Per rispondere occorre utilizzare l´e-mail entr-ict-e-business-law@cec.Eu.int  I risultati saranno presentati e discussi in una conferenza che si terrà a marzo-aprile 2004 a Bruxelles..  
   
   
PUBBLICITÀ E MARKETING ONLINE: APPROVATO IL CODICE DI CONDOTTA EUROPEO  
 
Il Gruppo di Lavoro Wp29, istituito dalla Direttiva 95/46/Ce sulla privacy, ha approvato il nuovo codice di condotta elaborato della Fedma (Federazione Europea di Marketing Diretto). Tutti i membri diretti della Fedma dovranno rispettare le norme stabilite dal codice di condotta, sotto riserva, comunque, di conformarsi sempre alle legislazioni nazionali o alle disposizioni di autoregolamentazione applicabili. Nel codice è possibile ritrovare le normative relative, ad esempio, alla raccolta dati a fini commerciali, alla diffusione di e-mail pubblicitarie, alla cessione di dati, al diritto di opposizione al trattamento dei dati a carattere personale nonché disposizioni specifiche riguardanti i bambini, il ruolo delle associazioni nazionali di marketing diretto nell’applicazione del codice e la risoluzione delle controversie ad esso relative. Un comitato, creato presso la Fedma, valuterà l’applicazione del codice, facendo periodici rapporti settimanali al Consiglio della Federazione. Il Comitato riferirà mensilmente anche al Gruppo Wp29.  
   
   
NUOVO CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  
 
Riprendiamo, per la sua importanza, un argomento già trattato: il Codice in materia di protezione dei dati personali, emanato con Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003, pubblicato sul supplemento ordinario n. 123/L alla Gazzetta ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003. Il Codice sostituisce la Legge n. 675/96 e le successiva disposizioni di legge e di regolamento dettate in materia ed entrerà in vigore il prossimo 1° gennaio 2004, Il Codice si compone di tre parti, che contengono, rispettivamente le disposizioni generali (riguardanti le regole sostanziali della disciplina del trattamento dei dati personali, applicabili a tutti i trattamenti, salvo eventuali regole specifiche per i trattamenti effettuati da soggetti pubblici o privati), le disposizioni particolari per specifici trattamenti (che integrano o fanno eccezione alle disposizioni generali) e le disposizioni relative alle azioni di tutela dell’interessato e al sistema sanzionatorio. In primo luogo, precisiamo che il Codice reca alcune nuove disposizioni, direttamente connesse al quadro comunitario e internazionale, per aggiornare quanto era già contenuto nel Decreto legislativo n. 171/98 alle regole della Direttiva n. 2002/58/Ce (relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche), per completare o perfezionare il recepimento della Direttiva n. 1995/46/Ce ed in ordine al trattamento dei dati in ambito sanitario e per scopi di marketing, di lavoro e previdenza sociale. Con gennaio 2004, quindi, per disciplinare il trattamento dei dati personali opererà un testo unico di matrice legislativa, che assorbe o elimina varie disposizioni regolamentari. Anche secondo il nuovo Codice le sanzioni, previste per coloro che non dovessero essere in regola con la normativa, sono di natura amministrativa e penale. Quelle amministrative vanno da un minimo di Euro 3.000 ad un massimo di Euro 60.000 (omessa o inidonea informativa all’interessato; omessa o inidonea notificazione, omessa informazione o esibizione al Garante), mentre quelle penali consistono nella reclusione da sei a tre anni (trattamento illecito di dati, falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante, mancata adozione delle misure minime di sicurezza).  
   
   
TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI  
 
A richiesta di un lettore precisiamo che, con l´entrata in vigore del Decreto legislativo 6 maggio 1999 n. 169, che integra la Legge n. 633/41, anche per le banche dati c´è la tutela giuridica Oggetto del provvedimento sono le banche dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale, più dettagliatamente definite raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela non si estende al contenuto della banca dati e ne lascia impregiudicati diritti esistenti. All´autore di una banca dati è riconosciuto il diritto esclusivo di eseguirne o autorizzarne la riproduzione permanente o temporanea, la traduzione, l´adattamento e ogni altra modifica, la distribuzione di originali o copie e la presentazione in pubblico. L´autorizzazione dell´autore non è prevista in caso di accesso e consultazione per finalità esclusivamente didattiche o di ricerca scientifica, al di fuori dell´ambito di un´impresa, purché si indichi la fonte e nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale. Le eventuali operazioni di riproduzione permanente sono comunque soggette all´autorizzazione del titolare del diritto. La Legge n. 633/41 è integrata con una serie di disposizioni relative alla nuova figura del "costitutore", colui che effettua investimenti rilevanti per la costituzione, la verifica o la presentazione di una banca dati, impegnando a tal fine mezzi finanziari, tempo e lavoro. Al costitutore è riconosciuto il diritto di vietare utilizzazioni della banca dati stessa, quali il reimpiego o il trasferimento su altro supporto della totalità o di una parte sostanziale della banca dati. Il provvedimento definisce i diritti e gli obblighi dell´utente, il quadro sanzionatorio e l´ambito temporale di applicazione per quanto riguarda banche dati già costituite.  
   
   
DIRITTO ANNUALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO: CONDONO  
 
Sul sito internet dell´Unioncamere è stata pubblicata una guida al condono per il diritto camerale. La guida contiene anche i riferimenti normativi in base ai quali è possibile condonare, entro il prossimo 30 novembre 2003, per ciascun anno di riferimento gli importi dovuti per la sede legale dell´impresa e/o le sue unità locali dell´impresa nonché gli importi dovuti per eventuali maggiorazioni stabilite dalle singole camere di commercio (art. 18, 6° comma, Legge n. 580/93). Possono avvalersi della possibilità di condono: i soggetti obbligati al pagamento, secondo le norme in vigore all´epoca, per ciascuna annualità condonabile, gli eredi degli obbligati, in solido e disgiuntamente, i contribuenti non in regola per annualità precedenti e/o successive a quelle previste dal decreto ed i contribuenti con in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale. Sono, invece, esclusi dal condono i contribuenti che hanno versato in ritardo e per intero il diritto dovuto. Questi soggetti saranno poi sanzionati solo per il ritardato pagamento (art. 5-quater, 2° comma, Legge n. 27/03). È possibile condonare le violazioni per mancato pagamento del diritto annuale dovuto a partire dal 1° gennaio 1997 fino al 31 dicembre 2002. Il decreto prevede la possibilità di adesione per due distinti periodi: il comma 1, dell´art. 2, fa riferimento ai diritti annuali dovuti per il periodo 1997-2000, mentre il comma 2 dello stesso articolo si riferisce ai diritti dovuti e non versati per gli anni 2001 e 2002. Ciascuna camera di commercio, con la deliberazione di adesione al condono, dovrà anche stabilire le modalità pratico operative del condono, scegliendo, fra quelle previste, il periodo e/o i periodi condonabili e stabilendo anche se la definizione agevolata prevede l´applicazione di sanzioni o meno. Le camere di commercio dovranno anche stabilire il termine di sospensione delle procedure di accertamento e dei procedimenti giurisdizionali. Tale termine dovrà essere posteriore al 30 novembre 2003 (termine di scadenza per l´adesione al condono) e dovrà essere tale da consentire i controlli e le verifiche sui versamenti effettuati dai contribuenti che avranno scelto di aderire al condono. Le Camere di Commercio che hanno aderito al condono sono solo le seguenti: Aquila – Avellino – Bari – Benevento – Brindisi – Campobasso – Caserta – Catania – Catanzaro – Chieti – Cosenza – Crotone – Enna – Foggia – Frosinone – Grosseto – Isernia – Lecce – Matera – Napoli – Nuoro – Oristano – Pesaro e Urbino – Reggio Calabria – Rieti – Roma – Salerno – Siracusa – Taranto – Teramo – Trapani – Vibo Valentia.  
   
   
DATI DEI PASSEGGERI ITALIANI DIRETTI NEGLI USA  
 
In merito alle notizie apparse su alcuni quotidiani riguardo alla trasmissione dei dati personali dei passeggeri italiani alle autorità Usa da parte della compagnia area di bandiera, il Garante per la protezione dei dati personali ha precisato che l’Authority ha richiamato l’attenzione sull’applicazione della legge sulla privacy, voluta ed approvata dal Parlamento italiano e che rispecchia, peraltro, un quadro normativo sancito dalla direttiva “madre” europea 95/46 sulla riservatezza dei dati. Il Garante, pur consapevole della assoluta necessità di assicurare un´efficace lotta al terrorismo e salvaguardare la sicurezza nazionale ed internazionale, si è impegnato, anche in sede europea, nella individuazione di soluzioni e garanzie che consentano di raggiungere questo obiettivo senza che siano negati i diritti di libertà individuali.  
   
   
IL TRASFERIMENTO DEI DATI IN USA PUÒ AVVENIRE SOLO NEL RISPETTO DELLA PRIVACY  
 
La 25ma Conferenza internazionale delle Autorità Garanti per la protezione dei dati personali, svoltasi a Sidney dal 10 al 12 settembre scorsi, si è conclusa con una Risoluzione sul trasferimento dei dati dei passeggeri aerei alle autorità americane. Come è noto la questione è al centro di un lungo e laborioso confronto tra gli Stati Uniti e l’Unione Europea, a seguito della richiesta avanzata dagli americani di poter accedere ai dati dei passeggeri del trasporto aereo a fini di sicurezza nazionale e di lotta al terrorismo. La risoluzione, votata all’unanimità dai rappresentanti di più di 40 Paesi presenti a Sidney, consapevoli che la richiesta americana si inserisce nella lotta legittima contro il terrorismo e la criminalità organizzata, chiede che i dati dei viaggiatori diretti in Usa possano essere acquisiti e trasferiti soltanto all’interno di un contesto che tenga conto della protezione dei dati e sulla base di un accordo internazionale volto a garantire la correttezza e la certezza delle finalità nell´acquisizione dei dati di chi viaggia. In particolare la richiesta è stata formulata dall’Autorità federale svizzera per la protezione dei dati, dall’Ufficio per la protezione dei dati personali della Repubblica Ceca, dall’Ombudsman per la protezione dei dati della Finlandia e dall’Autorità federale tedesca per la protezione dei dati.  
   
   
AMMINISTRATORI E DIPENDENTI: TASSAZIONE DELLE POLIZZE PROFESSIONALI  
 
L´agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 178/E del 9 settembre 2003 ha chiarito i criteri di tassazione della polizza assicurativa che garantisce la copertura delle perdite di carattere patrimoniale che gli amministratori ed i dipendenti della società dovessero subire in seguito ad azioni di responsabilità civile intentate, nei loro confronti o direttamente nei confronti della società, da terzi lesi da atti compiuti dai soggetti dianzi richiamati nell´esercizio dei loro incarichi e funzioni. Il criterio dell´onnicomprensività del concetto di reddito da lavoro dipendente può subire delle deroghe in caso di somme che non costituiscono arricchimento del lavoratore e se le erogazioni sono effettuate nell´esclusivo interesse del datore di lavoro. Confermando quanto già affermato nella circolare n. 326/E del 23 dicembre 1997 e nella circolare n. 55/E del 4 marzo 1999, l´Agenzia delle Entrate conclude che non costituiscono benefici in natura per il lavoratore e non concorrono, quindi, alla formazione del reddito di lavoro dipendente per i soggetti beneficiari i premi assicurativi corrisposti per la stipula di polizze volte a garantire la copertura delle perdite di carattere patrimoniale che gli amministratori od i dipendenti della società dovessero subire in seguito ad azioni di responsabilità civile intentate, nei loro confronti o direttamente nei confronti della società, da soggetti terzi lesi da atti compiuti dagli stessi amministratori o dipendenti nell´esercizio dei loro incarichi e funzioni. Naturalmente non rientrano in ciò gli atti dolosi o fraudolenti e profitti e vantaggi personali ottenuti dagli assicurati o compensi ricevuti, cui non avevano diritto.  
   
   
NON E´ LECITO L´USO DEL FAX PER PUBBLICITÀ NON RICHIESTA  
 
L´autorità per la Privacy ha confermato che non è lecito inviare pubblicità tramite fax, effettuare ricerche di mercato o vendite dirette od altre operazioni di comunicazione commerciale, senza aver prima acquisito il consenso espresso dell´abbonato destinatario. Tale comportamento viola la legge, lede i diritti del destinatario (persona fisica, società, amministrazione) - e può dare adito ad una denuncia all´autorità giudiziaria. Il consenso dell´interessato a ricevere comunicazioni commerciali deve essere sempre acquisito, anche se il numero telefonico compare in un elenco cosiddetto pubblico. La questione è stata sollevata da un avvocato che, con un ricorso presentato all´Autorità, aveva contestato l´invio da parte di una società di materiale pubblicitario non richiesto al numero di fax del suo studio. Il professionista, infastidito dalla comunicazione commerciale indesiderata, si era rivolto anzitutto alla società che gli aveva inviato la proposta, ai sensi della disciplina sulla privacy, opponendosi all´ulteriore utilizzazione dei propri dati personali e chiedendo di conoscere, tra l´altro, la loro origine e il nominativo dell´eventuale responsabile del trattamento. Insoddisfatto della risposta ricevuta aveva ribadito le richieste presentando ricorso al Garante. La società, a giustificazione del suo operato, dichiarava di aver reperito il numero di fax da un sito internet che permette di visualizzare gli elenchi degli avvocati di una determinata area geografica e di averlo usato per pubblicizzare la propria attività commerciale, ritenendo di poterlo utilizzare liberamente, senza il consenso dell´interessato, perché a suo avviso proveniente da elenchi accessibili a chiunque. Il Garante, riconoscendo la fondatezza delle richieste del professionista, aveva disposto che la società si attenesse all´art. 10 del Decreto legislativo n. 171/98 (ora art. 130 del Codice sulla privacy), che disciplina l´uso del fax in caso di comunicazioni commerciali, secondo la quale non si può prescindere dall´acquisire il consenso dell´abbonato. Il Garante ha constatato la violazione, ma, alla luce delle particolari circostanze accertate nel corso del procedimento, ha ritenuto che non ricorressero nel caso concreto i presupposti per la denuncia di reato. La società ha anche assicurato di interrompere l´indebito utilizzo del numero di fax ed ha soddisfatto, anche se in ritardo, le richieste del professionista. Per quanto sopra l´Autorità ha dichiarato il non luogo a provvedere sul ricorso e ha addebitato parte delle spese del procedimento alla società.  
   
   
SMS PUBBLICITARI SOLO CON IL CONSENSO DEL DESTINATARIO  
 
Nella News letter n. 181 del 1- 7 settembre 2003 il Garante della Privacy ha affermato che anche gli sms pubblicitari possono essere inviati solo con il consenso del destinatario, dettando così regole specifiche per fornitori di servizi telefonici e imprese private È illecito inviare sms pubblicitari senza aver prima acquisito il consenso libero ed informato dell’abbonato. L’espediente adottato da alcuni fornitori di servizi telefonici di subordinare la stipula del contratto o l’attivazione della carta prepagata alla prestazione del consenso a ricevere messaggi pubblicitari, o quello di inserire tra gli obblighi contrattuali una dichiarazione standard di “impegno” all’invio di sms commerciali è illecito. Il gestore non può “nascondere” comunicazioni commerciali dietro fittizi “messaggi di servizio” alla propria utenza e deve acquisire in ogni caso il consenso libero del destinatario, sia se pubblicizza un servizio “altrui”, sia se promuove un servizio della propria società. Queste le principali novità in materia di invio di sms pubblicitari contenute in un provvedimento generale adottato dal Garante per la protezione dei dati personali di recente adozione ed al cui rispetto sono stati richiamati sia gestori telefonici, sia imprese che intendono utilizzare questo mezzo di comunicazione commerciale. Con questo provvedimento l’Autorità Garante ha indicato specifiche regole per disciplinare un fenomeno che ha subito di recente una notevole espansione, vista la particolare rapidità ed efficacia con cui l’invio di sms permette di comunicare in tempo reale con un numero elevato di interessati, ovunque si trovino, ma con modalità che però possono risultare particolarmente invasive, specie in alcuni casi come la ricezione del messaggio in orari notturni. L’uso degli sms richiede dunque, particolari cautele, impiegando una serie di dati personali tra cui il numero di telefono cellulare che è spesso strettamente privato. Il principio del consenso informato opera anche nel caso in cui gli sms pubblicitari siano inviati da soggetti diversi dai fornitori di servizi di telefonia mobile. Può trattarsi in particolare di fornitori di servizi in Internet (ad es. Gestori di siti web che offrano la possibilità di disporre “gratuitamente” di una casella di posta elettronica), come pure di altri soggetti operanti in diversi campi. Anche in questi casi i titolari del trattamento che intendono inviare sms pubblicitari possono farlo solo dopo aver raccolto una chiara e specifica manifestazione di volontà dei destinatari. Ciò vale anche nel caso in cui i privati operino su richiesta di una pubblica amministrazione per divulgare messaggi ritenuti di pubblico interesse (già in provvedimento del Garante sugli sms istituzionali). Se poi gli sms sono inviati da organismi politici o da terzi a destinatari selezionati in base alla loro adesione a determinate idee o formazioni politiche, oltre al consenso necessariamente scritto degli interessati occorre verificare che il trattamento dei dati personali sia altresì conforme alle autorizzazioni “generali” dal Garante in materia di dati sensibili. L’intervento di carattere generale del Garante si è reso necessario a seguito di ulteriori, e numerosi, reclami e segnalazioni di abbonati a servizi di telefonia mobile e detentori di carte telefoniche (compresi enti, associazioni e persone giuridiche) che si sono rivolti all’Autorità contestando l’invio illecito di sms promozionali, pubblicitari, di informazione commerciale o di vendita diretta da parte di privati e da parte degli stessi fornitori di servizi di telefonia.