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LUNEDI

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Notiziario Marketpress di Lunedì 19 Novembre 2007
DIRITTO D´AUTORE: PROPOSTE VIA INTERNET  
 
Il presidente del comitato consultivo permanente per il diritto d’autore, Alberto Maria Gambino, ha annunciato che i navigatori di internet possono partecipare attivamente alla riscrittura della legge sul diritto d’autore, attraverso la formulazione di proposte, rilievi critici ed emendamenti che ritengano utili per migliorare la Legge n. 633/41. Fino a mercoledì 22 novembre, digitando il link commissionedirittoautore. Info/wiki, è possibile integrare ed emendare on line la bozza su cui sta lavorando la Commissione. I risultati della consultazione del popolo internet saranno presentati il 22 novembre all’adunanza generale del Comitato consultivo permanente per il diritto d’autore, per poi confluire nel documento conclusivo che sarà consegnato il 19 dicembre a Palazzo Chigi a Francesco Rutelli, Vicepremier e Ministro per i Beni e le Attività Culturali .  
   
   
F24: NUOVO MODELLO  
 
Dal 28 ottobre esiste un nuovo modello F24. Fino alla fine del 2007 è possibile usare ancora, in alternativa, quello vecchio. Dal primo di gennaio 2008, invece, tutti dovranno utilizzare solo quello nuovo, che si trova già in versione stampabile nella sezione strumenti/modulistica del sito dell´Agenzia delle Entrate. .  
   
   
ASSEGNAZIONE FREQUENZE WIMAX: ALTROCONSUMO INTERVIENE AL TAR LAZIO  
 
L’associazione per la tutela dei consumatori, Altroconsumo, è intervenuta lo scorso 13 novembre davanti al Tar Lazio nel procedimento promosso dalla società Mgm Productions contro la delibera dell´Autorità per le Garanzie nelle Telecomunicazioni (Agcom) sull´assegnazione delle frequenze Wimax, ritenendo che la delibera dell´Agcom non promuova in modo effettivo la concorrenza nel settore delle telecomunicazioni, ma piuttosto favorisca l´ex-monopolista Telecom Italia, consolidandone la posizione dominante. La posizione di Altroconsumo si fonda su un triplice profilo: si consente agli operatori già detentori di licenze Umts di partecipare alla gara per l´assegnazione dei nuovi diritti d´uso per il Wimax; infatti, solo uno dei tre diritti d´uso posti a gara viene riservato ad operatori che non detengano già diritti d´uso relativi alla rete Umts con la conseguenza di consentire un rafforzamento dell´oligopolio di Tim, Vodafone, Wind e H3g nel settore della telefonia mobile; non si impedisce all´incumbent, Telecom Italia, di partecipare alla gara di assegnazione dei diritti d´uso delle nuove frequenze, consentendo all´ex monopolista di rafforzare la propria posizione dominante; si adotta il sistema della gara con aggiudicazione alla migliore offerta economica, senza valutare in alcun modo i migliori piani di investimento e di sviluppo (come invece avviene nella maggior parte degli altri paesi europei), sistema -quest´ultimo- che consentirebbe di ridurre i costi finali per gli utenti-consumatori. Il rischio, concreto, è che i licenziatari Umts prendano anche la licenza Wimax per tenersela in tasca, sfumando così, l´opportunità di diminuire sino a eliminare il digital divide che marca alcune regioni d´Italia, dove la banda larga non è stata impiantata per scelte industriali di Telecom Italia, che, seppur legittime dal punto di vista del business, ma ovviamente non ispirate dall´obiettivo super-partes di far crescere.  
   
   
AIE: QUARTA RAPPRESENTANZA REGIONALE DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA EDITORI  
 
Nasce anche in Calabria la Rappresentanza regionale dell’Associazione Italiana Editori (Aie). Dopo quelle in Campania, Piemonte e Toscana è stata infatti la Calabria a costituire una struttura di decentramento operativo di Aie sul territorio, in grado di affermare il ruolo e le istanze dell’Associazione e degli editori anche in ambito locale. Il Consiglio generale di Aie ha ratificato la decisione assunta dalle case editrici socie dell’Aie con sede nella Regione Calabria, affidando il ruolo di delegato a Paolo Falzea (Falzea Editore): suo sarà il compito di costituire un reale punto di riferimento per la categoria sul territorio in stretta sinergia con la struttura centrale dell’Aie. Aie è l´associazione di categoria, che aderisce a Confindustria, degli editori che pubblicano libri, riviste e prodotti editoriali digitali: riunisce più di 400 editori, che coprono oltre il 90% del mercato librario. Tra i compiti dell’Associazione vi è quello di rappresentare e tutelare gli editori, di favorirne la crescita professionale, ma anche di promuovere iniziative che siano un contributo alla diffusione del libro e della cultura italiana in Italia e nel mondo .  
   
   
8° INTERACTIVE KEY AWARD 2007: PROTAGONISTI E VINCITORI  
 
Si è conclusa l’8° edizione del riconoscimento dedicato al web, al wireless e all’interattività, che ha visto salire sul palco i migliori professionisti della comunicazione digitale. La scorso 12 novembre al Cinema Orfeo di Milano in un’atmosfera giocosa di attesa e suspense, si è svolta la premiazione dei vincitori dell’ 8° Interactive Key Award, la manifestazione che coinvolge e premia i professionisti del web, del wireless e della comunicazione digitale che si sono maggiormente distinti nella comunicazione online per creatività, originalità e innovazione tecnologica. La serata di gala è stata presentata da Beppe Convertini, conduttore e attore, e dalla bellissima Patrizia Hnatek, volto noto di “Domenica Stadio” in onda su Italia 1, che hanno invitato sul palco i vincitori nelle 15 categorie. I siti iscritti sono stati esaminati da una giuria composta da esperti del web advertising e da autorevoli giornalisti di settore; i vincitori nelle varie categorie sono stati premiati con la scultura e il diploma. Oltre ai premi di categoria, fra cui spiccano Ikea, American Express, Coca Cola, Unicredit Banca e Adidas, durante la serata sono stati assegnati tre premi speciali ideati dal Gruppo Media Key per conferire un riconoscimento a realtà del web che più si sono distinte nel proprio settore merceologico: l’Editor’s Choice è toccata al sito di Alpitour (www. Volandoviaggi. It) il premio Best Spot On Line attribuito allo spot Lancia Musa-limousine con protagonista Carla Bruni (www. Lanciamusa. It) e il premio come Miglior campagna interattiva su Digitale Terrestre assegnato a Mediaworld. Alla serata hanno partecipato alcuni esponenti del mondo dello spettacolo ma anche della cultura e della comunicazione: tra questi Tiziana Maiolo assessore alle attività produttive del Comune di Milano, la giornalista sportiva Claudia Peroni e infine Andrea Delogu e Barbara Clara del duo “Cinema2”. Partner della serata è stato Secondamano. L’interactive Key Award dimostra ancora una volta di essere un significativo appuntamento annuale qualificato di incontro e confronto e conferma il Gruppo Mediakey quale punto di riferimento per coloro che operano nel settore della comunicazione digitale. .  
   
   
COOPERAZIONE DI GIUSTIZIA PER LO SVILUPPO E LA PACE NEL MEDITERRANEO  
 
Si terrà dal 16 al 17 novembre, presso la Reggia di Caserta, il primo seminario internazionale dal titolo “La Cooperazione di giustizia per lo sviluppo e la pace nel Mediterraneo”. Organizzato dal Ministero della Giustizia, dalla Seconda Università di Napoli, Facoltà di Studi Politici e per l’Alta Formazione Europea e Mediterranea, e patrocinato dal Consiglio Superiore della Magistratura, il simposio verrà aperto dal Presidente del Senato Franco Marini e vedrà la partecipazione del Ministro della Giustizia Clemente Mastella oltre che del Viceministro degli Affari Esteri Ugo Intini e del Vice presidente del Consiglio Superiore della Magistratura Nicola Mancino. Gli incontri, che si svolgeranno nei due giorni del simposio dedicato al tema della cooperazione in ambito giuridico tra i paesi del Mediterraneo, vedranno la presenza in qualità di relatori, tra gli altri, del Senatore Emilio Colombo, del Prof. Giovanni Maria Flick, del Prof. Vincenzo Scotti, dell’on. Learco Saporito, del prof. Vicotr Ukmar, del prof. Giuseppe Tesauro, del prof. Antonio Marzano, del prof. Augusto Fantozzi, dell’on. Antonio Bassolino oltre che rappresentanti delle maggiori istituzioni dei paesi del Mediterraneo. Circolazione delle persone e cittadinanza, statuto delle persone e della famiglia, libero scambio e investimenti, armonizzazione fiscale e cooperazione in progetto di sviluppo sostenibile sono alcuni dei temi che verranno trattati durante il Simposio che si concluderà con una dichiarazione di indirizzo sulle finalità, contenuti e valori della cooperazione di giustizia, elementi fondamentali per la creazione di strumenti idonei a rafforzare la stabilità dei rapporti tra persone, comunità e strutture economiche come premessa ineludibile per lo sviluppo e la pace. Il programma delle due giornate di lavoro in allegato è anche disponibile sul sito www. Emedjustice. Eu. .  
   
   
EMILIA ROMAGNA: PRIMO BILANCIO SOCIALE E CODICE ETICO  
 
Unioncamere Emilia-romagna ha scelto di adottare per la prima volta il Bilancio sociale che è stato approvato oggi, assieme al Codice etico, nel corso dell’assemblea annuale dell’associazione che coordina gli interventi delle nove Camere di commercio della regione. Si tratta di una novità di rilievo per Unioncamere che parte dalla consapevolezza del ruolo strategico della Responsabilità Sociale d’impresa, nel rispondere alle attese economiche e sociali della collettività. Il bilancio sociale, che si sta diffondendo su base volontaria tra le imprese, le strutture associative e gli enti pubblici, viene utilizzato anche dal sistema camerale come un prezioso strumento di comunicazione e confronto con i “portatori di interesse”: le aziende e i cittadini. Il bilancio sociale di Unioncamere Emilia-romagna, realizzato coinvolgendo l’intera struttura attraverso una metodologia di lavoro condivisa, illustra con chiarezza e semplicità, cosa l’Unione regionale è capace di fare, come lo realizza e quanto riesce ad essere efficiente nel portarlo a termine. “Con questa pubblicazione – dice il presidente Andrea Zanlari – l’Unioncamere Emilia-romagna adotta per la prima volta uno strumento attraverso cui intende veicolare e comunicare il valore derivante dalle proprie attività e le modalità con cui è stato creato. Lungi dall’essere un documento autoreferenziale di cifre e dati, attraverso l’indicazione di realizzazioni concrete, va interpretato come una riflessione sui risultati e sull’impatto dei programmi per uno stimolo a migliorare”. Il bilancio sociale 2006 dell’Unione regionale esplicita il grado di coerenza tra la missione e l’attività operativa quotidiana e può contribuire a produrre valore aggiunto sui versanti dell’efficacia amministrativa e dell’efficienza economica. Il documento è diviso in quattro sezioni. La prima descrive l’identità dell’Unione regionale, esplicitando i valori e il codice deontologico che ispirano le scelte strategiche, gli stakeholders, la missione e le priorità, la governance e l’assetto istituzionale e organizzativo, oltre al contesto economico di riferimento. Nella seconda si dà conto della produzione e distribuzione del valore aggiunto; nella terza si evidenziano le attività svolte, i servizi forniti e i progetti realizzati, correlandoli con le risorse umane coinvolte. Nella quarta infine si delineano gli obiettivi e gli orientamenti a medio termine per la gestione, delineando un percorso che consentirà di predisporre una versione ancora più completa e ricca di informazioni del bilancio sociale, utilizzato come strumento di miglioramento continuo, oltre che come metodologia per verificare il grado di consenso dei diversi stakeholders. “L’unione regionale – sottolinea il segretario generale, Ugo Girardi – ha scelto di effettuare un operazione volontaria di costruzione del bilancio sociale nella consapevolezza che il sistema camerale, come l’insieme delle amministrazioni pubbliche, sono chiamate a diventare sempre più trasparenti ed aperte alle istanze della collettività: in sintesi, ad essere socialmente responsabili. L’intento è di andare oltre la presentazione a consuntivo del bilancio economico finanziario e della relazione sull’attività svolta, per evidenziare le risorse impiegate e i risultati raggiunti”.  
   
   
PROCEDIMENTI GIUDIZIARI INTERNAZIONALI: NUOVA CONVENZIONE DI LUGANO SU COMPETENZA GIURISDIZIONALE ED ESECUZIONE DELLE SENTENZE IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE  
 
La Comunità Europea e i tre Stati Membri dell´Associazione Europea di Libero Scambio (Efta - European Free Trade Association) Svizzera, Norvegia e Islanda hanno siglato il nuovo testo della Convenzione di Lugano relativo alla competenza giurisdizionale, al riconoscimento e alla esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale. Il nuovo trattato rimpiazzerà la Convezione di Lugano del 1988, attualmente in vigore solo nei tre paesi Efta e in 13 Stati Membri dell’Unione europea. Questa Convenzione, simile al Regolamento n. 44/2001, sarà applicata nei rapporti fra Stati Membri della Ce e paesi Efta per individuare, fra le altre cose, quale tribunale ha competenza giurisdizionale sulle dispute relative a contratti di Rst internazionali o in caso di violazione trans-frontaliera di diritti di proprietà intellettuale. La Convenzione stabilisce anche un meccanismo per il riconoscimento e l´esecuzione delle sentenze emanate presso gli altri Stati contraenti. La Convenzione deve ora essere ratificata ed entrerà in vigore sei mesi dopo il deposito dell´ultima ratifica .  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: DIRITTI D´AUTORE SU DISCHI COMPATTI  
 
La Terza Sezione della Corte di Giustizia delle Comunità europee ha pronunciato la sentenza nella causa C-20/05 Karl Josef Wilhelm Schwibbert in materia di diritti d´autore su dischi compatti, a seguito del ricorso pregiudiziale presentato dal Tribunale di Forlì durante il procedimento penale contro il signor Schwibbert. Nel 2000, il signor Swibbert, residente in Italia e rappresentante legale della società K. J. W. S. Srl, era stato trovato in possesso di un certo numero di cd contenenti riproduzioni dei pittori Giorgio De Chirico e Mario Schifano. I cd erano stati importati dalla Germania per la vendita ed erano privi del contrassegno Siae, ente incaricato della riscossione dei diritti d´autore. La Guardia di Finanza aveva quindi sequestrato i cd ed il signor Shwibbert veniva rinviato a giudizio per il reato di detenzione abusiva di materiale contraffatto (art. 171 ter, n. 1, lett. C. Legge n. 633/1941 sul diritto d´autore). Durante l´udienza davanti al Tribunale di Forlì il difensore dell´imputato aveva sollevato una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia per violazione delle norme europee che stabiliscono l´obbligo da parte degli Stati membri di notificare i progetti delle regolamentazioni tecniche relative ai prodotti e ai servizi della società dell’informazione, alla Commissione e agli altri Stati membri prima che queste siano adottate nelle legislazioni nazionali (direttiva 98/34). La Siae ha fatto valere che l´obbligo di apposizione del contrassegno su qualunque supporto contenente opere protette è uno strumento di garanzia contro eventuali atti di pirateria (previsto dalla legge sul diritto d’autore). Questa era vigente in Italia già prima delle direttive comunitarie (da 1941 per i supporti cartacei) e le successive modifiche legislative (in particolare, il Decreto legislativo n. 685/94 ha esteso l’obbligo di apporre il segno Siae ai Cd recanti opere d’arte figurativa) avrebbero costituito semplicemente adeguamenti dei progressi tecnologici, che pertanto non necessitavano di notifica alla Commissione (l´art. 8 della direttiva 98/34 prevede che "gli Stati Membri comunicano immediatamente alla Commissione ogni progetto di regola tecnica"). La Commissione delle Comunità Europee ha invece sostenuto che l’Italia non ha rispettato la procedura di informazione prevista dalla direttiva comunitaria, omettendo di notificare alla Commissione l´obbligo previsto dalla normativa italiana di apporre il relativo marchio Siae sulle opere dell´ingegno. Tale obbligo costituirebbe una regola tecnica che, qualora non sia stata notificata alla Commissione, non può essere fatta valere nei confronti di un privato. La Corte stabilisce che tale contrassegno costituisce una «specificazione tecnica» (ex art. 1, punto 3, della direttiva 98/34), poiché rientra nelle prescrizioni applicabili ai prodotti considerati per quanto riguarda la marcatura e l’etichettatura. Pertanto, dal momento che l’osservanza di detta specificazione è obbligatoria per legge per la commercializzazione dei prodotti di cui trattasi, la specificazione in parola costituisce una «regola tecnica». Analogamente, gli Stati membri procedono ad una nuova comunicazione qualora apportino al progetto di regola tecnica modifiche importanti che ne alterino il campo di applicazione. Orbene, l’inclusione di nuovi supporti, quali i cd aventi per contenuto opere d’arte figurativa, nell’ambito dell’obbligo di apposizione del contrassegno «Siae» deve essere considerata come una modifica di tal genere e pertanto soggetta a nuova comunicazione. Pertanto, l’inadempimento dell’obbligo di comunicazione costituisce un vizio procedurale nell’adozione delle regole tecniche e comporta l’inapplicabilità delle stesse, di modo che esse non possono essere opposte ai privati. Questi ultimi possono avvalersene dinanzi al giudice nazionale, cui compete la disapplicazione di una regola tecnica nazionale che non sia stata notificata conformemente alla direttiva 98/34.  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: SENTENZA RELATIVA ALLE QUOTE DI EMISSIONE DI GAS A EFFETTO SERRA  
 
Lo scorso 7 novembre la sentenza del Tribunale di primo grado, pronunicata nella causa T-374/04 (Repubblica federale di Germania / Commissione delle Comunità europee) ha annullato la decisione della Commissione sull’incompatibilità degli «Adeguamenti a Posteriori» di Quote di emissioni di gas a effetto serra previsti in Germania. La Commissione non ha dimostrato che i successivi adeguamenti verso il basso previsti nel piano nazionale di assegnazione tedesco violino i criteri stabiliti dalla direttiva introducendo un sistema di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità. La Direttiva 2003/87/Ce istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, al fine di promuovere la riduzione di tali emissioni, in particolare di biossido di carbonio, secondo criteri di validità in termini di costi e di efficienza economica. Le emissioni da parte degli impianti elencati nella direttiva devono essere sottoposte a previa autorizzazione e ad un’attribuzione di quote assegnate in conformità a piani nazionali di assegnazione (Pna). Se un gestore riesce a ridurre le sue emissioni, può vendere le quote in eccesso ai gestori di impianti le cui emissioni sono eccessive. Il 31 marzo 2004, la Germania ha notificato alla Commissione il suo Pna relativo al periodo 2005-2007. Tale Pna prevede, tra l’altro, la possibilità di ridurre, in alcuni casi specifici, il numero di quote assegnate a un impianto durante il periodo di assegnazione. Tali adeguamenti a posteriori verso il basso sono previsti, in particolare, nei casi in cui: le emissioni annuali di un impianto rappresentino meno del 60% delle emissioni durante il periodo di riferimento, un gestore avvii la gestione di un nuovo impianto che sostituisce un vecchio impianto avente una maggiore capacità produttiva, il volume di produzione effettivo di un impianto la cui gestione è iniziata nel 2003 o nel 2004 sia inferiore a quello inizialmente previsto, il livello di attività effettivo di un impianto la cui gestione inizi dopo il 1° gennaio 2005 sia inferiore al livello di attività dichiarato. Il Pna tedesco prevede inoltre che le quote di emissioni non rilasciate o ritirate siano trasferite alla riserva. Tali quote sono disponibili per i nuovi entranti stabiliti nel territorio tedesco. Con decisione 7 luglio 2004 la Commissione ha dichiarato le misure di adeguamento a posteriori previste dal Pna tedesco incompatibili con alcuni criteri previsti all’allegato Iii della direttiva e ne ha chiesto la soppressione. La Germania ha chiesto che il Tribunale voglia annullare tale decisione. Nella sentenza il Tribunale esamina la legittimità della valutazione effettuata dalla Commissione in merito agli adeguamenti a posteriori previsti dal Pna tedesco rispetto ai criteri che si asseriscono violati. La condizione ai sensi della quale il Pna deve includere un elenco degli impianti disciplinati dalla direttiva con i valori delle quote che saranno assegnate a ciascuno (criterio n. 10). Il Tribunale reputa che la Commissione abbia erroneamente applicato la portata di tale criterio, letto alla luce degli obiettivi della direttiva, in quanto ha qualificato gli adeguamenti a posteriori controversi come misure contrarie al sistema generale della direttiva. Esso rileva che l´obiettivo principale dichiarato dalla direttiva consiste nel ridurre sostanzialmente le emissioni dei gas a effetto serra. Nel perseguimento di tale obiettivo l’assegnazione delle quote deve tuttavia rispettare alcuni «sotto-obiettivi», come la finalità di preservare l´integrità del mercato interno e di evitare distorsioni di concorrenza. Il Tribunale dichiara che il solo fatto che gli adeguamenti a posteriori siano in grado di dissuadere i gestori dal ridurre il loro volume di produzione e, pertanto, i loro tassi di emissioni, non è sufficiente a rimetterne in discussione la legittimità alla luce dell´insieme degli obiettivi della direttiva, quali il mantenimento di condizioni di validità in termini di costi e di efficienza economica, la riduzione delle emissioni mediante migliorie tecniche, la preservazione dell´integrità del mercato interno e delle condizioni di concorrenza. La Commissione non ha pertanto dimostrato che l’obbligo, previsto dalla direttiva, di indicare, nel Pna, le quote da assegnare ai rispettivi impianti riducesse il margine di manovra dello Stato membro quanto alle forme e ai mezzi di recepimento della detta direttiva nel diritto nazionale nel senso che vieterebbe l’applicazione degli adeguamenti a posteriori in Germania. Il divieto di discriminazioni tra imprese o settori per favorire indebitamente talune imprese o attività (criterio n. 5). Il Tribunale dichiara che la Commissione non ha dimostrato che gli adeguamenti a posteriori applicabili ai nuovi entranti siano contrari al divieto di discriminazioni. Esso osserva che non emerge né dalla decisione impugnata né dalle comunicazioni della Commissione per quale ragione e in che misura i nuovi entranti si troverebbero in una situazione analoga o differente rispetto agli altri gestori riguardo all´applicazione degli adeguamenti a posteriori. L’argomento della Commissione secondo il quale è vantaggioso per i nuovi entranti disporre di una possibilità di correzione successiva del numero di quote assegnate, dato che ciò consentirebbe loro di procedere a sovrastime del volume di produzione al momento della presentazione della domanda di assegnazione e darebbe luogo a controlli meno rigorosi da parte delle autorità tedesche, è manifestamente contraddittorio ed errato. Il Tribunale conclude che la Commissione ha violato le condizioni di applicazione del principio di parità di trattamento non avendo dimostrato che situazioni analoghe siano trattate in modo differente. Di conseguenza, il Tribunale annulla la decisione della Commissione nella parte in cui quest’ultima dichiara le misure di adeguamento a posteriori previste dal Pna tedesco incompatibili con i criteri fissati dalla direttiva e ne chiede la soppressione.  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: DIVULGAZIONE NOMINATIVI PARTECIPANTI A RIUNIONE SVOLTASI NELL´AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PER INADEMPIMENTO  
 
L’8 novembre il Tribunale di primo grado ha pronunciato la sentenza relativa alla causa T-194/04 (The Bavarian Lager Co. Ltd / Commissione delle Comunità europee) relativa alla divulgazione dei nominativi di tutti i partecipanti a una riunione svoltasi nell´ambito di un procedimento per inadempimento. Il Tribunale annulla la decisione della Commissione che rifiuta la divulgazione dei nominativi di tutti i partecipanti a una riunione svoltasi nell´ambito di un procedimento per inadempimento. Il diritto di accesso ai documenti contenenti dati personali deve essere garantito se la comunicazione di tali dati non pregiudica la tutela della vita privata e dell´integrità della persona interessata. Un gran numero di esercenti di spacci di bevande del Regno Unito erano vincolati da contratti di acquisto esclusivo che li obbligavano a rifornirsi di birra presso determinati birrifici. Di conseguenza, The Bavarian Lager Co. Ltd, importatore di birra tedesca, non ha potuto vendere il suo prodotto. Ritenendo che la normativa britannica non limitasse adeguatamente tali accordi di esclusiva e costituisse pertanto una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa alle importazioni, nel 1993 essa ha presentato una denuncia alla Commissione. La Commissione ha deciso di avviare un procedimento per inadempimento contro il Regno Unito. L´11 ottobre 1996 si è tenuta una riunione alla quale hanno partecipato rappresentanti della direzione generale «Mercato interno e servizi finanziari» della Commissione, del Ministero del Commercio e dell´Industria del Regno Unito e rappresentanti della Confederazione delle industrie della birra del mercato comune. La Bavarian Lager aveva chiesto di partecipare a tale riunione ma la Commissione si era rifiutata di accogliere la sua richiesta. Dato che il Regno Unito aveva modificato la normativa controversa, la Commissione ha deciso, dopo l´entrata in vigore della normativa modificata in data 10 dicembre 1997, di archiviare il procedimento per inadempimento. In seguito a varie richieste da parte della Bavarian Lager, fondate sul regolamento comunitario relativo all´accesso del pubblico ai documenti (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all´accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione), la Commissione le ha trasmesso, in particolare, il processo verbale della riunione dell´11 ottobre 1996, precisando che erano stati omessi i nominativi di cinque persone che avevano partecipato alla detta riunione, dato che due persone si erano espressamente opposte alla divulgazione della loro identità e la Commissione non aveva potuto contattare le altre tre persone. In seguito ad una domanda confermativa della Bavarian Lager diretta a ottenere il processo verbale completo, comprensivo di tutti i nominativi dei partecipanti, con decisione del 18 marzo 2004 la Commissione ha respinto tale domanda. Essa ha ritenuto che la Bavarian Lager non avesse dimostrato né un obiettivo espresso e legittimo né la necessità di una tale divulgazione, come richiesti, secondo quest´ultima, dal regolamento relativo alla tutela dei dati personali (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2000, n. 45/2001, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati), e che, pertanto, si applicava l´eccezione sulla tutela della vita privata, prevista dal regolamento relativo all´accesso del pubblico ai documenti. Inoltre, la Commissione ha ritenuto che la divulgazione avrebbe pregiudicato la sua capacità di svolgere indagini. La Bavarian Lager ha chiesto al Tribunale di primo grado di annullare detta decisione. Il Tribunale constata che l´elenco dei partecipanti alla riunione che figura nel processo verbale contiene dati personali, dato che le persone che hanno partecipato a detta riunione possono esservi identificate. Tuttavia, il mero fatto che un documento contenga tali dati non significa necessariamente che la vita privata o l´integrità delle persone interessate sia messa in discussione, malgrado le attività professionali non siano in linea di principio escluse dalla nozione di «vita privata». Il Tribunale ritiene che, nel caso di specie, la divulgazione del nominativo dei rappresentanti di un ente collettivo non sia in grado di pregiudicare concretamente ed effettivamente la tutela della vita privata e dell´integrità delle persone interessate. La sola presenza del nominativo della persona interessata nell’elenco dei partecipanti a una riunione, per conto dell’ente che questa persona rappresentava, non costituisce un tale pregiudizio e la tutela della vita privata e dell’integrità delle persone interessate non è compromessa. Il Tribunale constata inoltre che, poiché non era applicabile l´eccezione relativa alla tutela della vita privata e dell’integrità delle persone interessate, il rifiuto della persona interessata non può impedire la divulgazione. In siffatte circostanze, la Bavarian Lager non aveva bisogno di provare la necessità della divulgazione dei nominativi. Il Tribunale esamina inoltre l´eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività di indagine e constata che, se anche la necessità di preservare l’anonimato delle persone che sottopongono alla Commissione informazioni relative ad eventuali violazioni del diritto comunitario costituisce un obiettivo legittimo che può giustificare la mancata concessione, da parte della Commissione, dell’accesso totale o anche parziale a determinati documenti, è pur sempre vero che, nel caso di specie, la Commissione si è pronunciata in abstracto sul pregiudizio che la divulgazione del documento di cui trattasi con i nominativi potrebbe arrecare alla sua attività di indagine. Essa non ha dimostrato che la divulgazione di tale documento avrebbe potuto pregiudicare concretamente ed effettivamente la tutela degli obiettivi delle attività di indagine. Pertanto, nel caso di specie, non è dimostrato che l’obiettivo delle attività di indagine sarebbe stato concretamente ed effettivamente compromesso dalla divulgazione di dati richiesti sei anni dopo la chiusura delle dette attività. Di conseguenza, il Tribunale annulla la decisione della Commissione . .  
   
   
ARTE COME INVESTIMENTO: STRATEGIE E RISULTATI OTTENUTI DALL’ACCORDO UNIONE FIDUCIARIA - DOROTHEUM – BANK MEDICI  
 
A un anno esatto dall´accordo tra Unione Fiduciaria, Dorotheum e Bank Medici, che ha consentito di operare con successo in Italia nell’Art Consulting e Art Advisory, nel corso della di mercoledì 14 novembre sono stati esposti l’attività svolta, gli importanti risultati raggiunti, le future linee di azione e di espansione. Nel corso della conferenza è stato presentato un bilancio delle valutazioni effettuate in ambiti artistici diversificati quali dipinti, gioielli, monete e arredi, beni rifugio oggetto di sempre maggiore interesse, in un momento in cui, secondo Banca d’Italia, si registra una crescita della quota di ricchezza familiare in attività reali con incrementi del 129% per la categoria “oggetti di valore”. Le opere d´arte valutate da Dorotheum nell´ambito del servizio di Art Advisory sono state numerose e in continua crescita, tra queste spiccano nomi importanti quali Guido Reni, Canaletto, Guercino, Picasso, Mirò, Warhol. L´accordo ha permesso a clienti privati e istituzionali, banche, intermediari finanziari e tutti coloro che vogliono usufruire dei servizi fiduciari di disporre di consulenze nella perizia, valutazione, vendita e acquisto di opere d´arte a condizioni economiche particolarmente vantaggiose. Partner indispensabile in questa attività è Dorotheum, autorevole casa d´aste viennese, la più antica d’Europa, che mette a disposizione l´esperienza e la competenza dei suoi esperti. Infatti la serietà dei servizi offerti ha soddisfatto la clientela che è sensibilmente aumentata nell’arco dell’anno dimostrandosi sempre più interessata. Sempre in questo ambito è stato realizzato uno studio sulle valutazioni attraverso gli International Accounting Standard, come recepiti con Decreto Legislativo n. 38 del 28 febbraio 2005. In particolare sono stati presi in considerazione quei soggetti bancari che hanno deciso di applicare il metodo del fair value (probabile valore di mercato) ed è emerso che la maggior parte delle Banche Popolari può, valorizzando le opere d´arte al loro presunto valore di mercato, aumentare il proprio attivo dello stato patrimoniale con benefici anche in vista dell´entrata in vigore di Basilea2 per il 2008. A tale proposito si ricorda che, a seguito del recepimento delle Direttive 2006/48/Ce e 2006/49/Ce, l´aumento dell´attivo patrimoniale derivante dalla valorizzazione dei patrimoni artistici può facilitare il reperimento di risorse finanziarie da parte delle imprese nell´ambito della gestione del credito. Nel ramo dei fondi d´investimento in arte Unione Fiduciaria e Bank Medici hanno avviato lo studio di “Progetto Fondo Arte”, finalizzato alla costituzione di un fondo comune di investimento che investirà in opere d’arte e che sarà destinato ad essere sottoscritto dalla clientela “private”. Unione Fiduciaria ha inoltre allo studio il progetto di istituire il "Fondo Arte Banche Popolari" che propone forme di investimento per le banche e gli investitori istituzionali. La sottoscrizione al fondo potrà avvenire sia tramite l´apporto di denaro sia tramite l’apporto diretto di opere d´arte, in previsione di una successiva vendita o di un mantenimento delle opere stesse sotto forma di quota del fondo. L´operazione consentirà di valorizzare le opere attraverso mostre ed eventi. Nell´ottica di un ampliamento del settore di Art Advisory, Unione Fiduciaria, stimolata dalle banche socie, ha da poco istituito una commissione di studio sul pegno di opere d´arte, volta a svilupparne e definirne le potenzialità a favore dei clienti delle Banche Popolari, con l’obiettivo di attivare il servizio entro il primo semestre del 2008. In un momento in cui l’economia mondiale dà segni di instabilità, il pegno si pone come un’opportunità per coloro che necessitano di liquidità e desiderano mantenere i propri beni, potendo inoltre usufruire dei servizi necessari alla gestione del pegno, dalla perizia alla custodia (ed eventuale vendita in caso di mancato rimborso del finanziamento). In tal senso Unione Fiduciaria si rivela al passo con i tempi nel rivalutare un servizio alla luce dell´ambito socio-economico attuale. Le consolidate relazioni tra Unione Fiduciaria e Bank Medici, e l´esperienza di Dorotheum, anch´essa forte nei rapporti commerciali e strategici con l’Europa, hanno consentito di rafforzare ed espandere i contatti a livello internazionale e di offrire nuovi prodotti per linee di asset allocation diversificate. Nell´anno del suo Giubileo la casa d´aste viennese soddisfa le richieste del pubblico debuttando con le aste in Italia: il primo appuntamento è nella sede di Milano per il 4 e 5 dicembre con due preziose e raffinate raccolte di gioielli e vetri. Dorotheum inizia così ad operare sul territorio italiano confermando la continua espansione della sua attività e affermandosi sempre più come prezioso punto di riferimento internazionale. La partecipazione di Bank Medici alla conferenza è diventata una nuova opportunità per sottolineare la combinazione unica di sicurezza e stabilità basate sui 150 anni di tradizione dell’azionista istituzionale Bank Austria Creditanstalt, tra le più grandi banche dell’Austria e membro del gruppo Unicredit, fondata dalla famiglia Rothschild nel 1855. La società, grande gruppo finanziario con sede a Vienna, opera con un sofisticato know-how creando prodotti finanziari di altissimo livello grazie all´esperienza internazionale e alla flessibilità di una boutique di Merchant e Private Bank. Le attività di Bank Medici abbracciano anche il settore del Wealth Management, incentrato sulla gestione di patrimoni di dinastie importanti, che include un servizio di intermediazione per gli investimenti in arte, "l´asset class più antico al mondo", secondo le parole di Sonja Kohn, presidente di Bank Medici. Nel rispetto della massima riservatezza, grazie al servizio di "mandato fiduciario per l´arte" messo a disposizione da Unione Fiduciaria, viene data la possibilità di avere grandi vantaggi in termini di copertura anonima della proprietà dei beni e gestione riservata della liquidità derivante dalla eventuale vendita. “Estrema riservatezza è assicurata anche da Dorotheum, che opera da trecento anni con professionalità in tutto il mondo” sottolinea il presidente Martin Böhm e prosegue “ il sistema delle aste occupa un ruolo di forte rilevanza e da tempo il mercato dell’arte vive una florida stagione. L’internazionalità di Dorotheum garantisce ottimi investimenti nell’arte contemporanea occidentale e orientale e nell’arte antica, da sempre nostro fiore all’occhiello”. “L´intesa siglata nel novembre 2006 ha soddisfatto le molteplici esigenze di grandi e piccoli investitori, di collezionisti affermati e nascenti, oltre a rafforzare i contatti internazionali in un settore di mercato in forte espansione” afferma il Dott. Attilio Guardone, Amministratore delegato di Unione Fiduciaria. Obiettivo particolarmente sentito è quello di essere sempre più propositivi non solo nel settore dei disinvestimenti e delle vendite, ma anche in quello degli acquisti.