Pubblicità | ARCHIVIO | FRASI IMPORTANTI | PICCOLO VOCABOLARIO
 







MARKETPRESS
  Notiziario
  Archivio
  Archivio Storico
  Visite a Marketpress
  Frasi importanti
  Piccolo vocabolario
  Programmi sul web




 


LUNEDI

PAGINA 1 PAGINA 2 PAGINA 3 PAGINA 4 PAGINA 5 WEB E DIRITTO PER LE NUOVE TECNOLOGIE GLI EUROINDICATORI
Notiziario Marketpress di Lunedì 07 Gennaio 2008
60° ANNIVERSARIO DELLA COSTITUZIONE ITALIANA  
 
Il 27 dicembre 1947 è nata la nostra Costituzione, che in 139 articoli racconta chi siamo, da dove vengono i nostri valori e dove ci porteranno i nostri ideali. Il testo fu il risultato di "un compromesso serio, approfondito tra i diversi partiti e dimostrò come il compromesso possa essere una parola alta, la sintesi tra diverse visioni della società. " Quest’anno si festeggiano quindi i suoi sessanta anni per cui il governo ha predisposto una campagna di informazione per far conoscere meglio ai cittadini la Carta Costituzionale. Digitando l’indirizzo internet http://www. Governo. It/governoinforma/campagne/costituzione_60anniversario/index. Html è possibile il programma delle iniziative varate dal Governo per la celebrazione del 60mo anniversario e leggere il testo, aggiornato, della Costituzione.  
   
   
FINANZIARIA 2008  
 
Il testo definitivo della Legge finanziaria 2008, contenente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, è stata definitivamente approvata dal Senato lo scorso 21 Dicembre 2007 con 162 sì e 153 voti contrari. La manovra del Governo, che prevede una serie di interventi strutturali mirati all´equità e allo sviluppo, si articolerà su un dato complessivo di 16,3 miliardi lordi. Il provvedimento, appesantito nel corso del cammino parlamentare, passando da 97 a 151 articoli, è ora formato da 3 articoli e 1. 193 commi con i tre maxiemendamenti presentati alla fine dal Governo. La Legge n. 244/07, Finanziaria 2008, entrata in vigore il 1° gennaio 2008, è consultabile sul sito del Parlamento italiano (http://www. %20%20parlamento. %20%20it/). . .  
   
   
WELFARE: APPROVATO  
 
Con 162 voti favorevoli il Senato ha definitivamente approvato la Legge 24 dicembre 2007 n. 247 sulla riforma del Welfare, consultabile sul sito del Parlamento Italiano. Ecco in sintesi i contenuti del provvedimento. Dal 1° gennaio 2008 risulta cancellato lo scalone Maroni: è possibile andare in pensione con 58 anni di età e 35 anni di contributi, dagli attuali 57 anni e 35 di contributi necessari per la pensione di anzianità. Salta dunque lo scalone introdotto dalla legge Maroni del 2004, che avrebbe innalzato bruscamente l´età a 60 anni dal primo gennaio prossimo. Dal primo luglio 2009 si passerà al sistema misto di età e quote: per lasciare il lavoro si dovrà raggiungere quota 95 (sommando età anagrafica e contributi versati), ma con almeno 59 anni di età. Dal gennaio 2011 sarà necessario arrivare a quota 96 con almeno 60 anni di età, mentre dal primo gennaio 2013 si passerà a quota 97, con età minima a 61 anni. I lavoratori autonomi continueranno ad andare in pensione un anno dopo i dipendenti, partendo da 59 anni nel 2008 fino a 62 con quota 98 dal 2013. Chi avrà maturato 40 anni di contributi potrà lasciare il lavoro con quattro finestre annuali, invece delle due previste dalla Maroni. La revisione dello scalone costa in 10 anni 10 miliardi circa, di cui 2,8 miliardi vanno al pensionamento anticipato dei lavoratori con mansioni usuranti. Il taglio dei coefficienti di trasformazione - una sorta di moltiplicatore che contribuisce a determinare l´assegno previdenziale - è stato rinviato al 2010, ma sarà triennale e automatico e non decennale come prevedeva la legge Dini. Una apposita commissione è incaricata di decidere i nuovi parametri sui quali tagliare i coefficienti. Di fatto ridurre i coefficienti significa tagliare l´assegno pensionistico. I lavoratori impegnati in mansioni usuranti continueranno ad andare in pensione con 57 anni di età e 35 di contributi. È prevista una delega al governo per l´individuazione della platea di aventi diritto. Per la definizione dei lavori notturni valgono le 80 notti del Decreto legislativo n. 66/03 come parametro di riferimento. I contratti a termine avranno una durata massima di 36 mesi con un solo rinnovo, presso la direzione provinciale del lavoro, alla presenza di un rappresentante sindacale fra le sigle maggiormente rappresentative. Spetterà alle parti sociali stabilire con avvisi comuni la durata del nuovo contratto. Abrogato il contratto nazionale del lavoro a chiamata, noto come job on call, con l´eccezione dei settori turismo, ristorazione e spettacolo. Abolito anche lo staff leasing, non previsto nel testo originariamente licenziato in Consiglio dei ministri. . .  
   
   
INTERESSE LEGALE: NUOVO TASSO  
 
Con Decreto 12 Dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2007, il Ministero dell´Economia e delle Finanze ha fissato la nuova misura del tasso di interessi legali di cui all´art. 1284 del codice civile. Con decorrenza dal 1° gennaio 2008 la misura del saggio degli interessi legali è fissata al 3 per cento in ragione d´anno .  
   
   
UNIONE EUROPEA: TRATTATO DI LISBONA  
 
Lo scorso 13 dicembre i rappresentanti dei 27 paesi dell’Unione europea si sono riuniti nella capitale portoghese per firmare il trattato di Lisbona, che modifica il trattato sull’Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, attualmente in vigore, senza tuttavia sostituirli. I due principali trattati dell´Unione europea vengono ora ridenominati, rispettivamente, "Trattato sull´Unione europea" e "Trattato sul funzionamento dell´Unione europea". Il trattato di Lisbona, per poter entrare in vigore, deve essere ratificato da tutti i 27 Stati membri. Ciascuno di essi decide, in base alle proprie norme costituzionali, come procedere alla ratifica: mediante referendum o voto parlamentare. Completato il processo di ratifica, il trattato dovrebbe entrare in vigore il prossimo 1° gennaio 2009, in modo che le sue disposizioni siano applicabili prima delle elezioni del Parlamento europeo previste per il mese di giugno dello stesso anno. Fino al completamento del processo di ratifica del trattato di Lisbona da parte di tutti i paesi europei continua ad essere applicato in tutte le sue parti il trattato di Nizza, entrato in vigore nel 2003. Il testo completo del trattato, la sua sintesi e le sue conseguenze applicative possono essere consultati digitando l’indirizzo internet http://europa. Eu/lisbon_treaty/index_it. Htm .  
   
   
KASPERSKY LAB: TOP 20 DEI VIRUS ONLINE DI NOVEMBRE 2007  
 
Nel mese di novembre la classifica online ha ripreso il proprio classico andamento: ci sono 11 nuovi programmi maligni e un nuovo primo in classifica. Gli undici nuovi arrivati, potenzialmente, costituiscono la base delle classifiche future. Questo è vero in particolare per due virus, Virut. Av e Virut. Q. Entrambi costituiscono una seria minaccia e si stanno diffondendo rapidamente. Virut. Av occupa il secondo posto in classifica. Dato che i virus appartenenti a questa famiglia si trovano anche nella Top 20 Email, è probabile che resteranno in classifica per lungo tempo. I worm Brontok e Rays, nonostante siano in circolazione già da anni, rimangono tra i programmi maligni più diffusi. Il Dialer. Qn, al primo posto della classifica alcuni mesi fa, ha sfruttato con successo la situazione. All’inizio del 2007 si è osservato un aumento nel numero di Trojan dialer, ma ora solo uno è rimasto in classifica. Questo dimostra come la sopravvivenza del più forte sia un principio valido anche nel mondo dell’It. Il programma adware più diffuso, Bho. Cc, continua a spostarsi all’interno della classifica. Bho. Cc, che si diffonde insieme a Bitacelerator, è stato individuato per la prima volta all’inizio di luglio. In ottobre, ha raggiunto il quarto posto, ma ora è già sceso di sei posti, rimanendo però all’interno della Top 10. Tuttavia, è probabile che continui a rappresentare una minaccia ancora per lungo tempo. Inaspettatamente, i worm Sohanad Im sono scomparsi dalla classifica. In ottobre, due di loro sono entrati nella Top 20, e uno ha raggiunto addirittura il decimo posto. Questo mese sono stati mandati fuori dalla classifica da altri sette nuovi programmi, che occupano le posizioni dalla tredicesima alla diciannovesima. Questi nuovi programmi rappresentano tutte le categorie di malware più pericolose presenti al giorno d’oggi, e comprendono i programmi Trojan Spy Onlinegames. Isb e Ardamax. N, i due downloader (. Fi e . Fx) della famiglia Bagle, e il file virus Vb. Dg Adware, rappresentato da Virtumonde e Bho. La distribuzione per classe dei programmi all’interno della Top 20 è piuttosto equilibrata: sei rappresentanti della famiglia Virware (virus e worm), nove programmi Trojware e quattro programmi Adware. E’ probabile che la situazione e lo schema di distribuzione complessivo rimangano gli stessi nei mesi a venire, sebbene le quantità dei file virus e degli adware possano crescere. Top 20 online (novembre 2007)
1 +1 Trojan. Win32. Dialer. Qn 2. 07%
2 Nuovo Virus. Win32. Virut. Av 1. 15%
3 - Email-worm. Win32. Brontok. Q 0. 97%
4 Nuovo Trojan-downloader. Win32. Agent. Dlu 0. 89%
5 +6 not-a-virus:Pswtool. Win32. Ras. A 0. 69%
6 -1 Email-worm. Win32. Rays. 0. 68%
7 - Trojan-downloader. Win32. Small. Ddp. 0. 62%
8 Nuovo Trojan. Win32. Agent. Cro 0. 61%
9 Rientrato Trojan. Win32. Delf. Aam. 0. 55%
10 -6 not-a-virus:Adware. Win32. Bho. Cc 0. 47%
11 Nuovo Virus. Win32. Virut. Q 0. 45%
12 -12 Packed. Win32. Nsanti. R 0. 45%
13 Nuovo not-a-virus:Adware. Win32. Virtumonde. Arm 0. 45%
14 Nuovo Trojan-downloader. Win32. Bagle. Fi 0. 44%
15 Nuovo Trojan-psw. Win32. Onlinegames. Isb 0. 43%
16 Nuovo Trojan-downloader. Win32. Bagle. Fx 0. 42%
17 Nuovo not-a-virus:Adware. Win32. Bho. Cc 0. 42%
18 Nuovo Trojan-spy. Win32. Ardamax. N 0. 42%
19 Nuovo Virus. Win32. Vb. Dg 0. 39%
20 -5 Worm. Win32. Autoit. C 0. 39%
Altri programmi maligni 87. 04%
.
 
   
   
KASPERSKY LAB: TOP 20 DEI VIRUS EMAIL DI NOVEMBRE 2007  
 
Sebbene i programmi maligni che si trovano ai primi posti della classifica di novembre siano cambiati, i dati evidenziano ancora una volta l’assenza di qualunque epidemia seria nel traffico email. C’è stato un cambiamento improvviso delle prime tre posizioni, causato dallo spostamento di 12 posizioni da parte di Scano. Gen e di Mytob. T e di 8 posizioni da parte del worm Netsky. X. Questo cambiamento riflette semplicemente il numero poco significativo di programmi maligni che si stanno attualmente diffondendo attraverso il traffico email. L’instabilità della classifica è attualmente così marcata che ogni programma maligno potrebbe indifferentemente arrivare al primo posto o al contrario uscire dalla classifica del mese prossimo. C’è solo un programma nella classifica di questo mese che ha variato di poco la sua posizione: il Trojan-spy. Html. Fraud. Ay, un programma creato per il phishing. A novembre questo programma ha occupato la quarta posizione, mentre a ottobre era al secondo posto. I programmi Trojan hanno come obiettivo gli utenti di Yandex. Dengi (il sistema di pagamento elettronico Yandex). Non è un codice maligno particolarmente originale, e sia i programmi antivirus che i filtri antispam sono in grado di individuarlo con facilità. Inoltre, i siti falsi utilizzati per l’attacco vengono individuati dai moduli antiphishing presenti sui browser. A novembre, il famoso exploit che ha sfruttato le vulnerabilità presenti nei prodotti Adobe è uscito dalla classifica. I dati mostrano come le modifiche a questo programma (un file . Pdf che agisce come un downloader) siano scomparse con la stessa rapidità con cui erano comparse. Tuttavia, un altro exploit, Img-wmf. Y, ha raggiunto il record questo mese, nella sera del suo secondo anniversario. Questo programma ha conquistato ben tredici posizioni, risalendo fino al sesto posto. Tutto questo ha causato come effetto collaterale che il worm collegato all’exploit, Womble. A, è anch’esso rientrato in classifica. C’è stato un numero relativamente elevato di rientri in classifica: quattro compreso Warezov. Pk, che ha occupato il settimo posto. Le cinque nuove entrate (di cui la più riuscita è quella di Warezov. Um, che è entrato direttamente alla nona posizione) e lo spostamento di nove posizioni verso l’alto di Lovgate. W, hanno reso la Top 20 di novembre piuttosto inconsueta. Da una parte, tutte le vecchie famiglie di worm sono rappresentate da: Netsky, Mydoom, Bagle, Feebs, Nyxem e Scano. Dall’altra parte, la presenza di nuovi programmi Trojan Spy e Trojan Downloader rendono la classifica di questo mese inconsueta. Gli altri programmi maligni occupano l’11. 25% di tutti i codici maligni presenti nel traffico email, indicando che c’è un numero piuttosto elevato di altre famiglie di worm e Trojan in circolazione. Top 20 email (novembre 2007)
1 +12 Email-worm. Win32. Scano. Gen 16. 03%
2 +12 Net-worm. Win32. Mytob. T 9. 42%
3 +8 Email-worm. Win32. Netsky. X 6. 45%
4 -2 Trojan-spy. Html. Fraud. Ay 6. 28%
5 +5 Net-worm. Win32. Mytob. C 5. 95%
6 +13 Exploit. Win32. Img-wmf. Y 5. 95%
7 Rientrato Email-worm. Win32. Warezov. Pk 5. 79%
8 +9 Email-worm. Win32. Lovgate. W 5. 45%
9 Nuovo Email-worm. Win32. Warezov. Um 5. 12%
10 -3 Email-worm. Win32. Netsky. T 3. 64%
11 +7 Net-worm. Win32. Mytob. Dam 3. 47%
12 Rientrato Email-worm. Win32. Womble. A 3. 31%
13 +3 Email-worm. Win32. Netsky. B 2. 15%
14 Rientrato Net-worm. Win32. Mytob. J 1. 98%
15 Rientrato Net-worm. Win32. Mytob. R 1. 65%
16 -12 Worm. Win32. Feebs. Gen 1. 32%
17 Nuovo Trojan-downloader. Win32. Agent. Ezm 1. 32%
18 Nuovo Trojan-spy. Win32. Keylogger. Rp 1. 32%
19 Nuovo Net-worm. Win32. Mytob. Fm 1. 16%
20 Nuovo Trojan. Win32. Pakes. Bpn 0. 99%
Altri programmi maligni 11. 25%
.
 
   
   
SONDAGGIO SOPHOS: IL 70% DELLE AZIENDE TEME LA FUGA DI DATI CAUSATA DALL’INVIO VIA E-MAIL A DESTINATARI ERRATI  
 
L’indagine, realizzata su un campione di 500 partecipanti, evidenzia un dato allarmante per le aziende: il 50% dei dipendenti ammette infatti di aver inviato e-mail contenenti informazioni riservate ad indirizzi di posta elettronica sbagliati. Il 70% delle aziende nutre forti preoccupazioni per la fuga di informazioni e materiale riservato via e-mail*. Questo l’esito del sondaggio realizzato da Sophos, società leader a livello mondiale nella sicurezza informatica e nella tecnologia di controllo dell’accesso alla rete (Nac), in cui emerge che il 50% dei dipendenti ammette di aver inviato incidentalmente, dal luogo di lavoro, una e-mail di argomento imbarazzante o delicato al destinatario errato. La fuga di dati via e-mail** si conferma un problema reale: secondo gli esperti di Sophos, questa è la causa potenziale di danno di immagine, violazioni della conformità e perdita di informazioni critiche per l’azienda. "Poiché la comunicazione tra aziende e tra individui, sul luogo di lavoro, avviene sempre più spesso tramite l’utilizzo della posta elettronica, è ancora più alto il rischio di premere il tasto di invio senza aver prima controllato l’indirizzo del destinatario", ha dichiarato Vito Divincenzo, Director of Sales&marketing di Sophos Italia. "Dal sondaggio risulta che la metà dei dipendenti conosce bene la brutta sensazione che si prova nel momento in cui ci si rende conto che un messaggio sta per essere recapitato alla persona sbagliata, e questo dimostra che l’errore umano è un fattore di rischio troppo rilevante per essere ignorato. Le aziende farebbero bene a verificare che le proprie soluzioni per la sicurezza e-mail siano in grado di impedire questa eventualità, identificando i messaggi contenenti dati o allegati dal contenuto delicato e, qualora queste non lo fossero, a ventilare l’implementazione di una soluzione alternativa più efficiente". Per ridurre il rischio di fuga di informazioni riservate, Sophos consiglia alle aziende di installare una soluzione per la sicurezza e-mail che consenta di ricercare dati e parole chiave all’interno dei messaggi e che utilizzi la cifratura per garantire l’invio sicuro delle e-mail critiche per l’azienda. Anche l’utilizzo di un’appliance, in grado di identificare e bloccare allegati riservati, tra cui quelli la cui estensione è stata modificata dal mittente, contribuisce a impedire la perdita o la fuga di informazioni via e-mail. "Nella stragrande maggioranza dei casi le informazioni vengono divulgate via e-mail per errore, quindi le aziende che mettono in atto una soluzione e una strategia di sicurezza efficace, sensibilizzando i propri dipendenti a utilizzare la posta elettronica in modo responsabile, riusciranno a ridurre drasticamente il rischio e la probabilità di perdere dati critici", ha dichiarato Divincenzo. Sophos ha recentemente presentato le nuove versioni delle e-mail appliance Es1000 ed Es4000, entrambe in grado di impedire, attraverso criteri particolarmente facili da impostare, la fuga di dati tramite posta elettronica e di bloccare il malware contenuto nei messaggi e-mail, le applicazioni indesiderate e lo spam. Per maggiori informazioni, visitare www. Sophos. It/products/enterprise/email/security-and-control. Sophos mette a disposizione consigli e informazioni utili su come prevenire la fuga di dati all’indirizzo: www. Sophos. It/security/topic/data-leakage. Html .  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI  
 
Lo scorso 18 dicembre la Corte di Giustizia delle Comunità europee ha pronunciato la sentenza relativa alla causa C-357/06 Frigerio Luigi & C. Snc in materia di appalti pubblici e limiti in caso di affidamento a società di capitali. La domanda pregiudiziale è stata proposta dal Tar della Lombardia nell´ambito di una controversia tra la Frigerio snc ed il Comune di Triuggio, in merito all´attribuzione di un contratto per la gestione dei servizi di igiene ambientale. Con delibera del 2005, il Consiglio comunale di Triuggio ha affidato all´Azienda Servizi Multisettoriali Lombarda – A. S. M. L. Spa la gestione del servizio d´igiene ambientale nel territorio comunale, per la durata di cinque anni a decorrere dal 1 luglio 2006. Si è inoltre impegnato ad acquistare un pacchetto azionario che consentisse all´amministrazione comunale di divenire socio dell´Asml e di configurare in capo al Comune di Triuggio un potere di indirizzo e controllo sull´azienda stessa analogo a quello esercitato sui propri servizi. La Frigerio, che aveva garantito la gestione del servizio di cui trattasi dal 1996 al 2006, ha impugnato la delibera e ha fatto valere che il Consiglio comunale di Triuggio non era legittimato ad attribuire direttamente l´appalto. Il Comune di Triuggio nonché l´Asml sostengono che il ricorso è inammissibile per carenza di interesse ad agire della Frigerio, poiché questa essendo costituita nella forma giuridica di una società di persone, non può ambire all´attribuzione dell´appalto controverso. Il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, testo unico delle leggi sull´ordinamento degli enti locali, disciplina le modalità di aggiudicazione degli appalti relativi alla gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, imponendo limiti alla possibilità di aggiudicazione con riferimento alla natura della società. Il giudice del rinvio chiede se la Direttiva 92/50 osti a disposizioni nazionali che limitino la presentazione delle offerte, in una procedura di aggiudicazione di appalto pubblico di servizio, agli interessati che rivestano la forma giuridica di una società di capitali. Secondo la Direttiva 92/50, le amministrazioni aggiudicatici non possono respingere i candidati o offerenti che sono autorizzati a fornire il servizio di cui trattasi, soltanto per il fatto che, a norma delle disposizioni vigenti nello Stato membro nel quale è aggiudicato l´appalto, essi avrebbero dovuto essere o persone fisiche o persone giuridiche. Le amministrazioni aggiudicatici non possono neppure scartare i candidati od offerenti che, in base alla normativa dello Stato membro, sono autorizzate a fornire il servizio di cui trattasi, soltanto per il fatto che la forma giuridica non corrisponde ad una categoria specifica di persone giuridiche. La Corte stabilisce che la Direttiva 92/50/Cee, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, è contraria a disposizioni nazionali che impediscono a candidati di presentare offerte soltanto per il fatto di non avere la forma giuridica corrispondente ad una determinata categoria di persone giuridiche, ossia quella della società di capitali.  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: SENTENZE VARIE IN TEMA DI RIFIUTI  
 
Segnaliamo di seguito tre sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee pronunciate lo scorso 18 dicembre in materia di rifiuti, C-253/05 Commissione/italia, C-195/05 Commissione/italia, C-194/05 Commissione/italia, C-253/05 Commissione/italia (riutilizzazione di sostanze). Nella C 253/05 la Corte di Giustizia delle Comunità Europee prende in esame la nozione di rifiuto così come recepita dal Decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22. Il decreto italiano esclude dalla nozione di rifiuto le sostanze e gli oggetti di cui il detentore abbia l´intenzione oppure l´obbligo di disfarsi, anche se riutilizzabili e riutilizzati in un ciclo produttivo o di consumo. Secondo la Commissione, non sarebbe lecito escludere tassativamente dall’ambito di applicazione della direttiva tali sostanze. Infatti, la normativa italiana avrebbe un impatto restrittivo per quanto riguarda la nozione di rifiuto e la sua applicabilità, escludendo in particolare gran parte dei rifiuti recuperabili dall’ambito di applicazione delle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva. La Repubblica italiana, invece, considera che un materiale riutilizzato non costituisca un rifiuto anche quando il suo detentore intende destinarlo ad altri processi produttivi. Infatti, la giurisprudenza della Corte avrebbe esteso l’esclusione della nozione di rifiuti, nel rispetto di alcune condizioni, ai materiali che vengano effettivamente riutilizzati anche da parte di terzi. La Corte stabilisce che la nozione di rifiuto non esclude le sostanze e gli oggetti suscettibili di riutilizzazione economica (sentenza 25 giugno 1997, cause riunite C‑304/94, C‑330/94, C‑342/94 e C‑224/95). Pertanto, oltre al criterio relativo alla natura o meno di residuo di produzione di una sostanza, il grado di probabilità di riutilizzo di tale sostanza, senza operazioni di trasformazione preliminare, costituisce un criterio utile ai fini di valutare se tale sostanza sia o meno un rifiuto ai sensi della direttiva. Se, oltre alla mera possibilità di riutilizzare la sostanza, il detentore consegue un vantaggio economico nel farlo, la sostanza deve essere considerata un autentico prodotto. Tuttavia, se per tale riutilizzo occorrono operazioni di deposito che possono avere una certa durata e quindi rappresentare un onere per il detentore nonché essere potenzialmente fonte di quei danni per l’ambiente (che la direttiva mira specificamente a limitare), il bene esso non può essere considerato, in linea di principio, come rifiuto. Pertanto la Corte stabilisce che l´Italia è venuta meno agli obblighi imposti dalla direttiva sui rifiuti e la condanna alle spese. Per quanto riguarda la causa C-195/05 Commissione/italia (scarti alimentari) la Commissione ha proposto ricorso davanti alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, ritenendo che anche gli scarti alimentari provenienti dall´industria agroalimentare e destinati alla produzione dei rifiuti debbano rientrare nella nozione di rifiuti. Secondo la Commissione sarebbe necessario valutare il grado di probabilità di riutilizzo di un materiale e, soprattutto, verificare che quest’ultimo sia riutilizzato nello stesso processo di produzione dal quale deriva. Contrariamente alla tesi propugnata dalla Repubblica italiana, non si può parlare di unico processo di produzione quando gli scarti alimentari sono effettivamente destinati all’utilizzo come mangimi. Il semplice fatto che tali scarti alimentari siano trasferiti dagli operatori che li producono a chi li utilizzerà comporta infatti una serie di operazioni (magazzinaggio, trasformazione e trasporto) che la direttiva mira proprio a controllare. Secondo la Repubblica italiana, invece, tali sostanze non rientrerebbero nell´ambito di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto sarebbero destinate a tornare nel ciclo produttivo. La Corte di Giustizia stabilisce che se per il riutilizzo delle sostanze oggetto della causa sono necessarie operazioni di deposito che possono avere una certa durata, e quindi rappresentare un onere per il detentore ed essere potenzialmente fonte di quel danno per l’ambiente che la direttiva mira specificamente a limitare, esse devono essere considerate, in via di principio, come rifiuto. La Corte pertanto accoglie il ricorso della Commissione e condanna la Repubblica Italiana alle spese. Nella causa C-194/05 Commissione/italia (terre e rocce da scavo) la Commissione col ricorso alla Corte di Giustizia ha chiesto che le disposizioni italiane in materia ambientale (articolo 10 della legge 23 marzo 2001 n. 93, recante disposizioni in campo ambientale) e di infrastrutture ed insediamenti produttivi (art. 1 Legge 21 dicembre 2001 n. 443, Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive) fossero dichiarate incompatibili con la direttiva comunitaria sui rifiuti. In particolare, nella parte in cui la normativa italiana esclude dall’ambito di applicazione della disciplina nazionale sui rifiuti le terre e le rocce da scavo destinate all’effettivo riutilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, con esclusione di materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazione di inquinanti superiore ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme vigenti. La normativa comunitaria dispone che debba essere considerato rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell’allegato I e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi ed esclude da tale campo di applicazione i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall’estrazione, dal trattamento, dall’ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave. La Commissione sostiene che la normativa italiana sui rifiuti esclude, a priori ed in via generale, le terre e rocce da scavo destinate a determinate operazioni di riutilizzo dall’ambito di applicazione della normativa nazionale sui rifiuti, con il conseguente effetto dell’inapplicabilità a tali materiali delle disposizioni della direttiva relative alla gestione dei rifiuti. Secondo la Repubblica italiana, la nozione comunitaria di rifiuto è connotata da ragionevoli eccezioni nel caso di sottoprodotti di cui l’impresa non intenda «disfarsi» in quanto rifiuti. La Corte di Giustizia, stabilisce che oltre al criterio relativo alla natura o meno di residuo di produzione di una sostanza, il grado di probabilità di riutilizzo di tale sostanza, senza operazioni di trasformazione preliminare, costituisce un criterio utile ai fini di valutare se tale sostanza sia o meno un rifiuto ai sensi della direttiva. Tuttavia, se per tale riutilizzo occorrono operazioni di deposito che possono avere una certa durata, e quindi rappresentare un onere per il detentore nonché essere potenzialmente fonte di quei danni per l’ambiente che la direttiva mira specificamente a limitare, esso non può essere definito certo ed è prevedibile solo a più o meno lungo termine, cosicché la sostanza di cui trattasi deve essere considerata, in linea di principio, come rifiuto. Pertanto la Corte di Giustizia stabilisce che la Repubblica italiana, nella misura in cui le disposizioni controverse hanno escluso dall’ambito di applicazione della disciplina nazionale sui rifiuti le terre e le rocce da scavo destinate all’effettivo riutilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, con esclusione di quelli provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazione di inquinanti superiore ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme vigenti, è venuta meno, in relazione ai summenzionati materiali, agli obblighi che le incombono in forza della direttiva .  
   
   
AUTOTRASPORTO ED ORARIO DI LAVORO DEI CONDUCENTI: RECEPIMENTO DIRETTIVA 2002/15/CE  
 
Sulla Gazzetta ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2007 è stato pubblicato il Decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 234, con cui il Governo ha recepito nel nostro ordinamento giuridico la Direttiva 2002/15/Ce concernente l´organizzazione dell´orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto sull´orario di lavoro dei conducenti. Il provvedimento riconosce alla contrattazione collettiva la possibilità di regolare la durata media e massima della settimana lavorativa dei conducenti diversamente dal limite di 48 e 60 ore fissato dalla direttiva. Il decreto è conforme all´Avviso comune che le parti sociali hanno sottoscritto il 29 gennaio 2005 per il settore del trasporto merci e logistica.