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Notiziario Marketpress di Lunedì 14 Luglio 2008
CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO: CONTRATTI DI ACCESSO AD INTERNET ADSL E FIBRA OTTICA  
 
Da un’elaborazione Camera di Commercio di Milano su dati Istat ed Eurostat 2007 emerge che circa una famiglia italiana su quattro sceglie la banda larga, soprattutto in Lombardia dove sono quasi 1,2 milioni (il 23% italiano) le famiglie che si collegano alla rete via Adsl e fibra ottica, rendendola la regione più connessa del Paese. L’italia è però sotto la media europea che vede collegate con banda larga il 42% delle famiglie dei 27 Stati dell’Unione, in testa Olanda e Danimarca (con rispettivamente il 74% e 70% delle famiglie). Migliore la situazione delle imprese italiane: è collegato ad internet tramite banda larga il 77%, in linea con la media europea. Fanno meglio dell’Europa soprattutto le grandi (96% contro 95%) e medie imprese (90% contro 87%) e settori come l’alberghiero (82% contro 76%) e il commercio (78% contro 76%). A tutela dei consumatori che decidono di sottoscrivere un contratto di accesso ad internet a banda larga è disponibile un nuovo parere della Camera di Commercio di Milano che, sentite le associazioni dei consumatori e gli operatori del settore, ha steso un elenco delle possibili clausole vessatorie. L’obbligo per il consumatore di accettare per iscritto il contratto contro una semplice accettazione telefonica o telematica da parte di chi eroga il servizio, tempi di preavviso differenti per consumatori ed aziende erogatrici, il risarcimento sempre previsto per l’operatore ma sottoposto a rigidi meccanismi di quantificazione per il consumatore. Oppure, non indicare precisamente i prezzi per la disattivazione dei servizi, l’obbligo per l’operatore di segnalare al consumatore livelli di traffico anomalo sulla sua linea, l’obbligo di risarcimento prevista sempre per il consumatore contro nessuna responsabilità dell’operatore. Sono queste alcune delle criticità dei contratti di accesso a internet tramite banda larga che emergono dal parere reso dalla Camera di commercio di Milano in materia di clausole inique tra imprese erogatrici e consumatori. L’indagine, svolta da un’apposita Commissione tecnica, analizzando un campione di contratti in materia, nasce dall’esigenza di fornire un supporto univoco ai consumatori che, in presenza di un mercato libero nella fornitura di servizi di accesso ad internet, necessitano di strumenti concreti per conoscere e valutare al meglio le opportunità ma anche i problemi e le forme di tutela a loro disposizione al momento di sottoscrivere un contratto. Il parere è stato presentato e distribuito oggi in occasione del seminario “Trasparenza ed equità delle condizioni generali dei contratti per l´accesso alla rete internet a banda larga”, organizzato dalla Camera di commercio di Milano. Il parere è consultabile sul sito internet della Camera di commercio di Milano: www. Mi. Camcom. It, nella sezione “Tutela del consumatore e dell’impresa: regolazione del mercato”, dove sono pubblicati e consultabili liberamente tutti i materiali relativi a pareri su clausole vessatorie ed inique, contratti tipo, concorrenza sleale. .  
   
   
CAMERA DI COMMERCIO DI BERGAMO: BILANCIO SOCIALE PER IMPRESE COOPERATIVE  
 
La Camera di Commercio di Bergamo ha emesso un bando di concorso per l´erogazione di contributi alle imprese cooperative per la redazione del bilancio sociale. Il bando mette a disposizione un fondo di Euro 35. 000,00 da erogare in regime de minimis alle imprese cooperative che abbiano unità produttive in provincia di Bergamo per interventi effettuati in tali sedi. Saranno considerate prioritarie le domande presentate da piccole e medie imprese (Pmi). Sono ammesse a contributo le spese fatturate posteriormente alla data di approvazione del presente bando (13/6/2008). Il contributo non potrà superare il 50% del costo complessivo sostenuto con un limite massimo di Euro 1. 000,00 per impresa. La domanda dovrà essere presentata all´Ufficio Agevolazioni Economiche della Camera di Commercio di Bergamo, oppure spedita con raccomandata R/r (farà fede la data di spedizione postale). Le domande saranno accettate sino ad esaurimento del fondo ed esaminate da apposita Commissione secondo l´ordine cronologico di presentazione. La chiusura dei termini verrà comunicata sui quotidiani locali e su questo sito. Ogni partecipante riceverà comunicazione scritta relativa all´esito della domanda entro 45 giorni dalla chiusura del concorso. Le imprese non in regola con il pagamento del diritto camerale, con la normativa sul lavoro o con la revisione cooperativa saranno escluse dal presente concorso. Il contributo è concesso come aiuto de minimis di cui al Reg. (Ce) 1998/2006. Sono ammissibili quindi le imprese: che non appartengano ai settori pesca, produzione primaria di prodotti agricoli e carboniero; negli ultimi 3 esercizi finanziari (compreso quello in corso) abbiano beneficiato di agevolazioni di fonte pubblica in regime de minimis, che sommate al presente contributo non siano superiori a Euro 200. 000,00 (Euro 100. 000 per le imprese di trasporto su strada). Il contributo non è cumulabile per i medesimi interventi con altre contribuzioni pubbliche. Il contributo è concesso delle spese di consulenza per la redazione del bilancio sociale.  
   
   
CAMERA DI COMMERCIO DI FERRARA: QUANTO COSTA LITIGARE?  
 
Le imprese ferraresi si trovano coinvolte in controversie commerciali (che talvolta sfociano in una vera e propria causa) mediamente 1 volta all’anno. Si tratta per lo più di controversie che riguardano i rapporti fra imprese (60%). Il 73% delle liti è per via di mancato pagamento o pagamento incompleto. E per arrivare ad una conclusione possono passare anche più di due anni (25%). E litigare comporta tra l’altro affari bloccati e spese sostenute. Ma quanto costano le controversie per affari? Per le imprese ferraresi si parla di circa 1. 800 euro all’anno, circa 5 euro al giorno. Emerge da un’indagine svolta dalla Camera di Commercio di Ferrara attraverso il proprio servizio di Regolazione del mercato e sulla base dei dati elaborati da Unioncamere. Ma come “vive” l’imprenditore ferrarese la controversia? Per la maggior parte degli imprenditori è fonte di stress e per uno su tre lo stress si ripercuote in ufficio, mentre per uno su quattro si riflette anche nell’ambito familiare e sulla propria salute. Solo il 10% vive le liti commerciali come un semplice “incidente di percorso”, mentre il 27% lo considera “un ostacolo”. I meno litigiosi? Gli over ’60 con poco più di una lite all’anno. Più attaccabrighe i giovani con quasi tre liti all’anno ma anche le donne con quasi due liti all’anno. Di conseguenza più stressati i giovani (86,4%), che devono stare attenti alla salute: il 32% ne risente sulla propria pelle e il 30% porta la tensione anche in famiglia. “Sono risultati - ha affermato Carlo Alberto Roncarati, presidente della Camera di Commercio di Ferrara - che confermano come le controversie commerciali nazionali ed internazionali - tra imprese siano un problema strutturale per le aziende. L’arbitrato consente alle imprese di risparmiare tempo e denaro e offre l’opportunità di preservare i rapporti commerciali e personali tra le parti, evitando di andare davanti al giudice. E anche quando questo accade, l’impiego dell’arbitrato è sempre possibile, proprio per evitare di perdere ulteriore tempo o di compromettere importanti relazioni di affari. L’accordo con la Camera Arbitrale internazionale di Milano e con l’Università di Ferrara – dipartimento di scienze giuridiche - vuole essere un passo ulteriore della Camera di Commercio per essere sempre più vicini alle esigenze delle imprese e del mercato”. E intanto, da lunedì 1 settembre p. V. , sarà attivo presso la Camera di Commercio di Ferrara un servizio permanente di informazione alle imprese che intendano, in caso di litigio, ricorrere all’arbitrato come alternativa agli ordinari percorsi della Giustizia in sede civile. Per le aziende che operano prevalentemente sui mercati internazionali l’arbitrato è, infatti, una strada obbligata per risolvere le liti commerciali in modo più veloce e meno costoso, anche per questo motivo, fuori dai confini italiani, ha già trovato una larga diffusione .  
   
   
KASPERSKY LAB: TOP 20 DEI VIRUS ON LINE  
 
Kaspersky Lab, azienda fondata nel 1997, che focalizza la sua attività nello sviluppo di tecnologie e software per la sicurezza informatica, ha aggiornata la sua classifica. Secondo l’azienda i cambiamenti nella Top 20 dei malware on-line non smettono di stupire: a giugno sono apparsi in classifica ben 3 nuovi programmi per piattaforme non Windows: Trojan. Mac. Dnscha. D, Trojan. Mac. Dnscha. E, Trojan. Symbos. Skuller. Gen. Le altre piattaforme stanno diventando così popolari tra gli autori di virus da cominciare a gareggiare con l’eterno leader (Win32)? Trojan. Symbos. Skuller, uno dei vecchi Trojan per Symbian Os trasforma le icone di tutti i file e cartelle in immagini di un teschio. Il suo ingresso nella classifica è da ritenersi una sorpresa, così come è per i Trojan della famiglia Trojan. Mac. Dnscha, degli shell script per Macintosh in grado di modificare le impostazioni di sistema Dns. Tra i programmi identificati si rilevano, come in precedenza, utility di per sé non pericolose, ma con l’aiuto delle quali i codici maligni possono ottenere dati confidenziali dell’utente. Si tratta di programmi del tipo not-a-virus. I veterani della Top 20, vale a dire Email-worm. Win32. Brontok, Virus. Win32. Virut e Virus. Win32. Alman, sono ancora sulla breccia, e non accennano a cedere le proprie posizioni.
Posizione Rispetto al mese scorso Nome del programma Percentuale
1 +5 Email-worm. Win32. Brontok. Q 1,50%
2 +4 not-a-virus:Pswtool. Win32. Ras. A 1,31%
3 New Trojan. Mac. Dnscha. D 1,14%
4 -2 Virus. Win32. Virut. N 1,13%
5 New not-a-virus:Monitor. Win32. Actmon. 511 0,88%
6 New Trojan. Mac. Dnscha. E 0,76%
7 +3 Virus. Win32. Virut. Q 0,66%
8 +7 Worm. Win32. Autoit. I 0,61%
9 New Trojan. Symbos. Skuller. Gen 0,58%
10 Return not-a-virus:Risktool. Win32. Hidewindows 0,57%
11 New Email-worm. Win32. Runouce. B 0,57%
12 -1 Worm. Win32. Mabezat. B 0,57%
13 New Trojan-psw. Win32. Ldpinch. Fbq 0,54%
14 -5 Trojan. Win32. Delf. Aam 0,53%
15 +1 not-a-virus:Pswtool. Win32. Pwdump. 2 0,49%
16 Return not-a-virus:Monitor. Win32. Perflogger. Ca 0,49%
17 -3 Trojan-downloader. Win32. Autoit. Aa 0,49%
18 +2 Virus. Win32. Alman. B 0,47%
19 New Trojan-downloader. Win32. Delf. Cxa 0,47%
20 -12 not-a-virus:Adware. Win32. Agent. Zk 0,45%
Altri 85,81%
Il prodotto principale di Kaspersky Lab, conosciuto come Kaspersky Anti-virus, è in costante sviluppo dal 1989 per offrire il massimo livello di sicurezza agli utenti privati e corporate. Kaspersky ha siglato in questi anni importanti partnership con Suse e Red Hat e, dal 2003, è Gold Certified Partner Microsoft. Per ulteriori informazioni: http://www. %20%20kaspersky. %20%20com/. . .
 
   
   
KASPERSKY LAB: TOP 20 DEI VIRUS EMAIL  
 
Kaspersky Lab, azienda leader nello sviluppo di software per la sicurezza dei dati, con sedi a Mosca (Russia), Cambridge (Regno Unito) e Pleasanton (California, Stati Uniti), ritiene che, entrando in un periodo di vacanze estive, i cambiamenti nella statistica del malware diffuso tramite il traffico e-mail sono piuttosto moderati. L’unico fatto degno di nota è la comparsa del vecchio worm Nimda, identificato per la prima volta nel 2001. Nimda è un worm multifunzionale che si diffonde non solo tramite posta elettronica, ma anche attraverso i dischi di rete, cercando di attaccare i server Iis in rete. Si tratta di un worm piuttosto fastidioso, visto che apre completamente l’accesso al computer tramite l’aggiunta dell’utente Guest al gruppo di amministratori, rendendo i dischi di rete accessibili ai malintenzionati. Per quanto riguarda l’exploit Exploit. Win32. Img-wmf. Y, secondo Kaspersky Lab, l’invio di exploit per posta elettronica rappresenta un grosso pericolo, dato che alcuni clienti eseguono il contenuto multimediale senza che l’utente lo richieda. In altre parole, secondo l’azienda, non è necessario che l’utente salvi o esegua l’oggetto presente nell’allegato: il codice maligno si esegue automaticamente al momento della lettura della lettera. Altri codici maligni sono presenti con una percentuale del 7,29%.
Posizione Rispetto al mese scorso Nome del programma Percentuale
1 0 Email-worm. Win32. Netsky. Q 34,15%
2 +2 Email-worm. Win32. Nyxem. E 13,16%
3 -1 Email-worm. Win32. Netsky. Y 8,20%
4 +14 Net-worm. Win32. Mytob. T 5,40%
5 -2 Email-worm. Win32. Scano. Gen 3,89%
6 -1 Email-worm. Win32. Netsky. D 3,62%
7 0 Email-worm. Win32. Netsky. Aa 3,01%
8 Return Email-worm. Win32. Mydoom. M 2,95%
9 +8 Email-worm. Win32. Mydoom. L 2,62%
10 +1 Net-worm. Win32. Mytob. C 2,48%
11 -5 Email-worm. Win32. Netsky. X 2,45%
12 -3 Email-worm. Win32. Bagle. Gt 2,42%
13 +1 Email-worm. Win32. Netsky. T 2,14%
14 -2 Email-worm. Win32. Bagle. Gen 1,46%
15 -7 Email-worm. Win32. Netsky. B 1,02%
16 New Net-worm. Win32. Nimda 0,93%
17 New Trojan-downloader. Win32. Injecter. Ga 0,91%
18 -8 Net-worm. Win32. Mytob. U 0,67%
19 New Exploit. Win32. Img-wmf. Y 0,65%
20 New Email-worm. Win32. Lovgate. W 0,58%
Altro 7,29%
Nel mese di giugno Kaspersky Lab ha elaborato anche la classifica dei primi 20 paesi “focolai” di email infette:
Posizione Rispetto al mese scorso Nazione Percentuale
1 0 Usa 18,95%
2 +1 Corea del Sud 7,97%
3 +2 Cina 5,79%
4 0 Spagna 5,44%
5 +3 Brasile 4,97%
6 +13 Russia 4,41%
7 +2 Gran Bretagna 4,28%
8 -1 Germania 4,28%
9 -3 Francia 3,86%
10 -8 Polonia 2,71%
11 -1 India 2,65%
12 -1 Italia 2,65%
13 0 Giappone 2,00%
14 +4 Argentina 1,97%
15 -3 Israele 1,89%
16 0 Turchia 1,49%
17 -3 Canada 1,31%
18 -3 Olanda 1,17%
19 -2 Australia 1,16%
20 New Ucraina 1,12%
Altro 19,95%
Per ulteriori informazioni: http://www. %20kaspersky. %20com/. .
 
   
   
BANDA LARGA: OK DELL’UNIONE EUROPEA ALL’ALTO ADIGE  
 
La Commissione europea ha autorizzato una sovvenzione pari a 7 mln di euro per portare la banda larga nelle zone dell´Alto Adige e ridurre il divario di accesso a questi servizi fra le zone montagnose e le aree urbane. Il provvedimento completa un precedente aiuto, autorizzato il 10 ottobre 2007, pari a 6,9 milioni di euro .  
   
   
GIUSTIZIA IN FRIULI: 275 MILA EURO PER BEST PRACTICES IN UFFICI GIUDIZIARI  
 
La Regione sosterrà con 275 mila euro l´inserimento della Procura della Repubblica e dell´Ufficio del Giudice di Pace di Trieste nel progetto interregionale "Diffusione di best practices presso gli uffici giudiziari italiani". Lo ha stabilito l´11 luglio la Giunta regionale su proposta dell´assessore al Lavoro, Università e Ricerca Alessia Rosolen, facendo seguito all´adesione della Regione al protocollo di intesa tra Regioni e Province autonome, ministero di Grazia e Giustizia, dipartimento della Funzione pubblica e ministero del Lavoro per la realizzazione del progetto, deliberata lo scorso 5 giugno. Il progetto è stato considerato di notevole interesse e grande potenzialità dalla Commissione europea, che l´ha ritenuto finanziabile nell´ambito della Programmazione del Fondo Sociale Europeo, Obiettivo 2 2007/2013.  
   
   
CONCILIAZIONE ON LINE, IL MODELLO TOSCANO AL LAVORO PER LO STANDARD EUROPEO  
 
La giustizia è da considerarsi uno dei settori meno coinvolti nel processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione italiana. Questo è ciò che afferma l´Istituto di ricerca sui sistemi giudiziari (Irsig) del Cnr di Bologna. L´e-justice porterebbe, infatti, a un’immediata accelerazione delle cause di almeno il 20%, con un recupero di efficienza nei servizi di cancelleria del 30-40%. All’estero il quadro risulta completamente diverso: sono molti i casi di successo che integrano i servizi elettronici nel campo della giustizia. In Inghilterra e nel Galles, ad esempio, esiste il “Money Claim On-line”, che permette di ottenere un decreto ingiuntivo on line. Incentivare il ricorso a forme di risoluzione extragiudiziale delle controversie, in forma telematica, è una strada da percorrere per innovare il sistema giudiziale. Molti servizi On-line Dispute Resolution (Odr) sono stati elaborati proprio per permettere agli utenti di servirsi di risorse alternative per risolvere le controversie. L’adr, acronimo dell´espressione inglese Alternative Dispute Resolution, è una procedura per sistemare e chiudere una controversia in via amichevole, extragiudiziale, ed è una metodologia mediante la quale conflitti legali e dispute vengono risolti attraverso negoziati e trattative, conciliazioni, mediazioni e arbitrati. In Europa, molti sono i sistemi di risoluzione alternativa delle controversie on-line messi a punto, soprattutto a livello nazionale e regionale, da Camere di commercio o altri enti, utilizzati con più o meno successo. Per dare impulso all’utilizzo di questo strumento di risoluzione delle controversie on line, l’ufficio di Bruxelles di Unioncamere Toscana ha elaborato e proposto al Comitato europeo di normalizzazione (Cen) ed alla Dg Imprese, supportato da Eurochambres, dal Cmap (Centre de Médiation et arbitrage del Paris) e da un’Associazione dei Consumatori, un progetto per la realizzazione di un Workshop Stand-odr (“Standardization of On-line Dispute Resolution tools"). Si tratta dello studio di un modello per un’interazione dei vari sistemi di On line Dispute Resolution esistenti. Le attività di Stand-odr si concentreranno sull’analisi dei vari sistemi Odr, esistenti in Europa, e sulla possibilità di standardizzazione e omogeneità di utilizzo, sia a livello linguistico, che di interazione tecnologico-informatica, sulla base di modelli decisionali comuni, studiati da un apposito team di esperti selezionati, tra cui è stata coinvolta anche Firenze Tecnologia, azienda speciale della Camera di Commercio. Firenze Tecnologia è uno dei maggiori promotori di Odr in Italia con la soluzione Concilia on line, distribuita a Camere di Commercio e Corecom regionali. Il servizio "Concilia on Line", fornito da Firenze Tecnologia e adottato da quasi tutte le Camere di Commercio toscane, permette all´utente di accedere al servizio da una qualsiasi postazione (casa, ufficio, ecc. ) semplicemente collegandosi tramite Internet, all´apposita pagina dei siti web camerali. Il tentativo di conciliazione avviene in un´area riservata, a cui possono accedere solo le parti, il conciliatore e il responsabile del servizio, tutelando così la privacy dei soggetti coinvolti. I lavori del progetto Stand-odr si concluderanno nella primavera del 2009. Il documento finale sarà presentato alla Commissione europea, come suggerimento e proposta per una valorizzazione e semplificazione di utilizzo di questo fondamentale strumento extra-giudiziale, impiegato tramite Internet.  
   
   
GIUSTIZIA ITALIANA: PROCURA DI PESCARA TRAINO PER L´INNOVAZIONE  
 
La Procura di Pescara "non resterà un riferimento isolato sul piano dell´innovazione ma sarà un traino per il sistema Abruzzo". Lo ha detto l´assessore alla Formazione, Augusto Di Stanislao, nel corso del colloquio odierno con il procuratore della Repubblica di Pescara, Nicola Trifuoggi, nell´ambito del progetto Procure. "Abbiamo verificato con il supporto dei dati pubblicati dai maggiori quotidiani nazionali - ha dichiarato Di Stanislao - che la Procura di Pescara concorre alla pari con quella di Bolzano, modello per tutte le altre, sul piano dell´innovazione e dello snellimento dei meccanismi per migliorare i servizi offerti ai cittadini. Ma Pescara non rimarrà isolata. Mi adopererò perché l´insieme delle procure abruzzesi raggiunga un identico standard qualitativo". Il progetto finanziato con i fondi Por 2000/2006, e già avviato in via sperimentale con la Procura di Pescara, ha prodotto la costruzione e la diffusione della carta dei servizi, l´allestimento del sito web, l´introduzione di un sistema gestionale con l´analisi dei costi, e terminerà con la redazione di un bilancio sociale. "Sulla base di questi incoraggianti risultati - ha concluso l´Assessore - intravediamo margini di ulteriori miglioramenti nei servizi offerti ai cittadini, che perseguiremo con un rifinanziamento del progetto". .  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: OLAF ED EUROSTAT  
 
L’8 luglio 2008 il Tribunale di primo grado ha pronunciato la sentenza relativa alla causa T-48/05, Y. Franchet et D. Byk / Commissione. I signori Yves Franchet e Daniel Byk (rispettivamente ex direttore generale ed ex direttore di Eurostat) hanno subito una lesione al loro onore ed alla loro reputazione a causa del comportamento illecito dell´Olaf e della Commissione che - senza informare gli stessi interessati - hanno trasmesso alle autorità giudiziarie ed agli organi di stampa delle informazioni sul loro conto per presunte irregolarità finanziarie nella gestione di Eurostat. Il Tribunale ha quindi deciso che hanno diritto ad un risarcimento di 56. 000 Eur per il danno morale subito .  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: SOCIETÀ DI CONSULENZA ED INTESE  
 
Il Tribunale di primo grado con la sentenza 8 luglio 2008 relativa alla causa T-99/04 (Ac-treuhand Ag / Commissione) ha affermato che ad un’impresa di consulenza che abbia contribuito all’attuazione di un’intesa può essere inflitta un’ammenda per complicità. Il fatto che essa non sia attiva sul mercato in cui si concretizza la restrizione di concorrenza non esclude la sua responsabilità per l’insieme dell’infrazione. Nel dicembre 2003, la Commissione ha adottato una decisione nella quale si constatava che, a partire dal 1971, tre produttori di perossidi organici, prodotti chimici utilizzati nell’industria della plastica e della gomma, avevano attuato un’intesa sul mercato europeo di tali prodotti. L’intesa era diretta, in particolare, al mantenimento delle quote di mercato di tali produttori e al coordinamento dei loro aumenti di prezzo. Nella sua decisione, la Commissione ha rilevato che un’impresa di consulenza, la Ac-treuhand Ag, a partire dal 1993 aveva fornito ai detti produttori diversi servizi e aveva svolto un ruolo essenziale nell’ambito dell’intesa, organizzando riunioni e occultando le prove dell’infrazione. La Commissione ha pertanto concluso che l’impresa di consulenza aveva anch’essa violato le regole di concorrenza e le ha inflitto un’ammenda di Eur 1. 000. L’importo limitato dell’ammenda si spiega con il fatto che si tratta di un nuovo orientamento della Commissione in materia di sanzione delle intese. Nella fattispecie, essa ha sanzionato non soltanto le imprese parti contraenti dell’intesa ma anche un’impresa di consulenza che, pur non essendo presente sul mercato di cui trattasi, ha tuttavia contribuito all’attuazione di tale intesa. Avverso la decisione della Commissione la Ac-treuhand Ag ha proposto ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale di primo grado sostenendo che, non essendo stata parte contraente dell’intesa, essa non poteva essere considerata responsabile. Ritiene inoltre di essere stata informata tardivamente del procedimento avviato nei suoi confronti e di essere stata quindi privata della possibilità di difendersi rapidamente ed efficacemente. Sull’asserita violazione dei diritti della difesa e del diritto a un processo equo. Il Tribunale ricorda che il procedimento amministrativo promosso dalla Commissione per esaminare l’osservanza delle regole di concorrenza si suddivide in due fasi distinte e successive, vale a dire una fase di indagine preliminare, da un lato, e una fase contraddittoria, dall’altro. Per evitare che risulti compromessa l’efficacia dell’indagine della Commissione, l’impresa di cui trattasi viene informata solo all’inizio della fase contraddittoria, mediante la comunicazione degli addebiti, di tutti gli elementi essenziali del procedimento. Di conseguenza, soltanto dopo l’invio della comunicazione degli addebiti tale impresa può pienamente avvalersi dei suoi diritti di difesa. Tuttavia, al momento dell’adozione nei confronti di un’impresa del primo provvedimento istruttorio, come una richiesta di informazioni, diretto ad accertare una presunta intesa, la Commissione è tenuta ad informare l’impresa delle presunte infrazioni che hanno costituito oggetto dell’indagine condotta nonché del fatto che essa potrebbe giungere a formulare contestazioni nei confronti di tale impresa. Nella fattispecie, il Tribunale ritiene che l’omissione, sotto tale profilo, da parte della Commissione non determini l’annullamento della decisione impugnata, in quanto tale irregolarità non ha pregiudicato l’efficacia della difesa della Ac-treuhand Ag. Se un’impresa possa essere considerata responsabile di un’intesa pur non essendo attiva sul mercato nel quale si è concretizzata la restrizione di concorrenza. Il Tribunale dichiara che qualunque restrizione della concorrenza all’interno del mercato comune può rientrare nella nozione di «accordo tra imprese» qualora la restrizione risulti dalla manifestazione di una comune volontà delle imprese implicate. Il fatto che un’impresa non sia attiva sul mercato sul quale si concretizza la restrizione di concorrenza non ne esclude quindi la responsabilità per aver partecipato all’attuazione di un’intesa. Il Tribunale rileva poi che la semplice circostanza che un’impresa abbia partecipato a un’intesa soltanto in maniera subordinata, accessoria o passiva non basta ad escluderne la responsabilità per il complesso dell’infrazione. L’importanza eventualmente limitata di tale contributo può comunque essere presa in considerazione nell’ambito della determinazione del livello della sanzione. Il Tribunale dichiara che, organizzando riunioni e occultando prove dell’infrazione, la Ac-treuhand Ag ha contribuito attivamente all’attuazione dell’intesa, e che esisteva un nesso di causalità sufficientemente concreto e determinante tra la sua attività e la restrizione di concorrenza sul mercato dei perossidi organici. Per tali motivi, il Tribunale respinge integralmente, in quanto infondato, il ricorso della Ac-treuhand Ag .  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: INTESA CARTONGESSO  
 
L’8 luglio 2008 il Tribunale di primo grado ha pronunciato le sentenze nelle cause T-50/03, T-52/03, T-53/03, T-54/03 (Saint-gobain Gyproc, Lafarge, Bpb, Knauf / Commissione) confermando la decisione che infligge ammende alla Knauf, alla Lafarge e alla Gyproc ma riduce l´ammenda inflitta alla Bpb per la loro partecipazione ad un accordo sul mercato del Cartongesso. La riduzione dell´ammenda è accordata alla Bpb per la sua collaborazione nel corso dell´indagine. Con decisione 27 novembre 2002, la Commissione ha inflitto ammende alle imprese Gyproc, Lafarge, Bpb e Knauf per la loro partecipazione ad un´infrazione unica e continua manifestatasi mediante comportamenti costitutivi di accordi o di pratiche concordate. Queste ultime erano costituite da scambi di informazioni relative ai volumi di vendita, da concertazioni relative agli aumenti di prezzo e da incontri finalizzati alla ripartizione e alla stabilizzazione dei mercati nel settore del cartongesso. Le imprese hanno partecipato ad attività anticoncorrenziali sui quattro principali mercati della Comunità europea, vale a dire la Germania, il Regno Unito, la Francia e il Benelux tra il 1992 e il 1998 (la società Gyproc è intervenuta solo tra il 1996 il 1998). La Commissione ha ritenuto che esistesse una disparità considerevole tra le imprese interessate e ha proceduto ad un trattamento differenziato, basandosi a tale scopo sul fatturato relativo alla vendita di cartongesso sui mercati interessati, durante l´ultimo anno di cui trattasi, e tenendo conto in particolare delle dimensioni e delle risorse globali delle imprese, nonché della durata dell´infrazione e delle eventuali circostanze attenuanti ed aggravanti. Di conseguenza, essa ha inflitto un´ammenda dell’importo di Eur 138,6 milioni alla Bpb, di Eur 85,8 milioni alla Knauf, di Eur 249,6 milioni alla Lafarge e di Eur 4,32 milioni alla Gyproc. Con i loro ricorsi, le quattro imprese hanno chiesto l´annullamento della decisione della Commissione oppure la riduzione dell´ammenda. Nelle sentenze pronunciate in data odierna, il Tribunale conferma la decisione della Commissione per quanto riguarda le ammende inflitte alle società Knauf, Lafarge e Gyproc. Quanto alla Bpb, il Tribunale considera che la riduzione dell´ammenda concessa dalla Commissione per la collaborazione dell´impresa non è sufficiente in quanto quest´ultima ha potuto fornire elementi supplementari a conferma dell´esistenza dell´accordo. Infatti, la Bpb è stata la prima tra i partecipanti alla pratica anticoncorrenziale a comunicare, successivamente ad una richiesta di informazioni della Commissione, ma andando al di là di tale richiesta, informazioni dettagliate su talune riunioni tra le quattro imprese. Di conseguenza, tali elementi hanno potuto rafforzare, in modo sostanziale, l´argomentazione della Commissione per quanto riguarda l´esistenza di un piano globale, e hanno così permesso di aumentare sostanzialmente l´importo delle ammende a titolo della gravità dell´infrazione. Tali elementi consentono al Tribunale di accordare alla Bpb una riduzione supplementare del 10% sull´importo dell´ammenda, che si aggiunge al 30% già concesso dalla Commissione. Di conseguenza, l´ammenda è fissata a Eur 118,8 milioni.  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: CONFERMATA DECISIONE ALITALIA 2001  
 
Il 9 luglio 2008 la sentenza del Tribunale di primo grado nella causa T-301/01 (Alitalia-linee Aeree Italiane Spa/commissione) ha confermato la decisione della commissione relativa all’aiuto alla ristrutturazione dell’Alitalia, in quanto la stessa non ha dimostrato la sussistenza né di vizi procedurali né di vizi nel merito in ordine ai criteri ed alle condizioni dell’aiuto. Nel 1996 l’Alitalia ha adottato un piano di ristrutturazione per il periodo 1996–2000, composto da una fase di risanamento e da una fase di sviluppo, piano che prevedeva un’iniezione di capitale per 2. 750 miliardi di Itl – da realizzarsi in tre tranches – da parte del suo azionista di maggioranza (l’Istituto per la ricostruzione industriale Spa o Iri, società finanziaria dello Stato italiano). Successivamente all’avvio di una procedura d’indagine nel 1996 la Commissione ha adottato una decisione1 con cui ha dichiarato l’aiuto di Stato compatibile con il mercato comune, subordinatamente al rispetto di dieci impegni da parte delle autorità italiane. A seguito del ricorso proposto dall’Alitalia, il Tribunale ha annullato la decisione del 1997, da un lato in quanto la Commissione non aveva motivato l’utilizzazione dello stesso tasso di rendimento minimo (tasso che avrebbe preteso un investitore privato che avesse agito secondo le leggi di mercato) applicato alla ricapitalizzazione della compagnia Iberia. Dall’altro, la Commissione aveva commesso manifesti errori di valutazione, escludendo dal calcolo del tasso di rendimento interno dell’operazione i costi di insolvenza ai quali l’Iri avrebbe potuto trovarsi esposta in caso di liquidazione dell’Alitalia. La Commissione non aveva peraltro tenuto in considerazione le modifiche apportate al piano di ristrutturazione nel giugno del 1997. Senza riavviare l’intero procedimento, la Commissione ha quindi adottato una nuova decisione che ha dichiarato compatibile con il mercato comune l’aiuto concesso sotto forma di dotazione di capitale per 2. 750 miliardi di Itl ai fini della ristrutturazione dell’Alitalia, conformemente al piano trasmesso nel 1996 e adeguato nel 1997 e subordinatamente al rispetto di taluni impegni e condizioni. Nel novembre del 2001 l’Alitalia ha proposto il presente ricorso diretto all’annullamento della nuova decisione, invocando la violazione dell’obbligo di motivazione, una serie di vizi procedurali, la violazione del diritto di difesa, la violazione dell’obbligo di ottemperare alla sentenza «Alitalia I», nonché l’erronea applicazione del criterio dell’investitore privato e taluni vizi nella fissazione delle condizioni cui era stato subordinato l’aiuto. Con la sentenza pronunciata in data odierna il Tribunale ha respinto il ricorso dell’Alitalia, confermando la validità della decisione della Commissione del 2001. In particolare, per quanto attiene alla ricevibilità del ricorso, il Tribunale ritiene che l’Alitalia mantenga l’interesse ad agire ancorché la sua ricapitalizzazione sia stata interamente autorizzata e realizzata – non avendo la Commissione sollevato obiezioni in ordine al versamento della terza ed ultima tranche dell’aiuto – ed ancorché l’Alitalia abbia ottenuto l’intero aiuto e non sia più nemmeno soggetta alle condizioni ed agli impegni da rispettare nel corso del periodo di applicazione del piano. Nel merito, il Tribunale considera la decisione sufficientemente motivata, in particolare con riguardo alla determinazione del tasso minimo e del tasso interno (ai fini dell’attuazione del criterio dell’investitore privato in economia di mercato) e ritiene che la Commissione abbia dato corretta esecuzione alla sentenza «Alitalia I». Il Tribunale ha inoltre esaminato le censure formulate dall’Alitalia con riguardo alla determinazione del tasso minimo e del tasso interno senza individuare, in conclusione, manifesti errori di valutazione da parte della Commissione. Il Tribunale dichiara inoltre che la decisione della Commissione non è inficiata da alcun vizio procedurale e – in esito ad un’analisi dettagliata – conferma la validità delle singole condizioni imposte all’Alitalia .  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: LIMITAZIONI ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE  
 
Lo scorso 10 luglio 2008 la sentenza della Corte di giustizia relativa alla causa C-33/07 (Ministerul Administraţiei şi Internelor – Direcţia Generală de Paşapoarte Bucureşti / Jipa) ha affermato che le limitazioni nazionali al diritto alla libera circolazione devono essere fondate sul comportamento personale dei cittadini e rispettare il principio di proporzionalità. Tale comportamento deve costituire una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave nei confronti di un interesse fondamentale della società. Il sig. Gheorge Jipa ha lasciato la Romania per recarsi in Belgio il 10 settembre 2006. Il 26 novembre 2006, a causa della sua «situazione illegale» in tale Stato membro, è stato rimpatriato in Romania ai sensi dell’accordo di riammissione stipulato tra i due paesi. Il Minister Administraţiei şi Internelor - Direcţia Generală de Paşapoarte Bucureşti (Ministero rumeno dell’Amministrazione e degli Interni – Direzione generale dei passaporti di Bucarest) ha presentato al Tribunal Dâmboviţa una domanda diretta ad ottenere un provvedimento che vietasse al sig. Jipa di recarsi in Belgio per un periodo fino a un massimo di tre anni. In questo contesto, il Tribunal Dâmboviţa chiede alla Corte se il diritto comunitario, e in particolare la direttiva relativa al diritto dei cittadini dell’Unione di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio dell´Unione europea, osti alla normativa rumena che consente di limitare il diritto di un cittadino di uno Stato membro di recarsi nel territorio di un altro Stato membro, in particolare perché precedentemente rimpatriato da tale Stato membro in quanto vi si trovava in «situazione illegale». La Corte rileva innanzi tutto che il sig. Jipa, in quanto cittadino rumeno, gode dello status di cittadino dell’Unione e può dunque avvalersi dei diritti afferenti a tale status, in particolare del diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, compreso il suo Stato membro d’origine. La Corte ricorda che il diritto alla libera circolazione comprende sia il diritto dei cittadini dell´Unione europea, muniti di una carta d’identità o di un passaporto in corso di validità, di entrare in uno Stato membro diverso dal quello di cui sono originari, sia il diritto di lasciare quest´ultimo. Tuttavia, tale diritto non è incondizionato e può essere subordinato alle limitazioni e alle condizioni previste dal Trattato, in particolare per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza. La Corte ricorda che gli Stati membri sono competenti a determinare, conformemente alle loro necessità nazionali, le esigenze dell’ordine pubblico e della pubblica sicurezza. Comunque, nel contesto comunitario, tali esigenze devono essere intese in senso restrittivo, di guisa che la loro portata non può essere determinata unilateralmente da ciascuno Stato membro senza il controllo delle istituzioni della Comunità europea. La Corte aggiunge che un siffatto inquadramento comporta in particolare che i provvedimenti adottati per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza per essere giustificati devono essere fondati esclusivamente sul comportamento personale della persona nei riguardi della quale vengono applicati, mentre giustificazioni non direttamente legate al caso individuale in esame o attinenti a ragioni di prevenzione generale non possono essere prese in considerazione. La Corte precisa che un provvedimento restrittivo deve essere adottato alla luce di considerazioni afferenti alla tutela dell’ordine pubblico o della pubblica sicurezza dello Stato membro che prende tale provvedimento. Esso non può pertanto essere fondato esclusivamente su motivi dedotti da un altro Stato membro per giustificare una decisione di allontanamento di un cittadino comunitario dal territorio di quest’ultimo Stato. Questa considerazione non esclude tuttavia che si possa tener conto di siffatti motivi nel contesto della valutazione effettuata dalle autorità nazionali competenti per adottare il provvedimento restrittivo della libera circolazione. La Corte, ricordando che spetta al giudice nazionale svolgere le necessarie verifiche, rileva, nel caso di specie, che le autorità rumene sembrano fondarsi unicamente sul provvedimento di rimpatrio, a prescindere da qualsivoglia valutazione specifica del comportamento personale dell’interessato e senza alcun riferimento a una qualsiasi minaccia che egli rappresenterebbe per l’ordine pubblico o la pubblica sicurezza. La Corte conclude che il diritto comunitario non osta a una normativa nazionale che consente di limitare il diritto di un cittadino di uno Stato membro di recarsi nel territorio di un altro Stato membro, in particolare perché questi vi si trovava in «situazione illegale», a patto che siano soddisfatte alcune condizioni. Da una parte, il comportamento personale di tale cittadino deve costituire una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della società. Dall’altra, il provvedimento restrittivo che si intende adottare deve essere idoneo a garantire la realizzazione dell’obiettivo che persegue e non eccedere quanto necessario per conseguirlo. La Corte aggiunge che spetta al giudice del rinvio accertare, se nella causa dinanzi ad esso pendente, la situazione si presenti in questi termini.  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: DICHIARAZIONE DI NON ASSUMERE DIPENDENTI DI UNA DETERMINATA ORIGINE ETNICA  
 
La sentenza del 10 luglio 2008 della Corte di giustizia, pronunciata nella causa C-54/07 (Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding/ Firma Feryn N. V. ), ha affermato che le dichiarazioni pubbliche di un datore di lavoro di non assumere dipendenti di una determinata origine etnica configurano una discriminazione diretta e che l´assenza di un denunciante identificabile non consente di escludere qualsivoglia discriminazione diretta. La direttiva 2000/43/Ce mira a stabilire un quadro per la lotta alle discriminazioni fondate sulla razza o l´origine etnica, al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento. Il legislatore belga ha attribuito al Centro per le pari opportunità e per la lotta contro il razzismo (Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding, organismo deputato a promuovere la parità di trattamento in Belgio), la legittimazione ad agire allorché sussiste o potrà sussistere una discriminazione, anche in assenza di un denunciante identificabile. La società Feryn è specializzata nell´installazione di porte da garage. Il Centro ha chiesto ai giudici del lavoro belgi di dichiarare che la Feryn applicava una politica di assunzione discriminatoria. Esso è basato sulle dichiarazioni pubbliche rese dal direttore di tale impresa secondo cui, sostanzialmente, la sua impresa desiderava reclutare operai installatori, ma non poteva assumere lavoratori dipendenti di una determina origine etnica («alloctoni») a motivo delle reticenze della clientela a farli accedere alla propria abitazione privata durante i lavori. In sostanza, si chiede alla Corte di chiarire se siffatte dichiarazioni rese da un datore di lavoro nell´ambito di una procedura di assunzione configurino una discriminazione, in mancanza di un denunciante identificabile che affermi di essere stato vittima di tale discriminazione. La Corte, rammentando la finalità della direttiva, dichiara che l´assenza di un denunciante identificabile non permette di concludere per la mancanza di qualsivoglia discriminazione diretta ai sensi della direttiva. Infatti, l’obiettivo di promuovere le condizioni per una partecipazione più attiva sul mercato del lavoro sarebbe difficilmente raggiungibile se essa fosse circoscritta alle sole ipotesi in cui un candidato scartato per un posto di lavoro abbia avviato una procedura giudiziaria nei confronti del datore di lavoro in base ad una discriminazione. Inoltre, siffatte dichiarazioni sono idonee a dissuadere fortemente determinati candidati dal proporre le loro candidature. Esse pertanto configurano una discriminazione diretta nell´assunzione ai sensi della direttiva. La Corte quindi si pronuncia sulla questione relativa all´inversione dell´onere della prova in una situazione in cui viene denunciata l´esistenza di una politica di assunzione discriminatoria sulla base di affermazioni rese pubblicamente da un datore di lavoro con riferimento alla sua politica di assunzione. Essa constata che, in effetti, incombe al datore di lavoro fornire la prova di non aver violato il principio della parità di trattamento. Spetterà quindi al giudice del rinvio verificare se i fatti che si addebitano siano accertati e valutare se siano sufficienti gli elementi che il detto datore di lavoro adduce, negando di aver violato il principio della parità di trattamento. La Corte prosegue affermando che le dichiarazioni pubbliche con le quali un datore di lavoro rende noto che, nell´ambito della sua politica di assunzione, non assumerà lavoratori dipendenti aventi una determinata origine etnica o razziale sono sufficienti a far presumere l´esistenza di una politica di assunzione direttamente discriminatoria ai sensi della direttiva. Infine, la Corte si pronuncia sulla questione relativa alle sanzioni che possano ritenersi adeguate a una discriminazione nell´assunzione come quella in parola. La direttiva impone agli Stati membri di prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, anche in assenza di una vittima identificabile. La Corte afferma quindi che esse possono consistere, in particolare, nella constatazione della discriminazione da parte del giudice competente accompagnata da un adeguato rilievo pubblicitario, ovvero nell´ingiunzione rivolta al datore di lavoro di porre fine alla pratica discriminatoria, o ancora nella concessione di un risarcimento dei danni in favore dell´organismo che ha avviato il procedimento.  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: MINORE ILLECITAMENTE TRATTENUTO IN UN ALTRO STATO MEMBRO  
 
L’11 luglio 2008 con la sentenza della Corte di giustizia, pronunciata nel procedimento C-195/08 Ppu, con il primo procedimento pregiudiziale d’urgenza, la Corte precisa le norme comunitarie relative al rientro di un minore illecitamente trattenuto in un altro stato membro ed afferma che qualora una decisione che nega il rientro di un minore sia stata adottata e portata a conoscenza del giudice d’origine, la sua sostituzione con una decisione di rientro non impedisce al giudice d’origine di certificare l’esecutività della propria decisione che ordina il rientro del minore. Il procedimento pregiudiziale d’urgenza, applicato per la prima volta in questa causa, è stato istituito, a partire dal 1° marzo 2008, per consentire alla Corte di trattare entro un termine notevolmente abbreviato questioni relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Una questione del genere può porsi, ad esempio, in controversie relative alla responsabilità genitoriale, qualora la competenza del giudice nazionale adito ai sensi del diritto comunitario dipenda dalla soluzione della questione pregiudiziale. È esattamente in questa situazione che si trova attualmente la Corte suprema di Lituania. Ad essa è stata presentata un’istanza di non riconoscimento in Lituania di una sentenza pronunciata da un tribunale tedesco che affida la custodia di una minore al padre, residente in Germania, ed obbliga la madre, residente in Lituania, a riportare la minore al padre. La cittadina lituana ha sposato nel 2003 un cittadino tedesco. I due coniugi abitavano in Germania. Due mesi dopo la nascita della loro figlia, nel 2005, essi si sono separati; la bambina ha continuato a vivere con la madre. È stato quindi avviato un procedimento di divorzio. Nel luglio 2006, dopo aver ottenuto il consenso del marito per partire per due settimane di vacanza all’estero con sua figlia, la signora ha lasciato la Germania con la bambina per recarsi in Lituania, dove è rimasta ed abita tuttora. Nell’agosto 2006, l’Amtsgericht Oranienburg (Germania) ha provvisoriamente affidato la custodia della bambina al padre. Nel dicembre 2006 il tribunale regionale di Klaipeda (Lituania) ha respinto un’istanza del padre diretta ad ottenere il rientro di sua figlia in Germania. Da allora sono state adottate una serie di decisioni da parte dei tribunali tedeschi e lituani sulla questione di un eventuale rientro della piccola in Germania. In Germania, l’Amtsgericht Oranienburg ha pronunciato, il 20 giugno 2007, il divorzio dei coniugi, attribuendo la custodia della bambina al papà. Considerata la decisione del tribunale regionale di Klaipeda che negava il rientro in Germania della minore, l’Amtsgericht ha ordinato alla signora di riportare la figlia in Germania e di affidarne la custodia all’ex marito. In particolare, l’Amtsgericht ha rilasciato il certificato che, ai sensi del regolamento comunitario relativo all’esecuzione delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale, conferisce esecutività alla decisione di rientro e consente il suo riconoscimento automatico in un altro Stato membro. In Lituania, da un lato, la decisione iniziale che negava il rientro della bambina è stata riformata nel marzo del 2007, avendo la Corte d’appello ordinato il rientro della minore in Germania. Nel frattempo, l’esecuzione di tale decisione è stata sospesa. D’altro lato, la signora ha presentato in via giudiziaria un’istanza diretta ad ottenere il non riconoscimento della decisione di rientro adottata dall’Amtsgericht Oranienburg. Di conseguenza, la Corte suprema di Lituania si chiede se, malgrado l’esecutività della decisione di rientro, possa esaminare l’istanza sulla base del fatto che l’Amtsgericht non avrebbe rispettato le procedure previste dal regolamento comunitario. In particolare, la Corte suprema di Lituania chiede se l’Amtsgericht avesse il diritto di certificare l’esecutività della decisione di rientro sebbene, in seguito alla riforma della decisione contro il rientro adottata dal tribunale regionale di Klaipeda, non fossero più soddisfatte le condizioni alle quali il regolamento subordina il rilascio del certificato. Nella sua sentenza la Corte rileva che il certificato relativo all’esecutività non può essere rilasciato senza che sia stata prima adottata una decisione contro il rientro. Nella causa principale, tuttavia, la riforma della decisione iniziale di rifiuto da parte della Corte d’appello lituana non impediva all’Amtsgericht Oranienburg di rilasciare il certificato. Infatti, gli incidenti procedurali che si producono o si riproducono nello Stato membro dell’esecuzione dopo l’emanazione di una decisione contro il rientro non sono determinanti e possono essere considerati irrilevanti ai fini dell’applicazione del regolamento comunitario in questione. Se così non fosse, il regolamento rischierebbe di essere privato del suo effetto utile, poiché l’obiettivo del rientro immediato del minore resterebbe subordinato alla condizione dell’esaurimento dei mezzi procedurali consentiti dall’ordinamento nazionale dello Stato membro in cui il minore è illecitamente trattenuto. La Corte conclude che, una volta che una decisione contro il rientro sia stata emanata e portata a conoscenza del giudice d’origine, è irrilevante, ai fini del rilascio del certificato che conferisce esecutività alla decisione di tale giudice, che la decisione iniziale contro il rientro sia stata sospesa, riformata, annullata o comunque non sia passata in giudicato o sia stata sostituita da una decisione di rientro, quando il rientro del minore non ha effettivamente avuto luogo. Non essendo stato sollevato alcun dubbio in merito all’autenticità di tale certificato ed essendo quest’ultimo stato redatto conformemente alle disposizioni del regolamento, l’opposizione al riconoscimento della decisione di rientro è vietata ed al giudice adito spetta solo constatare l’esecutività della decisione certificata e pronunciare il rientro immediato del minore .  
   
   
STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO LA SCALA: MONICA BIELLA, SIMONA DAMINELLI E MASSIMILIANO PAPPALARDO SENIOR ASSOCIATE  
 
La Scala Studio legale e tributario ha promosso senior associate gli avvocati Monica Biella, Simona Daminelli e Massimiliano Pappalardo. I Senior Associate presso La Scala svolgono una funzione di particolare responsabilità, partecipando anche dell’andamento economico dello Studio nel quale rivestono un ruolo equivalente a quello dei cosiddetti salary partner. Monica Biella, nata nel 1973, laureatasi all´Università Statale di Milano nel 1999, avvocato dal 2003, Senior Associate del dipartimento di diritto fallimentare dal 2000, si occupa di tutte le problematiche giuridiche connesse al dissesto finanziario e all´insolvenza delle società commerciali. Simona Daminelli, nata nel 1975, laureatasi all’Università Cattolica di Milano nel 1999, avvocato dal 2002, Senior Associate del dipartimento di diritto bancario dal 1999, oltre che nei campi di recupero del credito e nella gestione del contenzioso bancario, ha sviluppato una particolare competenza in materia di trasparenza bancaria, di legge anti-usura e nelle controversie attinenti la circolazione dei titoli di credito e i rapporti contrattuali di garanzia. Massimiliano Pappalardo, nato nel 1969, laureatosi in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano nel 1995, avvocato dal 1999, Senior Associate del dipartimento di diritto industriale e nuove tecnologie dal 2006, si occupa di proprietà intellettuale ed industriale, di Information Technology e di tutela dei dati personali, sia in ambito stragiudiziale che in ambito giudiziale. La Scala offre assistenza legale -giudiziale e stragiudiziale- con 85 professionisti nelle sedi di Milano, Roma, Torino, Vicenza, Padova, Verona e Mantova. A livello internazionale lo Studio è membro esclusivo per l´Italia del network Field Fisher Waterhouse (www. Ffw. Com). Lo Studio edita dal 2000 la rivista bimestrale Iusletter e gestisce un Centro Studi che periodicamente produce dossier tematici e organizza seminari. Ulteriori informazioni: www. Lascalaw. Com .  
   
   
CREDITO VALTELLINESE: 100 ANNI PER LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE  
 
Sabato 12 luglio 2008, dalla mattina a notte inoltrata, la città di Sondrio è stata in festa per i 100 anni del Credito Valtellinese. L’inizio ufficiale è stato con la Tavola Rotonda “Banche e Territorio”, cui hanno partecipato autorità istituzionali e finanziarie. Dopo l’Arcivescovo di Milano S. Em. Cardinale Dionigi Tettamanzi ha celebrato la Messa Commemorativa nella Chiesa Collegiata. A seguire vari momenti di spettacolo, musica, teatro, incontri culturali, esposizioni, animazioni per bambini e degustazioni di prodotti tipici. La sera grande spettacolo allo stadio Coni con Fiorello. Per l’occasione, il capolavoro di Andy Warhol, The Last Supper, è stato esposto per la prima volta a Sondrio. Per l’occasione, Sondrio ha aperto palazzi, piazze e luoghi simbolo a una serie di iniziative che prevedono momenti di spettacolo, musica, teatro. La città è stata teatro di una serie di eventi religiosi, culturali, artistici e gastronomici che mai ha avuto modo di ospitare in un solo giorno, ha dichiarato il Direttore Generale del Creval Miro Fiordi. E’ stato un grande giorno di festa – sono le parole del Presidente del Creval, Giovanni De Censi - che abbiamo voluto pensare in grande perché grande è la gratitudine della nostra Banca verso tutti i Soci ed in particolare verso la nostra gente. Le manifestazioni del 12 luglio ha offerto possibilità di svago, divertimento e riflessione per tutti i “gusti” e tutte le fasce di età. Lo scorso 2 luglio, presso il Centro Congressi del Palazzo della Stelline è stato presentato il volume degli Editori Laterza, che ha celebrato i 100 anni del Creval. Giovanni De Censi, Presidente Credito Valtellinese, ha moderato il dibattito cui hanno partecipato Alberto Quadrio Curzio, Economista, Preside Scienze Politiche dell’Università Cattolica, Sergio Zaninelli, Storico economico, già Rettore dell’Università Cattolica, Prof. Tancredi Bianchi, Economista, Emerito dell’Università Bocconi, già Presidente dell’Abi e Donato Masciandaro, Economista, Direttore del Centro P. Baffi dell’Università Bocconi. La realizzazione del volume Credito Valtellinese: 100 anni per lo sviluppo economico e sociale, curato dal prof. Alberto Quadrio Curzio con il quale hanno collaborato vari autori, è stata promossa in occasione del centenario di fondazione del Credito Valtellinese (12 luglio 1908) le cui celebrazioni si terranno a Sondrio il 12 luglio prossimo con una tavola rotonda sul tema “Banche e territorio” e altre numerose iniziative che vedranno coinvolta l’intera città. In cent’anni abbiamo cambiato molto, senza cambiare mai è lo slogan scelto per questa importante ricorrenza. Da quel 12 luglio 1908, giorno della costituzione, il nostro Istituto – afferma infatti Giovanni De Censi, Presidente del Credito Valtellinese - pur rimanendo fedele alle finalità dei soci fondatori, è riuscito a dar vita a un gruppo bancario che oggi annovera oltre 3800 collaboratori ed è presente in 30 province italiane, con oltre 750. 000 clienti e centomila soci. Tutto ciò è avvenuto in un’azienda dove il principio della solidarietà cooperativa, pur nel mutare dei tempi, ha sempre guidato il comportamento degli amministratori, dei manager, dei collaboratori per costruire un’impresa di successo, ma sempre indissolubilmente legata al suo territorio. In questa prospettiva il volume, esito di una ricerca pluriennale, illustra l’impegno e la capacità della Banca a perseguire contestualmente finalità economiche e sociali, contribuendo cosi allo sviluppo delle comunità locali d’insediamento. Il volume, suddiviso in cinque parti, esce nella prestigiosa collana Storia delle Banche in Italia di Laterza, pubblicata sotto gli auspici dell’Associazione Bancaria Italiana e curata da un comitato scientifico composto da Corrado Faissola, Marco Onado, Salvatore Rossi e Gianni Toniolo. La prima parte, Società ed economia locale, fondazione e crescita del Piccolo Credito Valtellinese: 1908-1961, curata da Sergio Zaninelli, tratta – secondo un approccio storico economico – dell’origine della Banca, nata su iniziativa del movimento sociale cattolico, della sua affermazione nei primi decenni dopo la grave crisi attraversata negli anni Venti, e della successiva, lenta, ma solida crescita nel periodo considerato. Nella seconda, Lo sviluppo economico della Valtellina nell’Italia europeizzata e internazionalizzata: 1951-2008, curata da Alberto Quadrio Curzio e Mario Nosvelli, si ripercorre con un metodo economico-quantitativo lo sviluppo della provincia di Sondrio e delle altre province di insediamento del Creval, comparato a quello della Regione Lombardia e nel quadro del contesto nazionale ed europeo. La terza, Una banca cooperativa e comunitaria: principi, paradigmi e operatività di Alberto Quadrio Curzio, fornisce i paradigmi interpretativi della storia, della progettualità e dell’operatività del Credito Valtellinese. Sulla base di un approccio in parte testimoniale/documentale, in parte quantitativo, esamina le fondamenta territoriali e comunitarie della Banca nonché la sua architettura strategica per individuare un’identità «Popolare» e «Comunitaria» della stessa. La quarta, Identità e innovazione: da banca locale a gruppo bancario multi regionale, curata da Alberto Quadrio Curzio, Carlo D’adda, Valeria Miceli, analizza il Credito Valtellinese nei suoi aspetti aziendali dal punto di vista statutario, nei risultati di bilancio, nel rapporto con i Soci per ciò che attiene alla partecipazione e alla remunerazione dell’investimento, e nella politica del credito e del risparmio. Con metodo, in parte documentale, si considerano inoltre gli aspetti organizzativi della banca-azienda ed infine quelli della solidarietà. Chiude il libro la quinta parte, Un centenario nel sistema delle Banche Popolari e i progetti per il futuro, curata da Alberto Quadrio Curzio e Carlo D’adda, nella quale si esamina la partecipazione del Credito Valtellinese al sistema italiano ed internazionale delle Banche Popolari e si indicano i progetti di sviluppo della Banca con un richiamo al piano strategico 2007-2010 e alle più recenti iniziative in tema di politica del patrimonio e di espansione territoriale. Ne emerge un paradigma che, nel rispetto della matrice cooperativa e comunitaria resa possibile dalla partecipazione dei Soci e dei dipendenti, mostra la capacità della Banca di coniugare tradizione, identità e innovazione. .