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Notiziario Marketpress di Lunedì 02 Febbraio 2009
POLIZIA POSTALE: DA FACEBOOK PIÙ RISCHI DI ADESCAMENTO  
 
A Roma, nel corso della presentazione di un´indagine Swg commissionata da Moige e Symantec, presenti anche rappresentanti della Polizia postale, è stato denunciato che aumentano i rischi di adescamento a fronte della moda dei ragazzi di aderire a social network, come Facebook e Myspace, invitando pertanto i genitori a non lasciare soli i figli alle prese con le “cyber-insidie”, ma a vigilare. I poliziotti del web, in particolare, hanno denunciato il dilagare del cosidetto “grooming”, vale a dire l´adescamento via internet da parte di adulti che, con l´inganno, si guadagnano la fiducia delle potenziali vittime. "L´avvento dei nuovi social network come Facebook e Myspace - ha spiegato Diego Buso, capo della Divisione investigativa della polizia postale - potrebbe incrementare il rischio di ´grooming´ per i nostri ragazzi". La stessa minaccia è presente anche negli mms come in tutti gli altri strumenti che i ragazzi hanno a disposizione on line per comunicare tra di loro: chat room, instant messaging, file sharing. Secondo i risultati dell´indagine Swg, condotta su un campione di 600 genitori con figli di età compresa tra gli 11 ed i 15 anni, oltre la metà degli intervistati (il 52% contro il 43% di un´analoga indagine del 2006) ha dichiarato che i propri figli si connettono in rete ogni giorno. L´83% dei genitori è particolarmente preoccupato dalla possibilità che i propri ragazzi possano imbattersi in siti con contenuti non adatti, ma solo il 19% affianca sempre i figli durante la navigazione e solo il 59% ha dotato il pc domestico di un sistema di sicurezza per controllare l´accesso a siti e pagine inadatte. "Molto spesso - ha commentato Maria Munizzi, presidente del Moige - la rete cela insidie come la pedopornografia e cyberbullismo che possono danneggiare in maniera grave l´integrità dei minori, spesso inconsapevoli dei rischi che si nascondono nel web". Tali rischi sono stati confermati dall´attività della polizia postale, che dal 1998 ad oggi ha monitorato 293. 204 siti, segnalato all´estero 10. 977 siti pedofili e ne ha chiusi in Italia 177; 238 persone sono state inoltre arrestate e 4. 465 denunciate. "Le nostre numerose operazioni - ha osservato Buso - mostrano quanto il fenomeno della pedofilia on line sia diffuso. E´ dunque importante aiutare i genitori a conoscere gli strumenti a loro disposizione per proteggere i figli dai pericoli del web" .  
   
   
PRIVACY: RICHIAMO A MAGGIORE ATTENZIONE  
 
Francesco Pizzetti e Mauro Paissan, presidente e componente del Garante per la Privacy, intervenendo lo scorso 28 gennaio a una tavola rotonda, organizzata all´Università Cattolica di Milano, in occasione della Giornata Europea della protezione dei dati personali hanno consigliato un uso consapevole e di autotutela in internet: una volta immessi in rete foto sexy, informazioni sui propri gusti sessuali, religiosi, politici è difficile cancellare tali dati. Secondo una ricerca citata da Pizzetti, il 77% di chi recluta personale cerca possibili candidati sul web e il 35% di loro afferma di aver eliminato un candidato sulla base di informazioni scoperte navigando in rete. Stando a un altro sondaggio, citato da Paissan e fatto nel Regno Unito, quattro milioni e mezzo di ragazzi tra i 14 e i 21 anni rischiano di subire ripercussioni negative sul proprio futuro lavorativo determinate dalle tracce lasciate in Internet. E il 71% dei ragazzi non vorrebbe che un´università o un eventuale datore di lavoro cercasse informazioni in rete su di loro senza che loro stessi abbiano potuto prima cancellare i contenuti immessi nei social network. «La protezione dei dati personali - ha insistito Pizzetti - è sempre più importante. Tutto diventa dato. È un elemento fondamentale di una società che cambia a ritmi terrorizzanti e cresce man mano che cresce il mondo della videocomunicazione. Cresce quindi il ruolo delle autorità e dei loro compiti», che va dalla tutela dei dati all´affidabilità dei server. In merito poi ai siti dei social network, dopo aver constato che oltre 580 milioni di persone nel mondo, al giugno 2008, li hanno utilizzati e che un caso emblematico è rappresentato da Facebook con i suoi oltre 150 milioni di utenti (60 mln nel 2007; 6. 481. 280 profili personali in Italia), Paissan ha commentato: “È uno strumento utile e un giocattolo divertente perché consente forme di comunicazione eccezionali”. Ma c´è un ma: “Come ogni cosa inventata dall´uomo, c´è una componente di rischio”. Infatti ha proseguito Paissan, “quando divulghiamo immagini, non riflettiamo sul fatto che nella vita si cambia; invece la circolazione di immagini, che non ci corrispondono più, rimangono disponibili e incancellabili. I dati continuano ad essere conservati nei server del social network e una volta in rete diventano reperibili per decenni, senza che li si possa neutralizzare”. “La differenza sostanziale tra vecchi e nuovi media - ha fatto notare a sua volta il professor Fausto Colombo - è che mentre la Tv aveva controllo sui contenuti ma non sul comportamento degli utenti, sulla rete è impossibile controllare i contenuti, ma il tracciamento dell´utente è complesso e permanente nel tempo”. Già oggi, accanto al crescente numero di utenti del social network, “si registra un parallelo aumento delle richieste di uscita dalla rete - ha detto Paissan - soprattutto di persone che ormai hanno una loro visibilità”. La chiave per navigare sicuri, ha consigliato Paissan, “è un´auto-regolamentazione consapevole, proiettata nel futuro: l´anti-virus siamo noi. Occhio quindi a disperdere i dati personali in rete”. . .  
   
   
PRIVACY: DECALOGO PER L’UTILIZZO DEI SOCIAL NETWORK  
 
Per evitare un uso troppo disinvolto dei social network il Garante della Privacy, durante la tavola rotonda del 28 gennaio, organizzata dall´Università Cattolica di Milano nella Giornata Europea della protezione dei dati personali, ha dettato alcune regole per l´auto-regolamentazione degli utenti. Autogoverno - Pensare bene prima di pubblicare propri dati personali (soprattutto nome, indirizzo, numero di telefono) in un profilo-utente. Uso Consapevole - Tenere a mente che immagini e informazioni possono riemergere, complici i motori di ricerca, a distanza di anni. Rispettare I Terzi - Astenersi dal pubblicare informazioni personali e foto relative ad altri senza il loro consenso. Ci potrebbero essere ripercussioni penali. Cambiare Login E Password - Usare login e password diversi da quelli utilizzati su altri siti web, ad esempio la posta elettronica e per la gestione del conto corrente bancario. Essere Informati - Informarsi su chi gestisce il servizio e quali garanzie dà il fornitore del servizio rispetto al trattamento dei dati personali. Utilizzare impostazioni orientate alla privacy, limitando al massimo la disponibilità di informazioni, soprattutto rispetto alla reperibilità dei dati da parte dei motori di ricerca. Ma anche i fornitori - ha ribadito il Garante della Privacy - devono essere sottoposti a una serie di obblighi: Favorire La Privacy - I fornitori di social network devono prevedere configurazioni tecniche orientate a favorire la privacy. Informazione Trasparente - Devono informare gli utenti in modo trasparente sulle conseguenze che potrebbero derivare dalla pubblicazione di dati personali in un profilo. Garantire Non Rintracciabilità Dati - Devono garantire che i dati degli utenti non siano rintracciabili dai motori di ricerca se non con il loro previo consenso. Limitare Visibilità Intero Profilo - Agli utenti deve essere consentito di limitare la visibilità dell´intero profilo, così come il recedere facilmente dal servizio e di cancellare ogni informazione pubblicata sul social network .  
   
   
REGISTRO ITALIANO IN INTERNET: LE RELATIVE RICHIESTE SONO UNA FORMA DIPUBBLICITÀ INGANNEVOLE  
 
Società straniere (Dad Deutscher Adressdienst Gmbh, Cd Publisher Construct Data Verlag Gmbh ed altre) stanno inoltrando richieste di iscrizione al "Registro Italiano in Internet". Occorre diffidare di tali richieste. Nonostante si parli di servizi gratuiti, la firma del modulo impegna al pagamento di 958 euro per la segnalazione del proprio nominativo nel Registro. Sulla questione è già intervenuta più volte l´Autorità antitrust, che ha diffuso uno specifico comunicato stampa in lo scorso 12 agosto 2008 .  
   
   
INTERCETTAZIONI: UTILIZZABILI SOLO PER FINI DI GIUSTIZIA  
 
Francesco Pizzetti, presidente dell´Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in occasione della giornata europea della protezione dei dati personali, in corso a Milano all´Università cattolica, ha affermato: “Le intercettazioni devono essere utilizzate esclusivamente per fini di giustizia. … Apprezziamo molto il disegno di legge che attualmente è in commissione. Quello che maggiormente ci sta a cuore – prosegue - è che si sviluppi una cultura di protezione dei dati e di controllo del tempo, sia ad esempio della durata dell´intercettazione, sia del periodo di conservazione”. È “fondamentale che la magistratura protegga i dati di cui viene a conoscenza” e che questi siano “utilizzati solo dall´autorità giudiziaria e per finalità consentite dalla legge. ” ”È necessario - ha aggiunto Pizzetti - sviluppare in Italia una cultura della protezione dei dati e norme tecniche per farlo”. “Ci sono troppe intercettazioni e troppa pubblicazione di intercettazioni”, ha aggiunto Mauro Paissan, componente Garante della Privacy. Secondo Paissan, bisogna “regolamentare la pubblicazione delle intercettazioni”, perché appena la stampa vede un atto giudiziario “si mette in piazza di tutto: c´è bisogno di un limite quantitativo - ha detto - anche se credo molto di più a una autolimitazione dei giornalisti”. Secondo Paissan, in alcuni casi c´è stato un uso sproporzionato di intercettazioni: “uno scandalo, perché ha leso la dignità di molte persone”. E c´è anche “un problema di sicurezza della conservazione delle intercettazioni” .  
   
   
FSFE ACCOGLIE LA DECISIONE DELLA CE  
 
Il 16 gennaio il Direttorato Generale per la Competizione della Commissione Europea ha riferito di aver rilasciato una dichiarazione di opposizione riguardante il legame tra Internet Explorer (Ie) e la famiglia di sistemi operativi Windows di Microsoft. Questa azione legale è basata sul reclamo presentato originariamente da Opera, una compagnia europea dedita allo sviluppo di browser web. La Free Software Foundation Europe accoglie la decisione della Commissione Europea ed offre il suo supporto nell´imminente investigazione antitrust. Come già affermato precedentemente in una lettera al Commissario per la Concorrenza in Europa Neelie Kroes, comportamenti anticoncorrenziali sono inaccettabili sia che si esplichino nel legare i prodotti a segmenti di mercato in cui si ha una posizione dominante o nell´aggirare gli standard e l´equo accesso. "I browser web stanno diventando una piattaforma essenziale per l´informatica domestica e per quella commerciale", dice Shane Coughlan, coordinatore legale presso Fsfe. "In passato il mercato ha fallito nel prevenire un´ingiusta distorsione dell´ambiente desktop e non possiamo permettere che tale situazione si ripeta. " "E´ importante che a nessun´azienda in Europa sia permesso di istituire pratiche di inclusione, distorsione ed eliminazione della concorrenza sia tramite la manipolazione d´informazioni per l´interoperabilità sia tramite l´abuso di una posizione dominante raggiunta attraverso l´unione scorretta tra prodotti" dice Georg Greve, presidente di Fsfe. "Microsoft è un´azienda che è stata già condannata per distorsione del mercato dei Work Group Server, e saremmo lieti se la Commissione prendesse in considerazione il reclamo antitrust già presentato ad inizio 2006 dal Comitato Europeo per Sistemi Interoperabili (Ecis) e riguardante gli abusi di mercato in altre aree. ".  
   
   
FREE SOFTWARE FOUNDATION EUROPE  
 

La Free Software Foundation Europe (FSFE) è una organizzazione non governativa  e senza fini di lucro attiva in molti paesi Europei e impegnata in attività a livello globale. L´accesso al software determina chi può far parte di una società digitale. Al fine di assicurare un´equa partecipazione nell´era dell´informazione e una libera concorrenza, la Free Software Foundation Europe (FSFE) si dedica alla diffusione del Software Libero, che è definito dalle libertà di usare, studiare, modificare e copiare il software. Portare all´attenzione del pubblico questi temi, dare solide basi politiche e legali al Software Libero e assicurare libertà alle persone supportando lo sviluppo di Software Libero, sono temi centrali per la FSFE fin dalla sua fondazione nel 2001. Ulteriori informazioni: http://www. Fsfeurope. Org/

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GIUSTIZIA EUROPEA: DEDUCIBILI FISCALMENTE LE DONAZIONI TRANSNAZIONALI  
 
Lo scorso 27 gennaio 2009 la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-318/07 - Hein Persche / Finanzamt Lüdenscheid – ha affermato che la deducibilità fiscale delle donazioni disposte in favore di enti di interesse generale non deve essere riservata unicamente agli enti stabiliti sul territorio nazionale. Lo Stato membro del donatore deve verificare l’osservanza delle condizioni imposte agli enti di interesse generale nazionali. Il diritto tedesco prevede la deduzione fiscale delle donazioni eseguite a favore di enti di interesse generale stabiliti in Germania che soddisfino determinati requisiti, mentre la esclude per le donazioni a favore di enti stabiliti e riconosciuti di interesse generale in un altro Stato membro. Nella denuncia dei redditi per l’anno 2003 il sig. Hein Persche, cittadino tedesco, ha chiesto nondimeno di dedurre una donazione in natura del valore di circa 18 180 euro effettuata a favore del Centro Popular de Lagoa, ubicato in Portogallo (una casa di riposo per anziani cui è annesso un centro per l’infanzia). Il Finanzamt (Ufficio delle imposte) ha rifiutato la deduzione richiesta in quanto, da un lato, il beneficiario della donazione non era residente in Germania e, dall’altro, il sig. Persche non aveva presentato una ricevuta della donazione redatta nella forma prescritta. Il Bundesfinanzhof (Corte tributaria federale), investito in ultima istanza della controversia, chiede alla Corte di giustizia se uno Stato membro possa subordinare la deducibilità fiscale alla condizione che il beneficiario sia stabilito sul territorio nazionale. Nell’odierna sentenza la Corte di giustizia esamina la questione se la deducibilità fiscale delle donazioni transfrontaliere rientri nella libera circolazione di capitali assicurata dal diritto comunitario. A tal titolo rileva che, quando un soggetto passivo chiede in uno Stato membro la deduzione fiscale di donazioni effettuate a favore di enti stabiliti e riconosciuti di interesse generale in un altro Stato membro, a tali donazioni si applicano le disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione dei capitali, ciò anche quando sono state eseguite in natura sotto forma di beni di uso corrente. Poiché la possibilità di ottenere una deduzione fiscale può incidere in misura considerevole sulla generosità del donatore, la non deducibilità in Germania delle donazioni a favore di enti riconosciuti di interesse generale allorché questi hanno sede in altri Stati membri può pregiudicare la disponibilità dei contribuenti tedeschi ad effettuare donazioni a loro vantaggio. Una tale normativa costituisce dunque una restrizione alla libera circolazione dei capitali che è, in linea di principio, vietata. Secondo la Corte, questa restrizione è ingiustificata. La Corte rileva che uno Stato membro può senz’altro, nell’ambito della propria legislazione relativa alla deducibilità fiscale delle donazioni, trattare in modo diverso gli enti riconosciuti di interesse generale stabiliti nel proprio territorio rispetto a quelli aventi sede in altri Stati membri allorché questi ultimi perseguono obiettivi diversi da quelli annunciati dalla propria normativa. In effetti, il diritto comunitario non impone agli Stati membri di curare che gli enti stranieri riconosciuti di interesse generale nello Stato membro d’origine beneficino automaticamente dello stesso riconoscimento sul loro territorio. Resta nondimeno il fatto che, qualora un ente riconosciuto di interesse generale in uno Stato membro integri anche le condizioni stabilite a questo stesso scopo dalla legislazione di un altro Stato membro ed abbia come obiettivo la promozione di interessi della collettività identici, sì da poter essere riconosciuto di interesse generale in questo secondo Stato, le autorità di detto Stato non possono negare a tale ente il diritto alla parità di trattamento per il solo fatto che esso non ha sede sul loro territorio. La normativa controversa non è neppure giustificata dalla necessità di preservare l’efficacia dei controlli fiscali. Nulla impedisce, infatti, alle autorità fiscali interessate di richiedere al contribuente le prove a loro avviso necessarie per valutare se siano soddisfatte le condizioni di deducibilità delle spese previste dalla normativa controversa e, di conseguenza, se debba concedersi o meno la deduzione richiesta. La Corte ritiene che non sia contrario al principio di proporzionalità obbligare lo Stato membro del donatore a verificare o a far verificare, allorché un soggetto passivo richiede il beneficio della deduzione di donazioni eseguite a favore di enti stabiliti in un altro Stato membro, l’osservanza dei requisiti imposti agli enti di interesse generale nazionali. Tutto ciò considerato, la Corte dichiara che la libera circolazione dei capitali osta ad una normativa di uno Stato membro ai sensi della quale, relativamente alle donazioni disposte a favore di enti riconosciuti di interesse generale, il beneficio della deduzione fiscale è accordato solo per le donazioni a favore di enti stabiliti sul territorio nazionale, senza alcuna possibilità per il soggetto passivo di dimostrare che una donazione ad un ente stabilito in un altro Stato membro soddisfi i requisiti imposti dalla suddetta normativa per la concessione del beneficio.  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: DIPLOMA DI INGEGNERE  
 
Lo scorso 29 gennaio 2009 la sentenza della Corte di giustizia pronunciata nella causa C- 311/06 (Consiglio degli Ingegneri / Ministero della Giustizia, Marco Cavallera) ha deciso che la semplice omologazione, da parte di uno Stato membro (B), di un titolo rilasciato da un altro stato membro (A) non costituisce un «diploma» che consenta di accedere ad una professione regolamentata in quest’ultimo (A). Gli Stati membri conservano la facoltà di stabilire il livello di qualifica necessario allo scopo di garantire la qualità delle prestazioni professionali fornite sul loro territorio. La Direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/Cee, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, conferisce ad ogni richiedente che sia titolare di un «diploma», che gli consente di esercitare una professione regolamentata in uno Stato membro, il diritto di esercitare la medesima professione in ogni altro Stato membro. L’esercizio della professione di ingegnere, sia in Italia che in Spagna, è subordinato al possesso di un diploma universitario e all’iscrizione all’albo dell’ordine professionale. Il sistema italiano prevede peraltro, contrariamente a quello spagnolo, un esame di Stato, il cui superamento è indispensabile ai fini dell´abilitazione all´esercizio della professione. Il sig. Cavallera, cittadino italiano, è titolare di un titolo di studi di ingegnere meccanico rilasciato nel 1999 dall’Università di Torino (Italia) in esito ad una formazione della durata di tre anni. Nel 2001, egli ha chiesto ed ottenuto in Spagna l’omologazione del suo titolo italiano. Avvalendosi del certificato di omologazione, il sig. Cavallera si è iscritto all’albo di uno dei «colegios de ingenieros técnicos industriales» di Catalogna, per essere abilitato a esercitare la professione regolamentata di ingegnere tecnico industriale, specialità meccanica, in Spagna. Il sig. Cavallera non ha svolto un’attività professionale fuori dall’Italia e non ha seguito una formazione, né superato esami previsti dal sistema di istruzione spagnolo. Del pari, non ha sostenuto l’esame di Stato previsto dalla normativa italiana per ottenere l’abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere. Nel 2002, su domanda del sig. Cavallera, il Ministero della Giustizia italiano ha riconosciuto la validità del titolo spagnolo ai fini della sua iscrizione all’albo degli ingegneri in Italia. Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha impugnato tale decisione sostenendo che, ai sensi della direttiva e della pertinente normativa nazionale, le autorità italiane non potevano riconoscere il titolo spagnolo del sig. Cavallera, avendo tale riconoscimento la conseguenza di esonerarlo dall’esame di Stato previsto dalla normativa italiana. Il Consiglio di Stato, adito in ultima istanza, chiede alla Corte di giustizia se la direttiva 89/48 possa essere invocata dal sig. Cavallera per accedere alla professione di ingegnere in Italia. La Corte dichiara che, secondo la definizione stessa della direttiva, un «diploma» non include il titolo rilasciato da uno Stato membro che non attesti alcuna formazione prevista dal sistema di istruzione di tale Stato membro e non si fondi né su di un esame, né su di un’esperienza professionale acquisita in detto Stato membro. Infatti, l’applicazione della direttiva in una situazione di tal genere si risolverebbe nel consentire ad un soggetto che abbia conseguito, nello Stato membro in cui ha svolto i suoi studi, esclusivamente un titolo che, di per sé, non dà accesso alla professione regolamentata, di accedervi egualmente, senza che tuttavia il titolo di omologazione conseguito altrove attesti l’acquisizione di una qualifica supplementare o di un’esperienza professionale. Un siffatto risultato sarebbe contrario al principio sancito dalla direttiva, secondo cui gli Stati membri conservano la facoltà di stabilire il livello minimo di qualifica necessario allo scopo di garantire la qualità delle prestazioni fornite sul loro territorio .  
   
   
DIRITTO D’AUTORE: ACCORDO SIAE E NOKIA PER LA MUSICA SUL CELLULARE  
 
La Società Italiana Autori Editori (Siae) e la Nokia hanno raggiunto un accordo per offrire un servizio, denominato "Nokia Comes with Music", che permette di fruire della musica nella telefonia mobile. Utilizzando un cellulare Nokia Comes With Music sarà possibile avere accesso a milioni di brani musicali, per un periodo che varia da 12 a 18 mesi, rimanendo proprietario della musica alla scadenza dell’abbonamento. A seguito di tale accordo, per la prima volta, tutte le canzoni italiane offerte nei Paesi europei saranno direttamente amministrate dalla Siae attraverso una speciale piattaforma tecnologica. Il servizio Comes With Music è già attivo in Inghilterra dall’ottobre dell’anno scorso e dovrebbe essere lanciato da Nokia in Italia nel corso del 2009. L’accordo è stato annunciato nel corso del Midem, il più grande mercato della musica mondiale, concluso a Cannes lo scorso 21 gennaio.  
   
   
DIRITTO D’AUTORE: CONDANNA PER IL TITOLARE DI UN SITO WEB CHE VENDEVA FILE MP3 CON LICENZA SIAE MA SENZA AUTORIZZAZIONE DELLE CASE DISCOGRAFICHE  
 
Il Tribunale di Torino ha condannato, in appello, a tre mesi di reclusione, pena sospesa, il gestore astigiano di un sito web che vendeva musica online per aver messo in commercio, sul proprio sito internet, oltre 12 mila brani musicali senza aver ottenuto i diritti dalle case discografiche. In primo grado il proprietario del sito era stato assolto in quanto aveva ottenuto una licenza multimediale dalla Siae, che, secondo la difesa, lo avrebbe esentato dal richiedere i diritti sui brani musicali agli altri soggetti. In sede di appello il Tribunale ha invece dato ragione al pubblico ministero che aveva proposto appello e alla parte civile Federazione dell’industria musicale italiana (Fimi). I giudici hanno così confermato che la licenza ottenuta da Siae poteva autorizzare solo l’acquisizione dei diritti d’autore e non dei diritti connessi delle case discografiche, senza i quali, l’attività posta in essere dal sito rimaneva penalmente sanzionabile. L’imputato non è stato condannato solo a tre mesi di reclusione e 270 euro di multa, ma anche a rifondere a Fimi le spese legali per i due gradi di giudizio .  
   
   
DIRITTO D’AUTORE: L´ITALIA SI ISPIRERÀ ALLA FRANCIA  
 
Il Ministro della Cultura, Sandro Bondi, ha dichiarato che seguiremo il modello francese per combattere la pirateria su Internet: In Francia viene bloccato l´accesso ad internet agli utenti che scaricano contenuti soggetti a diritti di autore attraverso reti P2p dopo due avvisi. Questa misura è contenuta nella proposta di legge elaborata dalla Siae, dove peraltro non ci sembra siano previsti una analisi, effettiva, della violazione, un inquadramento della stessa nell´ambito di un illecito ben definito ed una conseguente sanzione proporzionata ed adeguata alla violazione nel rispetto dei principi generali del nostro ordinamento. Sarebbe invece opportuno un ampio approfondimento in quanto con l´avvento di internet debbono essere opportunamente rivisti i contenuti del diritto d´autore. Vedremo come il "Comitato Tecnico contro la pirateria digitale e multimediale" valuterà il disegno di legge.  
   
   
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA: APPROVAZIONE DELL’ORGANISMO DI CONCILIAZIONE FORENSE DI MILANO  
 
A Milano la Conciliazione entra a regime a sostegno di una Giustizia più snella, che riduca tempi e costi e cresca in efficienza. L’organismo di Conciliazione Forense di Milano, costituito nell’ambito della Fondazione Forense di Milano e partito in via sperimentale a febbraio 2008 parallelamente rispetto allo Sportello del Cittadino, ha ricevuto il riconoscimento da parte del Ministero della Giustizia. L’organismo ha lo scopo di accogliere da parte di qualsiasi utente (cittadini, imprese, enti di varia natura) domande per la risoluzione delle controversie in via stragiudiziale, quale alternativa alla lite, allo scopo di “deflazionare” la giustizia milanese e al contempo fornire ai cittadini uno strumento di “giustizia” più economico e veloce. L’organismo, che ha sede in Via Freguglia 14 ed è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9. 00 alle ore 13. 00, è stato costituito e opererà sulla base dei principi normativi introdotti dalla riforma del 2003 sul diritto societario, che prevede la possibilità di creare organismi di conciliazione ed è ora stato iscritto nel registro degli organi deputati a gestire tentativi di conciliazione. “Siamo decisamente soddisfatti del traguardo che abbiamo raggiunto: il progetto del Consiglio dell’Ordine è quello di mettere a regime una serie di proposte rivolte non solo agli avvocati, ma anche ai cittadini, proprio come lo Sportello del Cittadino, allo scopo di rendere sempre più efficace ed efficiente le dinamiche e i procedimenti che caratterizzano il Sistema Giustizia”. Afferma l’Avv. Paolo Giuggioli, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Milano. “Pensiamo che attraverso la Conciliazione, metodo di risoluzione delle liti alternativo al Tribunale, basato sulla volontà delle parti in conflitto di porre fine alla loro controversia chiedendo l’intervento di un conciliatore, si possano raggiungere obiettivi qualitativi notevoli in termini di tempo, in quanto l’accordo viene raggiunto molto più velocemente rispetto al Tribunale, con costi notevolmente ridotti rispetto a quelli di un’azione giudiziaria. ” .  
   
   
UN MEDIATORE PER FERMARE LA SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORI  
 
Evelyne Gebhardt, mediatore del Parlamento europeo per la sottrazione internazionale di minori. Oltre a essere relatrice sui divorzi internazionali, l´on. Evelyne Gebhardt (Pse, De) è mediatrice del Parlamento europeo per i casi di sottrazione internazionale di minori. Si tratta di una funzione poco conosciuta, che costituisce una risorsa preziosa in caso di conflitto tra genitori. Quando e perché il Parlamento europeo ha assunto l´iniziativa di nominare una mediatrice per i casi di sottrazione internazionale di minori? Il 18 febbraio 1987, Lord Plumb ha ricevuto a Strasburgo le "cinque madri di Algeri", insieme ad una madre britannica, che si battono da anni per il diritto dei loro figli a recarsi liberamente presso entrambi i genitori. Le "madri di Algeri" sono madri a cui i tribunali francesi hanno concesso la custodia dei figli, che però sono stati successivamente sottratti dagli ex mariti che approfittando del diritto di visita li hanno portati in territorio algerino (conformemente al disposto del diritto algerino). Strasburgo è stata una delle tappe della marcia da Parigi a Ginevra, che queste madri hanno organizzato tra il 10 febbraio e 4 marzo 1987. La loro intenzione era presentare, dinanzi alla commissione dei diritti dell´uomo dell´Onu a Ginevra, un progetto di raccomandazione sulla libera circolazione dei minori, nel quadro dell´elaborazione della convenzione dell´Onu sui diritti dell´infanzia. Il 24 febbraio 1987, il Presidente del Parlamento europeo ha inviato una lettera a tutti gli Stati membri, informandoli della posizione assunta dal Parlamento nei confronti dell´iniziativa delle "madri di Algeri" e del suo sostegno personale a tale iniziativa. Un membro del gabinetto del Presidente è stato incaricato specificamente di seguire tali questioni. Il 20 marzo 1987, il Presidente del Pe mi ha nominata "mediatore europeo per i casi di sottrazione internazionale di figli di coppie di nazionalità mista al di là delle frontiere nazionali" ha dichiarato Evelyne Gebhardt. Tale nomina è manifesto della volontà del Parlamento di dare un seguito pratico alla visita delle madri di Algeri. La missione di mediatore consiste nel riunire e coordinare, in collaborazione con la commissione per le petizioni, i casi di controversia tra genitori che rifiutano l´accesso ai loro figli. In che cosa consiste il suo ruolo? Il ruolo del mediatore consiste nel favorire il raggiungimento di un accordo volontario tra il genitore che ha sottratto il figlio e l´altro genitore, tenendo presente principalmente l´interesse del figlio o dei figli. Ogni minore ha diritto ad avere due genitori, perciò ciascuno dei genitori può sollecitare la procedura di mediazione. La responsabilità del mediatore del Parlamento europeo per i minori vittime di sottrazioni transfrontaliere consiste nell´aiutare genitori e figli a trovare la soluzione migliore per il benessere del minore. È opportuno sottolineare che il ruolo fondamentale del mediatore è vigilare affinché sia rispettato il migliore interesse del minore. Al fine di risparmiare a genitori e figli, oltre che alle parti direttamente interessate, quali i nonni, le tensioni emotive e l´angoscia che derivano dai procedimenti giudiziari, il mediatore del Pe fornisce informazioni e consigli sul metodo di risoluzione alternativa della controversia, vale a dire la mediazione. L´accordo raggiunto dalle parti durante la procedura di mediazione può evitare uno spostamento inutile del minore e consente ai genitori di risolvere in modo attivo ed efficace tutte le questioni che riguardano la famiglia. È più rapido e meno costoso di un procedimento giudiziario. Una volta compreso, accettato e firmato dalle parti, l´accordo può essere presentato dinanzi a un giudice, il quale ne formalizza il contenuto in un´ordinanza giudiziaria che sarà riconosciuta e diventerà applicabile in altri paesi. Per garantire l´efficacia e la professionalità della mediazione, il mediatore del Pe per i minori vittime di una sottrazione transfrontaliera da parte di un genitore cerca di formare un team di mediatori qualificati per ciascun caso specifico. La regola che il mediatore si sforza di seguire è quella di garantire la seguente combinazione di mediatori: una donna - un uomo, un avvocato - un non avvocato (psicologo, sociologo, pedagogo, operatore dei servizi sociali, ecc. ), che parlino entrambi le lingue delle parti coinvolte nella controversia. Quale assistenza può fornire ai genitori vittime della sottrazione dei loro figli? La responsabilità principale non è aiutare i genitori, ma i minori! Benché la sessione di mediazione sia richiesta dai genitori, è il minore che deve trarne beneficio. Durante la mediazione, si cercano le soluzioni migliori per l´intera famiglia, ma in particolare per il minore. Metto l´accento su questo aspetto della mediazione perché spesso i genitori litigano per i loro diritti dimenticandosi dei diritti del minore ad avere contatti con i due genitori e a intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con entrambi i genitori, salvo quando ciò sia contrario al suo interesse (articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell´Unione europea). Con quali difficoltà si scontra per risolvere situazioni giuridiche complesse? Pensa che occorra una nuova legislazione in materia? La Convenzione dell´Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili dei rapimenti internazionali di bambini costituisce, a livello internazionale, il documento più importante e completo. La Convenzione cerca di tutelare il minore, sul piano internazionale, dagli effetti dannosi di uno spostamento o di un mancato ritorno illecito e intende definire procedure tese a garantire il ritorno immediato del minore nello Stato in cui risiede abitualmente. Se gli Stati firmatari applicheranno le sue disposizioni e rispetteranno lo spirito della Convenzione interpretandola correttamente, non vi saranno difficoltà. Dal canto suo, l´Unione Europea dispone del regolamento Bruxelles Ii, che persegue anch´esso l´obiettivo di prevenire le sottrazioni di minori da parte dei genitori all´interno dell´Unione europea e che si basa sulle regole della Convenzione dell´Aia. La normativa è buona, ma occorre applicarla correttamente, invitando tutti gli altri Stati ad aderirvi. Penso, per esempio, ai paesi del Nord Africa e del Medio Oriente, che rappresentano una cultura, una tradizione, una mentalità, una concezione della posizione della donna e dei minori molto diverse dalle nostre. Gli accordi bilaterali tra Stati dovrebbero essere sostituiti da un regolamento uniforme e globale, per armonizzare e migliorare la cooperazione nell´interesse dei minori .  
   
   
DEVICELOCK E ATHENA GLOBAL SERVICES: PARTNERSHIP STRATEGICA PER LA DISTRIBUZIONE IN FRANCIA  
 
Devicelock, Inc. , azienda leader nel controllo delle periferiche e nel data leak prevention (Dlp), ha raggiunto un accordo di distribuzione con Athena Global Services, azienda francese di riferimento nell’ambito della distribuzione di software per la sicurezza, specializzata nell’inserimento di vendor esteri sul mercato francese. Athena distribuirà, commercializzerà e gestirà i prodotti di end-point security di Devicelock in Francia. “Siamo molto soddisfatti di avere Athena Global Services – come distributore autorizzato e partner strategico,” afferma Ashot Oganesyan, Fondatore e Cto di Devicelock. “Non vediamo l’ora di diventare un vendor di riferimento all’interno del portfolio Athena per incrementare rapidamente la nostra presenza in Francia . ” Athena ha un forte orientamento ai risultati di vendita e distribuzione grazie ai contatti e alle relazioni con distributori, resellers, commercianti, system integrator e grandi clienti. Devicelock beneficerà di questi canali distributivi e della competenza di Athena nel generare domanda per il business. Athena Global Services offre alle aziende l’opportunità di avere vendite in Francia sulla base “pay-as-you-go”, senza l’obbligo di investimenti iniziali. Athena Global Services offre un approccio completo e funzionale al marketplace francese – includendo vendite, marketing e servizi operativi – grazie ad una piattaforma che i vendor esteri possono costruire sulla base delle loro esigenze. “La partnership con Devicelock consentirà ad Athena di offrire ai clienti e al canale una soluzione efficace, utilizzata da milioni di utenti, per la gestione ed il controllo delle periferiche e la prevenzione dal Dlp,” afferma Thierry Cossavella, Fondatore e General Manager di Athena Global Services. “Devicelock si integra perfettamente con le altre suite per la sicurezza che proponiamo e ci consente di aggiungere un ulteriore livello di protezione per i nostri clienti. Attraverso questa partnership prevediamo un aumento del fatturato ed un incremento di business reciproco. ” Devicelock grazie alla sua soluzione per l’end-point security protegge organizzazioni di tutte le dimensioni e di tutti i settori dalla sottrazione di dati e previene l’infiltrazione nella rete aziendale di malware tramite le porte dei computer locali. Devicelock riduce significativamente i rischi di business risultati da negligenza interna, errori o azioni dannose; è progettato per sistemi operativi Microsoft Windows e consente una gestione centralizzata integrata nativamente con Microsoft Active Directory. Questo software consente agli utenti di controllare, loggare, fare copie ombra e audit degli accessi a porte e periferiche, includendo stampanti locali, di rete e virtuali, così come Pda che utilizzano Windows Mobile e Palm. Devicelock, inoltre, integra prodotti per la crittografia come Pgp, Lexar, e Truecrypt, in modo da proteggere i dati caricati/scaricati su archivi portatili. In aggiunta Devicelock blocca le operazioni degli hardware keyloggers di Usb e Ps/2. Per maggiori informazioni: www. Devicelock. Com. E www. Athena-gs. Com.