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LUNEDI

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Notiziario Marketpress di Lunedì 15 Giugno 2009
PROGRAMMI MALIGNI A QUOTA 25 MILIONI  
 
A causa della nuova variante di Koobface, che infetta alcuni social network, il numero di minacce ha superato ogni previsione. Il numero delle minacce informatiche cresce in maniera esponenziale. Kaspersky Lab aveva previsto, per il 2008, circa 20 milioni di programmi maligni, un numero dieci volte superiore rispetto ai 2,2 milioni del 2007; con la nuova variante di Koobface, però, sono state superate anche le previsioni più pessimistiche. Con la nuova variante di Koobface, rilevata da Kaspersky Lab il 9 giugno 2009, il numero di minacce informatiche è arrivato a 25 milioni. Net-worm. Win32. Koobface, questo il nome completo della minaccia, attacca gli utenti dei social network Facebook e Myspace. Si è rivelata esatta la previsione di Kaspersky Lab sull’aumento delle minacce informatiche, dovuto all’incremento nell’uso dei social network da parte degli utenti. Il metodo di diffusione del worm è abbastanza semplice: gli utenti di Facebook e Myspace ricevono un messaggio, all’apparenza proveniente da un amico, con un link ad un video o ad un sito Internet. Non appena si prova a visualizzare il video o ad aprire il link, viene notificato un falso aggiornamento di Flash Player. Al posto dell’aggiornamento, infatti, viene installato il worm Koobface; grazie alle funzioni di backdoor che possiede, il worm è in grado di permettere ai cybercriminali di gestire da remoto il computer infetto. La diffusione della famiglia di worm Koobface, conferma ciò che Kaspersky Lab ha più volte ribadito, ossia che le minacce informatiche si stanno evolvendo, e utilizzano tecnologie sempre più complesse. Per poter fronteggiare un tale livello tecnico, è indispensabile, per le aziende di sicurezza, realizzare prodotti in grado di offrire livelli di protezione multipli e tecnologie all’avanguardia. Gli utenti che utilizzano le soluzioni Kaspersky Lab, sia a casa che in azienda, sono protetti da tutte le nuove versioni di Net-worm. Win32. Koobface. Per ulteriori informazioni su Kaspersky Lab: www. Kaspersky. It .  
   
   
FRANCIA: LA LEGGE ANTIPIRATERIA NON PASSA AL VAGLIO DEL CONSIGLIO COSTITUZIONALE  
 
Il Consiglio Costituzionale francese ha censurato la legge, approvata nel maggio scorso, che prevede la sospensione della connessione a internet per i pirati recidivi. Secondo il Consiglio Costituzionale la libertà di comunicazione ed espressione garantita dalla Dichiarazione dei Diritti dell´uomo implica infatti anche "la liberta di accedere ai servizi di comunicazione al pubblico on line".  
   
   
G8: GIUSTIZIA  
 
I ministri dell´Interno, Roberto Maroni e della Giustizia, Angelino Alfano, hanno presieduto la riunione ministeriale del G8 Giustizia e Affari Interni, che si è svolta a Roma il 29 e 30 maggio 2009. I Ministri della Giustizia e dell’Interno del G8, assieme al Vicepresidente della Commissione Europea, hanno preso in esame un complesso di temi di interesse comune: la criminalità organizzata, i temi migratori, la sicurezza urbana e la lotta al terrorismo. Alla Conferenza hanno partecipato inoltre anche i Ministri della Presidenza di turno dell’Ue e Interpol, Unodc e Unicri. L´incontro ha prodotto tre diversi documenti, punto di sintesi dei temi trattati e punto d´avvio di nuove azioni condivise da questo gruppo G8: la Dichiarazione finale, una Dichiarazione sulla "pirateria" e una Dichiarazione sulla lotta alla pedopornografia (con relativo allegato concernente il simposio esplorativo sullo sfruttamento sessuale dei moniri tenutosi presso l´Università del North Carolina (Final report to Lepsg). Proponiamo uno stralcio dei temi affrontati dalla Dichiarazione finale, che si è soffermata, in particolare, sui seguenti fenomeni: Lotta al terrorismo Criminalità organizzata transnazionale Lotta alla pedopornografia Criminalità informatica e sicurezza informatica Traffico degli esseri umani, immigrazione clandestina e integrazione dei migranti legali Sicurezza urbana I punti focali del documento finale di questo incontro, validi sostanzialmente per ciascuno dei temi affrontati, sono innanzitutto il riconoscimento delle dimensioni globali di quei fenomeni che una volta potevano essere considerati "Affari interni" ai singoli Stati. Così, non solo l´immigrazione clandestina e il terrorismo, la tratta degli esseri umani e la criminalità transnazionale, ma anche l´odioso fenomeno dell´abuso dei minori, insieme alla sicurezza urbana, assumono dimensioni che cancellano confini tra Stato e Stato. Tra gli strumenti che rafforzano tale dimensione, Internet assume particolare importanza. Il risvolto della medaglia di questo strumento, infatti, permette di scardinare anche quelle barriere che fanno da argine all´illegalità. Si riscontra dunque un "terreno"- quello creato dal cyberspazio (citato più volte nei documenti dall´incontro) - che si inserisce nel tessuto reale della società, in particolare delle realtà urbane, e che chiede l´attenzione congiunta dei Paesi, che siano industrializzati o "in via di sviluppo" .  
   
   
GIUSTIZIA ITALIANA: NOTIFICHE ON LINE DEL PROCESSO CIVILE  
 
Sono state circa 5. 000 le notifiche recapitate via mail dalla Cancelleria del Tribunale nella prima settimana dall’avvio. L’attività di notifiche e comunicazioni on-line, promossa da Tribunale e Ordine degli Avvocati di Milano, è stata attivata il 1° giugno alle ore 10,37. Annualmente il Tribunale di Milano spedisce in formato cartaceo oltre 220. 000 notifiche le quali impiegano mediamente dalle 4 alle 9 settimane per essere recapitate. Per il Tribunale questo costituirà un risparmio di oltre 1 milione di euro e 12. 000 ore di lavoro considerando le sole Cancellerie. Ma non sono solo gli innegabili vantaggi economici ad aver convinto gli enti coinvolti: sono stati soprattutto i vantaggi in termini di efficienza. Le notifiche on-line, infatti, permetteranno la scomparsa dei rinvii delle udienze dovuti a ritardi e omissioni di notifica per cui i tempi dei processi civili verranno ridotti. “Siamo orgogliosi di aver raggiunto questo importante traguardo” dichiara la Presidente del Tribunale di Milano Livia Pomodoro. “La strada che stiamo percorrendo a Milano sta dando ottimi risultati a prova del fatto che questa rappresenta l’unica via realmente percorribile: il risparmio di tempo coincide con un risparmio economico che inevitabilmente si riflette sull’efficienza della Giustizia nella nostra città. La cooperazione fra avvocati, cancellieri, magistrati e tecnici del Ministero rappresenta un punto di forza che fa di Milano un polo di eccellenza nell’affrontare i disagi che il Sistema Giustizia vive”. “L’ordine degli Avvocati di Milano ha profuso grandi energie per diffondere la cultura della digitalizzazione ai propri 18 mila iscritti e ha fortemente voluto la realizzazione di questo progetto che, dopo l’entrata in vigore dei decreti ingiuntivi on-line due anni fa, rappresenta un ulteriore passo verso la completa telematizzazione dello scambio di informazioni tra Tribunale e legali” dichiara il Presidente dell’ordine degli Avvocati Paolo Giuggioli. “E’ nell’interesse dei cittadini e - conseguentemente - degli avvocati, avere una Giustizia più veloce e meno costosa. Il raggiungimento di questo obiettivo rappresenta un risultato positivo non solo per i nostri iscritti, ma per tutta la comunità dei cittadini di Milano. ” “Finalmente l’innovazione entra in maniera forte negli uffici giudiziari” dichiara Stefano Aprile, direttore generale dei sistemi informativi del Ministero della Giustizia. “L’avvio a Milano delle comunicazioni elettroniche con gli avvocati costituisce la piena attuazione degli impegni assunti dal Ministro Alfano per la digitalizzazione della Giustizia. Il piano di e-government del Governo sta dando i primi frutti concreti perché, grazie all’impegno e alla professionalità di tutti i soggetti coinvolti, siamo riusciti a catalizzare le forze positive presenti in questa città e a far partire, nei tempi previsti, un’innovazione che solo qualche mese fa sembrava un sogno. Il mio compito” prosegue Stefano Aprile “è di estendere questi risultati a tutta Italia: sono consapevole di poter contare sull’essenziale contributo del Tribunale e dell’Ordine degli Avvocati di Milano, portatori di un nuovo modo di fare giustizia”.  
   
   
PRIVACY: ADEMPIMENTI SEMPLIFICATI PER FUSIONI O SCISSIONI SOCIETARIE  
 
Le società coinvolte in operazioni di fusione o di scissione sono tenute a comunicare a clienti, dipendenti, fornitori la denominazione del nuovo titolare e dell´eventuale nuovo responsabile del trattamento dei dati. Ciò potrà avvenire con procedure semplificate che prevedono la possibilità di pubblicare in un primo momento gli aggiornamenti sul sito web delle società. Il Garante per la protezione dei dati personali - con un provvedimento generale di cui è stato relatore Giuseppe Chiaravalloti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - ha chiarito gli adempimenti che devono essere posti in essere nei casi di operazioni societarie di fusione (sia per incorporazione che per confluenza) o scissione affinché il trattamento dei dati sia conforme a quanto previsto dalla disciplina sulla privacy. L´intervento dell´Autorità si è reso necessario a seguito di alcune richieste formulate al Garante in occasione di recenti operazioni di riassetto nel settore bancario, in relazione alle quali le società coinvolte si erano trovate a dover gestire il trattamento dei dati di un numero estremamente elevato di soggetti interessati. Il Garante ha chiarito che, a seguito del processo di fusione o scissione, le società coinvolte informino tutti i soggetti interessati (clienti, lavoratori, fornitori etc. ) su chi sia il titolare e il nuovo responsabile del trattamento dei dati personali in possesso dell´impresa, al quale potersi rivolgere per esercitare il diritto di accesso e tutti gli altri diritti previsti dal Codice sulla privacy. Al fine di semplificare gli adempimenti nella fase di cambiamento societario, l´Autorità ha inoltre deciso che i necessari aggiornamenti rispetto all´informativa resa potranno essere forniti in due tempi: 1. Comunicazione generale immediata sul sito Web: non appena definito il nuovo assetto societario, alle società coinvolte nelle operazioni di fusione o di scissione sarà richiesto di pubblicare l´aggiornamento rispetto all´informativa solo sui propri siti Web; 2. Comunicazione personale, alla prima circostanza utile: le società dovranno comunque inviare i nuovi riferimenti a tutti gli interessati non appena si presenti la prima occasione utile di contatto, indipendentemente dalla sua finalità: ad esempio, allegandola alla spedizione di informazioni di natura commerciale o legale. Nel caso in cui le società risultanti dal processo di fusione o scissione effettuino trattamenti in cui è prevista la notificazione al Garante, tali aziende dovranno effettuare o integrare la notificazione secondo le procedure standard previste dall´Autorità.  
   
   
PRIVACY: SERVIZI SULLA SALUTE MENTALE E TUTELA DEI MALATI  
 
Via libera "condizionato" del Garante privacy sullo schema di decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali che istituisce il Sistema informativo per la salute mentale (Sism). L´autorità ha indicato al Ministero una serie di misure e accorgimenti tecnico- organizzativi per innalzare il livello di protezione dei dati personali dei pazienti con problemi psichiatrici e delle famiglie che beneficiano di interventi socio sanitari. Attraverso le informazioni che Regioni e Province autonome metteranno a disposizione del Sism, il Ministero intende monitorare l´attività dei servizi sulla salute mentale, il volume delle prestazioni, le caratteristiche dell´utenza, il grado di efficienza e di utilizzo delle risorse. Nel decreto dovranno essere innanzitutto indicate con precisione le finalità della raccolta dei dati e le finalità che si intendono perseguire con il Sism. Dovranno essere indicati, in dettaglio, gli uffici del ministero, delle Regioni e delle Province autonome che possono avere accesso alle informazioni conservate nel Sism, precisando le competenze dei singoli addetti. Ad ogni paziente dovrà essere attribuito un codice univoco e le Regioni e le Province autonome che non dispongono di questo sistema di codifica potranno trattare solo dati anonimi. Dovrà essere precisato, inoltre, che il Ministero potrà avere accesso a tutte le informazioni contenute nel Sism, mentre Regioni e Province autonome potranno trattare solo le informazioni che inseriscono. Non devono comunque far parte del Sism informazioni relative al numero che identifica la scheda del paziente o la cartella clinica territoriale e al comune di residenza, trattandosi di dati che potrebbero rendere riconoscibili i pazienti, specialmente in piccoli contesti locali. Analoga esigenza si pone per "l´origine geografica del cittadini", una informazione di notevole delicatezza dalla quale potrebbe rivelarsi l´origine etnica delle persone. Per innalzare il livello di sicurezza del sistema, il Garante ha chiesto infine di integrare il decreto perfezionando, tra l´altro, le disposizioni che prevedono il ricorso a tecniche di cifratura dei dati sensibili, la tracciabilità degli accessi, i sistemi di autenticazione degli utenti e le modalità per la distruzione sicura dei supporti che contengono dati sensibili.  
   
   
PRIVACY: NO ALLA PUBBLICAZIONE DI DETTAGLI CHE IDENTIFICANO LE VITTIME DI VIOLENZA SESSUALE  
 
È vietato diffondere informazioni e dettagli che rendano identificabili le vittime di violenza sessuale. È quanto ha ribadito il Garante affrontando, con un provvedimento di cui è stato relatore Mauro Paissan, l´ennesimo caso di una donna vittima di un´aggressione e di una violenza sessuale (noto alle cronache come "caso di Primavalle"). La donna si era rivolta all´Autorità dopo che alcuni quotidiani, anche tramite i loro siti web, avevano diffuso un gran numero di informazioni e dettagli che la rendevano inequivocabilmente identificabile: il nome e l´età, la sua professione, la zona in cui viveva, la composizione del nucleo di persone con cui vive, il nome e il cognome dell´amica che l´ha soccorsa, il colore dei capelli. Fino all´indicazione della nazionalità dell´uomo con cui l´interessata aveva avuto intrattenuto rapporti prima di subire la violenza. L´autorità, richiamando i quotidiani coinvolti al rispetto del Codice deontologico dei giornalisti e alla normativa sulla privacy, ha ribadito che i giornalisti possono diffondere dati personali, anche senza il consenso degli interessati, ma sempre nel rispetto dei limiti del diritto di cronaca, in particolare del "principio di essenzialità dell´informazione riguardo ai fatti di interesse pubblico". Tali cautele, ha sottolineato il Garante, devono essere adottate a maggior ragione in caso di notizie riguardanti vicende di violenza sessuale, in considerazione della particolare delicatezza del tema e della necessità di tutelare la riservatezza delle persone che sono colpite da così gravi azioni criminose. Il Garante ha vietato dunque a un quotidiano l´ulteriore diffusione, anche attraverso il proprio sito web, di dati che possano anche indirettamente rendere identificabile la donna, prescrivendo alle altre testate interessate dal provvedimento un maggiore rispetto del principio di essenzialità dell´informazione. Copia del provvedimento è stata inviata anche al Consiglio nazionale dell´ordine dei giornalisti e agli ordini regionali competenti .  
   
   
PRIVACY: DIRITTO DI CRONACA E DATI SANITARI  
 
L´articolo, pubblicato sul sito web di un quotidiano nazionale, narra la vicenda riguardante una clinica milanese nella quale sarebbero stati effettuati alcuni interventi chirurgici al seno non ritenuti necessari. Ma riporta i nomi delle donne che hanno subito l´intervento chirurgico insieme ad altre descrizioni particolareggiate sulle modalità dell´operazione e le patologie di cui le donne erano affette. Una delle donne si rivolge al Garante che interviene e vieta l´ulteriore pubblicazione delle generalità dell´interessata e delle altre vittime del caso di malasanità. Nel suo provvedimento il Garante ha ricordato che gli organi di informazione, nel far riferimento allo stato di salute di una determinata persona, identificata o identificabile, sono tenuti al rispetto della dignità e del diritto alla riservatezza e al decoro personale, specialmente quando si tratti di malattie gravi o terminali. In questi casi è dovere del giornalista astenersi dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente personale. La pubblicazione effettuata dalla testata si pone dunque in contrasto con tali principi e con quanto stabilito dal Codice deontologico dei giornalisti che afferma il principio di essenzialità dell´informazione. L´autorità ha così vietato al quotidiano l´ulteriore diffusione, anche tramite il sito web, delle generalità delle persone alle quali si riferiscono i dati sensibili e ha disposto l´invio del provvedimento al Consiglio nazionale dell´Ordine dei giornalisti per le valutazioni di competenza .  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: PRESTAZIONI SOCIALI AI CITTADINI COMUNITARI IN CERCA DI LAVORO  
 
Lo scorso 4 giugno 2009 la Corte di giustizia europea ha pronunciato la sentenza relativa ai procedimenti riuniti C‑22/08 e C‑23/08 - Vatsouras e Koupatantze / Arge Nürnberg 900 - affermando che una persona in cerca di occupazione che abbia stabilito legami effettivi con il mercato del lavoro di uno stato membro può beneficiare di una prestazione di natura finanziaria destinata a facilitare l’accesso al lavoro. Tale prestazione, a prescindere dalla qualificazione che ne dà la legislazione nazionale, non costituisce una «prestazione di assistenza sociale» che gli Stati membri possono negare alle persone in cerca di occupazione. Il Sozialgericht Nürnberg chiede alla Corte di giustizia se sia possibile escludere persone in cerca di occupazione provenienti da altri Stati membri da talune prestazioni di natura finanziaria. Tale questione si è posta nell’ambito di una controversia che oppone due cittadini greci all’Arbeitsgemeinschaft (Arge) Nürnberg 900 (ente consortile per il lavoro, l’assistenza e l’integrazione sociale della città di Norimberga) in merito all’annullamento della concessione di prestazioni di base per persone in cerca di occupazione, di cui essi avevano beneficiato. Il Sozialgericht riferisce che i due ricorrenti, all’epoca dei fatti, non disponevano di garanzie specifiche in favore dei «lavoratori», poiché l’attività professionale «in forma ridotta, di breve durata» esercitata dal primo ricorrente, il sig. Vatsouras, era «inidonea a garantirgli i mezzi di sussistenza» e l’attività esercitata dal secondo ricorrente, il sig. Koupatantze, «è durata poco più di un mese». Orbene, l’art. 24, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/Ce, relativa al diritto dei cittadini dell´Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, non impone agli Stati membri di concedere prestazioni di assistenza sociale ai cittadini che non siano economicamente attivi. Nondimeno, il Sozialgericht si interroga sulla compatibilità di tale eccezione con il principio della parità di trattamento sancito dal diritto comunitario. Nell’odierna sentenza, la Corte invita anzitutto il Sozialgericht ad esaminare la situazione dei ricorrenti alla luce della sua giurisprudenza in materia di status di lavoratore. Infatti, indipendentemente dal livello limitato della retribuzione e dalla breve durata dell’attività professionale, non si può escludere che quest’ultima possa essere reputata dalle autorità nazionali, a seguito di una valutazione complessiva del rapporto di lavoro in questione, come reale ed effettiva, e, quindi, idonea a conferire a chi la esercita lo status di «lavoratore». Nell’ipotesi in cui il Sozialgericht pervenisse alla conclusione che i sigg. Vatsouras e Koupatantze hanno lo status di «lavoratori», questi ultimi avrebbero diritto, in forza dell’art. 7, n. 3, lett. C), della Direttiva 2004/38/Ce, a percepire le prestazioni da essi richieste per un periodo di almeno sei mesi decorrenti dal momento in cui hanno perduto il lavoro. La Corte esamina, poi, la possibilità di negare una prestazione di assistenza sociale alle persone in cerca di occupazione che non abbiano lo status di «lavoratori». Al riguardo, essa ricorda che, tenuto conto dell’istituzione della cittadinanza dell´Unione, le persone alla ricerca di occupazione beneficiano del diritto alla parità di trattamento in sede di richiesta di una prestazione di natura finanziaria desinata a facilitare l’accesso al mercato del lavoro. Tuttavia, è legittimo che uno Stato membro attribuisca una siffatta prestazione soltanto alle persone in cerca di occupazione che dispongano di un legame reale con il mercato del lavoro del medesimo Stato. L’esistenza di un legame del genere può essere verificata, in particolare, accertando che la persona di cui trattasi ha effettivamente e concretamente cercato un lavoro nello Stato membro in questione per un periodo di una durata ragionevole. Ne consegue che i cittadini dell’Unione che abbiano stabilito legami reali con il mercato del lavoro di un altro Stato membro possono beneficiare di una prestazione di natura finanziaria che, a prescindere dalla qualificazione che ne dà la legislazione nazionale, sia destinata a facilitare l’accesso al mercato del lavoro. Spetta alle competenti autorità nazionali e, ove occorra, ai giudici nazionali, non solo constatare l’esistenza di un legame reale con il mercato del lavoro, ma altresì esaminare gli elementi costitutivi della prestazione. L’obiettivo della stessa dev’essere esaminato con riguardo ai suoi risultati e non alla sua struttura formale. La Corte precisa che una condizione come quella prevista in Germania in ordine alle prestazioni di base per persone in cerca di impiego, per la quale l’interessato dev’essere in grado di esercitare un’attività lavorativa, potrebbe rappresentare un indizio del fatto che la prestazione è destinata a facilitare l’accesso al lavoro .  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: CLAUSOLE CONTRATTUALI ABUSIVE E VERIFICA D´UFFICIO DELLA COMPETENZA  
 
Con sentenza del 4 giugno 2009 pronunciata nella causa C-243/08 - Pannon Gsm Zrt. / Erzsébet Sustikné Győrfi - la Corte di giustizia ha affermato che il giudice nazionale deve esaminare d´ufficio la natura abusiva di una clausola inclusa in un contratto concluso tra un consumatore e un professionista. La Direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/Cee, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, prevede che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano i consumatori. Nel dicembre 2004 la sig. Ra Sustikné Győrfi aveva stipulato con la società Pannon un contratto d´abbonamento relativo alla fornitura di servizi di telefonia mobile. Nel sottoscrivere il contratto, la sig. Ra Sustikné Győrfi ha accettato le condizioni generali contrattuali della società ai sensi delle quali il Budaörsi Városi Bíróság (Tribunale municipale di Budaörs, Ungheria), foro della sede della Pannon, risultava competente per qualsivoglia controversia eventualmente derivante dal contratto di abbonamento o ad esso connessa. Ritenendo che la sig. Ra Sustikné Győrfi non si fosse conformata ai suoi obblighi contrattuali, la Pannon aveva adito il Budaörsi Városi Bíróság. Quest’ultimo ha constatato che l’abbonata, beneficiaria di una pensione d’invalidità, aveva la sua residenza stabile a Dombegyház, cioè a 275 chilometri di distanza da Budaörs, con possibilità di trasporto molto limitate tra le due località. Il tribunale ungherese ha altresì rilevato che, in base alle norme del codice di procedura civile ungherese, in mancanza della clausola del contratto di abbonamento che sanciva la sua competenza, il giudice territorialmente competente sarebbe stato quello della circoscrizione in cui risiedeva l’abbonata. In tale contesto, il Budaörsi Városi Bíróság, nutrendo dubbi sull´eventuale abusività della clausola del contratto di abbonamento che lo indicava come competente, ha sottoposto alla Corte di giustizia talune questioni sull´interpretazione della direttiva. Il giudice nazionale intende sapere in particolare se sia tenuto a esaminare d´ufficio, in sede di verifica della propria competenza territoriale, la natura abusiva di detta clausola. La Corte rammenta, in primo luogo, che la tutela prevista dalla direttiva a favore dei consumatori si estende ai casi in cui il consumatore che ha stipulato con un professionista un contratto contenente una clausola abusiva si astenga dal dedurre l´abusività di detta clausola perché ignora i suoi diritti o perché viene dissuaso dal farli valere a causa delle spese che un´azione giudiziaria comporterebbe. Di conseguenza, il ruolo del giudice nazionale nell’ambito della tutela dei consumatori non si limita alla semplice facoltà di pronunciarsi sull’eventuale natura abusiva di una clausola contrattuale, bensì comporta parimenti l’obbligo di esaminare d’ufficio tale questione, a partire dal momento in cui dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine, incluso il caso in cui debba pronunciarsi sulla propria competenza territoriale. Se il giudice considera abusiva una siffatta clausola non la applica, salvo il caso in cui il consumatore, dopo essere stato avvisato dal giudice, non intenda invocarne la natura abusiva e non vincolante. Parimenti, una norma nazionale ai sensi della quale il consumatore non è vincolato da una clausola contrattuale abusiva esclusivamente nei casi in cui l’abbia utilmente impugnata dinanzi al giudice nazionale non è compatibile con la direttiva. Infatti, una siffatta norma esclude che il giudice nazionale possa valutare d’ufficio l’abusività di una clausola contrattuale. La Corte rileva inoltre che può essere considerata abusiva una clausola contenuta in un contratto concluso tra un consumatore e un professionista, la quale sia stata introdotta senza essere stata oggetto di negoziato individuale e sia volta ad attribuire la competenza esclusiva al tribunale della circoscrizione in cui si trova la sede del professionista. Infatti, il tribunale in tal modo designato può essere lontano dal domicilio del consumatore, il che può rendere più difficoltosa per quest’ultimo la comparizione in giudizio. Nel caso di controversie di valore limitato, le spese di comparizione del consumatore potrebbero risultare dissuasive e indurlo a rinunziare a qualsiasi azione o difesa. Da ultimo, la Corte dichiara che spetta al giudice ungherese stabilire se, in relazione alle circostanze proprie al caso di specie, la clausola attributiva di competenza contenuta nel contratto di abbonamento concluso tra la sig. Ra Sustikné Győrfi e la società Pannon debba essere qualificata come abusiva.  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: DUE CONDANNE PER "DOPPIO INADEMPIMENTO" ALLA GRECIA (NEGOZI DI OTTICA E DIVIETO GIOCHI ELETTRONICI)  
 
Con 2 distinte pronunce di " doppio inadempimento", la Corte di giustizia delle Ce ha condannato lo scorso 4 giugno la Grecia. Nel procedimento C-568/07, Titolarità dei negozi di materiale ottico la Grecia è stata condannata a pagare sul conto «Risorse proprie della Comunità europea» la somma forfetaria di 1 milione di Eur, a titolo di sanzione per la durata dell´inadempimento (dalla prima sentenza della Corte di giustizia C-140/03 del 21/4/2005, e fino all´emanazione della Legge greca m. 3661/08, ossia 37 mesi). Nel procedimento C-109/08, Divieto di giochi elettrici ed elettronici nei luoghi pubblici ) la Grecia è stata condannata a pagare una penalità di Eur 31. 536 per ogni giorno di ritardo nell’attuazione dei provvedimenti necessari per conformarsi alla prima sentenza della Corte di giustizia Commissione/grecia (C-65/05 del 26/10/2006) a decorrere dallo scorso 4 giugno e fino all’esecuzione della stessa, nonchè una somma forfettaria di Eur 3 milioni, come sanzione per la durata dell´inadempimento dalla prima sentenza della Corte di giustizia (26/10/2006) e fino alla sentenza odierna .  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: È PRATICA CONCORDATA ANCHE UNA SOLA RIUNIONE (C-8/08 T MOBILE NETHERLANDS  
 
Lo scorso 4 giugno la Terza Sezione della Corte di giustizia ha dichiarato che una pratica concordata ha un oggetto anticoncorrenziale ai sensi dell’art. 81, n. 1, Ce qualora, in ragione del suo tenore nonché delle sue finalità, e tenuto conto del contesto economico e giuridico nel quale si inserisce, sia concretamente idonea ad impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza nel mercato comune. Non è necessario che la concorrenza sia effettivamente impedita, ristretta o falsata, né che sussista un nesso diretto fra tale pratica concordata e i prezzi al dettaglio. Lo scambio di informazioni tra concorrenti persegue uno scopo anticoncorrenziale qualora sia idoneo ad eliminare talune incertezze in relazione al comportamento previsto dagli operatori interessati. Nell’ambito dell’esame del nesso causale tra la concertazione ed il comportamento sul mercato degli operatori ad essa partecipanti, nesso che è necessario ai fini di dichiarare la sussistenza di una pratica concordata ai sensi dell’art. 81, n. 1, Ce, il giudice nazionale è tenuto ad applicare, salvo prova contraria che spetta agli operatori interessati fornire, la presunzione di causalità enunciata dalla giurisprudenza della Corte, secondo cui tali operatori, allorché restano attivi sul mercato, tengono conto delle informazioni scambiate con i loro concorrenti. 3)La presunzione di un nesso causale tra la concertazione e il comportamento sul mercato vale sempre, anche qualora la concertazione sia basata unicamente su una sola riunione tra gli operatori interessati, sempre che l’operatore partecipante alla concertazione sia rimasto attivo sul mercato.  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: PIÙ LUNGHI I TERMINI DI RETTIFICA FISCALE SU IMPONIBILE ALL´ESTERO  
 
La sentenza 11 giugno 2009 della Corte di giustizia nelle cause riunite C-155/08 e C-157/08 – X E. H. A. Passenheim-van Schoot/staatssecretaris van Financiën - afferma che un termine di rettifica fiscale prolungato in caso di occultamento alle autorità tributarie di beni imponibili detenuti in un altro stato membro e’ conforme al diritto comunitario. Laddove il fisco non disponga di alcun indizio in ordine all´esistenza di simili beni, un termine prolungato non va oltre quanto necessario per garantire l´efficacia dei controlli fiscali e per contrastare la frode fiscale. Nell´ottobre 2000, l’Ispettorato speciale delle imposte del Belgio ha fornito spontaneamente informazioni all’amministrazione fiscale olandese in merito a conti finanziari aperti presso la Kredietbank Luxembourg (Kb-lux), banca con sede in Lussemburgo, a nome di persone residenti nei Paesi Bassi. Nel 2002, a seguito dell´esame di tali informazioni, X, titolare di un conto siffatto dal 1993, si è visto notificare un avviso di rettifica fiscale contenente rettifiche relative all’imposta sul patrimonio e all’imposta sui redditi per gli esercizi 1993-2001. E’stata contestualmente inflitta ad X un’ammenda pari al 50% degli importi oggetto di rettifica fiscale (C-155/08). Nel gennaio 2003, dopo la scomparsa del marito, la sig. Ra Passenheim-van Schoot ha comunicato all’amministrazione fiscale olandese, di propria iniziativa, tutte le informazioni riguardanti taluni beni amministrati da una banca con sede in Germania e appartenuti a lei e al suo defunto marito. Sino a quel momento tali beni non erano mai stati menzionati nelle loro dichiarazioni fiscali. Su istanza della sig. Ra Passenheim-van Schoot, l’ispettore le ha concesso il beneficio del cosiddetto regime di «pentimento», cosicché non le è stata irrogata alcuna ammenda. Tuttavia, le sono stati notificati taluni avvisi di rettifica fiscale per gli esercizi 1993-1997 (C-157/08). X e la sig. Ra Passenheim-van Schoot contestano le decisioni delle autorità tributarie. A loro avviso, il termine di rettifica fiscale prolungato previsto dalla legislazione olandese per elementi imponibili detenuti all´estero è contrario al diritto comunitario. In tale contesto, lo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi), investito in ultima istanza delle due cause, chiede alla Corte, in particolare, se il diritto comunitario osti alla legislazione olandese secondo cui, in caso di occultamento alle autorità tributarie di beni che traggono origine dal risparmio e/o di redditi derivanti da tali beni, il termine di rettifica fiscale è di cinque anni quando tali beni sono detenuti nei Paesi Bassi, mentre si estende a dodici anni quando tali beni sono detenuti in un altro Stato membro. La Corte rileva anzitutto che una normativa siffatta rappresenta una restrizione sia della libera prestazione dei servizi sia della libera circolazione dei capitali, vietata, in linea di principio, dal Trattato Ce. A tal proposito, tuttavia, la Corte ricorda di aver già stabilito che costituiscono ragioni imperative di interesse generale, idonee a giustificare una tale restrizione, la necessità di garantire l’efficacia dei controlli fiscali nonché la lotta alla frode fiscale. Infatti, ancorché l´estensione di un termine di rettifica fiscale non rafforzi, in quanto tale, i poteri di indagine di cui dispongono le autorità tributarie, essa consente tuttavia a queste ultime, in caso di scoperta di elementi imponibili detenuti in un altro Stato membro e di cui esse non erano a conoscenza, di avviare un´indagine e, laddove risulti che tali elementi non sono stati assoggettati ad imposta, ovvero lo sono stati in maniera eccessivamente ridotta, di emanare un avviso di rettifica fiscale. Secondo la Corte, deve quindi ammettersi che la normativa in questione contribuisce a garantire l’efficacia dei controlli fiscali e a contrastare la frode fiscale. La Corte verifica poi se una normativa siffatta non vada oltre quanto necessario per conseguire tali obiettivi. A tal proposito, essa distingue due fattispecie. La prima fattispecie corrisponde ad una situazione in cui elementi che sono imponibili in uno Stato membro e che sono situati in un altro Stato membro siano stati occultati alle autorità tributarie del primo Stato membro e dette autorità non dispongano di alcun indizio relativo all’esistenza di tali elementi che consenta l’avvio di un’indagine. In una simile ipotesi, tale primo Stato membro si trova nell’impossibilità di rivolgersi alle autorità competenti dell’altro Stato membro per ottenere da queste ultime le informazioni necessarie ai fini di un corretto accertamento dell’importo dell’imposta. In tali circostanze, il fatto di sottoporre elementi imponibili occultati al fisco ad un termine di rettifica fiscale prolungato pari a dodici anni non va oltre quanto necessario per garantire l’efficacia dei controlli fiscali e per contrastare la frode fiscale. Peraltro, il diritto comunitario non osta neppure a che, in una simile fattispecie, l’ammenda inflitta in ragione dell’occultamento di tali beni e redditi esteri sia calcolata proporzionalmente all’importo della rettifica fiscale e su tale più lungo periodo. La seconda fattispecie corrisponde ad una situazione in cui le autorità tributarie di uno Stato membro dispongano di indizi riguardanti elementi imponibili situati in un altro Stato membro che consentano di avviare un’indagine. In una simile ipotesi, non può essere giustificata l’applicazione, ad opera di questo primo Stato membro, di un termine di rettifica fiscale prolungato che non miri specificamente a consentire alle autorità tributarie di tale Stato membro di ricorrere utilmente a meccanismi di reciproca assistenza tra Stati membri e che scatti non appena gli elementi imponibili di cui trattasi siano situati in un altro Stato membro .  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: ILLECITI GLI AIUTI AD IMPRESE DI SERVIZI PUBBLICI (T-292/02 CONFSERVIZI E A.)  
 
L’11 giugno 2009 il Tribunale di Primo Grado delle Ce si è pronunciato oggi con 7 sentenze in merito al regime di aiuti concessi dalle autorità italiane a talune imprese di servizi pubblici sotto forma di esenzioni fiscali e di prestiti a tasso agevolato. Tutti i ricorsi sono stati dichiarati irricevibili o respinti. La legge n. 142/1990, sulle autonomie locali ha introdotto una riforma degli strumenti giuridici organizzativi offerti ai comuni per la gestione dei servizi pubblici, in particolare nei settori della distribuzione dell’acqua, del gas, dell’elettricità e dei trasporti e la facoltà, per i comuni, di costituire società utilizzando differenti forme giuridiche per fornire servizi pubblici, ossia la costituzione di società commerciali o di società a responsabilità limitata a partecipazione maggioritaria pubblica. A tali società sono stati concessi prestiti a tasso agevolato presso la Cassa Depositi e Prestiti tra il 1994 e il 1998 ed altre agevolazioni: la concessione di prestiti a tasso agevolato presso la Cassa Depositi e Prestiti («Cddpp»), tra il 1994 e il 1998 (Legge1986, n. 488, provvedimenti urgenti per la finanza locale), l’esenzione da tutte le tasse sui conferimenti relativi alla trasformazione di aziende speciali e di aziende municipalizzate in società ex lege n. 142/90, l’esenzione totale triennale dall’imposta sul reddito d’impresa (Irpeg e Ilor), non oltre il 1999. Alcune società ex lege n. 142/90 hanno sostenuto che le misure non costituivano aiuti di stato. Le autorità italiane e la ricorrente hanno sostanzialmente aderito a tale tesi. Viceversa, il Bundesverband der deutschen Industrie eV, associazione tedesca degli industriali e dei prestatori di servizi ha osservato che le misure potrebbero provocare distorsioni della concorrenza non solo in Italia, ma anche in Germania. Analogamente, la Gas-it, associazione italiana di operatori privati del settore della distribuzione del gas, ha osservato che le misure di cui trattasi, in particolare l’esenzione triennale dall’imposta sul reddito d’impresa, costituivano aiuti di Stato. Il 5 giugno 2002 la Commissione ha adottato la decisione 2003/193/Ce: l’esenzione triennale dall’imposta sul reddito e i vantaggi derivanti dai prestiti della Cddpp costituiscono aiuti di Stato, incompatibili con il mercato comune. L’italia deve senza indugio recuperare l’aiuto e gli interessi relativi presso i beneficiari. Hanno impugnato la decisione: Confederazione Nazionale dei Servizi (Confservizi) (T-292/02), Acea Spa,di Roma, sostenuta da Acsm Como e Aem – Azienda Energetica Metropolitana Torino (T-297/02), L´azienda Mediterranea Gas e Acqua Spa (Amga), di Genova, sostenuta da Asm Brescia Spa,(t-300/02), Aem Spa di Milano,sostenuta da Asm Brescia Spa (T-301/02), La Repubblica italiana (T-222/04, già C-290/02, ma rinviata dalla Corte al Tpg,quando questo nel 2004 è divenuto competente a trattare i ricorsi introdotti dagli Stati membri), Asm Brescia Spa (T-189/03), Acegas-aps Spa,di Trieste (T-309/02), I ricorsi sono stati dichiarati dal Tribunale irriceviblii (T-292/02, T-300/02, T-301/02, T-222/04, T-189/03, T-309/02, nonché T-297/02, per la parte che riguarda i prestiti della Cassa depositi e prestiti, di cui Acea non ha goduto). (Ai sensi dell’art. 230, quarto comma, Ce, qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre un ricorso contro una decisione presa nei confronti di altre persone solo qualora la detta decisione la riguardi direttamente ed individualmente). Il ricorso T-297/02 è stato inoltre ritenuto ricevibile dal Tpg per la parte relativa all´esenzione triennale dell´imposta, che Acea ha dimostrato di avere goduto. Esso è stato peraltro respinto in tutte le motivazioni fatte valere da Acea. Con sentenza 1° giugno 2006, causa C-207/05, Commissione/italia, la Corte ha dichiarato che, non avendo dato esecuzione alla decisione 2003/193 sugli sgravi fiscali, la Repubblica italiana era venuta meno ai suoi obblighi. Con sentenza 11 febbraio 2009, T-25/07, Iride Spa e Iride Energia Spa/commissione, il Tpi si è pronunciato in merito ai cd «stranded costs» (costi non recuperabili a seguito della trasposizione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 19 dicembre 1996, 96/92/Ce, concernente norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica (Gu 1997, L 27, pag. 20) a favore del gruppo Enel e di altre società cui erano stati ceduti impianti precedentemente appartenuti all’Enel. (decisione 8 novembre 2006, 2006/941/Ce, relativa all’aiuto di Stato C 11/06 (ex N 127/05) al quale l’Italia intende dare esecuzione a favore dell’Aem Torino con cui la Commissione ha considerato la misura controversa un aiuto compatibile con il mercato comune, che non poteva tuttavia essere erogato prima che l’Italia le avesse fornito la prova che l’Aem Torino non aveva beneficiato degli aiuti di cui alla decisione sugli sgravi fiscali 2003/193 o aveva rimborsato detti aiuti con gli interessi moratori.  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: ANNULLATA LA REGISTRAZIONE DI "LAST MINUTE TOUR" (T-114/07 E T-115/07)  
 
Il Tribunale di primo grado con sentenza dell’11 giugno 2009, nelle cause riunite T-114/07 e T-115/07, Last Minute Network Ltd / Uami, annulla la decisione dell’uami che conferma la registrazione del marchio figurativo comunitario «last minute tour». L’uami dovrà riesaminare la domanda di nullità di tale marchio presentata dal titolare del marchio nazionale anteriore «lastminute. Com». In base al regolamento sul marchio comunitario, il titolare di un marchio nazionale non registrato può ottenere l’annullamento di un marchio comunitario successivo, qualora il diritto nazionale gli conferisca il diritto di vietare l’uso di un marchio siffatto. Nel Regno Unito, la disciplina in materia di abuso di denominazione (law of passing off) tutela un marchio non registrato contro un marchio successivo, allorché i servizi del primo titolare godono, presso il pubblico pertinente, di una notorietà associata alla loro presentazione, l’offerta di prodotti e di servizi da parte dell’altra società effettuata utilizzando il marchio successivo costituisce una presentazione ingannevole e, in virtù di tale fatto, il titolare del marchio non registrato potrebbe subire un danno commerciale. Nel 2000 la società Last Minute Network (Lmn) con sede a Londra, Regno Unito, proprietaria del sito web www. Lastminute. Com, ha chiesto la registrazione del segno denominativo Lastminute. Com come marchio comunitario. L’uami, l’ufficio che gestisce il marchio comunitario, ha respinto tale domanda a motivo che detto segno era privo di carattere distintivo. Nel 2003 la società Last Minute Tour (Lmt) con sede a Milano, ha ottenuto la registrazione comunitaria di un segno figurativo per i servizi di viaggio e per i prodotti connessi. L’opposizione proposta dalla Lmn avverso tale registrazione è stata respinta in quanto essa non aveva fornito entro il termine impartito le prove dell’uso del diritto anteriore addotto a sostegno della sua opposizione. La Lmn ha presentato successivamente una domanda di nullità di «Last Minute Tour». A sostegno della sua domanda, essa ha sostenuto che la normativa britannica in materia di abuso di denominazione le conferiva il diritto di vietare l’utilizzo di questo marchio nel Regno Unito e, pertanto, di ottenere il suo annullamento. L’uami ha respinto detta domanda. Esso ha ritenuto che il pubblico pertinente, nella fattispecie il consumatore medio del Regno Unito, messo a confronto con il marchio «Last Minute Tour», penserebbe che si tratti di un’impresa che propone viaggi “last minute”, senza immaginare che tali offerte possano provenire dal titolare del marchio Lastminute. Com. L’uami ha considerato che la notorietà della Lmn era associata al segno Lastminute. Com nella sua interezza, e non all’espressione generica “last minute”. Esso ha aggiunto che, dato che il carattere distintivo dei due marchi è molto limitato, il pubblico focalizzerebbe l’attenzione sugli elementi distintivi e dominanti, in particolare sull’estensione “. Com” del marchio non registrato e sull’elemento grafico del marchio comunitario. La Lmn ha proposto ricorso contro questa decisione di rigetto dinanzi al Tribunale di primo grado. Nella sua sentenza odierna, il Tribunale ritiene che l’Uami abbia disatteso i criteri applicabili del diritto britannico e, di conseguenza, annulla la decisione dell’Uami. Il Tribunale rileva che la commissione di ricorso ha effettuato un’errata valutazione del pubblico pertinente. Secondo la giurisprudenza del Regno Unito, il carattere ingannevole della presentazione dei prodotti e dei servizi della parte convenuta in un giudizio per abuso di denominazione deve valutarsi con riferimento ai clienti della parte ricorrente in tale giudizio. L’uami non poteva quindi affermare che il pubblico pertinente era costituito dagli utilizzatori medi dei prodotti e dei servizi di cui trattasi residenti nel Regno Unito, normalmente informati e ragionevolmente attenti e avveduti, dovendosi invece fare riferimento ai clienti del titolare del marchio nazionale non registrato. Inoltre, il Tribunale osserva che dalla giurisprudenza dei giudici del Regno Unito relativa alle azioni per abuso di denominazione risulta che un marchio, compresi i suoi elementi costitutivi, può acquisire una notorietà autonoma attraverso l’uso che ne è stato fatto, quand’anche esso presenti carattere descrittivo o sia privo di carattere distintivo. Di conseguenza, l’Uami non poteva rifiutare di riconoscere la possibilità di una notorietà autonoma delle parole “last minute” per il solo motivo della loro genericità. Infine, il Tribunale constata che l’Uami, non tenendo conto dell’eventuale esistenza di una notorietà autonoma dell’espressione “last minute” presso i clienti della Lmn e concentrandosi sugli elementi specifici di ciascuno dei due marchi in esame quando ha verificato l’esistenza di una presentazione ingannevole dei prodotti e dei servizi di cui trattasi, ha svolto un confronto troppo formale di questi due marchi. A seguito dell’annullamento della decisione, spetterà all’Uami riesaminare la domanda di nullità del marchio comunitario «Last Minute Tour» tenendo conto dell’insieme delle condizioni dell’azione per abuso di denominazione .  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: ANNULLATO IL CONGELAMENTO DEI CAPITALI DI OMAR MOHAMMED OTHMAN  
 
Il Tpg ha annullato il congelamento dei capitali di Omar Mohammed Othman - considerato dal Consiglio di Sicurezza dell´Onu associato a Osama Bin Laden, Al Quaida ed ai Talibani - in quanto il regolamento Ce 881/2002 ha violato i suoi diritti fondamentali. L´annullamento prenderà effetto solo una volta scaduto il termine per l´impugnazione della sentenza del Tpg dinanzi alla Corte di giustizia o dopo il rigetto di un´eventuale impugnazione. Durante questo periodo, il Consiglio potrà adottare un´ulteriore misura restrittiva a carico del signor Othman, nel rispetto dei suo diritti fondamentali. (Sentenza T-318/01, Othman/consiglio e Commissione) .  
   
   
GIUSTIZIA AUSTRALIANA: VIOLAZIONE DEL COPYRIGHT  
 
Lo scorso 21 maggio, in Australia, dopo oltre dodici ore di camera di consiglio, la giuria della Sidney District Court ha emesso il primo verdetto di colpevolezza per violazione della normativa penale sul copyright. La Corte penale ha condannato Yong Hong Lin per aver posto in essere una condotta considerata criminale. Lin era titolare del negozio "Eastwood music and movie", oggetto di una perquisizione della New South Wales Police insieme con gli investigatori della Australian Federation Copyright Theft (Afact) e della Music Industry Piracy Investigation (Mipi) il 27 febbraio 2007. A seguito della perquisizione sono stati sequestrati oltre 16. 000 tra dischi musicali e film contraffatti provenienti da manodopera illegale cinese e pronti per essere venduti al pubblico. Secondo la legge australiana sul copyright per tali violazioni sono previsti il pagamento di multe superiori a 60. 500 dollari e la reclusione fino a cinque anni.  
   
   
LA PRIMA POLIZZA MERITOCRATICA CHE DÀ VALORE AL TALENTO  
 
Arfin, la compagnia di assicurazioni e riassicurazioni leader in Italia nel settore delle polizze fideiussorie e dei rischi tecnologici, presenta oggi un prodotto innovativo e “rivoluzionario” per il mercato italiano: 100eLode, la prima polizza meritocratica destinata alle famiglie che vogliono garantire ai propri figli l’opportunità di studiare nelle migliori università del mondo, indipendentemente dal ceto sociale di appartenenza o dalla propria condizione economica. La polizza 100eLode nasce infatti con l’obbiettivo di sostenere, attraverso il meccanismo della mutualità assicurativa, lo sviluppo dei talenti in Italia e nel mondo. A fronte di un unico versamento di 550 euro, anche rateizzabile, Arfin garantisce il pagamento dei canoni universitari – fino ad un massimo di 120. 000 euro - di qualsiasi ateneo in Italia e nel mondo. La polizza deve essere sottoscritta prima che l’assicurato abbia compiuto 10 anni Lo studente deve superare l’esame di maturità col massimo dei voti e la lode e superare, rientrando dalla media in su, il Sat* o test equipollenti che la Compagnia si riserva di indicare. Secondo i dati Istat 2007, l’Italia è il paese con il più basso tasso di mobilità sociale dei paesi Ocse: questo significa che mancano i cosiddetti “ascensori sociali” e quindi, se si nasce poveri, lo si rimane. Tale dato evidenzia l’esigenza di incentivare e diffondere la cultura meritocratica nel nostro Paese, quella cioè nella quale “va avanti il migliore”, una cultura per la quale risulta determinante il merito e non altre variabili come la classe di provenienza, l’appartenenza a lobby, circoli, partiti, … Da questa logica ha origine 100eLode, la polizza che investe nel futuro dei giovani del nostro Paese. A fronte di un unico versamento di 550 euro, 100eLode garantisce il pagamento dei canoni universitari – fino ad un massimo di 120. 000 euro - in qualsiasi ateneo, in Italia o nel resto del mondo, qualora l’Assicurato si diplomi ottenendo il massimo dei voti e la lode (100 e lode) e, successivamente, superi il test Sat (Scholastic Aptitude Test)*, rientrando nei primi due quartili, cioè dalla media in su. “L’ideazione di questo prodotto nasce dal presupposto che la meritocrazia deve superare le barriere economiche e sociali, azzerando, per quanto possibile, i privilegi di nascita, di appartenenza,. L’obiettivo è garantire ai ragazzi, come già indicava Luigi Einaudi, l’eguaglianza ai punti di partenza, offrendo loro la possibilità di autorealizzarsi sulla base del loro impegno e del loro merito”, commenta Francesco Jacini, Amministratore Delegato Arfin “con 100eLode, Arfin si propone di sostenere, grazie al meccanismo della mutualità assicurativa, lo sviluppo dei talenti in Italia e nel mondo”. 100eLode propone anche un’appendice Rimborso Spese: versando un contributo aggiuntivo di 300,00 euro, è possibile avere un rimborso forfettario a copertura delle spese di sostentamento durante gli anni di corso universitario. L’importo che viene riconosciuto all’Assicurato è di 3. 000 euro per ogni anno di corso, fino ad un massimo complessivo di 15. 000 euro. Per maggiori informazioni su 100eLode, consultare il sito www. Polizza100elode. It oppure chiamare il call center al numero verde 800. 123. 779.