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LUNEDI

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Notiziario Marketpress di Lunedì 18 Settembre 2006
BANDA LARGA: RALLENTA LA DIFFUSIONE IN ITALIA  
 
L’associazione europea degli operatori alternativi nelle telecomunicazioni (Ecta) ha comunicato che la diffusione della banda larga in Italia sta rallentando bruscamente. Nella classifica relativa alla penetrazione della banda larga, tra i paesi aderenti all´Unione europea a 15 l´Italia precede solo Portogallo, Grecia e Spagna con una percentuale del solo 12,7%, mentre tra i 25 paesi dell´Unione Europea ha una media del 14,1%. Il rallentamento si deve addebitare, principalmente, all´attuale regolamentazione nazionale che ha consentito a Telecom Italia di detenere una quota pari al 72% del mercato della banda larga: la più alta percentuale detenuta da una società di telecomunicazioni operante nell´ambito dei paesi aderenti all´Unione europea a 15 Paesi. In Italia i servizi innovativi e competitivi sono stati introdotti solo dagli operatori alternativi (Tiscali, Fastweb e Wind) ed hanno ottenuto un largo successo di mercato. Secondo Steen Clausen, managing director dell´Ecta, " … non vi è dubbio che il ritardo nella diffusione della banda larga debba essere addebitato al persistere di barriere alla concorrenza create dall´incumbent. Dato che il consumatore non ha alcuna alternativa, nessuna pressione viene esercitata su Telecom Italia affinché essa aumenti la diffusione della banda larga o investa in innovazione. L´unico modo per migliorare questa situazione è quello di creare un ambiente competitivo". L´ecta ritiene che per assicurare la competizione sia necessario creare un assetto di regole che consenta agli operatori alternativi di accedere al mercato su un piano paritario rispetto all´incumbent. Secondo Clausen l´Agcom dovrebbe adoperarsi affinché l´umbundling del local loop e l´accesso wholesale a banda larga siano più efficaci. In assenza di un intervento dell´Agcom volto a prevenire l´adozione da parte di Telecom Italia di una strategia walled garden nel mercato dell´Iptv e a promuovere l´adozione di uno standard aperto per l´Iptv, secondo Clausen c’è il pericolo che Telecom Italia adotti la stessa condotta monopolistica già sperimentata nel mercato dell´accesso a banda larga. . .  
   
   
TELECOM ITALIA, TIM E RETE LOCALE: PIANO DI RIORGANIZZAZIONE  
 
Il Consiglio di Amministrazione di Telecom Italia ha approvato all´unanimità il piano di riorganizzazione del gruppo che prevede la separazione da Telecom Italia S. P. A. Di Tim e della rete di accesso locale. Dal comunicato stampa dell’azienda risulta che il percorso di riorganizzazione del Gruppo Telecom Italia prevede la separazione da Telecom Italia S. P. A. Del business di comunicazione mobile nazionale, mediante conferimento del corrispondente complesso aziendale in una società controllata, anche di nuova costituzione, la separazione da Telecom Italia S. P. A. Della rete d’accesso locale wired mediante conferimento del corrispondente complesso aziendale in una società controllata, anche di nuova costituzione, con mandato al Presidente di individuare le eventuali ulteriori attività idonee a integrare il suddetto complesso aziendale. Il Consiglio di Amministrazione si è riservato di esaminare le opportunità di valorizzazione delle attività di rete e del business di comunicazione mobile che si presenteranno nonché ogni ulteriore o diversa iniziativa, in funzione delle esigenze operative e di sviluppo sostenibile dell’impresa. I relativi complessi aziendali verranno conferiti a due società controllate. L’iniziativa decisa dall´incumbent conferma le voci sulla possibile cessione di Tim agli spagnoli di Telefonica o agli inglesi di British Telecom. Immediata è stata la reazione del Presidente del Consiglio, Romani Prodi, e del Ministro Di Pietro che si sono detti sorpresi, preoccupati e sconcertati dalla ristrutturazione decisa. Secondo il Presidente del Cda, Tronchetti Provera, la separazione della rete dai servizi avrebbe lo scopo di raggiungere una maggiore trasparenza nella gestione della rete. Secondo alcuni commentatori Telecom vorrebbe cedere la società di gestione della rete al Tesoro in quanto sarebbe in avanzata fase di realizzazione una modernissima rete a fibra ottica in grado di garantire una velocità di navigazione potenziale di 50 Mbps. Cedendo la vecchia rete, inoltre, secondo i commentatori, l´incumbent potrebbe negare l´accesso di altri operatori alla nuova rete a fibra ottica, mantenendo così una posizione dominante nel mercato della banda larga. . .  
   
   
TELECOM ITALIA: ACCORDO CON 20TH CENTURY FOX  
 
Telecom Italia ha comunicato di aver siglato un accordo con la 20th Century Fox per rendere sempre più ricca l’offerta di contenuti disponibile attraverso internet. L’accordo prevede la distribuzione di film della Fox su “Alice Home Tv”, il servizio Iptv di Telecom Italia attualmente disponibile in 70 città italiane(tra cui Alessandria, Bari, Biella, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Modena, Napoli, Padova, Palermo, Reggio Emilia, Roma, Sondrio, Torino, Trieste, Venezia e Verona), che diventeranno 250 alla fine del 2006. A partire dal corrente mese di settembre quindi la library di Telecom Italia si rinnova: ad oggi, dispone di oltre 400 titoli “on demand. Con quest’accordo, l’Iptv si conferma un importante canale di distribuzione di contenuti.  
   
   
GOVERNO PRODI: NOVITÀ PER PROFESSIONISTI, TITOLARI DI PARTITA IVA E COLORO CHE PRODUCONO REDDITO D´IMPRESA  
 
In pillole segnaliamo le principali novità fiscali introdotte dal governo in carico. Modelli F24: a partire dal 1° ottobre 2006 il modello F24 deve essere presentato in via telematica. Autovetture: per i nuovi contratti di leasing la durata minima fiscale prevista dovrà necessariamente essere pari a 4 anni. Immobili abitativi: dovranno essere indicati nei rogiti di compravendita immobiliare i dati ed i compensi pattuiti a fronte di prestazioni effettuate da agenzie immobiliari. Per chi compra un´abitazione principale a partire dal 1° gennaio 2007 ci sarà una nuova detrazione Irpef per detrarre il parziale compenso pagato all´agente immobiliare. Iva in edilizia: il provvedimento prevede che l´appaltatore sia responsabile dei versamenti Iva e previdenziali effettuati dal subappaltatore. Ici: dal 2007 decade l´obbligo di invio della dichiarazione. Professionisti: non sarà più possibile incassare compensi in contanti per importi superiori a 1. 000 euro (dal 12/8/06 al 30/6/07), 500 euro (1/7/07 - 30/6/08) e 100 euro (dal 1/7/08). Professionisti: scatta l´obbligo di distinzione del conto corrente bancario personale da quello professionale (sarà obbligatorio avere due conti correnti bancari ed incassare i compensi sul conto corrente "lavoro" ed effettuare giroconti per utilizzo di somme per fini "personali"). Ristrutturazioni edilizie: a partire dal 1/10/2006 viene nuovamente introdotta l´Iva al 10% con deduzione fiscale al 36% e tetto di 48. 000 euro. Chi effettua lavori dovrà altresì indicare in fattura il costo della manodopera impiegata. Commercianti: a partire dal 1° gennaio 2007 potranno inviare telematicamente all´Agenzia delle Entrate una comunicazione dei corrispettivi incassati. Elenco clienti fornitori: tutti i contribuenti titolari di partita Iva dovranno inviare telematicamente all´agenzia delle entrate l´elenco dei clienti e dei fornitori con i quali sono stati effettuati acquisti e vendite rilevanti ai fini Iva. . .  
   
   
RIFORMA DEL RISPARMIO: APPROVATO LO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI COORDINAMENTO ALLA LEGGE N. 262/05  
 
Nella riunione del 31 agosto scorso, il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare lo schema di decreto legislativo di coordinamento e di adeguamento del Tub, del Tuf e delle altre leggi speciali alle disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari contenute nella Legge 28 dicembre 2005, n. 262. Il provvedimento non si limita a dare attuazione alla delega per il coordinamento legislativo contenuta nell´art. 43 della legge citata, ma apporta anche modifiche formali e sostanziali alla medesima legge, ai testi unici bancario e finanziario, alla Legge n. 287/90 sulla concorrenza e al Codice Civile. Lo schema di decreto legislativo sarà sottoposto all’esame delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato, che, ai sensi dell’art. 44, 1° comma, della Legge n. 262/05 dovranno esprimere un parere. Decorso tale termine, l’eventuale assenza del parere non impedisce l’adozione del decreto. L’approvazione definitiva del provvedimento dovrà avvenire entro il 12 gennaio 2007, termine ultimo per l’esercizio della delega. Tra le principali novità contenute nello schema di decreto legislativo segnaliamo le seguenti modifiche: corporate governance: abolito il voto a scrutinio segreto per l’elezione delle cariche sociali, prevista la presenza obbligatoria di almeno un amministratore indipendente e maggiori garanzie per l’elezione dei rappresentanti delle minoranze negli organi di amministrazione e di controllo; circolazione degli strumenti finanziari: eliminato l’obbligo in capo all’investitore professionale che trasferisce prodotti finanziari ad investitori non professionali di garantire la solvenza dell’emittente per la durata di un anno dall’emissione, sanzionata con la nullità del contratto la rivendita a investitori privati di prodotti finanziari, effettuata senza prospetto e in modo sistematico; vigilanza sull’informazione relativa ai codici di comportamento: eliminato il potere della Consob di vigilare sulla veridicità delle informazioni riguardanti l’adesione ai codici di comportamento da parte delle società quotate; dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari: la dichiarazione su atti e comunicazioni societarie attesta la corrispondenza a “risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili”, anziché “al vero”, estesa l’attestazione del preposto, già prevista per il bilancio, anche alla relazione semestrale, prevista la vigilanza del Cda su poteri e attività del preposto, nonché sul rispetto delle procedure; adeguamenti statutari: il termine ultimo per uniformare gli statuti alle disposizioni della Legge n. 262/05 e dal decreto legislativo è prorogato al 30 giugno 2007. . .  
   
   
UNIONE EUROPEA: RACCOMANDAZIONI PER LA DIGITALIZZAZIONE E ACCESSIBILITÀ ON LINE DEL PATRIMONIO CULTURALE EUROPEO  
 
Il 24 agosto 2006 la Commissione europea ha pubblicato il testo delle raccomandazioni agli stati membri riguardanti la digitalizzazione e accessibilità on line del patrimonio culturale europeo e la sua preservazione. Nelle raccomandazioni, che rappresentano le linee guida dell´attuazione del progetto «i2010: digital libraries», gli Stati membri sono sollecitati a mettere in atto ampi programmi di digitalizzazione dei patrimoni librari nazionali in vista della costruzione della Biblioteca digitale europea. Nello spirito delle iniziative comunitarie, la raccomandazione insiste sulla necessità di coordinamento tra gli Stati membri sullo scambio delle buone pratiche e l´adozione di strategie e politiche condivise, pur nel rispetto delle differenti normative sul copyright nazionali. Di particolare interesse, la posizione espressa per quanto concerne il «problema» delle opere orfane, quelle cioè di cui non è rintracciabile il titolare dei diritti, e di quelle fuori catalogo, per le quali si auspicano meccanismi di gestione dei diritti in grado comunque di renderle fruibili per la collettività. Ricordiamo che nel «patrimonio culturale» sono compresi, accanto alle opere testuali anche i giacimenti culturali dei musei, e le opere audiovisive. Il testo completo delle Raccomandazioni può essere scaricato da: http://europa. Eu. Int/information_society/activities/digital_libraries/index_en. Htm . .  
   
   
EDITORIA: STATI GENERALI EDITORIA A ROMA  
 
Dal 21 al 22 settembre, a Roma nella Sala dello Stenditoio di San Michele a Ripa,s i svolgeranno gli Stati generali dell´editoria 2006, le Assise del mondo del libro. In tale occasione si metteranno a fuoco anche i temi legati al diritto d´autore nell´era dell´innovazione tecnologica e della globalizzazione. Federico Motta, presidente dell´Associazione Italiana Editori (Aie), ha ricordato che tale evento sarà l’occasione per mettere a confronto gli editori italiani con il vice Presidente del Consiglio, Francesco Rutelli, e i ministri Fabio Mussi ed Emma Bonino, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Ricardo Franco Levi, il presidente di Confindustria, Luca Cordero di Montezemolo, ed economisti, giornalisti, politici, rappresentanti delle istituzioni e delle forze politiche. Federico Motta ha anche precisato che " … il nostro settore produttivo, l´editoria libraria, è quello che proprio perchè rende disponibili - con propri investimenti finanziari e di professionalità - i libri e gli oggetti culturali digitali, è in grado di segnalare linee di intervento idonee a rendere percepibile la redditività dell´investimento in cultura e lettura e a valorizzare la funzione economica e culturale delle proprie aziende. Per alcuni aspetti, infatti, le nostre realtà sono partecipi dei problemi degli altri settori industriali, per altri hanno specifiche esigenze connesse alla diffusione dei contenuti culturali, il cui valore immateriale è evidentemente diverso rispetto a quello del prodotto fisico". . .  
   
   
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: NUOVE TAVOLE DI CONSUNTIVO  
 
Sul sito del Cnipa, all’interno della sezione dedicata alla "Informatizzazione della Pac", possono essere consultate le tavole di consuntivo relative agli anni 2004-2005 riguardanti l´informatizzazione di base (per i mainframe: numero, potenza di calcolo e capacità dei dischi collegati; per gli elaboratori di fascia media: numero e capacità dei dischi collegati; per i Pc: numero dei desktop e portatili), la connettività ed internet (percentuale dei Pc connessi in rete locale, geografica ed internet, numero di e-mail in entrata ed uscita nonché il numero di caselle), il patrimonio informativo (per area tematica: numerosità, dimensione e distribuzione in percentuale), l´organizzazione e i processi per l´Ict (per gli addetti Ict: numero di addetti e di dipendenti informatizzabili e rapporto percentuale dei primi sui secondi; per la formazione informatica degli addetti Ict e degli utenti interni: numero delle giornate allievo e percentuale di tempo medio dedicato alla formazione), la spesa (per singola amministrazione: impegno di spesa per l´informatica; per tutte le amministrazioni: voci di spesa), infine l´ elenco dei servizi on line per amministrazione. E´ disponibile anche la serie storica per il decennio 1995-2005. .  
   
   
PREVENZIONE E SICUREZZA: IN PIENA ATTIVITÀ WWW.UNIURB.IT/OLYMPUS/, IL PORTALE DEDICATO ALLA NORMATIVA E ALLA GIURISPRUDENZA IN MATERIA NATO DA UN ACCORDO TRA UNIVERSITÀ DI URBINO, REGIONE E INAIL  
 
È entrato a pieno regime www. Uniurb. It/olympus/, il portale dedicato alla normativa e alla giurisprudenza in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro. Il portale nasce da un accordo, firmato il 16 gennaio scorso, tra l’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, la Regione Marche e la direzione regionale di Inail Marche per la creazione di un Osservatorio giuridico qualificato a supporto di tutti coloro che si interessano o operano direttamente nel settore della prevenzione infortunistica. Il sito raccoglie e aggiorna continuamente le fonti normative più significative, le sentenze e ordinanze di Tribunali nazionali ed europei di ogni ordine e grado ed una ricca documentazione bibliografica di approfondimento. Un motore di ricerca presente in ciascuna categoria permette di ottenere elenchi personalizzati (tutti i provvedimenti di un singolo anno, per esempio). Mentre una trama di collegamenti intertestuali consente di collegare una norma alla giurisprudenza e documentazione che la riguardano e viceversa. A luglio è uscito il primo numero della Newsletter periodica “Olympus Focus”, una pubblicazione on-line che segnala, a tutti coloro che ne fanno richiesta, le novità più recenti e seleziona le notizie più significative rispetto all’enorme bacino informativo e documentale disponibile. In ogni numero, una sezione è dedicata all’approfondimento di un tema specifico: nel primo l’attenzione è stata posta su “Salute e sicurezza dei lavoratori minorenni”; nel prossimo sulle problematiche del “Mobbing”. Sia l´accesso alle risorse di www. Uniurb. It/olympus/ che la newsletter sono del tutto gratuite. Oltre al sito, il protocollo sottoscritto dai tre enti prevede anche la promozione e lo sviluppo di progetti di ricerca, l’organizzazione di corsi di formazione, l’attivazione di borse di studio in favore di studenti e ricercatori, lo svolgimento di attività di consulenza, monitoraggio e ricerca specifici su richiesta di enti pubblici e soggetti privati nei settori di competenza. In queste attività Olympus si avvale di un gruppo di ricerca formato da giuristi afferenti alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Urbino, nonché di un nucleo di supporto costituito da personale non docente tecnico o amministrativo, interno od esterno all’Università. Inoltre, è stata istituita una commissione tecnico-scientifica composta da sei membri indicati dai soggetti sottoscrittori in modo paritetico, la cui presidenza è stata affidata a Paolo Pascucci, ordinario di Diritto del Lavoro nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Urbino e principale promotore dell’iniziativa. . .  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: COMPETENZA A DETERMINARE I TITOLARI DEL DIRITTO DI VOTO PER LE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO  
 
Il 12 settembre 2006 la Corte di giustizia ha pronunciato la sentenze nella causa Regno di Spagna/regno Unito (C-145/05), affermando che spetta agli Stati membri determinare i titolari del diritto di voto per le elezioni del Parlamento europeo, rispettando il diritto comunitario e in particolare il principio di parità di trattamento. La questione del diritto di uno Stato membro di estendere il diritto di voto per le elezioni del Parlamento europeo a cittadini di Stati terzi residenti nel territorio europeo era relativa alla possibilità per gli abitanti di Gibilterra di partecipare alle elezioni per il Parlamento europeo. Il Regno Unito ha creato, nel 2003, una nuova circoscrizione elettorale, in cui Gibilterra è stata unita ad una circoscrizione inglese esistente, ed ha creato uno speciale registro elettorale. In tal modo il diritto di votare in queste elezioni è stato concesso ai cittadini dell´Unione e ai cittadini del Commonwealth in possesso di determinati requisiti (qualifying Commonwealth citizens: «Qcc») residenti a Gibilterra. Secondo il Regno di Spagna, solo ai cittadini dell´Unione può essere riconosciuto il diritto di voto alle elezioni per il Parlamento europeo. La Spagna ha sostenuto che, unendo il territorio di Gibilterra ad una circoscrizione elettorale inglese e esistente, il Regno Unito ha violato l´allegato 1 all´atto del 1976 e la sua dichiarazione del 18 febbraio 2002, relativa all´elezione dei rappresentanti nell´Assemblea a suffragio universale diretto, come modificato, da ultimo, dalla decisione del Consiglio 2002/772/Ce, Euratom. La Spagna ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso per inadempimento contro il Regno Unito. La Corte ha ricordato preliminarmente che il Regno Unito ha varato la normativa contestata dal Regno di Spagna per conformarsi alla sentenza 18 febbraio 1999, Matthews c. Regno Unito (Recueil des arrêts et décisions 1999-I) della Corte europea dei diritti dell´uomo. In tale sentenza la Corte, accogliendo il ricorso di un cittadino britannico residente a Gibilterra, ha affermato che il Regno Unito, non organizzando elezioni per il Parlamento europeo a Gibilterra, aveva violato la Cedu. Per ragioni legate alla propria tradizione costituzionale, il Regno Unito ha scelto di concedere il diritto di voto attivo e passivo ai Qcc in possesso di determinati requisiti in grado di indicare un legame specifico con il territorio per il quale le elezioni sono organizzate. La Corte ha affermato che né il Trattato Ce né l´atto del 1976 indicano in modo esplicito e preciso chi siano i beneficiari del diritto di voto attivo e passivo per il Parlamento europeo. Pertanto, allo stato attuale del diritto comunitario, la determinazione dei titolari del diritto di voto e di eleggibilità per le elezioni del Parlamento europeo rientra nella competenza di ciascuno Stato membro, nel rispetto del diritto comunitario, e gli articoli rilevanti del Trattato Ce non ostano a che gli Stati membri concedano tale diritto di voto e di eleggibilità a determinate persone che possiedono stretti legami con essi, pur non essendo loro cittadini o cittadini dell´Unione residenti sul loro territorio. Per quanto poi riguarda l´inquadramento del territorio di Gibilterra in una circoscrizione elettorale inglese e esistente, la Corte ha rilevato che, in tal modo, un elettore di Gibilterra è posto in una situazione analoga a quella di un elettore del Regno Unito, e non deve affrontare, a causa dello status di Gibilterra, difficoltà tali da impedire o scoraggiare l´esercizio del suo diritto di voto. La Corte ha respinto l´argomento proposto sul punto dal Regno di Spagna.  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: COMPETENZA A DETERMINARE I TITOLARI DEL DIRITTO DI ELEGGIBILITÀ PER LE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO  
 
Il 12 settembre 2006 la Corte di giustizia ha pronunciato la sentenza nella causa M. G. Eman e O. B. Sevinger / College van burgemeester en wethouders van Den Haag (C-300/04), affermando che spetta agli Stati membri determinare i titolari del diritto di eleggibilità per le elezioni del Parlamento europeo, rispettando il diritto comunitario e in particolare il principio di parità di trattamento. Nel procedimento pregiudiziale, il Nederlandse Raad van State ha chiesto alla Corte se uno Stato membro possa escludere dal diritto di voto alle elezioni europee talune categorie di propri cittadini residenti in un territorio d´oltremare associato alla comunità (Ptom), nel caso specifico Aruba. Il Regno dei Paesi Bassi è composto dai Paesi Bassi e dalle isole di Aruba e delle Antille olandesi. Per tutti gli abitanti del Regno esiste un´unica nazionalità, quella olandese. I sigg. Eman e Sevinger, entrambi di nazionalità olandese e residenti a Oranjestad (Aruba), hanno chiesto di essere iscritti nel registro elettorale per partecipare alle elezioni per il Parlamento europeo. La loro domanda è stata respinta a causa della loro residenza ad Aruba. Il Raad van State olandese ha chiesto se le disposizioni del Trattato Ce relative alla cittadinanza dell´Unione si applichino a persone che possiedono la cittadinanza di uno Stato membro e sono residenti o domiciliate in un Ptom. La Corte ha affermato che i cittadini di uno Stato membro i quali risiedono o sono domiciliati in un territorio facente parte dei Ptom possono far valere i diritti riconosciuti ai cittadini dell´Unione. Per quanto riguarda la questione del possesso o meno, da parte di un cittadino dell´Unione residente o domiciliato in un Ptom, del diritto di voto attivo e passivo per il Parlamento europeo, la Corte ha confermato che la determinazione dei titolari del diritto di voto attivo e passivo rientra nella competenza di ciascuno Stato membro, nel rispetto del diritto comunitario. Alla luce in particolare della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell´uomo, non sembra che il criterio della residenza sia inadeguato per determinare chi siano i beneficiari del diritto di voto attivo e passivo per le elezioni del Parlamento europeo. Tuttavia, per quanto riguarda il principio di parità di trattamento, gli elementi di comparazione rilevanti sono da un lato un olandese residente nelle Antille olandesi o ad Aruba e, dall´altro, un olandese residente in un paese terzo. Tali soggetti hanno in comune il fatto di essere cittadini olandesi e di non risiedere nel territorio dei Paesi Bassi. La Corte ha rilevato che esiste una differenza di trattamento fra i due, poiché il secondo possiede il diritto di voto attivo e passivo per le elezioni del Parlamento europeo organizzate nei Paesi Bassi, mentre il primo non gode di tale diritto. Una simile differenza di trattamento deve essere oggettivamente giustificata. A tale proposito, la Corte ha rilevato che lo scopo perseguito dal legislatore olandese, il quale consiste nel concedere il diritto di voto attivo e passivo agli olandesi che hanno o hanno avuto legami con i Paesi Bassi, rientra nella discrezionalità di cui dispone tale legislatore per organizzare le elezioni. Tuttavia, il governo olandese non ha dimostrato a sufficienza che la diversità di trattamento osservata tra gli olandesi residenti in un paese terzo e quelli residenti nelle Antille olandesi e ad Aruba sia oggettivamente giustificata, e non costituisca dunque una violazione del principio di parità di trattamento. Qualora il giudice nazionale ritenga - in particolare alla luce delle risposte fornite dalla Corte - che illegittimamente i cittadini olandesi residenti o domiciliati nelle Antille olandesi e ad Aruba non siano stati iscritti nelle liste elettorali per l´elezione dei membri del Parlamento europeo del 10 giugno 2004, spetterà all´ordinamento nazionale definire le modalità di riparazione. Tali modalità, che possono comprendere un risarcimento del danno subito a causa della violazione del diritto comunitario imputabile allo Stato, devono rispettare i principi di equivalenza e di effettività. .