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LUNEDI
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Notiziario Marketpress di
Lunedì 12 Ottobre 2009 |
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LODO ALFANO ILLEGITTIMO |
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Mercoledì 7 ottobre da Palazzo della Consulta è stato diffuso il seguente comunicato: "La Corte costituzionale, giudicando sulle questioni di legittimità costituzionale poste con le ordinanze n. 397/08 e n. 398/08 del Tribunale di Milano e n. 9/09 del Gip del Tribunale di Roma ha dichiarato l´illegittimità costituzionale dell´art. 1 della legge 23 luglio 2008, n. 124 per violazione degli articoli 3 e 138 della Costituzione. Ha altresì dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale della stessa disposizione proposte dal Gip del Tribunale di Roma". Pertanto la Corte Costituzionale ha bocciato il cosiddetto lodo Alfano per violazione dell´art. 138 della Costituzione, vale a dire l´obbligo di far ricorso a una legge costituzionale, e non ordinaria, come quella usata dal lodo per sospendere i processi nei confronti delle quattro più alte cariche dello Stato. Il lodo è stato bocciato anche per violazione dell´art. 3, che sancisce il principio di uguaglianza. La decisione della Corte Costituzionale di dichiarare l´illegittimità del lodo Alfano é stata presa a maggioranza. L´effetto della decisione della Consulta sarà la riapertura di due processi a carico del premier Berlusconi: per corruzione in atti giudiziari dell´avvocato David Mills e per reati societari nella compravendita di diritti tv Mediaset . |
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INTERNET: FUTURO CON TELEFONINI |
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Dal 2006 ad oggi è raddoppiato il numero dei navigatori mobili L´accesso alla rete del futuro passerà dai telefonini, più che dagli accessi tradizionali. E´ quanto è emerso in un forum a Pisa. Il boom di internet, spiegano gli esperti al 2/o Internet Governance Forum Italia (Igf), sta soprattutto nella proliferazione di accessi attraverso cellulari e dispositivi mobili. Dal 2006 ad oggi il numero dei navigatori mobili e´ raddoppiato, ma entro 3 anni le connessioni alla rete via cellulare e wi-fi supereranno quelle tramite rete cablata . |
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GOOGLE AMMETTE FURTO E-MAIL |
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Dopo Microsoft anche Google ammette di aver subito il furto di e-mail. Anche il suo servizio di posta elettronica Gmail è stato coinvolto in un ampio schema di phishing, cioè un attacco con cui si invitano via e-mail gli utenti a collegarsi a un falso sito web creato per rubare dati personali. |
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CON IL “SINCRONO” RADDOPPIANO I DOMINI .IT |
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Il Registro . It dell’Istituto di Informatica e Telematica del Cnr ha attivato dal 28 settembre il nuovo sistema di registrazione dei nomi Internet con la targa italiana . It: niente più carta e fax, le operazioni ora avvengono in tempo reale. Cresce il numero di domini registrati (da poco più di mille a duemila al giorno) e l’interesse degli operatori stranieri L’effetto sincrono mette le ali ai domini . It. Le nuove regole di registrazione del Registro . It, l’organismo dell’Istituto di Informatica e Telematica del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pisa (Iit-cnr) che assegna e gestisce i nomi della rete a suffisso . It (le targhe italiane di Internet, tanto popolari nei siti web e negli indirizzi di posta elettronica), hanno da subito innescato un netto incremento nel numero medio di registrazioni giornaliere: dal 28 settembre scorso, giorno in cui è entrato in funzione il nuovo sistema “sincrono”, completamente automatizzato, sono stati attivati quasi 2mila nuovi domini al giorno, contro una media di 1. 156 rilevata nel corso del 2009. Grazie al nuovo sistema, gli utenti finali non devono più inviare alcuna documentazione cartacea al Registro . It e i nomi richiesti sono visibili su Internet nel volgere di poche ore: un sostanziale passo in avanti in termini di rapidità ed efficienza del servizio. Il 28 settembre, primo giorno di operatività, il Registro ha attivato 723 nuovi domini in tempo reale, cui si sono aggiunti altri 1. 638 domini registrati secondo le vecchie procedure “asincrone” (i due sistemi coesisteranno in parallelo per i prossimi due anni). Due giorni dopo, il gap tra nuove registrazioni sincrone e asincrone si era notevolmente abbassato (962 contro 1. 164). E venerdì 2 ottobre è avvenuto il sorpasso, con 1. 154 registrazioni con il nuovo sistema e 965 asincrone; la tendenza degli utenti a privilegiare le registrazioni in tempo reale si è ulteriormente amplificata, come dimostrano i dati di martedì 6 ottobre (1. 005 nuove registrazioni sincrone, 752 asincrone) e mercoledì 7 (1. 057 contro 480). Da rilevare che il nuovo sistema consente agli utenti di attivare domini . It anche il sabato e la domenica (operazione non possibile con le vecchie procedure che richiedono il controllo manuale da parte degli operatori): nel primo fine settimana di attività sono stati registrati complessivamente 753 nuovi nomi a dominio. Il primo dominio “sincrono” è stato registrato lunedì 28 settembre alle 11 e 48 secondi, nemmeno un minuto dopo l’avvio del nuovo sistema: è kutabeach. It. “I primi dati, pur largamente parziali e suscettibili di variazioni nel medio periodo, testimoniano l‘interesse degli operatori e degli utenti per le nuove procedure”, osserva il direttore dell’Istituto di Informatica e Telematica del Cnr e responsabile del Registro, Domenico Laforenza. “Grazie al sistema ‘sincrono’, i tempi effettivi di registrazione dei domini . It sono passati da una media di due, tre giorni a circa tre ore: senza considerare la facilità e l’immediatezza delle procedure. Il nuovo sistema, basato sul protocollo standard Epp, supera il limite delle procedure “asincrone”, che prevedono l’invio via fax al Registro dei principali documenti necessari all’attivazione di un dominio . It. Resta comunque operativa anche la registrazione “asincrona” al fine di consentire a tutti gli operatori del settore di migrare senza strappi verso le nuove procedure”. Un’ulteriore spinta alle registrazioni – e, più in generale, alla diffusione di Internet in Italia – è attesa dalla campagna di comunicazione che il Registro attuerà a partire dal prossimo novembre: i dettagli dell’iniziativa, accompagnati dai dati aggiornati sullo sviluppo del sistema “sincrono” e dalle rilevazioni statistiche sulle abitudini dei navigatori italiani, saranno presentati nel corso di una conferenza stampa in programma martedì 20 ottobre alle 11,30 nella sede Cnr di piazzale Aldo Moro, a Roma, presente il presidente del Consiglio nazionale delle Ricerche prof. Luciano Maiani (per partecipare è necessario accreditarsi ai recapiti in calce al comunicato). Per le operazioni di registrazione gli utenti finali devono rivolgersi ai registrar (società che operano con le nuove procedure automatizzate) o ai maintainer (che lavorano in modalità “asincrona”). A oggi i maintainer accreditati sono 1. 990, in larga misura (95%) italiani. Tra i registrar, invece, la presenza straniera è decisamente più consistente: dei 133 operatori che hanno sottoscritto il contratto – ma la lista è in continuo aggiornamento – gli operatori esteri sono già il 20%. Il Registro . It conta 1. 737. 270 domini registrati (dato rilevato l’8 ottobre: erano 1. 623. 705 a fine 2008) e, per dimensioni, è il quinto d’Europa e il settimo del mondo tra i registri “geografici” (ovvero, quelli che identificano una nazione o un territorio, come . Fr per la Francia, . De per la Germania o . Uk per il Regno Unito). |
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KASPERSKY LAB: TOP20 DEI MALWARE DI SETTEMBRE |
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Le classifiche vengono stilate mensilmente, sulla base dei dati acquisiti tramite Kaspersky Security Network (Ksn). Kido è ancora attivo. Accanto al leader dell´ultima top 20 Kido. Ih troviamo la novità Kido. Ir. Con questo nome identifichiamo tutti i file autorun. Inf, che il worm costruisce per diffondersi grazie all´aiuto di memorie di massa e altri dispositivi mobili. Il worm Palevo si sta diffondendo con notevole velocità. Nella classifica di settembre ne sono apparse altre due nuove versioni : Palevo. Jdb e Palevo. Jcn. Una delle novità della precedente edizione (Palevo. Jaj) è salita in un solo colpo di 6 posizioni, impresa che nessun altro è mai riuscito a compiere. Va notato che le posizioni così elevate occupate da parte di questi due malware si devono principalmente alla loro diffusione attraverso le memorie di massa mobili, il che conferma l´efficacia e popolarità di tale metodo di diffusione. La conferma di ciò la troviamo nel fatto che anche il worm di origine cinese Flystudio. Cu si trasmette attraverso questo tipo di dispositivi. Per il resto, il tipo di malware più popolare al giorno d´oggi risultano essere i backdoor.
1 |
Net-worm. Win32. Kido. Ih |
0 |
41033 |
2 |
Virus. Win32. Sality. Aa |
0 |
18027 |
3 |
not-a-virus:Adware. Win32. Boran. Z |
0 |
12470 |
4 |
Net-worm. Win32. Kido. Ir |
Nuovo |
11384 |
5 |
Trojan-downloader. Win32. Vb. Eql |
-1 |
6433 |
6 |
Trojan. Win32. Autoit. Ci |
-1 |
6168 |
7 |
Virus. Win32. Induc. A |
3 |
5947 |
8 |
Virus. Win32. Virut. Ce |
-2 |
5433 |
9 |
P2p-worm. Win32. Palevo. Jdb |
Nuovo |
5169 |
10 |
Net-worm. Win32. Kido. Jq |
-2 |
4288 |
11 |
Worm. Win32. Flystudio. Cu |
Nuovo |
4104 |
12 |
Worm. Win32. Autorun. Dui |
-5 |
4071 |
13 |
Virus. Win32. Sality. Z |
-4 |
4056 |
14 |
P2p-worm. Win32. Palevo. Jaj |
6 |
3564 |
15 |
Worm. Win32. Mabezat. B |
-4 |
2911 |
16 |
Exploit. Js. Pdfka. Ti |
Nuovo |
2823 |
17 |
Trojan-downloader. Wma. Wimad. Y |
Nuovo |
2544 |
18 |
Trojan-dropper. Win32. Flystud. Yo |
0 |
2513 |
19 |
P2p-worm. Win32. Palevo. Jcn |
Nuovo |
2480 |
20 |
Trojan. Win32. Refroso. Bpk |
Nuovo |
2387 | Tra le novità troviamo una nuova versione del downloader multimediale già visto in classifica Wimad – Trojan-downloader. Wma. Wimad. Y. In linea di massima questa nuova versione non si distingue in nulla dai suoi predecessori: al momento dell´installazione la sua prima azione è effettuare una richiesta di download di un file dannoso, nello specifico si tratta di not-a-virus:Adware. Win32. Playmp3z. A. Nella prima tabella gli elementi maggiormente degni di nota restano i malware in grado di auto-diffondersi, la cui tendenza a crescere di importanza ed si è mantenuta inalterata. Nella seconda Top 20, troviamo ben due rappresentanti della famiglia Exploit. Js. Pdfka: nome con cui si classificano i file Javascript nascosti all´interno di documenti Pdf che sfruttano diverse vulnerabilità dei prodotti Adobe (nella fattispecie Adobe Reader).
1 |
not-a-virus:Adware. Win32. Boran. Z |
0 |
17624 |
2 |
Trojan. Js. Redirector. L |
1 |
16831 |
3 |
Trojan-downloader. Html. Iframe. Sz |
-1 |
6586 |
4 |
Exploit. Js. Pdfka. Ti |
Nuovo |
3834 |
5 |
Trojan-clicker. Html. Agent. Aq |
Nuovo |
3424 |
6 |
Trojan-downloader. Js. Major. C |
4 |
2970 |
7 |
Trojan-downloader. Js. Gumblar. A |
-3 |
2583 |
8 |
Exploit. Js. Activex. As |
Nuovo |
2434 |
9 |
Trojan-downloader. Js. Luckysploit. Q |
-1 |
2224 |
10 |
Trojan-gamethief. Win32. Magania. Biht |
-3 |
1627 |
11 |
Exploit. Js. Agent. Ams |
Nuovo |
1502 |
12 |
Trojan-downloader. Js. Istbar. Bh |
4 |
1476 |
13 |
Trojan-downloader. Js. Psyme. Gh |
Nuovo |
1419 |
14 |
Exploit. Js. Pdfka. Vn |
Nuovo |
1396 |
15 |
Exploit. Js. Direktshow. A |
Rientro |
1388 |
16 |
Exploit. Js. Direktshow. K |
-10 |
1286 |
17 |
not-a-virus:Adware. Win32. Shopper. L |
Rientro |
1268 |
18 |
not-a-virus:Adware. Win32. Shopper. V |
Rientro |
1247 |
19 |
Trojan-clicker. Js. Agent. Jb |
Nuovo |
1205 |
20 |
Exploit. Js. Sheat. F |
Nuovo |
1193 | Pdfka. Ti utilizza una vulnerabilità molto popolare, nota ormai da due anni, della funzione Collab. Collectemailinfo (http://cve. Mitre. Org/cgi-bin/cvename. Cgi?name=cve-2007-5659). Pdfka. Vn utilizza una vulnerabilità più nuova, presente nella funzione getIcon dell´oggetto Collab (http://cve. Mitre. Org/cgi-bin/cvename. Cgi?name=cve-2009-0927). Tutte le varie vulnerabilità dei prodotti Adobe riscontrate nel corso degli anni vengono sfruttate in massa dai cybercriminali, indipendentemente dalla versione dei vari prodotti, per aumentare la probabilità di download del malware principale. Il ricorso a tale tecnica si spiega con il fatto che una parte degli utenti non rinnova i propri programmi. Per questo motivo ricordiamo per l´ennesima volta di rinnovare sempre quando possibile i pacchetti software principali e più importanti, sopratutto quelli prodotti da Adobe. I protagonisti delle precedenti edizioni della Top 20, Exploit. Js. Direktshow e Exploit. Js. Sheat, sono ancora attivi: abbiamo assistito al ritorno di Direktshow. A e alla comparsa di Sheat. F nella classifica. In sostanza si osserva un mantenimento delle tendenze dei mesi passati: la quantità di pacchetti Web di malware che sfruttano tutte le vulnerabilità presenti all´interno dei principali prodotti continua a crescere, aprendo ai cybercriminali un ampio orizzonte per le operazioni future. La loro diffusione è resa possibile dai semplicissimi clicker iframe, diffusi su moltissimi siti legali infetti. I cybercriminali ottengono l´accesso a questi siti grazie all´infezione già effettuata con l´aiuto di altro malware, che si appropria di dati riservati. E così si chiude il cerchio . |
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MADE IN ITALY: COMMENTO ALLE NOVITÀ |
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Lunedì 5 ottobre, in questa stessa rubrica, avevamo dato notizia della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale n. 223/09 del Decreto legge 25 settembre 2009 n. 135, in vigore dal 26 settembre, che, a distanza di poco tempo dalla Legge n. 99/09, detta all’art. 16 le disposizioni relative al “Made in Italy e prodotti interamente italiani”. In particolare segnaliamo che il legislatore ha abrogato l’art. 17 della Legge n. 99/09, inserendo una nuova ipotesi di fallace indicazione e, contestualmente, prevedendo una nuova disciplina sui prodotti interamente italiani. Nei primi Iv commi dell’art. 16 è introdotta una nozione di un Made in Italy “rafforzato” (100% made in Italy, “100% Italia” o “tutto italiano”), che sembrerebbe distinto rispetto a quello disciplinato dal codice doganale comunitario e vigente in tutti i 27 Stati membri. Conseguentemente, alla luce di quanto previsto dal 1° comma, “il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano”. Il 2° comma rinvia a successivi decreti interministeriali per ulteriori modalità applicative. Pertanto, chi, senza osservare quanto previsto dai primi 2 commi dell’art. 16, utilizza un’indicazione di vendita con le espressioni “100% made in Italy, “100% Italia” o “tutto italiano” o altre analogamente idonee “ad ingenerare nel consumatore la convinzione della realizzazione interamente in Italia del prodotto, ovvero segni o figure che inducano la medesima fallace convinzione”, è punito, secondo il 4° comma, con le pene previste dall´art. 517 cod. Pen. , aumentate di un terzo, ferme restando le diverse sanzioni applicabili sulla base della normativa vigente. I commi 5 e 7 dell’articolo 16 integrano l’art. 4, comma 49, della Legge n. 350/04, relativo alla fattispecie di fallace indicazione, inserendo il comma 49-bis ed il comma 49-ter. Il comma 49-bis stabilisce che: “Costituisce fallace indicazione l´uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull´origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull´origine o provenienza estera (omissis). Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10. 000 ad euro 250. 000”. Il comma 49-ter prevede che: “E´ sempre disposta la confisca amministrativa del prodotto o della merce di cui al comma 49-bis, salvo che le indicazioni ivi previste siano apposte, a cura e spese del titolare o del licenziatario responsabile dell´illecito, sul prodotto o sulla confezione o sui documenti di corredo per il consumatore. ». Le disposizione previste dai commi 49-bis e 49-ter entreranno in vigore decorsi 45 giorni dalla data di entrata in vigore (10-11-2009) del decreto legge. L’art. 17, 4° comma, della Legge n. 99/09, che stabiliva che i prodotti recanti marchi di aziende italiane realizzati all´estero e commercializzati in Italia dovevano necessariamente indicare sull´etichetta il "Made in", è stato abrogato dall’8° comma del Decreto legge n. 135/09. |
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PRIVACY: SI PUÒ RICHIEDERE LA COPIA DELLA REGISTRAZIONE DEGLI ORDINI PER TELEFONO |
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Anche la voce è un dato personale. La registrazione di un colloquio telefonico che comporta l´attivazione di un nuovo servizio commerciale deve essere resa disponibile all´interessato che ne faccia richiesta: non è sufficiente che l´azienda gli fornisca la trascrizione dei contenuti della conversazione. Lo ha stabilito il Garante privacy (con un provvedimento di cui è stato relatore Giuseppe Fortunato) accogliendo il ricorso di un consumatore che contestava l´attivazione di un contratto da parte di un gestore telefonico attraverso la prassi del "verbal ordering", ovvero la chiamata con la quale avrebbe aderito ad una proposta commerciale. Il ricorrente aveva chiesto alla società telefonica una copia della registrazione del colloquio. Il gestore aveva fornito all´interessato solo una sintesi scritta dei contenuti di quella telefonata. Insoddisfatto del riscontro ottenuto l´utente si era rivolto all´Autorità. Nel dare ragione al ricorrente il Garante ha precisato che anche suoni ed immagini costituiscono dati personali rispetto ai quali gli interessati possono far valere i diritti loro riconosciuti dalla normativa in materia di privacy. Il diritto di accesso ai dati personali contenuti nel "verbal ordering" non può, dunque, ritenersi pienamente soddisfatto dalla trasposizione fornita dall´azienda, in quanto solo la registrazione consente di accedere al dato vocale. L´autorità ha quindi ordinato al gestore di mettere a disposizione del ricorrente la registrazione del colloquio telefonico. "Tutelare i propri diritti – ha dichiarato il relatore Giuseppe Fortunato – significa anche essere garantito rispetto alle proprie parole dette che restano proprie anche se in possesso altrui. |
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PRIVACY: DATI PIÙ AGGIORNATI NEL CED DEL VIMINALE |
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Via libera al protocollo d´intesa tra Ministeri dell´interno e della giustizia sulla trasmissione telematica delle notizie di reato. Parere favorevole del Garante privacy su uno schema di Protocollo d´intesa da stipularsi tra il Ministero dell´interno e il Ministero della giustizia, relativo alla trasmissione telematica delle notizie di reato e dei loro esiti tra il Centro elaborazione dati (Ced) del Dipartimento di pubblica sicurezza e le Procure della Repubblica. Il Protocollo disciplina la collaborazione tra le due amministrazioni per dare attuazione al progetto denominato "Notizie di Reato1" (Ndr1) con il quale si intende migliorare l´efficienza e la rapidità nell´acquisizione delle notizie di reato da parte delle procure e ridurre i tempi di trasmissione, dalle procure alle forze di polizia, delle conclusioni dei procedimenti penali. Ciò anche al fine di consentire un più rapido e puntuale aggiornamento dei dati personali trattati presso il Ced, nel rispetto dei requisiti di esattezza e completezza nel trattamento delle informazioni. Il parere del Garante, vincolante per il Ministero dell´interno che lo ha chiesto, è espressamente previsto dal Codice privacy nei casi in cui le autorità di pubblica sicurezza possono acquisire da altre amministrazioni informazioni, dati o documenti, avvalendosi di convenzioni-tipo che agevolino la consultazione di pubblici registri, elenchi, schedari e banche dati, anche per via telematica. Il parere favorevole tiene conto dei chiarimenti forniti dal Ministero dell´interno e della giustizia nel corso di alcuni incontri tecnici tenuti presso l´Autorità. Gli approfondimenti svolti hanno riguardato, in particolare, gli aspetti del progetto relativi alla corretta identificazione delle parti che comunicano fra loro (forze di polizia e procure) e dei sistemi informatici (S. D. I del Ced. E Re. Ge delle Procure) che alimentano il flusso tra le amministrazioni; l´esclusiva disponibilità e gestione da parte delle Procure delle notizie di reato trasmesse dalle forze di polizia; la più analitica descrizione delle modalità di accesso e i tipi di informazioni "visibili" relative alle notizie di reato "segretate". Adeguate sono risultate le misure di sicurezza a garanzia del flusso di informazioni tra Ced del Dipartimento di pubblica sicurezza e Procure. |
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PRIVACY GARANTITA PER L´ANAGRAFE DEI FONDI SANITARI |
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Monitorato e uniformato il settore delle prestazioni sanitarie integrative. Il Garante ha espresso parere favorevole su uno schema di decreto che istituisce l´Anagrafe dei fondi sanitari integrativi presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Il decreto regolamenta il trattamento dei dati che saranno raccolti per la registrazione degli enti, ne disciplina le finalità e stabilisce limiti e condizioni per l´accesso all´archivio che verrà così costituito. L´anagrafe, una volta realizzata, consentirà di censire i molti soggetti operanti nel settore dell´offerta di prestazioni di sanità integrativa (es. Caspie, Casagit, Fisde, Assida). E permetterà di monitorare e uniformare il fenomeno dell´assistenza complementare, anche allo scopo di garantire una soglia minima delle prestazioni aggiuntive erogate agli assistiti dai singoli fondi. L´anagrafe non conterrà dati riferiti alla salute dei beneficiari, che continueranno ad essere trattati esclusivamente dagli enti, ma solo informazioni riguardanti i fondi: l´atto costitutivo, il regolamento, le nomenclature delle prestazioni garantite, il bilancio e lo schema di modello di adesione relativo ai propri iscritti e ai loro familiari. In riferimento a quest´ultimo modulo, il Garante ha ricordato l´obbligo per ciascun ente di raccogliere i soli dati personali strettamente necessari all´erogazione dei propri servizi agli assistiti e di trattarli in conformità ai principi di proporzionalità, necessità e indispensabilità . |
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PRIVACY: ALLA ASL I NOMI DEL GRUPPO IN VACANZA PER L’INFLUENZA A |
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Il tour operator può fornire all´azienda sanitaria che ha in cura un paziente affetto da influenza A/h1n1 (cosiddetta febbre suina) l´elenco delle persone che hanno partecipato a un viaggio o soggiornato insieme al malato. Lo ha chiarito il Garante privacy rispondendo a una nota dell´Associazione dei tour operator italiani (Astoi) in merito alla richiesta rivolta ad un loro associato da una Asl di comunicare nome, cognome, recapito dei compagni di viaggio di una persona risultata affetta da influenza A al rientro da un soggiorno all´estero. I dati servivano alla Asl per individuare e contattare le persone da sottoporre alle misure di profilassi previste in questi casi. L´autorità ha spiegato che la comunicazione dei dati personali richiesti dalla Asl è ammissibile, anche senza consenso degli interessati, poiché si tratta di dati necessari per raggiungere le finalità istituzionali dell´Azienda, tra le quali rientrano le attività di profilassi e controllo sulle malattie infettive. Alle Asl sono infatti devolute funzioni di prevenzione individuale e collettiva delle malattie e spetta loro adottare le misure ritenute più idonee a prevenirne l´insorgenza. I dati richiesti, nome, cognome, recapito non possono, peraltro, considerarsi dati sensibili, in quanto non idonei a rivelare informazioni sulla salute. Nella successiva attività di profilassi l´Autorità ha comunque raccomandato alla Asl che l´uso dei dati dei compagni di viaggio della persona contagiata avvenga nello scrupoloso rispetto delle garanzie previste dal Codice per la privacy per il trattamento dei dati sanitari (informativa dettagliata all´utenza sull´uso dei dati, raccolta del consenso, adozione di elevate misure di sicurezza). |
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GIUSTIZIA EUROPEA: VASSILIOS SKOURIS RIELETTO PRESIDENTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE |
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Dopo il rinnovo parziale dei membri della Corte di giustizia, il sig. Vassilios Skouris, Presidente dell´istituzione dal 7 ottobre 2003, è stato riconfermato nelle sue funzioni di Presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee per il periodo dal 7 ottobre 2009 al 6 ottobre 2012. Ai sensi dell’art. 7 del regolamento di procedura della Corte di giustizia "subito dopo il rinnovo parziale previsto dagli articoli 223 Ce e 139 del Trattato Ceea, i giudici eleggono tra loro, per la durata di tre anni, il presidente della Corte". Vassilios Skouris nato nel 1948; laureato in giurisprudenza presso l´Università libera di Berlino (1970); dottore in diritto costituzionale e amministrativo presso l´Università di Amburgo (1973); libero docente presso l´Università di Amburgo (1972-1977); docente di diritto pubblico presso l´Università di Bielefeld (1978); docente di diritto pubblico presso l´Università di Salonicco (1982); Ministro degli Affari interni (nel 1989 e nel 1996); membro del Comitato amministrativo dell´Università di Creta (1983-1987); direttore del Centro di diritto economico internazionale ed europeo di Salonicco (1997-2005); presidente dell´Associazione ellenica per il diritto europeo (1992-1994); membro del Comitato nazionale ellenico per la ricerca (1993-1995); membro del Comitato superiore per la selezione dei pubblici dipendenti greci (1994-1996); membro del Consiglio scientifico dell´Accademia di diritto europeo di Treviri (dal 1995); membro del Comitato amministrativo della Scuola nazionale ellenica della magistratura ( 1995-1996); membro del Consiglio scientifico del Ministero degli Affari esteri (1997-1999); presidente del Consiglio economico e sociale ellenico nel 1998; giudice della Corte di giustizia dall´8 giugno 1999; presidente della Corte di giustizia dal 7 ottobre 2003 . |
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GIUSTIZIA EUROPEA: COMMERCIO PARALLELO DI FARMACI |
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Sentenza nelle cause riunite C-501/06 P e a. , Glaxosmithkline Services Unlimited / Commissione e a. : La Commissione deve riesaminare se le condizioni generali di vendita della Glaxosmithkline in Spagna possono essere esentate dalle norme comunitarie in materia di concorrenza. Il Tribunale non è incorso in errori di diritto laddove ha ritenuto non sufficiente l’esame effettuato dalla Commissione. Nel marzo del 1998, il fabbricante di prodotti farmaceutici Glaxosmithkline Services Unlimited («Gsk») adottava nuove condizioni generali di vendita e pattuiva con grossisti spagnoli prezzi differenti per taluni medicinali, a seconda questi fossero poi rivenduti in Spagna ovvero esportati verso altri Stati membri della Ue. In tal modo, la Gsk intendeva limitare il commercio parallelo dei propri medicinali, praticato dagli intermediari in considerazione delle differenze di prezzo esistenti tra la Spagna ed altri Stati membri. Le dette condizioni generali venivano sottoscritte da 75 grossisti stabiliti in Spagna che rappresentavano più del 90% delle vendite complessivamente realizzate dalla Gsk in tale paese nel 1998. Esse entravano in vigore il 9 marzo 1998. La Gsk notificava le condizioni generali di vendita alla Commissione, al fine di ottenere una decisione che dichiarasse che esse non risultavano vietate dalla normativa comunitaria in materia di intese ovvero, in difetto, una decisione che concedesse alle condizioni medesime un’esenzione, quale accordo volto alla promozione del progresso tecnico. L’8 maggio 2001 la Commissione vietava invece le condizioni generali di vendita della Gsk in quanto in contrasto con il divieto di accordi restrittivi della concorrenza e poiché la Gsk non aveva provato i requisiti necessari per l’esenzione a titolo di accordo diretto a promuovere il progresso tecnico. A seguito del ricorso della Gsk, il Tribunale di primo grado confermava la violazione del divieto di intese rilevata dalla Commissione con sentenza 27 settembre 2006. Tuttavia, annullava la decisione dell’istituzione in quanto essa non aveva esaminato adeguatamente la domanda di esenzione della Gsk. In particolare, a parere del Tribunale, non si era sufficientemente approfondito se le condizioni generali di vendita – contribuendo all’innovazione, che svolge un ruolo centrale nel settore farmaceutico – potessero determinare un vantaggio economico. Tanto la Gsk, da un lato, quanto la Commissione e due associazioni di commercianti in prodotti farmaceutici, dall’altro, hanno impugnato la detta sentenza dinanzi alla Corte di giustizia deducendo motivi differenti. Per quanto attiene all’incompatibilità delle condizioni generali di vendita della Gsk con il divieto di accordi restrittivi della concorrenza, la Corte rileva che il Tribunale è incorso in un errore di diritto, laddove ha subordinato l’esistenza di un oggetto anticoncorrenziale di un accordo alla prova che l’accordo medesimo implichi inconvenienti per i consumatori finali, senza ricollegare l’affermazione dell’esistenza di un siffatto oggetto all’accordo stesso. La Corte rileva tuttavia che, malgrado tale errore di diritto, la sentenza del Tribunale resta fondata per altri motivi di diritto. Infatti, il Tribunale ha confermato la decisione della Commissione nella parte in cui ha ritenuto le condizioni generali di vendita incompatibili con il divieto di accordi restrittivi della concorrenza. Conseguentemente, la Corte respinge l’impugnazione della Gsk nella parte in cui è volta a dimostrare la compatibilità delle condizioni generali di vendita con il divieto di accordi restrittivi della concorrenza. Per quanto attiene alla domanda di esenzione della Gsk, la Corte rileva che correttamente il Tribunale ha rammentato che, per poter essere esentato, un accordo deve contribuire a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti ovvero a promuovere il progresso tecnico o economico. Tale contributo si identifica in vantaggi oggettivi rilevanti, tali da compensare gli inconvenienti che ne derivano per la concorrenza. La Corte precisa, peraltro, che l’esame di un accordo, al fine di accertare se esso contribuisca a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti ovvero a promuovere il progresso tecnico o economico e se sia fonte di rilevanti vantaggi oggettivi, dev’essere compiuto alla luce degli argomenti di fatto e degli elementi di prova forniti dall’impresa che chiede di beneficiare dell’esenzione. Ai fini di tale esame può risultare necessario prendere in considerazione le caratteristiche e le eventuali specificità del settore interessato, qualora tali caratteristiche e specificità si rivelino decisive sul risultato dell’esame. Prendere in considerazione tali elementi non significa invertire l’onere della prova, bensì garantisce unicamente che l’esame della domanda di esenzione venga effettuata alla luce degli argomenti di fatto e di idonei elementi di prova forniti dal richiedente. La Corte respinge, a tal riguardo, i motivi attinenti ad una modificazione della ripartizione dell’onere della prova. Infine, la Corte rileva che il Tribunale non è incorso in errore di diritto per quanto attiene all’ampiezza del suo sindacato in ordine alle valutazioni operate dalla Commissione. Correttamente il Tribunale ha considerato che la Commissione non avesse tenuto conto di tutti gli elementi pertinenti dedotti dalla Gsk per quanto riguarda il calo di efficienza connesso al commercio parallelo e l’incremento di efficienza prodotto dalle condizioni generali di vendita prima di giungere alla conclusione che la decisione della Commissione era viziata da un esame carente. Conseguentemente, la Corte respinge le impugnazioni della Gsk, della Commissione e delle due associazioni per quanto attiene alla domanda di esenzione della Gsk stessa. In materia di commercio parallelo la Corte di giustizia si è pronunciata con ben 19 sentenze. Ricodiamo in particolare la sentenza 16 settembre 2008, Sot. Lélos kai Sia/glaxosmithkline Aeve Farmakeftikon Proïonton , C468/06 . |
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GIUSTIZIA EUROPEA: MANDATO D´ARRESTO EUROPEO - CONDIZIONI PER RIFIUTARE L´ESECUZIONE |
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Sentenza nella causa C-123/08, Wolzenburg: La normativa olandese può stabilire un trattamento differenziato tra cittadini olandesi e cittadini degli altri Stati membri in materia di esecuzione di un mandato di arresto europeo. La decisione quadro relativa al mandato di arresto europeo dispone che gli Stati membri in via di principio sono tenuti a dar corso a un mandato di arresto europeo. Tuttavia, in taluni casi, l’autorità giudiziaria di esecuzione può rifiutare di consegnare una persona ricercata. La normativa olandese che attua detta decisione quadro prevede che la consegna dei cittadini olandesi all’autorità giudiziaria di emissione è rifiutata ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva irrogata con una decisione giudiziaria irrevocabile. Per contro, per i cittadini di altri Stati membri tale rifiuto è subordinato alla condizione che questi abbiano soggiornato legittimamente in via continuativa per cinque anni nei Paesi Bassi e che essi siano in possesso di un permesso di soggiorno a durata indeterminata. Il sig. Wolzenburg, cittadino tedesco, è stato condannato in Germania ad una pena detentiva con la condizionale di un anno e nove mesi per vari reati. Dopo che aveva lasciato la Germania per stabilirsi nei Paesi Bassi, il Tribunale tedesco ha deciso di revocare la sospensione condizionale della pena a causa del fatto che aveva violato le condizioni per beneficiare di tale sospensione. Di conseguenza, l’autorità giudiziaria tedesca (di emissione) ha emesso un mandato di arresto europeo nei suoi confronti e ha chiesto all’autorità giudiziaria olandese (di esecuzione) la consegna del sig. Wolzenburg ai fini dell’esecuzione della pena detentiva divenuta irrevocabile. L’organo giurisdizionale olandese interroga la Corte di giustizia, in sostanza, sulla compatibilità col diritto dell’Unione della normativa nazionale che prevede un trattamento differenziato dei cittadini nazionali e di quelli degli altri Stati membri per rifiutare l’esecuzione di un mandato di arresto europeo. Anzitutto, la Corte ricorda che, conformemente alla direttiva relativa al soggiorno dei cittadini dell’Unione, il cittadino dell’Unione che abbia soggiornato legittimamente in via continuativa per cinque anni sul territorio dello Stato membro ospitante acquisisce un diritto di soggiorno permanente sul territorio di quest’ultimo. La direttiva, pur lasciando la possibilità all’interessato di chiedere un documento attestante la permanenza del suo soggiorno nel paese ospitante, non impone tale formalità. Di conseguenza, la Corte considera che lo Stato membro di esecuzione non può, in aggiunta ad una condizione relativa alla durata di soggiorno, subordinare l’applicazione del motivo di non esecuzione di un mandato di arresto europeo a requisiti amministrativi supplementari, quali il possesso di un permesso di soggiorno a durata indeterminata, Inoltre, la Corte esamina, la compatibilità della normativa olandese con l’art. 12 Ce (principio di non discriminazione), che prevede un trattamento differenziato dei cittadini degli altri Stati membri che non abbia soggiornato per cinque anni sul proprio territorio rispetto a quello dei propri cittadini. La Corte ricorda che il mandato di arresto europeo si basa sul principio del reciproco riconoscimento e che, anche se, in generale, gli Stati membri sono tenuti a dar corso alla domanda proveniente da un’autorità giudiziaria di un altro Stato membro, essi dispongono tuttavia, in occasione dell’attuazione dei motivi di non esecuzione facoltativa, di un potere discrezionale certo. Per essere compatibile con il diritto comunitario, il trattamento differenziato dei cittadini deve essere oggettivamente giustificato, proporzionato all’obiettivo perseguito e non andare oltre ciò che necessario per raggiungere questo ultimo. La Corte considera che il motivo di non esecuzione facoltativo mira in particolare ad accordare un’importanza particolare alla possibilità di aumentare le opportunità di reinserimento sociale della persona ricercata alla scadenza della pena. È quindi legittimo che lo Stato membro di esecuzione persegua siffatto obiettivo soltanto nei confronti delle persone che abbiano dimostrato un grado di inserimento certo nella società di detto Stato. Nella fattispecie, la mera condizione della cittadinanza per i propri cittadini, da un lato, e la condizione di soggiorno ininterrotto per cittadini degli altri Stati membri, dall’altro, possono essere considerate tali da garantire che la persona ricercata sia sufficientemente inserita nello Stato membro di esecuzione. Inoltre, la Corte considera che la condizione del soggiorno in via continuativa per cinque anni per i non cittadini non può essere considerata eccessiva, tenuto conto, in particolare, dei requisiti di inserimento. La Corte rileva al riguardo che la normativa comunitaria sul diritto di soggiorno ha per l’appunto fissato la condizione di un soggiorno in via continuativa per cinque anni come la durata oltre la quale i cittadini dell’Unione acquisiscono un diritto di soggiorno permanente sul territorio dello Stato membro ospitante. Inoltre, essa constata che una condizione di soggiorno quale quella prevista dalla normativa olandese non va oltre quanto necessario per raggiungere l’obiettivo volto a garantire ai cittadini di altri Stati membri un grado di inserimento certo nello Stato membro di esecuzione. La Corte conclude che l’art. 12 Ce (principio di non discriminazione) non osta alla normativa dello Stato membro di esecuzione, in forza della quale l’autorità giudiziaria competente di detto Stato rifiuta di eseguire un mandato di arresto europeo emesso nei confronti di uno dei suoi cittadini ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva, mentre tale rifiuto, quando si tratta di un cittadino di un altro Stato membro avente un diritto di soggiorno in quanto cittadino dell’Unione, è subordinato alla condizione che egli abbia soggiornato legittimamente in via continuativa per cinque anni in detto Stato membro di esecuzione . |
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GIUSTIZIA EUROPEA: PRIMA SENTENZA SULL´INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE DEI CONTRATTI |
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Sentenza nella causa C-133/08, Intercontainer Interfrigo (Icf) / Balkenende Oosthuizen B, Mic Operations Bv: La Corte di giustizia interpreta per la prima volta la Convenzione europea sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali e precisa i criteri in base ai quali si determina la legge applicabile ad un contratto di noleggio. Nel 1998 la società belga Intercontainer Interfrigo (Icf) ha concluso un contratto di noleggio con le società dei Paesi Bassi Balkenende e Mic Operations Bv (Mic) nell’ambito di un programma di collegamento ferroviario relativo a trasporti di merci tra Amsterdam (Paesi Bassi) e Francoforte (Germania). La Icf doveva mettere a disposizione della Mic alcuni vagoni e assicurarne l’instradamento su rotaia. La Mic, che aveva dato in locazione a terzi la capacità di carico di cui disponeva, era responsabile di tutta la parte operativa del trasporto. La bozza di contratto che indicava la legge belga come legge applicabile al contratto non è stata sottoscritta da nessuna delle parti. Nel 2002 la Icf ha citato in giudizio la Mic dinanzi ad un tribunale dei Paesi Bassi per ottenere il pagamento di una fattura del 1998. Il giudice dei Paesi Bassi ha ritenuto che il contratto dovesse essere qualificato come contratto di trasporto, che esso presentasse un collegamento più stretto con i Paesi Bassi che non con il Belgio e che, conseguentemente, in applicazione della legge dei Paesi Bassi, il diritto al pagamento della fattura fosse prescritto (contrariamente a quanto sarebbe avvenuto in applicazione del diritto belga). Lo Hoge Raad der Nederlanden (Corte di Cassazione dei Paesi Bassi), dinanzi al quale la causa è attualmente pendente, ha sottoposto alla Corte di giustizia varie questioni in merito all’interpretazione della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali e, in particolare, sulla legge applicabile in mancanza di scelta da parte dei contraenti. La Corte ricorda, anzi tutto, che la Convenzione è stata conclusa per continuare l’opera di unificazione giuridica nel settore del diritto internazionale privato, intrapresa con la Convenzione sulla competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni. Essa intende sopprimere gli inconvenienti dovuti alla diversità delle norme di conflitto applicate nei vari Stati membri in materia di contratti e stabilire regole uniformi concernenti la legge applicabile ai contratti, a prescindere dal luogo in cui la sentenza dev’essere pronunciata. Secondo la Convenzione, i contraenti sono liberi di scegliere la legge applicabile al contratto che concludono, ma, in mancanza di scelta, sono previsti criteri di collegamento che si applicano a tutte le categorie di contratti e si basano sull’accertamento del paese con il quale tale contratto presenta «il collegamento più stretto». Tale principio generale è limitato da presunzioni (quali il luogo di residenza del contraente che fornisce la prestazione caratteristica) o collegamenti speciali (ad esempio per i contratti immobiliari o di trasporto). Per quanto riguarda più in particolare il trasporto di merci la legge che si applica è quella del paese in cui il vettore ha la sua sede principale se, in questo paese, si trova il luogo di carico/scarico o la sede principale del mittente. La Corte ricorda inoltre che la Convenzione considera come contratto di trasporto anche altri contratti che abbiano come oggetto essenziale la realizzazione di un trasporto di merci, ma, in tal caso, la legge del paese in cui il vettore ha la sua sede principale si applica unicamente qualora il noleggiante/vettore abbia la sua sede principale, al momento della conclusione del contratto, nel paese in cui è situato il luogo di carico o di scarico o la sede principale del mittente. La Corte dichiara quindi che la legge del paese in cui si trova la sede principale del vettore è applicabile ad un contratto di noleggio solo qualora l’oggetto essenziale del contratto non consista nella semplice messa a disposizione di un mezzo di trasporto, ma nel trasporto delle merci propriamente detto. Il giudice deve sempre procedere a determinare la legge applicabile sulla base delle presunzioni fornite dalla Convenzione, ma qualora risulti chiaramente dal complesso delle circostanze che il contratto presenta un collegamento più stretto con un paese diverso da quello determinato sulla scorta delle presunzioni, egli può disapplicarle e applicare la legge del paese con il quale il detto contratto è più strettamente collegato. La Corte ricorda che, conformemente alla Convenzione, la legge applicabile al contratto regola in particolare la prescrizione delle obbligazioni. Essa statuisce infine che – ai fini della determinazione della legge applicabile – il giudice può scindere il contratto in più parti; una parte del contratto può, in via eccezionale, essere regolata da una legge diversa da quella applicata al resto del contratto, ma unicamente qualora l’oggetto di tale parte sia autonomo . |
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350 EDITORI ITALIANI PRESENTI DAL 14 AL 18 OTTOBRE ALLA BUCHMESSE |
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Il 14 ottobre il presidente della Camera Fini e il ministro Bondi inaugurano il Punto Italia. A seguire, presentazione del Rapporto Aie 2009 sullo stato dell’editoria in Italia: tutte le cifre aggiornate sul mondo del libro Crescono gli editori italiani presenti alla 61ma edizione della Buchmesse, il più importante appuntamento internazionale per lo scambio dei diritti in programma a Francoforte dal 14 al 18 ottobre. La Fiera internazionale del Libro di Francoforte attende per questa edizione circa 350 editori italiani (lo scorso anno erano oltre 300). 7mila saranno però complessivamente gli espositori (6. 936 per la precisione) provenienti da 100 diversi Paesi che occuperanno i 171. 790 metri quadrati della Fiera con oltre 401mila titoli in mostra e con la Cina ospite d’onore. A inaugurare ufficialmente il Padiglione italiano il 14 ottobre alle 10. 15 sarà il presidente della Camera Gianfranco Fini alla presenza del ministro per i Beni e le Attività Culturali Sandro Bondi: l’Italia sarà infatti presente istituzionalmente con un Punto Italia, uno spazio espositivo maggiore rispetto agli anni scorsi, di 276 metri, collocato come sempre nel padiglione 5 (Halle 5. 1 C902) e realizzato dall’Associazione Italiana Editori (Aie) e dall’Istituto per il Commercio Estero (Ice) in collaborazione con il Ministero per lo Sviluppo Economico e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Nel Punto Italia verranno presentati ed esposti i 1500 titoli di 55 editori italiani (lo scorso anno erano 51). Il programma - Il Punto Italia sarà inaugurato mercoledì, 14 ottobre, alle 10. 15 dal presidente della Camera dei Deputati Gianfranco Fini alla presenza del ministro per i Beni e le Attività Culturali Sandro Bondi, del presidente dell’Associazione Italiana Editori (Aie) Marco Polillo, dell’ambasciatore Michele Valensise, del console italiano a Francoforte Bernardo Carloni e dei principali editori italiani. Seguirà alle 11. 30 l’incontro con la stampa nella Room Brillanz nella Halle 4. 2 della Buchmesse: questa sarà l’occasione per presentare cifre, tendenze e prospettive sullo stato dell’editoria in Italia. Interverranno il presidente della Camera dei Deputati Gianfranco Fini, il ministro per i Beni e le Attività Culturali Sandro Bondi e il presidente dell’Aie Marco Polillo. I primi dati - Cresce l’export del libro italiano (+1%), diminuiscono le traduzioni da lingua straniera (siamo al 19% rispetto al 25% di titoli tradotti di qualche anno fa), aumenta la vendita dei diritti di edizione di titoli italiani. Sono questi i primi indicatori che emergono dal Rapporto 2009 sullo stato dell’editoria in Italia che sarà presentato il 14 ottobre e che evidenziano la “forza” e la maggiore autonomia dell’editoria italiana, che sta alla base dell’aumento della vendita di diritti di libri italiani all’estero. Il numero di titoli di cui gli editori italiani cedono i diritti di edizione è aumentato infatti dal 2001 a oggi del 94%, raggiungendo i 3. 490 titoli venduti. L’import di titoli è aumentato invece dal 2001 a oggi del 43%, per un totale di 7. 730 titoli. |
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