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LUNEDI

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Notiziario Marketpress di Lunedì 18 Gennaio 2010
INTERESSI LEGALI: NUOVA MISURA  
 
Nella Gazzetta ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2009 è stato pubblicato il Decreto 4 dicembre 2009 con il quale il Ministero dell´Economia e delle Finanze ha modificato il saggio di interesse legale. Con decorrenza dal 1° gennaio 2010 la misura del saggio degli interessi legali di cui all´art. 1284 del codice civile è fissata all´1% in ragione d´anno.  
   
   
L´AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE IN ITALY NOMINA ENZO MAZZA PRESIDENTE DEL COMITATO PROPRIETÀ INTELLETTUALE  
 
Enzo Mazza, Presidente di Fimi-confindustria, la federazione che rappresenta le principali aziende discografiche italiane, ha ricevuto l´incarico di presiedere il Comitato sulla Proprietà Intellettuale (Ipr) della Camera di Commercio Americana in Italia. Il Comitato Ipr si occupa di proprietà industriale ed intellettuale (marchi, brevetti, diritto d’autore). Attualmente fanno parte del Comitato i rappresentanti di importanti associazioni di categoria dell’industria dei contenuti, multinazionali titolari di diritti su software, opere multimediali, marchi e brevetti; avvocati e advisor esperti in materia di proprietà industriale ed intellettuale. Affiliata alla Chamber of Commerce of the United States of America, un network di 100 camere di commercio americane in 91 paesi con oltre 3 milioni di aziende affiliate, la American Chamber of Commerce in Italy (Amcham) nasce nel 1915. Oltre a giocare un ruolo di primo piano come facilitatore del dialogo economico tra Italia e Stati Uniti, Amcham offre alle imprese e professionisti associati una corsia privilegiata per comunicare direttamente con i più alti rappresentanti delle istituzioni economiche e politiche italiane e americane, grazie all’autorevolezza di cui gode da quasi 100 anni di attività. Presidente di Amcham Italy è Umberto Paolucci; Consigliere delegato è Simone Crolla.  
   
   
LIBERTÀ D´ESPRESSIONE ED INTERNET: IL TRIBUNALE DI FIRENZE APRE AD UNA CONFLUITTUALITÀ PERMANENTE TRA DIFENSORI E DETRATTORI  
 
L’11 gennaio 2010 il Tribunale di Firenze si è pronunciato su una nuova richiesta di oscuramento di un forum del sito internet http://www. Aduc. It/generale/files/file/allegati/20100111-index-citazione. Pdf. Nel forum si contesta il contratto Indexpoint, commercializzato da Index Europea Spa e Indexcom Srl, di cui molti utenti sono scontenti. Il forum “Contratto Index Europea” (tp://dilatua. Aduc. It/forum/contratto+index+europea_3936. Php) è stato aperto nel novembre del 2006, conta oggi più di 4500 post, la maggior parte dei quali scontenti del servizio, che chiedono come risolvere il contratto, dibattono sui servizi. In udienza, assistiti dall´avvocato Emmanuela Bertucci, l’Aduc ha ribadito l’intenzione di mantenere in vita questo forum, così come tutti gli altri che il sito ospita, per consentire il libero dialogo e confronto fra gli utenti nonchè, nei casi in cui oggetto del forum sia una azienda o un servizio, fra utenti e aziende). Il magistrato, dr Bruno Rados, presidente della seconda sezione civile, dopo non aver letto gli atti ma solo ascoltato le parti, ha così sentenziato: “rilevato che in fatto è pacifico quanto dedotto da parte ricorrente; ritenuto che per l´efficace tutela del nome delle ricorrenti e´ tecnicamente possibile e ragionevolmente satisfattivo delle loro richieste un intervento non già radicale di oscuramento del forum di discussione “Di´ la tua, Contratto Index Europea” del sito www. Aduc. It ma attesa la disponibilità di parte resistente a procedere a specifiche operazioni chirurgiche di eliminazione dei messaggi offensivi o comunque pregiudizievoli al buon nome delle ricorrenti P. Q. M. In parziale accoglimento del ricorso ordina ad Aduc di procedere a sua cura e spese all´eliminazione dei messaggi in qualunque modo nocivi del buon nome della Index Europea Spa e della Indexcom Srl. Dichiara compensate tra le parti le spese del procedimento”. Una decisione “non decisione” – precisa l’Aduc - che, anzichè indicare cosa è ritenuto lesivo, e dunque deve essere rimosso, “rimette la palla in gioco” demandando questo compito ad Aduc stessa, che provvederà al vaglio e alla rimozione di quanto ritenuto lesivo in un´ottica di ragionevolezza e buon senso. E´ ben plausibile che i ricorrenti “che ne chiedevano l´oscuramento totale” non si riterranno soddisfatti dalla “ragionevolezza” di Aduc. ” L’aduc così prosegue: Abbiamo purtroppo conferma che la materia Internet, e relativa libertà di espressione ad essa connessa, è cosa vaga e contraddittoria per le nostre leggi e per chi è deputato alla loro applicazione. La partita dunque è ancora aperta ed è pacifico che la situazione non potrà che continuare ad essere di conflittualità permanente tra chi esercita questa libertà e chi la vuole reprimere. ” .  
   
   
PRIVACY: NO AL TELEMARKETING CON NUMERI CASUALI  
 
E´ vietato effettuare telefonate commerciali usando sistemi che generano numerazioni casuali. Tanto più se gli abbonati vengono contattati con chiamate preregistrate. Lo ha stabilito il Garante privacy intervenendo contro una azienda vinicola a seguito delle segnalazioni di numerosi cittadini che lamentavano la ricezione di telefonate indesiderate, in alcuni casi preregistrate. Per le sue comunicazioni commerciali l´azienda non utilizzava, né direttamente né attraverso i propri call center, i numeri presi dagli elenchi telefonici, ma si serviva di un sistema che generava i numeri da contattare attraverso sequenze casuali. Le sequenze erano elaborate con criteri geografici e i numeri non erano abbinati a dati anagrafici. Nel suo provvedimento di divieto (relatore Giuseppe Fortunato) l´Autorità ha spiegato che anche il numero casualmente composto e chiamato telefonicamente deve considerarsi "dato personale", in quanto ricollegabile, anche indirettamente, a una persona identificata o identificabile. Di conseguenza, in base alle norme sulla privacy, per poter utilizzare anche questo tipo di numerazione a fini commerciali è necessario il previo consenso dell´interessato. Tanto più laddove si utilizzino modalità di contatto con chiamate preregistrate per le quali il consenso è obbligatorio, come più volte ribadito dal Garante. Accertata l´illiceità del trattamento, il Garante ha vietato all´azienda di usare sistemi che generano tramite digitazione casuale numeri di telefono con i quali contattare gli interessati. La società dovrà inoltre cancellare tutti i dati personali per i quali non risulta documentato tale consenso. La mancata osservanza del provvedimento del Garante espone a sanzioni penali (reclusione da tre mesi a due anni) e amministrative (pagamento di una somma da trentamila a centottantamila euro) .  
   
   
PRIVACY: RISCOSSIONE: MAGGIORI GARANZIE PER I CONTRIBUENTI  
 
Prosegue l´azione del Garante privacy per la messa in sicurezza del sistema informativo del fisco. Sotto la lente il servizio di riscossione a mezzo ruolo, attualmente in fase di riorganizzazione a seguito di profonde modifiche introdotte da una importante riforma di settore che ha riportato la gestione della riscossione in capo all´Amministrazione finanziaria. L´autorità ha chiesto ad Agenzia delle Entrate, a Equitalia e alle società del gruppo Equitalia maggiori garanzie per i contribuenti, informazioni più chiare sull´uso dei dati personali, adozione di elevate misure di sicurezza, utilizzo di informazioni indispensabili e aggiornate. Le prescrizioni dell´Autorità tengono conto dei risultati di accertamenti ispettivi che hanno riguardato, oltre agli accessi all´anagrafe tributaria da parte degli agenti della riscossione, anche problematiche più generali del servizio. Agenzia delle entrate, Equitalia e le società partecipate dovranno definire, entro e non oltre i termini indicati dal Garante, le diverse competenze e responsabilità rispetto al trattamento dei dati. Ciò consentirà anche un più agevole esercizio dei diritti da parte dei contribuenti che potranno così individuare con più facilità i destinatari cui rivolgere le loro istanze (accesso, rettifica, cancellazione dei dati ecc. ). Un´informativa semplice e chiara che indichi, tra l´altro, le rispettive competenze sul trattamento dei dati dovrà comunque essere inserita nell´avviso o nella cartella esattoriale inviata al contribuente. Agenzia delle entrate ed Equitalia dovranno, inoltre, rivedere l´articolazione delle diverse banche dati, superando le attuali sovrapposizioni che derivano dalla precedente ripartizione sul territorio del servizio della riscossione, evitando rischi per la correttezza dei dati. Nel sistema informativo dovranno essere contenuti dati il più possibile esatti, aggiornati e pertinenti, conservati per periodi di tempo stabiliti a seconda delle esigenze. Agenzia delle entrate dovrà, infine, garantire elevate misure di sicurezza e predisporre procedure di controllo interno sugli accessi effettuati a fine di riscossione all´anagrafe tributaria, con particolare riguardo all´anagrafe dei rapporti bancari. Ciò anche in relazione agli accessi effettuati dagli enti locali, tramite società esterne, al fine di reperire informazioni per la riscossione delle proprie entrate. Analoghi controlli dovranno essere predisposti da Equitalia sulle attività svolte dalle società del gruppo e da Sogei. Prescrizioni analoghe sono state impartite dal Garante alla Regione Siciliana e alle società che si occupano della riscossione nell´isola.  
   
   
PRIVACY: VIGILANZA PIÙ "VIGILATA" NEGLI AEROPORTI  
 
Accessi alle aree riservate con impronte digitali. Il Garante per la protezione dei dati personali ha autorizzato una società, che svolge attività di vigilanza e sicurezza aeroportuale, a trattare i dati biometrici dei dipendenti che accedono alle aree riservate ed esposte a rischio sicurezza degli aeroporti di Milano "Linate" e "Malpensa", Roma "Fiumicino", Venezia e Pisa. L´azienda aveva sottoposto alla verifica preliminare del Garante un progetto che prevedeva la possibilità di rilevare con il sistema biometrico la presenza dei lavoratori. Il progetto escludeva comunque il controllo sull´orario di lavoro. L´esigenza della società era quella di scongiurare accessi indebiti nelle cosiddette "aree sterili" (security restricted area) degli aeroporti, ovvero nelle zone preposte ai controlli pre-volo dei passeggeri, dei bagagli a mano e da stiva, delle merci e degli operatori aeroportuali di staff. Per tali aree il "Programma Nazionale di Sicurezza" prevede non solo limitazioni di accesso, ma anche particolari misure di sicurezza necessarie per prevenire, ad esempio, l´introduzione a bordo degli aeromobili di armi, ordigni esplosivi e qualsiasi altro oggetto pericoloso. Il sistema biometrico contenuto nel progetto si basa sul confronto tra le impronte digitali rilevate e il template (la rappresentazione in codice numerico), memorizzato e cifrato su una smart card nell´esclusiva disponibilità del lavoratore, che ha prestato preventivamente il proprio specifico consenso al trattamento dei dati. L´autorità (con un provvedimento di cui è stato relatore Mauro Paissan) ha ritenuto proporzionati la raccolta e l´uso delle impronte digitali dei dipendenti in relazione agli accessi alle sole "aree sterili". Ha tuttavia prescritto alla società di prevedere modalità alternative di accesso e identificazione e di fornire ai dipendenti un´apposita informativa che indichi la natura facoltativa del consenso al trattamento dei dati biometrici. I dati relativi agli accessi alle "aree sterili" potranno essere conservati per un tempo massimo di sette giorni .  
   
   
PRIVACY: LE REGOLE DEL GARANTE PER LE ANALISI MEDICHE VIA MAIL  
 
Analisi del sangue, radiografie e referti medici direttamente sul pc di casa, invece che lunghe file agli sportelli delle Asl e dei laboratori, ma solo con il consenso dell´assistito e con l´uso di password. Il Garante per la protezione dei dati personali ha approvato le "Linee guida in tema di referti on line" che fissano rigorose misure a protezione dei dati sanitari dei pazienti che intendono utilizzare questo servizio, ricevendo il referto via mail o "scaricando" gli esami clinici direttamente dal sito web della struttura sanitaria. Già da tempo diversi laboratori, cliniche e ospedali offrono servizi di consultazione elettronica dei referti, ma l´assenza di una normativa che disciplini questa nuova modalità di consegna ha reso necessario l´intervento del Garante affinché questo importante ed innovativo processo di ammodernamento tecnologico della sanità pubblica e privata proceda seguendo regole chiare ed uniformi. Come è avvenuto per il Fascicolo sanitario elettronico, anche in questo caso l´Autorità ha svolto un ruolo di supplenza in attesa di una legislazione adeguata. Questi i punti principali stabiliti dalle Linee guida. L´adesione al servizio dovrà essere facoltativa e il referto elettronico non sostituirà quello cartaceo che rimarrà comunque disponibile. L´assistito dovrà dare il suo consenso sulla base di una informativa chiara e trasparente che spieghi tutte le caratteristiche del servizio di "refertazione on line". Il referto resterà a disposizione on line per un massimo di 45 giorni e dovrà essere accompagnato da un giudizio scritto e dalla disponibilità del medico a fornire ulteriori indicazioni su richiesta dell´interessato. Per fornire il servizio, le strutture sanitarie pubbliche e private dovranno adottare elevate misure di sicurezza tecnologica (utilizzo di standard crittografici, sistemi di autenticazione forte, convalida degli indirizzi e-mail con verifica on line, uso di password per l´apertura del file) e, nel caso offrano la possibilità di archiviare e continuare a consultare via web i referti, dovranno anche sottoporre ai pazienti una ulteriore specifica informativa e acquisire un autonomo consenso. Le Linee guida emanate dal Garante tengono conto delle osservazioni e commenti formulate da organismi e professionisti sanitari pubblici e privati, medici di base, pediatri, organismi rappresentativi, associazioni di pazienti .  
   
   
PRIVACY E SOCIAL NETWORK: LA GUIDA DEL GARANTE PRIVACY IN DISTRIBUZIONE GRATUITA PRESSO GLI UFFICI POSTALI  
 
Vuoi saperne di più sui social network e su come difendere la tua privacy in rete? Da oggi, nei principali uffici postali italiani, si può ritirare gratuitamente la guida messa a punto dal Garante per la protezione dei dati personali: "Social Network: attenzione agli effetti collaterali", un agile vademecum per aiutare chi intende entrare in un social network o chi ne fa già parte a usare in modo consapevole uno strumento così nuovo. Tutti usiamo Facebook, Myspace, o gli altri social network, ma conosciamo fino in fondo come funziona un social network? Con un click passiamo dalla vita reale a quella virtuale, chattiamo, postiamo, tagghiamo, ma siamo sicuri di "raccontarci" solo ai nostri amici? Quella foto, quel video, quelle informazioni che non ci piacciono o non ci rappresentano più, si possono cancellare dalla memoria infinita di Internet? E i nostri clienti come reagiranno all´ultimo commento inserito nel nostro profilo on-line? La guida del Garante contribuisce a rispondere a queste domande e offre alcuni consigli utili per difendersi in rete. Obiettivo dell´iniziativa, promossa dal Garante in collaborazione con Poste italiane, è quello di aiutare sia persone alle prime armi, sia utenti più esperti, a sfruttare le potenzialità di strumenti di comunicazione tanto innovativi e potenti come le reti sociali, senza correre eventuali rischi nella vita privata e professionale. Scritta con un linguaggio semplice e "amichevole", corredata da una grafica accattivante e in un formato delle stesse dimensioni di un Cd, pensato soprattutto per i giovani, la guida è in distribuzione in 2800 uffici postali, individuati tra quelli dei capoluoghi di provincia e quelli che servono più Comuni con alta densità abitativa.  
   
   
IL TRATTATO DI LISBONA E LA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA  
 
Come a suo tempo annunciato, lo scorso 1° dicembre 2009 è entrato in vigore il Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007 dai 27 capi di Stato e di governo degli Stati membri dell’Unione, che modifica il Trattato sull’Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea, d’ora in avanti denominato “Trattato sul funzionamento dell’Unione europea” (Tfue). Rimane solo la Comunità europea dell’energia atomica o «Euratom». Il Trattato di Lisbona apporta modifiche anche all’organizzazione e alle competenze della Corte di giustizia dell’Unione europea. Tutto il sistema giurisdizionale dell’Unione europea prende ora il nome di Corte di giustizia dell’Unione europea (art. 19 Tue) composta da tre organi - la Corte di giustizia, il Tribunale e il Tribunale della funzione pubblica – i cui membri sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri per sei anni, previa consultazione di un comitato incaricato di fornire un parere sull’adeguatezza dei candidati all’esercizio delle funzioni di giudice e di avvocato generale della Corte di giustizia e del Tribunale. La competenza della Corte di giustizia dell’Unione europea si estende al diritto dell’Unione europea ed acquisisce così una competenza pregiudiziale generale nel settore dello spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia. Il procedimento pregiudiziale è esteso agli atti adottati dagli organi e dagli organismi dell’Unione che sono così incorporati nel diritto dell’Unione che la Corte di giustizia può interpretare e di cui può controllare la validità su domanda dei giudici nazionali al fine di consentire loro, per esempio, di verificare la conformità della loro legislazione nazionale con tale diritto. L’istituzione è competente, alle stesse condizioni, a pronunciarsi sui ricorsi proposti dalla Corte dei conti, dalla Banca centrale europea e ora dal Comitato delle Regioni, diretti a preservare le loro prerogative .  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: NULLITÀ DEL CONTRATTO NEGOZIATO FUORI DEI LOCALI COMMERCIALI  
 
La direttiva 85/577/Cee, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali non osta a che un giudice nazionale dichiari d’ufficio la nullità di un contratto rientrante nell’ambito di applicazione di tale direttiva a causa della circostanza che il consumatore non era stato informato del suo diritto di recesso, anche qualora detta nullità non sia mai stata fatta valere dal consumatore dinanzi ai giudici nazionali competenti (Sentenza nella causa C-227/08, Eva Martín Martín/edp Editores Sl). . .  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: RICONOSCIMENTO DI DIPLOMI  
 
La circostanza che l’accesso ad una professione (professore universitario) sia riservato ai candidati selezionati mediante una procedura diretta ad ottenere un numero predeterminato di persone sulla base di una valutazione comparativa dei candidati piuttosto che mediante l’applicazione di criteri assoluti e che conferisce un titolo la cui validità temporale è strettamente limitata non implica che tale professione sia una professione regolamentata ai sensi della direttiva 2005/36/Ce, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. Tuttavia, gli artt. 39 Ce e 43 Ce impongono che le qualifiche acquisite in altri Stati membri siano riconosciute per il loro giusto valore e siano debitamente prese in considerazione nell’ambito di tale procedura (Sentenza C-586/08, Angelo Rubino/miur). .  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: DAZI SULL´IMPORTAZIONE DI MATERIALE BELLICO ED A DOPPIO USO (CIVILE E MILITARE)  
 
7 Stati, fra cui l´Italia, hanno violato il diritto comunitario omettendo di versare i dazi doganali dovuti in relazione all’importazione di materiale bellico e di prodotti ad uso civile e militare Gli obblighi di solidarietà finanziaria rispetto al bilancio comunitario e di lealtà verso la Commissione impongono agli Stati membri di riscuotere e versare tali dazi (Sentenza nelle cause riunite C-284/05 e a. Commissione / Finlandia, Svezia, Germania, Italia, Grecia, Danimarca) . . . .  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: NOTARTEL/UAMI - MARCHIO R.U.N.  
 
Il Tribunale dell´Unione europea ha respinto il ricorso introdotto dalla Notartel, Società di informatica del notariato, per ottenere l´annullamento della decisione della comissione di ricorso dell´Uami (Ufficio per l´Armonizzazione nel mercato interno -marchi,disegni e modelli) che aveva parzialmente accolto (per le classi 38 e 42) l´opposizione di Sat. 1 alla registrazione, da parte di Notartel, del marchio R. U. N. Notartel aveva introdotto nel 1999 una domanda all´Uami per la registrazione del marchio "R. U. N. " come marchio comunitario, per banche dati, servizi telematici e software (classi 9, 35, 38, 41, 42). La società tedesca Sat 1 aveva presentato opposizione a causa di rischio di confusione con il suo marchio "ran" (depositato nel 1996 e registrato nel 2005) (Causa T-490/07: Notartel Spa – Società informatica del Notariato/uami). . .