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Notiziario Marketpress di Lunedì 05 Dicembre 2011
COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE PER CITTADINI EXTRACOMUNITARI  
 
Il Ministero del Lavoro con la nota n. 4773 del 28 novembre 2011 ha chiarito che, a far data dal 15 novembre 2011, tutti i datori di lavoro che assumono un lavoratore extracomunitario regolarmente soggiornante in Italia, non dovranno più compilare il modello "Q", ovvero il contratto di soggiorno. Tutti gli obblighi di legge (art. 36 bis del D.p.r n. 39499) si considerano assolti tramite l´invio del modello" Unificato Lav", entro le 24 ore antecedenti alla costituzione del rapporto di lavoro  
   
   
INPS - PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLE DOMANDE DI CIGS E CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ  
 
Con la circolare n. 148 del 22 novembre 2011 l´Inps ha comunicato le nuove modalità di presentazione delle domande di autorizzazione alla Cassa Integrazioni Guadagni Straordinaria e ai Contratti di Solidarietà. In particolare, dal 1° gennaio 2012 le domande di autorizzazione dovranno essere presentate unicamente mediante il canale telematico disponibile sul portale dell’Istituto ed accessibile mediante Pin. E´ comunque previsto un periodo transitorio, dal 1° al 31 gennaio 2012, durante il quale saranno garantite le modalità consuete di presentazione delle richieste  
   
   
GRAZIE ALLA GIUSTIZIA ALTERNATIVA LE IMPRESE RISOLVONO MEZZO MILIARDO ALL’ANNO DI LITI  
 
25 anni di Isdaci, oggi il compleanno. In questi ultimi anni sono circa 100 mila all’anno le domande di conciliazioni e arbitrati, tra cui gli arbitrati internazionali. Con un valore di circa 200 mila euro all’anno per gli arbitrati (altrettanti presso le Camere di commercio) e circa 30 mila per la mediazione amministrata. Il 28 novembre 1986, nasceva l’Isdaci, per l’Italia iniziava un processo di innovazione culturale ed organizzativa che vedeva diffondersi la giustizia alternativa, fino ad allora quasi inesistente, già diffusa in Europa e a livello internazionale. Un percorso in rapida crescita grazie ai vantaggi di costi limitati e alla giustizia veloce con procedure di circa 160 giorni per l’arbitrato e 65 per la mediazione amministrata. Dal 2010 il tentativo di conciliazione obbligatoria prima di arrivare ai tribunali è diventato obbligatorio in molte materie: liti condominiali, affitto, sanità, contratti bancari, finanziari ed assicurativi. Litigare costa alle imprese milanesi oltre un miliardo all’anno, con la crisi imprese più “ragionevoli”. In media ogni impresa milanese fa tre litigi importanti ogni anno con conseguenze costose. Le imprese, nella loro totalità, litigano quasi un milione di volte all’anno (da un’elaborazione della Camera di commercio di Milano su un’indagine sulle imprese milanesi). Litigare comporta affari bloccati e spese sostenute: si parla di circa un miliardo e duecentocinquanta milioni di euro all’anno. E con la crisi una impresa su quattro cerca di essere più accomodante per ridurre questi costi. I 25 anni di Isdaci. L’istituto per lo Studio e la Diffusione dell’Arbitrato e del Diritto Commerciale Internazionale (Isdaci) nasce nel 1986 su iniziativa della Camera di commercio di Milano e altre istituzioni pubbliche e private, con il compito di promuovere la cultura dell’arbitrato e delle altre procedure extragiudiziali. L’istituto realizza percorsi formativi (seminari, il master per Esperti in Affari Legali d’Impresa, divenuto il corso di specializzazione per addetti agli affari legali d’impresa) e svolge attività editoriali che consistono nelle realizzazione di volumi giuridici attinenti all’arbitrato e le altre procedure extragiudiziali delle controversie. Isdaci si occupa anche di ricerca operativa in relazione a temi giuridici attinenti l’attività delle imprese, delle Camere di commercio, delle associazioni di categoria, di enti e istituzioni e ogni anno presenta il “Rapporto sulla diffusione della giustizia alternativa in Italia”. Oggi convegno per i 25 anni di Isdaci. Sul tema della conciliazione dei diritti dopo l’Unità d’Italia. Con Carlo Sangalli, presidente della Camera di commercio di Milano, Livia Pomodoro, Presidente Tribunale di Milano, Giovanni Deodato, Presidente Isdaci, Avvocato in Milano, già Magistrato di Cassazione, Franzo Grande Stevens, già Presidente Isdaci, Avvocato in Torino, Piero Bassetti. “Isdaci e la Camera di commercio sono fortemente collegate - ha dichiarato Carlo Sangalli, Presidente della Camera di commercio di Milano -. Lo sono grazie alle persone essendo stato Bassetti fondatore di Isdaci. Ma siamo uniti anche da una missione, con la collaborazione con la nostra Azienda Speciale, la Camera Arbitrale, ma penso anche all’obiettivo comune di rendere più facile la vita delle imprese, con effetti positivi per l’economia. Quest’occasione particolare, però, ha un valore in più: perché oggi ricordiamo i 25 anni di attività di Isdaci”. “La nostra è una storia che ha visto premiata la convinzione di un settore che si è mostrato in continua crescita e che ha contribuito a cambiare il modo di fare giustizia in Italia - ha dichiarato Giovanni Deodato, presidente di Isdaci -. Le attese più forti sono legate alla recente entrata in vigore dei tentativi obbligatori di mediazioni previsti per numerose materie, i quali potranno arginare il flusso travolgente delle cause con provvedimenti finalizzati ad impedire il loro sorgere e ridurre significativamente la durata dei processi. Ciò dipende dall’organizzazione in capo ai mediatori e del servizio presso i vari organismi”  
   
   
SORGENIA HA RICEVUTO IL PREMIO ARETê PER LA COMUNICAZIONE RESPONSABILE COME MIGLIORE COMUNICAZIONE D´IMPRESA.  
 
Lo scorso 28 novembre Sorgenia ha ricevuto il “Premio Aretê per la comunicazione responsabile” come migliore comunicazione d’impresa. Il riconoscimento è stato consegnato all’amministratore delegato Massimo Orlandi dal direttore editoriale del Gruppo Sole 24 Ore, Alfonso Dell’erario. La cerimonia si è svolta nella sede di Confindustria a Roma. 28 novembre 2011 - La giuria ha voluto premiare la comunicazione di Sorgenia con riferimento in particolare all’iniziativa “Generazioni sensibili” per la cultura dell’efficienza e del risparmio energetico dedicata alle scuole elementari e medie e i n s e r i t a n e l p i ù a m p i o p r o g r a m m a “ S o r g e n i a p e r l a Scuola” (www.Sorgeniaperlascuola.it ). Questa la motivazione: "Generazioni sensibili una campagna mirata a far conoscere alle nuove generazioni i temi del risparmio e dell’efficienza energetica. Valori importanti per il loro futuro, l´economia e l´ambiente”. Massimo Orlandi ha dichiarato: “Siamo particolarmente soddisfatti di questo premio perché è un riconoscimento alla filosofia che orienta ogni giorno il nostro lavoro. La responsabilità sociale è un tema fondamentale della sensibilità di Sorgenia verso le persone, l’ambiente, i clienti e i territori nei quali opera. L’iniziativa di Generazioni sensibili, che porta i temi del risparmio e dell’efficenza energetica nelle scuole, è un esempio concreto del nostro impegno. Sorgenia è stato uno dei primi operatori nazionali a puntare sull’efficienza energetica, che da tempo è parte integrante dell’offerta commerciale dell’azienda e della comunicazione con tutti i nostri interlocutori. Allo stesso modo, il progetto Sorgenia per la scuola che fornisce beni e servizi ai singoli istituti scolastici, è frutto di un approccio pragmatico e attento alle esigenze reali del singolo individuo e della collettività. Per Sorgenia, sostenibilità significa attenzione alle risorse, ma anche aiuto oggi agli adulti di domani, anzitutto nel contesto in cui naturalmente si forma il loro pensiero e la loro cultura: la scuola”. Sorgenia è il primo operatore privato del mercato italiano dell’energia con circa 500mila clienti in tutta Italia, in particolare concentrati nel segmento business, e impianti di produzione per quasi 4.000 Mw di potenza installata. Nata nel 1999 come Energia Spa su iniziativa di Cir e Verbund, con l’avvio della liberalizzazione del mercato italiano dell’energia, nel 2006 diventa Sorgenia. Il Gruppo conta quasi 500 dipendenti e ha chiuso il 2010 con 2,7 miliardi di Euro di ricavi. Consolidata la posizione di secondo fornitore delle imprese italiane, a partire dal 2011 sta sviluppando un’azione commerciale mirata in particolare ai consumatori domestici. All’intero portafoglio di clienti finali Sorgenia propone un’offerta integrata di elettricità, gas e servizi per il miglioramento dell’efficienza energetica, che vanno dagli audit energetici per le imprese industriali ai semplici apparecchi per l’eliminazione dei prelievi da stand-by per i consumatori domestici. L’efficienza è uno dei fondamentali criteri guida per le attività di Sorgenia nell’ambito della generazione elettrica, con il ricorso alle tecnologie più efficienti e compatibili oggi esistenti  
   
   
DIRETTORI DELLE TESTATE ON-LINE: NON SONO RESPONSABILI DEI COMMENTI DEI LETTORI - DA UNA TESTATA ON-LINE NON SI PUÒ PRETENDERE LA RIMOZIONE DEI TESTI  
 
Ai direttori delle testate on-line - per i quali la Cassazione ha già stabilito che non si possono applicare le norme sulla stampa - non si può addebitare neppure la responsabilità di non aver rimosso dal sito un commento inviato da un lettore e ritenuto diffamatorio. Lo sottolinea la Quinta sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza 44126/2011 che ha annullato, senza rinvio, la condanna per omesso controllo nei confronti dell´ex direttore dell´edizione on-line dell´Espresso Daniela Hamaui. Ai giudici di legittimità, il legale di Hamaui ha fatto presente che l´articolo incriminato «non era un commento giornalistico, ma un ´post´ inviato alla rivista e cioè un commento di un lettore che viene automaticamente pubblicato, senza alcun filtro preventivo». Consapevoli delle peculiarità delle edizioni on-line, i giudici di merito della Corte di Appello di Bologna avevano addebitato al direttore non l´omesso controllo, ma l´omessa rimozione del commento. In questo modo, però, ha obiettato il legale, si «stravolge la norma incriminatrice che punisce il mancato impedimento della pubblicazione e non invece l´omissione di controllo successivo». Accogliendo tali obiezioni, la Corte di Cassazione rileva che tra l´editoria cartacea e quella elettronica non c´è solo una «diversità strutturale» ma «altresì la impossibilità per il direttore della testata on-line di impedire la pubblicazione di commenti diffamatori, il che rende evidente che la norma penale che punisce l´omesso controllo non è stata pensata per queste situazioni, perchè costringerebbe il direttore ad una attività impossibile, ovvero lo punirebbe automaticamente ed oggettivamente, senza dargli la possibilità di tenere una condotta lecita». Per quanto riguarda le differenze tra on-line e stampa cartacea, la Cassazione ricorda che «perchè si possa parlare di stampa in senso giuridico, occorrono due condizioni: che vi sia una riproduzione tipografica e che il prodotto di tale attività (quella tipografica) sia destinato alla pubblicazione attraverso una effettiva distribuzione tra il pubblico». Le testate elettroniche difettano di entrambe i requisiti perchè «non consistono in molteplici riproduzioni su più supporti fisici di uno stesso testo originale», e perchè vengono diffuse «non mediante la distribuzione»  
   
   
IL MERCATO EUROPEO DEL MOBILE ADVERTISING REGISTRA UNA CRESCITA DEL 53% NEGLI ULTIMI TRE MESI: I DATI DEL MOBILE INSIGHTS REPORT DI INMOBI  
 
Inmobi, il più grande mobile ad network al mondo, ha presentato i dati del Mobile Insights Report sull’andamento del mercato nell’ultimo trimestre conclusosi il 31 ottobre 2011. L’indagine segnala una significativa crescita del segmento nell’area europea che registra, negli ultimi tre mesi, un incremento del 53% delle impression mobili; di queste circa 21.9 miliardi sono state gestite dal network di Inmobi. Sul podio dei dispositivi più utilizzati in prima posizione si conferma l’iPhone 4 con una quota del 7%, seguito dal Samsung Galaxy Gt-i9000 (4%) e dal Desire di Htc (3%). Android si riconferma ancora una volta il sistema operativo più diffuso registrando una crescita di altri 6 punti percentuali negli ultimi 90 giorni. Nonostante Apple abbia perso un po’ di terreno, non è destinata ad arrendersi bensì a consolidare la sua posizione di ripresa: tra agosto e settembre è passata da una quota del 14.2% al 14.7% Anche su scala globale Android è in testa (+6%) mentre Nokia, nonostante la seconda posizione, perde qualche quota.
Top 3 sistemi operativi: % di quote di impression in Europa
% Quota di mercato europea (luglio ‘11) % Quota di mercato europea (ottobre ’11) Varianza punti %
Android 22 28 +6
iPhone 14 15 +1
Symbian 11 8 -3
"Stiamo riscontrando una crescita continua dell’utilizzo di dispositive mobili e il quasi raddoppiare delle impression solo nell’ultimo trimestre ci dimostra che si sta sviluppando un forte mercato per i pubblicitari e gli investitori” ha commentato James Lamberti, Vp Global Research & Marketin di Inmobi. “Gli utenti sono sempre più interessati a relazionarsi col proprio dispositivo mobile e si stanno aprendo alle nuove forme tecnologiche che vedono il brand entrare in contatto direttamente con loro attraverso l’utilizzo di innovative e creative campagne rich media” ha concluso Lamberti. L’ultimo Mobile Insights Reports di Inmobi è scaricabile a questo indirizzo: www.Inmobi.com/research Con il suo programma Mobile Insights, Inmobi lavora per creare conoscenza sul mercato e contribuire alla formazione del settore e dei suoi dirigenti. I suoi report si basano su sondaggi condotti sui consumatori per mezzo di dispositivi mobili, nonché sui dati del suo network che si estende in oltre 200 paesi dei sei continenti. Inmobi è il più grande mobile ad network indipendente. Con uffici nei cinque continenti fornisce a pubblicitari, editori e sviluppatori una soluzione globale unica per il mercato della pubblicità. Il network cresce molto rapidamente e oggi fornisce la possibilità di raggiungere 340 milioni di utenti, in oltre 165 Paesi, attraverso più di 50,4 miliardi di ad impression mobili al mese. Attraverso la recente acquisizione di Sprout, piattaforma leader per la creazione di contenuti rich media mobili in formato Html5, Inmobi ha incrementato ulteriormente la sua offerta per le aziende e le agenzie creative. Inmobi è stata nominata “Best Mobile Ad Network” agli ultimi Mobi Award e nel 2011 è stata inclusa tra le Top 100 Alwayson Mobile Company della Silicon Valley. Tra i maggiori investitori che detengono Inmobi: Softbank, Kleiner Perkins Caufield & Byers e Sherpalo Ventures. L’azienda ha uffici a Bangalore, Johannesburg, Londra, Nairobi, New York, Parigi, San Francisco, Seoul, Singapore e Tokyo. Info: www.Inmobi.com/research  - la pagina Twitter @Inmobi o il blog aziendale www.Inmobi.com/inmobiblog/  
 
   
   
UNIVERSITÀ CATTOLICA: COME I CYBERCRIMINALI MONETIZZANO ANDROID  
 
Lo scorso 2 dicembre si è tenuta, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, una lezione sulla sicurezza informatica organizzata da Symantec in collaborazione con l’ateneo milanese e riservata agli studenti. "Quello degli studenti universitari è un pubblico all’avanguardia nell’utilizzo dei dispositivi smartphone e tablet, ma non sempre a conoscenza dei rischi che derivano da un utilizzo non corretto di tali dispositivi". - ha dichiarato Marco Riboli, Vice President e General Manager, Symantec Emea Mediterranean Region. Durante la lezione si è parlato della differenza tra sicurezza reale e sicurezza percepita e dei pericoli del commercio elettronico, di come funzionano gli attacchi con una simulazione pratica e di come difendersi oggi e in futuro. Uno spazio è stato dedicato all’underground economy e alla capacità dei cybercriminali di ricavare un guadagno dalle loro attività: a tal proposito, Symantec ha annunciato la pubblicazione di una nuova ricerca intitolata “Motivations of Recent Android Malware” (Pdf). Un documento che fornisce un’analisi approfondita degli schemi di monetizzazione attualmente in uso e che stanno alla base della crescente ondata di malware, volti a colpire le piattaforme di mobile computing di Android, e degli schemi che potrebbero presentarsi in futuro  
   
   
TELECOM ITALIA: AL VIA “INTERNET PLAY”, LA CONNESSIONE INTERNET DEDICATA AL GAMING ON LINE  
 
Gli appassionati dei giochi on line potranno avvalersi di collegamenti Adsl più performanti grazie a tempi di latenza ridotti fino al 40% Telecom Italia lancia “Internet Play”, la nuova soluzione dedicata al gaming on line che consente di migliorare le prestazioni della connessione Adsl riducendo fino al 40% i tempi di latenza, cioè di risposta di un server remoto. “Internet Play”, disponibile da domani, permette a tutti i clienti di Telecom Italia che amano il multiplayer on line, sia da Pc sia da console, di vivere un’esperienza ludica più avvincente avvalendosi di un collegamento broadband maggiormente reattivo e adatto alle proprie esigenze, in grado in questo modo di soddisfare azioni di gaming anche tra più sfidanti contemporaneamente. In particolare “Internet Play” ottimizza il parametro della cosiddetta “latenza” o Ping, riducendo significativamente il tempo di risposta e aumentando la competitività e reattività del giocatore. Telecom Italia offre alla propria clientela l’opportunità di provare gratuitamente senza vincoli “Internet Play” per il primo mese, senza costi di recesso, per permettere a tutti gli appassionati di apprezzarne le potenzialità. “Internet Play” può essere attivata, previa verifica della disponibilità del servizio, su tutti i profili Adsl Telecom Italia flat 7 Mega e Superinternet (10 e 20 Mega) al costo di 3 Euro al mese (entro il 30 novembre 2012 il primo mese sarà gratuito)  
   
   
SCENARI DIGITALI E PICCOLA E MEDIA EDITORIA A PIÙ LIBRI PIÙ LIBERI (ROMA, 7-11 DICEMBRE)  
 
L´8 dicembre saranno presentati i dati Aie sul mercato e-book. Il Web e la galassia delle nuove tecnologie stanno cambiando in profondità non solo il modo in cui si legge (e cosa si deve intendere per lettura), ma anche il modo in cui il lettore arriva alla decisione di comprare proprio quel libro (sia esso di carta o il download di un file di un e-Book o di una applicazione), così come i canali di vendita in cui si compra. Il fenomeno più evidente è la crescita di titoli di e-book italiani (dai 1.609 di dicembre 2009 ai 6.879 di dodici mesi dopo sino ai 18.816 di fine novembre 2011 (sono il 2,6% dei titoli commercialmente vivi: erano lo 0,2% a fine 2009) e delle applicazioni "a contenuto editoriale" (nel solo settore arte/musei ne abbiamo 27, mentre sono solo 15 in Francia e 23 in Uk). Il "cambiamento" però non si esaurisce in questo. Stanno mutando infatti anche i comportamenti del pubblico in relazione alle fonti attraverso cui si decide di comprare un libro: quelle accessibili attraverso Internet (forum e chat, averne letto e discusso attraverso social network, ecc.) vengono indicate dal 47,2% dei lettori abituali (e i social network da soli valgono l´8,6% delle decisioni!). Anche se poi il lettore i libri li compra (ancora) nei canali tradizionali: usa le piccole e grandi librerie indipendenti, ma anche le catene editoriali, quelle nei centri commerciali, le bancarelle che trattano i libri usati. E le librerie on line, dove accanto a quelle italiane (il 22,1% dichiara di aver fatto lì i suoi acquisti), diventano importanti quelle straniere (8,3% delle indicazioni).All´interno di questi processi cambiano anche i modi in cui la casa editrice fa scouting editoriale. Non più solo scambi di diritti da una casa editrice all´altra, non più solo visite alle principali fiere e saloni del libro, ma anche attenzione crescente verso le forme di self printing digitale a cui gli autori esordienti possono accedere oggi con una facilità solo pochi anni fa impensata. Cambiano anche i modi stessi di pensare al prodotto editoriale. Fatti di libri di carta e libri di bit, applicazioni per smartphone e testi che si leggono sullo schermo di iPad, iPod e iPhone. Come quindi uno stesso contenuto editoriale (testi, immagini, ecc.) può costituire per la casa editrice il punto di partenza per altri spin-off editoriali? Come fare scouting e comunicazione? Temi che si intrecciano tra loro e che verranno affrontati nel corso di tre tavole rotonde che tra giovedì 8 e sabato 10 dicembre si terranno a Più libri più liberi, la Fiera nazionale della piccola e media editoria in programma a Roma al Palazzo dei Congressi dell´Eur. Incontri in cui - accanto ad alcuni dati su come si va evolvendo lo scenario del mercato - verranno presentati e discussi alcune case histories aziendali (alcune di piccoli editori "nativi digitali"). Si inizia giovedì 8 dicembre con Marketing 2.0: dalla carta al digitale e ritorno (ore 10.45-12.00, Sala Smeraldo) e si proseguirà sabato 10 dicembre con Aaa autore cercasi: le nuove vie dello scouting editoriale (ore 12.00-13.15, Sala Smeraldo) per finire, sempre sabato 10, con La forma del libro che non c´è (ore 13.15-15.00, Sala Smeraldo). Interverranno Maria Cecilia Averame (5adicopertina), Matteo Brambilla (Bookrepublic), Andrea Bongiorni (Wepub), Alessandro Furlan (Altair4), Cristina Mussinelli (Associazione Italiana Editori), Danco Singer (Opera Multimedia), Marco Vigevani (Agenzia M. Vigevani)  
   
   
CRISI DELL’INDUSTRIA: CRESCE IL SETTORE DEI SISTEMI DI TRASMISSIONE - +12,5% NEI PRIMI 9 MESI DELL’ANNO  
 
Venerdì 2 dicembre, ore 12.00 a Palazzo Giureconsulti (Camera di Commercio), Piazza Mercanti, 2 – Milano, al termine del convegno Sistemi di trasmissione, movimento e potenza – Prospettive per il futuro, che ha visto l’intervento di esperti di economia e di tecnologia, sono stati presentati i dati del settore dei sistemi di trasmissione, aggiornati al Iii trimestre 2011. Nel 2011, anno del crollo dei mercati finanziari, alcune aziende italiane hanno resistito meglio di altre alla crisi. Quello dei sistemi di trasmissione, movimento e potenza si è dimostrato un settore chiave dell’industria del nostro Paese: presenta performance positive, in controtendenza con situazione economica generale, ed è protagonista di una continua innovazione, con l’integrazione di meccanica, elettronica, pneumatica e oleodinamica. Tomaso Carraro, Presidente dell’Associazione Italiana Costruttori Organi di Trasmissione e Ingranaggi (Assiot), ha fatto il punto sulla storia, sul presente e sulle prospettive per il futuro del settore, in occasione dei quarant’anni dell’associazione di categoria che riunisce i costruttori di organi di trasmissione e ingranaggi  
   
   
MANIFESTO PER LA NUOVA IMPRESA  
 

Lunedì 5 dicembre, dalle 9.00 alle 13.00, a Milano, Palazzo Isimbardi, Sala del Consiglio, Corso Monforte 35, si tiene il "Forum per la nuova impresa: per la crescita contro la crisi l’Italia ha bisogno di nuovi imprenditori! Partecipa anche tu alla stesura del “Manifesto per la nuova impresa” e porta all’attenzione delle istituzioni proposte concrete per supportare l’imprenditoria italiana.

Al convegno partecipano l’Assessore allo Sviluppo Economico, Formazione Professionale e Lavoro, Paolo Giovanni del Nero,  il Presidente della Provincia, Guido Podestà, Il Segretario Generale dell’Unione del Commercio, Gianroberto Costa, il Segretario Generale della Camera di Commercio Monza e Brianza, Renato Mattioni, il Presidente dell’Ente Bilaterale Nazionale del turismo, Afredo Zini, il fondatore di CEPU e eCampus, Francesco Polidori, il Fondatore di Gestimpresa, Alfredo di Napoli, il Presidente della Fondazione Politecnico di Milano, Giampio Bracchi, l’Assessore al Commercio, Attività Produttive, Turismo, Marketing territoriale del Comune di Milano, Franco D´Alfonso, il professor Guido Corbetta e il Dottor Francesco Sacco dell’Università Bocconi

 
   
   
CONVENTION VORTICE: MANTENUTA LA SOLIDITÀ, REINVESTIMENTO DI UTILI IN INNOVAZIONE E RICERCA NON SOLO NEI PRODOTTI MA ANCHE NEI PROCESSI PRODUTTIVI  
 
Si è tenuta presso l’Hotel Enterprise di Milano, la Convention Vortice 2011, che ha visto la presenza del Presidente Carlo Pagani, l’Amministratore Delegato Angelo Ghitti, il Direttore Generale Stefano Guantieri, i Manager Vortice e la Forza Vendita al completo. I lavori sono iniziati con gli interventi di Carlo Pagani e Angelo Ghitti che hanno sottolineato che in questi ultimi anni, a fronte di una situazione economica del Paese difficoltosa, Vortice ha mantenuto la sua solidità, non è dovuta ricorrere a licenziamenti o cassa integrazione, ha sempre reinvestito gli utili in innovazione e ricerca non solo nei prodotti ma anche nei processi produttivi. Caratterizzata da una politica ecologica innovativa e coerente, Vortice ha investito notevoli risorse nella ricerca e sviluppo di tecnologie applicabili a prodotti con un basso impatto ambientale ed energetico e a processi di produzione ecosostenibili a partire dalla stessa fabbrica che da qualche mese è dotata di un impianto fotovoltaico che oltre a soddisfare il fabbisogno aziendale di energia elettrica ne produce in surplus da immettere nelle reti di distribuzione. Vortice mantiene ancora oggi un ruolo leader in Italia nel settore dell’aspirazione ma per essere in grado di affrontare i cambiamenti del Mercato e la globalizzazione, da qualche anno ha iniziato il progetto di espansione fuori dall’Europa con l’obiettivo di produrre e vendere localmente. Già presente da oltre 35 anni con due filiali storiche in Francia e nel Regno Unito, Vortice nel 2010 ha aperto un Ufficio Commerciale a Mosca, nel 2011 a Shangai e la prossima tappa sarà l’America Latina. Il Direttore Generale Stefano Guantieri ha poi proseguito i lavori dichiarando che Vortice chiuderà il 2011 in linea con il 2010 e sottolineando che Risparmio Energetico, Certificazione Energetica e Nuove Normative Europee sono stati e saranno i motori per il miglioramento e l’innovazione dei prodotti Vortice. Nonostante la crisi economica Vortice ha continuato a lavorare e investire su: Innovazione tecnologica dei prodotti, Affidabilità dei prodotti, Attività di formazione ed informazione lungo la filiera, Marketing sul punto vendita, Allargamento del catalogo, potenziamento dell’Ufficio tecnico e potenziamento del Pre e Post-vendita. Info: www.vortice.com  
   
   
BETTONI RICONFERMATO PRESIDENTE UNIONCAMERE LOMBARDIA  
 
Francesco Bettoni - Presidente della Camera di Commercio di Brescia dal 1992 e dell’Unione Regionale dall’ottobre 2004 - è stato riconfermato per i prossimi tre anni Presidente di Unioncamere Lombardia. La sua nomina ha raccolto il consenso unanime di tutto il Consiglio dell’Unione Regionale riunitosi ieri a Lodi al termine delle Assise degli Amministratori camerali lombardi. La candidatura è stata avanzata dal Presidente della Camera di Commercio di Milano, Carlo Sangalli, che ha ricordato come la presidenza di Francesco Bettoni abbia contribuito al rilancio e al rafforzamento di Unioncamere Lombardia e dell’intero Sistema camerale lombardo, in particolare attraverso la piena realizzazione dell’Accordo di Programma con Regione Lombardia, interventi significativi sul credito (dall’operazione Confiducia a Sbloccacrediti), sull’innovazione, sull’internazionalizzazione e sulle infrastrutture, Bre.be.mi in testa. Francesco Bettoni, nel ringraziare tutti i membri del Consiglio di Unioncamere Lombardia per la fiducia accordatagli ha sottolineato il suo “impegno per l’ulteriore rafforzamento del Sistema camerale lombardo, sempre più attento a muoversi come “rete”, in una logica di servizi associati che massimizzino l’efficacia e l’efficienza dell’azione camerale a favore delle imprese. In questo momento economico particolarmente critico saremo sempre più vicini alle imprese e pronti a supportarli in particolare nel recupero di competitività sui mercati internazionali”  
   
   
GIUSTIZIA ITALIANA: PETTEGOLEZZI VIETATI IN UFFICIO SULLA VITA PRIVATA E SESSUALE DEI COLLEGHI  
 
La quinta sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 44940 del 2 dicembre 2011, ha detto stop allo sport preferito negli ambienti di lavoro: in ufficio sono vietati i pettegolezzi sulla vita privata e sessuale dei colleghi. La Corte ha confermato la condanna emessa dalla Corte di appello di Torino nei riguardi di un impiegato che aveva divulgato in ufficio informazioni private di una collega, acquisite e raccolte tramite un investigatore privato. La Corte di Appello di Torino aveva ritenuto l’uomo e l’investigatore, colpevoli del reato di diffamazione, sottolineando che “all´elemento materiale del delitto di diffamazione, non è dubbio che la diffusione all´interno del ristretto ambito lavorativo della notizia della esistenza di una relazione, sentimentale e sessuale, clandestina tra due impiegati può avere natura diffamatoria, specie se uno dei due è sposato. E´ pur vero che la condotta adulterina fu, nel caso di specie, addebitata, al suo amante (l´unico che fosse coniugato), ma è altrettanto vero, che la riprovazione sociale (anche se, spesso, materiata da una non trascurabile dose di ipocrisia) colpisce, solitamente, in casi del genere, entrambi i partner, d´altronde, anche in assenza di valutazioni "morali" da parte di terzi, fatti del genere sono oggetto di malevolo pettegolezzo”.Secondo i giudici della suprema corte, quindi, il lavoratore che, per rancore nei riguardi di un collega, diffonde notizie su un suo flirt con altro collega sposato, commette i reati di diffamazione e di violazione della privacy. “Il trattamento dei dati personali, effettuato da un soggetto privato per fini esclusivamente personali è soggetto alle disposizioni della normativa sulla privacy, tanto se i dati siano destinati a una comunicazione sistematica, quanto se siano destinati alla diffusione. E, in tal caso, è necessario il consenso dell´interessato”  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: SECONDO L’AVVOCATO GENERALE BOT LE FUNZIONALITÀ DI UN PROGRAMMA PER ELABORATORE E IL LINGUAGGIO DI PROGRAMMAZIONE NON POSSONO ESSERE PROTETTI DAL DIRITTO D’AUTORE  
 
Il codice sorgente di un programma può essere riprodotto, a determinate condizioni, per garantire la sua interoperabilità con un altro programma. La società Sas Institute Inc. Ha sviluppato il Sistema Sas, un insieme integrato di programmi che consente agli utenti di effettuare operazioni di elaborazione e di analisi di dati, in particolare di dati statistici. Il componente centrale del sistema Sas è denominato Base Sas. Esso permette agli utenti di scrivere ed eseguire programmi d’applicazione (detti anche «script») scritti nel linguaggio di programmazione Sas che consentono di trattare i dati. Le funzionalità di Base Sas possono essere estese con l’uso di moduli aggiuntivi. I clienti della Sas, allorché volevano eseguire i loro programmi d’applicazione scritti in linguaggio Sas o crearne di nuovi, non avevano, in linea di principio, altra possibilità se non continuare a utilizzare su licenza i moduli necessari del sistema Sas. Infatti, un cliente che avesse voluto passare ad un altro fornitore di software sarebbe stato costretto a riscrivere in un altro linguaggio i propri programmi d’applicazione esistenti, il che richiede un investimento considerevole. La società World Programming Ltd (Wpl), si è resa conto della potenziale esistenza di un mercato per un software alternativo in grado di eseguire programmi d’applicazione scritti in linguaggio Sas. Essa ha pertanto creato un prodotto chiamato World Programming System (Wps). Quest’ultimo emula molte delle funzionalità dei moduli Sas, per fare in modo che i programmi d’applicazione dei clienti eseguiti in Wps funzionino come se eseguiti nei moduli Sas. Inoltre, al fine di consentire al proprio programma di avere accesso ai dati precedentemente salvati dal cliente in formato Sas e di trattarli, la Wpl ha fatto sì che il suo programma comprenda ed interpreti tale formato di dati affinché sia garantita l’interoperabilità tra i due programmi. Benché nulla induca a ritenere che la Wpl abbia avuto accesso al codice sorgente dei moduli Sas, la società Sas Institute ha avviato un’azione legale nel Regno Unito per far dichiarare che i comportamenti della Wpl costituiscono una violazione del diritto d’autore sui suoi programmi per elaboratore. In tale contesto la High Court of Justice (Chancery Division), investita del ricorso in appello, sottopone diverse questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia affinché quest’ultima precisi la portata della protezione giuridica conferita ai programmi per elaboratore dal diritto dell’Unione e in particolare dalla direttiva 91/50/Cee. Nelle sue conclusioni in data odierna l’avvocato generale, sig. Yves Bot, ricorda preliminarmente che la protezione conferita dalla direttiva si applica a ogni forma di espressione di un programma per elaboratore e non alle idee e ai principi che sono alla base di un qualsivoglia elemento di un programma per elaboratore. Così, l’avvocato generale ritiene che la protezione di un programma per elaboratore si applica agli elementi letterali di tale programma – ossia il codice sorgente e il codice oggetto – ma anche a qualsiasi altro elemento che esprime la creatività del suo autore. In primo luogo, relativamente alla funzionalità di un programma per elaboratore, l’avvocato generale la definisce il complesso di possibilità offerte da un sistema informatico. In altri termini il servizio che da esso si attende l’utilizzatore. Partendo da tale premessa, l’avvocato generale ritiene che le funzionalità di un programma per elaboratore non siano suscettibili, in quanto tali, di essere protette dal diritto d’autore. Le funzionalità di un programma per elaboratore sono infatti dettate da uno scopo preciso e limitato. Al riguardo esse sono simili alle idee. È questa la ragione per la quale possono esistere diversi programmi per elaboratore che offrono le medesime funzionalità. Pertanto ammettere che una funzionalità di un programma per elaboratore possa, in quanto tale, essere protetta equivarrebbe ad offrire la possibilità di monopolizzare le idee, a scapito del progresso tecnico e dello sviluppo industriale. Per contro, i mezzi per giungere a concretizzare le funzionalità di un programma possono essere protetti dal diritto d’autore. La creatività, il know-how e l’inventiva si manifestano, infatti, nel modo in cui il programma è elaborato, nella sua scrittura. Così la maniera in cui sono organizzati formule e algoritmi – quale lo stile di scrittura del programma per elaboratore – è atta a rispecchiare una creazione intellettuale propria del suo autore, che può quindi essere protetta. L’avvocato generale ritiene quindi che, al pari di quanto avviene con qualsiasi altra opera meritevole di tutela da parte del diritto d’autore, la riproduzione di una parte sostanziale dell’espressione delle funzionalità di un programma per elaboratore può costituire una violazione del diritto d’autore. Nella fattispecie l’avvocato generale considera che il giudice nazionale dovrà accertare se, riproducendo le funzionalità del Sistema Sas nel suo programma per elaboratore, la Wpl abbia ripreso una parte sostanziale degli elementi del Sistema Sas che costituisce espressione della creazione intellettuale propria della Sas Institute. In secondo luogo, l’avvocato generale considera che un linguaggio di programmazione non possa essere protetto in quanto tale dal diritto d’autore. Giacché il linguaggio di programmazione è un elemento che consente di dare istruzioni alla macchina, esso deve essere equiparato, ad esempio, al linguaggio utilizzato dall’autore di un romanzo. Il linguaggio di programmazione è quindi il mezzo che permette di esprimersi e non l’espressione in sé. Infine, l’avvocato generale fornisce alcune precisazioni sulla questione se la Wpl fosse legittimata a riprodurre il codice Sas o a tradurre la forma del codice del formato di dati Sas nel suo programma al fine di consentire l’interoperabilità tra il sistema Sas e il suo sistema Wps. A tal proposito, l’avvocato generale ritiene che, un utente, titolare di una licenza per l’uso di un programma per elaboratore può, senza l’autorizzazione dell’autore, riprodurre il codice di tale programma o tradurre la forma del codice di un formato di dati di tale programma per scrivere, nel proprio programma per elaboratore, un codice sorgente che legga e scriva tale formato di dati, purché siano rispettate due condizioni: da un lato, tale operazione deve essere assolutamente indispensabile per ottenere le informazioni necessarie all‘interoperabilità tra gli elementi dei diversi programmi; d’altro lato, non deve avere l’effetto di consentire all’utente di ricopiare il codice del programma per elaboratore nel proprio programma, circostanza che spetterà al giudice nazionale verificare. (Corte di giustizia dell’Unione europea, Lussemburgo, 29 novembre 2011, conclusioni dell’avvocato generale nella causa C-406/10 Sas Institute Inc.)  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: IL DIRITTO DELL’UNIONE NON OSTA, IN LINEA DI PRINCIPIO, AD UNA TASSAZIONE DELLE PLUSVALENZE LATENTI RELATIVE AGLI ATTIVI DI UNA SOCIETÀ IN OCCASIONE DEL SUO TRASFERIMENTO DI SEDE IN UN ALTRO STATO MEMBRO  
 
Tuttavia la riscossione immediata dell’imposta nel momento in cui la società trasferisce la propria sede, senza che alla società in questione venga data la possibilità di differirne il pagamento, è incompatibile con il diritto dell’Unione La società National Grid Indus Bv, costituita secondo il diritto olandese, aveva nei Paesi Bassi la sua sede amministrativa effettiva. Dal 1996 tale società è titolare di un credito in sterline britanniche nei confronti della National Grid Company plc, società con sede nel Regno Unito. In seguito all’aumento del cambio della sterlina britannica rispetto al fiorino olandese, su tale credito si è originato un profitto sul cambio non realizzato. Il 15 dicembre 2000, la National Grid Indus ha trasferito nel Regno Unito la propria sede amministrativa effettiva. In forza di una convenzione volta a evitare la doppia imposizione, tale società, dopo il trasferimento della propria sede, doveva essere considerata residente nel Regno Unito. Di conseguenza, la National Grid Indus ha cessato di percepire un utile tassabile nei Paesi Bassi, di modo che, ai sensi di una normativa olandese, le autorità fiscali olandesi hanno effettuato una liquidazione finale delle plusvalenze latenti esistenti al momento del trasferimento della sede della società, richiedendone il pagamento immediato. La National Grid Indus contesta tale decisione, ritenendola in contrasto con il principio della libertà di stabilimento. Il Gerechtshof Amsterdam (corte d’appello, Paesi Bassi), investito della controversia, ha deciso di sottoporre tale questione alla Corte di giustizia. Nella sua sentenza odierna, la Corte conferma innanzitutto che la National Grid Indus, nel caso di specie, può invocare la libertà di stabilimento per contestare la decisione delle autorità fiscali olandesi. La Corte constata inoltre che una società di diritto olandese, che intenda trasferire la propria sede amministrativa effettiva fuori dal territorio dei Paesi Bassi, subisce uno svantaggio finanziario rispetto ad una società analoga che mantenga la propria sede in tale Stato. Ai sensi della normativa nazionale, il trasferimento della sede di una società di diritto olandese in un altro Stato membro comporta infatti l’immediata tassazione delle plusvalenze latenti relative agli attivi trasferiti, mentre plusvalenze di tal genere non sono tassate qualora una siffatta società trasferisca la propria sede all’interno del territorio olandese. Tale disparità di trattamento è tale da scoraggiare una società di diritto olandese dal trasferire la propria sede in un altro Stato membro e costituisce una restrizione in linea di massima vietata dalle disposizioni del Trattato relative alla libertà di stabilimento. La Corte ricorda tuttavia, da un lato, che il mantenimento della ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri è un obiettivo legittimo. Dall’altro, in mancanza di disposizioni di unificazione o di armonizzazione adottate dall’Unione, gli Stati membri rimangono competenti a definire, in via convenzionale o unilaterale, i criteri di ripartizione del loro potere impositivo, in particolare al fine di eliminare le doppie imposizioni. Alla luce di ciò, il trasferimento della sede amministrativa effettiva di una società da uno Stato membro ad un altro non può significare che lo Stato membro di provenienza debba rinunciare al suo diritto di assoggettare ad imposta una plusvalenza generata nell’ambito della sua competenza fiscale prima di tale trasferimento. La normativa in oggetto è pertanto idonea ad assicurare il mantenimento della ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri interessati. Tuttavia, per valutare la proporzionalità di una siffatta normativa, è necessario operare una distinzione tra la determinazione dell’importo del prelievo e la sua riscossione. – Sulla determinazione definitiva dell’importo del prelievo nel momento in cui la società trasferisce la propria sede in un altro Stato membro A parere della Corte, lo Stato membro di provenienza rispetta il principio di proporzionalità qualora, allo scopo di tutelare l’esercizio della propria competenza fiscale, determini in via definitiva – senza tener conto delle minusvalenze né delle plusvalenze che possono essere realizzate successivamente – l’imposta dovuta sulle plusvalenze latenti originate sul proprio territorio nel momento in cui il suo potere impositivo nei confronti della società interessata cessa di esistere. Il fatto che lo Stato membro ospitante eventualmente non tenga conto di minusvalenze, al momento del realizzo dell’attivo di cui trattasi, non impone allo Stato membro di provenienza alcun obbligo di rivalutare, in tale momento, un debito d’imposta che è stato determinato in via definitiva nel momento in cui la società interessata, a causa del trasferimento della propria sede amministrativa effettiva, ha cessato di essere soggetta all’imposta in quest’ultimo Stato membro. A tale proposito la Corte ricorda che il Trattato non garantisce ad una società che il trasferimento in un altro Stato membro della propria sede amministrativa effettiva sia neutro sotto il profilo fiscale. Tenuto conto delle differenze tra le legislazioni degli Stati membri in tale materia, un simile trasferimento può, secondo i casi, essere più o meno favorevole o sfavorevole per una società sul piano fiscale. – Sulla riscossione immediata dell’imposta nel momento in cui la società trasferisce la propria sede in un altro Stato membro La Corte ammette che la situazione patrimoniale di una società possa presentarsi a tal punto complessa da rendere pressoché impossibile e notevolmente gravoso, se non addirittura eccessivo, per la società in questione, individuare in modo preciso a livello transfrontaliero la sorte di tutti i beni facenti parte delle immobilizzazioni e del capitale circolante di tale società, fino al momento del realizzo delle plusvalenze collegate a detti beni. Non può pertanto essere escluso che l’onere amministrativo di una dichiarazione annuale (proposta dalla Commissione), necessariamente vertente su ogni elemento patrimoniale per il quale una plusvalenza latente sia stata constatata al momento del trasferimento della sede amministrativa effettiva della società, genererebbe, per quest’ultima, un ostacolo alla libertà di stabilimento. Per contro, in altre situazioni, la natura e la portata del patrimonio della società consentirebbero di garantire agevolmente l’individuazione a livello transfrontaliero degli elementi di tale patrimonio per i quali una plusvalenza è stata constatata nel momento in cui la società interessata ha trasferito in un altro Stato membro la propria sede amministrativa effettiva. Alla luce di ciò, una normativa nazionale che offra, alla società che trasferisce in un altro Stato membro la propria sede amministrativa effettiva, la scelta tra, da un lato, il pagamento immediato dell’imposta (che crea uno svantaggio in termini finanziari per tale società ma la dispensa da oneri amministrativi successivi), e, dall’altro, il pagamento differito di tale imposta, se del caso corredato da interessi conformemente alla normativa nazionale applicabile (che necessariamente comporta per la società interessata un onere amministrativo, legato all’individuazione degli attivi trasferiti), costituirebbe una misura che sarebbe meno contraria alla libertà di stabilimento rispetto alla misura in oggetto. Una società potrebbe, infatti, optare per il pagamento immediato dell’imposta, qualora ritenesse che gli oneri amministrativi legati alla sua riscossione differita siano eccessivi. La Corte pertanto risolve la questione nel senso che è sproporzionata una normativa di uno Stato membro che impone ad una società che trasferisce in un altro Stato membro la propria sede amministrativa effettiva la riscossione immediata, al momento stesso di tale trasferimento, dell’imposta sulle plusvalenze latenti relative ad elementi patrimoniali di tale società. (Corte di giustizia dell’Unione europea, Lussemburgo, 29 novembre 2011, Sentenza nella causa C‑371/10, National Grid Indus Bv / Inspecteur van de Belastingdienst Rijnmond/kantoor Rotterdam)  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: CONDIZIONI PER IL BLOCCO, DA PARTE DELLE AUTORITÀ DOGANALI DEGLI STATI MEMBRI, DI MERCI – IMITAZIONI O COPIE DI PRODOTTI PROTETTI NELL’UNIONE DAI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE – PROVENIENTI DA STATI TERZI  
 
Tali merci, quando sono in deposito doganale o in transito nell’Unione, possono essere qualificate come «merci contraffatte» o «merci usurpative» solo se è provato che sono destinate ad essere messe in vendita nell’Unione Le due cause riguardano l’interpretazione della normativa dell’Unione relativa alla condotta che devono tenere le autorità doganali dinanzi ad eventuali violazioni dei diritti di proprietà intellettuale ad opera di merci, provenienti dagli Stati terzi, che si trovino in transito esterno e in deposito doganale nel territorio dell’Unione. Tali regimi sospensivi consentono di non assoggettare le merci non comunitarie ai dazi all’importazione e ad altri prelievi e neppure alle misure di politica commerciale. I fatti nella causa C‑446/09 Nel 2002 le autorità doganali belghe hanno ispezionato un carico (con destinazione non precisata), depositato nel porto di Anversa (Belgio), di rasoi elettrici provenienti da Shanghai (Cina) e somiglianti a taluni modelli di rasoi sviluppati dalla società Philips. Tali modelli sono protetti da registrazioni che conferiscono alla Philips un diritto esclusivo in materia di proprietà intellettuale in vari Stati, tra cui il Belgio. Sospettando che si trattasse di «merci usurpative», le autorità belghe hanno proceduto a bloccarle. La Philips ha avviato un procedimento dinanzi al rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Tribunale di primo grado di Anversa) nei confronti delle società Lucheng, Far East Sourcing e Röhlig, coinvolte nella fabbricazione, nella commercializzazione e nel trasporto di detti rasoi. La Philips chiede in particolare, di dichiarare che tali imprese avevano violato il diritto esclusivo che essa detiene su detti modelli di rasoi. Tra le altre domande, la Philips chiede il risarcimento dei danni e la distruzione delle merci bloccate. I fatti nella causa C‑495/09 Nel luglio 2008, all’aeroporto di Londra Heathrow (Regno Unito), le autorità doganali del Regno Unito (Hm Revenue & Customs,« Hmrc ») hanno ispezionato una partita di merci – telefoni cellulari e accessori – in provenienza da Hong Kong (Cina) e con destinazione in Colombia. Su queste merci era apposto un segno identico al marchio Nokia. Sospettando di trovarsi in presenza di prodotti di imitazione, i Hmrc hanno inviato campioni alla Nokia che ha confermato che si trattava effettivamente di un’imitazione e ha chiesto il blocco del carico in questione. La domanda è stata respinta dai Hmrc in quanto le merci in transito da uno Stato terzo ad un altro non possono essere equiparate a «merci contraffatte» ai sensi del diritto dell’Unione e non possono essere quindi bloccate. La Nokia ha contestato il rifiuto di bloccare le merci dinanzi alla giustizia del Regno Unito. Con le loro questioni pregiudiziali il rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen e la Court of Appeal (England & Wales), Civil Division chiedono alla Corte di giustizia se merci, provenienti da uno Stato terzo, in transito o immagazzinate in un deposito doganale nel territorio dell’Unione possano essere come «merci contraffatte» o «merci usurpative» ai sensi dell’Unione solo per il fatto di essere introdotte nel territorio doganale dell’Unione, senza esservi commercializzate. Nella sentenza odierna la Corte esamina anzitutto le condizioni per il blocco provvisorio delle merci sottoposte ad un regime sospensivo. Essa ricorda che le merci provenienti da uno Stato terzo sottoposte ad un regime doganale sospensivo non possono, per questo solo fatto, violare diritti di proprietà intellettuale applicabili nell’Unione. Per contro, detti diritti possono essere violati quando, una volta sottoposti ad un regime sospensivo nel territorio doganale dell’Unione, se non addirittura prima del loro ingresso in esso, merci provenienti da Stati terzi formano oggetto di un atto commerciale diretto verso i consumatori dell’Unione, quale una vendita, una messa in vendita o una pubblicità. Oltre all’esistenza di detto atto commerciale, anche altre circostanze possono portare ad un blocco provvisorio da parte delle autorità doganali degli Stati membri. Così, l’autorità doganale che ha constatato la presenza in regime di deposito o di transito di merci che imitano o copiano un prodotto tutelato, nell’Unione, da un diritto di proprietà intellettuale può validamente intervenire quando dispone di elementi in base ai quali uno o più operatori coinvolti nella produzione, nella spedizione o nella distribuzione di merci, pur non avendo ancora cominciato a dirigere tali merci verso i consumatori dell’Unione, è sul punto di farlo o dissimula le sue intenzioni commerciali. Possono costituire elementi di tal genere il fatto che la destinazione delle merci non sia dichiarata (mentre il regime sospensivo richiesto esige una siffatta dichiarazione), l’assenza di informazioni precise o affidabili circa l’identità o l’indirizzo del produttore o dello speditore delle merci, una mancanza di cooperazione con le autorità doganali oppure la scoperta di documenti o di corrispondenza sulle merci atti a suggerire che esse possano essere dirottate verso i consumatori dell’Unione. Un sospetto simile deve, in ogni caso, emergere dalle circostanze specifiche di ciascuna fattispecie. La Corte precisa, in secondo luogo, gli elementi di cui devono disporre le autorità competenti per controllare se le merci già bloccate violino i diritti di proprietà intellettuale dell’Unione. Così, merci di cui, successivamente all’esame nel merito, non è dimostrato che siano destinate ad essere immesse in vendita nell’Unione non possono essere qualificate come «merci contraffatte» e «merci usurpative». Taluni elementi consentono di provare una violazione siffatta: l’esistenza di una vendita di merci ad un cliente dell’Unione, un’offerta di vendita o una pubblicità rivolta a consumatori dell’Unione, oppure l’esistenza di documenti o di corrispondenza, relativi alle merci, che dimostrano che è previsto che esse saranno dirottate verso i consumatori dell’Unione. Infine, precisa la Corte, in mancanza di prova della violazione di un diritto di proprietà intellettuale, merci poste sotto un regime sospensivo nell’Unione possono essere sequestrate in altre situazioni rientranti nel codice doganale dell’Unione (ad es. Qualora le merci presentino un rischio per la salute e la sicurezza). (Corte di giustizia dell’Unione europea, Lussemburgo, 1° dicembre 2011, sentenza nelle cause riunite C-446/09, Koninklijke Philips Electronics Nv / Lucheng Meijing Industrial Company Ltd, Far East Sourcing Ltd, Röhlig Hong Kong Ltd, Röhlig Belgium Nv e C-495/09 Nokia Corporation / Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs con l´intervento di International Trademark Association)  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA : IL RITRATTO FOTOGRAFICO BENEFICIA DELLA STESSA TUTELA CONFERITA A OGNI ALTRA OPERA DAL DIRITTO D’AUTORE  
 
I mass media, tuttavia, possono pubblicare siffatto ritratto senza il consenso del suo autore qualora la pubblicazione, nell’ambito di un’inchiesta penale, persegua lo scopo di aiutare la polizia a ritrovare una persona scomparsa. La sig.Ra Painer è una fotografa professionista indipendente e realizza fotografie, in particolare, di bambini nelle scuole materne e negli asili d´infanzia. Nell’ambito della sua attività ha realizzato diverse fotografie di Natascha K. (ideandone lo sfondo, stabilendo la posa e l’espressione del viso, predisponendo la macchina fotografica e sviluppando tali fotografie). Nel 1998, dopo che Natascha K., all’età di dieci anni, era stata sequestrata, la polizia austriaca diramava un avviso di ricerca per il quale venivano impiegate le fotografie realizzate dalla sig.Ra Painer. A seguito della fuga, nel 2006, della ragazza sequestrata, e anteriormente alla sua prima comparsa in pubblico, cinque case editrici - quattro tedesche ed una austriaca - pubblicavano tali fotografie su giornali e siti internet noti senza indicare, tuttavia, il nome dell’autore o indicando un nome diverso da quello della sig.Ra Painer. Inoltre, molti di tali giornali pubblicavano un identikit, realizzato con un programma informatico a partire da una di tali fotografie, il quale, in assenza di una fotografia recente fino alla sua prima comparsa in pubblico, riproduceva le presunte sembianze attuali della ragazza. Ritenendo che la pubblicazione di tali fotografie avesse violato i suoi diritti d’autore, la sig.Ra Painer chiedeva ai giudici austriaci di imporre l’immediata inibitoria, nei confronti delle citate case editrici, della riproduzione e/o della diffusione delle fotografie nonché dell’identikit in assenza del suo consenso e della menzione del suo nome come autrice. Essa chiedeva inoltre il pagamento di un congruo indennizzo e di un risarcimento. L’handelsgericht Wien (Tribunale commerciale di Vienna, Austria), investito della controversia, chiede alla Corte di giustizia se il diritto dell’Unione conferisca ai ritratti fotografici una tutela del diritto d’autore ridotta in quanto sarebbero «realistici» e offrirebbero possibilità di creazione artistica limitate. Inoltre, il giudice austriaco chiede a quali condizioni siffatte fotografie possano essere utilizzate dai mass media senza il consenso del loro autore, ai fini di un’inchiesta penale. Esso chiede parimenti alla Corte di precisare le condizioni in presenza delle quali si possa citare un’opera protetta. Nella sua sentenza odierna la Corte rileva, anzitutto, che il diritto d’autore protegge solo gli oggetti originali, vale a dire quelli considerati una creazione intellettuale dell’autore. Una creazione intellettuale appartiene al suo autore se rispecchia la personalità di quest’ultimo. Ciò si verifica se l’autore ha potuto esprimere le sue capacità creative nella realizzazione dell’opera effettuando scelte libere e creative. La Corte constata che l’autore di un ritratto fotografico può effettuare le proprie scelte libere e creative in molti modi e in diverse fasi durante la sua realizzazione. Così, durante la fase preparatoria egli può scegliere lo sfondo, la messa in posa della persona da fotografare o l’illuminazione. Nel fotografare, l’autore del ritratto può scegliere l’inquadratura, l’angolo di ripresa o ancora l’atmosfera creata. Infine, al momento dello sviluppo del negativo, può scegliere tra diverse tecniche di sviluppo esistenti quella da adottare, o, ancora, procedere, eventualmente, all’impiego di programmi informatici. Attraverso tali differenti scelte, l’autore di un ritratto fotografico è quindi in grado di imprimere il suo «tocco personale» nell’opera creata. Pertanto, un ritratto fotografico è protetto dal diritto d’autore quando costituisce l’espressione delle capacità creative del suo autore. Inoltre, la Corte evidenzia che tale protezione è identica a quella di cui beneficiano altre opere, tra cui le opere fotografiche. La Corte rammenta, inoltre, che, secondo il diritto dell’Unione, la portata della tutela del diritto d’autore può essere limitata, in via derogatoria, qualora l’opera protetta sia utilizzata per fini di pubblica sicurezza, in particolare nel corso di un’inchiesta penale volta a ritrovare una persona scomparsa. Solo gli Stati, e non le case editrici, sono idonei e responsabili al fine di garantire la sicurezza pubblica con misure adeguate, quali la diffusione di un avviso di ricerca. Tuttavia, non può essere escluso che una casa editrice possa contribuire in singoli casi a conseguire un obiettivo di pubblica sicurezza, pubblicando, per esempio, la fotografia di una persona ricercata. Tale iniziativa dei mass media deve nondimeno essere inquadrata nel contesto delle azioni condotte dalle autorità nazionali e presa in accordo e coordinamento con queste ultime, al fine di evitare il rischio di conflitto con le misure da loro adottate. La Corte precisa anche che, durante un’inchiesta, una fotografia può essere pubblicata dai mass media in assenza di un appello concreto, attuale ed esplicito delle autorità di pubblica sicurezza a tal fine. Infine, per quanto riguarda la citazione delle opere protette, la Corte rammenta che le opere già messe lecitamente a disposizione del pubblico possono essere citate a condizione che sia indicata la fonte, incluso il nome dell’autore, salvo in caso di impossibilità. A tale proposito, la Corte risponde agli argomenti invocati dalle case editrici secondo i quali esse avrebbero ricevuto le fotografie realizzate dalla sig.Ra Painer da un’agenzia di stampa ma sarebbe risultato loro difficile identificarne l’autore e non avrebbero potuto indicare il nome di quest’ultimo sulle fotografie. Salvo a voler muovere dal presupposto che l’agenzia sia entrata in possesso di tali fotografie illecitamente, senza il consenso dell’autore, la Corte considera, invece, che detta agenzia doveva comunicare agli editori il nome dell’autore. Pertanto, gli editori erano, anch’essi, tenuti a farne menzione nei loro giornali. Tuttavia, la Corte precisa che è parimenti possibile che le autorità di pubblica sicurezza nazionali austriache siano state all’origine della pubblicazione delle fotografie realizzate dalla sig.Ra Painer. Orbene, in una siffatta ipotesi, l’indicazione del nome dell’autore non era necessaria. Di conseguenza, in una situazione del genere, e qualora non sia stato indicato il nome dell’autore, si deve indicare unicamente la fonte di tali fotografie, ma non necessariamente anche il nome del loro autore. (Corte di giustizia dell’Unione europea, Lussemburgo, 1° dicembre 2011, sentenza nella causa C-145/10 Eva-maria Painer / Standard Verlagsgmbh, Axel Springer Ag, Süddeutsche Zeitung Gmbh, Spiegel-verlag Rudolf Augstein Gmbh & Co Kg e Verlag M. Dumont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung Gmbh & Co Kg)