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Notiziario Marketpress di Lunedì 18 Giugno 2012
LE PRESTAZIONI SCADENTI DEI SITI WEB SCORAGGIANO GLI ACQUISTI ONLINE DI CHI UTILIZZA UN TABLET  
 
Compuware, multinazionale leader nel mercato software e servizi per la gestione e il funzionamento ottimale delle applicazioni It, ha pubblicato i risultati del primo studio globale riguardante le aspettative che gli utenti tablet nutrono rispetto alle prestazioni web. La ricerca rivela che chi fa uso di dispositivi di ultima generazione si aspetta molto dai siti web in termini di performance prestazioni: secondo la survey, un terzo degli intervistati è poco propenso all’acquisto di prodotti online di aziende che non soddisfano queste aspettative. Gli utenti tablet vorrebbero che i siti web lavorassero in maniera ottimale. Le loro prospettive sono state in parte condizionate dalla potenza dei pc con veloci reti e dalla presenza di aziende forti come Amazon e Google, impegnate nel fornire siti altamente performanti, su qualunque piattaforma. Il nuovo studio intitolato ‘Engaging the Table User: What They Expect from Websites’ riferisce che quattro utenti tablet su dieci hanno riscontrato problemi con l’accesso ai siti web, con le loro funzioni, sperimentandone anche il crash. Tra questi, due terzi hanno inoltre lamentato la lentezza del caricamento. Secondo la riceca prestazioni web scadenti sui tablet incidono sul profitto. Un’esperienza web scadente porterà il 46% degli utenti tablet sui siti di aziende concorrenti; il 35% difficilmente visiterà da un’altra piattaforma lo stesso sito web; il 33% sarà scoraggiato nell’acquisto di prodotti di quell’azienda. Circa la metà degli utenti tablet che riscontrano problemi riguardanti l’accesso tornerà su un sito web solo una o due volte. Le aspettative degli utenti tablet sulle prestazioni web sono elevate: circa il 70% degli utenti tablet si aspetta che un sito web si carichi in meno di due secondi. Dall´indagine si rileva che i problemi sui siti web sono comuni tra gli utenti tablet. Tra i problemi segnalati dagli utenti, il tempo di caricamento è il più citato (66%), seguito dal crash dei siti (44%), da problemi con le funzioni dei siti (42%), e con il formato dei siti (40%). “Consumatori e aziende utilizzano dispositivi tablet per ogni cosa: dalla navigazione web ai social network, alle applicazioni aziendali mission-critical che aumentano la produttività dei dipendenti e incrementano i ricavi” ha dichiarato Massimo Zompetta, Regional Director South Emea di Compuware “Tuttavia, secondo i risultati della ricerca, le aziende non soddisfano le aspettative degli utenti tablet sulle prestazioni web. Chi fa uso di dispositivi di ultima generazione in genere tende a spendere molto di più per acquisti online, dunque le aziende che sottovalutano le esigenze di questi utenti lo fanno a loro rischio e pericolo”. Info: www.Compuware.com    
   
   
I CONSUMI DEGLI ITALIANI NELL’ECOMMERCE SECONDO L’OSSERVATORIO EBAY.IT: FRULLATORI IN LOMBARDIA, DECOUPAGE IN PIEMONTE, LIBRI NOIR IN UMBRIA E PANCHE PER IL FITNESS IN SICILIA  
 
eBay è la vetrina virtuale più grande in Italia, con oltre 8 milioni di visitatori al mese. Un ruolo importante nell’economia del Paese, oltre che un osservatorio privilegiato rispetto alle abitudini di consumo dei nostri connazionali, che ha permesso di delineare la mappa degli acquisti online evidenziando le peculiarità di ogni regione rispetto alla media nazionale. Con oltre 6.700 categorie merceologiche disponibili, l’indagine interna di eBay.it ha analizzato gli acquisti entrando nello specifico di ogni categoria, ed ha confermato il trend ormai consolidato di acquisti via web, che vede la tecnologia al primo posto (un oggetto tech acquistato su eBay.it ogni 3 secondi) con cellulari, smartphone e relativi accessori in testa. Guardando però ai dati d’acquisto che caratterizzano di più ogni regione rispetto alla media nazionale, l’Italia si divide in diverse passioni, a volte anche inaspettate. La Lombardia, prima regione italiana in classifica sia per oggetti acquistati che per euro spesi su eBay.it, dimostra la propensione ad affidarsi, per la casa, all’aiuto di frullatori (65% del totale dei frullatori comprati in Italia su eBay.it è stato acquistato da lombardi) e lavastoviglie, mentre i laziali, medaglia d’argento in queste olimpiadi dell’ecommerce, acquistano più dei loro connazionali quadri per la casa e tailleur e abiti da donna... Saranno forse le donne a dominare lo shopping online in questa regione? E che l’ecommerce riscuota particolare successo anche nel mondo femminile è confermato dal fatto che dopo la tecnologia, le due categorie su eBay con maggior numero di oggetti acquistati sono “Casa e Arredamento” e “Abbigliamento e accessori”. Perfettamente in linea con questi dati risultano Friuli Venezia Giulia, Liguria e Piemonte anche loro caratterizzati per acquisti orientati al mondo femminile. Se le donne liguri, come quelle laziali, puntano sull’abbigliamento classico con le gonne al ginocchio, in Friuli si rimane nel mondo della moda, puntando però sul vintage… e sul comodo, con Maglioni e Felpe. Tipicamente femminile, ma correlato alla casa e non alla moda, anche l’hobby che anima il Piemonte: il Decoupage, categoria in cui oltre la metà di tutti gli acquisti finisce nelle case dei piemontesi. L’analisi dei consumi su eBay.it rivela poi le regioni più sportive: in Sicilia si acquistano panche per il fitness, mentre Trentino Alto Adige e Marche dimostrano una propensione per la vita all’aria aperta e la bicicletta: nella prima regione tra gli oggetti più comprati rispetto alla media nazionale ci sono le bici da bambino, mentre nella seconda sia gli occhiali per la bicicletta, che le riviste dedicate al settore. Tra le passioni degli italiani, si sa, ci sono i motori; lo evidenzia anche l’osservatorio di eBay.it. Ed ecco che in Veneto si comprano fanali auto e in Campania gli pneumatici. Era evidente che non potesse mancare il mondo della tecnologia; se ci muoviamo tra le varie regioni italiane, troviamo infatti i calabresi, che comprano, più dei loro connazionali, soprattutto lettori mp3 da 1Gb, e gli emiliani, che si distinguono per l’acquisto di caricabatterie universali. Gli abitanti della Puglia vantano invece il pollice verde più spiccato, acquistando il 67% dei semi per fiori del Paese. Che sia per il porceddu o per gli arrosticini, risulta un dato di fatto che sardi e abruzzesi amano la convivialità della tavola: in Sardegna, più che in qualsiasi altra regione d’Italia si acquistano i piatti, mentre in Abruzzo le posate. Inoltre, è comprensibile che i fumetti siano acquistati soprattutto in Toscana: basti pensare alle molte iniziative legate alla passione per il mondo dei comics tipica di questa regione. Ma l’analisi interna condotta da eBay.it rivela anche qualche dato curioso la cui interpretazione non risulta proprio immediata: in Umbria si comprano più della media nazionale i libri noir, in Basilicata gli acquari e relativi accessori, in Molise le porcellane ed infine in Valle D’aosta, musica revival. “L’analisi dei consumi degli italiani realizzata da eBay.it fornisce risultati curiosi sui trend dell’ecommerce in Italia. La passione dei nostri connazionali per gli smartphone e gli apparecchi mobile emersa dall’osservatorio rispecchia anche il boom dell’mcommerce che sta vivendo il nostro paese - afferma Irina Pavlova, Responsabile della Comunicazione di eBay.it - Si pensi che su eBay, solo in Italia, viene effettuata una transazione via mobile ogni 34 secondi, un’ulteriore conferma che agli italiani piace fare shopping sempre e ovunque si trovino” ----- Nato nel 2001, eBay.it è il più grande centro commerciale online in Italia. Fornisce una piattaforma per oltre 8 milioni di visitatori unici al mese, per comprare e vendere oggetti nuovi e usati, in modo facile e divertente. Lungi dall´essere una casa d´aste online, eBay ha circa 14 milioni di inserzioni online in ogni momento sul sito italiano, dove oltre il 61% degli acquisti a livello globale avviene a prezzo fisso. Venditori di ogni dimensione, tra cui 39.000 registrati come business seller, usano eBay.it per raggiungere la più vasta audience italiana per lo shopping online Info: http://www.ebay.it/    
   
   
SICUREZZA INFORMATICA: ESET LANCIA IN ITALIA LA QUINTA GENERAZIONE DI NOD32, L´ANTIVIRUS ADESSO VA OLTRE IL MALWARE"  
 

ESET, uno dei grandi produttori mondiali di soluzioni per la sicurezza informatica, ha annunciato il rilascio in Italia dell’ultima generazione di ESET NOD32 Antivirus 5.2 ed ESET Smart Security 5.2, che offrono agli utenti una rilevazione avanzata dei malware e una tecnologia di protezione multilivello per rispondere alle sfide globali delle nuove minacce. “Lo scenario mondiale più recente – sottolinea Corrado Giustozzi, fra i massimi esperti italiani di sicurezza informatica – si è complicato enormemente per l’apparizione di malware professionali, che vanno ben oltre i virus più convenzionali. Vi sono agenti ´stealth´ assai insidiosi che, all´insaputa degli utenti, trasformano i computer in ´robot´ appartenenti a vaste reti di PC infetti, le cosiddette ´botnet´, attraverso cui la criminalità organizzata lancia attacchi massicci in serie, carpisce informazioni sensibili su vasta scala o invia miliardi di mail di spam. Di fronte ai nuovi pericoli informatici è necessaria un’analisi dinamica avanzata”.La versione 5.2 dei software incorpora una nuova gamma di tecnologie d’avanguardia, come la scansione Cloud ESET Live Grid e il sistema di prevenzione avanzato HIPS (Host-based Intrusion Prevention System, che consente una protezione antivirus personalizzata. “Un sistema HIPS – evidenzia Giustozzi – agisce in modo diverso e complementare rispetto a un antivirus. Mentre infatti l’antivirus identifica staticamente eventuali minacce contenute nei file eseguibili, confrontandone il codice con un database di firme o analizzandolo in modo euristico, lo HIPS rileva e monitorizza dinamicamente varie classi di eventi in corso sul sistema, identificando comportamenti anomali e potenzialmente nocivi, a prescindere da quale processo attivo li abbia generati. L’azione contemporanea delle due tecnologie consente quindi di rilevare tempestivamente minacce che potrebbero sfuggire a uno solo dei due metodi, aumentando considerevolmente il livello complessivo di protezione del sistema interessato”.Fra le altre funzionalità innovative della 5ª generazione dei software ESET vi è il Controllo avanzato dei dispositivi rimovibili. “Un efficace controllo dell’accessibilità alle memorie di massa removibili – continua Giustozzi – è indispensabile per prevenire non solo infezioni provenienti da drive e dispositivi esterni ma anche, e soprattutto, fenomeni di ‘data leakage’ legati all´utilizzo improprio di memorie di grande capacità e piccole dimensioni quali le ‘chiavette’ USB. Esso risulta particolarmente importante in tutti gli ambiti dove le fughe di informazioni possono provocare ingenti danni, e soprattutto in ambienti corporate, dove l´accesso alle informazioni deve essere soggetto a precise policy, al fine di mantenere la conformità normativa (legge sulla privacy, legge 231)”. L’ultima generazione di soluzioni ESET ha ricevuto recentemente una serie di riconoscimenti internazionali: il premio “Advanced+” dell’organizzazione indipendente AV - Comparatives, per il più basso impatto del software di sicurezza sulla performance dei sistemi operativi, e il 71° premio “VB100” di Virus Bulletin, uno dei più autorevoli magazine internazionale di settore, per la più alta performance nei test comparativi fra i diversi software antivirus.Le funzionalità avanzate di ESET NOD32 Antivirus 5 ed ESET Smart Security 5 ESET Live Grid® – Il sistema di raccolta di informazioni sui malware è stato potenziato con la tecnologia Cloud di ESET, che utilizza i dati provenienti dagli utenti delle soluzioni ESET di tutto il mondo, e offre un’ottimizzazione dello scanning basato su una whitelist di file sicuri. Grazie a questa tecnologia è possibile individuare le minacce con grande precisione e ottenere una maggiore velocità di scansione.  Funzionalità HIPS avanzata (Host-based Intrusion Prevention System) – Il sistema di prevenzione HIPS offre un ulteriore livello di sicurezza e consente agli utenti più esperti di personalizzare il comportamento dell’intero sistema e di ciascuna parte. Gli utenti possono impostare le regole o il registro di sistema, i processi, le applicazioni e i file.  Controllo avanzato dei dispositivi rimovibili – Come rilevato dalle statistiche ESET sulle minacce informatiche globali (diffuse ogni mese anche in Italia), i dispositivi rimovibili sono sempre più utilizzati per diffondere virus e malware. Una volta inserita, una chiave USB può contagiare virus nascosti, infettando i PC senza bisogno che essi siano collegati a Internet. La nuova funzionalità di controllo dei dispositivi rimovibili richiede automaticamente all’utente di eseguire la scansione del contenuto di tutte le flash drive (USB, SD), CD e DVD, in modo da bloccare ogni minaccia specifica che tenti di entrare nel sistema attraverso il dispositivo rimovibile. Gli utenti possono bloccare o consentire l’accesso a dispositivi mobili, a seconda del tipo di dispositivo, produttore, misura e altri parametri. Inoltre possono essere impostati codici per bloccare, leggere solamente o leggere/scrivere, sia per un unico utente che per gruppi predefiniti. Gli utenti possono decidere di bloccare l’accesso e definire una whitelist di USB autorizzate.  Parental Control (per ESET Smart Security 5) – Il nuovo Parental Control ESET consente il blocco dell’accesso a siti che potrebbero contenere materiale offensivo per i minori: l’utente può definire un “ruolo” per ogni account registrato, ciascuno dei quali è impostato con parametri differenziati, bloccando alcune categorie di siti e informazioni. Gamer Mode – Consente di passare alla modalità silenziosa e di disabilitare i pop up per ottimizzare le risorse di sistema e favorire una piacevole esperienza di gioco, senza interruzioni e in modalità full-screen.  Una versione valutativa di ESET NOD32 Antivirus 5.2, gratuita per 30 giorni, è scaricabile presso il sito http://www.nod32.it/

 
   
   
MEDIAZIONE TRIBUTARIA: OPPORTUNITÀ E CRITICITÀ TECNICI E ISTITUZIONI A CONFRONTO AL CONVEGNO CODIS 2012  
 
Dallo scorso aprile, in caso di controversie per atti di valore non superiore a 20.000 euro emessi dall’Agenzia delle Entrate, è obbligatorio ricorrere al nuovo istituto del reclamo e della mediazione tributaria. La finalità è deflazionare il contenzioso tributario con un procedimento amministrativo con il quale l’Agenzia delle Entrate e il contribuente possano trovare un accordo sulle controversie “minori”, evitando il ricorso al giudice tributario.L’assoluta novità e le potenzialità per un’efficace applicazione saranno tra i temi trattati nel corso della 9^ edizione del convegno CODIS – Coordinamento degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Lombardia – organizzato in collaborazione con ODCEC di Milano e Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia.Il convegno “La mediazione e il reclamo tributario” si terrà martedì 19 giugno alle 9 al Teatro Angelicum di Milano, piazza S. Angelo 2, e sarà un’occasione per radiografare e confrontare punti di forza e criticità - anche in rapporto agli altri istituti deflativi del contenzioso - con il contributo di funzionari della Direzione Centrale dell’Agenzia delle Entrate e della DRE Lombardia, di esponenti del mondo accademico e dei Commercialisti. Al termine dell’incontro i professionisti potranno formulare le loro domande: le risposte saranno inviate direttamente dall’Agenzia delle Entrate  
   
   
FEDERCONGRESSI&AVENTI (DELEGAZIONE LOMBARDA): L’EVENTO COME «RISCHIO» - SEMINARIO  
 
La delegazione regionale lombarda di Federcongressi&eventi, coordinata da Mauro Zaniboni, ha tenuto il primo incontro della serie Short Focus-on, formato innovativo e agile che consente di “sciogliere” con efficacia, grazie all’intervento di esperti, i nodi più intricati della legislazione di settore. Il tema di questo primo appuntamento, tenutosi martedì 5 giugno presso l’elegante Ramada Plaza Milano, era L’evento come rischio, e verteva sull’importante aspetto della responsabilità dell’organizzatore di eventi e di tutti i fornitori e partner coinvolti. Con esempi pratici si sono chiarite responsabilità, possibili rischi, eventuali coperture assicurative. La “qualificazione per rami” Il seminario è stato facilitato da Lorena Bossolesi, componente della delegazione, e condotto dall’Avvocato Agostina Delle Fave, che ha affrontato il tema con un approccio costruttivo. «Il rischio di un evento», ha detto, «in genere è convogliato su voi organizzatori, perché siete protetti dalla polizza assicurativa Rc per Tour operator e Agenzie di viaggio, che tutti o quasi avete. Però è molto riduttivo ritenere che essa possa dare adeguata protezione all’organizzatore di eventi, il quale presenta casi tipici esclusi dal raggio d’azione di questa polizza. Non copre infatti i danni causati a terzi per deterioramento o distruzione delle cose e/o delle strutture». Adottando l’innovativo modello della “qualificazione per rami”, di cui la polizzabase per Tour operator e Adv è il primo livello, l’Avvocato Delle Fave così ha proseguito: «Si può adottare una Rct specifica (polizza di responsabilità civile verso terzi) per danni causati dalle competenze professionali. È studiata specificamente per l’organizzatore di eventi, che ha necessità di essere coperto da incidenti alle cose lasciate in custodia, o dai danni causati dal deterioramento delle cose e delle sedi (soprattutto quelle più antiche), o ancora dai danni che gli ospiti potrebbero provocare alla location. Un ulteriore livello è costituito dalle polizze Rco, di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro: anch’esse sono specifiche per gli organizzatori di eventi e vanno a coprire i rischi procurati dai prestatori d’opera, dipendenti ma soprattutto non dipendenti (collaboratori occasionali e interinali). Infine, il più raffinato livello di garanzia è la polizza Rc professionale, che tutela l’organizzatore nella maniera più esclusiva e diretta a evitare il rischio di cadere nel giro dei danni, laddove si interrompesse la filiera delle responsabilità e restasse solo la figura dell’organizzatore a dover pagare per tutti». Info: www.Federcongressi.it   
   
   
ICT: - 3,6% NEL 2011/2010, MA SOFTWARE, DISPOSITIVI E SERVIZI LEGATI A INTERNET A +5,9% - LA DOMANDA IT SCENDE A -4,1%, TRASCINATA DAL CALO DELL’HARDWARE, PASSATO DA +2,8% A - 9%, PC A -17,5%. TLC A -3,4%, IN NETTA DISCESA LA TELEFONIA MOBILE - 4,7% - PREVISIONI PER IL 2012: ICT - 2,5%, CON LE TLC A -3,1% E L’IT A -2,1%  
 
Il Rapporto Assinform 2012 propone il Global Digital Market, nuova visione analitica dell’Ict per leggere i nuovi scenari di mercato: componenti tradizionali Ict a – 2,5%, componenti innovative +6,7% . Tablet a + 124,8%, e-reader + 718,8%, smartphone + 33,6, contenuti digitali + 5,8%, pubblicità online + 12,5%, software applicativo + 1,7%. Mercato globale nel 2011: 69.313 milioni di euro, trend 2012: -1,0%, Si approfondisce il divario con l’estero, dove l’Ict cresce del 4,3% , le Tlc aumentano del +5,7%, l’It +2,4%. Milano, 13/6/2012 – “Nel 2011 il mercato italiano dell’Ict, nelle sue componenti tradizionali - hardware, software e servizi - ha subito un’ulteriore contrazione dell’ordine di -3,6% rispetto all’anno precedente. Questi dati, a fronte di un aumento medio mondiale della domanda di Ict di + 4,4%,mettono in luce in modo drammatico dove si concentrano le difficoltà di ripresa della nostra economia, che fa ancora troppa, estrema, fatica ad agganciarsi all’innovazione digitale come motore della crescita”. Così ha esordito il presidente di Assinform Paolo Angelucci, nell’illustrare i risultati emersi dal 43° Rapporto Assinform relativi alle performance del settore Ict nel 2011, presentando questa mattina a Milano i risultati nel corso di un convegno a cui hanno preso parte, Giancarlo Capitani di Netconsulting, Paolo Donzelli del Dipartimento per la digitalizzazione della Pa e l’innovazione tecnologica, Paolo Gentiloni, deputato Pd, Alberto Meomartini presidente di Assolombarda, Antonio Palmieri deputato Pdl.d’altro canto i numeri parlano chiaro: l’It italiana è passata dal – 1,4% di fine 2010 a chiudere il 2011 con un ulteriore calo di -4,1% (Tlc da – 3,0% a -3,4%). Se il confronto con i trend medi mondiali appare impietoso, con l’informatica in salita a + 2,4% e le Tlc a +5,7% nel 2011, entrando in maggior dettaglio si nota che la crisi ha determinato rilevanti differenze di perfomance fra paesi. Da una parte, rimangono trainanti gli Usa con l’It a +3,1% (+ 5,1 nel 2010) e la Germania con + 2,3% (+ 2,6% nel 2010), dall’altra economie confrontabili alla nostra appaiono in affanno, con la Francia a + 0,3%, l’ Uk – 0,7%, peggio di noi la Spagna con - 5,3%, per una media europea che nel 2011 non è andata oltre il + 0,5%. Il risultato, tuttavia, è che la distanza sull’innovazione fra l’Italia e i principali paesi si va allargando, se consideriamo che, sempre nel 2011, il rapporto Spesa It/pil per gli Usa è stato del 4,2%, per la Francia 3,4%, per la Germania e l’Uk 3,3%, mentre l’Italia, come la Spagna, si ferma all’1,8%. “C’è, tuttavia, una buona notizia – ha continuato Angelucci – al calo della domanda Ict tradizionale, si sta contrapponendo l’emersione di un nuovo perimetro del mercato digitale, che tende ad ampliarsi in virtù della crescita delle componenti più innovative, legate alla penetrazione del web, allo sviluppo del cloud, all’Internet delle cose, all’uso di tablet, e-reader e smartphone. In questa nuova dimensione, frutto della convergenza sempre più stretta fra tecnologie informatiche e di telecomunicazione, che viene presentata quest’anno per la prima volta quest’anno dal Rapporto Assinform come “Global Digital Market”, il volume d’affari raggiunto nel 2011 è stato di 69.313 milioni di euro, con un trend negativo più attenuato, dell’ordine di – 2,2 % rispetto al 2010. In realtà, mentre recessione, credit crunch e necessità di risanamento di bilancio, stanno penalizzando in modo sempre più grave gli investimenti in innovazione, l’Ict italiano si trova alle soglie di un cambiamento di natura strutturale, in linea con le tendenze mondiali, chesta trasformando e diversificando il settore moltiplicandone le potenzialità. Così, se il 2012 vedrà, secondo le nostre previsioni, un trend delle componenti tradizionali dell’Ict ancora in discesa, anche se con velocità attenuata, dell’ordine di - 2,5% , con le Tlc a -3,1% e l’It a -2,1%, dato questo che abbiamo dovuto ritoccare verso il basso rispetto alle stime rilasciate a marzo a causa del perdurare del quadro recessivo, leggendo il settore nella nuova dimensione di Global Digital Market, prevediamo un trend in attenuazione a -1,0%, con le componenti innovative in crescita di +6,7%. Ciò significa che nella crisi si stanno manifestando anche importanti nuove opportunità già in grado di raddrizzare verso l’alto i trend negativi”. “Nasce da qui il senso dell’urgenza e dell’improrogabilità di mettere in campo una strategia a doppio binario che, da una parte valorizzi le potenzialità emergenti nell’Ict riportando il settore sulla via della crescita, dall’altra crei un quadro istituzionale favorevole all’innovazione – ha affermato il presidente di Assinform - In questa fase le imprese dell’Ict, in primis, devono fare la loro parte per promuovere l’evoluzione del settore all’altezza. Ciò significa rifocalizzarsi sugli asset innovativi e rimodellarsi in maniera efficiente su quelli tradizionali; crescere dimensionalmente sfruttando tutti gli strumenti a disposizione, innanzitutto capitale di rischio e reti d’imprese; investire massicciamente in Ricerca&sviluppo. “Al Governo non chiediamo nuove risorse, ma azioni capaci concretamente di favorire i nuovi scenari - ha concluso Angelucci - Assinform ha attivato insieme a Confindustria Digitale i tavoli di lavoro sull’Agenda digitale per offrire alla Cabina di regia il proprio contributo di idee e proposte. E’ importante che diventi un’agenda per la crescita ed è urgente la sua attuazione, ma non basta. Bisogna agire su cinque altri fronti. Risolvere il credit crunch: per le imprese It è fondamentale, perché essendo labour intensive sono particolarmente esposte alle problematiche finanziarie; attenzione particolare sulla riforma del lavoro: non deve essere piu “tossica” dell’attuale dell’art.18 bloccando la capacità di affrontare le sfide che pone il Global Digital Market; appalti: è indispensabile rivisitare la materia per l’It, eliminando le gare al massimo ribasso e rispettando i tempi di pagamento; riformare l’in-house per eliminare distorsioni di mercato e rivitalizzare la concorrenza nell’informatica pubblica; è necessario introdurre un Chapter 11 italiano per permettere la ristrutturazione delle imprese It, che non è compatibile con i tempi delle attuali procedure concorsuali”.I datiL’information Technology Nel 2011 tutte le componenti tradizionali del mercato italiano dell’It hanno continuato ad essere in affanno, in particolare l’hardware (4.559 milioni di euro, - 9%). Nubi anche sui servizi ( 8.212, -2,6%), mentre il software ha dato prova di maggior tenuta (4.226, -1%), grazie al ruolo da esso assunto nella valorizzazione e nell’ammodernamento delle dotazioni tecnologiche esistenti. Sul calo dell’hardware (-9%) ha pesato anche il calo dei Pc (6.370.000, -16,2%), non compensato dal boom dei tablet (858.000 pezzi, +100,2%). Nel settore dei servizi It (-2,6%), hanno tenuto relativamente meglio i servizi di outsourcing (-1,4%), mentre tutti gli altri, dallo sviluppo e manutenzione delle applicazioni alla systems integration, alla consulenza, si sono mossi in linea con il comparto o peggio, a conferma di un approccio complessivo dell’utenza orientato al contenimento dei costi. Le telecomunicazioni Nel 2011, il mercato italiano delle telecomunicazioni (apparati, terminali e servizi per reti fisse e mobili) si è ancora contratto, a 40.385 milioni, (-3,4%). Hanno pesato gli andamenti di entrambe le componenti: di rete fissa (18.160 milioni, - 2,2%) e di rete mobile (22.225 milioni, -4,4%), che già l’anno prima aveva interrotto una crescita incessante. Anche la ripartizione dell’intero mercato) per macrocomparti ( servizi: 31.735 milioni, -4%; apparati: 8650 milioni, -0,9%), evidenzia i tratti di un mercato maturo, ove prevale il downpricing competitivo sul fronte dei servizi. I servizi su rete mobile (17.735 milioni), l’aggregato più importante del mercato, sono fra quelli che sono calati di più: -4,7% . Il dato sarebbe risultato più riflessivo se la componente Vas (5.925 milioni, comprensivi di sms, mms, servizi mobili di connessione Web, ecc.) non fosse cresciuta del 5,5% a fronte di una componente voce in forte calo (11.450 milioni, -9.2%) e se non fosse cresciuto ancora il numero delle linee (97,2 milioni, +2,3%) e il numero di utenti effettivi: 46,9 milioni (+0,6%), pari a poco più della metà delle linee e oramai sostanzialmente stabile.Il mercato Ict in Italia nel 2012: -3,2% nei primi 3 mesi, -2,5% su base annuaNei primo trimestre 2012 il mercato delle telecomunicazioni è risultato di 9.960 milioni (- 3,1% sul primo trimestre 2011,) e quello dell’It di 4.085 milioni (-3,4%), per un mercato complessivo dell’Ict pari a 14.045 milioni, in calo del 3,2%.Per l’intero 2012 e per l’intero mercato Ict si prevede, a scenari macroeconomici dati, una lieve attenuazione delle criticità, con un business complessivo pari a 56.599 milioni (-2,5%) con la componente telecomunicazioni a 39.530 milioni (-2,1%) e la componente It a 17.119 milioni (-3, 1%). Il Global Digital Market · porta il business digitale italiano a 69.313 milioni (11.200 in più rispetto al perimetro di prima) nel 2011 e a una stima di 68.609 milioni per il 2012 (-1%, con solo un lieve calo rispetto all’anno prima, ampiamente giustificato dalle condizioni congiunturali)· mostra, in uno schema che non fa più distinzione netta tra componenti It e Tlc, il diverso passo che già nel 2011 hanno avuto i principali capitoli di spesa/investimento, comprendendo da un lato, i dispositivi e sistemi (17.234 milioni di euro,-2,6%) e i servizi ancora in calo ( 40.176, -3,8%), e dall’altro, software e soluzioni Ict (5.205, +1,1%), componenti di e-content e advertising on- line (6.698 +7.1%) in netta crescita. E questo secondo dinamiche che appaiono in fermento anche per il 2012 ove si stima un business in calo solo per i servizi Ict (38.899 milioni, -3,2%) a fronte di crescite per il software e le soluzioni Ict ( 5.333, +2.5%) , per il segmento e-content e adv on- line (7.118, + 6,3%), con i dispositivi e sistemi non più in calo (17.259 milioni, +0,1%).· indica che con l’avvento di nuovi prodotti (dalle smart Tv ai tablet, dagli e-reader a sistemi digitali di controllo in rete applicabili ai più diversi contesti, ecc..) c’è si sofferenza per Pc, laptop e cellulari, ma anche che si aprono mercati nuovi e soprattutto si alimenta una progressione delle soluzioni e dei servizi legati al Web (software applicativo di nuova generazione, internet delle cose, cloud computing,) che è concreto e consistente e che si aggiunge alle spinte già esistenti sull’e-commerce e gli e-payments dando conto di potenzialità di mercato tutte da cogliere. Ritardi importanti da colmareLe dinamiche viste accrescono il ritardo tecnologico del nostro Sistema-paese:· è quasi trascurabile il numero di Pmi italiane che vendono on-line (Europa: 12-13%)· le imprese italiane che acquistano on-line sono meno del 20% ( Europa: quasi 30%)· la popolazione italiana che usa spesso Internet non supera il 54% (Europa:oltre 71%)· la popolazione italiana che usa l’-on line banking non supera il 20% (Europa 35-40%)· i cittadini che usano i servizi di e-goverment non superano il 23% (Europa: circa 40%)· le famiglie con accesso alla banda larga non sono più del 53% (Europa 68%)· la popolazione che acquista on-line è meno del 15% (Europa: oltre 40%) Info: www.Assinform.it    
   
   
IL PORTALE WWW.ROMAINEUROPA.IT È ONLINE  
 
Dopo l´opuscolo adesso anche un portale con tutte le informazioni sui programmi dell´Unione Europea per cittadini, imprese ed associazioni di Roma Il sito web del Progetto Roma In Europa, http://www.romaineuropa.it/ , è stato realizzato dall´Ufficio Europa di Roma Capitale in collaborazione con Zètema - Progetto Cultura. Il portale propone tutte le informazioni sui programmi e i progetti dell´Unione Europea. Il sito internet fa parte di un più ampio progetto che ha visto anche la realizzazione di un opuscolo dedicato all´accesso ai fondi europei per imprese, cittadini e associazioni e la costante informazione attraverso l´invio di newsletter. Strumenti utili per il territorio affinché si possano capire al meglio gli importanti cambiamenti che ci sono stati nel funzionamento delle istituzioni comunitarie e soprattutto nelle sue politiche di finanziamento dopo l´entrata in vigore del Trattato di Lisbona. Strumenti che hanno la finalità di supportare imprese, cittadini e associazioni a diventare protagonisti della politica comunitaria e capaci di cogliere le opportunità che arrivano dall´Europa in termini di finanziamento. In particolare in un periodo difficile come quello che stiamo vivendo, nel quale le istituzioni hanno sempre meno fondi per sostenere lo sviluppo, diventa strategico dare alle Pmi romane ed alle associazioni che vi operano degli strumenti agili, semplici e completi che possano incentivare concretamente l utilizzo dei fondi comunitari. Con questo obiettivo è stata quindi realizzata la guida Roma In Europa che è possibile trovare nelle biblioteche di Roma, presso l Ufficio Europa di Roma Capitale e che è stata consegnata ai dipartimenti dell Amministrazione Capitolina al fine di fornire un supporto utile. Dal sito si avrà la possibilità di scaricare gratuitamente la guida in formato pdf e di poter consultare i bandi aperti, gli eventi, le notizie sull Europa. Sarà inoltre possibile, per chi lascerà i suoi dati, ricevere direttamente sulla posta elettronica la newsletter con tutte le novità europee. Il progetto ha inoltre dedicato uno spazio particolare al settore cultura in senso ampio, cercando quindi di dare risalto a quelle che sono le industrie culturali di Roma, fonti importanti di reddito e occupazione. Per cultura non si è inteso trattare solo arte, teatro, tutela dei beni culturali ed ambientali, ma anche e soprattutto incontro tra le identità europee, integrazione, formazione, istruzione, cultura d impresa. Roma in Europa vuole essere un progetto utile che l´Ufficio Europa di Roma Capitale in collaborazione con Zètema ha voluto mettere a disposizione dei cittadini, delle realtà associative, delle piccole e medie imprese presenti sul territorio a testimonianza della grande attenzione che vogliamo rivolgere a un tema così importante come quello dei fondi europei. La guida e il sito permetteranno a tutti di accedere gratuitamente ad informazioni non sempre facilmente reperibili. L´ufficio Europa, la Guida e gli strumenti informativi ad essa collegati, contribuiscono a far diventare Roma un solido e affidabile punto di riferimento nel contesto europeo, con una presenza competitiva e qualificante in grado di potersi confrontare con le altre grandi capitali. Con il progetto "Roma in Europa" abbiamo voluto porre le basi per una seria e lungimirante strategia che permetta di guardare all´Unione Europea come un prezioso partner per affrontare i prossimi anni e costruire un futuro di sviluppo concreto per Roma Capitale. Ha dichiarato l On. Federico Rocca delegato del Sindaco ai rapporti con l Ue - Il prossimo autunno Roma Capitale sarà nuovamente presente a Bruxelles nell ambito degli Open Days con le sue buone prassi ed anche con il progetto Romaineuropa, anche per porre le basi per nuove partnership internazionali tra Roma ed altre Capitali europee coinvolgendo imprese ed associazioni del nostro territorio. Sempre all insegna della concretezza, delle opportunità reali, di progetti che possano sul serio contribuire allo sviluppo ed all occupazione, specie nel settore culturale, su cui Roma deve avere ovviamente un ruolo da protagonista  
   
   
IBARRA: "OBIETTIVO DI WIND, LA LEADERSHIP NEL MERCATO CONSUMER"  
 
Gli obiettivi di Wind sono molto chiari. Il primo è quello di raggiungere entro il 2013 la leadership del mercato consumer, il secondo è quello di far decollare il nostro segmento corporate delle aziende grandi e medie”. Lo ha detto stamani il nuovo Amministratore delegato di Wind Maximo Ibarra, ai microfoni di Radiouno.riguardo alla partita della rete di nuova generazione, Ibarra ritiene che si è “ molto vicini a prendere delle decisioni importanti per quanto riguarda il sistema paese e per quanto riguarda il ruolo che possono avere le aziende di telefonia come Wind. Quando parliamo di reti ultra banda di fatto stiamo parlando di due reti - spiega - che si somigliano molto perché la rete mobile, ma anche quella fissa, condividono molti elementi del network. Sarà un sistema - precisa Ibarra - dove non ci saranno contrapposizioni, ma forme importanti di collaborazione. Penso che ci sarà anche un importante sviluppo del mondo del web - conclude l’Ad di Wind - che porti ovviamente benefici a tutti gli attori più importanti  
   
   
SICUREZZA DELLA RETE INFORMATICA: SI PUÒ FERMARE IL VICINO CHE RUBA IL WI-FI  
 
Da quando sono state inventate le reti Wi –Fi privacy e sicurezza sono state messe a dura prova dalla facilità con cui malintenzionati, anche non dei veri e propri hacker, riescono a carpire il segnare e ad entrare nelle reti all’interno degli edifici anche se criptate, con le conseguenze del caso in termini di sottrazione di dati o semplicemente per utilizzare la connessione internet altrui a iosa. In Francia è stato realizzato un rivestimento ad un prezzo accessibile che scherma il segnale wireless salvaguardando la ricezione e la trasmissione di altri tipi di onde tipo quella del cellulare. Il sistema utilizza uno speciale inchiostro conduttivo che contiene cristalli di argento in grado di bloccare o indirizzare le specifiche frequenze dello spettro Wi-fi. Le onde vengono così trasmesse nell’edificio, ma quel segnale determinato non oltrepassa la barriera costituita dal rivestimento in questione. La novità della scoperta sta nel fatto che sino a poco tempo fa l’unico strumento per proteggere i propri dati trasmessi in Wi – Fi era quello di imbottire il luogo da tutelare con strati di alluminio ed utilizzare vetri assorbenti per le finestre creando così una cosiddetta una gabbia di Faraday “a prova di segnale” imbottendo le pareti di strati di alluminio ed utilizzare vetri assorbenti alle finestre. I ricercatori dell´Istituto di Tecnologia di Grenoble si dicono convinti di riuscire a commercializzare il prodotto entro il prossimo anno ed a costi di non molto superiori a quelli di un rivestimento per pareti convenzionale  
   
   
INTELLIGENCE REPORT MAGGIO 2012: IL MALWARE SI SPOSTA DAL MONDO WINDOWS  
 
Spam: 67.8% (un incremento di 3.3 punti percentuali da aprile) - phishing: un email su 568.3 identificata come phishing (una diminuzione di 0.03 punti percentuali da aprile); malware – un email su 365.1 contiene malware (una diminuzione di 0.03 punti percentuali da aprile); siti web fraudolenti_ 4,359 web siti web bloccati al giorno (un incremento pari a 48.7 % da aprile); attacchi mirati, Cyber Spionaggio e W32.flamer; London 2012 Olympic Games – gli Spammers puntano all’oro; flashback—il giorno delle minacce per il mondo Mac è arrivato. Per anni gli attacchi sono stati focalizzati sui Pc Windows per tre diversi motivi: erano semplici da sfruttare, erano ovunque e il ritorno sugli investimenti era redditizio. Ciò che si osserva ora è un cambiamento nell’attenzione da parte dei criminali informatici. La vita digitale si è spostata dal mondo dei Pc Windows e così anche gli obiettivi degli autori di malware, che possono continuare a sfruttare le persone con nuove modalità di attacco. Il Symantec Intelligence Report di questo mese esplora quindi alcune delle minacce al di fuori della sfera Windows considerando che: gli smartphone sono ovunque, molto diffusi e spesso il primo device ad essere utilizzato dagli utenti; i possessori di Mac sono aumentati, nel mercato Us hanno raggiunto il 10%; i Browsers sono piattaforme indipendenti; ogni dispositivo che consente la connessione ad internet ne ha uno. Le minacce possono essere trasferite da una piattaforma all’altra senza sforzi significativi. Il recente Internet Security Threat Report (Istr) aveva già evidenziato come nell’ultimo anno le minacce in ambito mobile fossero cresciute del 93% con un incremento significativo proprio per la piattaforma Android. Questo trend continua anche per il 2012 ad un ritmo ancora più veloce. Alla fine del mese di maggio 2011 erano state rilevate 11 nuove famiglie di minacce per Android; alla fine del mese di maggio del 2012 il numero era triplicato e pari a 30. Ma le nuove minacce non riguardano solo il mondo mobile. Anche i Pc Mac di Apple sono stati vittime di alcune minacce: il trojan Flashback, comparso per la prima volta lo scorso hanno, ha infettato oltre 600.000 Mac. Gli autori sono stati identificati ma a seguire, prima che la vulnerabilità fosse chiusa, altri criminali hanno cercato di sfruttare le stesse debolezze. Il Report Completo di Maggio 2012 è disponibile al seguente Link: http://www.Symanteccloud.com/it/it/globalthreats/overview/r_mli_reports    
   
   
MARCHE ENDURANCE LIFESTYLE 2012: B2B A PORTONOVO  
 
260 incontri tra 69 aziende marchigiane e 20 emiratine “Stabilire e consolidare i contatti, in vista di nuovi e possibili accordi commerciali con il Paesi dell’area del Golfo”. Era questo l’obiettivo prevalente che ha spinto numerosi imprenditori marchigiani a partecipare al “B2b” promosso, a Portonovo di Ancona, nell’ambito delle iniziative del Marche Endurance Lifestyle 2012. In questo fine settimana il Conero è al centro di avvenimenti sportivi ippici ed economici, promossi dalla Regione, per promuovere relazioni internazionali e il territorio marchigiano, in particolare con gli Emirati Arabi Uniti. Il clima che si è respirato, tra i presenti al B2b (praticamente una conoscenza diretta tra impresa e impresa), è stato animato da “ottimismo, in quanto sussistono tutti i presupposti per sviluppare nuove relazioni”. Considerazioni che hanno trovato riscontro anche da parte dei rappresentanti delle aziende emiratine che hanno affermato di aver trovato “molti imprenditori bravi”. Altri apprezzamenti sono stati rivolti alla bellezza del posto, alla cordialità dei marchigiani, “alle idee innovative che sanno applicare nei sistemi produttivi”. Complessivamente gli incontri che si sono svolti, nell’arco della giornata, hanno raggiunto quota 260, coinvolgendo 69 aziende marchigiane e una ventina di imprese emiratine. I settori merceologici interessati hanno spaziato dalla grande distribuzione all’agroalimentare, dal fashion e moda all’alta sartoria, dalle energie rinnovabili al fotovoltaico, senza tralasciare comparti come la farmaceutica e le biotecnologie  
   
   
AGENZIA PER L’ITALIA DIGITALE, PASSO FONDAMENTALEPER GOVERNANCE EFFICIENTE E SPENDING REVIEW  
 
A regime, la razionalizzazione della digitalizzazione della Pa, potrà portare un risparmio dell’ordine di 36 miliardi di euro. “L’istituzione dell’Agenzia per l’Italia Digitale, inserita non a caso in un provvedimento del Governo sullo sviluppo, rappresenta un passo fondamentale per realizzare una governance efficace e razionale del processo di attuazione dell’Agenda digitale nel nostro Paese” - è molto positivo il commento del presidente di Confindustria Digitale, Stefano Parisi, sulla misura approvata oggi dal Consiglio dei Ministri che istituisce l’Agenzia per l’Italia Digitale accorpando in un unico ente le funzioni di Digitpa e dell’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione e dando alla nuova agenzia un ruolo strategico per il raggiungimento degli obiettivi fissati dall’Ue in materia di sviluppo digitale. “Questo provvedimento potrà avere effetti rilevanti non solo sulla crescita, ma anche nella direzione dello spending review – osserva Parisi il presidente di Confindustria Digitale - Oggi, infatti, l’azione delle Pubbliche Amministrazioni in materia di digitalizzazione è contraddistinta da una forte frammentazione, per cui si continua a spendere nell’informatizzazione di parti del sistema, scollegate tra loro, con scarsi ritorni di efficienza e di risparmio. Con l’ente unico, a cui sono demandate funzioni di coordinamento, di indirizzo e regolazione, si potranno raggiungere importanti obiettivi di razionalizzazione del sistema, come la piena condivisione e interoperabilità tra le banche dati e la messa a disposizione di soluzioni standard per tutte le amministrazioni pubbliche. Abbiamo valutato che con il completo ricorso all’-e-procurement per gli acquisti della Pa, con la digitalizzazione end to end delle procedure pubbliche, con il recupero dell’evasione fiscale grazie all’interconnessione delle banche dati e dei misuratori fiscali, si potrebbero ottenere, a regime, risparmi dell’ordine dei 36 miliardi di euro”. “ L’impegno del Governo sul digitale, rafforzatosi in questi ultimi mesi – conclude il presidente di Confindustria Digitale - dimostra come, finalmente, anche in Italia stia maturando la consapevolezza del contributo determinante che l’economia digitale può offrire alla crescita e modernizzazione del Paese. In questa chiave la Federazione è fortemente impegnata a collaborare con proposte e iniziative sulla crescita con la Cabina di regia e le istituzioni locali”  
   
   
AILOG: CORSO SU “IL CONTRATTO DI TRASPORTO”  
 

La legislazione relativa alla gestione contrattuale fra committenti, operatori della logistica e dei trasporti riveste sempre maggiore importanza sia per le Aziende di Autotrasporto e Logistica che per le imprese Manifatturiere e di Distribuzione. Per questo motivo, AILOG propone il corso “Il Contratto di Trasporto” che approfondisce l’evoluzione di questa tematica, esaminando inoltre l’attualissimo problema della definizione dei costi minimi di esercizio. “Il Contratto di Trasporto” avrà luogo il 27 giugno p.v. (9.30-13.00/14.00-18.00), con i seguenti contenuti: Prima Parte • La normativa cogente• Il contratto• La scheda di trasporto• I costi minimi di esercizio Seconda Parte • Testimonianze di un vettore e di un committente• Esercitazione pratica• Discussione sull’esercitazione• Il decreto sanzionatorio “Il Contratto di Trasporto” si rivolge al personale delle Aziende di Autotrasporto e Logistica interessato agli aspetti legislativi e normativi della attività, oltre che al personale di tutte le Aziende Manifatturiere e di Distribuzione coinvolto con la gestione dei Trasportatori delle rispettive merci. La giornata riveste particolare importanza per le figure professionali che forniscono consulenza alle Aziende. Il costo del corso è di 750 euro+Iva. I soci AILOG beneficiano di uno sconto del 25%; sono previste riduzioni per partecipazioni multiple a più corsi o di più persone allo stesso corso.  AILOG Associazione Italiana di Logistica e di Supply Chain Management rappresenta il punto di incontro e di riferimento per i professionisti della logistica. AILOG si propone di individuare le soluzioni finalizzate al perseguimento dell’efficienza logistica nei rapporti tra produzione, distribuzione, servizi e infrastrutture. Sempre attenta alle tematiche di formazione, AILOG organizza congressi, convegni e seminari di approfondimento. Conta oltre 1000 soci, appartenenti ad aziende private ed enti pubblici il cui fatturato complessivo è di circa 250 miliardi di euro. Info: www.ailog.it

 
   
   
FIERA DI IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE DELLA CINA - WIN-WIN COOPERATION, OPPORTUNITÀ SENZA CONFINI  
 
La Fiera di Importazione ed Esportazione della Cina è la più grande manifestazione di Import-export a livello internazionale degli ultimi dieci anni per dimensioni, settori merceologici, numero di espositori e buyer Al via in ottobre la 112° edizione di quella che viene correntemente definita Canton Fair, la Fiera di Canton. Alla conferenza sono intervenuti Mr. Wang Zhiping, Direttore Generale del China Foreign Trade Center, Ms. Liang Hui, Console Generale Cinese a Milano, che ha illustrato lo status del commercio bilaterale italo-cinese e i suoi prossimi sviluppi, Mr. Liu Jianjun, Direttore Generale Deputato del China Foreign Trade Center, che ha illustrato i grandi numeri e i plus della Fiera di Importazione ed Esportazione della Cina, e Edoardo Brianzi, Ceo di Bimar Spa (azienda italiana d’eccellenza nella produzione e commercializzazione di piccoli elettrodomestici e apparecchi per la cottura, il riscaldamento e la ventilazione) e Siredo Srl (dedicata al design Made in Italy), che ha presentato la propria esperienza diretta alla 111° edizione della Fiera. Cina e Italia possono essere considerati partner strategici di un nuovo momento storico: la colaborazione italo-cinese sta vivendo una fase di grande vivacità e apertura, realizzando a pieno le sue potenzialità – ha commentato il Console Generale Liang Hui – la Cina è il 1° partner commerciale dell’Italia in Asia, mentre l’Italia è il 5° partner commerciale della Cina in Europa. I numeri sono sbalorditivi: basti pensare che il volume del commercio bilaterale tra i due Stati nel 2011 si è attestato a i 51 miliardi e 280 milioni di dollari, mentre gli investimenti delle imprese italiane in Cina hanno toccato i 5 miliardi e 500 milioni di dollari. Da gennaio 2012 a oggi, la bilancia degli scambi italo-cinesi ha conosciuto un calo del 20,8% a causa della crisi che interessa l’Europa, ma sono percepibili timide tendenze al miglioramento. - ha continuato il Console - La Cina ha fiducia nella capacità del Governo italiano di far fronte con successo alle attuali difficoltà. In un panorama economico d’incertezza e instabilità, rafforzare la cooperazione economica e commerciale internazionale attraverso una piattaforma quale la Fiera di Canton è una strategia vincente. Un’occasione unica, infatti, sia per espositori sia per buyer: questi ultimi possono prendere visione di prodotti di marchi globalmente noti ma anche emergenti, che tagliano trasversalmente tanto i settori merceologici quanto la provenienza geografica. Promossa dal Ministero del Commercio Cinese e dal Governo Popolare della Provincia di Guangdong, Canton Fair è organizzata dal China Foreign Trade Center di Guangzhou, fin dal 1957 la Fiera di Canton si svolge due volte l’anno: l’edizione autunnale 2012 avrà luogo tra il 15 ottobre e il 4 novembre in tre fasi successive, differenziate a seconda del Padiglione e dei settori merceologici (elettronica, illuminazione, veicoli e ricambi, macchinari, prodotti edili e chimici, beni di consumo, food, articoli da regalo, arredamento e complementi per la casa, tessile e abbigliamento, calzature, pelletteria, medicinali). Dal 2002, anno della 101° edizione, in aggiunta allo “storico” Padiglione Nazionale, la Fiera si è dotata di un Padiglione Internazionale: qui, espositori di tutto il mondo possono godere di una vetrina privilegiata per il proprio brand e i propri prodotti. Inoltre, dal 2009 è stato inaugurato il Product Design and Trade Promotion Center (Pdc): piattaforma per istituti internazionali di design e imprese manifatturiere Cinesi, il Pdc organizza vari eventi tra cui mostre e forum sul design e incontri dedicati a diverse categorie di prodotti in differenti fasi della Fiera, e ha già attirato l’attenzione di oltre 120 designer da 32 istituti da 10 Paesi e Regioni. La location della Fiera è il futuristico Complex di Esposizione della Fiera di Importazione ed Esportazione della Cina a Guongzhou, nel sud-est del territorio cinese, vicino ad Hong Kong, una superficie di 1.160.000 mq per un totale di circa 58.700 stand, in continua espansione. Info: Organizzatore: China Foreign Trade Center (Cftc) - Via Yuejiang Zhong n. 382, Guangzhou - Tel: 4000-888-999 (chiamate in Cina) - 86-20-28-888-999 (chiamate dall’estero) - Fax: 86-20-28-395-166 - www.Cftc.org.cn  - info@cantonfair.Org.cn  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: PER BENEFICIARE DI UN’ESENZIONE, NON È NECESSARIO CHE I SISTEMI DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA BASATI SU CRITERI QUANTITATIVI, NEL SETTORE AUTOMOBILISTICO, SI FONDINO SU CRITERI OGGETTIVAMENTE GIUSTIFICATI E APPLICATI IN MANIERA UNIFORME NEI CONFRONTI DI TUTTI I CANDIDATI ALL’AUTORIZZAZIONE  
 
Il diritto dell’Unione vieta gli accordi tra imprese che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di falsare il gioco della concorrenza nel mercato interno. Tuttavia, qualora siano soddisfatte alcune condizioni, è possibile derogare a questo divieto. In tale contesto, per garantire la certezza del diritto, il settore automobilistico beneficia di uno specifico regolamento di esenzione che dichiara il divieto inapplicabile agli accordi «verticali» conclusi tra i vari operatori della catena di commercializzazione (costruttori, riparatori, distributori). Il beneficio concesso da tale regolamento è limitato agli accordi verticali per i quali si può presumere con sufficiente certezza l’idoneità a incrementare l´efficienza economica nell´ambito di una catena produttiva o distributiva. Per quanto concerne la vendita di autoveicoli nuovi, per «sistema di distribuzione selettiva» si intende un sistema di distribuzione nel quale il fornitore si impegna a vendere i beni o servizi oggetto del contratto, direttamente o indirettamente, solo a distributori o riparatori selezionati in base a «criteri specifici». Il regolamento di esenzione comprende due tipi di sistemi di distribuzione selettiva: sistemi di distribuzione selettiva basati su criteri quantitativi e sistemi di distribuzione selettiva basati su criteri qualitativi. Nei sistemi del primo tipo, per la selezione dei distributori il fornitore utilizza criteri che ne limitano direttamente il numero. Nei sistemi del secondo tipo, il fornitore utilizza, per la selezione dei distributori, criteri di carattere esclusivamente qualitativo, che sono stabiliti in maniera uniforme per tutti i distributori, non sono applicati in modo discriminatorio e non limitano direttamente il numero dei distributori. La presente causa riguarda il sistema di distribuzione selettiva basato su criteri quantitativi attuato dalla Jaguar Land Rover France (Jlr), che ha negato alla società francese Auto 24 l’autorizzazione alla distribuzione di autoveicoli nuovi del marchio Land Rover a Périgueux (Francia). Il sistema di distribuzione della Jlr prevedeva infatti la possibilità di concludere 72 contratti di distributori autorizzati per 109 siti, descritti in una tabella in cui non compare la città di Périgueux. L’auto 24 ha adito la Cour de cassation (Francia) con un ricorso sostanzialmente diretto ad ottenere il risarcimento del danno derivante dal diniego, da parte della Jlr, di concederle l’autorizzazione in quanto distributore per il sito di Périgueux. Tale giudice chiede alla Corte di giustizia di interpretare i termini «criteri specifici». Si tratta, in sostanza, di stabilire se, per beneficiare dell’applicazione di tale regolamento, un sistema di distribuzione selettiva basato su criteri quantitativi debba fondarsi su criteri oggettivamente giustificati e applicati in maniera uniforme nei confronti di tutti i candidati all’autorizzazione. In via preliminare, la Corte sottolinea che il mancato rispetto di una condizione cui è subordinato il beneficio del regolamento di esenzione non può, di per sé, dare luogo al risarcimento dei danni secondo il diritto della concorrenza dell’Unione, né costringere un fornitore ad accogliere un distributore candidato in un sistema di distribuzione. Per quanto attiene all’interpretazione dei termini «criteri specifici», ai sensi del regolamento di esenzione, la Corte spiega che essi si riferiscono a criteri il cui contenuto preciso possa essere verificato, indicando che non è necessario che i criteri di selezione utilizzati siano pubblicati, con il rischio di compromettere il segreto industriale o, addirittura, di agevolare eventuali comportamenti collusivi. La Corte osserva che il regolamento di esenzione prevede condizioni di applicazione distinte a seconda che il sistema di distribuzione di cui trattasi sia qualificato come «basato su criteri qualitativi» o «basato su criteri quantitativi». Quindi, se, nell’ambito del regolamento, i criteri quantitativi di selezione dovessero essere obbligatoriamente oggettivi e non discriminatori, ne deriverebbe una confusione tra le condizioni richieste per l’applicazione del regolamento di esenzione ai sistemi di distribuzione selettiva basati su criteri qualitativi e quelle previste per la sua applicazione ai sistemi di distribuzione selettiva basati su criteri quantitativi. Di conseguenza, la Corte risponde che, per beneficiare dell’applicazione del regolamento di esenzione, un sistema di distribuzione selettiva basato su criteri quantitativi deve fondarsi, in particolare, su criteri il cui contenuto preciso possa essere verificato, ma non è necessario che sia fondato su criteri oggettivamente giustificati e applicati in maniera uniforme nei confronti di tutti i candidati all’autorizzazione. (Corte di giustizia dell’Unione europea, Lussemburgo, 14 giugno 2012, Sentenza nella causa C-158/11 Auto 24 Sarl / Jaguar Land Rover France)  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: IL DIRITTO DELL’UNIONE NON OSTA ALLA NORMATIVA FRANCESE CHE VIETA IL RIENTRO IN FRANCIA DI CITTADINI DI PAESI TERZI, TITOLARI DI UN PERMESSO DI SOGGIORNO TEMPORANEO, IN ASSENZA DI UN VISTO DI RITORNO. LE AUTORITÀ NAZIONALI CHE RILASCIANO UN VISTO DI RITORNO AL CITTADINO DI PAESE TERZO NON POSSONO TUTTAVIA LIMITARE IL SUO INGRESSO NELLO SPAZIO SCHENGEN AI SOLI PUNTI DEL TERRITORIO NAZIONALE  
 

Il regolamento (CE) n. 562/2006, cosiddetto «codice frontiere Schengen», s’inserisce nel contesto più generale della creazione di uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia senza frontiere interne. Esso subordina l’ingresso dei cittadini dei paesi terzi nello spazio Schengen a determinate condizioni. Per un soggiorno non superiore a tre mesi nell’arco di sei mesi dalla data di primo ingresso nel territorio degli Stati membri, i cittadini dei paesi terzi devono segnatamente essere in possesso di un documento di viaggio valido che consenta di attraversare la frontiera (interna o esterna) di uno Stato membro e di un visto valido, se richiesto.

In deroga, i cittadini di paesi terzi che non soddisfano tutte le condizioni di cui al codice frontiere Schengen, ma che sono titolari di un permesso di soggiorno o di un «visto di ritorno» rilasciato da uno degli Stati membri o, se richiesto, di questi due documenti, sono autorizzati ad entrare nel territorio degli altri Stati membri ai fini di transito, per raggiungere il territorio dello Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno o il visto di ritorno.

Il Conseil d’État (Francia) è stato investito di un ricorso dell’Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFE) diretto all’annullamento di una circolare ministeriale del 21 settembre 2009. Quest’ultima vieta il rientro, in Francia, dei cittadini di paesi terzi soggetti all’obbligo del visto, titolari soltanto di un permesso di soggiorno temporaneo, rilasciato in attesa dell’esame di una prima domanda di permesso di soggiorno o di una domanda d’asilo, e che non sono in possesso di un visto di ritorno rilasciato dalle autorità consolari o, in alcune ipotesi eccezionali, dalle autorità prefettizie. La circolare indica, inoltre, che un visto di ritorno rilasciato dalle autorità prefettizie consente normalmente l’attraversamento delle frontiere esterne dello spazio Schengen soltanto dai punti d’ingresso sul territorio francese. Secondo l’ANAFE, detta circolare viola i principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, dal momento che essa è immediatamente applicabile e priva i cittadini di paesi terzi che sono usciti dal territorio francese del diritto di rientrare in Francia senza dover richiedere un visto, come essi avrebbero potuto legittimamente aspettarsi in forza della prassi amministrativa anteriore.

Il Conseil d’État interroga la Corte di giustizia su tali questioni.

Nella sua sentenza odierna, la Corte rammenta in primo luogo che il possesso di un permesso di soggiorno rilasciato da uno Stato membro al cittadino di un paese terzo consente a quest’ultimo di entrare e di circolare nello spazio Schengen, di uscire da tale spazio e di rientrarvi senza dover ricorrere alla formalità del visto. Orbene, secondo la Corte, il permesso di soggiorno temporaneo, rilasciato in attesa dell’esame di una prima domanda di permesso di soggiorno o di una domanda d’asilo, è espressamente escluso dalla nozione di permesso di soggiorno ai sensi del regolamento.

Inoltre, le norme che disciplinano il respingimento enunciate nel codice frontiere Schengen si applicano a qualunque cittadino di un paese terzo, che desideri entrare in uno Stato membro attraversando una frontiera esterna dello spazio Schengen. Pertanto, dal momento che tale regolamento ha abolito le verifiche sulle persone alle frontiere interne ed ha spostato i controlli doganali alle frontiere esterne di tale spazio, le disposizioni relative al respingimento alle frontiere esterne sono in linea di principio applicabili all’insieme dei movimenti transfrontalieri di persone, anche se l’ingresso attraverso le frontiere esterne dello spazio Schengen di uno Stato membro si effettui soltanto in vista di un soggiorno in quest’ultimo.

Ne risulta che il cittadino di un paese terzo che sia in possesso di un permesso di soggiorno temporaneo rilasciato da uno Stato membro, in attesa di una decisione sulla sua domanda di soggiorno o sulla sua domanda d’asilo, e che lascia il territorio dello Stato nel quale ha introdotto la sua domanda non può rientrarvi con la sola copertura del suo documento di soggiorno provvisorio. Di conseguenza, qualora un tale cittadino si presenti alle frontiere dello spazio Schengen, le autorità incaricate del controllo devono, in applicazione del regolamento, negargli l’ingresso nel territorio salvo si ricada in determinate eccezioni (motivi umanitari o di interesse nazionale, o ancora obblighi internazionali). Tali controlli devono altresì essere effettuati senza pregiudizio dei diritti dei rifugiati e di coloro che richiedono protezione internazionale, in particolare per quanto concerne il principio del non respingimento.

In secondo luogo, la Corte interpreta la nozione di «visto di ritorno». Esso costituisce un’autorizzazione nazionale che può essere rilasciata al cittadino di un paese terzo che non è in possesso né di un permesso di soggiorno, né di un visto, né di un visto con validità territoriale limitata ai sensi del codice dei visti [2], che gli consente di lasciare uno Stato membro per un determinato scopo per rientrarvi successivamente. Se le condizioni nazionali di ritorno non sono definite dal codice frontiere Schengen, risulta tuttavia da tale codice che il visto di ritorno deve autorizzare il cittadino di un paese terzo ad entrare a fini di transito nel territorio degli altri Stati membri, affinché possa raggiungere lo Stato membro che ha rilasciato detto visto di ritorno. Di conseguenza, il codice frontiere Schengen deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro, che rilascia al cittadino di un paese terzo un «visto di ritorno», non può limitare l’ingresso nello spazio Schengen ai soli punti del suo territorio nazionale.

Infine, i principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento non imponevano di prevedere misure transitorie per i cittadini di paesi terzi, che avessero lasciato il territorio di uno Stato membro quand’erano in possesso soltanto di un permesso di soggiorno temporaneo rilasciato in attesa dell’esame di una prima domanda di permesso di soggiorno o di una domanda d’asilo, e che desiderassero rientrare nel medesimo territorio successivamente all’entrata in vigore del regolamento. Infatti, risulta dalle disposizioni del codice frontiere Schengen che un permesso di soggiorno temporaneo non autorizza a rientrare nello spazio Schengen. La Corte sottolinea inoltre che tale regolamento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 13 aprile 2006, quindi sei mesi prima della data della sua entrata in vigore (13 ottobre 2006), sicché era assicurata la prevedibilità delle norme destinate ad applicarsi a partire da tale data.

(Corte di giustizia dell’Unione europea, Lussemburgo, 14 giugno 2012, Sentenza nella causa C‑606/10

Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers / Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l’Immigration)

 
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: LA NORMATIVA OLANDESE, CHE ASSOGGETTA IL FINANZIAMENTO DEGLI STUDI ALL’ESTERO AL REQUISITO DELLA RESIDENZA, CREA UNA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA I LAVORATORI OLANDESI E I LAVORATORI MIGRANTI. I PAESI BASSI NON HANNO DIMOSTRATO CHE IL REQUISITO DI RESIDENZA DEI “3 ANNI SU 6” NON ECCEDE QUANTO NECESSARIO PER CONSEGUIRE L’OBIETTIVO DI PROMUOVERE LA MOBILITÀ DEGLI STUDENTI  
 
La legge olandese al finanziamento degli studi determina i soggetti che possono beneficiare di un aiuto finanziario per compiere studi nei Paesi Bassi e all´estero. Per gli studi di istruzione superiore compiuti nei Paesi Bassi, il finanziamento può essere concesso a qualsiasi studente tra i 18 e i 29 anni, che abbia la nazionalità olandese o di qualsiasi altro Stato membro dell’Unione europea. Per gli studi di istruzione superiore all´estero, lo studente deve disporre dei requisiti per ottenere il finanziamento per gli studi di istruzione superiore nei Paesi Bassi e deve anche avere legalmente soggiornato nei Paesi Bassi per almeno tre anni nel corso dei sei anni precedenti la sua iscrizione in un istituto di istruzione straniero. Tale requisito detto dei “3 anni su 6” si applica qualunque sia la nazionalità dello studente. La Commissione ha proposto un ricorso per inadempimento dinanzi alla Corte di giustizia contro i Paesi Bassi, affermando che il requisito dei “3 anni su 6” costituisce una discriminazione indiretta dei lavoratori migranti e dei loro familiari, vietata dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue) e in contrasto con la normativa europea relativa alla libera circolazione dei lavoratori. La Corte constata che il Tfue prevede che la libera circolazione dei lavoratori implica l’abolizione di qualsiasi discriminazione, basata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, con riferimento all’impiego, alla retribuzione e alle altre condizioni di lavoro. Deriva, inoltre, da detto regolamento che il lavoratore cittadino di uno Stato membro beneficia nel territorio degli altri Stati membri degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali. Di tale disposizione beneficiano indifferentemente tanto i lavoratori migranti residenti in uno Stato membro ospitante quanto i lavoratori frontalieri, i quali, pur esercitando la loro attività di lavoro subordinato in quest´ultimo Stato, risiedono in un altro Stato membro. La Corte ricorda che l’aiuto concesso per il mantenimento e la formazione ai fini del compimento degli studi universitari, attestati da un titolo di qualificazione professionale, costituisce un vantaggio sociale ai sensi di detto regolamento. Il finanziamento degli studi concesso da uno Stato membro ai figli dei lavoratori costituisce per il lavoratore migrante un vantaggio sociale ai sensi del regolamento, qualora egli continui a provvedere al mantenimento del figlio. Al riguardo, la Corte sottolinea che il principio della parità di trattamento vieta non soltanto le discriminazioni palesi, basate sulla nazionalità, ma anche qualsiasi forma dissimulata di discriminazione che, facendo applicazione di altri criteri di distinzione, pervenga di fatto allo stesso risultato. Ciò accade, segnatamente, nel caso di una misura che richiede una durata di residenza ben precisa, in quanto essa rischia di operare principalmente a danno dei lavoratori migranti e dei lavoratori frontalieri cittadini di altri Stati membri, in quanto i non residenti, nella maggior parte dei casi, sono stranieri. La Corte considera pertanto che il requisito di residenza dei “3 anni su 6” crea una disparità di trattamento tra i lavoratori olandesi e i lavoratori migranti residenti nei Paesi Bassi oppure che ivi effettuano un´attività di lavoro subordinato in quanto lavoratori frontalieri. Siffatta disparità di trattamento costituisce una discriminazione indiretta vietata a meno che non sia obiettivamente giustificata. Al riguardo, la Corte respinge l’argomento dei Paesi Bassi secondo cui il requisito della residenza sarebbe necessario allo scopo di evitare un onere finanziario sproporzionato che potrebbe produrre conseguenze sull‘esistenza stessa di detto regime di aiuti. Essa ricorda che l’obiettivo di evitare un onere finanziario sproporzionato non può essere considerato quale ragione imperativa di interesse generale idonea a giustificare una disparità di trattamento tra i lavoratori olandesi e i lavoratori degli altri Stati membri. I Paesi Bassi asseriscono inoltre che, considerato che la normativa olandese è diretta a promuovere gli studi fuori dei Paesi Bassi, il requisito della residenza garantirebbe che il finanziamento portabile vada unicamente a beneficio di quegli studenti che, in assenza di tale finanziamento, compirebbero i loro studi nei Paesi Bassi. Per contro, gli studenti che non risiedono nei Paesi Bassi avrebbero come primo istinto di studiare nel loro Stato membro di residenza e perciò la mobilità non ne risulterebbe incentivata. La Corte osserva che l’obiettivo di favorire la mobilità degli studenti rientra nell’interesse generale e costituisce una ragione imperativa di interesse generale idonea a giustificare una restrizione al principio di non discriminazione basata sulla cittadinanza. Essa ricorda, tuttavia, che una disciplina atta a limitare una libertà fondamentale garantita dal Trattato, come la libera circolazione dei lavoratori, può essere validamente giustificata soltanto se è idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo legittimo perseguito e non eccede quanto necessario per conseguirlo. In tal contesto, i Paesi Bassi sollevano ancora l’argomento che tale normativa presenta il merito di favorire la mobilità degli studenti con l’arricchimento che gli studi fuori dei Paesi Bassi apporterebbero non soltanto agli studenti, ma anche alla società e al mercato del lavoro olandese. Così, i Paesi Bassi si attendono che gli studenti che beneficeranno di siffatto regime faranno ritorno nei Paesi Bassi, per risiedervi e lavorarvi, dopo aver terminato i loro studi. La Corte ammette che gli elementi indicati tendono a riflettere la situazione della maggior parte degli studenti e, quindi, che il requisito della residenza è adeguato alla realizzazione dell´obiettivo di promuovere la mobilità degli studenti. Nondimeno, il Paesi Bassi avrebbero quantomeno dovuto giustificare il motivo per cui hanno optato per il requisito dei “3 anni su 6” ad esclusione di qualsiasi altro elemento significativo. Detto requisito, infatti, presenta un carattere eccessivamente esclusivo. Imponendo periodi specifici di residenza nel territorio dello Stato membro interessato, il requisito dei “3 anni su 6” privilegia un elemento che non è necessariamente l’unico significativo del reale grado di collegamento tra l’interessato e tale Stato membro. Pertanto, la Corte conclude che il Paesi Bassi non hanno dimostrato che il requisito della residenza non eccede quanto necessario per raggiungere l’obiettivo perseguito da detta disciplina. (Corte di giustizia dell’Unione europea, Lussemburgo, 14 giugno 2012, Sentenza nella causa C-542/09 Commissione / Paesi Bassi)  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: IL GIUDICE NAZIONALE NON PUÒ RIFORMULARE IL CONTENUTO DI UNA CLAUSOLA ABUSIVA INSERITA IN UN CONTRATTO STIPULATO TRA UN PROFESSIONISTA ED UN CONSUMATORE. QUALORA NE ACCERTI L’ESISTENZA, EGLI È SEMPLICEMENTE TENUTO AD ESCLUDERNE L’APPLICAZIONE  
 
In Spagna, le autorità giurisdizionali possono essere investite di domande dirette ad ottenere l’ingiunzione di pagamento di un debito pecuniario, scaduto, esigibile e non superiore ad Eur 30 000, purché l’ammontare di tale debito venga debitamente provato. Se una domanda è introdotta conformemente a tali requisiti, il debitore deve pagare il suo debito o può opporsi al pagamento entro un termine di 20 giorni ed attendere che la causa sia giudicata nel contesto di un procedimento civile ordinario. Nondimeno, la legislazione spagnola non autorizza i giudici investiti di una domanda d’ingiunzione di pagamento a dichiarare, d’ufficio, la nullità delle clausole abusive inserite in un contratto stipulato tra un professionista ed un consumatore. Pertanto, l’accertamento del carattere abusivo delle clausole di un simile contratto è ammesso soltanto nel caso di opposizione al pagamento proposta dal consumatore. Inoltre, quando un giudice spagnolo è autorizzato a dichiarare la nullità di una clausola abusiva inserita in un contratto stipulato con un consumatore, la normativa nazionale gli consente di integrare il contratto rivedendo il contenuto della clausola, in modo tale da eliminare il suo carattere abusivo. Nel maggio 2007, il sig. Calderón Camino stipulava un contratto di mutuo per un ammontare di Eur 30 000 con la banca spagnola Banesto per l’acquisto di un autoveicolo. Il tasso di interesse era fissato al 7,950%, il Taeg (tasso annuo effettivo globale) all’8,890% e il tasso degli interessi moratori al 29%. Sebbene la scadenza del contratto fosse stata fissata al 5 giugno 2014, la Banesto riteneva che quest’ultimo avesse avuto termine precedentemente, dal momento che, al mese di settembre 2008, i pagamenti corrispondenti a sette mensilità non erano ancora stati effettuati. Pertanto, l’8 gennaio 2009 la banca introduceva dinanzi al Juzgado de Primera Instancia n. 2 de Sabadell (Spagna) una domanda d’ingiunzione di pagamento della somma di Eur 29 381,95, pari alle mensilità rimaste insolute, maggiorate degli interessi convenzionali e delle spese. Tale giudice emetteva un’ordinanza con la quale dichiarava d’ufficio la nullità della clausola sugli interessi moratori, in quanto abusiva. Esso abbassava inoltre il tasso degli interessi moratori dal 29% al 19% ed ordinava alla Banesto di effettuare un nuovo calcolo dell’ammontare degli interessi. L’audiencia Provincial de Barcelona (Spagna), adìta nell’ambito dell’appello proposto avverso tale ordinanza, chiede alla Corte di giustizia, da un lato, se la direttiva sulle clausole abusive osti ad una normativa di uno Stato membro, quale quella del procedimento principale, che non consente al giudice investito di una domanda d’ingiunzione di pagamento di esaminare d’ufficio la natura abusiva di una clausola inserita in un contratto stipulato con un consumatore. Dall’altro, il giudice spagnolo intenderebbe accertare se la normativa spagnola che consente ai giudici non solo di disapplicare, ma altresì di rivedere il contenuto delle clausole abusive sia compatibile con la direttiva. Nella sentenza odierna, in primo luogo, la Corte dichiara che il giudice nazionale è tenuto ad esaminare d’ufficio la natura abusiva di una clausola contrattuale di un contratto stipulato con un consumatore, a partire dal momento in cui dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari. Orbene, la Corte rileva che la normativa spagnola non consente al giudice investito di una domanda d’ingiunzione di pagamento di esaminare d’ufficio – anche allorché disponga già di tutti gli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine – la natura abusiva delle clausole inserite in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore. In tali circostanze, la Corte ritiene che un simile regime procedurale possa compromettere l’effettività della tutela che la direttiva sulle clausole abusive ha inteso conferire ai consumatori. Infatti, tenuto conto dello svolgimento complessivo e delle peculiarità del procedimento d’ingiunzione di pagamento, sussiste un rischio non trascurabile che i consumatori interessati non propongano l’opposizione richiesta per dichiarare la nullità di una clausola abusiva. Invero, taluni fattori potrebbero scoraggiare i consumatori dal proporre opposizione (il termine particolarmente breve previsto per tale opposizione, le spese connesse ad un’azione giudiziaria rispetto all’importo del debito contestato, la mancata conoscenza dei loro diritti, l’incompletezza delle informazioni delle quali dispongono in ragione del contenuto succinto della domanda d’ingiunzione introdotta dai professionisti). Pertanto, sarebbe sufficiente che i professionisti avviassero un procedimento d’ingiunzione di pagamento invece di un procedimento civile ordinario per privare i consumatori della tutela perseguita dalla direttiva. In tali condizioni, la Corte conclude che la normativa processuale spagnola non è conforme alla direttiva, in quanto rende impossibile o eccessivamente difficile, nei procedimenti instaurati dai professionisti avverso i consumatori, l’applicazione della tutela che la direttiva intende conferire a questi ultimi. Ciò precisato, in secondo luogo, la Corte rammenta che, secondo la direttiva, una clausola abusiva inserita in un contratto stipulato tra un professionista ed un consumatore non vincola quest’ultimo e che il contratto contenente una clausola siffatta resta vincolante per le parti secondo i medesimi termini, qualora esso possa sussistere senza la clausola abusiva. Di conseguenza, la Corte dichiara che la direttiva osta alla normativa spagnola, laddove quest’ultima consente al giudice nazionale, qualora accerti la nullità di una clausola abusiva, di rivedere il contenuto di tale clausola. La Corte ritiene che il riconoscimento di una facoltà siffatta al giudice nazionale potrebbe eliminare l’effetto dissuasivo esercitato sui professionisti dalla pura e semplice non applicazione nei confronti dei consumatori delle clausole abusive. Ne consegue che tale facoltà conferirebbe ai consumatori una tutela meno efficace di quella risultante dalla non applicazione di tali clausole. Infatti, se il giudice nazionale potesse rivedere il contenuto delle clausole abusive, i professionisti rimarrebbero tentati di utilizzare tali clausole, consapevoli che, quand’anche esse fossero invalidate, il contratto potrebbe nondimeno essere integrato dal giudice, in modo tale da garantire così i loro interessi. Di conseguenza, qualora accertino l’esistenza di una clausola abusiva, i giudici nazionali sono tenuti unicamente ad escluderne l’applicazione affinché non produca effetti vincolanti nei confronti del consumatore, senza essere autorizzati a rivedere il contenuto della medesima. Infatti, il contratto in cui s’inserisce la clausola deve sussistere, in linea di principio, senz’altra modifica che non sia quella risultante dalla soppressione delle clausole abusive, purché, conformemente alle norme di diritto interno, una simile sopravvivenza del contratto sia giuridicamente possibile. (Corte di giustizia dell’Unione europea, Lussemburgo, 14 giugno 2012, Sentenza nella causa C‑618/10 Banco Español de Crédito Sa / Joaquín Calderón Camino)  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: IL DIRITTO DELL’UNIONE NON IMPEDISCE AD UNO STATO MEMBRO DI CONCEDERE PRESTAZIONI FAMILIARI A LAVORATORI DISTACCATI O STAGIONALI PER I QUALI, IN LINEA DI PRINCIPIO, NON È COMPETENTE  
 
Ai sensi del regolamento n. 1408/71, relativo all’applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori emigranti, in linea di principio, i lavoratori sono soggetti alla legislazione dello Stato membro in cui sono occupati. Tuttavia, coloro che sono distaccati in un altro Stato membro al fine di svolgervi un lavoro («lavoratori distaccati») o che svolgono un lavoro temporaneo in un altro Stato membro («lavoratori temporanei») rimangono soggetti alla legislazione in materia di previdenza sociale del paese in cui lavorano abitualmente e non a quella dello Stato membro in cui lavorano effettivamente. I sigg. Waldemar Hudziński (C‑611/10) e Jaroslaw Wawrzyniak (C‑612/10), di cittadinanza polacca, sono domiciliati in Polonia e sono coperti dal regime previdenziale di tale Stato. Dal 20 agosto al 7 dicembre 2007, il sig. Hudziński, padre di due figli e agricoltore autonomo, è stato occupato come lavoratore stagionale presso un’impresa orticola in Germania. Il sig. Wawrzyniak, che ha una figlia, ha lavorato anch’egli in Germania come lavoratore distaccato dal febbraio al dicembre 2006. A norma del diritto tedesco, una persona che non abbia né il proprio domicilio, né la propria residenza abituale in Germania ha diritto agli assegni familiari qualora sia integralmente assoggettata all’imposta sui redditi in tale paese. Tuttavia, gli assegni familiari non vengono versati allorquando assegni familiari analoghi possono essere percepiti in un altro Stato membro. Dopo avere chiesto di essere integralmente assoggettati all’imposta sui redditi in Germania, questi due lavoratori hanno chiesto, per il periodo in cui hanno lavorato in Germania, il versamento delle prestazioni per figli a carico di un importo mensile pari a 154 euro per figlio. Le loro rispettive domande sono state respinte con la motivazione che, in base al regolamento, dovrebbe trovare applicazione il diritto polacco e non il diritto tedesco. In tale contesto, il Bundesfinanzhof (Corte tributaria federale, Germania) ha chiesto alla Corte di giustizia se, allorché la Germania non sia lo Stato membro competente in applicazione del regolamento n. 1408/71 e non sia dunque applicabile la legislazione tedesca, il diritto dell’Unione impedisca alla stessa di concedere assegni familiari. Inoltre, il giudice tedesco chiede se uno Stato membro possa escludere il diritto agli assegni familiari qualora assegni analoghi possano essere percepiti in un altro Stato membro. La Corte ricorda che il diritto dell’Unione mira, in particolare, a far sì che gli interessati siano, in linea di principio, soggetti al regime previdenziale di un solo Stato membro, in modo da evitare il cumulo di legislazioni nazionali applicabili e le complicazioni che possono derivarne. Peraltro, ogni Stato membro rimane competente a stabilire, nella propria legislazione e nel rispetto del diritto dell’Unione, le condizioni di concessione delle prestazioni di un regime di previdenza sociale. A giudizio della Corte, la circostanza che i sigg. Hudziński e Wawrzyniak non siano decaduti dai loro diritti alle prestazioni previdenziali, né abbiano subito una riduzione dell’importo delle medesime per il fatto di avere esercitato il loro diritto alla libera circolazione, poiché hanno conservato il loro diritto a prestazioni familiari in Polonia, non priva lo Stato membro non competente della possibilità di concedere siffatte prestazioni. Tale facoltà non può d’altronde essere rimessa in discussione dalla circostanza che, nella specie, né il lavoratore né il figlio, per il quale viene richiesta la suddetta prestazione, risiedono abitualmente nel territorio dello Stato membro in cui è stato svolto il lavoro temporaneo. Invero, nelle presenti cause, il collegamento delle situazioni dei sigg. Hudziński e Wawrzyniak al territorio tedesco, in cui vengono richieste le prestazioni familiari, consiste nell’assoggettamento integrale all’imposta in ordine ai redditi percepiti per il lavoro temporaneo effettuato in Germania. Un siffatto collegamento è fondato su un criterio preciso e può essere considerato sufficientemente restrittivo, anche in considerazione del fatto che la prestazione familiare richiesta è finanziata da introiti fiscali. Ammettere un’interpretazione del regolamento nel senso che vieta ad uno Stato membro di concedere, in casi analoghi a quelli delle presenti fattispecie, ai lavoratori e ai loro familiari una tutela previdenziale più ampia di quella derivante dall’applicazione di tale regolamento andrebbe oltre lo scopo del medesimo e la porrebbe al di fuori delle finalità e dell’ambito del Trattato. La Corte ne deduce che un’interpretazione del regolamento che consenta ad uno Stato membro di concedere prestazioni familiari in una situazione, come quella del caso di specie, non possa essere esclusa, poiché è atta a contribuire al miglioramento del tenore di vita e delle condizioni lavorative dei lavoratori emigranti, concedendo loro una tutela previdenziale più ampia di quella risultante dall’applicazione del summenzionato regolamento. Tale interpretazione contribuisce quindi alla finalità delle suddette disposizioni, consistente nel facilitare la libera circolazione dei lavoratori. Nella seconda parte della sentenza, la Corte esamina la situazione in cui uno Stato membro si avvale della sua facoltà di concedere prestazioni familiari a lavoratori per i quali, in via di principio, non è competente, escludendo al contempo tale diritto qualora il lavoratore riceva una prestazione equiparabile in un altro Stato membro. La Corte considera che una norma anticumulo di diritto nazionale ‑ nei limiti in cui sembra implicare non una diminuzione dell’importo della prestazione per figli a carico dovuta all’esistenza di una prestazione equiparabile in un altro Stato, bensì la sua esclusione ‑ è tale da costituire uno svantaggio notevole che nei fatti incide su un numero molto più elevato di lavoratori emigranti che di lavoratori sedentari, il che spetta al giudice nazionale accertare. Uno svantaggio del genere sembra ancor meno giustificato in quanto la prestazione richiesta è finanziata da introiti fiscali e in quanto, secondo la legislazione tedesca, i sigg. Hudziński e Wawrzyniak hanno diritto a tale prestazione per il fatto di essere stati integralmente assoggettati all’imposta sui redditi in Germania. Di conseguenza, uno svantaggio siffatto, pur potendo trovare spiegazione nelle disparità delle legislazioni di previdenza sociale degli Stati membri, sussistenti nonostante l’esistenza delle norme di coordinamento previste dal diritto dell’Unione, è in contrasto con i requisiti del diritto dell’Unione in materia di libera circolazione dei lavoratori. (Corte di giustizia dell’Unione europea, Lussemburgo, 12 giugno 2012, Sentenza nelle cause riunite C-611/10, Waldemar Hudziński / Agentur für Arbeit Wesel - Familienkasse e C‑612/10 Jaroslaw Wawrzyniak /Agentur für Arbeit Mönchengladbach – Familienkasse)