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Notiziario Marketpress di Lunedì 16 Settembre 2013
DECRETO OCCUPAZIONE  
 
Le misure introdotte con Decreto legge per il rilancio dell´occupazione sono state approvate con alcune modificazioni dalla Legge di conversione n. 99 del 9 agosto 2013. In sede di conversione sono state confermate le principali disposizioni in materia di contratti di lavoro e di assunzioni agevolate E´ stata introdotta una procedura specifica per la stabilizzazione degli associati in partecipazione con apporto di lavoro. Il Ministero del Lavoro con la circolare n. 35 del 29 agosto 2013 ha già approfondito tali misure per la promozione dell´occupazione. Il Ministero ha fornito, in particolare, indicazioni in tema di apprendistato, contratto a tempo determinato, lavoro intermittente, co.co.pro, procedura di conciliazione in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo  
   
   
GIUSTIZIA ITALIANA: UTILIZZABILI IN GIUDIZIO LE FOTO PUBBLICATE SUL SOCIAL NETWORK  
 
La prima sezione civile del tribunale di Santa Maria Capua Vetere in materia di separazione ha utilizzato in giudizio le foto su Facebook che dimostrano la convivenza di una donna separata con un professionista. Attraverso tali foto, postata dalla signora stessa su Facebook, è stato dimostrato che la donna aveva un tenore di vita corrispondente, se non superiore, a quello che aveva nel matrimonio. A seguito di ciò i giudici hanno deciso che l´ex marito non aveva l’obbligo di darle il mantenimento anche se nel frattempo la donna é stata licenziata dal posto di lavoro. Secondo il collegio le fotografie e, quindi, i documenti postati sul social network possono essere acquisibili ed utilizzabili: "é noto, infatti, che il social network "Facebook", si caratterizza, tra l´altro, per il fatto che ciascuno degli iscritti, nel registrarsi, crea una propria pagina nella quale può inserire una serie di informazioni di carattere personale e professionale e può pubblicare, tra l´altro, immagini, filmati ed altri contenuti multimediali; sebbene l´accesso a questi contenuti sia limitato secondo le impostazioni della privacy scelte dal singolo utente, deve ritenersi che le informazioni e le fotografie che vengono pubblicate sul proprio profilo non siano assistite dalla segretezza, che al contrario, accompagna quelle contenute nei messaggi scambiati utilizzando il servizio di messaggistica (o di chat) fornito da social network; mentre queste ultime, infatti, possono essere assimilate a forme di corrispondenza privata, e come tali devono ricevere la massima tutela sotto il profilo della divulgazione, quelle pubblicate sul proprio profilo personale , proprio n quanto già di per se destinate ad essere conosciute da soggetti terzi, sebbene rientranti nell´ambito della cerchia delle c.D. "amicizie" del social network, non possono ritenersi assistite da tale protezione, dovendo, al contrario, essere considerate alla stregua di informazioni conoscibili da terzi". Ed ancora … - scrivono i giudici nella motivazione - "nel momento in cui si pubblicano informazioni e foto sulla pagina dedicata al proprio profilo personale, si accetta il rischio che le stesse possano essere portate a conoscenza anche di terze persone non rientranti nell´ambito delle c.D. "amicizie" accettate dall´utente, il che le rende, per il solo fatto della loro pubblicazione, conoscibili da terzi ed utilizzabile anche in sede giudiziaria"  
   
   
ENTERASYS: NUOVO CORSO PER IL DATA CENTER  
 
Enterasys Networks, la divisione di Siemens Enterprise Communications Group che si occupa di sicurezza e infrastruttura di rete, ha iniziato ad erogare un nuovo corso sulla tecnologia per il Data Center, dal titolo “Elementi di base per il Data Center”. Il corso si inserisce nell’ambito della iniziativa di formazione Massive Open Online Course (Mooc), improntato su diverse tecnologie di networking e comunicazione. Si tratta di un ambiente di insegnamento “online”, flessibile e aperto a tutti gli studenti a livello internazionale, che fornisce una formazione esaustiva nel comparto delle tecnologie di rete, senza alcun costo per gli studenti interessati. I corsi, forniscono competenze in settori tecnologici chiave, quali le reti di dati Ip, le tecnologie di sicurezza e tutte le aree in costante crescita all´interno del settore wireless. A differenza di altre iniziative simili, il programma di Enterasys lascia che sia lo studente stesso a impostare il proprio ritmo di apprendimento, programmando i moduli di formazione settimanali che più lo soddisfano. Il nuovo corso è già disponibile da inizio settembre e rimarrà online fino al 9 novembre. Il corso è composto da 9 moduli, quali:Modulo 1: Fondamentali per il Data Center, Modulo 2: Applicazioni per il Data Center, Modulo 3: Periferiche per il Data Center, Modulo 4: Soluzioni di Storage, Modulo 5: Soluzioni di Disaster Recovery, Modulo 6: Il Cloud, Modulo 7: La Virtualizzazione, Modulo 8: Architetture Fabric per il Data Center, Modulo 9: Le reti Software Defined Networking. Per partecipare al nuovo corso, basta accedere alla pagina http://u.Enterasys.com/  e completare il modulo di iscrizione con l’autenticazione in Twitter  
   
   
UNIONE EUROPEA: NUOVE NORME PER LIMITARE I RISCHI DI CHI ACQUISTA CASA  
 
Martedì scorso il Parlamento europea ha adottato il testo contenente le nuove norme per l´acquisto di immobili, ma i deputati hanno deciso di perfezionarle prima di approvarle in modo da garantire che poi siano correttamente recepite ed applicate in tutta l´Ue. In base alle nuove disposizioni gli acquirenti d´immobili debbono essere meglio informati sui costi e sui rischi legati all´assunzione del mutuo, parzialmente difesi dalle oscillazioni di mercato che gonfiano le rate, ma anche meglio protetti in caso di mancato rimborso del prestito. La legislazione coprirà le ipoteche su immobili residenziali, immobili residenziali che comprendono uno spazio ufficio e terreni edificabili. Alcuni requisiti saranno adattati per riflettere le differenze tra i mutui nazionali degli Stati membri e sui mercati immobiliari, ma le informazioni per gli acquirenti Chiunque contragga un mutuo nell´Ue dovrebbe ricevere informazioni comparabili sui prodotti disponibili che comprendono il costo totale e le conseguenze finanziarie nel lungo periodo previste dal prestito. Le condizioni di credito offerte ai mutuatari dovrebbero corrispondere alla loro situazione finanziaria attuale e tener conto delle loro prospettive e delle possibili regressioni. Inoltre, per gli acquirenti è previsto un periodo di riflessione obbligatorio di 7 giorni prima della sottoscrizione del prestito, oppure di 7 giorni per esercitare il diritto di recesso dopo la conclusione del contratto. I deputati europei hanno inserito norme più flessibili - tra le quali il diritto del mutuatario di rimborsare il prestito iniziale - soggette a possibili modalità che saranno decise dagli Stati membri, nonché il diritto del creditore a un equo indennizzo per il rimborso anticipato. Tuttavia, sarà vietato chiedere ai mutuatari di pagare penali per il rimborso anticipato. Sulla base delle nuove disposizioni, per i prestiti erogati in valuta estera il mutuatario deve essere informato prima della firma del contratto che l´importo delle rate da corrispondere potrebbero aumentare. In alternativa, al mutuatario potrebbe essere consentito di cambiare la valuta, a determinate condizioni e al tasso di cambio indicato nel contratto di prestito. I deputati hanno aggiunto una nuova norma che prevede che la restituzione delle garanzie, come la proprietà stessa, sarà sufficiente a rimborsare il prestito, a condizione che il creditore e il debitore lo abbiano esplicitamente accettato nel contratto di prestito. Per i deputati, qualora un beneficiario non rimborsi il prestito, la legislazione dovrebbe includere requisiti per la vendita della proprietà volte a ottenere "il miglior prezzo possibile", per agevolare il rimborso del debito residuo, in modo da proteggere i consumatori e prevenire il loro indebitamento eccessivo per lunghi periodi  
   
   
PRIVACY: CONTATTABILI VIA SMS GLI ITALIANI ALL’ESTERO IN SITUAZIONI DI EMERGENZA  
 
Cittadini italiani all’estero più sicuri in caso di emergenze o calamità. L’unità di crisi del Ministero degli affari esteri può dare incarico agli operatori telefonici di inviare, anche senza consenso, sms ai clienti italiani all’estero con informazioni utili in situazioni di emergenza (indicazione del numero unico dell’Ambasciata del Paese in cui si trovano, eventuali aree da evitare o punti di raccolta, comportamenti a rischio ecc.). Il Garante privacy ha detto sì alla procedura che il Ministero degli affari esteri (Mae) intende adottare per affrontare le emergenze in cui potrebbero essere coinvolti cittadini italiani e che prevede anche l’invio di informazioni via sms. Le modalità di intervento individuate dal Mae rientrano nell’ambito delle iniziative adottabili per l’invio di sms di pubblica utilità, già disciplinate con provvedimento generale del Garante nel 2003. In quella sede l’Autorità aveva stabilito che gli operatori telefonici possono, in deroga alla disciplina sulla protezione dei dati, inviare sms istituzionali senza il consenso degli utenti solo in caso di disastri e calamità naturali o altre emergenze (ad es. Inondazioni, terremoti, epidemie etc.) quando disposto da un soggetto pubblico centrale o locale che adotti un provvedimento d’urgenza. Condizioni che ricorrono nella procedura individuata dal Mae. La procedura verrebbe infatti attivata caso per caso, sulla base di un provvedimento del capo dell’Ufficio consolare del Paese in cui si siano verificate le circostanze eccezionali, redatto secondo le istruzioni fornite dal Mae o di propria iniziativa nelle situazioni più gravi. Il Garante ha comunque ribadito che le istruzioni impartite dal Ministero e il provvedimento consolare prevedano espressamente la deroga all’acquisizione del consenso degli interessati al trattamento dei dati necessari per l’invio degli sms e individuino nel dettaglio le “circostanze eccezionali” che autorizzano tale invio, in modo da circoscrivere il più possibile l’ambito emergenziale e la conseguente deroga alla disciplina in materia di protezione dei dati  
   
   
PRIVACY: PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E DATI SULLA SALUTE - L’AMMINISTRAZIONE NON PUÒ COMUNICARE DATI SULLA SALUTE DEI DIPENDENTI A TERZI NON LEGITTIMATI  
 
Viola le norme sulla protezione dei dati personali la Pubblica amministrazione che comunica indebitamente informazioni sullo stato di salute di un proprio dipendente a terzi. Lo ha affermato il Garante privacy il quale, intervenuto a seguito della segnalazione di una professoressa universitaria, ha ritenuto illecita la comunicazione ad altri docenti di un decreto rettorale contenente informazioni sensibili che la riguardavano e ha prescritto all’amministrazione di conformare la gestione del trattamento dei dati personali alla disciplina del Codice privacy. In particolare, la segnalante lamentava il fatto che copia integrale del decreto rettorale che la collocava in “interdizione dal lavoro” e quindi in “congedo per maternità” fosse stata inviata a un docente in servizio presso un’altra Facoltà, diffondendo informazioni molto delicate sulla sua salute. Tale documento, inoltre, era stato allegato dalla segreteria amministrativa al modulo di richiesta di affidamento dell’insegnamento che si sarebbe reso vacante, rendendo note le condizioni di salute della professoressa anche a tutti i docenti membri del Consiglio di Facoltà tenuti a deliberare sull’assegnazione della cattedra. Nel dichiarare illecito il trattamento, il Garante ha rilevato la presenza di dati sensibili nel decreto rettorale, poiché le informazioni relative alla “interdizione dal lavoro” ai sensi della legge 151/2001, espressamente richiamata nel decreto, fanno riferimento a “gravi complicanze della gravidanza o a persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dalla gravidanza”, in base alle quali la Direzione provinciale del Lavoro e la Asl dispongono l’interdizione. Il Garante ha ribadito inoltre che, nel caso di specie, gli stessi dati sensibili potevano essere trattati soltanto dagli organismi espressamente indicati nel regolamento di Ateneo per le finalità di gestione del rapporto di lavoro, mentre non dovevano essere comunicati a terzi. L’inclusione di dati sensibili nel decreto, infine, è avvenuta anche in violazione del principio di necessità, poiché non era indispensabile, ai fini dell’assegnazione dell’incarico resosi vacante, mettere a conoscenza i docenti dei motivi dell’assenza della professoressa  
   
   
PRIVACY: GIUSTIZIA: OK DEL GARANTE AL REGOLAMENTO DELL’ALBO DEGLI AMMINISTRATORI GIUDIZIARI  
 
Parere favorevole del Garante privacy al Ministero della giustizia sullo schema di regolamento che individua le regole per l’iscrizione, la sospensione e la cancellazione nell’albo degli amministratori giudiziari dei beni sequestrati e confiscati. Lo schema tiene conto delle indicazioni suggerite dall’ Ufficio dell’Autorità per perfezionare il testo e rendere effettivo il diritto alla protezione dei dati personali. Le osservazioni dell’Autorità hanno riguardato, in particolare, la pertinenza delle informazioni raccolte dall’Amministrazione per l’iscrizione nell’Albo; le modalità di pubblicazione e di accesso selettivo alle informazioni in esso contenute; l’utilizzo delle informazioni per esclusive finalità correlate alla tenuta dell’Albo; la previsione espressa del parere del Garante sui provvedimenti di attuazione del regolamento; il trattamento dei dati giudiziari. L’albo, il cui accesso è solo telematico, è inserito in uno spazio dedicato del sito internet del Ministero della giustizia ed è suddiviso in due parti, una parte pubblica ed una riservata. La parte pubblica contiene i dati identificativi, la Pec dell’amministratore giudiziario, la sezione dell’Albo nella quale è iscritto e l’ordine professionale di appartenenza; la parte riservata, a cui possono accedere solo magistrati, dirigenti delle cancellerie e delle segreterie competenti, nonché il direttore dell’Agenzia dei beni sequestrati e confiscati, contiene invece l’indicazione degli incarichi ricevuti dall’amministratore giudiziario, l’autorità che ha attribuito l’incarico, nonché la relativa data di conferimento e cessazione, gli acconti e il compenso finale ricevuti. La materia disciplinata dallo schema di regolamento è di particolare delicatezza in quanto, nell’ambito della verifica del possesso dei requisiti di onorabilità richiesti per l’iscrizione all’albo, può comportare il trattamento di dati giudiziari, che godono di una particolare tutela. L’autorità ha pertanto richiamato l’attenzione del Ministero sulla verifica e integrazione del regolamento sui dati sensibili e giudiziari adottato dal Ministero nel 2006, al fine di assicurare la liceità del trattamento dei dati giudiziari necessario in sede di accertamenti compiuti dall’Amministrazione della giustizia sul possesso dei requisiti di onorabilità richiesti per l’iscrizione all’Albo  
   
   
PRIVACY: POCA INFORMAZIONE AGLI UTENTI, TROPPI DATI USATI SENZA CONSENSO: E IL GARANTE SANZIONA 208 ISPEZIONI E 2 MLN DI EURO DI SANZIONI NEI PRIMI SEI MESI DELL’ANNO. VARATO IL PIANO ISPETTIVO PER IL SECONDO SEMESTRE 2013  
 
Poca informazione a utenti e clienti su come vengono usati e per quali scopi i loro dati, troppe informazioni personali trattate senza il consenso degli interessati, soprattutto da parte di società che si occupano di marketing telefonico. Il bilancio dell’attività ispettiva e sanzionatoria del Garante nei primi sei mesi dell’anno è di 208 ispezioni e di 2 milioni di euro le somme riscosse dall’erario da parte di soggetti pubblici e privati. Gli accertamenti, effettuati anche mediante il contributo delle Unità Speciali della Guardia di finanza - Nucleo speciale privacy, hanno riguardato in particolare il telemarketing; l’uso dei sistemi di localizzazione satellitare (gps) nell’ambito del rapporto di lavoro; il sistema informativo dell’Inps; i nuovi strumenti di pagamento gestiti dalle compagnie telefoniche (mobile payment); il credito al consumo e le “centrali rischi”; le banche dati del fisco; le violazioni delle banche dati dei gestori tlc (data breaches). Significativo il numero di procedimenti sanzionatori avviati : 473 procedimenti, a fronte dei 578 dell’intero 2012. Le sanzioni hanno riguardato, innanzitutto, la omessa o inidonea informativa (289) e il trattamento illecito dei dati (132), legato principalmente al telemarketing e all’uso dei dati personali senza consenso. Ma i procedimenti avviati sono relativi anche alla mancata adozione di misure di sicurezza, alla violazione del diritto di opposizione, all’omessa notificazione al Garante, all’inosservanza dei provvedimenti dell´Autorità. 39 sono state le segnalazioni all’Autorità giudiziaria, in particolare per violazioni dello Statuto dei lavoratori, mancata adozione delle misure minime di sicurezza, trattamento illecito dei dati, false dichiarazioni e notificazioni al Garante o per inosservanza dei provvedimenti dell’Authority. Il Garante ha varato anche il piano ispettivo per il secondo semestre 2013. Il piano prevede sia la prosecuzione di controlli nel settore delle grandi banche dati pubbliche (in particolare di enti previdenziali e dell’amministrazione finanziaria), sia l’avvio di ispezioni in ambiti particolarmente significativi per numero o delicatezza dei dati trattati: attività di recupero crediti, formazione del Fascicolo sanitario elettronico, gestione delle reti pubbliche di wi-fi. Accertamenti verranno svolti anche sul rispetto dei nuovi obblighi da parte di società telefoniche e Internet provider in caso di violazione ai loro data base a causa di attacchi informatici o eventi avversi (data breaches). Circa 200 gli accertamenti ispettivi programmati che verranno effettuati anche in collaborazione con il Nucleo speciale privacy della Guardia di finanza. A questi accertamenti si affiancheranno quelli che si renderanno necessari in ordine a segnalazioni e reclami presentati e le altre verifiche per accertare il rispetto dei principali adempimenti previsti dalla normativa  
   
   
PRIVACY: “BANCHE DEL LATTE UMANO” E DIRITTI DELLE DONATRICI - SÌ DEL GARANTE ALLE LINEE DI INDIRIZZO PER L’ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA, CONTROLLO, DISTRIBUZIONE DEL LATTE DONATO  
 
Il Garante della Privacy ha dato parere favorevole sullo schema di Linee di indirizzo nazionale per l’organizzazione e la gestione delle banche dati del latte umano, donato nell’ambito della protezione, promozione e sostegno dell’allattamento al seno. Tale provvedimento, sottoposto all’Autorità dal Ministero della Salute, è volto a definire criteri uniformi per la costituzione ed organizzazione del servizio di raccolta, stoccaggio, controllo e distribuzione del latte, e fissa i requisiti essenziali e gli indicatori di qualità ed efficienza degli stessi. Il parere favorevole del Garante è stato reso su una versione aggiornata dello schema di Linee di Indirizzo che tiene conto degli approfondimenti e delle indicazioni suggerite dall’Autorità ai competenti uffici del Ministero. Tali osservazioni hanno riguardato l’individuazione dei soggetti che possono accedere ai dati; la definizione delle finalità perseguite dal registro delle donatrici; la tipologia dei dati sanitari raccolti e le misure di sicurezza. Il tempo di conservazione dei dati è stato inoltre limitato al periodo di utilizzabilità del latte prelevato, prevedendo che esso non debba comunque superare i 12 mesi dalla donazione. Nel testo esaminato dall’Autorità è stato stabilito, inoltre, che le informazioni personali raccolte nei registri non siano direttamente identificative delle donatrici, ma siano attinenti ai soli dati clinici, anamnestici e relativi ai risultati infettivologici indispensabili per garantire la sicurezza della somministrazione del latte. Tali informazioni devono essere raccolte solo dopo che la donatrice abbia fornito il proprio consenso al trattamento dei dati e che sia stata adeguatamente informata rispetto alle finalità perseguite e sui diritti che può esercitare. Nello schema si precisa, infine, che l’informativa fornita alla donatrice deve evidenziare che il consenso al trattamento dei dati per la ricerca scientifica deve essere manifestato in modo specifico e distinto, rispettando la facoltà dell’interessata di aderire o meno alla ricerca  
   
   
PRIVACY: DISASTER RECOVERY - VIA LIBERA DEL GARANTE ALLE LINEE GUIDA PER LA PA - I FORNITORI DI SERVIZI CLOUD DOVRANNO DICHIARARE L’ESATTA POSIZIONE DEI SERVER  
 
Via libera del Garante privacy sullo schema di “Linee-guida per il Disaster Recovery delle pubbliche amministrazioni” predisposto dall’Agenzia per l’Italia digitale (ex Digitpa). Nell’esprimere parere favorevole l’Autorità ha constatato che il testo accoglie, nella sostanza, le raccomandazioni e le condizioni per la messa in sicurezza dei dati fornite nel 2011, su una prima edizione di Linee guida. Anche riguardo agli aspetti più tecnologici il Garante non ha rilevato particolari criticità. Come previsto dal Codice dell’amministrazione digitale (Cad), ogni pubblica amministrazione deve predisporre, e aggiornare periodicamente, il piano di disaster recovery, ossia l’insieme delle attività necessarie per ripristinare le funzionalità di un sistema informatico nel suo complesso (strutture hardware, software e servizi di comunicazione), messo fuori uso da un evento improvviso che potrebbe comportare danni e perdite gravi per l’amministrazione. In tale ambito, l’Agenzia per l’Italia digitale, sentito il Garante, ha il compito di definire le Linee guida in cui sono indicate le soluzioni tecniche in grado di garantire la sicurezza dei dati e dei sistemi informatici. Ogni anno, inoltre, l’Agenzia deve verificare l’aggiornamento dei piani delle singole amministrazioni. Come richiesto dal Garante, le attuali Linee guida stabiliscono, in particolare, tempi definiti di conservazione dei backup commisurati al tipo di informazioni trattate, alla scadenza dei quali i dati devono essere cancellati. L’uso di tecniche di cifratura poi, non deve pregiudicare la disponibilità delle informazioni in caso di necessità. Le pubbliche amministrazioni, pertanto, devono assicurare la compatibilità tecnologica dei supporti, dei formati di registrazione, degli strumenti crittografici e degli apparati di lettura per tutta la durata di conservazione del dato. Le Linee guida, recependo ancora le indicazioni dell’Autorità, introducono, infine, per il fornitore di eventuali servizi di cloud computing un obbligo particolarmente rilevante: quello di dichiarare, in sede contrattuale, l’esatta localizzazione geografica dei dati gestiti. Questo consentirà all’amministrazione di valutare se il paese in cui vengono trasferiti i dati appartenga all’Unione europea o assicuri comunque un livello di tutela dei dati personali adeguato ai sensi della normativa Ue sulla protezione dei dati personali  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: ANNULLATI GLI ATTI DEL CONSIGLIO CHE CONGELANO I CAPITALI DI SETTE SOCIETÀ E DI UNA PERSONA FISICA NEL CONTESTO DELLE MISURE RESTRITTIVE ADOTTATE NEI CONFRONTI DELL’IRAN ALLO SCOPO D’IMPEDIRE LA PROLIFERAZIONE NUCLEARE – MANTENUTE LE ISCRIZIONI DELLA BANK MELLI IRAN E DELL’EUROPäISCH‑IRANISCHE HANDELSBANK NELL’ELENCO DI CONGELAMENTO DEI CAPITALI  
 
Per esercitare pressioni sull’Iran affinché ponga fine alle attività nucleari che presentano un rischio di proliferazione e alla messa a punto di sistemi di lancio di armi nucleari, il Consiglio dell’Unione europea ha adottato decisioni e regolamenti che congelano i capitali delle persone e delle entità riconosciute dal Consiglio come implicate nella proliferazione nucleare. Le persone e le entità interessate sono indicate in un elenco allegato a tali regolamenti con una motivazione apportata dal Consiglio per l’iscrizione di ciascuna di esse. Le persone e le entità nelle presenti cause erano state designate, con decisioni del Consiglio, come coinvolte nel programma nucleare dell’Iran e, pertanto, i loro nomi erano stati iscritti nell’elenco di cui agli allegati dei regolamenti che prevedono il congelamento dei capitali di tali persone. Queste ultime hanno proposto ricorsi dinanzi al Tribunale al fine di ottenere l’annullamento delle decisioni e dei regolamenti con i quali le misure restrittive erano state adottate o mantenute nei loro confronti. Con le sentenze pronunciate in data odierna, il Tribunale annulla taluni atti del Consiglio nella parte in cui riguardano alcuni ricorrenti. Per quanto riguarda la Post Bank Iran, l’Iran Insurance Company Good Luck Shipping e l’Export Development Bank of Iran, il Tribunale dichiara che il Consiglio non ha fornito la prova dei fatti che ascrive a queste quattro società e che non poteva pertanto validamente considerare che esse avessero favorito la proliferazione nucleare. Di conseguenza, gli atti del Consiglio che impongono un congelamento dei capitali nei confronti di tali società sono annullati. Il Tribunale annulla altresì gli atti nella parte in cui riguardano il sig. Bateni, la Persia International Bank e l’Iranian Offshore Engineering & Construction Co.. In ognuna di queste cause, il Tribunale dichiara che il Consiglio ha commesso un errore di valutazione, dal momento che i fatti e le prove da esso invocati (quanto al sig. Bateni, il fatto che è o era direttore di una società designata, quanto alla Persia International Bank, il fatto che la Bank Mellat, una società designata, detiene il 60% del suo capitale, e quanto all’Iranian Offshore Engineering & Construction, il fatto che essa era stata oggetto di tre dinieghi di autorizzazione all’esportazione) non giustificano di per sé l’adozione e/o il mantenimento delle misure restrittive. Quanto alla Bank Refah Kargaran, il Tribunale dichiara che il Consiglio ha violato l’obbligo di motivazione e l’obbligo di comunicare alla stessa banca gli elementi addotti a suo carico. Il motivo unico, secondo il quale la Bank Refah Kargaran è subentrata alla Bank Melli in operazioni correnti dopo che questa è stata colpita da misure restrittive, non è sufficientemente preciso, in quanto il Consiglio non ha identificato alcuna operazione concreta che tale banca avrebbe effettuato in quanto «subentrata» alla Bank Melli. Di conseguenza, il Tribunale annulla gli atti del Consiglio che impongono misure restrittive nei confronti della Bank Refah Kargaran. Con riferimento all’Europäisch‑iranische Handelsbank, il Tribunale annulla gli atti del 23 maggio 2011 nella parte in cui riguardano tale società, dal momento che il Consiglio si è limitato ad aderire alla proposta d’iscrizione di uno Stato membro senza avere effettuato una valutazione delle asserzioni contenute nella medesima. Tuttavia, gli atti del dicembre 2011 che mantengono tale banca nell’elenco non sono inficiati dal medesimo vizio di procedura e tutti gli altri argomenti invocati dalla banca sono del pari respinti dal Tribunale, il quale considera, in particolare, che le operazioni condotte dall’Europäisch‑iranische Handelsbank per conto delle entità iraniane designate giustificano l’adozione delle misure restrittive nei suoi confronti. Pertanto tali più recenti atti non sono annullati ed il congelamento dei capitali dell’Europäisch‑iranische Handelsbank resta ancora in vigore. Infine, il Tribunale respinge in toto il ricorso della Bank Melli Iran, considerando, in particolare, che il fatto che quest’ultima abbia garantito il pagamento delle borse di studio per conto dell’Organizzazione dell’energia atomica iraniana (Aeoi) dopo l’adozione delle misure restrittive nei confronti di quest’ultima da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite rappresenta un sostegno alla proliferazione nucleare. Gli annullamenti degli atti da parte del Tribunale non avranno effetto immediato. Gli effetti degli atti annullati sono mantenuti sino alla scadenza del termine d’impugnazione (ovvero due mesi e dieci giorni dalla data di notifica della sentenza) o, nel caso in cui sia proposta impugnazione, al rigetto di quest’ultima. Nel corso di tale periodo, il Consiglio può rimediare alle violazioni accertate adottando, ove opportuno, nuove misure restrittive nei confronti delle persone ed entità di cui trattasi. (Tribunale dell’Unione europea, Lussemburgo, 6 settembre 2013, sentenze nelle cause riunite T‑35/10 e T‑7/11 Bank Melli Iran; nella causa T‑493/10 Persia International Bank plc; nelle cause riunite T‑4/11 e T‑5/11 Export Development Bank of Iran; nella causa T‑12/11 Iran Insurance Company; nella causa T‑13/11 Post Bank Iran; nella causa T‑24/11 Bank Refah Kargaran; nella causa T-434/11 Europäisch-iranische Handelsbank Ag; nelle cause riunite T‑42/12 e T‑181/12 Naser Bateni; T-57/12 Good Luck Shipping e nella causa T‑110/12 Iranian Offshore Engineering & Construction Co. / Consiglio)