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Notiziario Marketpress di Lunedì 14 Ottobre 2013
SEGRATE: PRIMO CONVEGNO DELLA RETE DEI SISTEMI IN FORMATICI DELLA PA  
 
A Segrate si è svolto il primo convegno della rete dei Sistemi Informatici della Pubblica Amministrazione, cui hanno partecipato 42 enti locali provenienti da tutto il Centronord (per citarne solo alcuni, Comunità Montana Valle dell´Elvo, Comune di Sondrio, Comune di Verbania, Comune di Valmadrera, Comune di Novara, Comune di Alassio, Provincia di Massa-carrara, numerosi comuni di tutto l´hinterland milanese e Aslmi1, Comune di San Miniato, Pisa). Segrate (Mi), in collaborazione con lo Staff di Opensipa (www.Opensipa.it), ha voluto organizzare un momento di incontro, a costo zero e gratuito, con gli operatori dei Servizi Informatici della Pubblica Amministrazione per approfondire le tematiche in materia di sicurezza informatica e le linee guida per la razionalizzazione della infrastruttura digitale della Pa. “Il progetto openSipa è nato un anno e mezzo fa – spiega Alessandro Poli, responsabile Servizi Informatici per il Comune di Segrate – con l´apertura della community online openSipa, a cui partecipano attivamente molti comuni tra cui anche Segrate, dove ´open´ indica il libero accesso e l´apertura a tutti gli interessati in materia e ´Sipa´ è l´acronimo di Sistemi Informatici della Pubblica Amministrazione. Una vera e propria piattaforma di incontro e confronto di idee, spunti, contenuti e anche un forum in cui far incrociare domande, dubbi, richieste di chiarimenti e approfondimenti. Facendo sistema e migliorando così prestazioni e servizi grazie ai contributi e alle esperienze dei soggetti coinvolti”. Una realtà molto attiva e dinamica, costituita da dipendenti di enti pubblici, circa 150, che ha una sua pagina facebook ed è presente anche su twitter. I temi del convegno sono stati i seguenti: · la sicurezza informatica, con particolare attenzione alla continuità operativa necessaria alle Pa per erogare i propri servizi, punto su cui è intervenuto Massimo Licari, Responsabile Security & compliance divisione Cloud e servizi della società Dedagroup · le linee guida per il consolidamento dei Ced presentate in streaming da Roma dall’ Ing. Luca Rea della Fondazione Ugo Bordoni, Agenzia per l´Italia digitale “intelligence informatica” del Paese, che ha realizzato l´ultimo allegato tecnico in materia di consolidamento e razionalizzazione delle infrastrutture tecniche. Ne è nato un interessante dibattito e scambio di idee tra le realtà comunali presenti e l’interlocutore dell’Agenzia · come valorizzare il lavoro del Ced e migliorarne la visibilità all’interno degli Enti · business continuity e disaster recovery, argomento su cui sono state messe a confronto le esperienze di alcuni Comuni Fabio Scandola e Antonio Pantò, dipendenti dell’Ufficio Sit e Sviluppo dell’Ente di Cinisello Balsamo, hanno illustrato anche “Città Facile”, applicazione mobile per il Comune che ha la finalità di avvicinare sempre più la Pa alla cittadinanza e di come riuscire a svilupparla internamente. Un´iniziativa per cui si attiverà una collaborazione con Segrate. Grande la soddisfazione del sindaco Adriano Alessandrini, che nel saluto di apertura ha sottolineato la felice riuscita del primo appuntamento cui ne seguiranno altri, confermata dalla massiccia adesione di enti, testimonianza di forte attenzione e interesse non facilmente raggiungibili e ancora non così diffusi in altre sedi  
   
   
SORVEGLIANZA DELLE FRONTIERE UE: I DEPUTATI APPROVANO LE REGOLE DI FUNZIONAMENTO DI EUROSUR  
 
Grazie al sistema di sorveglianza delle frontiere "Eurosur", le cui regole di funzionamento sono state approvate dal Parlamento giovedì scorso, gli Stati membri dell´Ue saranno meglio attrezzati per prevenire, individuare e combattere l´immigrazione clandestina, ma anche per salvare le vite dei migranti. Eurosur consentirà, infatti, agli Stati membri di condividere immagini e dati in tempo reale sugli sviluppi alle frontiere esterne dell´Ue. La rete di comunicazione Eurosur è progettata per migliorare l´individuazione, la prevenzione e la lotta contro l´immigrazione clandestina e la criminalità transfrontaliera. I deputati hanno sottolineato che tale rete deve essere utilizzata anche per salvare la vita dei migranti. "Solo con un sistema pan-europeo di sorveglianza delle frontiere, siamo in grado di evitare che il Mediterraneo diventi un cimitero per i rifugiati che cercano di attraversarlo su carrette del mare, in cerca di una vita migliore in Europa. Per evitare che una tragedia come quella di Lampedusa accada di nuovo, è necessario un rapido intervento", ha dichiarato il relatore Jan Mulder (Alde, Nl) nel dibattito in plenaria di mercoledì. I paesi Ue che utilizzano Eurosur si impegnano a rispettare i diritti umani, tra i quali il divieto di respingimento, che vieta il rimpatrio di persone minacciate di vita o private della libertà. Gli utenti di Eurosur dovranno inoltre proteggere i diritti fondamentali dell´Unione europea, tra i quali la protezione dei dati personali. Qualsiasi scambio di dati personali tra gli Stati membri dell´Unione europea o con paesi terzi tramite Eurosur deve rimanere un´eccezione e rispettare la legislazione sulla protezione dei dati. Inoltre, gli Stati membri non devono utilizzare Eurosur per inviare a paesi terzi qualsiasi informazione che potrebbero essere utilizzata per identificare una persona che ha richiesto la protezione internazionale o la cui vita o l´integrità fisica potrebbe essere a rischio. Nota di background Eurosur si propone di migliorare la gestione delle frontiere terrestri e marittime dell´Unione europea, intensificando lo scambio d´informazioni tra i paesi europei e con l´agenzia europea per la gestione delle frontiere Frontex. Il sistema dovrebbe consentire la condivisione dei dati e d´intelligence di varie autorità in tempo reale ma anche gli strumenti di sorveglianza, come satelliti o sistemi di notifica delle navi, tramite una rete di comunicazione protetta. Secondo i dati Frontex, più di 72.000 persone hanno attraversato le frontiere esterne dell´Ue illegalmente nel 2012, circa la metà del numero nel 2011. Le norme di funzionamento di Eurosur sono state concordate con i governi nazionali. Bulgaria, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia e Finlandia inizieranno a utilizzare Eurosur il 2 dicembre 2013. Gli altri Stati membri seguiranno l´esempio il 1° dicembre 2014. La relazione è stata approvata con 479 voti favorevoli, 101 contrari e 20 astensioni. Procedura: codecisione (procedura legislativa ordinaria), accordo in prima lettura  
   
   
LOMBARDIA: CENSITI OLTRE 59MILA IMMOBILI  
 
Si è conclusa anche in Lombardia l’operazione “case fantasma”, con l’attribuzione a 59.346 unità immobiliari della rendita catastale complessiva di circa 75 milioni di euro. In particolare, a 16.513 immobili che non risultavano accatastati è stata attribuita una rendita catastale presunta per un totale di 15.686.409. Sono state invece spontaneamente regolarizzate oltre 42mila unità immobiliari, sparse su tutto il territorio lombardo, per una rendita catastale definitiva complessiva di oltre 59 milioni di euro. Questi sono i risultati dell’ultima fase della complessa attività di controllo sui fabbricati non dichiarati al Catasto e individuati tramite l’incrocio delle mappe catastali con le immagini aeree rese disponibili dall’Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) per “avvistare” in tal modo i fabbricati presenti sul territorio ma non censiti nelle banche dati catastali. Il Decreto legge 78/2010 aveva previsto l’attribuzione d’ufficio di una rendita presunta agli immobili mai dichiarati e non ancora regolarizzati, associando agli stessi una rendita catastale provvisoria, in base a precisi parametri tecnici acquisiti anche con sopralluoghi esterni agli edifici non in regola. La tabella seguente dà conto dei dati riguardanti le singole province.
Regione Lombardia: i risultati dell´"Operazione Case Fantasma"
Provincia Immobili con rendita catastale Presunta Immobili con rendita catastale Definitiva Immobili con rendita catastale (Totale)
Unità immobiliari Rendita catastale Unità immobiliari Rendita catastale Unità immobiliari Rendita catastale
Lombardia 16.513 15.686.409 42.833 59.115.039 59.346 74.801.448
Bergamo 2.231 2.538.121 2.580 3.329.977 4.811 5.868.098
Brescia 2.967 2.018.338 9.641 15.956.163 12.608 17.974.500
Como 656 675.075 1.567 1.295.278 2.223 1.970.353
Cremona 493 491.978 2.253 3.889.765 2.746 4.381.743
Lecco 985 2.238.389 1.123 960.168 2.108 3.198.556
Lodi 111 78.417 948 1.583.437 1.059 1.661.854
Mantova 1.484 986.199 2.958 4.286.144 4.442 5.272.343
Milano 3.184 4.372.291 10.109 14.780.737 13.293 19.153.028
Pavia 1.627 691.616 6.823 9.392.464 8.450 10.084.079
Sondrio 181 112.006 344 753.156 525 865.162
Varese 2.594 1.483.980 4.487 2.887.750 7.081 4.371.730
 
   
   
IN ITALIA REGNA IL CAOS DIGITALE  
 
Gli italiani mantengono file digitali preziosi su ben 15 dispositivi differenti, e oltre il 60% afferma di non fare regolarmente il backup L’italia è un Paese che vive nel “caos digitale”, dove forse solo la mera fortuna ha evitato di perdere per sempre file, foto e video personali preziosi. Questo è il responso di Wd, azienda leader nelle soluzioni storage digitali, che ha presentato oggi i risultati di uno studio condotto dalla società stessa che ha rivelato come le famiglie italiane utilizzino in media ben 15 differenti dispositivi digitali o di archiviazione per salvare i propri file personali e come il 61% degli utenti non esegua regolarmente il backup dei propri dati. Lo studio condotto a livello europeo su 8.000 persone, in concomitanza con il lancio della nuova famiglia di soluzioni Wd per il personal cloud - i dischi My Cloud - ha rivelato come il 95% delle 1.500 persone intervistate in Italia creda di essere organizzate nella loro vita quotidiana, anche se probabilmente non fa altrettanto per la loro vita digitale. Info: www.wd.com  
   
   
E´ LEGGE LA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE EUROPEA CHE GARANTISCE IL DIRITTO DEI CITTADINI DI AVERE ACCESSO AD UN AVVOCATO  
 
A seguito dell’approvazione data dal Consiglio dei ministri, è stata adottata la proposta della Commissione europea che garantisce il diritto di tutti i cittadini dell’Unione europea di ottenere l’assistenza legale di un difensore in un procedimento penale. L’intervento del Consiglio è giunto dopo il voto del Parlamento europeo, che ha approvato il testo della direttiva il 10 settembre scorso. In pratica, questo comporta che in futuro a tutti gli indagati — ovunque si trovino nell’Unione europea — sarà garantito il diritto di essere assistiti da un difensore sin dalle prime fasi del procedimento e fino alla sua conclusione. Se un indagato viene arrestato, le nuove norme garantiranno che gli venga data la possibilità di comunicare con i propri familiari. Se si trova all’estero, il cittadino avrà il diritto di mettersi in contatto con il consolato del proprio paese d’origine. “Questa legge rappresenta una vittoria per la giustizia e per i diritti dei cittadini nell’Unione europea,” ha dichiarato Viviane Reding, Vicepresidente e Commissaria Ue per la Giustizia. “Questa è la terza proposta della Commissione europea per garantire il diritto a un processo equo alle persone in tutta l’Ue, sia nel proprio paese che all’estero. Stiamo mantenendo la nostra promessa di rafforzare i diritti dei cittadini ovunque in Europa. E per «noi» intendo anche i membri del Parlamento europeo e i ministri degli Stati membri. In particolare desidero ringraziare la relatrice on. Oana Antonescu e il ministro Alan Shatter per il loro impegno e la celerità con cui hanno lavorato a questa importante proposta. Ora tocca agli Stati membri non perdere tempo e dare attuazione a questa direttiva nei loro ordinamenti nazionali quanto prima, a beneficio dei cittadini europei.” La legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Ue nel giro di qualche settimana, dopo di che gli Stati membri avranno tre anni per attuarla nel diritto nazionale. Secondo le stime, una volta in vigore la nuova legge si applicherà a 8 milioni di procedimenti penali ogni anno nei 28 Stati membri dell’Ue  
   
   
TEMPI E PASSI NEI PROSSIMI ANNI PER LO SVILUPPO DELLO SPAZIO EUROPEO DI GIUSTIZIA  
 
Uno sguardo nella sfera di cristallo: quale sarà la politica dell’Ue in materia di giustizia nel 2020? È questo il tema di un dibattito a livello europeo lanciato dalla Commissione, il cui punto di partenza è un pacchetto di cinque documenti della Commissione riguardanti il diritto civile, penale e amministrativo, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali nell’Ue. Il dibattito verterà sulle possibili azioni future nel quadro della politica europea di giustizia destinate a rafforzare le basi su cui poggia l’Unione europea e portare a termine la costruzione dello spazio europeo di giustizia nell’interesse dei cittadini e delle imprese dell’Unione. Tra le idee presentate figurano nuove misure per aumentare la fiducia reciproca nella giustizia civile, diritti procedurali rafforzati nel settore della notificazione e comunicazione degli atti, un uso maggiore dei regimi facoltativi di diritto sostanziale europeo e un nuovo meccanismo per risolvere le eventuali crisi dello Stato di diritto negli Stati membri. Chiunque sia interessato può partecipare al dibattito e contribuire a definire le future politiche nel campo della giustizia. La Commissione ha pubblicato un invito a presentare contributi valido fino alla fine del 2013, con la possibilità di inviare contributi preliminari entro l’11 novembre. I documenti della Commissione e i contributi preliminari saranno discussi nell’ambito del Forum europeo sul futuro della politica dell’Ue in materia di giustizia il 21 e 22 novembre a Bruxelles. Al forum interverranno oratori di rilievo, quali ministri nazionali, membri del Parlamento europeo, giudici della Corte di giustizia e delle corti supreme nazionali nonché rappresentanti del mondo accademico e delle professioni giuridiche. “In poco tempo abbiamo fatto molta strada nello sviluppo di uno spazio europeo di giustizia. La politica in materia di giustizia, infatti, è emersa come settore d’intensa attività a livello europeo — paragonabile al mercato interno negli anni’ 90. Rimane però ancora del lavoro da fare”, ha dichiarato Viviane Reding, Vicepresidente e Commissaria europea per la Giustizia. “Dobbiamo costruire uno spazio europeo di giustizia che sia completo e solido. I cittadini e le imprese potranno approfittare di tutti i vantaggi del nostro mercato interno solo se avranno la certezza che i loro diritti saranno tutelati ovunque. È una questione di fiducia reciproca nei rispettivi sistemi giudiziari. Dobbiamo quindi continuare a rafforzare questa fiducia”. I contributi raccolti aiuteranno la Commissione a definire la politica dell’Ue in materia di giustizia dopo il programma di Stoccolma. Come annunciato dal Presidente Barroso in una lettera dell’11 settembre 2013 al Presidente del Parlamento europeo, Martin Schulz, nella primavera del 2014 la Commissione presenterà una comunicazione sulle future iniziative nel settore della giustizia e degli affari interni, che sarà discussa al Consiglio europeo del giugno 2014; i contributi serviranno per preparare la parte della comunicazione relativa alla giustizia. *** I cinque documenti presentati dalla Commissione illustrano la strategia della Commissione nei seguenti settori: diritto civile - l’Unione europea ha costruito “ponti” tra i sistemi nazionali di diritto civile, garantendo che le decisioni giudiziarie siano automaticamente riconosciute negli altri Stati membri, proteggendo le imprese nelle situazioni di insolvenza transfrontaliera e aiutando a determinare la giurisdizione competente nei casi di divorzio, successione e matrimonio transfrontalieri. Il documento della Commissione evidenzia altri settori in cui può essere necessario intervenire per consentire ai cittadini che si spostano con la famiglia in un altro Stato membro e ai consumatori e alle imprese che vogliono sfruttare appieno le opportunità del mercato unico di trarre massimo beneficio dallo spazio europeo di giustizia. Le azioni previste comprendono norme rafforzate per la notificazione e comunicazione degli atti, il miglioramento dell’esecuzione delle decisioni giudiziarie e misure di sostegno alla crescita per colmare il divario tra le disposizioni nazionali di diritto fallimentare e mantenere il passo con gli sviluppi tecnologici e del mercato, come nel caso delle questioni contrattuali connesse al cloud computing; diritto penale - i cittadini si aspettano che la loro vita, i loro diritti fondamentali e la loro incolumità siano garantiti in tutta l’Unione europea. Con l’entrata in vigore del trattato di Lisbona, l’Unione ha potuto adottare nuove misure nel campo del diritto penale, ad esempio armonizzare le definizioni di reati gravi, introdurre norme comuni per proteggere le persone indagate o imputate per un reato, garantire norme valide in tutta l’Ue a tutela delle vittime di reato e proporre un nuovo sistema di azione penale a livello dell’Unione per tutelarne il bilancio dalla frode. Il documento della Commissione esplora le ulteriori possibilità per sfruttare le novità introdotte dal trattato di Lisbona, ad esempio il consolidamento e la standardizzazione di determinati strumenti quali i provvedimenti di congelamento e di confisca; diritto amministrativo - l’Unione europea si affida in larga misura alle amministrazioni nazionali per gestire efficacemente la sua legislazione e assicurarne così la corretta attuazione. È quindi importante per i cittadini e le imprese che anche questa parte dell’architettura dell’Ue funzioni bene. Il documento della Commissione esamina gli ulteriori possibili interventi, ad esempio rafforzare i diritti procedurali in materia amministrativa e la cooperazione tra le autorità amministrative; Stato di diritto - l’esperienza ha dimostrato che sarebbe utile potenziare la capacità dell’Unione europea di far fronte a crisi dello Stato di diritto. A tal fine è auspicabile un apposito meccanismo dell’Ue per lo Stato di diritto (si veda il discorso Speech/13/677). Il documento della Commissione sollecita contributi sulle possibili configurazioni di tale meccanismo; diritti fondamentali - l’Unione europea ha già fatto molto per sviluppare una cultura dei diritti fondamentali: la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea è la bussola dell’Unione e orienta ogni sua proposta. Il documento contiene idee per rafforzare il rispetto della Carta, sia nelle attività delle istituzioni europee, sia in quelle degli Stati membri quando attuano il diritto dell’Unione. *** La politica dell’Ue in materia di giustizia ha subito un profondo cambiamento nel corso degli ultimi anni. È solo nel 2010, all’inizio del mandato dell’attuale Commissione, che è stato creato il portafoglio Giustizia. Da allora, la Commissione ha presentato oltre 50 iniziative in questo settore, gettando le basi per un vero e proprio spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia al servizio dei cittadini europei — uno degli obiettivi fondamentali dell’Ue enunciati nel trattato di Lisbona. Nell’arco di pochi anni sono stati fatti notevoli progressi: i nuovi diritti europei delle vittime di reato e la facilitazione del riconoscimento delle sentenze hanno migliorato l’accesso alla giustizia, mentre le proposte della Commissione sulla protezione dei dati personali mirano a rafforzare i diritti fondamentali e il mercato unico digitale. Inoltre, iniziative quali il quadro di valutazione europeo della giustizia hanno messo in luce l’importanza per la crescita economica dell’efficacia dei sistemi giudiziari e delle politiche in materia di giustizia. Ora l’obiettivo è fare il punto sui progressi compiuti e individuare le principali sfide del futuro. A tal fine, la Commissione sta organizzando il forum “Assises de la Justice”, che si terrà il 21 e 22 novembre. Si tratta di una conferenza di due giorni che riunirà giudici, avvocati, studiosi, responsabili politici e rappresentanti delle imprese di tutta Europa. Nell’intento di aprire un ampio dibattito sul ruolo della giustizia nell’Unione europea, la Commissione invita tutte le parti interessate a presentare idee su come rispondere alle aspettative dei cittadini e delle imprese e creare un vero e proprio spazio europeo di giustizia. È possibile inviare i contributi preliminari a Just-assises@ec.europa.eu  entro l’11 novembre e partecipare al dibattito sui social media utilizzando l’hashtag #Eujustice. Info: i cinque documenti tematici - http://ec.Europa.eu/justice/events/assises-justice-2013/discussion_papers_en.htm ; Commissione europea — Assises de la Justice - http://ec.Europa.eu/justice/events/assises-justice-2013/index_en.htm ; http://ec.Europa.eu/reding    
   
   
MONZA: CORSO ANACI 2013- 2014  
 
L’a.n.a.c.i. Sede Provinciale di Monza e Brianza comunica che il 15 ottobre avrà inizio il corso di Formazione per Amministratori Immobiliari 2013 / 2014: Le lezioni si terranno il martedì dalle ore 20,00 alle ore 22,00 presso la Sala Salvioni c/o Cattolica Assicurazioni Via Santa Valeria n. 100 angolo Via De Bernardis a Seregno (Mb). Il costo del corso è di € 800,00= oltre I.v.a. Di legge (vi è una quota agevolata di € 500,00= oltre I.v.a. Riservata solo ed esclusivamente agli studenti). Detta quota di € 800,00 + I.v.a. Di legge potrà essere versata in un’unica soluzione al momento dell’iscrizione oppure potrà essere versato un acconto all’iscrizione di € 500,00 + I.v.a. Di legge e saldo pari a € 300,00 + I.v.a. Di legge entro e non oltre la fine gennaio 2014 (mentre per gli studenti € 500,00= + I.v.a .Di legge in unica soluzione al momento dell’iscrizione oppure acconto da versarsi all’iscrizione di € 300,00 + I.v.a. Di legge e saldo pari a € 200,00 + I.v.a. Di legge entro e non oltre la fine gennaio 2014). Le lezioni del corso saranno tenute da Avvocati, Commercialisti, Architetti e Amministratori che tratteranno i vari argomenti necessari allo svolgimento della professione di amministratori condominiali. La struttura del corso è stata studiata per fornire al corsista la possibilità di approfondire tutti gli aspetti della professione (da quelli prettamente giuridici a quelli tecnici, non tralasciando quelli deontoligici). Frequentando i 2/3 + 1 delle lezioni previste il candidato potrà ottenere un attestato di partecipazione senza esito finale (non idoneo all’iscrizione all’A.n.a.c.i.) e se vorrà potrà sostenere l’esame finale. Il costo dell’esame è già compreso nella quota di iscrizione. L’esame è articolato su di due prove scritte ed una prova orale, quest’ultima si terrà al termine del corso (indicativamente si terrà nel mese di giugno/luglio). Nel caso di superamento dell’esame verrà rilasciato l’attestato di frequenza con l’esito e si avrà la possibilità di iscriversi all’A.n.a.c.i. Per poter iscriversi all’Anaci occorre avere preso completa visione e di impegnarsi ad osservare lo Statuto pubblicato sul sito www.Anaci.it, in special modo gli articoli 2 (scopi e finalità dell’Associazione), 3 (requisiti dell’Associato), 4 (diritti dell’Associato), 5 (doveri dell’Associato), 6 (perdita della qualità di Associato) e 64 (tutela dei marchi). Per svolgere l’incarico di amministratori di condominio occorre essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 71 bis, disp. Att., c.C. Ovvero: “Possono svolgere l´incarico di amministratore di condominio coloro: a) che hanno il godimento dei diritti civili; b) che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l´amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni; c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; d) che non sono interdetti o inabilitati; e) il cui nome non risulta annotato nell´elenco dei protesti cambiari; f) che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado; g) che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale. I requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma non sono necessari qualora l´amministratore sia nominato tra i condomini dello stabile. Possono svolgere l´incarico di amministratore di condominio anche società di cui al titolo V del libro V del codice. In tal caso, i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condominii a favore dei quali la società presta i servizi. La perdita dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del primo comma comporta la cessazione dall´incarico. In tale evenienza ciascun condomino può convocare senza formalità l´assemblea per la nomina del nuovo amministratore. A quanti hanno svolto attività di amministrazione di condominio per almeno un anno, nell´arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è consentito lo svolgimento dell´attività di amministratore anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma. Resta salvo l´obbligo di formazione periodica”  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: NON GARANTENDO L’INDIPENDENZA DEL GESTORE DELL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA, L’ITALIA NON RISPETTA IL DIRITTO DELL’UNIONE - LA COMMISSIONE NON HA INVECE DIMOSTRATO LA MANCANZA D’INDIPENDENZA DELL’ORGANISMO DI REGOLAMENTAZIONE  
 
La liberalizzazione del trasporto ferroviario nell’Unione europea mira ad obbligare gli Stati membri a garantire alle imprese di tale settore un accesso equo e non discriminatorio alla rete ferroviaria. L´esercizio di funzioni considerate essenziali (il rilascio alle imprese ferroviarie di licenze che conferiscono loro l’accesso alla rete ferroviaria, l’assegnazione delle linee ferroviarie e la determinazione dei diritti che devono essere versati dalle imprese di trasporto per l’utilizzo della rete) non può più essere assicurato dalle imprese ferroviarie storiche, ma deve essere affidato a gestori indipendenti. La presente causa si inserisce in una serie di ricorsi per inadempimento promossi dalla Commissione nei confronti di vari Stati membri per il mancato rispetto dei loro obblighi. Il diritto italiano ripartisce la gestione delle «funzioni essenziali» tra, da un lato, Rete Ferroviaria Italiana Spa («Rfi»), il gestore dell’infrastruttura sulla base di una concessione del Ministero dei Trasporti, e, dall’altro, questo stesso Ministero. Rfi, pur essendo dotata di personalità giuridica autonoma, fa parte del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane («gruppo Fs»), che comprende altresì Trenitalia Spa, la principale impresa ferroviaria italiana. Rfi è incaricata del calcolo dei diritti di accesso alla rete per ogni operatore e della loro riscossione, sulla base delle tariffe fissate dal Ministro. L’ufficio per la Regolazione dei Servizi Ferroviari («Ursf») costituisce l’organismo di regolamentazione, dotato di autonomia organizzativa e contabile nei limiti delle risorse economico-finanziarie assegnategli. Con il suo ricorso, la Commissione ha fatto valere, anzitutto, che la normativa italiana non garantisce l’indipendenza di gestione del gestore dell’infrastruttura. Il diritto dell’Unione, infatti, conferisce agli Stati membri il compito di istituire un quadro per l’imposizione dei diritti nel rispetto dell’indipendenza gestionale del gestore dell’infrastruttura, cui spetta determinare i diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura e provvedere alla loro riscossione. Per contro, secondo la Commissione, riservandosi il potere di fissare il livello dei diritti di accesso alla rete, l’Italia priverebbe il gestore di uno strumento essenziale di gestione. Nella sua odierna sentenza, la Corte rammenta, anzitutto, che il diritto dell’Unione persegue l’obiettivo di assicurare l’indipendenza di gestione del gestore dell’infrastruttura ferroviaria, attraverso il sistema di determinazione dei diritti di utilizzo. I sistemi di determinazione dei diritti di utilizzo e di assegnazione della capacità devono incoraggiare i gestori ad ottimizzare l’utilizzo dell’infrastruttura nell’ambito stabilito dagli Stati membri. Il ruolo dei gestori non può quindi limitarsi a calcolare l’importo del diritto in ciascun caso concreto, applicando una formula fissata in precedenza mediante decreto ministeriale. Al contrario, essi devono disporre di un certo grado di flessibilità nella fissazione dell’importo dei diritti. La Corte rileva che la normativa italiana prevede che la determinazione dei diritti, fissata di concerto con il Ministro, vincoli il gestore. Sebbene il Ministro eserciti un mero controllo di legittimità, detto controllo dovrebbe tuttavia spettare all’organismo di regolamentazione, nel caso di specie all’Ursf. La Corte ne trae la conclusione che la legge italiana non consente di assicurare l’indipendenza del gestore dell’infrastruttura. Con la sua seconda censura, la Commissione addebita alla normativa italiana di non rispettare l’indipendenza dell’organismo di regolamentazione, in quanto l’Ursf è costituito da funzionari del Ministero e quest’ultimo continua ad esercitare un’influenza sul gruppo Fs, che detiene Trenitalia. La Corte osserva, in senso contrario, che, con i loro interventi legislativi successivi, le autorità italiane hanno inciso sulla costituzione dell’organismo di regolamentazione e hanno ridefinito progressivamente la sua autonomia organizzativa e contabile . Essa ricorda inoltre che, secondo la direttiva, l’organismo di regolamentazione può essere il Ministero dei Trasporti. La Commissione non può dunque far leva sulla sola circostanza che l’Ursf appartiene a tale Ministero per concludere che esso non è indipendente. La Corte ne trae la conclusione che la Commissione non ha fornito gli elementi necessari per dimostrare la mancanza di indipendenza dell’organismo di regolamentazione. (Corte di giustizia dell’Unione europea, Lussemburgo, 3 ottobre 2013, sentenza nella causa C‑369/11, Commissione / Italia)  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: APPALTI PUBBLICI E DIVIETO DI AVVALERSI DELLE ATTESTAZIONI DI PIÙ SOGGETTI PER LAVORI COMPRESI IN UNA STESSA CATEGORIA  
 
La domanda di pronuncia pregiudiziale del Tar Marche verte sull’interpretazione della direttiva 2004/18/Ce, sugli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi. Il Dpr n. 34/2000 prevede che gli appalti pubblici di lavori di importo superiore a Eur 150 000 possono essere eseguiti unicamente da imprese in possesso delle cosiddette attestazioni emesse dalle società di attestazione («Soa»). D’altra parte, il dlgs. N. 163/2006 dispone che per i lavori, il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione. Il bando di gara può ammettere l’avvalimento di più imprese ausiliarie in ragione dell’importo dell’appalto o della peculiarità delle prestazioni. La Provincia di Fermo ha avviato una procedura di appalto di lavori di ammodernamento ed ampliamento di una strada provinciale, del valore stimato superiore alla soglia di applicazione della direttiva 2004/18. I concorrenti dovevano dimostrare le relative capacità tecniche e professionali presentando un’attestazione Soa corrispondente alla natura e all’importo dei lavori oggetto dell’appalto. Il Raggruppamento temporaneo di imprese (Rti) formato dalla Swm e dalla Mannocchi Luigino Di ha partecipato alla gara attraverso la mandataria Swm. Al fine di soddisfare il requisito relativo alla classe di attestazione Soa necessaria, la Swm si è avvalsa delle attestazioni Soa di due imprese terze. Il Rti è stato escluso dalla gara in considerazione del divieto generale di avvalimento plurimo all’interno della medesima categoria di qualificazione (articolo 49, sesto comma, dlgs. N. 163/2006). Ha quindi adito il Tar Marche con un ricorso avverso la decisione di esclusione. Questo giudice indica che la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha dichiarato, da un lato, che il divieto in parola non è applicabile alle imprese costituenti un Rti quando quest’ultimo sia esso stesso candidato o offerente. D’altro lato, un concorrente non può cumulare la propria attestazione Soa e quella di un soggetto terzo per raggiungere la classe richiesta per un determinato appalto. Il Tar chiede, in sostanza, alla Corte di giustizia se la direttiva 2004/18 tolleri una disposizione nazionale che vieta agli operatori economici partecipanti ad un appalto pubblico di lavori di fare valere, per una medesima categoria di qualificazione, le capacità di più imprese. Nella sua sentenza la Corte ricorda, innanzitutto, che l’amministrazione aggiudicatrice chiamata a verificare l’idoneità dei candidati conformemente ai criteri della direttiva può chiedere ad essi di provare la loro capacità economica e finanziaria (mediante una dichiarazione concernente il fatturato globale nonché il fatturato del settore di attività oggetto dell’appalto) e le loro capacità tecniche (presentando l’elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni). Può peraltro richiedere ai candidati di soddisfare livelli minimi di capacità economica e finanziaria nonché di capacità tecniche e professionali. L’amministrazione aggiudicatrice deve peraltro tenere conto del diritto dell’operatore economico di fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura dei suoi legami con questi ultimi, purché dimostri che disporrà dei mezzi necessari per eseguire l’appalto. La direttiva non vieta ai candidati di fare riferimento alle capacità di più soggetti terzi per comprovare che soddisfano un livello minimo di capacità o i criteri fissati da un’amministrazione aggiudicatrice. La direttiva prevede infatti la possibilità per l’operatore economico di avvalersi indistintamente di tecnici, che facciano o meno parte integrante dello stesso, ma di cui egli disporrà per l’esecuzione dell’opera. Lo stesso vale per l’attrezzatura, il materiale e l’equipaggiamento tecnico di cui esso disporrà per eseguire l’appalto, senza limitazioni quanto al numero dei soggetti che forniranno tali strumenti. Nel medesimo senso, la direttiva autorizza i raggruppamenti di operatori economici a partecipare a procedure di appalti pubblici senza limitazioni relative al cumulo di capacità e a subappaltatori. La giurisprudenza della Corte ha indicato la facoltà, per un operatore economico, di avvalersi, per eseguire un appalto, di mezzi appartenenti ad uno o a svariati altri soggetti, eventualmente in aggiunta ai propri mezzi. Un’interpretazione del genere è conforme all’obiettivo dell’apertura degli appalti pubblici alla concorrenza nella misura più ampia possibile, obiettivo perseguito dalle direttive a vantaggio non soltanto degli operatori economici, ma anche delle amministrazioni aggiudicatrici, facilitando l’accesso delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici. Non si può escludere l’esistenza di lavori che presentino peculiarità tali da richiedere una determinata capacità che non si ottiene associando capacità inferiori di più operatori. In un’ipotesi del genere l’amministrazione aggiudicatrice potrebbe legittimamente esigere che il livello minimo della capacità in questione sia raggiunto da un operatore economico unico o da un numero limitato di operatori economici, laddove siffatta esigenza sia connessa e proporzionata all’oggetto dell’appalto interessato. Tuttavia, tale ipotesi costituisce una situazione eccezionale e non può essere assurga a regola generale nella disciplina nazionale. Per questi motivi, la Corte dichiara che la direttiva 2004/18/Ce, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, osta ad una disposizione nazionale, la quale vieta agli operatori economici che partecipano ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di lavori di avvalersi, per una stessa categoria di qualificazione, delle capacità di più imprese. (Corte di Giustizia, Sentenza nella causa C-94/12, Swm Costruzioni 2 Spa, Mannocchi Luigino Di / Provincia di Fermo)