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Notiziario Marketpress di Lunedì 09 Marzo 2009
DECRETO "MILLEPROROGHE": CONVERSIONE IN LEGGE  
 
La Legge 27 febbraio 2009, n. 14 ha convertito il Decreto legge n. 207/08, confermando l´inasprimento del regime delle sanzioni amministrative; l´introduzione di circostanze comuni che consentono di attenuare o aggravare l´importo da pagare a titolo di sanzione; il trasferimento dal piano penale a quello amministrativo della sanzione pecuniaria per la violazione delle misure minime di sicurezza, ad eccezione del caso di omessa adozione delle stesse per il quale continua ad applicarsi la sanzione penale. La sola novità introdotta in sede di conversione in legge del decreto riguarda i dati personali presenti in banche dati costituite sulla base di elenchi telefonici pubblici formati prima del 1° agosto 2005. Tali dati possono essere utilizzati per fini promozionali sino al 31 dicembre 2009 unicamente dai titolari che hanno costituito le dette banche dati prima del 1° agosto 2005.  
   
   
SPAMMING TELEFONICO: LA NORMA DEL DECRETO MILLEPROROGHE  
 
Come già anticipato con la conversione in legge del Decreto legge n. 207/08 è passato un emendamento che stabilisce che le banche dati costituite in base agli elenchi telefonici formati prima del 1° agosto 2005 possono essere utilizzati per fini promozionali sino al 31 dicembre 2009, anche senza il consenso degli interessati. A partire dall´agosto 2005, a seguito della Direttiva europea n. 2002/58/Ce, gli elenchi telefonici non categorici possono essere usati solo per contatti interpersonali e non per chiamate commerciali. Gli utenti favorevoli a ricevere chiamate o posta di tipo commerciale dovevano dare, in forma esplicita il consenso al loro gestore. Conseguentemente sulle guide distribuite dal 2005 in poi, vicino al loro nome dovrebbe apparire il simbolo di una cornetta o di una lettera. “La nostra reazione è di grande disapprovazione e preoccupazione –osserva il Garante della Privacy, Francesco Pizzetti – Da anni siamo impegnati a stroncare il fenomeno delle telefonate indesiderate, che consideriamo di assoluta inciviltà soprattutto se fatte in certe ore del giorno e quando il chiamato è un anziano: la telefonata obbliga a rispondere, genera uno stato d´ansia. L´autorità ha operato per anni in difesa del cittadino, con senso di responsabilità nei confronti delle imprese e degli addetti del settore, lasciando tutto il tempo per regolarizzare o riconvertire dell´attività. Invece si è preferito farsi scudo degli occupati, in genere giovani impiegati in condizioni di assoluto precariato”. Secondo il testo della legge di conversione, comunque i dati personali sono lecitamente utilizzabili dai soli titolari del trattamento che hanno provveduto a costituire dette banche dati prima del 1°agosto 2005: resta illecita, quindi, la vendita di tali informazioni . .  
   
   
SPAMMING TELEFONICO: LE FORME DI DIFESA  
 
Rimangono, naturalmente, validi gli strumenti anti-spamming telefonico stabiliti dal Codice della Privacy (Decreto legislativo n. 196/03) e dai successivi provvedimenti del Garante. Per cui l´utente può chiedere a chi lo chiama di spiegargli da dove sono stati estratti i suoi dati personali. Quindi può chiedere che venga rispettata la sua volontà di non essere più disturbato con offerte promozionali. Può esigere che i suoi dati siano cancellati dal data base del call center nel quale sono stati inseriti, utilizzando il modulo scaricabile dal sito del Garante da inviare al responsabile del trattamento dei dati personali. Inviare infine una segnalazione all´Autorità . .  
   
   
CORTE CONTI, APERTURA ANNO GIUDIZIARIO IN LOMBARDIA  
 
Milano - E´ stato inaugurato il 6 marzo l´Anno giudiziario della sezione lombarda della Corte dei Conti. Per la Regione Lombardia è intervenuto, su delega del presidente Roberto Formigoni, l´assessore alla Protezione Civile, Prevenzione e Polizia Locale, Stefano Maullu. Alla cerimonia erano presenti, tra gli altri, il presidente della sezione, Giuseppe Nicoletti, e il Procuratore regionale Eugenio Francesco Schlitzer. "Questa inaugurazione - ha detto Maullu - segue l´approvazione, avvenuta lo scorso dicembre, della relazione sulla gestione del bilancio della Regione Lombardia da parte di questa sezione di controllo della Corte dei Conti. In quell´occasione è stato sottolineato come Regione Lombardia abbia chiuso positivamente l´esercizio 2007 in linea con un trend già consolidato. In questa stessa direzione - ha precisato Maullu - continuiamo a lavorare. Intendiamo, infatti, confermare anche quest´anno il nostro impegno per realizzare gli interventi in programma senza aumentare i costi della macchina regionale". Nel corso del suo intervento l´assessore Maullu ha fatto riferimento anche ad altre situazioni contingenti. "Siamo - ha detto - in un momento storico particolare. Abbiamo, infatti, di fronte, una crisi finanziaria che ormai è diventata globale e che ha cominciato ad avere effetti negativi anche sull´economia reale. La crisi richiama tutti noi ad interrogarci sulle prospettive future. La vera sfida per la politica, le imprese e la finanza - ha detto ancora Maullu - è proprio la capacità di costruire una nuova visione che sappia assicurare prospettive di crescita, fiducia e speranza alle famiglie, alle imprese, al sistema imprenditoriale e a tutti i cittadini lombardi". Regione Lombardia ha già messo in campo una serie di azioni finalizzate a superare queste difficoltà, tra le quali il metodo del parternariato, cardine delle politiche regionali sin dal 1995, la Finanziaria regionale basata sul sostegno al sistema produttivo lombardo e il Pacchetto anticrisi che prevede un impegno di 351 milioni di euro. "Per i lavoratori - ha aggiunto Maullu - abbiamo messo in campo 400 milioni per i percorsi di formazione e inserimento lavorativo e stiamo rilanciando, con oltre 300 milioni, le politiche della famiglia". Altre iniziative regionali già in atto riguardano il completamento di 5 nuovi ospedali entro il 2009 (Niguarda, Bergamo, Como, Legnano e Vimercate), l´apertura dei cantieri della Brebemi, della Pedemontana e del collegamento ferroviario Arcisate-stabio e la conclusione del Passantino che collegherà Milano Centrale, la Bovisa e l´aeroporto di Malpensa. "Lo straordinario sforzo che sta portando avanti Regione Lombardia - ha ribadito Maullu - si colloca in un momento di grandi trasformazioni. Una è sicuramente il federalismo fiscale, l´altra è l´organizzazione di Expo 2015 dove Regione Lombardia ha il ruolo di regia per il coordinamento e la realizzazione delle opere connesse all´evento internazionale. La Lombardia - ha concluso Maullu - è pronta a cogliere tutte queste opportunità". . .  
   
   
PRIVACY: VIETATE LE TELECAMERE NEGLI SPOGLIATOI  
 
Il Garante per la privacy, pronunciandosi a seguito del ricorso di una donna in cura presso un centro dietetico che ha denunciato l´installazione di telecamere collocate all´ingresso esterno, negli spogliatoi e nell´ambulatorio dove si effettuano le visite mediche, le ha fatte rimuovere. A seguito delle ispezioni dell´Autorità è stato accertato che l´ambulatorio medico utilizzava cinque telecamere che registravano le immagini dei clienti, due installate all´ingresso della struttura e tre posizionate all´interno degli spogliatoi: due in quello femminile e una in quello maschile. La loro installazione è stata giustificata dalla struttura medica con motivi di sicurezza e tutela dei beni dei clienti, poiché in passato si erano verificati svariati furti. La presenza delle telecamere era segnalata con avvisi posti sulla porta di ingresso all´ambulatorio, sulla scala di accesso alla reception, nella sala di attesa, sulla porta di accesso al reparto cure e negli spogliatoi. Nel suo provvedimento l´Autorità ha ritenuto che la collocazione di telecamere operanti in modo continuo negli spogliatoi determinasse un´intromissione ingiustificata nella vita privata delle persone risultando lesiva della loro riservatezza e dignità. E ha vietato all´ambulatorio l´ulteriore trattamento dei dati personali raccolti mediante l´impianto di videosorveglianza e la distruzione delle relative videoregistrazioni. Il provvedimento ribadisce quanto stabilito in un precedente intervento del Garante del marzo 2007 relativo ad alcune telecamere installate negli spogliatoi di una piscina, che riprendevano indebitamente clienti e ospiti .  
   
   
PRIVACY: NO ALLE IMPRONTE DIGITALI PER LE PRESENZE DEI LAVORATORI  
 
Il Garante per la protezione dei dati personali ha vietato ad un´azienda l´ulteriore trattamento dei dati raccolti attraverso un sistema di rilevazione di impronte digitali che l´azienda aveva fatto installare, in alcune delle sue sedi allo scopo di poter corrispondere l´esatta retribuzione ordinaria e straordinaria ai propri lavoratori. Il caso era stato sollevato da uno dei dipendenti che si era rivolto al Garante chiedendo che fosse verificata la correttezza dell´installazione di un sistema di rilevazione degli orari di ingresso e di uscita basato sull´impiego delle impronte digitali. Dai controlli effettuati e dalle dichiarazioni rese all´Autorità dalla società non sono state individuate ragioni specifiche in grado di giustificare l´adozione di questo sistema di riconoscimento. Nelle sedi in cui era stato installato l´impianto non era stata infatti segnalata alcuna particolare e comprovata esigenza di sicurezza, come, ad esempio, potrebbe verificarsi laddove vi siano aree aziendali "sensibili" che richiedono particolari modalità di accesso. Per di più, il sistema era stato installato senza che fosse stato raggiunto un accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, o vi fosse l´autorizzazione del Ministero del lavoro: procedura che, prevista dallo Statuto dei lavoratori, va osservata, come stabilito da una recente sentenza della Cassazione, anche nel caso in cui le apparecchiature consentano di controllare la presenza sul luogo di lavoro dei dipendenti. Richiamando quanto stabilito dal Codice privacy e dalle Linee guida in materia di lavoro privato del novembre 2006, l´Autorità ha dunque vietato all´azienda il trattamento di dati effettuato perché illegittimo e invasivo. Le aziende, quindi, non possono utilizzare sistemi di identificazione biometrica per controllare le presenze e gli orari di entrata e di uscita dei propri dipendenti se non vi sono particolari esigenze di sicurezza è un strumento troppo invasivo e sproporzionato .  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: LEGITTIMITÀ DELLA DIRETTIVA UE 2006/24  
 
La Corte di giustizia Ue ha pubblicato la sentenza sul ricorso presentato nel 2006 dall´Irlanda contro Parlamento e Consiglio Ue rispetto alla direttiva 2006/24, che disciplina la conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico (http://curia. Europa. Eu. ). In pratica, la Corte riconosce che Parlamento e Consiglio hanno scelto correttamente di emanare la direttiva in base all´articolo 95 del Trattato che istituisce la Comunità europea (Trattato Ce). L´articolo 95 del Trattato Ce permette al Consiglio Ue di adottare strumenti normativi (come le direttive) per armonizzare le legislazioni nazionali al fine di favorire il funzionamento del mercato interno. L´irlanda (cui si era unita successivamente anche la Slovacchia) riteneva che la direttiva 2006/24 sulla conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico non fosse finalizzata a migliorare il funzionamento del mercato interno, bensì a favorire la raccolta di questi dati per scopi di sicurezza pubblica e lotta al terrorismo. Scopi che fanno parte, invece, della cosiddetta "cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale", disciplinata da un altro Trattato, quello sull´Unione Europea. La Corte di giustizia ha respinto il ricorso facendo rilevare che la direttiva è stata adottata nel 2006 proprio per evitare incongruenze tra le norme che vari Paesi Ue, fra cui l´Italia, avevano già promulgato rispetto alla conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico. Queste incongruenze avrebbero influito negativamente sul mercato interno: era quindi corretto il ricorso all´articolo 95 del Trattato Ce per porre rimedio a tale "distorsione". La Corte ha ritenuto, inoltre, che la direttiva sul traffico telefonico e telematico non intendeva armonizzare le disposizioni sull´accesso ai dati e le modalità per il loro uso da parte delle autorità di polizia e giudiziarie, come invece sostenuto dall´Irlanda. Tali disposizioni restano materia di cooperazione giudiziaria e di polizia ai sensi del Trattato Ue .  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: ANNULLATA LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE SU AIUTI DI STATO A ADRIATICA, CAREMAR, SIREMAR, SAREMAR E TOREMAR  
 
Il 4 marzo 2009 è stata pronunciata la sentenza nella causa T-265/04, Tirrenia di Navigazione Spa e a. / Commissione. La Tirrenia di Navigazione Spa (ex Tirrenia di Navigazione Spa e Adriatica di Navigazione Spa ) ha impugnato nel 2004 la decisione della Commissione 2005/163 del 16. 4. 2004, relativa agli aiuti di Stato corrisposti dall´Italia alle compagnie Adriatica, Caremar, Siremar, Saremar e Toremar. Ha chiesto di annullarla parzialmente nella parte in cui considera come aiuti le sovvenzioni per obblighi di servizio pubblico (Osp), corrisposte ad Adriatica, nonché qualifica le stesse misure come aiuti nuovi e ne obbliga il recupero. Con la sua sentenza odierna, allegata, il Tpg annulla la decisione, nella parte in cui qualifica le sovvenzioni come aiuti nuovi. La decisione è viziata da insufficienza di motivazione, tale da impedire al Tpg il controllo di legittimità: la Commissione omesso di soffermarsi sulla la data effettiva di istituzione delle misure, quando l´Italia ha sostenuto invece che gli aiuti avevano origine in una normativa nazionale specifica entrata in vigore nel 1936, ovvero prima dell’entrata in vigore del Trattato Ce. Nel 1999, la Commissione, avendo ricevuto numerose denunce secondo cui l´Italia aveva concesso aiuti di stato nel settore dei trasporti senza previa notifica, ha avviato un procedimento d´indagine. Una prima decisione (2001/851/Ce) aveva considerato aiuti concessi alla Tirrenia come aiuti nuovi, compatibili con il mercato comune a determinate condizioni. Anche la decisione 2005/163, relativa alle compagnie marittime Adriatica, Caremar, Siremar, Saremar e Toremar (Gruppo Tirrenia) considerava gli aiuti concessi a queste ultime come aiuti nuovi, compatibili con il mercato comune, purché fossero rispettati taluni requisiti e fossero accettati determinati impegni assunti dalle autorità italiane. La «sovvenzione di equilibrio» annua, concessa dallo Stato nel 1991, che aveva quale contropartita «obblighi di servizio pubblico» («Osp») relativi alla prestazione di determinati servizi di trasporto marittimo da parte delle ricorrenti era compatibile. Al contrario, la Commissione ha dichiarato incompatibili con il mercato comune gli aiuti erogati alla Adriatica per il periodo gennaio 1992-luglio 1994 e relativi al collegamento Brindisi/corfù/igoumenitsa/patrasso, ed ha ordinato all´Italia di recuperarli dalla Adriatica. La Commissione ha esaminato se le sovvenzioni corrisposte a fronte degli Osp siano aiuti di Stato ed ha valutato se fossero soddisfatte le quattro condizioni cumulative poste dalla sentenza C 280/00, Altmark Trans, affinché una compensazione che rappresenta la contropartita delle prestazioni effettuate da un’impresa per assolvere Osp possa sottrarsi alla qualifica di aiuto di Stato .  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: INCOMPATIBILITÀ AIUTI A FONDI SPECIALIZZATI  
 
Lo scorso 4 marzo il Tribunale di Primo grado delle Ce ha pronunciato 2 sentenze in tema di aiuti di stato: T- 424/05 Italia /Commissione e T-445/05 Associazione italiana del risparmio gestito et Fineco Asset Management Spa/commissione. Le disposizioni dell´art. 12 del Decreto legge n. 269/03, convertito nella Legge n. 326/03, prevedono che l´aliquota dell´imposta sostitutiva dell´imposta sul reddito che colpisce il risultato netto di gestione dei vari tipi di fondo di investimento e delle Sicav (fondi denominati «specializzati») venga ridotta dal 12,5 % al 5 % qualora i fondi o le Sicav nel corso dell´anno solare abbiano investito almeno i due terzi del valore dell´attivo, durante più di un sesto dei giorni di valorizzazione del fondo, in società quotate a piccola o media capitalizzazione. Nel 2005, la Commissione (decisione 2006/638/Ce) ha dichiarato tali misure incompatibili con il mercato comune, poiché favoriscono, da un lato, le imprese a piccola o media capitalizzazione rispetto alle altre, canalizzando verso di esse gli impieghi da parte dei fondi; dall´altro, i fondi o Sicav specializzati rispetto ai fondi o Sicav generalisti, ai quali consente di assegnare un maggior rendimento alle singole quote, poiché i rendimenti vengono gravati da una minore imposta sostitutiva. Essa ha chiesto all´Italia di sopprimere gli aiuti, e recuperarli presso i beneficiari, insieme agli interessi. L´italia e l´Associazione italiana del risparmio gestito e Fineco Asset Management Spa hanno chiesto al Tpg l´annullamento della decisione della Commissione. Con le due sentenze il Tpg ha respinto ambedue i ricorsi.  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: CONDIZIONI CHE CONSENTONO IL LICENZIAMENTO PER COLLOCAMENTO A RIPOSO  
 
Con la sentenza del 5 marzo 2009, pronunciata nella causa C‑388/07 - The Incorporated Trustees of the National Council on Ageing (Age Concern England) / Secretary of State for Business, Enterprise and Regulatory Reform - la Corte di giustizia chiarisce le condizioni In Base A Cui gli Stati membri possono autorizzare il licenziamento dEi lavoratori Per collocamento a riposo. Una normativa nazionale può prevedere, in via generale, che tal genere di disparità di trattamento fondata sull’età sia giustificata qualora costituisca un mezzo proporzionato per conseguire una finalità legittima di politica sociale connessa alla politica del lavoro, del mercato del lavoro o della formazione professionale. La Direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/Ce, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, vieta le discriminazioni fondate sull’età nel settore dell’occupazione e del lavoro. In via d’eccezione essa prevede che talune disparità di trattamento fondate sull’età non costituiscano una discriminazione, laddove esse siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate da finalità legittime, quali quelle connesse alla politica del lavoro, del mercato del lavoro o della formazione professionale. Inoltre i mezzi per il conseguimento di tale finalità devono essere appropriati e necessari. La direttiva enumera talune disparità di trattamento che possono essere giustificate. La legge britannica che traspone la direttiva prevede che i lavoratori dipendenti che hanno raggiunto la normale età pensionabile stabilita dal datore di lavoro ovvero, in assenza di questa, i 65 anni, possano essere licenziati a causa del loro collocamento a riposo, senza che un simile trattamento possa essere ritenuto discriminatorio. La legge enuncia alcuni criteri volti a verificare che il motivo del licenziamento sia il collocamento a riposo e impone il rispetto di una procedura determinata. Per i lavoratori dipendenti aventi meno di 65 anni la legge non contempla disposizioni particolari e si limita ad enunciare il principio in base al quale ogni discriminazione fondata sull’età è illegittima, a meno che il datore di lavoro possa dimostrare che si tratta «di un mezzo proporzionato per il conseguimento di una finalità legittima». The National Council on Ageing (Age Concern England), ente assistenziale per la promozione del benessere degli anziani, ha contestato la legittimità di tale legge in quanto non costituirebbe una corretta trasposizione della direttiva. Esso ritiene che la possibilità di licenziare, a causa di collocamento a riposo, un lavoratore dipendente che abbia raggiunto o superato i 65 anni è contraria alla direttiva. La High Court ha chiesto quindi alla Corte di giustizia se la direttiva imponga agli Stati membri di definire, in forma di elenco, le diverse tipologie di trattamento atte ad essere giustificate e se essa osti ad una normativa che si limita a prevedere, in modo generale, che una disparità di trattamento fondata sull’età non configura discriminazione, laddove essa costituisca un mezzo proporzionato per il conseguimento di una finalità legittima. La Corte rammenta che la trasposizione di una direttiva non esige sempre la formale riproduzione delle disposizioni della stessa in una norma legislativa espressa e specifica. Nel caso in esame la direttiva non impone agli Stati membri di stabilire un elenco specifico delle disparità di trattamento che possono essere giustificate da una finalità legittima. In mancanza di una simile precisazione, la Corte rileva che altri elementi, attinenti al contesto generale della misura interessata, consentono di identificarne l’obiettivo sotteso, al fine di esercitare un sindacato giurisdizionale quanto alla sua legittimità e al carattere appropriato e necessario dei mezzi adottati per realizzare detto obiettivo. La Corte rileva che le finalità che possono ritenersi «legittime» ai sensi della direttiva e conseguentemente atte a giustificare una deroga al principio del divieto delle discriminazioni fondate sull’età, sono gli obiettivi di politica sociale, come quelli connessi alla politica del lavoro, del mercato del lavoro o della formazione professionale. Per il loro carattere d’interesse generale, tali finalità legittime sono diverse dai motivi puramente individuali propri della situazione del datore di lavoro, come la riduzione dei costi o il miglioramento della competitività. Spetta al giudice nazionale verificare, da un lato, se la normativa britannica risponda ad una simile finalità legittima e, dall’altro, se i mezzi prescelti fossero appropriati e necessari alla realizzazione di tale finalità .  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: LEGITTIMO PER LO STATO FINANZIARE FILM E TELEFILM NELLE SUE LINGUE UFFICIALI  
 
Lo scorso 5 marzo 2009 la sentenza della Corte di giustizia pronunciata nella causa C-222/07 - Uteca / Administración General del Estado – ha chiarito che uno stato membro può obbligare gli operatori televisivi a destinare parte dei ricavi di esercizio al finanziamento anticipato di film e telefilm europei. La normativa nazionale può altresì prevedere un’aliquota specifica di finanziamento destinato a opere la cui lingua originale è una delle lingue ufficiali di tale Stato membro. La normativa spagnola che traspone la direttiva 3 ottobre 1989, 89/552/Cee sulla radiodiffusione televisiva impone agli operatori televisivi di destinare il 5% dei loro ricavi di esercizio dell’anno precedente al finanziamento della produzione di lungometraggi e cortometraggi cinematografici nonché di telefilm europei. Il 60% di tale finanziamento deve essere destinato alla produzione di opere la cui lingua originale è una delle lingue ufficiali della Spagna. L’unión de Televisiones Comerciales Asociadas (Uteca) ha proposto dinanzi al Tribunal Supremo spagnolo un ricorso, chiedendo che tale normativa nazionale sia dichiarata inapplicabile in quanto viola il diritto comunitario. Tale giudice ha deciso quindi di interpellare la Corte di giustizia delle Comunità europee al fine di poter verificare la compatibilità della normativa spagnola con la direttiva sulla radiodiffusione televisiva e con talune disposizioni del Trattato. La Corte ricorda che gli Stati membri hanno la facoltà di prevedere norme più particolareggiate o più rigorose di quelle contenute nella direttiva. Tuttavia, una siffatta competenza deve essere esercitata nel rispetto delle libertà fondamentali garantite dal Trattato. La Corte constata innanzitutto che la misura adottata dalla Spagna, nella parte in cui prevede una quota specifica di finanziamento destinata ad opere la cui lingua originale è una delle lingue ufficiali di tale Stato membro, costituisce una restrizione a diverse libertà fondamentali: la libera prestazione di servizi, la libertà di stabilimento, la libera circolazione di capitali e la libera circolazione dei lavoratori. Tuttavia, una siffatta limitazione a libertà fondamentali può essere giustificata qualora risponda a ragioni imperative di interesse pubblico, purché sia idonea a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non vada oltre quanto è necessario per il raggiungimento dello stesso. In particolare, la Corte considera che le ragioni culturali di difesa del multilinguismo spagnolo, sulle quali è fondata la normativa, costituiscono una ragione imperativa di interesse generale. Poiché la misura istituisce un obbligo di investire in film per il cinema e la televisione la cui lingua originale è una delle lingue ufficiali dello Stato membro, essa appare idonea a garantire la realizzazione di un siffatto obiettivo. Inoltre, la misura non eccede quanto necessario per raggiungere l’obiettivo perseguito. Il fatto che un criterio linguistico possa costituire un vantaggio per le imprese beneficiarie del finanziamento - per la maggior parte case di produzione stabilite in tale Stato membro - non può costituire di per sé la prova del carattere sproporzionato della misura, se non si vuole privare di senso il riconoscimento dell’obiettivo perseguito da uno Stato membro di difendere e di promuovere una o più delle sue lingue ufficiali, come ragione imperativa di interesse pubblico. La Corte conclude che il diritto comunitario non osta ad una misura adottata da uno Stato membro che fa obbligo agli operatori televisivi di destinare il 5% dei loro ricavi di esercizio al finanziamento anticipato di film europei per il cinema e la televisione nonché, più specificatamente, il 60% di tale 5%, ad opere la cui lingua originale è una delle lingue ufficiali di tale Stato membro. Per quanto riguarda la compatibilità di tale misura con le regole sugli aiuti di Stato, la Corte, dopo aver ricordato le condizioni che un finanziamento deve soddisfare per essere qualificato aiuto di Stato, rileva che, nella specie, il vantaggio che la misura controversa procura all’industria cinematografica non è concesso direttamente dallo Stato o tramite un organismo pubblico o privato designato o istituito da esso. Infatti, tale vantaggio discende da una normativa generale che si impone a tutti gli operatori, siano essi pubblici o privati. Inoltre, in quanto la misura si applica a operatori televisivi pubblici, non risulta che il vantaggio dipenda dal controllo esercitato dai poteri pubblici sugli operatori o da direttive date da questi stessi poteri. La Corte conclude che le misure adottate in Spagna non costituiscono un aiuto di Stato a favore dell’industria cinematografica.  
   
   
PROPRIETÀ INTELLETTUALE: GIORNATA MONDIALE  
 
La Giornata mondiale della proprietà intellettuale è stata istituita nel 2000 per sensibilizzare l’opinione pubblica sul ruolo e l’importanza della proprietà intellettuale non solo per quanto riguarda la musica, le arti e lo spettacolo, ma anche i prodotti tecnologici. Quest´anno la Giornata Internazionale della Proprietà Intellettuale è fissata al 26 aprile. Il tema della Giornata, promossa dalla Wipo, sarà "l’innovazione verde, una garanzia per il futuro" .  
   
   
PROVINCIA DI GORIZIA: SERVIZI ON LINE AI CITTADINI  
 
Il Prefetto di Gorizia, Maria Augusta Marrosu, ha coordinato Lo scorso 23 febbraio 2009 la prima riunione del 2009 della Conferenza permanente per la pubblica amministrazione, per esaminare alcune tematiche di particolare rilievo, quali la digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche, la possibilità di offrire servizi on line ai cittadini ed il potenziamento dei servizi informatici degli enti pubblici. Il progetto s´inserisce nel quadro delle iniziative avviate dal Governo e dal Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione con il ´Piano e-government 2012´ ed intende puntare al miglioramento dell’efficienza e dell’economicità dei servizi attraverso l’implementazione delle tecnologie informatiche. Nella riunione sono stati tracciati gli aspetti su cui intervenire, come, ad esempio, l’individuazione di standard comuni di comunicazione tra amministrazioni ed il libero accesso a banche dati tra soggetti coinvolti nei procedimenti. E´ stata anche sottolineata la necessità di intervenire sui cittadini che ancora diffidano dall’utilizzo di strumenti informatici o, addirittura, di strumenti di uso comune di accredito e pagamento, quali bancomat o carte di credito .  
   
   
SOPHOS: MESSAGGI DI AVVISO “ERROR CHECK SYSTEM”  
 
Sophos, società leader a livello mondiale nel settore della sicurezza informatica e nella tecnologia di controllo dell’accesso alla rete (Nac), invita gli utenti di Facebook alla massima prudenza nella scelta delle applicazioni di terze parti da installare nel proprio profilo. Il monito lanciato da Sophos fa seguito alla notizia riportata dai media, secondo la quale un’applicazione maligna denominata “Error Check System” avrebbe bombardato alcuni utenti del social network di messaggi di notifica fasulli che segnalano presunti problemi nella visualizzazione dei loro profili. Poiché Facebook non approva le applicazioni prima di renderle disponibili sul sito, gli utenti, secondo gli esperti di Sophos, si affidano spesso a perfetti sconosciuti nella scelta delle applicazioni da installare. Nella fattispecie i profili dei destinatari non presentavano alcun errore o problema. I messaggi di avviso costituivano in realtà un tentativo da parte di terzi di irretire ignari utenti allo scopo di sottrargli informazioni personali a fini di lucro. "Le applicazioni di Facebook sono molto popolari e la tentazione di seguire l’esempio dei propri amici scaricando l’ultima applicazione in voga è irresistibile", ha dichiarato Walter Narisoni, Sales Engineer Manager di Sophos Italia. "L’installazione indiscriminata di applicazioni, però, può causare seri problemi di sicurezza, consentendo agli hacker di accedere al proprio profilo e alle informazioni che contiene. Analogamente a quanto avviene per altre applicazioni, è essenziale esercitare la massima prudenza se non si è certi della provenienza di un’applicazione. Il fatto che i propri amici l’abbiano scaricata, non vuol dire necessariamente che sia sicura". Sophos ha realizzato una serie di best practice per l’utilizzo di Facebook, che offrono consigli su come proteggere il proprio profilo. Per maggiori informazioni, visitare: http://www. Sophos. It/facebook. Ulteriori informazioni sull’applicazione Error Check System e sulle modalità per rimuoverla dal profilo di Facebook sono disponibili nel blog di Graham Cluley: http://www. Sophos. Com/blogs/gc/g/2009/02/23/beware-error-check-system. .